Inviato esito

Gara #4903

SAN GREGORIO MAGNO – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE”.
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Informazioni appalto

08/10/2021
Aperta
Lavori
€ 4.490.000,00
Turco Angelo Giuseppe
SAN GREGORIO MAGNO

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
8923668BC8
I98I21000520005
Qualità prezzo
SAN GREGORIO MAGNO – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE”.
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€ 4.490.000,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 4.432.528,00
8 08/02/2022
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03846250987 A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.
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Seggio di gara

327/2021
01/12/2021
Cognome Nome Ruolo
SABELLI RODOLFO PRESIDENTE
MALPEDE CARMINE COMMISSARIO
CAPASSO VINCENZO COMMISSARIO VERBALIZZANTE

Commissione valutatrice

327
01/12/2021
Cognome Nome Ruolo
SABELLI RODOLFO PRESIDENTE
MALPEDE CARMINE COMMISSARIO
CAPASSO VINCENZO COMMISSARIO VERBALIZZANTE

Scadenze

05/11/2021 12:00
12/11/2021 12:00
18/11/2021 15:30

Allegati

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16/12/2023 23:02
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16/12/2023 23:02
2.35 MB
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16/12/2023 23:02
5.29 MB
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16/12/2023 23:02
46.98 kB

Chiarimenti

18/10/2021 14:39
Quesito #1
Buongiorno,

con la presente e con riferimento alla procedura in oggetto la Scrivente è a chiedere i seguenti cortesi chiarimenti:

1) Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare a pag. 24 ed in particolare al punto N OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 70/100), A. PROGETTO TECNICO, a.7. “Possesso della certificazione SA 8000” e con riguardo al D.M. 27 settembre 2017 all’art 4.1.2.2 , si chiede conferma che l’offerente possa dimostrare il possesso di tale requisito anche con l’assunzione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, secondo quanto previsto dall’articolo de quo dello stesso decreto in tema di responsabilità sociale, che prevede nell’ultima parte dispositiva (che per comodità si riporta) quanto segue:
“L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.
L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."
 
2) Si chiede conferma che, così come chiarito con il Comunicato del 08/11/2017 dall’ANAC, tutte le dichiarazioni anche poste a base di gara possano essere rilasciate solo dal rappresentante legale/procuratore (e non anche singolarmente dai soggetti singoli) per conto di tutti i soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e che possa essere seguita la stessa modalità per tutte le dichiarazione da rilasciarsi a cura del progettista.
  
3) Si chiede conferma che il riferimento a quanto previsto a pag. 20 del disciplinare che prevede che venga prodotto che “in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice” il riferimento al subappaltatore sia da considerarsi un refuso in quanto l’obbligo della indicazione della terna dei subappaltatori è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021.
 
4) Con riferimento, inoltre, a quanto previsto a pag. 12 del disciplinare, paragrafo 2.9 ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI, punto c3) che prevede espressamente che “per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi punti da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza”, si chiede gentilmente di indicare i riferimenti precisi dei punti 3.2.1 a 3.2.3 che al momento non risultano essere presenti nel  disciplinare.
 

Ringraziando , si porgono i più
Cordiali Saluti
22/10/2021 18:02
Risposta
RISPOSTA AI QUESITI POSTI
Quesito n. 1
Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare a pag. 24 ed in particolare al punto N OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 70/100), A. PROGETTO TECNICO, a.7. “Possesso della certificazione SA 8000” e con riguardo al D.M. 27 settembre 2017 all’art 4.1.2.2 , si chiede conferma che l’offerente possa dimostrare il possesso di tale requisito anche con l’assunzione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, secondo quanto previsto dall’articolo de quo dello stesso decreto in tema di responsabilità sociale, che prevede nell’ultima parte dispositiva (che per comodità si riporta) quanto segue:
L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.
L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."

RISPOSTA 
Si conferma che è possibile dimostrare tale requisito con l’assunzione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi D.Lgs 231/2001. In caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria.

Quesito n. 2
Si chiede conferma che, così come chiarito con il Comunicato del 08/11/2017 dall’ANACtutte le dichiarazioni anche poste a base di gara possano essere rilasciate solo dal rappresentante legale/procuratore (e non anche singolarmente dai soggetti singoli) per conto di tutti i soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e che possa essere seguita la stessa modalità per tutte le dichiarazioni da rilasciarsi a cura del progettista.

RISPOSTA 
Si conferma che è possibile presentare la dichiarazione unica cumulativa a firma del Legale rappresentante dell’azienda.

 Quesito n. 3
Si chiede conferma che il riferimento a quanto previsto a pag. 20 del disciplinare che prevede che venga prodotto che “in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice” il riferimento al subappaltatore sia da considerarsi un refuso in quanto l’obbligo della indicazione della terna dei subappaltatori è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021.

RISPOSTA 
Si conferma tale concetto, pertanto il PASSOE in capo al subappaltatore non è richiesto.
Resta confermato solo il PASSOE in capo all’ausiliaria in caso di Avvalimento.

 Quesito n. 4
Con riferimento, inoltre, a quanto previsto a pag. 12 del disciplinare, paragrafo 2.9 ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI, punto c3) che prevede espressamente che “per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi punti da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza”, si chiede gentilmente di indicare i riferimenti precisi dei punti 3.2.1 a 3.2.3 che al momento non risultano essere presenti nel  disciplinare.

RISPOSTA 
Si precisa che i punti da 3.2.1 a 3.2.3 in effetti trattasi di un refuso, e pertanto i punti esatti riguardano i punti precedenti da 2.4.1 a 2.4.3 del disciplinare, tant’è che tali punti riguardano effettivamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, i requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale.
 
18/10/2021 14:37
Quesito #2
Buongiorno,

con la presente e con riferimento alla procedura in oggetto la Scrivente è a chiedere i seguenti cortesi chiarimenti:

1) Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare a pag. 24 ed in particolare al punto N OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 70/100), A. PROGETTO TECNICO, a.7. “Possesso della certificazione SA 8000” e con riguardo al D.M. 27 settembre 2017 all’art 4.1.2.2 , si chiede conferma che l’offerente possa dimostrare il possesso di tale requisito anche con l’assunzione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, secondo quanto previsto dall’articolo de quo dello stesso decreto in tema di responsabilità sociale, che prevede nell’ultima parte dispositiva (che per comodità si riporta) quanto segue:
“L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint ), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.
L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."
 
2) Si chiede conferma che, così come chiarito con il Comunicato del 08/11/2017 dall’ANAC, tutte le dichiarazioni anche poste a base di gara possano essere rilasciate solo dal rappresentante legale/procuratore (e non anche singolarmente dai soggetti singoli) per conto di tutti i soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e che possa essere seguita la stessa modalità per tutte le dichiarazione da rilasciarsi a cura del progettista.
  
3) Si chiede conferma che il riferimento a quanto previsto a pag. 20 del disciplinare che prevede che venga prodotto che “in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice” il riferimento al subappaltatore sia da considerarsi un refuso in quanto l’obbligo della indicazione della terna dei subappaltatori è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021.
 
4) Con riferimento, inoltre, a quanto previsto a pag. 12 del disciplinare, paragrafo 2.9 ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI, punto c3) che prevede espressamente che “per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi punti da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza”, si chiede gentilmente di indicare i riferimenti precisi dei punti 3.2.1 a 3.2.3 che al momento non risultano essere presenti nel  disciplinare.
 

Ringraziando , si porgono i più
Cordiali Saluti
 
22/10/2021 18:03
Risposta
Quesito n. 1
RISPOSTA 

Si conferma che è possibile dimostrare tale requisito con l’assunzione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi D.Lgs 231/2001. In caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria.

Quesito n. 2
RISPOSTA 
Si conferma che è possibile presentare la dichiarazione unica cumulativa a firma del Legale rappresentante dell’azienda.

Quesito n. 3
RISPOSTA 

Si conferma tale concetto, pertanto il PASSOE in capo al subappaltatore non è richiesto.
Resta confermato solo il PASSOE in capo all’ausiliaria in caso di Avvalimento.

 Quesito n. 4
RISPOSTA 

Si precisa che i punti da 3.2.1 a 3.2.3 in effetti trattasi di un refuso, e pertanto i punti esatti riguardano i punti precedenti da 2.4.1 a 2.4.3 del disciplinare, tant’è che tali punti riguardano effettivamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale, i requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale.

 

Supporto alle Stazioni Appaltanti: +39 800 955 054
Supporto agli Operatori economici: +39 800 719 717
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