Scaduto

Gara #6070

COMUNE DI PIGLIO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.03.2022 – 28.02.2027
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Informazioni appalto

31/12/2021
Aperta
Servizi
€ 25.000,00
FLAMINI SUSANNA
PIGLIO

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

1
ZD034A5C79
Qualità prezzo
COMUNE DI PIGLIO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.03.2022 – 28.02.2027
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€ 25.000,00
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Seggio di gara

1
27/01/2022
Cognome Nome Ruolo
FLAMINI SUSANNA R.U.P.
BARBONA MARIANO TESTIMONE
BORGIA DOMENICA TESTIMONE

Commissione valutatrice

37
24/01/2022
Cognome Nome Ruolo
TRINTI MARIA ASSUNTA PRESIDENTE
STELLA MIRCO COMMISSARIO ESPERTO
FLAMINI SUSANNA SEGRETARIO VERBALIZZANTE
FESTA ALBERTO COMMISSARIO ESPERTO

Scadenze

18/01/2022 12:00
21/01/2022 12:00
28/01/2022 10:00

Allegati

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77.61 kB

Chiarimenti

13/01/2022 16:52
Quesito #1
1. Disciplinare di gara, art. 5 punto d)
  • Si chiede conferma che il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell’attivazione del servizio e che l’aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di modificare formato e giorni ed orari di apertura, oppure di dislocare il servizio in altro luogo con assenso dell’Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest’ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Cassiere, ma come facoltà dell’Ente prevista convenzionalmente. Premesso come da norma e giurisprudenza consolidata che i requisiti di ammissione  devono essere conservati per il tutto il periodo di aggiudicazione della gara, pertanto nel caso in cui il Vs. Istututo di Credito decida di dislocare il servizio in altro luogo diverso dal territorio comunale di Piglio o da altro Comune immediatamente confinante, si determina automaticamente la risoluzione del contratto con successiva valutazione del danno che detta risoluzione può comportare all’Ente, fermo restando l’obbligo per il tesoriere di impegnarsi a mantenere l’attività di tesoreria fino al subentro del nuovo istituto di credito con funzioni di tesoriere.
  2. Schema di Convenzione, art. 2 punto 2.5
  • Si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il Cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente. Si conferma.
  3. Schema di Convenzione, art. 4 punti 4.8 e 4.9
  • Premesso che l’Ente è già operante in Siope+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il Tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero Bankit/Siope+ - Tesoriere e viceversa. Inoltre, tenuto conto che il Tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati, e che il Tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal Servizio di Tesoreria, si chiede conferma che il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l’Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la Convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto. Si conferma
  • Di conseguenza che il punto 1.3 del modello di offerta tecnica non dovrà essere compilata. Si conferma
  4. Disciplinare art.2
  • In riferimento alla possibilità dell’Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 5 anni, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. Si conferma
  5. Disciplinare art.16 - 2 parametri, criterio 4
  • Si chiede conferma che l'eventuale accettazione dei crediti al pro-soluto debba intendersi come mera facoltà della Banca e sarà sottoposta alla valutazione del merito creditizio del Soggetto istante e non sarà pertanto considerata in nessun caso come obbligo contrattuale. Si conferma.
  6. Art. 28 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY schema di convenzione  

Di conseguenza si chiede di comunicare se l’ente è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, come da allegati.
In riferimento punto 28.4  ed in particolare al fatto che le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione, si chiede conferma che tale impegno possa essere derogato da eventuali previsioni normative o richieste delle autorità preposte a verifiche. Si conferma.
In riferimento al comma 28.5 si chiede conferma che la disposizione ivi contenuta sia da cassare, considerato che già al precedente 28.2 viene previsto l'obbligo di non divulgazione/riservatezza dei dati (che peraltro è ribadito anche all'interno del nostro DPA). Si conferma.
In riferimento al punto 28.2 si chiede la possibilità di modificare la parte conclusiva nel seguente modo:
“…..con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a di terzi, i dati a cui il Responsabile ha accesso e per i quali svolge operazioni di trattamento salvo la comunicazione dei dati sia dovuta sulla base di richieste da parte di Autorità o per adempiere ad obblighi di legge;” Si ammette tale modfica.

7. Art. 4.4 e Art.  4.14 Organizzazione del Servizio schema di convenzione
Con riferimento agli articoli richiamati e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, si chiede conferma che l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere . Si conferma.

8. Art.4.12 Organizzazione del Servizio schema di convenzione
Presente che i servizi di tesoreria sono altamente automatizzati e per questo gestiti a livello di back office e non di sportello, si chiede conferma che quanto richiesto dall’articolo sia soddisfatto con la comunicazione del referente del Comune. Si conferma. 

9. Art. 6.10 dello schema di convenzione Riscossioni  

Si chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l’importo dell’assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Si conferma.

10. Art.6.11 dello schema di convenzione Riscossioni  

Si chiede di chiarire se il tesoriere sia tenuto ad accettare tutti gli assegni (conto corrente bancario, postali e circolari) intestati allo stesso oppure non debba in ogni caso accettare assegni circolari e postali anche intestati allo stesso e nel contempo accettare assegni circolari purché intestati al Tesoriere. Il tesoriere è tenuto ad accettare tutti gli assegni intestati all’Ente e/o al Tesoriere. Non è tenuto ad accettare versamenti di somme effettuate a mezzo di assegni di conto corrente bancario, postale e di assegni circolari che non siano intestati all’Ente e/o Tesoriere.

11. 7.17 Pagamenti dello schema di convenzione  

Come noto con l’introduzione dell’ordinativo informatico OPI tramite SIOPE+ non è consentito al Tesoriere estinguere i mandati di pagamento con modalità differenti rispetto a quella di carico del mandato da parte del Comune. Si chiede conferma che trattasi di un refuso. Si conferma

12. Artt. 9.4, 9.4 e 9.5 dello schema di convenzione
Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del  24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare. Si conferma

13. Art. 14 dello schema di convenzione RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE
E’ prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
Considerato che:
a) le fideiussioni ex art. 207 del D.lgs. n. 267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000;
b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, devono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali;
c) ai sensi dell'art. 14 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi,
d) il citato art. 14 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato disposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000,
si chiede conferma che:
il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si conferma. 
 
14/01/2022 15:58
Risposta
. Disciplinare di gara, art. 5 punto d)
  • Si chiede conferma che il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell’attivazione del servizio e che l’aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di modificare formato e giorni ed orari di apertura, oppure di dislocare il servizio in altro luogo con assenso dell’Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente stesso. In caso di riscontro positivo, per quest’ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Cassiere, ma come facoltà dell’Ente prevista convenzionalmente. Premesso come da norma e giurisprudenza consolidata che i requisiti di ammissione  devono essere conservati per il tutto il periodo di aggiudicazione della gara, pertanto nel caso in cui il Vs. Istututo di Credito decida di dislocare il servizio in altro luogo diverso dal territorio comunale di Piglio o da altro Comune immediatamente confinante, si determina automaticamente la risoluzione del contratto con successiva valutazione del danno che detta risoluzione può comportare all’Ente, fermo restando l’obbligo per il tesoriere di impegnarsi a mantenere l’attività di tesoreria fino al subentro del nuovo istituto di credito con funzioni di tesoriere.
  2. Schema di Convenzione, art. 2 punto 2.5
  • Si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il Cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente. Si conferma.
  3. Schema di Convenzione, art. 4 punti 4.8 e 4.9
  • Premesso che l’Ente è già operante in Siope+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il Tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero Bankit/Siope+ - Tesoriere e viceversa. Inoltre, tenuto conto che il Tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati, e che il Tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal Servizio di Tesoreria, si chiede conferma che il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l’Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e che pertanto la Convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto. Si conferma
  • Di conseguenza che il punto 1.3 del modello di offerta tecnica non dovrà essere compilata. Si conferma
  4. Disciplinare art.2
  • In riferimento alla possibilità dell’Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 5 anni, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. Si conferma
  5. Disciplinare art.16 - 2 parametri, criterio 4
  • Si chiede conferma che l'eventuale accettazione dei crediti al pro-soluto debba intendersi come mera facoltà della Banca e sarà sottoposta alla valutazione del merito creditizio del Soggetto istante e non sarà pertanto considerata in nessun caso come obbligo contrattuale. Si conferma.
  6. Art. 28 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY schema di convenzione  

Di conseguenza si chiede di comunicare se l’ente è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, come da allegati.
In riferimento punto 28.4  ed in particolare al fatto che le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione, si chiede conferma che tale impegno possa essere derogato da eventuali previsioni normative o richieste delle autorità preposte a verifiche. Si conferma.
In riferimento al comma 28.5 si chiede conferma che la disposizione ivi contenuta sia da cassare, considerato che già al precedente 28.2 viene previsto l'obbligo di non divulgazione/riservatezza dei dati (che peraltro è ribadito anche all'interno del nostro DPA). Si conferma.
In riferimento al punto 28.2 si chiede la possibilità di modificare la parte conclusiva nel seguente modo:
“…..con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a di terzi, i dati a cui il Responsabile ha accesso e per i quali svolge operazioni di trattamento salvo la comunicazione dei dati sia dovuta sulla base di richieste da parte di Autorità o per adempiere ad obblighi di legge;” Si ammette tale modfica.

7. Art. 4.4 e Art.  4.14 Organizzazione del Servizio schema di convenzione
Con riferimento agli articoli richiamati e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, si chiede conferma che l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere . Si conferma.

8. Art.4.12 Organizzazione del Servizio schema di convenzione
Presente che i servizi di tesoreria sono altamente automatizzati e per questo gestiti a livello di back office e non di sportello, si chiede conferma che quanto richiesto dall’articolo sia soddisfatto con la comunicazione del referente del Comune. Si conferma. 

9. Art. 6.10 dello schema di convenzione Riscossioni  

Si chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l’importo dell’assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Si conferma.

10. Art.6.11 dello schema di convenzione Riscossioni  

Si chiede di chiarire se il tesoriere sia tenuto ad accettare tutti gli assegni (conto corrente bancario, postali e circolari) intestati allo stesso oppure non debba in ogni caso accettare assegni circolari e postali anche intestati allo stesso e nel contempo accettare assegni circolari purché intestati al Tesoriere. Il tesoriere è tenuto ad accettare tutti gli assegni intestati all’Ente e/o al Tesoriere. Non è tenuto ad accettare versamenti di somme effettuate a mezzo di assegni di conto corrente bancario, postale e di assegni circolari che non siano intestati all’Ente e/o Tesoriere.

11. 7.17 Pagamenti dello schema di convenzione  

Come noto con l’introduzione dell’ordinativo informatico OPI tramite SIOPE+ non è consentito al Tesoriere estinguere i mandati di pagamento con modalità differenti rispetto a quella di carico del mandato da parte del Comune. Si chiede conferma che trattasi di un refuso. Si conferma

12. Artt. 9.4, 9.4 e 9.5 dello schema di convenzione
Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del  24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare. Si conferma

13. Art. 14 dello schema di convenzione RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE
E’ prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
Considerato che:
a) le fideiussioni ex art. 207 del D.lgs. n. 267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000;
b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, devono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali;
c) ai sensi dell'art. 14 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi,
d) il citato art. 14 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato disposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000,
si chiede conferma che:
il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si conferma. 

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