Inviato esito

Gara #1207

PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTI: “ASILO NIDO COMUNALE NZEB “CARLO COLLODI” ASSE 8 -OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017”. CUP: C62G19000040002 - CIG: 8648252B4F.
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Informazioni appalto

03/03/2021
Aperta
Lavori
€ 501.610,00
Piccirillo Carlo Antonio
PORTICO DI CASERTA

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
8648252B4F
C62G19000040002
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTI: “ASILO NIDO COMUNALE NZEB “CARLO COLLODI” ASSE 8 -OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017”. CUP: C62G19000040002 - CIG: 8648252B4F.
PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTI: “ASILO NIDO COMUNALE NZEB “CARLO COLLODI” ASSE 8 -OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017”. CUP: C62G19000040002 - CIG: 8648252B4F.
€ 487.000,00
€ 85.343,73
€ 14.610,00

Seggio di gara

72
13/04/2021
Cognome Nome Ruolo
Ciarallo Fabio Presidente
CARPINELLI SALVATORE Commissario verbalizzante
Barbuto PASQUALE Commissario

Commissione valutatrice

72
13/04/2021
Cognome Nome Ruolo
Ciarallo Fabio Presidente
CARPINELLI SALVATORE Commissario verbalizzante
Barbuto PASQUALE Commissario

Scadenze

30/03/2021 12:00
06/04/2021 12:00
28/04/2021 15:00

Allegati

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16/12/2023 10:31
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16/12/2023 10:31
1.03 MB

Chiarimenti

04/03/2021 12:51
Quesito #1
Buongiorno,
si chiede se le categorie OG9 – OS28 – OS30 – OS3 sono a qualificazione obbligatoria, essendo le stesse inferiore al 10 % dell’importo.
E inoltre si chiede se non essendo in possesso della categoria OS32 , la stessa può essere assorbita con la OG1 III BIS.
Grazie
17/03/2021 10:37
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
05/03/2021 17:09
Quesito #2
Buonasera,
è possibile partecipare alla gara in quanto non avendo la categoria OG9, ma possedendo la Categoria OG1 IVBis e OG11 II ?
17/03/2021 10:37
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
05/03/2021 18:46
Quesito #3
Essendo in possesso di OG1 classifica III è possibile partecipare senza fare nessun subappalto, essendo le categorie (OS3 – OG9 – OS28 – OS30) inferiori al 10% dell’importo dell’appalto mentre la categoria OS32 la si incorpora nella prevalente.
17/03/2021 10:38
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
08/03/2021 09:52
Quesito #4
La scrivente impresa avente la Categoria OG1 II, in riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione chiede se si possono subappaltare per intero le categorie a qualificazione obbligatoria ma tutte inferiori al 10% .
Inoltre al punto 15.2 Parte II, in caso di ricorso al subappalto si fa riferimento alla compilazione della sezione D del DGUE della Terna di subappaltatori con conseguente presentazione dagli stessi del PASSOE E DGUE, ma tale obbligo è sospeso fino al 31/12/2021, quindi gli operatori economici dovranno tenere conto di tale richiesta?
In attesa di un positivo riscontro porgo distinti saluti.
17/03/2021 10:42
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
09/03/2021 18:20
Quesito #5
Buongiorno, si segnala che nel disciplinare, alla pag. 7, la categoria OS32 viene indicata come categoria a qualificazione non obbligatoria ed eseguibile direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, (Rif. Legge 80 del 23/05/2014 art 12). 

Si deve operare però una distinzione tra le opere specializzate di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80 e le opere “superspecialistiche” (SIOS) di cui al comma 2, lettera b) del medesimo art. 12. Nelle prime, il concorrente qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori, in caso di aggiudicazione, potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni. Le seconde possono invece essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario solo se dotato della relativa qualificazione e vengono pertanto anche definite “a qualificazione obbligatoria”. 

Alla luce di quanto sopra indicato, si chiede di confermare le disposzioni indicate nel disciplinare di gara o contrariamente di rettificare lo stesso.
17/03/2021 10:43
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
11/03/2021 12:30
Quesito #6
BUONGIORNO, IN RIFERIMENTO AL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA LA FORMULA E’: P= 30 (Riesimo/Rmax).. SI CHIEDE SE E’ CORRETTO IN QUANTO IL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E’ DI 10 PUNTI E NON 30.
CORDIALI SALUTI
17/03/2021 10:53
Risposta
In riferimento al quesito si chiarisce che nella formula economica è stato riportato 30 in luogo di 10 essendo quest’ultimo il peso attribuito all’offerta economica come indicato al punto 18 del Disciplinare di Gara. quindi la formula è P= 10 *(Riesimo/Rmax).
11/03/2021 15:28
Quesito #7
BUONASERA, IL SOPRALLUOGO E’ OBBLIGATORIO? VIENE RILASCIATO ATTESTATO?
17/03/2021 10:54
Risposta
Per motivi Covid, il Sopralluogo è obbligatoriamente autonomo così come previsto dall’art 15.7 del Disciplinare di gara e può essere effettuato anche dall’esterno della struttura. In caso di necessità di sopralluogo interno all’area scolastica, lo stesso potrà essere effettuato durante i consueti orari lavorativi dell’Ufficio Tecnico Comunale e previa richiesta scritta con almeno 3 giorni di anticipo.
 
12/03/2021 17:34
Quesito #8
Buongiorno,
in merito alle categorie di gara come individuato sul disciplinare di gara art. 4.2 si evidenzia che la categoria OG9 risulta obbligatoria con possibilità di subappalto al 30 % nononstante il suo importo incida solamente del 3,01 %. Si chiede pertanto se non si tratti di refuso in quanto tale categoria non superando il 10% dell’importo può essere subappaltabile al 100% o assorbita dalla categoria prevalente.
17/03/2021 10:55
Risposta
Si riporta a seguire l’unico metodo di partecipazione possibile alla gara  
categ.  importo classifica % tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
OG 1             220.708,32  I 48,33%  --- CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili e industriali
OG11                            -    art. 90 17,70%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Impianti tecnologici
OS32             165.419,01  I 33,97%  a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10% Strutture in legno
TOTALE             487.000,84   100,00%    

La Categoria OG9, dato l’importo inferiore al 10% e non superiore a 150.000,00 dell’importo dell’appalto, può essere assorbita dalla categoria prevalente OG1. Le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere assorbite dalla categoria OG11 da cui deriva la qualificazione obbligatoria o la partecipazione in RTI essendo la sommatoria delle categorie specialistiche superiori al 10% o in alternativa è consentito il subappalto a ditte specializzate.
La OS32 essendo pari al 37,97 % è a qualificazione obbligatoria o è possibile la partecipazione in RTI.
Il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture (n. 248 del 10 novembre 2016), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, che attua le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all'interno delle opere speciali.
Pertanto vige il Divieto di Avvalimento e l’obbligo di ATI: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione (ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”), scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione. Inoltre, in riferimento al subappalto, si chiarisce che per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.
 
16/03/2021 10:23
Quesito #9
Richiesta informazioni su esecuzione del Sopralluogo:
In riferimento al punto del disciplinare di gara che indica “ È obbligatoria la visita di sopralluogo da effettuarsi in forma autonoma da parte dell’offerente da dichiarare unicamente utilizzando integralmente il modello allegato al presente Disciplinare di Gara come indicato al punto 15.1.5” la scrivente ditta  chiede con la presente che cosa  si intende per visita di  sopralluogo da effettuarsi in forma autonoma.  Forse che non  è obbligatorio l’accompagamento da parte di soggetti appartenenti alle amministrazioni Comunali/scolastiche che certificano l’avvenuto sopralluogo?   Quindi che non sarà rilasciato  alcun attestazione da parte di quest’ultimi ?   Inoltre volevo sapere gli orari di apertura/chiusura  della struttura oggetto di sopralluogo. Si attende una vostra risposta al quesito in questione.
17/03/2021 10:57
Risposta
Per motivi Covid, il Sopralluogo è obbligatoriamente autonomo così come previsto dall’art 15.7 del Disciplinare di gara e può essere effettuato anche dall’esterno della struttura. In caso di necessità di sopralluogo interno all’area scolastica, lo stesso potrà essere effettuato durante i consueti orari lavorativi dell’Ufficio Tecnico Comunale e previa richiesta scritta con almeno 3 giorni di anticipo.
 
11/03/2021 12:25
Quesito #10
BUONGIORNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO SI CHIEDE DI SPECIFICARE QUANTE FINESTRE VELUX CI SONO. DA COMPUTO  E DA TAVOLA  G07 SONO 3, MENTRE NELLA TAVOLA G29 SE NE CONTANO 4. SI CHIEDE DI CHIARIRE.
17/03/2021 11:17
Risposta
Le finestre Velux sono n. 3, così come riportato nel computo metrico e nella tavola G07. Il quarto velux, presente sulla tavola di posizionamento dell’impianto fotovoltaico e solare termico, è un mero refuso.
Nel precisare che i quesiti devono essere inviati sulla piattaforma Asmel, si chiarische l’ulteriore richiesta inviata via pec ed in particolare si chiarisce che:
L’art 16 del Disciplinare di Gara recita “L’ Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione (criterio e sub criterio), nel seguente modo: Una relazione descrittiva per ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.1.3)e sub sub criterio (A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5) costituita da un massimo di 5 (cinque) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.) che illustrino in maniera chiara ed immediata (Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte) le proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto oltre ad un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti”.
Quindi per ogni sub criterio (che include i sub sub criteri), dev’essere redatta una relazione di massimo 5 pagine formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti. Inoltre, per ogni sub criterio possono essere elaborati 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.). Per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica.

 
17/03/2021 12:07
Quesito #11

 

 

17/03/2021 12:58
Risposta

La Sentenza del Consiglio di Stato  (V, 17 dicembre 2020, n. 8096  non risolve l’insuperabile contraddizione rilevabile nel divieto di avvalimento e nella forte limitazione al subappalto, nella misura in cui sia poi comunque ammessa, come ammette la pronuncia, l’esecuzione da parte di soggetto non qualificato. Detti divieti e limitazioni  presuppongono implicitamente l’obbligo di qualificazione: se non si può ricorrere all’avvalimento, con tutta evidenza, bisogna necessariamente essere qualificato in proprio (nella SIOS, e non nella prevalente, altrimenti nella specie il divieto di avvalimento non potrebbe nemmeno operare!).

La sentenza non riporta qualsivoglia procedimento ermeneutico di tipo sistematico, che in ottica evolutiva avrebbe potuto evitare l’aporia di cui s’è già avuto ampiamente modo di dire. Anzi, stupisce di come il Collegio, a sostegno della tesi, si spinga financo a richiamare una norma espressamente abrogata (art. 109, comma 2, d.P.R. n. 207/2010), sedendosi per il resto su di una formale e decontestualizzata lettura del DL 47/2014, e non assicurando alcun rilievo al fatto che la OS32 fosse divenuta SIOS successivamente a detta norma (un rinvio dinamico alle SIOS, piuttosto che la mera elencazione invero prevista dalla norma, avrebbe risolto alla radice la questione, ed è da qui che verosimilmente nasce l’equivoco).

Di contro, non può non evidenziarsi di come in alcun modo il Collegio abbia riflettuto sulla portata dell’art. 92 del Regolamento, espressamente riferito alle SIOS, invero in modo dirimente, secondo il quale “il concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2 (ovvero le SIOS n.d.r.) per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90“.

Dalla norma è agevole ricavare che:

  1. per le SIOS l’esecutore non può supplire con la prevalente al difetto di qualificazione, se non per la quota concedibile in subappalto (max 30%); dal che si ricava l’obbligo di qualificazione in proprio per la restante quota del 70%;
  2. per le SIOS maggiori del 15% ma inferiori a 150.000, non è ammessa la qualificazione nella prevalente, ma vige l’obbligo di qualificazione ai sensi dell’art. 90; a fortiori quindi l’obbligo di qualificazione deve valere allorquando le SIOS eccedano la soglia dei 150.000 euro.

Nell’attuale contesto normativo, l’obbligo di qualificazione per le SIOS non può che sussistere in re ipsa, senza che possa assumere alcun rilievo l’assenza di una o più categorie SIOS nell’elencazione di cui al DL 47/2014, viceversa ritenuta dirimente dal Collegio ai fini del decidere.Altrimenti, che SIOS sarebbero?

19/03/2021 11:53
Quesito #12
Con la presente si comunica che negli allegati manca la tavola n.60 “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”.
In attesa di riscontro si saluta cordialmente.
19/03/2021 17:46
Risposta
Il file relativo alla tavola n. 60 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” è stato caricato in piattaforma ed è consultabile alla Sezione Documentale -.  Allegati.

 
23/03/2021 16:05
Quesito #13
Si chiede di chiarire la tipologia e quantità di elaborati da produrre per la presentazione dell’offerta tecnica. Con riferimento al capitolo 16 del disciplinare di gara: 
Criterio A.1 Miglioramento tecnologico e prestazionale:
Una relazione descrittiva per ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.1.3) e sub sub criterio (A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5) costituita da un massimo di 5 (cinque) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.) che illustrino in maniera chiara ed immediata (Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte) le proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto oltre ad un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti.
Non è chiaro se occorre produrre unicamente una relazione per sub criterio (che includa i singoli sub-sub criteri) o se oltre questa è necessario redigire singole relazioni per ciascun sub-sub criterio di valutazione.  
23/03/2021 17:05
Risposta
L’art 16 del Disciplinare di Gara recita “L’ Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione (criterio e sub criterio), nel seguente modo: Una relazione descrittiva per ciascun sub criterio (A.1.1, A.1.2, A.1.3) e sub sub criterio (A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5) costituita da un massimo di 5 (cinque) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.) che illustrino in maniera chiara ed immediata (Quadro Sinottico riepilogativo delle migliorie offerte) le proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto oltre ad un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti”.
Quindi per ogni sub criterio (che include i sub sub criteri), dev’essere redatta una relazione di massimo 5 pagine formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti. Inoltre, per ogni sub criterio possono essere elaborati 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati (grafici - tecnico descrittivi etc.). Per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica.
 

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