Gara #1207
PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTI: “ASILO NIDO COMUNALE NZEB “CARLO COLLODI” ASSE 8 -OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017”. CUP: C62G19000040002 - CIG: 8648252B4F.Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Ciarallo | Fabio | Presidente |
CARPINELLI | SALVATORE | Commissario verbalizzante |
Barbuto | PASQUALE | Commissario |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Ciarallo | Fabio | Presidente |
CARPINELLI | SALVATORE | Commissario verbalizzante |
Barbuto | PASQUALE | Commissario |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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1.03 MB |
Chiarimenti
si chiede se le categorie OG9 – OS28 – OS30 – OS3 sono a qualificazione obbligatoria, essendo le stesse inferiore al 10 % dell’importo.
E inoltre si chiede se non essendo in possesso della categoria OS32 , la stessa può essere assorbita con la OG1 III BIS.
Grazie
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
è possibile partecipare alla gara in quanto non avendo la categoria OG9, ma possedendo la Categoria OG1 IVBis e OG11 II ?
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
Inoltre al punto 15.2 Parte II, in caso di ricorso al subappalto si fa riferimento alla compilazione della sezione D del DGUE della Terna di subappaltatori con conseguente presentazione dagli stessi del PASSOE E DGUE, ma tale obbligo è sospeso fino al 31/12/2021, quindi gli operatori economici dovranno tenere conto di tale richiesta?
In attesa di un positivo riscontro porgo distinti saluti.
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
Si deve operare però una distinzione tra le opere specializzate di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80 e le opere “superspecialistiche” (SIOS) di cui al comma 2, lettera b) del medesimo art. 12. Nelle prime, il concorrente qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori, in caso di aggiudicazione, potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni. Le seconde possono invece essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario solo se dotato della relativa qualificazione e vengono pertanto anche definite “a qualificazione obbligatoria”.
Alla luce di quanto sopra indicato, si chiede di confermare le disposzioni indicate nel disciplinare di gara o contrariamente di rettificare lo stesso.
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
CORDIALI SALUTI
in merito alle categorie di gara come individuato sul disciplinare di gara art. 4.2 si evidenzia che la categoria OG9 risulta obbligatoria con possibilità di subappalto al 30 % nononstante il suo importo incida solamente del 3,01 %. Si chiede pertanto se non si tratti di refuso in quanto tale categoria non superando il 10% dell’importo può essere subappaltabile al 100% o assorbita dalla categoria prevalente.
categ. | importo | classifica | % | tipologia della categoria di qualificazione | declaratoria |
OG 1 | 220.708,32 | I | 48,33% | --- CATEGORIA PREVALENTE | Edifici civili e industriali |
OG11 | - | art. 90 | 17,70% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Impianti tecnologici |
OS32 | 165.419,01 | I | 33,97% | a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% | Strutture in legno |
TOTALE | 487.000,84 | 100,00% |
La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
In riferimento al punto del disciplinare di gara che indica “ È obbligatoria la visita di sopralluogo da effettuarsi in forma autonoma da parte dell’offerente da dichiarare unicamente utilizzando integralmente il modello allegato al presente Disciplinare di Gara come indicato al punto 15.1.5” la scrivente ditta chiede con la presente che cosa si intende per visita di sopralluogo da effettuarsi in forma autonoma. Forse che non è obbligatorio l’accompagamento da parte di soggetti appartenenti alle amministrazioni Comunali/scolastiche che certificano l’avvenuto sopralluogo? Quindi che non sarà rilasciato alcun attestazione da parte di quest’ultimi ? Inoltre volevo sapere gli orari di apertura/chiusura della struttura oggetto di sopralluogo. Si attende una vostra risposta al quesito in questione.
Nel precisare che i quesiti devono essere inviati sulla piattaforma Asmel, si chiarische l’ulteriore richiesta inviata via pec ed in particolare si chiarisce che:
L’art 16 del Disciplinare di Gara recita “L’ Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione (criterio e sub criterio), nel seguente modo: Una relazione descrittiva per ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.1.3)e sub sub criterio (A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5) costituita da un massimo di 5 (cinque) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.) che illustrino in maniera chiara ed immediata (Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte) le proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto oltre ad un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti”.
Quindi per ogni sub criterio (che include i sub sub criteri), dev’essere redatta una relazione di massimo 5 pagine formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti. Inoltre, per ogni sub criterio possono essere elaborati 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.). Per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica.
La Sentenza del Consiglio di Stato (V, 17 dicembre 2020, n. 8096 non risolve l’insuperabile contraddizione rilevabile nel divieto di avvalimento e nella forte limitazione al subappalto, nella misura in cui sia poi comunque ammessa, come ammette la pronuncia, l’esecuzione da parte di soggetto non qualificato. Detti divieti e limitazioni presuppongono implicitamente l’obbligo di qualificazione: se non si può ricorrere all’avvalimento, con tutta evidenza, bisogna necessariamente essere qualificato in proprio (nella SIOS, e non nella prevalente, altrimenti nella specie il divieto di avvalimento non potrebbe nemmeno operare!).
La sentenza non riporta qualsivoglia procedimento ermeneutico di tipo sistematico, che in ottica evolutiva avrebbe potuto evitare l’aporia di cui s’è già avuto ampiamente modo di dire. Anzi, stupisce di come il Collegio, a sostegno della tesi, si spinga financo a richiamare una norma espressamente abrogata (art. 109, comma 2, d.P.R. n. 207/2010), sedendosi per il resto su di una formale e decontestualizzata lettura del DL 47/2014, e non assicurando alcun rilievo al fatto che la OS32 fosse divenuta SIOS successivamente a detta norma (un rinvio dinamico alle SIOS, piuttosto che la mera elencazione invero prevista dalla norma, avrebbe risolto alla radice la questione, ed è da qui che verosimilmente nasce l’equivoco).
Di contro, non può non evidenziarsi di come in alcun modo il Collegio abbia riflettuto sulla portata dell’art. 92 del Regolamento, espressamente riferito alle SIOS, invero in modo dirimente, secondo il quale “il concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2 (ovvero le SIOS n.d.r.) per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90“.
Dalla norma è agevole ricavare che:
- per le SIOS l’esecutore non può supplire con la prevalente al difetto di qualificazione, se non per la quota concedibile in subappalto (max 30%); dal che si ricava l’obbligo di qualificazione in proprio per la restante quota del 70%;
- per le SIOS maggiori del 15% ma inferiori a 150.000, non è ammessa la qualificazione nella prevalente, ma vige l’obbligo di qualificazione ai sensi dell’art. 90; a fortiori quindi l’obbligo di qualificazione deve valere allorquando le SIOS eccedano la soglia dei 150.000 euro.
Nell’attuale contesto normativo, l’obbligo di qualificazione per le SIOS non può che sussistere in re ipsa, senza che possa assumere alcun rilievo l’assenza di una o più categorie SIOS nell’elencazione di cui al DL 47/2014, viceversa ritenuta dirimente dal Collegio ai fini del decidere.Altrimenti, che SIOS sarebbero?
In attesa di riscontro si saluta cordialmente.
Criterio A.1 Miglioramento tecnologico e prestazionale:
Una relazione descrittiva per ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.1.3) e sub sub criterio (A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5) costituita da un massimo di 5 (cinque) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.) che illustrino in maniera chiara ed immediata (Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte) le proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto oltre ad un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti.
Non è chiaro se occorre produrre unicamente una relazione per sub criterio (che includa i singoli sub-sub criteri) o se oltre questa è necessario redigire singole relazioni per ciascun sub-sub criterio di valutazione.
Quindi per ogni sub criterio (che include i sub sub criteri), dev’essere redatta una relazione di massimo 5 pagine formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti. Inoltre, per ogni sub criterio possono essere elaborati 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.). Per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica.