Proposta di aggiudicazione
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
Visualizza partecipanti
Gara #6740
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLâART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. PER LâAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 3 ANNI, A FAR DATA DALLâAVVIO DELLE PRESTAZIONIInformazioni appalto
21/03/2022
Aperta
Servizi
€ 750.000,00
CAPPELLI GIOVANNI
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
9123234ADB
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLâART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. PER LâAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 3 ANNI, A FAR DATA DALLâAVVIO DELLE PRESTAZIONI
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per durata di mesi 36 mesi a partire dallâavvio delle prestazioni
€ 750.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
12730090151 | RANDSTAD ITALIA SPA |
Seggio di gara
33
23/05/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Polidoro | Marco | Presidente |
Rossi | Luciano | Componente |
Di Gasbarro | Enrico | Componente |
Commissione valutatrice
33
23/05/2022
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Polidoro | Marco | Presidente |
Rossi | Luciano | Componente |
Di Gasbarro | Enrico | Componente |
Scadenze
16/04/2022 12:00
21/04/2022 12:00
02/05/2022 09:00
Avvisi
Allegati
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211.54 kB | |
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1.04 MB | |
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1.49 MB | |
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1.01 MB | |
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410.93 kB | |
54325 - Graduatoria provvisoria1658759845.pdf
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44.90 kB |
Chiarimenti
24/03/2022 14:55
Quesito #1
QUESITO 1:
Si chiede conferma, con riferimento alla tematica della âsalute e sicurezzaâ, che saranno a carico dellâaggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo allâUtilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità .
*****
QUESITO 2:
Si chiede conferma che lâart. 11 del Capitolato debba essere interpretato nel senso che lâAgenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere â e produrre allâUtilizzatore â unâautodichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sullâastratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il
c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che lâUtilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno lâemissione del relativo certificato.
*****
QUESITO 3:
Si chiede conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate agli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni.
*****
QUESITO 4:
Con riferimento alla valutazione dellâofferta tecnica, si chiede conferma che alla chiamata del progetto tecnico punto âd) benefit a favore dipendente - welfareâ debba intendersi ai fini di attribuzione del punteggio (15 punti) quale chiamata discrezionale e non quantitativa.
Nel caso fosse invece confermato che trattasi di chiamata quantitativa, si chiede di indicarne i metodi di attribuzione punteggio.
*****
QUESITO 5:
Premesso che la legge di gara non prescrive un moltiplicatore massimo, ma unâindicazione è contenuta nel solo allegato A, si chiede cortesemente di precisare se vi sia o meno un moltiplicatore massimo ed in caso positivo se il moltiplicatore massimo sia 1,15.
Â
Si chiede conferma, con riferimento alla tematica della âsalute e sicurezzaâ, che saranno a carico dellâaggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo allâUtilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità .
*****
QUESITO 2:
Si chiede conferma che lâart. 11 del Capitolato debba essere interpretato nel senso che lâAgenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere â e produrre allâUtilizzatore â unâautodichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sullâastratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il
c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che lâUtilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno lâemissione del relativo certificato.
*****
QUESITO 3:
Si chiede conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate agli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni.
*****
QUESITO 4:
Con riferimento alla valutazione dellâofferta tecnica, si chiede conferma che alla chiamata del progetto tecnico punto âd) benefit a favore dipendente - welfareâ debba intendersi ai fini di attribuzione del punteggio (15 punti) quale chiamata discrezionale e non quantitativa.
Nel caso fosse invece confermato che trattasi di chiamata quantitativa, si chiede di indicarne i metodi di attribuzione punteggio.
*****
QUESITO 5:
Premesso che la legge di gara non prescrive un moltiplicatore massimo, ma unâindicazione è contenuta nel solo allegato A, si chiede cortesemente di precisare se vi sia o meno un moltiplicatore massimo ed in caso positivo se il moltiplicatore massimo sia 1,15.
Â
04/04/2022 09:13
Risposta
RISPOSTA 1:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 2:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 3:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 4:
Si conferma che trattasi di chiamata quantitativa â non potendo essere altrimenti - e che i criteri di attribuzione, ove non diversamente dettagliati dalla Commissione tecnica, restano quelli riportati negli atti di gara.
RISPOSTA 5:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara.
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 2:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 3:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 4:
Si conferma che trattasi di chiamata quantitativa â non potendo essere altrimenti - e che i criteri di attribuzione, ove non diversamente dettagliati dalla Commissione tecnica, restano quelli riportati negli atti di gara.
RISPOSTA 5:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara.
25/03/2022 13:19
Quesito #2
QUESITO 1:
In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui allâart. 11.2, lettera a (Fatturato annuo) e b (conti annuali) del Disciplinare di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE, un operatore economico che non ha ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2021, può fare riferimento al triennio 2018 â 2019 â 2020.
QUESITO 2:
In merito a quanto previsto allâart. 29 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), SI CHIEDE CONFERMA CHE, un operatore economico in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, possa presentare, così come previsto allâart. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione di importo ridotto del 50 % e cioè di importo parti ad â¬Â 3.750,00 (pari allo 0,50 % dellâimporto a base di gara).
In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui allâart. 11.2, lettera a (Fatturato annuo) e b (conti annuali) del Disciplinare di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE, un operatore economico che non ha ancora approvato e depositato il bilancio al 31/12/2021, può fare riferimento al triennio 2018 â 2019 â 2020.
QUESITO 2:
In merito a quanto previsto allâart. 29 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), SI CHIEDE CONFERMA CHE, un operatore economico in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, possa presentare, così come previsto allâart. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione di importo ridotto del 50 % e cioè di importo parti ad â¬Â 3.750,00 (pari allo 0,50 % dellâimporto a base di gara).
04/04/2022 09:14
Risposta
RISPOSTA 1:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
RISPOSTA 2:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
Â
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
RISPOSTA 2:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e nel D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
Â
28/03/2022 16:06
Quesito #3
QUESITO 1:
Si chiede conferma che quanto riportato al punto 20 del disciplinare (OFFERTA ECONOMICA) circa il moltiplicatore unico che verrà applicato al costo orario base ai sensi del CCNL Comparto funzioni locali sia un refuso.
QUESITO 2:
Posto che lâofferta deve indicare, oltre al valore del moltiplicatore unico, anche il costo del lavoro suddiviso in costo orario predefinito indicato nella tabella in allegato A), margine per lâagenzia e costo orario complessivo dato da âcosto orario*moltiplicatoreâ.
Si chiede come deve essere inteso il costo orario su cui elaborare lâofferta del moltiplicatore.
QUESITO 3:
Si chiede se ci sono limiti nel numero di pagine dellâelaborato tecnico
QUESITO 4:
Si chiede se il contratto sarà registrato in caso dâuso.
*****
QUESITO 5:
Si chiede come verranno trattati i buoni pasto: se sono erogati direttamente dallâagenzia di somministrazione e rimborsati alla stessa dalla Stazione Appaltante.
Â
Si chiede conferma che quanto riportato al punto 20 del disciplinare (OFFERTA ECONOMICA) circa il moltiplicatore unico che verrà applicato al costo orario base ai sensi del CCNL Comparto funzioni locali sia un refuso.
QUESITO 2:
Posto che lâofferta deve indicare, oltre al valore del moltiplicatore unico, anche il costo del lavoro suddiviso in costo orario predefinito indicato nella tabella in allegato A), margine per lâagenzia e costo orario complessivo dato da âcosto orario*moltiplicatoreâ.
Si chiede come deve essere inteso il costo orario su cui elaborare lâofferta del moltiplicatore.
QUESITO 3:
Si chiede se ci sono limiti nel numero di pagine dellâelaborato tecnico
QUESITO 4:
Si chiede se il contratto sarà registrato in caso dâuso.
*****
QUESITO 5:
Si chiede come verranno trattati i buoni pasto: se sono erogati direttamente dallâagenzia di somministrazione e rimborsati alla stessa dalla Stazione Appaltante.
Â
04/04/2022 09:16
Risposta
RISPOSTA 1:
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 2:
Si rappresenta che il costo orario è determinato dividendo la retribuzione mensile - pari ad ⬠1.495,20 - per le ore mensili da lavorare â pari a 162 - (dati desumibili dallâAllegato A alla documentazione di gara. Il costo orario predefinito, relativo al trattamento economico fondamentale, pertanto, è pari ad ⬠9,23. Al fine di definire lâofferta data dal âcosto orario*moltiplicatore âal predetto costo orario predefinito devono aggiungersi gli oneri aggiuntivi (accessori e contributivi) previsti dal contratto per le categorie richieste con la lex specialis
RISPOSTA 3:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e, quindi, allâassenza di indicazioni in tal senso. Resta ferma la possibilità della Commissione Tecnica di valutare, oltre gli elementi tecnici proposti nellâelaborato, anche la capacità di rappresentazione e di sintesi dei medesimi contenuti.
RISPOSTA 4:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara circa la sottoscrizione del contratto quale scrittura privata soggetta a registrazione in caso dâuso.
RISPOSTA 5:
Si conferma quanto richiesto specificando che il riconoscimento degli eventuali buoni pasto deve seguire le regole del CCNL di riferimento
Â
Si conferma quanto richiesto.
RISPOSTA 2:
Si rappresenta che il costo orario è determinato dividendo la retribuzione mensile - pari ad ⬠1.495,20 - per le ore mensili da lavorare â pari a 162 - (dati desumibili dallâAllegato A alla documentazione di gara. Il costo orario predefinito, relativo al trattamento economico fondamentale, pertanto, è pari ad ⬠9,23. Al fine di definire lâofferta data dal âcosto orario*moltiplicatore âal predetto costo orario predefinito devono aggiungersi gli oneri aggiuntivi (accessori e contributivi) previsti dal contratto per le categorie richieste con la lex specialis
RISPOSTA 3:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara e, quindi, allâassenza di indicazioni in tal senso. Resta ferma la possibilità della Commissione Tecnica di valutare, oltre gli elementi tecnici proposti nellâelaborato, anche la capacità di rappresentazione e di sintesi dei medesimi contenuti.
RISPOSTA 4:
Si rimanda a quanto specificato negli atti di gara circa la sottoscrizione del contratto quale scrittura privata soggetta a registrazione in caso dâuso.
RISPOSTA 5:
Si conferma quanto richiesto specificando che il riconoscimento degli eventuali buoni pasto deve seguire le regole del CCNL di riferimento
Â
04/04/2022 11:07
Quesito #4
Poiché non risulta pobbile compilare, allâinterno della piattaforma telematica, la domanda di partecipazione, SI CHIEDE CONFERMA CHE possa essere utilizzato il Vs. fac-simile Allegato B, debitamente compilato, firmato digitalmente e caricato a sistema, unitamente alla restante documentazione amministrativa richiesta.
04/04/2022 12:53
Risposta
Si conferma la lâutilizzo del fac simile predisposto ed allegato al bando di gara.
08/04/2022 10:59
Quesito #5
Spett.le Ente, in base alla clausola sociale art. 31 del CCNL per le Agenzie di somministrazione lavoro, si chiede cortesemente il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, lâinquadramento di tali lavoratori, con evidenzia dei profili professionalin e delle mansioni, la tipologia del contratto ( contratto determinato o indeterminato).
14/04/2022 17:57
Risposta
Il servizio richiesto con il procedimento in parola è specificato dettagliatamente nella Lex Specialis che non prevede l'applicazione della clausola de quo.
08/04/2022 11:02
Quesito #6
In merito allâofferta tecnica, si chiede se câè un massimo di pagine per la relazione tecnica. In caso affermativo si chiede anche se la copertina e lâindice sono escluse da tale numero massimo. Si chiede inoltre se bisogna utilizzare carattere e dimensione predefinitivo.Â
14/04/2022 17:58
Risposta
Lâofferta tecnica deve essere compilata seguendo le indicazioni e le prescrizioni dell'art. 19 del Disciplinare di gara
12/04/2022 15:29
Quesito #7
In riferimento allâart. 11 del Capitolato si chiede cosa intenda codesta stazione appaltante con la dicitura âalmeno una sede o filiale operativaâ; di cui lâaggiuudicataria dovrà dotarsi.
In attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.
Â
In attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.
Â
14/04/2022 17:59
Risposta
Si rimanda alle specifiche di cui allâart. 11 del Capitolato Tecnico.
12/04/2022 18:04
Quesito #8
Posto che lâart. 50 del CCNL Funzioni Locali prevede quanto segue: Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dellâanno di assunzione, con arrotondamento dei decimali allâunità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato, si chiede conferma in ordine alla presenza di lavoratori assunti a tempo indeterminato dallâente. In caso negativo, e quindi in difetto della previsione di cui allâart. 50, la facoltà dellâente di assumere personale in somministrazione a tempo determinato sarà possibile sottoscrivendo o impegnandosi a sottoscrivere, con le organizzazioni sindacali, accordi di prossimità . Restiamo pertanto in attesa di Vs conferma. Grazie
Â
Â
14/04/2022 18:01
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
12/04/2022 18:07
Quesito #9
Posto che lâart. 50 del CCNL Funzioni Locali prevede quanto segue: Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dellâanno di assunzione, con arrotondamento dei decimali allâunità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato, si chiede conferma in ordine alla presenza di lavoratori assunti a tempo indeterminato dallâente. In caso negativo, e quindi in difetto della previsione di cui allâart. 50, la facoltà dellâente di assumere personale in somministrazione a tempo determinato sarà possibile sottoscrivendo o impegnandosi a sottoscrivere, con le organizzazioni sindacali, accordi di prossimità . Restiamo pertanto in attesa di Vs conferma. Grazie
Â
Â
14/04/2022 18:01
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
13/04/2022 11:50
Quesito #10
Spett.li
In relazione alle tabelle costi all A si segnala che:
nei costi risulta non valorizzato importo IVC (Indennità di vacanza contrattuale)
che i valori dellâInail sembrano riferiti a personale impiegatizio (0,6)
si chiede conferma che in caso di somministrazione di profili (es operai) con Tasso Inail maggiore i costi saranno aggiornati
si chiede conferma che le giornate ricadenti di festività nazionali civili e religiose in corso di contratto saranno rifatturate alla tariffa ore ordinarie
cordialitÃ
Â
In relazione alle tabelle costi all A si segnala che:
nei costi risulta non valorizzato importo IVC (Indennità di vacanza contrattuale)
che i valori dellâInail sembrano riferiti a personale impiegatizio (0,6)
si chiede conferma che in caso di somministrazione di profili (es operai) con Tasso Inail maggiore i costi saranno aggiornati
si chiede conferma che le giornate ricadenti di festività nazionali civili e religiose in corso di contratto saranno rifatturate alla tariffa ore ordinarie
cordialitÃ
Â
14/04/2022 18:02
Risposta
Si rimanda a quanto specificato ai precedenti quesiti n. 9 e n. 15
13/04/2022 11:57
Quesito #11
Spett.le Ente,
si chiede conferma che lâoperatore potrà assolvere al versamento dellâimposta di bollo mediante lâutilizzo di una marca da bollo da ⬠16,00 in luogo del pagamento mediante modello F23
Cordiali salutiÂ
si chiede conferma che lâoperatore potrà assolvere al versamento dellâimposta di bollo mediante lâutilizzo di una marca da bollo da ⬠16,00 in luogo del pagamento mediante modello F23
Cordiali salutiÂ
14/04/2022 18:02
Risposta
Si rimanda al precedente quesito n. 18
13/04/2022 15:59
Quesito #12
Gentilissimi,
ai sensi dell'allegato VII - art.86 - D.Lgs 50/2016, codesto operatore economico richiede di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria attraverso strumenti alternativi alle referenze bancarie, ossia:
- presentazione dei bilanci;
- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- idonea dichiarazione concernente il fatturato globale e quello specifico.
Dal momento che la normativa lo consente, si richiede espressamente quanto sopra citato.
Cordialmente.
Â
ai sensi dell'allegato VII - art.86 - D.Lgs 50/2016, codesto operatore economico richiede di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria attraverso strumenti alternativi alle referenze bancarie, ossia:
- presentazione dei bilanci;
- comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- idonea dichiarazione concernente il fatturato globale e quello specifico.
Dal momento che la normativa lo consente, si richiede espressamente quanto sopra citato.
Cordialmente.
Â
14/04/2022 18:03
Risposta
Si conferma quanto richiesto,
13/04/2022 16:00
Quesito #13
Gentilissimi,
si richiede che in alternativa al pagamento dellâimposta di bollo mediante F23, si possa provvedere a fornire marca da bollo.
Grazie
Cordialmente
Â
si richiede che in alternativa al pagamento dellâimposta di bollo mediante F23, si possa provvedere a fornire marca da bollo.
Grazie
Cordialmente
Â
14/04/2022 18:03
Risposta
Si conferma la possibilità di fornire una marca da bollo di pari valore purché debitamente annullata.
13/04/2022 18:13
Quesito #14
Si chiede di conoscere quale documentazione deve essere usata, considerando che, tutti i modelli presenti in piattaforma ad eccezione del DGUE portano in  filigrana indicato di FAC SIMILE- NON UTILIZZARE.
Si chiede conferma di poter utilizzare la carta intestata dellâ O.P. ovvero in alternativa di copiare in un altro formato word gli allegati necessari.
Cordiali saluti
Si chiede conferma di poter utilizzare la carta intestata dellâ O.P. ovvero in alternativa di copiare in un altro formato word gli allegati necessari.
Cordiali saluti
14/04/2022 18:04
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
14/04/2022 11:47
Quesito #15
Spett.le Ente,
CAPITOLATO:
Â
ART. 4
Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dellâart. 29, le stazioni appaltanti hanno lâobbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora lâinvio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: âa) è obbligatorio lâinserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dallâarticolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a). â
Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege.
ART. 11
Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
ART. 11
La verifica dellâidoneità alla mansione è un onere in capo allâutilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale âsorveglianza sanitariaâ di cui allâart. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sullâutilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
âa) visita medica preventiva intesa a constatare lâassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta lâanno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Lâorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dellâattività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare lâidoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare lâidoneità alla mansione.â
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi lâonere â di legge, non delegabile â in capo allâazienda utilizzatrice circa lâassolvimento delle visite mediche concernenti lâassolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
ART. 11
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo allâutilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, lâobbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso lâobbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché lâobbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà , di conseguenza, lâutilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a questâultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché lâonere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo allâUtilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità .
ART. 18
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
ART. 19
Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire â in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro â il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dallâAgenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Cordiali salutiÂ
CAPITOLATO:
Â
ART. 4
Come è noto il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni ter). In applicazione dellâart. 29, le stazioni appaltanti hanno lâobbligo per tutte le procedure di dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora lâinvio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, di applicare le seguenti disposizioni: âa) è obbligatorio lâinserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dallâarticolo 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a). â
Si chiede come Codesto Ente intende dare applicazione al predetto obbligo previsto ex lege.
ART. 11
Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
ART. 11
La verifica dellâidoneità alla mansione è un onere in capo allâutilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale âsorveglianza sanitariaâ di cui allâart. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sullâutilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
âa) visita medica preventiva intesa a constatare lâassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta lâanno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Lâorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dellâattività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare lâidoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare lâidoneità alla mansione.â
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi lâonere â di legge, non delegabile â in capo allâazienda utilizzatrice circa lâassolvimento delle visite mediche concernenti lâassolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
ART. 11
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo allâutilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, lâobbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso lâobbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché lâobbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà , di conseguenza, lâutilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a questâultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché lâonere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo allâUtilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità .
ART. 18
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
ART. 19
Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire â in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro â il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dallâAgenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Cordiali salutiÂ
14/04/2022 18:05
Risposta
Si conferma lâintegrale applicazione di ogni previsioni di legge intervenuta nel merito.
13/04/2022 18:40
Quesito #16
Considerato che con particolare riferimento allâapplicabilità dellâimposta di bollo sui documenti prodotti nellâambito dei contratti pubblici e nellâambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, lâAgenzia delle Entrate con la Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E. e con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 ha chiarito che «le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dallâaccettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dellâapplicazione dellâimposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali; la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono Effetti giuridici qualora non seguite dallâaccettazione». e che vanno assoggettate allâimposta di bollo solo quando sono seguite da accettazione da parte dellâamministrazione, si chiede cortese conferma che non è dovuta l'imposta di bollo, pari ad ⬠16,00 (sedici 00) relativa al DGUE. In via subordinata, si chiede altrimenti conferma che sia possibile procedere al pagamento mediante contrassegno cartaceo oppure si chiede di conoscere codice dellâufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento necessario per la compilazione dellâF23.
14/04/2022 18:07
Risposta
Si conferma le previsioni di cui allâart. 18 lett. b del disciplinare di gara specificando che il codice ufficio territorialmente competente è quello presso cui si effettua il versamento.
13/04/2022 15:40
Quesito #17
1) Sul moltiplicatore massimo.
Preso atto della legge di gara rettificata e del nuovo allegato A, premesso che non è possibile rintracciare nellâintera legge di gara alcuna indicazione sul moltiplicatore offribile, si chiede conferma che non sussista più un moltiplicatore massimo da rispettare per lâofferta economica
2) Sulle voci da ricomprendere in tariffa.
Le festività soppresse e le festività infrasettimanali costituiscono, per propria natura, voci di costo aleatorie (la cui corresponsione dipende dal loro verificarsi o meno).
Le predette voci, in quanto facenti pare del costo del lavoro, dovrebbero, per normativa vigente, essere rimborsate al somministratore (cfr. art. 33, co.2 D.lgs. 81/2015 - lâutilizzatore è obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori). Stante quanto sopra si segnala altresì che ricomprendere tali voci di costo allâinterno
dellâaggio/moltiplicatore di agenzia (come previsto dallâart. 4 del Capitolato) oltre a rendere le offerte più onerose per codesto spettabile Ente, implicherebbe una difficile comparabilità sostanziale delle stesse, in quanto la valorizzazioni delle predette voci di costo sarebbe rimessa a stime ipotetiche degli operatori economici, senza contare poi le ripercussioni sulla corretta gestione dellâIVA (che come risaputo deve essere applicata al solo margine di agenzia e non anche alla quota parte di questo eventualmente destinata alla corresponsione di voci di costo lavoro).
Si chiede pertanto cortese conferma che la menzione delle âFestività soppresse e festività infrasettimanaliâ nellâart. 4 del Capitolato di gara sia un mero refuso e che le predette voci di costo del lavoro verranno invece fatturate a parte con applicazione del margine se e solo quando si verificheranno.
Preso atto della legge di gara rettificata e del nuovo allegato A, premesso che non è possibile rintracciare nellâintera legge di gara alcuna indicazione sul moltiplicatore offribile, si chiede conferma che non sussista più un moltiplicatore massimo da rispettare per lâofferta economica
2) Sulle voci da ricomprendere in tariffa.
Le festività soppresse e le festività infrasettimanali costituiscono, per propria natura, voci di costo aleatorie (la cui corresponsione dipende dal loro verificarsi o meno).
Le predette voci, in quanto facenti pare del costo del lavoro, dovrebbero, per normativa vigente, essere rimborsate al somministratore (cfr. art. 33, co.2 D.lgs. 81/2015 - lâutilizzatore è obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori). Stante quanto sopra si segnala altresì che ricomprendere tali voci di costo allâinterno
dellâaggio/moltiplicatore di agenzia (come previsto dallâart. 4 del Capitolato) oltre a rendere le offerte più onerose per codesto spettabile Ente, implicherebbe una difficile comparabilità sostanziale delle stesse, in quanto la valorizzazioni delle predette voci di costo sarebbe rimessa a stime ipotetiche degli operatori economici, senza contare poi le ripercussioni sulla corretta gestione dellâIVA (che come risaputo deve essere applicata al solo margine di agenzia e non anche alla quota parte di questo eventualmente destinata alla corresponsione di voci di costo lavoro).
Si chiede pertanto cortese conferma che la menzione delle âFestività soppresse e festività infrasettimanaliâ nellâart. 4 del Capitolato di gara sia un mero refuso e che le predette voci di costo del lavoro verranno invece fatturate a parte con applicazione del margine se e solo quando si verificheranno.
14/04/2022 18:11
Risposta
1) Si rimanda al precedente quesito n. 5
2) Si evidenzia che, per le previsioni dellâart. 20 del disciplinare di gara, lâofferta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL di riferimento.
2) Si evidenzia che, per le previsioni dellâart. 20 del disciplinare di gara, lâofferta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL di riferimento.
14/04/2022 12:35
Quesito #18
- Capitolato di gara art. 11. In ordine allâimpegno dellâaggiudicataria di fornire copia delle buste paga, si rappresenta che detto impegno potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR 579/2016. Per quanto attiene lâobbligo di riservatezza di tutte le informazioni di cui il personale somministrato possa venire a conoscenza, si evidenzia che il potere direttivo e di controllo è in capo allâutilizzatore (art. 30 D Lgs 81.2015).
- Capitolato di gara art. 18. Si chiede di precisare che in merito a possibili azioni risarcitorie promosse dallâente, ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave così come disciplinati dallâart 1229 Cod. Civ., non potranno eccedere il valore del corrispettivo previsto a favore dellâagenzia e non potranno avere ad oggetto danni indiretti o perdite di profitto.
- Rispetto a quanto contenuto allâallegato A e quanto indicato nella risposta al quesito n. 9, si precisa che il divisore da applicare sulla retribuzione mensile, dovrà essere quello esplicato dallâart. 30 del CCNL delle ApL ossia: orario settimanalix53/12. Inoltre, riguardo le festività infrasettimanali si evidenzia che le stesse non possono essere parte del costo h atteso che hanno carattere aleatorio, variano di anno in anno e in base al momento in cui il somministrato viene attivato. Per tale ragione si chiede di precisare che le festività vengano fatturate dallâagenzia al loro verificarsi. Cordiali Saluti Adecco Italia SpA
14/04/2022 18:14
Risposta
Si evidenzia che, per le previsioni dellâart. 20 del disciplinare di gara, lâofferta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL di riferimento
14/04/2022 12:39
Quesito #19
- Capitolato di gara art. 11. In ordine allâimpegno dellâaggiudicataria di fornire copia delle buste paga, si rappresenta che detto impegno potrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR 579/2016. Per quanto attiene lâobbligo di riservatezza di tutte le informazioni di cui il personale somministrato possa venire a conoscenza, si evidenzia che il potere direttivo e di controllo è in capo allâutilizzatore (art. 30 D Lgs 81.2015).
- Capitolato di gara art. 18. Si chiede di precisare che in merito a possibili azioni risarcitorie promosse dallâente, ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave così come disciplinati dallâart 1229 Cod. Civ., non potranno eccedere il valore del corrispettivo previsto a favore dellâagenzia e non potranno avere ad oggetto danni indiretti o perdite di profitto.
- Rispetto a quanto contenuto allâallegato A e quanto indicato nella risposta al quesito n. 9, si precisa che il divisore da applicare sulla retribuzione mensile, dovrà essere quello esplicato dallâart. 30 del CCNL delle ApL ossia: orario settimanalix53/12. Inoltre, riguardo le festività infrasettimanali si evidenzia che le stesse non possono essere parte del costo h atteso che hanno carattere aleatorio, variano di anno in anno e in base al momento in cui il somministrato viene attivato. Per tale ragione si chiede di precisare che le festività vengano fatturate dallâagenzia al loro verificarsi.
14/04/2022 18:14
Risposta
Si evidenzia che, per le previsioni dellâart. 20 del disciplinare di gara, lâofferta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL di riferimento
12/04/2022 17:08
Quesito #20
Buonasera,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
Â
1)Al fine di definire una corretta offerta economica e, soprattutto, permettere alla Stazione Appaltante di effettuare una corretta comparazione delle offerte siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
A)      Di confermare che il MOL massimo è di 1,15, tenendo conto del cambio di CCNL di riferimento
B)    Definire con chiarezza il costo orario da moltiplicare, per avere una corrispondenza certa tra moltiplicatore offerto e tariffa applicata
C)      Di confermare che il costo totale orario dellâAgenzia dovrà comprendere le festività infrasettimanale e le festività non lavorabili; oppure, viceversa, che le festività saranno fatturate alla tariffa dellâora ordinaria.
Â
2)      Si chiede conferma che la risposta al QUESITO 9, che cita come costo orario predefinito ⬠9,23, è un frutto di un refuso, in quanto il costo ⬠9,23 moltiplicato con il massimo 1,15 non copre neppure il costo del lavoro, rendendo incapiente la procedura;
3) Con riferimento alla chiamata tecnica n. 4 " D) BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE", preso atto di quanto indicato nel chiarimento QUESITO 4 ove esplicitato che trattasi di chiamata quantitativa si chiede di meglio dettagliare come verrà attribuito il punteggio. Nello specifico, al fine di formulare la migliore offerta e per evitare successiva contestazioni/ricorso, di precisare se i punti saranno attribuiti in base al numero di servizi offerti oppure, viceversa, in base alla descrizione qualitativa degli stessi.
Si suggerisce, a tal riguardo, di indicare degli scaglioni che diano certezza e trasparenza alla valutazione della chiamata.
Cordiali saluti
Â
si richiedono i seguenti chiarimenti:
Â
1)Al fine di definire una corretta offerta economica e, soprattutto, permettere alla Stazione Appaltante di effettuare una corretta comparazione delle offerte siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
A)      Di confermare che il MOL massimo è di 1,15, tenendo conto del cambio di CCNL di riferimento
B)    Definire con chiarezza il costo orario da moltiplicare, per avere una corrispondenza certa tra moltiplicatore offerto e tariffa applicata
C)      Di confermare che il costo totale orario dellâAgenzia dovrà comprendere le festività infrasettimanale e le festività non lavorabili; oppure, viceversa, che le festività saranno fatturate alla tariffa dellâora ordinaria.
Â
2)      Si chiede conferma che la risposta al QUESITO 9, che cita come costo orario predefinito ⬠9,23, è un frutto di un refuso, in quanto il costo ⬠9,23 moltiplicato con il massimo 1,15 non copre neppure il costo del lavoro, rendendo incapiente la procedura;
3) Con riferimento alla chiamata tecnica n. 4 " D) BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE", preso atto di quanto indicato nel chiarimento QUESITO 4 ove esplicitato che trattasi di chiamata quantitativa si chiede di meglio dettagliare come verrà attribuito il punteggio. Nello specifico, al fine di formulare la migliore offerta e per evitare successiva contestazioni/ricorso, di precisare se i punti saranno attribuiti in base al numero di servizi offerti oppure, viceversa, in base alla descrizione qualitativa degli stessi.
Si suggerisce, a tal riguardo, di indicare degli scaglioni che diano certezza e trasparenza alla valutazione della chiamata.
Cordiali saluti
Â
15/04/2022 13:57
Risposta
Si rimanda ai chiarimenti già pubblicat.Â
15/04/2022 14:14
Quesito #21
Spett.li,
Stante la rettifica del CCNL applicato, non più Funzioni Locali ma Federcultura, stante la rettifica dellâAll. A dei costi, in relazioni ai chiarimenti ricevuti chiediamo conferma che:
il moltiplicatore da proporre dovrà essere applicato al valore in ⬠pari a 9,23 per la categoria B1
che il moltiplicatore debba includere tutti i costi mancanti (oneri di legge, TFR, mensilità aggiuntive ,  Ratei ferie  ecc..) oltre al margine di agenzia ed arrivare alla tariffa di fatturazione ore ordinarie finale (e non esprimere solo la fee di agenzia)
Si chiede conferma che le giornate di festività nazionali civili e religiose se cadenti in corso di missione saranno rifatturate al pari di una giornata lavorata (ai fini di garantire parità retributiva con i dipendenti dellâente).
CordialitÃ
Â
Stante la rettifica del CCNL applicato, non più Funzioni Locali ma Federcultura, stante la rettifica dellâAll. A dei costi, in relazioni ai chiarimenti ricevuti chiediamo conferma che:
il moltiplicatore da proporre dovrà essere applicato al valore in ⬠pari a 9,23 per la categoria B1
che il moltiplicatore debba includere tutti i costi mancanti (oneri di legge, TFR, mensilità aggiuntive ,  Ratei ferie  ecc..) oltre al margine di agenzia ed arrivare alla tariffa di fatturazione ore ordinarie finale (e non esprimere solo la fee di agenzia)
Si chiede conferma che le giornate di festività nazionali civili e religiose se cadenti in corso di missione saranno rifatturate al pari di una giornata lavorata (ai fini di garantire parità retributiva con i dipendenti dellâente).
CordialitÃ
Â
19/04/2022 11:49
Risposta
- si rimanda al precedente quesito nr. 9;
- si rimanda al precedente quesito nr. 9 e nr. 15;
- per quanto concerne le modalità di presentazione dellâofferta economica si rimanda a quanto già esplicitato al precedente quesito n. 15, per il trattamento economico dovuto al personale, invece, si applica il CCNL di riferimento.