Proposta di aggiudicazione

Gara #5895

MONTE SAN BIAGIO – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per l’eventuale contenzioso  - per un periodo di 5 anni.
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Informazioni appalto

22/12/2021
Aperta
Servizi
€ 296.000,00
PIMPINELLA MAURO
Comune di Monte San Biagio

Categorie merceologiche

7231 - Servizi di trattamento dati

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
9030350091
Qualità prezzo
MONTE SAN BIAGIO – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per l’eventuale contenzioso  - per un periodo di 5 anni.
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€ 296.000,00
€ 1,00
€ 2.000,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03191630783 ATHENA S.R.L. !!SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

determina n°48
08/04/2022
Cognome Nome Ruolo
Esposito Valerio Presidente
De Girolamo Michele Noel Commissario
Parolisi Pasquale Commissario

Commissione valutatrice

determina n°48
08/04/2022
Cognome Nome Ruolo
Esposito Valerio Presidente
De Girolamo Michele Noel Commissario
Parolisi Pasquale Commissario

Scadenze

20/01/2022 12:00
28/01/2022 12:00
11/02/2022 15:00

Allegati

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2.08 MB

Chiarimenti

03/01/2022 19:38
Quesito #1
Quesito 1)
All’art 3 del bando disciplinare ed all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto viene riportato che:
“L’appalto concernerà, fin dal suo inizio, di tutte le attività descritte dal presente capitolato. Le Ditte concorrenti accettano esplicitamente nell’offerta di gara questa possibilità e non potranno opporre riserve.
I valori complessivi sopra indicati sono frutto di una analisi presunta del numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato. Tale aleatoria controprestazione a misura delle pratiche gestite viene accettata dall’appaltatore, in quanto la corresponsione del compenso previsto è strettamente correlata alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo, e pertanto non stimabile con certezza. Pertanto, trattasi di appalto misto in cui è presente un costo fisso predeterminato (canone mensile e giornaliero per l’utilizzo dei sistemi) ed un importo a corpo per i servizi sussidiari all’accertamento calcolato per ogni infrazione gestita”.

Alla luce di ciò, si chiede di confermare che l’aggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato l’importo dell’affidamento stimato su un 10.000 infrazioni nel quinquennio.

Quesito 2)
Sia nel Bando disciplinare che nel capitolato sono riportate le prestazioni da fornire (che, in particolare nel capitolato, sono definite come “minime”) e tra queste sono ricomprese le caratteristiche tecniche dei dispositivi e sistemi di rilevamento richiesti.
In particolare si richiede che i sistemi di rilevamento della velocità media siano approvati, dal Ministero delle Infrastrutture, per il funzionamento in modalità presidiata e/o automatica. Tale richiesta appare non coerente in quanto un sistema approvato solamente per il funzionamento in modalità non presidiata non consentirebbe l’utilizzo con possibilità di con testazione immediata.
Per tale ragione si chiede di chiarire se l’uso di entrambe le congiunzioni “e/o” sia un refuso e se, quindi, sia richiesta l’approvazione sia per il funzionamento in modalità presidiata che per quella non presidiata.
In tal caso, poiché i manuali depositati sono parte integrante del decreto di approvazione, si chiede di confermare se, qualora non sia chiaro, dalla lettura del solo decreto di approvazione, la tipologia di funzionamento approvata (rilevamento della velocità media in modalità presidiata e non presidiata), se questa debba in ogni caso risultare dal manuale depositato in sede di approvazione ministeriale.

Rimanendo in attesa  di un Vostro cortese sollecito  riscontro, l’occasione ci è gradita per porgerLe
 
04/01/2022 16:02
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO N.1
Si conferma che l’aggiudicatario avrà diritto alla corresponsione per le prestazioni effettivamente erogate anche se complessivamente dovesse venire superato l’importo stimato su 10.000 infrazioni nel quinquennio.

RISPOSTA AL QUESITO N.2
Si specifica che entrambi i requisiti dei sistemi di rilevamento della velocità, cioè media e puntuale, dovranno risultare dal decreto di approvazione e dal manuale d’uso del sistema proposto fermo restando la subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
07/01/2022 10:51
Quesito #2
Con la presente siamo a rappresentare quanto segue:
  1. Il servizio in appalto non comprende l’attività di riscossione coattiva delle sanzioni non oblate ma una mera attività di produzione di solleciti bonari da emettere nella fase stragiudiziale di recupero crediti, tra l’altro qualificata quale “prestazione secondaria”. Ciò posto non appare proporzionato all’oggetto ed all’esecuzione dell’appalto il requisito di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto all’art. 7.1 lett. B) del disciplinare di gara. Pur ammettendo tale richiesta di requisito si evidenzia che all’art. 7.1 – Requisiti di Idoneità, è previsto che lo stesso debba essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Ebbene tale previsione risulta essere illogicamente bloccante della più ampia partecipazione. Il raggruppamento temporaneo di imprese è infatti l’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara. In tal modo il RTI consente anche alle imprese di piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti. SI evidenzia che nel caso di RTI verticale, le prestazioni secondarie –come appunto definita l’attività di sollecito bonario- possono essere eseguite dalle mandanti.In tal senso, di conseguenza, anche i requisiti di partecipazione dovranno seguire tale impostazione.

Per quanto sopra si chiede alla SA :
  • In via principale, di specificare che si è trattato di  mero refuso e che, quindi, il requisito di iscrizione all’albo di cui all’art. 7.1 lett. B) del disciplinare non è necessario, considerato che l’attività richiesta consiste solo nell’invio dei solleciti di pagamento, e non nell’espletamento dell’attività di riscossione coattiva per la quale troverebbe invece fondamento la richiesta di iscrizione all’albo. Peraltro l’art. 7.4 del disciplinare (che “disciplina” il possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI) non richiama e non fa riferimento alcuno al requisito di cui all’art. 7.1 lett. b);
  • In via subordinata, qualora il requisito di Iscrizione all’Albo non sia da considerarsi refuso, e qualora l’Ente ritenga debba essere posseduto, ferma ogni salvezza di ogni diritto e di impugnativa, in considerazione del fatto che l’attività di sollecito è qualificata come “prestazione secondaria”,  si chiede di specificare che tale requisito, in caso di RTI verticale, possa essere posseduto e dimostrato dall’impresa mandante che eseguirà la specifica attività.
 
  1. In stretta correlazione anche ai chiarimenti di cui sopra che saranno formulati, si chiede di confermare che in caso di RTI Verticale i requisiti di cui all’art. 7.3 lett. e) del disciplinare – relativo ai servizi analoghi- possa essere soddisfatto, secondo la specifica attività eseguita, dalla mandataria per le prestazioni principali e dalle mandanti per le prestazioni secondarie, per come definiti all’art. 3 del CSA;
 
  1. Conseguentemente chiede di confermare che, per il soddisfo del requisito tecnico-professionale di cui all’art. 7.3 lett. e) del Disciplinare, l’esecuzione dei servizi analoghi ivi indicati -distinti tra principali e secondarie- potranno essere posseduti e dimostrati dai soggetti che compongono l’RTI verticale secondo la specifica attività eseguita, ed essere stati erogati anche disgiuntamente a favore di diverse PA, fermo restando la misura minima prevista (2 PA) nel complesso;
 
  1. Con riguardo alla distinzione delle attività principali e secondarie di cui all’art. 3 del CSA (idem art. 3 disciplinare) si rileva una discordanza per quelle afferenti la locazione dei dispositivi di rilevazione della velocità (prima definite principali e poi, nell’esplosione di dettaglio, indicate quali secondarie);
 
  1. Sempre con riguardo ai requisiti di cui all’art. 7.3 del disciplinare si chiede di confermare che il triennio da considerarsi sia quello immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando.
 
  1. E’ pacifico al riguardo che il triennio da considerarsi per la verifica della sussistenza del requisito minimo stabilito dalla legge di gara ai fini della verifica della capacità tecnica sia quello effettivamente precedente la data di pubblicazione del bando e non già lo stesso periodo solare/esercizio finanziario dal 1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito della capacità economico-finanziaria (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 2.7.2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6.5.2014 n. 2306).
Ciò in linea con quanto disposto dall’allegato XVII - parte II - lett.a) del D.lgs. 50/2016.
 
  1. Con riguardo all’omologazione per l’utilizzo in modalità presidiata e non presidiata di cui anche al chiarimento appena pubblicato appare utile fare chiarezza.
La SA potrà certamente far riferimento a quanto confermato dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 4328 del 10.06.2020, che definisce “pleonastiche” tali richieste di funzionalità, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

In conseguenza dei chiarimenti che si andranno a formulare si inviata la SA ad applicare le misure previste dall’art. 79, comma 3 lett. B), D.lgs. 50/2016, disponendo la pubblicazione di apposita nota di rettifica e prorogando i termini di ricezione delle offerte.
                                                                                                                                                            
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
 
10/01/2022 11:59
Risposta
In riscontro alla  richiesta di chiarimenti pervenuta si rappresenta quanto segue:
  • si conferma che relativamente al requisito di cui all’art. 7.1 lett b), trattasi di refuso;
  • si conferma, che i requisiti tecnico-professionale dei soggetti che compongono le RTI (mandanti e mandatari), dovranno essere posseduti per le specifiche attività che eventualmente andranno ad eseguire;
  • si conferma che il triennio da considerarsi è quello immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando.
Si prende atto della discordanza di cui alla lett. g) dell’art. 3, sub 3.1 e si chiarisce che trattasi di prestazione secondaria.
Si conferma quanto già chiarito in precedenza e il funzionamento deve essere espresso nel manuale d’uso e nel decreto di approvazione ovvero quanto disposto dalle vigenti normative in materia, tenuto conto della subordinazione al rilascio di autorizzazione o nulla osta da parte degli organi competenti. Dovranno essere inoltre soggetti alla verifica periodica così come previsto dalla vigente normativa.
 
05/01/2022 19:07
Quesito #3


“Gentili signori,
in riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità e passaggio con semaforo rosso (artt.142 e 146/3 del C.d.S.), fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, servizio di recupero extragiudiziale, supporto legale per l’eventuale contenzioso  - per un periodo di 5 anni-,

siamo a rappresentare che :
all’Art. 15.2 del Disciplinare di gara , nel caso di ricorso al subappalto è richiesta la denominazione dei tre subappaltatori e relativa documentazione (DGUE e PASSOE) in  riferimento all’Art.105 comma 6 del Codice degli Appalti, la cui applicazione è sospesa fino al 31/12/2023.
A tal proposito, si chiede di confermare che trattasi di refuso e non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori e relativa documentazione.
Cordiali Saluti.”


 
10/01/2022 12:03
Risposta
In riscontro alla  richiesta di chiarimenti  si conferma che trattasi di refuso rappresenta quanto segue:

il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 dispone che fino al 31 dicembre 2023 è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’Art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’Art. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’Art. 80 del medesimo Decreto, riferite al Subappaltatore. Conseguentemente non sussiste l’obbligo di indicare, ivi incluso nella compilazione del DGUE, la terna dei subappaltatori e non dovrà essere altresì allegata la documentazione a questi riferita, funzionale alle verifiche in sede di gara di cui all’Art. 80 del Codice.

 
18/01/2022 12:31
Quesito #4
Spett. le Ente

Con riferimento alla presente procedura si evidenziano nei documenti di gara palesi errori nella distinzione tra le attività principali e secondarie. Difatti non si comprende come mai il noleggio dei sistemi per la rilevazione delle infrazioni art. 146 siano qualificate come “principali” e quelle per la rilevazione delle infrazioni art. 142 siano qualificate come “secondarie”, essendo la natura della fornitura corrispondente, ed in tale contesto inoltre non si comprende per quale motivo poi le attività di installazione e manutenzione -art. 3 lett. h) del CSA- siano invece poi qualificate come “principali” se connesse ad attività secondarie (sistemi per rilevamento art. 142).

Tali errori e/o refusi che generano confusione nella loro corretta interpretazione e conseguentemente nella definizione delle condizioni di partecipazione ed esecuzione.

E’ inoltre non chiaro, nonostante specifico quesito richiesto già formulato (FAQ presente sul portale in data 07.01.2021 h. 10,51) se i requisiti tecnici professionali dell’art. 7.3 del disciplinare debbano essere dimostrati attraverso l'esecuzione in almeno 2 Enti per ognuno dei singoli servizi elencati nel medesimo articolo del disciplinare ovvero anche complessivamente (es. 1 Ente con dispositivi art. 142 e 146 – 1 Ente per tutti gli altri servizi) e se gli stessi potranno essere stati svolti anche non continuativamente all'interno del triennio antecedente la data di pubblicazione.

Non è chiaro inoltre se in relazione al servizio di noleggio sistemi rilevazione limiti di velocità presidiata sia sufficiente la circostanza di aver eseguito per nr. 1 Ente il noleggio di un sistema presidiato per la velocità puntuale e per nr. 1 Ente il noleggio di sistemi di velocità media (anche non presidiata). 

Si resta in attesa di riscontri.
Distinti saluti
 
20/01/2022 14:49
Risposta

Con riferimento ai menzionati articoli 146 e 142 si rileva che la distinzione tra attività principale e secondaria è stata definita in funzione dei tempi di attivazione del servizio; ovvero h 24 per il servizio di cui all’art 146 mentre per le attività di cui all’art 142 il servizio è attivato e programmato dalla Stazione Appaltante.

Per ciascuno dei singoli servizi indicati alla lettera “e” dell’art 7.3 del Disciplinare di gara si necessita prova dell’esecuzione degli stessi in almeno due enti territoriali; nessun limite è previsto in merito alla continuità del servizio nel triennio di riferimento.

In particolare per il servizio di noleggio dei sistemi di rilevazioni di cui all’art 142, è sufficiente ai fini della partecipazione, aver eseguito lo stesso servizio (senza distinzione tra velocità puntuale e media) in almeno due enti territoriali.
 

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