Proposta di aggiudicazione
Comune di Monte San Biagio
Visualizza partecipanti
âGentili signori,
in riferimento alla âProcedura aperta per lâaffidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per lâeventuale contenzioso - per un periodo di 5 anni-,
siamo a rappresentare che :
allâArt. 15.2 del Disciplinare di gara , nel caso di ricorso al subappalto è richiesta la denominazione dei tre subappaltatori e relativa documentazione (DGUE e PASSOE) in riferimento allâArt.105 comma 6 del Codice degli Appalti, la cui applicazione è sospesa fino al 31/12/2023.
A tal proposito, si chiede di confermare che trattasi di refuso e non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori e relativa documentazione.
Cordiali Saluti.â
Â
Con riferimento ai menzionati articoli 146 e 142 si rileva che la distinzione tra attività principale e secondaria è stata definita in funzione dei tempi di attivazione del servizio; ovvero h 24 per il servizio di cui allâart 146 mentre per le attività di cui allâart 142 il servizio è attivato e programmato dalla Stazione Appaltante.
Per ciascuno dei singoli servizi indicati alla lettera âeâ dellâart 7.3 del Disciplinare di gara si necessita prova dellâesecuzione degli stessi in almeno due enti territoriali; nessun limite è previsto in merito alla continuità del servizio nel triennio di riferimento.
In particolare per il servizio di noleggio dei sistemi di rilevazioni di cui allâart 142, è sufficiente ai fini della partecipazione, aver eseguito lo stesso servizio (senza distinzione tra velocità puntuale e media) in almeno due enti territoriali.
Â
Gara #5895
MONTE SAN BIAGIO â Procedura aperta per lâaffidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per lâeventuale contenzioso - per un periodo di 5 anni.Informazioni appalto
22/12/2021
Aperta
Servizi
€ 296.000,00
PIMPINELLA MAURO
Categorie merceologiche
7231
-
Servizi di trattamento dati
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
9030350091
Qualità prezzo
MONTE SAN BIAGIO â Procedura aperta per lâaffidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per lâeventuale contenzioso - per un periodo di 5 anni.
VEDI DOCUMENTI DI GARA
€ 296.000,00
€ 1,00
€ 2.000,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03191630783 | ATHENA S.R.L. !!SRL |
Seggio di gara
determina n°48
08/04/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Esposito | Valerio | Presidente |
De Girolamo | Michele Noel | Commissario |
Parolisi | Pasquale | Commissario |
Commissione valutatrice
determina n°48
08/04/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Esposito | Valerio | Presidente |
De Girolamo | Michele Noel | Commissario |
Parolisi | Pasquale | Commissario |
Scadenze
20/01/2022 12:00
28/01/2022 12:00
11/02/2022 15:00
Avvisi
Allegati
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53.32 kB | |
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2.08 MB |
Chiarimenti
03/01/2022 19:38
Quesito #1
Quesito 1)
Allâart 3 del bando disciplinare ed allâart. 4 del capitolato speciale dâappalto viene riportato che:
âLâappalto concernerà , fin dal suo inizio, di tutte le attività descritte dal presente capitolato. Le Ditte concorrenti accettano esplicitamente nellâofferta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.
I valori complessivi sopra indicati sono frutto di una analisi presunta del numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato. Tale aleatoria controprestazione a misura delle pratiche gestite viene accettata dallâappaltatore, in quanto la corresponsione del compenso previsto è strettamente correlata alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo, e pertanto non stimabile con certezza. Pertanto, trattasi di appalto misto in cui è presente un costo fisso predeterminato (canone mensile e giornaliero per lâutilizzo dei sistemi) ed un importo a corpo per i servizi sussidiari allâaccertamento calcolato per ogni infrazione gestitaâ.
Alla luce di ciò, si chiede di confermare che lâaggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato lâimporto dellâaffidamento stimato su un 10.000 infrazioni nel quinquennio.
Quesito 2)
Sia nel Bando disciplinare che nel capitolato sono riportate le prestazioni da fornire (che, in particolare nel capitolato, sono definite come âminimeâ) e tra queste sono ricomprese le caratteristiche tecniche dei dispositivi e sistemi di rilevamento richiesti.
In particolare si richiede che i sistemi di rilevamento della velocità media siano approvati, dal Ministero delle Infrastrutture, per il funzionamento in modalità presidiata e/o automatica. Tale richiesta appare non coerente in quanto un sistema approvato solamente per il funzionamento in modalità non presidiata non consentirebbe lâutilizzo con possibilità di con testazione immediata.
Per tale ragione si chiede di chiarire se lâuso di entrambe le congiunzioni âe/oâ sia un refuso e se, quindi, sia richiesta lâapprovazione sia per il funzionamento in modalità presidiata che per quella non presidiata.
In tal caso, poiché i manuali depositati sono parte integrante del decreto di approvazione, si chiede di confermare se, qualora non sia chiaro, dalla lettura del solo decreto di approvazione, la tipologia di funzionamento approvata (rilevamento della velocità media in modalità presidiata e non presidiata), se questa debba in ogni caso risultare dal manuale depositato in sede di approvazione ministeriale.
Rimanendo in attesa  di un Vostro cortese sollecito  riscontro, lâoccasione ci è gradita per porgerLe
Â
Allâart 3 del bando disciplinare ed allâart. 4 del capitolato speciale dâappalto viene riportato che:
âLâappalto concernerà , fin dal suo inizio, di tutte le attività descritte dal presente capitolato. Le Ditte concorrenti accettano esplicitamente nellâofferta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.
I valori complessivi sopra indicati sono frutto di una analisi presunta del numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato. Tale aleatoria controprestazione a misura delle pratiche gestite viene accettata dallâappaltatore, in quanto la corresponsione del compenso previsto è strettamente correlata alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo, e pertanto non stimabile con certezza. Pertanto, trattasi di appalto misto in cui è presente un costo fisso predeterminato (canone mensile e giornaliero per lâutilizzo dei sistemi) ed un importo a corpo per i servizi sussidiari allâaccertamento calcolato per ogni infrazione gestitaâ.
Alla luce di ciò, si chiede di confermare che lâaggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato lâimporto dellâaffidamento stimato su un 10.000 infrazioni nel quinquennio.
Quesito 2)
Sia nel Bando disciplinare che nel capitolato sono riportate le prestazioni da fornire (che, in particolare nel capitolato, sono definite come âminimeâ) e tra queste sono ricomprese le caratteristiche tecniche dei dispositivi e sistemi di rilevamento richiesti.
In particolare si richiede che i sistemi di rilevamento della velocità media siano approvati, dal Ministero delle Infrastrutture, per il funzionamento in modalità presidiata e/o automatica. Tale richiesta appare non coerente in quanto un sistema approvato solamente per il funzionamento in modalità non presidiata non consentirebbe lâutilizzo con possibilità di con testazione immediata.
Per tale ragione si chiede di chiarire se lâuso di entrambe le congiunzioni âe/oâ sia un refuso e se, quindi, sia richiesta lâapprovazione sia per il funzionamento in modalità presidiata che per quella non presidiata.
In tal caso, poiché i manuali depositati sono parte integrante del decreto di approvazione, si chiede di confermare se, qualora non sia chiaro, dalla lettura del solo decreto di approvazione, la tipologia di funzionamento approvata (rilevamento della velocità media in modalità presidiata e non presidiata), se questa debba in ogni caso risultare dal manuale depositato in sede di approvazione ministeriale.
Rimanendo in attesa  di un Vostro cortese sollecito  riscontro, lâoccasione ci è gradita per porgerLe
Â
04/01/2022 16:02
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO N.1
Si conferma che lâaggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato lâimporto stimato su 10.000 infrazioni nel quinquennio.
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Si specifica che entrambi i requisiti dei sistemi di rilevamento della velocità , cioè media e puntuale, dovranno risultare dal decreto di approvazione e dal manuale dâuso del sistema proposto fermo restando la subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
Si conferma che lâaggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato lâimporto stimato su 10.000 infrazioni nel quinquennio.
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Si specifica che entrambi i requisiti dei sistemi di rilevamento della velocità , cioè media e puntuale, dovranno risultare dal decreto di approvazione e dal manuale dâuso del sistema proposto fermo restando la subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
07/01/2022 10:51
Quesito #2
Con la presente siamo a rappresentare quanto segue:
Per quanto sopra si chiede alla SA :
Â
In conseguenza dei chiarimenti che si andranno a formulare si inviata la SA ad applicare le misure previste dallâart. 79, comma 3 lett. B), D.lgs. 50/2016, disponendo la pubblicazione di apposita nota di rettifica e prorogando i termini di ricezione delle offerte.
                                                                                                                                                          Â
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Â
- Il servizio in appalto non comprende lâattività di riscossione coattiva delle sanzioni non oblate ma una mera attività di produzione di solleciti bonari da emettere nella fase stragiudiziale di recupero crediti, tra lâaltro qualificata quale âprestazione secondariaâ. Ciò posto non appare proporzionato allâoggetto ed allâesecuzione dellâappalto il requisito di iscrizione allâalbo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto allâart. 7.1 lett. B) del disciplinare di gara. Pur ammettendo tale richiesta di requisito si evidenzia che allâart. 7.1 â Requisiti di Idoneità , è previsto che lo stesso debba essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Ebbene tale previsione risulta essere illogicamente bloccante della più ampia partecipazione. Il raggruppamento temporaneo di imprese è infatti lâistituto mediante il quale unâimpresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti necessari per partecipare ad una determinata gara dâappalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara. In tal modo il RTI consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti. SI evidenzia che nel caso di RTI verticale, le prestazioni secondarie âcome appunto definita lâattività di sollecito bonario- possono essere eseguite dalle mandanti.In tal senso, di conseguenza, anche i requisiti di partecipazione dovranno seguire tale impostazione.
Per quanto sopra si chiede alla SA :
- In via principale, di specificare che si è trattato di mero refuso e che, quindi, il requisito di iscrizione allâalbo di cui allâart. 7.1 lett. B) del disciplinare non è necessario, considerato che lâattività richiesta consiste solo nellâinvio dei solleciti di pagamento, e non nellâespletamento dellâattività di riscossione coattiva per la quale troverebbe invece fondamento la richiesta di iscrizione allâalbo. Peraltro lâart. 7.4 del disciplinare (che âdisciplinaâ il possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI) non richiama e non fa riferimento alcuno al requisito di cui allâart. 7.1 lett. b);
- In via subordinata, qualora il requisito di Iscrizione allâAlbo non sia da considerarsi refuso, e qualora lâEnte ritenga debba essere posseduto, ferma ogni salvezza di ogni diritto e di impugnativa, in considerazione del fatto che lâattività di sollecito è qualificata come âprestazione secondariaâ, si chiede di specificare che tale requisito, in caso di RTI verticale, possa essere posseduto e dimostrato dallâimpresa mandante che eseguirà la specifica attività .
- In stretta correlazione anche ai chiarimenti di cui sopra che saranno formulati, si chiede di confermare che in caso di RTI Verticale i requisiti di cui allâart. 7.3 lett. e) del disciplinare â relativo ai servizi analoghi- possa essere soddisfatto, secondo la specifica attività eseguita, dalla mandataria per le prestazioni principali e dalle mandanti per le prestazioni secondarie, per come definiti allâart. 3 del CSA;
- Conseguentemente chiede di confermare che, per il soddisfo del requisito tecnico-professionale di cui allâart. 7.3 lett. e) del Disciplinare, lâesecuzione dei servizi analoghi ivi indicati -distinti tra principali e secondarie- potranno essere posseduti e dimostrati dai soggetti che compongono lâRTI verticale secondo la specifica attività eseguita, ed essere stati erogati anche disgiuntamente a favore di diverse PA, fermo restando la misura minima prevista (2 PA) nel complesso;
- Con riguardo alla distinzione delle attività principali e secondarie di cui allâart. 3 del CSA (idem art. 3 disciplinare) si rileva una discordanza per quelle afferenti la locazione dei dispositivi di rilevazione della velocità (prima definite principali e poi, nellâesplosione di dettaglio, indicate quali secondarie);
- Sempre con riguardo ai requisiti di cui allâart. 7.3 del disciplinare si chiede di confermare che il triennio da considerarsi sia quello immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando.
- Eâ pacifico al riguardo che il triennio da considerarsi per la verifica della sussistenza del requisito minimo stabilito dalla legge di gara ai fini della verifica della capacità tecnica sia quello effettivamente precedente la data di pubblicazione del bando e non già lo stesso periodo solare/esercizio finanziario dal 1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito della capacità economico-finanziaria (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 2.7.2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6.5.2014 n. 2306).
Â
- Con riguardo allâomologazione per lâutilizzo in modalità presidiata e non presidiata di cui anche al chiarimento appena pubblicato appare utile fare chiarezza.
In conseguenza dei chiarimenti che si andranno a formulare si inviata la SA ad applicare le misure previste dallâart. 79, comma 3 lett. B), D.lgs. 50/2016, disponendo la pubblicazione di apposita nota di rettifica e prorogando i termini di ricezione delle offerte.
                                                                                                                                                          Â
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Â
10/01/2022 11:59
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta si rappresenta quanto segue:
Si conferma quanto già chiarito in precedenza e il funzionamento deve essere espresso nel manuale dâuso e nel decreto di approvazione ovvero quanto disposto dalle vigenti normative in materia, tenuto conto della subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
Â
- si conferma che relativamente al requisito di cui allâart. 7.1 lett b), trattasi di refuso;
- si conferma, che i requisiti tecnico-professionale dei soggetti che compongono le RTI (mandanti e mandatari), dovranno essere posseduti per le specifiche attività che eventualmente andranno ad eseguire;
- si conferma che il triennio da considerarsi è quello immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando.
Si conferma quanto già chiarito in precedenza e il funzionamento deve essere espresso nel manuale dâuso e nel decreto di approvazione ovvero quanto disposto dalle vigenti normative in materia, tenuto conto della subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
Â
05/01/2022 19:07
Quesito #3
âGentili signori,
in riferimento alla âProcedura aperta per lâaffidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per lâeventuale contenzioso - per un periodo di 5 anni-,
siamo a rappresentare che :
allâArt. 15.2 del Disciplinare di gara , nel caso di ricorso al subappalto è richiesta la denominazione dei tre subappaltatori e relativa documentazione (DGUE e PASSOE) in riferimento allâArt.105 comma 6 del Codice degli Appalti, la cui applicazione è sospesa fino al 31/12/2023.
A tal proposito, si chiede di confermare che trattasi di refuso e non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori e relativa documentazione.
Cordiali Saluti.â
Â
10/01/2022 12:03
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimenti si conferma che trattasi di refuso rappresenta quanto segue:
il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 dispone che fino al 31 dicembre 2023 è sospesa lâapplicazione del comma 6 dellâArt. 105 e del terzo periodo del comma 2 dellâArt. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), nonché le verifiche in sede di gara, di cui allâArt. 80 del medesimo Decreto, riferite al Subappaltatore. Conseguentemente non sussiste lâobbligo di indicare, ivi incluso nella compilazione del DGUE, la terna dei subappaltatori e non dovrà essere altresì allegata la documentazione a questi riferita, funzionale alle verifiche in sede di gara di cui allâArt. 80 del Codice.
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il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 dispone che fino al 31 dicembre 2023 è sospesa lâapplicazione del comma 6 dellâArt. 105 e del terzo periodo del comma 2 dellâArt. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), nonché le verifiche in sede di gara, di cui allâArt. 80 del medesimo Decreto, riferite al Subappaltatore. Conseguentemente non sussiste lâobbligo di indicare, ivi incluso nella compilazione del DGUE, la terna dei subappaltatori e non dovrà essere altresì allegata la documentazione a questi riferita, funzionale alle verifiche in sede di gara di cui allâArt. 80 del Codice.
Â
18/01/2022 12:31
Quesito #4
Spett. le Ente
Con riferimento alla presente procedura si evidenziano nei documenti di gara palesi errori nella distinzione tra le attività principali e secondarie. Difatti non si comprende come mai il noleggio dei sistemi per la rilevazione delle infrazioni art. 146 siano qualificate come âprincipaliâ e quelle per la rilevazione delle infrazioni art. 142 siano qualificate come âsecondarieâ, essendo la natura della fornitura corrispondente, ed in tale contesto inoltre non si comprende per quale motivo poi le attività di installazione e manutenzione -art. 3 lett. h) del CSA- siano invece poi qualificate come âprincipaliâ se connesse ad attività secondarie (sistemi per rilevamento art. 142).
Tali errori e/o refusi che generano confusione nella loro corretta interpretazione e conseguentemente nella definizione delle condizioni di partecipazione ed esecuzione.
Eâ inoltre non chiaro, nonostante specifico quesito richiesto già formulato (FAQ presente sul portale in data 07.01.2021 h. 10,51) se i requisiti tecnici professionali dellâart. 7.3 del disciplinare debbano essere dimostrati attraverso l'esecuzione in almeno 2 Enti per ognuno dei singoli servizi elencati nel medesimo articolo del disciplinare ovvero anche complessivamente (es. 1 Ente con dispositivi art. 142 e 146 â 1 Ente per tutti gli altri servizi) e se gli stessi potranno essere stati svolti anche non continuativamente all'interno del triennio antecedente la data di pubblicazione.
Non è chiaro inoltre se in relazione al servizio di noleggio sistemi rilevazione limiti di velocità presidiata sia sufficiente la circostanza di aver eseguito per nr. 1 Ente il noleggio di un sistema presidiato per la velocità puntuale e per nr. 1 Ente il noleggio di sistemi di velocità media (anche non presidiata).Â
Si resta in attesa di riscontri.
Distinti saluti
Â
Con riferimento alla presente procedura si evidenziano nei documenti di gara palesi errori nella distinzione tra le attività principali e secondarie. Difatti non si comprende come mai il noleggio dei sistemi per la rilevazione delle infrazioni art. 146 siano qualificate come âprincipaliâ e quelle per la rilevazione delle infrazioni art. 142 siano qualificate come âsecondarieâ, essendo la natura della fornitura corrispondente, ed in tale contesto inoltre non si comprende per quale motivo poi le attività di installazione e manutenzione -art. 3 lett. h) del CSA- siano invece poi qualificate come âprincipaliâ se connesse ad attività secondarie (sistemi per rilevamento art. 142).
Tali errori e/o refusi che generano confusione nella loro corretta interpretazione e conseguentemente nella definizione delle condizioni di partecipazione ed esecuzione.
Eâ inoltre non chiaro, nonostante specifico quesito richiesto già formulato (FAQ presente sul portale in data 07.01.2021 h. 10,51) se i requisiti tecnici professionali dellâart. 7.3 del disciplinare debbano essere dimostrati attraverso l'esecuzione in almeno 2 Enti per ognuno dei singoli servizi elencati nel medesimo articolo del disciplinare ovvero anche complessivamente (es. 1 Ente con dispositivi art. 142 e 146 â 1 Ente per tutti gli altri servizi) e se gli stessi potranno essere stati svolti anche non continuativamente all'interno del triennio antecedente la data di pubblicazione.
Non è chiaro inoltre se in relazione al servizio di noleggio sistemi rilevazione limiti di velocità presidiata sia sufficiente la circostanza di aver eseguito per nr. 1 Ente il noleggio di un sistema presidiato per la velocità puntuale e per nr. 1 Ente il noleggio di sistemi di velocità media (anche non presidiata).Â
Si resta in attesa di riscontri.
Distinti saluti
Â
20/01/2022 14:49
Risposta
Con riferimento ai menzionati articoli 146 e 142 si rileva che la distinzione tra attività principale e secondaria è stata definita in funzione dei tempi di attivazione del servizio; ovvero h 24 per il servizio di cui allâart 146 mentre per le attività di cui allâart 142 il servizio è attivato e programmato dalla Stazione Appaltante.
Per ciascuno dei singoli servizi indicati alla lettera âeâ dellâart 7.3 del Disciplinare di gara si necessita prova dellâesecuzione degli stessi in almeno due enti territoriali; nessun limite è previsto in merito alla continuità del servizio nel triennio di riferimento.
In particolare per il servizio di noleggio dei sistemi di rilevazioni di cui allâart 142, è sufficiente ai fini della partecipazione, aver eseguito lo stesso servizio (senza distinzione tra velocità puntuale e media) in almeno due enti territoriali.
Â