Inviato esito

Gara #5770

PROCEDURA APERTA PER IL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.03, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 20.03.06, ORGANIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01” - CIG: 9017525908.
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Informazioni appalto

15/12/2021
Aperta
Servizi
€ 928.719,93
ING. DE MAIO MICHELE
SOLOFRA

Categorie merceologiche

9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Lotti

Inviato esito
1
9017525908
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER IL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.03, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 20.03.06, ORGANIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01” - CIG: 9017525908.
PROCEDURA APERTA PER IL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.03, PULIZIA CADITOIE E SMALTIMENTO RIFIUTO CODICE CER 20.03.06, ORGANIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 20.02.01” - CIG: 9017525908.
€ 921.519,93
€ 613.632,30
€ 7.200,00

Commissione valutatrice

Det. n.35/145
21/02/2022
Cognome Nome Ruolo
Ing. Santoro Domenico Presidente
Arch. Graziano Arturo Commissario (Segretario Verbalizzante)
Arch. Pisano Pasquale Commissario

Scadenze

11/01/2022 12:00
17/01/2022 12:00
17/01/2022 12:01

Allegati

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17/12/2023 00:02
205.95 kB

Chiarimenti

16/12/2021 18:11
Quesito #1
  1. Si chiede se i costi della manodopera sono soggetti a ribasso , visto che nel disciplinare di gara gli stessi indicati al punto 1.a) pag. 6 , rientrano nell’importo soggetto a ribasso , mentre nell’Elaborato n. 2) QUADRO ECONOMICO GLI STESSI VENGONO RIPORTATI COME MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO
 
  1. Nell’elaborato n. 5) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ,  all’art 7) ultimi periodi, viene indicato che la ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta ad assorbire gli stessi dipendenti che operano con l’appaltatore uscente, COME DA ALLEGATO 2 “ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO, dove risultano n. 14 dipendenti 2° liv. con orario settimanale di 24, n. 1 dipendente 2° livello con 40 ore sett. ed  altro operatore  livello IV con 24 ore sett., il cui calcolo totale monte ore lavorativo annuo risulta essere pari a 20.800. Invece nell’elaborato n. 3) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI nel riepilogo complessivo risulta un monte ore lavoro di 12.888,73 al rigo 11. Per quanto sopra indicato si chiede un chiarimento in merito
04/01/2022 15:33
Risposta
In riferimento alla richiesta si chiarisce che, come riportato nel disciplinare a pag. 6 ,“Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 613.632,30. Pertanto vale quanto riportato nella Tabella 2 – Importo dell’appalto a pag. 6 del disciplinare di gara.
Inoltre si rammenta di tenere in debito conto di quanto riportato nell’art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs 50/2016.

In riferimento a quanto richiesto il monte ore lavoro previsto è quello riportato nell’elaborato n. 3) Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, nella parte riepilogativa, pari a 12.888,73 ore. Ciò fermo restando quanto previsto dalla clausola sociale prevista dall’art. 24 del disciplinare di gara.
A tal fine giova evidenziare quanto di seguito riportato.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la clausola sociale “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz’altro lesiva della concorrenza, … nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto” (Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890). Si è nel tempo  consolidato l’orientamento di ritenere invece legittima tale clausola, la quale però deve essere interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale (Cons. St., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890). Con la conseguenza che tale clausola, richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto senza, però, che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio. La clausola sociale, alla luce della giurisprudenza in materia, deve quindi essere interpretata non nel senso di qualificare tale disposizione come un requisito di partecipazione, ma come un impegno, gravante sull’aggiudicatario, da assolvere nella fase dell’esecuzione del servizio. Ciò tenendo peraltro presente che la predetta giurisprudenza, anche in presenza di una clausola sociale introdotta nella “lex specialis” sulla base di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, ha individuato un limite alla sua operatività nella possibilità di armonizzare l’assorbimento dei lavoratori che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, consentendo, infatti, di introdurre lievi modifiche al precedente livello dell’occupazione. La possibilità per l’appaltatore subentrante di non assorbire tutto il personale precedentemente impiegato, quando ciò non sia compatibile con le proprie esigenze produttive, evidenzia infatti che tali esigenze non possono giustificarsi nel solo risparmio dei costi per la manodopera, ma devono necessariamente correlarsi a miglioramenti della qualità del servizio e dunque a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo dell’impresa.
E’ quindi ormai consolidato che la clausola sociale non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (cfr. Cons. Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; III, 27 aprile 2018 n. 2569; V, 17 gennaio 2018 n. 272; V, 18 luglio 2017 n. 3554; III, 9 dicembre 2015 n. 5597). La clausola sociale, quindi, non introduce un incondizionato diritto dei lavoratori al passaggio all’impresa subentrante in caso di cambio di appalto, ma è volta a garantire “solo” che l’appaltatore uscente non possa licenziare i propri lavoratori addetti al medesimo appalto. L’imprenditore uscente può non volere effettuare alcun licenziamento, ma anzi può avere l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro e l’interesse tutelato non è quello al passaggio (come nell’ipotesi del trasferimento di azienda), ma alla continuità del rapporto a seguito del cambio di appalto.
L’interesse tutelato dalla clausola sociale è la continuità occupazionale e la tutela delle esigenze aziendali dell’appaltatore uscente e di quello subentrante, non un diritto assoluto e incondizionato del lavoratore al passaggio. L’imprenditore uscente, in ogni caso, può avere l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro, infatti, l’interesse tutelato non è quello al passaggio (come nell’ipotesi del trasferimento di azienda), ma alla continuità del rapporto a seguito del cambio di appalto.
Non da ultimo vale richiamare la Sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II, 22/12/2021, n. 13351.
 
17/12/2021 18:53
Quesito #2

Nell’elaborato n. 5) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  all’art 14) viene indicato che il servizio di spazzamento delle strada dovrà essere assicurato anche di domenica e nei giorni festivi . Considerato che nell’elaborato 3)  al rigo 11 del riepilogo viene indicato il costo medio orario 2° livello di euro 15,87  come da Tabella ………servizi integrati/multiservizi luglio 2013, ( che riguarda solo i giorni lavorati feriali), e visto che l’art. 38) del contratto Multiservizi prevede per i giorni lavorati festivi una maggiorazione del 50%  calcolata sulla quota oraria della retribuzione base, si chiede un chiarimento in merito ai suddetti giorni lavorati festivi non contabilizzati negli atti di gara.
 
04/01/2022 15:36
Risposta
A chiarimento di quanto richiesto si precisa che le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e l’organizzazione dello stesso sul territorio comunale interessato, afferisce all’organizzazione aziendale interna, pertanto, assicurando quanto previsto nel C.S.A. in termini di servizio, l’azienda può organizzare lo stesso prescindendo dalle domeniche e dai festivi, anche proponendo un programma esecutivo del servizio fatto salvo il monte ore.
 
20/12/2021 11:04
Quesito #3
Buongiorno,

in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria punt 7.2. del Disciplinare di gara, lettera d) Fatturato minimo annuo per servizi analoghi siamo a porre il seguente chiarimento:

- essendo compreso nell’oggetto della gara il servizio di pulizia caditoie e smaltimento rifiuti prodotti di cui al CER 20.03.06, tale requisito può essere soddisfatto solo da tale tipologia di servizi oppure deve comprendere tutte le tipologie di servizi comprese nell’oggetto di gara?

In attesa di riscontro porgiamo

Distinti Saluti 
04/01/2022 15:39
Risposta
Il requisito richiesto al punto 7.2, lettera d) del Disciplinare di gara fa riferimento al fatturato minimo annuo per servizi analoghi e riconducibili ai seguenti codici CPV:
1  Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade               90610000-6                P
2  Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani                             90511100-3                S
Pertanto, il fatturato minimo annuo è da riferirsi al complesso delle attività realizzate nella descrizione dei servizi sopra riportati e oggetto dell’appalto.
 
21/12/2021 18:21
Quesito #4
Al punto 7.3) Requisiti di Capacità Tecnico Professionale, lettera g) del disciplinare di gara, viene richiesto di aver gestito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), contratti aventi ad oggetto servizi di “spazzamento stradale, ………..”, in almeno uno o più Comuni con una popolazione complessiva servita, non inferiore a 10.000 abitanti residenti;
SI chiede se si intende anche la somma di popolazione servita di più comuni al fine di  soddisfare il suddetto requisito non inferiore a 10.000 abitanti residenti



Nell’elaborato n. 5) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, all’art. 8) viene indicato che il servizio dovrà essere svolto a mano e con mezzi meccanici (Spazzatrice).
Si chiede un chiarimento per quanto riguardo il costo dell’utilizzo della Spazzatrice , visto che nell’elaborato 4) Quadro Economico non è stato contabilizzato in alcuna voce.
 
04/01/2022 15:40
Risposta
In riferimento al primo periodo della richiesta di chiarimento, NON si intende anche la somma di popolazione servita di più comuni;
Il costo di utilizzo della spazzatrice rientra in quanto previsto e disciplinato dall’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 
22/12/2021 11:05
Quesito #5
Gent.mi,
con la presente si richiede la planimetria generale (già presente tra gli allegati di gara in formato pdf – Allegato 01_planimetria_generale) nel formato DWG.
Certi di un cortese riscontro, si saluta cordialmente.
04/01/2022 15:41
Risposta
Salve, non si ha disponibilità della planimetria in formato DWG. In ogni caso lo stesso file PDF può essere convertito in formato DWG con i consueti software, disponibili anche online.
 
23/12/2021 11:04
Quesito #6
spett.le COMUNE DI SOLOFRA, con la presente si richiede il seguente chiarimento: Con espresso riferimento al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, relativamente al fatturato minimo annuo per servizi analoghi (spazzamento stradale, manutenzione aree verde pubblico,..), si richiede se tale requisito può ritenersi valido avendo la scrivente aggiudicato ed eseguito appalti per enti pubblici aventi ad oggetto il solo servizio di manutenzione delle aree a verde dato che il servizio di spazzamento stradale è compreso negli stessi appalti essendo conseguenziale all’attività di manutenzione del verde e pertanto eseguito dalla scrivente.
Si resta in attesa di un pronto e cortese riscontro in merito.
Cordiali saluti
VIVAI BARRETTA SRL
04/01/2022 15:44
Risposta
Il requisito richiesto al punto 7.2, lettera d) del Disciplinare di gara fa riferimento al fatturato minimo annuo per servizi analoghi e riconducibili ai seguenti codici CPV:
 1   Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade                 90610000-6        P
 2   Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani                               90511100-3        S
Pertanto, il fatturato minimo annuo è da riferirsi al complesso delle attività realizzate nella descrizione dei servizi sopra riportati e oggetto dell’appalto, tra cui anche la manutenzione delle aree a verde, e non al solo servizio di manutenzione delle aree a verde.
 

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