Inviato esito

Gara #5805

Procedura aperta per il “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03” D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale n. 58 del 11.03.2014 - CIG: 901670110E.
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Informazioni appalto

17/12/2021
Aperta
Servizi
€ 10.874.618,40
DI GENNARO ANGELO
MOSCIANO SANT'ANGELO

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Lotti

Inviato esito
1
901670110E
Qualità prezzo
Procedura aperta per il “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03” D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale n. 58 del 11.03.2014 - CIG: 901670110E.
Procedura aperta per il “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03” D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale n. 58 del 11.03.2014 - CIG: 901670110E.
€ 10.864.800,00
€ 3.356.913,20
€ 9.818,40

Seggio di gara

867 R.G.
10/12/2021
Cognome Nome Ruolo
DI GENNARO Angelo RuP
DI SANTE Arnaldo Collaboratore RuP

Commissione valutatrice

456 R.G.
17/06/2022
Cognome Nome Ruolo
PAGNOTTELLA Luana Presidente Commissione
CARBONE Vincenza Cinzia Nicoletta Commissario
AMBROSINO Antonio Commissario

Scadenze

08/01/2022 12:00
31/01/2022 12:00
12/04/2022 09:00

Avvisi

Allegati

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17/12/2023 00:04
45.01 kB

Chiarimenti

28/12/2021 09:33
Quesito #1
In allegato si trasmette richiesta di chiarimenti.

Cordiali saluti.
24/01/2022 11:58
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
28/12/2021 10:01
Quesito #2
In allegato si trasmette richiesta di chiarimenti.

Cordiali saluti.
24/01/2022 11:59
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
03/01/2022 14:43
Quesito #3
Buongiorno,
con riferimento al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, in particolare punto d) e punto e) del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di specificare il valore dell’ “importo del canone annuo posto a base di gara” necessario per la dimostrazione dei requisiti di fatturato globale e di fatturato per servizi analoghi, questi ultimi intesi come servizi di sola raccolta porta a porta e spazzamento stradale, per il solo anno 2020.
Con riferimento al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, in particolare punto f) si chiede di chiarire se trattasi di autodichiarazione o di dichiarazione rilasciata da soggetto terzo ed eventualmente quale.
Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
24/01/2022 12:00
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
03/01/2022 14:44
Quesito #4
Buon pomeriggio,
in riferimento al paragrafo 11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO del disciplinare di gara, si chiede di confermare che tale sopralluogo viene svolto in totale autonomia da parte dell’operatore economico, che può prendere visione dei luoghi oggetto dell’appalto organizzandosi autonomamente.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.
24/01/2022 12:00
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
04/01/2022 10:51
Quesito #5
Si richiede di voler confermare che la disponibilità dell’impianto rigaurdi solo i codice codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anzichè di tutti quelli rilevabili dal Progetto in quanto, tale disponibilità per tutti i codici EER rilevabili nel progetto potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti in sede di gara.
Grazie
24/01/2022 12:00
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
04/01/2022 10:52
Quesito #6
Si chiede di voler comunicare il nome degli impianti di recuper e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo. 
Grazie
24/01/2022 12:01
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
05/01/2022 10:51
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente siamo a richiedere i seguenti quesiti:
Quesito 1
Si chiede di chiarire il valore posto a base di gara in quanto risulta quanto segue:
con riferimento al Disciplinare di Gara articolo 3. “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, si riporta un valore posto a base di gara pari a 10.864.800,00 Euro soggetti a ribasso, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge
con riferimento al documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE punto 10. “Quadri economici” e con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, articolo 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO”, si riporta un valore posto a base di gara pari a 9.515.291,10 Euro soggetti a ribasso, IVA esclusa

Quesito 2
Si chiede conferma che il mezzo indicato come Compattatore 4 Assi, avendo volumetria 25 mc e portata utile 11 ton, possa essere considerato in realtà anche come Compattatore 3 Assi.

Quesito 3
Si chiede conferma che la proponente in base alla propria organizzazione aziendale possa offrire un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portanza minima richiesta nella citata tabella.

Quesito 4
Si chiede di confermare quanto riportato nel documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, al paragrafo 9.1, ovvero “… il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto …” con riferimento alla successiva tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi.
E quindi si chiede di confermare che non può essere applicato contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE indicato nella prima tabella del citato paragrafo 9.1, e che la dotazione del personale della proponente nel progetto offerta deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.

Nel rinìgraziare anticipatamente, porgiamo i più cordiali saluti.

 
24/01/2022 12:01
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
05/01/2022 12:22
Quesito #8
Spett.le Ente,
premesso che:
  • Ai sensi dell’art. 7.3 lett. J) del Disciplinare di gara “il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo;
considerato che:
  • La richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • Il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti;
si chiede di voler annullare la disposizione contenuta all’art.7.3 lett.J) del Disciplinare e di apportare, con un’errata corrige e/o con altri provvedimenti ritenuti congrui, le conseguenti modifiche alla documentazione di gara.
distinti saluti.
 
24/01/2022 12:01
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
05/01/2022 17:02
Quesito #9
"A pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10 viene riportato un importo appalto complessivo pari a 9.515.291,10 € (Iva esclusa) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nel Disciplinare di Gara la medesima voce, il totale dell'appalto, è pari a 10.874.618,40 €. Risulta un'incongruenza che si richiede pertanto di chiarire"

CORDIALI SALUTI.
24/01/2022 12:02
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
07/01/2022 09:20
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera J) di pag. 11 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che i rifiuti per i quali gli impianti di trattamento/smaltimento dovranno rilasciare apposita dichiarazione di disponibilità a ricevere gli stessi, sono quelli individuati dai codici EER indicati alle pagg. 11 e 12 del Progetto di Igiene Urbana, posto a base di gara.
Ovvero, nella fattispecie:

Codici EER – Descrizione del Rifiuto:
  1. 200301 - rifiuti urbani non differenziati
  2. 200303 - Residui della pulizia stradale
  3. 200134 - batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
  4. 200101 - carta e cartone
  5. 150101 - imballaggi in carta e cartone
  6. 200132 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
  7. 200307 - rifiuti ingombranti
  8. 150106 - imballaggi in materiali misti
  9. 200125 - oli e grassi commestibili
  10. 200135 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversi
  11. 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversi
  12. 200123 - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
  13. 170107 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
  14. 200110 – abbigliamento
  15. 080318 - Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
  16. 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense
  17. 200201 - rifiuti biodegradabili
  18. 150107 - imballaggi in vetro
Qualora riteniate che il precedente elenco non sia esaustivo, si chiede cortesemente di indicare gli eventuali ulteriori codici EER da aggiungere per la succitata dichiarazione.
Nel ringraziare anticipatamente, porgiamo i più cordiali saluti.
 
24/01/2022 12:02
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
07/01/2022 10:39
Quesito #11
OGGETTO: “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03”

In merito alla gara di cui in oggetto, nel “Disciplinare di gara” a pagina 6 si riporta:
1)IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: 10.864.800,00 di cui:
1.a)€ 3.356.913,20 Costi della Manodopera
2)IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 9.818,40 di cui:
2.a)€ 9.818,40 per oneri afferenti alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
3)TOTALE DELL’APPALTO: € 10.874.618,40
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO a pagina 7 si riportano degli importi diversi. Nello specifico all’ART. 10 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO:
L’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) è pari a € 9.515.291,10 (IVA ESCLUSA) corrispondenti a 10.466.820, 21 (IVA INCLUSA).
Il costo annuo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) è pari a 1.359.327, 30 (IVA ESCLUSA) corrispondente a 1.495.260,03 (IVA INCLUSA)
Il costo annuo della sicurezza da rischi di natura interferenziale è stato computato pari a € 1.227,30 (IVA ESCLUSA) corrispondenti a € 1.350,00 (IVA INCLUSA) con un costo complessivo per l’intera durata dell’appalto (7 anni) pari a € 8.591,10 (IVA ESCLUSA) corrispondenti a € 9.450,00 (IVA INCLUSA).

Infine, i costi della manodopera indicati nel disciplinare pari a € 3.356.913,20 non coincidono con i costi annui indicati nella “RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE” a pagina 85 pari a € 477.467,03 (IVA ESCLUSA) (per un totale di 7 anni di € 3.342.269,21).

Si chiede di chiarire l’importo complessivo dell’appalto, l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il costo della manodopera.
 
24/01/2022 12:03
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.
07/01/2022 12:33
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente, relativamente alla compilazione del modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo, siamo cortesemente a richiedere il codice ufficio o ente (campo 6), in quanto il link indicato alla pagina 29, art. 23 del disciplinare non è funzionante.
Nel ringraziare anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
 
24/01/2022 12:03
Risposta
Quesito N. 1
Un O.E. chiede se il requisito previsto nel punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” lett. c) del Disciplinare di gara, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis, in caso di partecipazione alla gara, in proprio o in R.T.I., di un Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non in possesso di attrezzature e mezzi d’opera e che non svolge servizi se non per mezzo delle proprie consorziate designate, debba essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici effettive e non dal Consorzio.
Risposta a quesito N. 1
Se un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. partecipa in nome e per cono proprio allora l’iscrizione Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2-bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” deve essere posseduta dallo stesso; in caso indichi per quale/i consorziata/e concorre l’iscrizione il possesso di detta iscrizione dovrà essere in capo alla/e stessa/e, che eseguiranno le prestazioni (rif.to art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e p.to 15.1 del Disciplinare di gara).

Quesito N. 2.1
Un O.E. chiede di specificare il valore dell’”importo del canone annuo posto a base di gara” in riferimento al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara.
Risposta a quesito N. 2.1
Il canone annuo ammonta ad € 1.359.327,30, di cui € 1.358.100,00 per servizio ed € 1.227,30 per oneri afferenti la sicurezza.
Quesito N. 2.2
Un O.E. chiede di chiarire se in relazione al requisito di cui alla lettera f) del punto 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara sia sufficiente una autodichiarazione o di una dichiarazione rilasciata da specifico soggetto terzo.
Risposta a quesito N. 2.2
È sufficiente una autodichiarazione rilasciata da soggetto idoneo a rappresentare l’O.E. verso l’esterno.

Quesito N. 3
Un O.E. chiede di confermare che il sopralluogo obbligatorio previsto al punto 11 “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED AUTONOMO” del Disciplinare di gara debba essere svolto in totale autonomia.
Risposta a quesito. N. 3
Si conferma che il sopralluogo debba essere svolto in totale autonomia e tale circostanza va autodichiarata mediante l’apposito Allegato D.

Quesito N. 4
Un O.E. chiede di confermare che la disponibilità degli impianti riguardi solo i Codici EER 20.03.01 e 20.03.03 anziché tutti quelli rilevabili dal progetto in quanto tale circostanza potrebbe comportare una riduzione dei concorrenti alla gara.
Risposta a quesito N. 4
Al fine di favorire la massima partecipazione alla gara l’Allegato H è già stato predisposto come autocertificazione per cui il requisito di cui alla lettera J) del punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” deve intendersi sostituito come segue:
J) Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/ smaltimento di rifiuti ovvero di avere la disponibilità al conferimento dei rifiuti identificati dai codici EER prodotti nel territorio del Comune ad uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti con riferimento alla procedura di che trattasi.
È ovvio che tale dichiarazione deve intendersi relativamente a tutti i codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Quesito N. 5
Un O.E. chiede quali siano gli impianti di recupero e/o smaltimento che ricevono i rifiuti prodotti all’interno del Comune di Mosciano Sant’Angelo
Risposta a quesito N. 5
Si veda la Risposta al quesito N. 4.
Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti che ricevono i rifiuti con codice EER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08 e sono attualmente a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) sono rilevabili dalle determinazioni di liquidazione presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ma che non sono vincolanti per la presente procedura di gara.
Gli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti identificati con gli altri codici EER e rilevabili dal progetto posto a base di gara sono rilevabili dai siti istituzionali della regione Abruzzo e delle relative Province.

Quesito N. 6.1
Un O.E. chiede di chiarire l’importo posto a base di gara poiché sembrano risultare discordanze tra quanto previsto al punto 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, al punto 10 “Quadri economici” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ed all’art. 10 “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO” del Capitolato Speciale d’Appalto.
Risposta a quesito N. 6.1
L’importo a base di gara è di € 10.874.618,40, di cui € 10.864.800,00 per servizio, soggetto a ribasso d’asta, ed € 9.818,40 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Tale importo scaturisce dal fatto che il servizio ha la durata di 7 anni prorogabile di un ulteriore anno. La presunta incongruenza deriva, quindi, dal fatto che il progetto è tarato su 7 anni e non su 8 (7+1).
Quesito N. 6.2
Un O.E. chiede se il mezzo identificato come (compattatore) 4 assi con volumetria 25 mc possa essere considerato anche come (compattatore) 3 assi.
Risposta a quesito 6.2
Si conferma tale opportunità purché garantisca le stesse prestazioni (volume di 25 mc)
Quesito N. 6.3
Un O.E. chiede se possa essere offerto un parco mezzi diverso da quanto indicato come minimo vincolante alla tabella del punto 9.2 “Riepilogo mezzi” del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE, garantendo nel complesso la stessa volumetria minima e la stessa portata minima richiesta nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.3
Si conferma tale opportunità purché vengano garantite, per ciascuna tipologia di automezzo, almeno le corrispondenti prestazioni (mc) e le relative numerosità/quantità.
Quesito N. 6.4
Un O.E. chiede di confermare quanto riportato al punto 9.1 del documento RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE ovvero che il numero, la mansione, l’inquadramento contrattuale minimo necessario per l’espletamento dei servizi oggetto siano quelli riportati nella relativa tabella, ovvero che la citata tabella rappresenta il personale minimo, compreso CCNL da applicare e livello contrattuale, che la proponente deve offrire per lo svolgimento dei servizi e che, quindi, non può essere applicato un contratto diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE e che, di conseguenza, la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore (anche in termini di livello contrattuale) a quella indicata nella citata tabella.
Risposta a quesito N. 6.4
Si conferma che la dotazione di personale che il concorrente dovrà offrire deve essere pari o superiore a quella indicata nella citata tabella e che non può essere applicato un CCNL diverso dal FISE – ASSOAMBIENTE.

Quesito N. 7
Un O.E. chiede di apportare le modifiche alla lettera j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara che prevede “Inoltre, il concorrente deve dichiarare di essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento e/o smaltimento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno o più impianti autorizzati come per legge al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dai codici EER rilevabili nel progetto posto a base di gara e prodotti dal Comune di Mosciano Sant’Angelo.” Per le seguenti motivazioni:
  • la richiesta in parola risulta lesiva della favor partecipationis poiché i soggetti in possesso di un impianto di trattamento, interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, potrebbero legittimamente non rilasciare la dichiarazione di disponibilità agli ulteriori competitors;
  • il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti;
  • che la volontà di un concorrente di prendere parte alla procedura non può essere peraltro subordinata a dichiarazioni di volontà rilasciate da terzi soggetti.
Risposta a quesito N. 7
Si veda la Risposta al quesito N. 4. Si veda, inoltre, il punto 2.2 del Disciplinare di gara dove è indicato che i chiarimenti hanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Quesito N. 8
Un O.E. chiede di chiarire le supposte incongruenze degli importi previsti a pag.85 della Relazione Tecnica e del Capitolato all'art.10, dove è riportato un importo di € 9.515.291,10, e nel Disciplinare di Gara, dove è riportato un importo di € 10.874.618,40.
Risposta a quesito N. 8
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1

Quesito N. 9
Un O.E. chiede di confermare, elencandoli, i codici EER per i quali gli impianti di trattamento e/o smaltimento debbano rilasciare la dichiarazione prevista dalla lett. j) del punto 7.3 del Disciplinare di gara
Risposta a quesito N. 9
Si veda la Risposta al quesito N. 4.

Quesito N. 10
Un O.E. chiede chiarimenti in ordine a supposte incongruenze dell’importo posto a base di gara riportato nei documenti progettuali e di gara oltre che del costo della manodopera.
Risposta a quesito N. 10
Si veda la Risposta al quesito N. 6.1 e inoltre si precisa che il costo della manodopera corrisponde ad una parte delle voci elencate nella colonna “Personale” della Tabella in cui si riassumono i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presente al punto 10 del documento denominato RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE. Si evidenzia che il costo annuo della manodopera è pari ad € 419.614,15 e, quindi, per 7 anni più uno di eventuale proroga il costo della manodopera è pari ad € 3.356.913,20.

Quesito N. 11
Un O.E. chiede il codice ufficio da inserire nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Risposta a quesito N. 11
Il codice ufficio da inserire è TAI, come già indicato nel Disciplinare di gara.

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