Scaduto

Gara #21276

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE NEL COMUNE DI CROSIA.
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Informazioni appalto

14/02/2024
Aperta
Servizi
€ 3.004.153,88
LEPERA LUIGI
CUC CROSIA

Categorie merceologiche

905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Lotti

1
B052E48D01
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE NEL COMUNE DI CROSIA.
VEDI DOCUMENTI DI GARA
€ 984.732,44
€ 2.000.221,44
€ 19.200,00

Seggio di gara

n.7
28/03/2024
Cognome Nome Ruolo
VACCA LUIGI Presidente
RUSSO RAFFAELE Componente
CAPPARELLI FRANCESCO GIUSEPPE Componente
FAZIO GIOVANNI Segretario Verbalizzante

Commissione valutatrice

n.7
28/03/2024
Cognome Nome Ruolo
VACCA LUIGI Presidente
RUSSO RAFFAELE Componente
CAPPARELLI FRANCESCO GIUSEPPE Componente
Fazio Giovanni Segretario

Scadenze

11/03/2024 12:00
18/03/2024 12:00
21/03/2024 09:30

Allegati

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14/02/2024 10:26
1.40 MB
csa.pdf
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14/02/2024 10:26
1.38 MB
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14/02/2024 10:26
53.50 kB
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14/02/2024 10:26
40.91 kB
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14/02/2024 10:26
873.44 kB
all.-b-al-csa-rtes.pdf
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14/02/2024 10:26
2.22 MB
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14/02/2024 10:27
53.00 kB
Comunicazione di ammissione
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07/05/2024 13:39
1.59 kB

Chiarimenti

22/02/2024 12:01
Quesito #1
Con la presente, in riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguente quesiti:
- In riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.1 comma b) del disciplinare di gara, si chiede se la richiesta di iscrizione nella classe E della categoria 5 sia un refuso, oppure in caso contrario, si chiedono le motivazioni di tale richiesta di requisito, in quanto si ricorda che la classe E prevede il trasporto annuo di rifiuti speciali pericolosi (quindi non rifiuti urbani che sono l’oggetto di appalto) per oltre 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate. Dai documenti di gara non si evince che nell'appalto sia compreso anche il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, infatti sono elencati all’art. 1 del capitolato speciale d'appalto i servizi oggetto di appalto e viene espressamente indicato al punto 1) La raccolta in forma differenziata e trasporto ad impianto autorizzato dei rifiuti urbani, così come definiti dall’art. 183 comma 1 lettera b-ter del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prodotti da utenze domestiche e non domestiche, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rifiuti di origine urbana.
Si ricorda che, a differenza dei rifiuti speciali, i rifiuti pericolosi di origine urbana possono essere gestiti anche con la categoria 1 e anche qualora, per qualsiasi motivo, dovesse essere necessario gestire rifiuti speciali pericolosi, certamente, i quantitativi annui sarebbero ben inferiori alle 3.000 tonnellate richieste, pertanto, basterebbe anche solo la classe minima F della categoria 5. I rifiuti oggetto di appalto, sia non pericolosi che pericolosi, così come tutti i rifiuti conferibili nei Centri di raccolta come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii., come è possibile evincere anche dalle procedure di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, sono tutti trasportabili con la categoria 1, in quanto considerati assimilabili agli urbani, visto che rientrano nel circuito di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti comunali. Ciò ci sembra sia certamente avvalorato anche del fatto che, la sottocategoria “Gestione dei centri di raccolta” è appunto una sottocategoria della categoria 1 e non di altre categorie, proprio perché trattasi di rifiuti urbani e non speciali, altrimenti, se fosse diversamente, uno dei requisiti necessari per la gestione dei centri di raccolta sarebbe certamente l’iscrizione alla categoria 5.
Poi si vuole ulteriormente sottolineare che, anche nell’eventualità in cui, durante l’esecuzione del servizio, dovesse presentarsi la necessità di gestire rifiuti speciali pericolosi in quantità superiori alle 3.000 tonnellate (possibilità alquanto improbabile), l’attività potrebbe essere subappaltata ad imprese in possesso della relativa autorizzazione, proprio perché servizio accessorio e non principale della procedura d’appalto.
Infine si fa presente che, in data 10/06/2020 con la Delibera n°491 (che si allega), l’ANAC dava alla Scrivente parere positivo su un precontenzioso in riferimento a fatti del tutto analoghi avvenuti per una medesima gara indetta dal Comune di San Nicola Arcella, che prevedeva lo stesso requisito di partecipazione richiesto dal Comune di Crosia e ritenuto, dall’Autorità, non proporzionale ed attinente all’oggetto dell’appalto, sfavorendo così la più ampia partecipazione alla gara. Pertanto, alla luce di quanto minuziosamente descritto, pare evidente che il requisito di iscrizione alla categoria 5 classe E, risulti essere non necessario all’effettuazione dei servizi richiesti e pertanto superfluo e lesivo dei principi della più larga partecipazione e delle libera concorrenza, che sono alla base della normativa sugli appalti pubblici.
Pertanto, per favorire la maggiore partecipazione prevista da normativa siamo certi che verrà indicata congrua classe di iscrizione in base alle caratteristiche effettive dell’appalto.

- In riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.3 comma a) del disciplinare di gara, si chiede di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti di servizi di raccolta, trasporto, spazzamento, trattamento, recupero dei rifiuti, per conto di enti pubblici con un numero di abitanti pari o superiore a quello del comune di CROSIA (9.800 abitanti) ed aver raggiunto in almeno un Comune il valore percentuale di raccolta differenziata deve aver raggiunto almeno il 60%. Il numero di 9.800 abitanti è da riferirsi ad un solo Comune o anche a più Comuni che complessivamente arrivano a tale numero di abitanti e di cui uno con almeno il 60% di raccolta differenziata?

Si rimane in attesa di sollecito riscontro e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
23/02/2024 09:05
Risposta
Risposta quesito 1

In merito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.1 comma b) del disciplinare di gara, per quanto riguarda la richiesta di iscrizione nella Categoria 4 Classe E e nella Categoria 5 Classe E, si conferma che trattasi di un refuso.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura d’appalto, è sufficiente il possesso della Classe F delle suddette categorie, fermo restante quanto previsto per la categoria 1.

In merito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.3 comma a) del disciplinare di gara si chiarisce che il numero di 9.800 abitanti è da riferirsi ad un solo Comune per il quale sono stati eseguiti i servizi indicati nel suddetto art. e che il 60% di raccolta differenziata raggiunto è riferito a tale Comune.

Il RUP
F.to Arch. Luigi Lepera
26/02/2024 14:53
Quesito #2
1 .In merito ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE il rangiungimento del 60% di Raccolta Differenziata e riferita al solo anno 2013 o deve valere per tutto il triennio precedente
2. sempre in merito ai requisiti di capacità tecnico pofessionale, se un comune attesta che gli abitanti sono 9.385 e nel periodo estivo>(Giugmo - Settembre) si hanno nelle presente certificate di 9.200
quindi si possomo aggiungere alle 9.385 le circa 3.500 presenze per tutto l'anno come si evincie in allegato


Si rimane in attesa di un vostro sollecito riscontro alla presenre
27/02/2024 10:51
Risposta
In merito ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale il 60% di raccolta differenziata, riferito a tale Comune, deve essere stato raggiunto in almeno uno degli anni solari del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

In merito ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 8.3 comma a) del disciplinare di gara si chiarisce che il numero di 9.800 abitanti è da riferirsi alla popolazione residente nel Comune per il quale sono stati eseguiti i servizi indicati nel suddetto art..

Il RUP
F.to Arch. Luigi Lepera
01/03/2024 14:46
Quesito #3
1. Facendo riferimento al CSA lo spazzamento previsto e del tipo manuale con indicazione delle strade e dei giorni dove eseguire il servizio, contrariamente a quello previsto nel disciplare nel quale indica il solo spazzamento meccanizzato, si chiede se .lo spazzamento meccanizzato viene definito come migliorativo ?

2. La relazione tecnico preggettuale con esplicito riferimento si criteri di valutazione indicati nel disciplinare di max 30 facciate in formato A4, dovrà comprendere tutti i servizi da effettuare, piano di comunicazione , ecc. ecc.

3. E' previsto l'attribuzione di un punteggio maggiore per incremento delle frequenze di alcune frazioni ,merceologiche?

4. Con quale frequenza è prevista la raccolta sflaci ?
04/03/2024 12:42
Risposta
  1. Lo spazzamento meccanico è una miglioria del servizio e va inserito nell’offerta tecnica quale criterio di valutazione secondo quanto previsto all’art. 20.1 del disciplinare di gara;
  2. La relazione tecnica progettuale deve riferirsi alle migliorie offerte secondo i criteri di cui all’art. 20.1 del disciplinare di gara;
  3. I punteggi attribuibili all’offerta tecnica sono quelli previsti all’art. 20.1 del disciplinare di gara;
  4. (art. 4.8 dell’All. B al CSA – RTES) Il servizio di raccolta dei rifiuti sfalci dovrà essere garantito con il sistema di raccolta domiciliare alle utenze domestiche che ne inoltreranno richiesta all’Ente, il quale provvederà, tramite i propri uffici, a comunicare, sia all’Affidatario del servizio che all’utenza interessata, data e ora del ritiro nella giornata settimanale interessata dal servizio, come da calendario di servizio di cui all’allegato D del CSA.

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