Inviato esito

Gara #10247

PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 7 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2029 - CIG: 9437536514
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Informazioni appalto

21/10/2022
Aperta
Servizi
€ 805.000,00
Perna Giampiero
BOSCOREALE

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

Inviato esito
1
9437536514
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 7 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2029 - CIG: 9437536514
PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 7 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2029 - CIG: 9437536514
€ 805.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 619.736,35
63 27/04/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
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Scadenze

02/12/2022 12:00
09/12/2022 12:00
21/12/2022 12:00

Allegati

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20/12/2023 11:44
44.70 kB

Chiarimenti

27/10/2022 10:14
Quesito #1
Buongiorno,
salvo errori, non siamo riusciti a recuperare sul Vostro sito il consuntivo 2021 (PUBBLICATO SOLO IL CONSOLIDATO) completo di tutti gli allegati e del parere dei revisori dei conti.

Vi richiediamo cortesemente l’invio dello stesso.

INTESA SANPAOLO SPA
Fil. Imprese Napoli Toledo
27/10/2022 13:30
Risposta
Buongiorno,
di seguito il link relativo alla pubblicazione del Bilancio Consuntivo 2021:

http://www.halleyweb.com/c063008/mc/mc_p_dettaglio.php
 
04/11/2022 16:25
Quesito #2
Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 7 dal 01/01/2023 al 31/12/2029 - CIG: 9437536514 si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Anticipazione di Tesoreria

Con riferimento al tema Anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 12 della Convenzione di Tesoreria, denominato “Anticipazioni di Tesoreria”, rappresentiamo che, fermo restando l’obbligo alla concessione dell’anticipazione prevista dalle disposizioni di cui agli atti di gara, le attuali disposizioni dell’Organo di Vigilanza prevedono che a fronte delle anticipazioni richieste dall’Ente, il Tesoriere effettui gli opportuni accantonamenti di capitale sostenendone i relativi oneri, solitamente di importo significativo e tali da alterare l’equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale. In assenza di richiesta, per contro, tali costi non sono previsti.
Nella delineata prospettiva, si chiede di confermare che le richieste di anticipazioni di tesoreria saranno inoltrate dall’Ente all’aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l’importo presunto di utilizzo, fermo restando che il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l’anticipazione richiesta o l’eventuale aumento nei limiti previsti dalla convenzione di tesoreria. L'assenza di esplicita richiesta, entro 15 giorni dall'inizio di ciascun esercizio, sarà invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l'esercizio di riferimento. Resta comunque fermo – come ovvio – che l’Ente nel corso dell’esercizio potrà richiedere, in qualsiasi momento, l’anticipazione di tesoreria al Tesoriere, che sarà tenuto a corrisponderla per l’importo richiesto fino al valore massimo previsto in Convenzione, previa consegna al Tesoriere stesso degli atti/delibere di attivazione/richiesta.

2. Differimento dei Termini

Con riferimento alla procedura aperta per affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2029 – CIG 9437536514, considerati i tempi tecnici necessari per valutare - sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio - la procedura, richiedere eventuali ulteriori specifici chiarimenti e consentire alla scrivente Banca di rassegnare un'offerta congrua, previa acquisizione nei tempi necessari delle relative delibere interne, siamo a chiederVi, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (già fissato al 24.11.2022 alle ore 12.00) e, per effetto, anche del termine ultimo per richiedere chiarimenti (già fissato al 18.11.2022 alle ore 12.00), di almeno 15 giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista nei documenti di gara.

Distinti saluti.
 
08/11/2022 13:29
Risposta
In merito al quesito n. 1 “Anticipazione di Tesoreria” si conferma: “che le richieste di anticipazioni di tesoreria saranno inoltrate dall’Ente all’aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l’importo presunto di utilizzo, fermo restando che il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l’anticipazione richiesta o l’eventuale aumento nei limiti previsti dalla convenzione di tesoreria. L'assenza di esplicita richiesta, entro 15 giorni dall'inizio di ciascun esercizio, sarà invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l'esercizio di riferimento. Resta comunque fermo – come ovvio – che l’Ente nel corso dell’esercizio potrà richiedere, in qualsiasi momento, l’anticipazione di tesoreria al Tesoriere, che sarà tenuto a corrisponderla per l’importo richiesto fino al valore massimo previsto in Convenzione, previa consegna al Tesoriere stesso degli atti/delibere di attivazione/richiesta.”
In merito al quesito n. 2 “ Differimento dei Termini”, la stazione appaltante provvederà al differimento con l’adozione dei provvedimenti amministrativi opportuni con relativa ripubblicazione in GURI
08/11/2022 11:58
Quesito #3
Buongiorno:
si chiede di conoscere la spesa sostenuta dal Vostro spettabile Comune per la pubblicazione del bando di gara tenuto conto che le stesse saranno addebitate, previa comunicazione pec, al tesoriere subentrante.
Si richiede inoltre di saper il numero medio dei mandati e delle reversali effettuate.
In attesa, saluti.
08/11/2022 13:35
Risposta
La spesa sostenuta per la pubblicità legale del bando di gara è di circa 2.000 (duemila) euro.
Il numero medio di mandati effettuati è pari a n. 7.034 mentre di reversali è pari a n. 7.775.
08/11/2022 12:17
Quesito #4
Buongiorno,
facciamo inoltre presente che, salvo errori, non sono presenti fax simile per le dichiarazioni e le offerte, sia tecnica che economica.
In attesa, saluti
08/11/2022 13:36
Risposta
Non abbiamo inserito facsimile per dichiarazioni e offerte, per cui l’operatore economico è libero di formulare l’atto che ritiene opportuno
10/11/2022 14:33
Quesito #5
Si invia richiesta di chiarimenti in allegato.
14/11/2022 09:13
Risposta
Buongiorno, si chiarisce quanto segue:
1) rispetto al punto 4.5 del Bando, tenuto conto che attualmente è presente un unico sportello bancario presso Boscoreale, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici, è da intendersi “la presenza di filiali nel raggio di Km 15 dalla sede comunale”;
2) rispetto all’art. 17 dello schema di convenzione si precisa che allo stato attuale non esistono valori mobiliari di terzi da custodire nella casse dell’Istituto tesoriere;
3) rispetto all’art. 18, si precisa che allo stato attuale insistono dei pignoramenti pari ad euro 151.234,80;
4) rispetto all’art. 21, si precisa che si provvederà ad apportare le opportune rettifiche garantendo la stessa durata del Bando;
5) si precisa che non esistono attualmente posizioni debitorie della gestione PagoPA;
6) si precisa che l’attuale partner tecnologico è HALLEY CAMPANIA SRL;
7) si precisa che attualmente non esistono fideiussioni in essere per il cassiere subentrante;
8) si precisa che l’Ente ha utilizzato anticipazioni di cassa per un importo medio di € 86.723,19, per 66 giorni dal 25.02.2021 al 02.05.2021, ampiamente restituita e per l’anno 2022 ha utilizzato anticipazioni di cassa per un importo medio di € 22.611,94, per 27 giorni dal 29.04.2022 al 26.05.2022, ampiamente restituita. Ad oggi l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa;
9) la Software House per la contabilità ordinaria dell’Ente è affidata alla ditta DATAGRAPH SRL di Modena
 
10/11/2022 16:04
Quesito #6
Procedura Aperta per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni 7 dal 01.01.2023 al 31.12.2029 – CIG 9437536514

Si richiedono, gentilmente, i seguenti chiarimenti.
     1.

Con riferimento all’ Art. 23 dello Schema di Convenzione e all’ Art. 25 del Bando e Disciplinare di Gara - “Trattamento dei dati personali” -, l’operatore economico risultante aggiudicatario della procedura agisce tipicamente come “responsabile del trattamento e la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto”.
Tuttavia, rileviamo che i documenti di gara non prevedono gli elementi essenziali del contratto stipulato con il Responsabile ex art. 28 GDPR (la materia disciplinata, durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati) tali da definire i contenuti del Data Processing Agreement.
A tal proposito, inviamo il DPA e il PIDA adottati dalla scrivente, chiedendo conferma che gli impegni previsti siano idonei a quanto richiesto da codesta spett. le Stazione Appaltante, fermo restando che, come indicato, eventuali condotte/adempimenti richiesti nell’ambito di detta documentazione che dovessero discostarsi dai rispettivi e reciproci processi interni potranno essere valutati e negoziati d’intesa tra le parti.
 
  1.  
Ci riferiamo alla voce “Subappalto” (pag. 11 del Bando e Disciplinare di Gara) che sembrerebbe prevedere un divieto generalizzato di subappalto.  Al riguardo, tenuto conto anche di quanto rappresentato dall’ANAC con delibera n. 694 del 21 ottobre u.s. che – recependo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale – ha stigmatizzato il divieto indiscriminato del subappalto, considerato che nell’ambito della documentazione di gara sono richieste anche prestazioni (come ad esempio la fornitura di POS) che hanno carattere meramente accessorio rispetto al servizio principale e per la fornitura delle quali alcuni operatori economici potrebbero aver necessità di rivolgersi a fornitore esterni, si chiede conferma che il divieto generalizzato riguardi solo ed esclusivamente la prestazione principale (servizio di Tesoreria) e non anche le prestazioni accessorie (come ad esempio la fornitura di POS) che, pertanto, restano comunque ammesse (nei modi e termini prescritti dalla normativa di riferimento), ciò anche in omaggio ai principi di evidenza pubblica concorrenza e favor partecipationis. Diversamente opinando, nella denegata ipotesi in cui il divieto di subappalto sia da intendersi riferito a tutte le prestazioni messe a gara (ivi incluse quelle meramente accessorie), tenuto conto della eventuale necessità delle banche di sub-affidare tutti  o alcuni dei servizi accessori messi a gara, si chiede in che modo la Banca possa coinvolgere le società che fornisce le prestazioni accessorie considerato – tra l’altro – che il bando sembrerebbe ammettere la sola ATI orizzontale (e non anche l’ATI verticale), tarando (a conferma della solo ammissibilità del modulo organizzativo di ATI orizzontale) i requisiti solo sulla prestazione principale.
 
  1.  

Facciamo riferimento all’art. 18 del Bando e Disciplinare di Gara – “Criterio di aggiudicazione” e nello specifico al paragrafo 18.1, punto numero 3 (“Attivazione di almeno quattro apparecchi Pos WiFi con attivazione di un circuito compatibile con PagoPa”) in cui è prevista - tra le attività del tutto accessorie e residuali - anche quella di fornitura di POS.
Poiché le società che svolgono tali attività hanno, tra l’altro, l’esigenza, per ragioni tecnico-operative imprescindibili, di far firmare l’accordo attuativo/operativo della prestazione direttamente al “richiedente del POS” (nella specie Codesto Spett.le Ente) si chiede di confermare che Codesto Ente è disponibile a firmare l’accordo attuativo/operativo per la consegna, l’installazione e gestione delle apparecchiature POS anche con la società che fornisce i POS, al fine di consentire a quest’ultima l’imprescindibile operatività.
Si evidenzia che nella denegata ipotesi di rifiuto di Codesto Ente, la società che fornisce il POS dovrebbe assumere il ruolo di concorrente in gara (per risultare contitolare del rapporto); in tale prospettiva, si chiede in che modo la Banca possa coinvolgere la società che fornisce i POS considerato che il bando non sembra ammettere l’R.T.I. verticale ma unicamente l’R.T.I. orizzontale, tarando (a conferma della solo ammissibilità del modulo organizzativo di R.T.I. orizzontale) i requisiti solo sul servizio di cassa.


Ringraziando per la collaborazione accordata ed in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

 
14/11/2022 09:19
Risposta
Buongiorno si forniscono i seguenti chiarimenti:
Chiarimento 1): SI CONFERMA;
Chiarimento 2): SI PRECISA che il divieto generalizzato riguardi solo ed esclusivamente la prestazione principale (servizio di Tesoreria) e non anche le prestazioni accessorie (come ad esempio la fornitura di POS) che, pertanto, restano comunque ammesse (nei modi e termini prescritti dalla normativa di riferimento), ciò anche in omaggio ai principi di evidenza pubblica concorrenza e favor partecipationis;
Chiarimeno 3): SI PRECISA che l’Ente è disponibile a firmare l’accordo attuativo/operativo per la consegna, l’installazione e gestione delle apparecchiature POS anche con la società che fornisce i POS, al fine di consentire a quest’ultima l’imprescindibile operatività.
11/11/2022 12:43
Quesito #7
Buongiorno

Con la presente si inoltrano i seguenti chiarimenti sulla procedura di gara:

Chiarimento n. 1
 
Ci riferiamo all’art. 6 comma 13 dello schema di convenzione di tesoreria denominato “Riscossioni” che recita quanto segue: Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Al riguardo, considerato che sui conti di tesoreria non possono essere gestiti direttamente tali tipologie di incassi, vogliate confermarci che la procedura di addebito automatico in conto SDD risulti superata da altre modalità di riversamento delle somme riscosse (es. bonifici) e che il conto corrente intestato al Comune finalizzato alla gestione delle presentazioni tramite la procedura SSD in realtà sarà un sotto conto tecnico con IBAN da gestire all’interno delle procedure di Tesoreria, su cui affluiranno incassi effettuati da concessionari tramite bonifico.
Chiarimento n. 2

Ci riferiamo l’art. 7 comma 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui”.
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000 (facendo così venir meno l’obbligo dell’Ente di trasmettere al Tesoriere la copia del bilancio di previsione approvata e tutti gli atti ad esso collegati e, per effetto, l’obbligo del Tesoriere di svolgere un’attività di controllo contabile sugli stanziamenti delle relative voci di bilancio), chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nel suddetto comma

Chiarimento n. 3

Ci riferiamo all’art. 7 comma 12 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio”.
A tal riguardo, chiediamo conferma della seguente operatività: i mandati emessi per cassa e non incassati al termine dell’esercizio finanziario di riferimento saranno estinti con emissione di Assegni Circolari Non Trasferibili, che saranno successivamente consegnati all’Ente presso l’Agenzia di riferimento ove è radicato il conto corrente di Tesoreria.

Chiarimento n. 4

Ci riferiamo all’art. 9 comma 4, 5, 6, 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Trasmissione di atti e documenti” che recita quanto segue: “All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5.Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
a) l’importo degli impegni già assunti;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.”
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000, chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nei sopracitati commi

Distinti Saluti
Chiarimento n. 1
 
Ci riferiamo all’art. 6 comma 13 dello schema di convenzione di tesoreria denominato “Riscossioni” che recita quanto segue: Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Al riguardo, considerato che sui conti di tesoreria non possono essere gestiti direttamente tali tipologie di incassi, vogliate confermarci che la procedura di addebito automatico in conto SDD risulti superata da altre modalità di riversamento delle somme riscosse (es. bonifici) e che il conto corrente intestato al Comune finalizzato alla gestione delle presentazioni tramite la procedura SSD in realtà sarà un sotto conto tecnico con IBAN da gestire all’interno delle procedure di Tesoreria, su cui affluiranno incassi effettuati da concessionari tramite bonifico.
Chiarimento n. 2

Ci riferiamo l’art. 7 comma 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui”.
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000 (facendo così venir meno l’obbligo dell’Ente di trasmettere al Tesoriere la copia del bilancio di previsione approvata e tutti gli atti ad esso collegati e, per effetto, l’obbligo del Tesoriere di svolgere un’attività di controllo contabile sugli stanziamenti delle relative voci di bilancio), chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nel suddetto comma

Chiarimento n. 3

Ci riferiamo all’art. 7 comma 12 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio”.
A tal riguardo, chiediamo conferma della seguente operatività: i mandati emessi per cassa e non incassati al termine dell’esercizio finanziario di riferimento saranno estinti con emissione di Assegni Circolari Non Trasferibili, che saranno successivamente consegnati all’Ente presso l’Agenzia di riferimento ove è radicato il conto corrente di Tesoreria.

Chiarimento n. 4

Ci riferiamo all’art. 9 comma 4, 5, 6, 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Trasmissione di atti e documenti” che recita quanto segue: “All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5.Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
a) l’importo degli impegni già assunti;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.”
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000, chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nei sopracitati commi

Distinti Saluti
Chiarimento n. 1
 
Ci riferiamo all’art. 6 comma 13 dello schema di convenzione di tesoreria denominato “Riscossioni” che recita quanto segue: Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Al riguardo, considerato che sui conti di tesoreria non possono essere gestiti direttamente tali tipologie di incassi, vogliate confermarci che la procedura di addebito automatico in conto SDD risulti superata da altre modalità di riversamento delle somme riscosse (es. bonifici) e che il conto corrente intestato al Comune finalizzato alla gestione delle presentazioni tramite la procedura SSD in realtà sarà un sotto conto tecnico con IBAN da gestire all’interno delle procedure di Tesoreria, su cui affluiranno incassi effettuati da concessionari tramite bonifico.
Chiarimento n. 2

Ci riferiamo l’art. 7 comma 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui”.
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000 (facendo così venir meno l’obbligo dell’Ente di trasmettere al Tesoriere la copia del bilancio di previsione approvata e tutti gli atti ad esso collegati e, per effetto, l’obbligo del Tesoriere di svolgere un’attività di controllo contabile sugli stanziamenti delle relative voci di bilancio), chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nel suddetto comma

Chiarimento n. 3

Ci riferiamo all’art. 7 comma 12 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Pagamenti” che recita quanto segue: “Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio”.
A tal riguardo, chiediamo conferma della seguente operatività: i mandati emessi per cassa e non incassati al termine dell’esercizio finanziario di riferimento saranno estinti con emissione di Assegni Circolari Non Trasferibili, che saranno successivamente consegnati all’Ente presso l’Agenzia di riferimento ove è radicato il conto corrente di Tesoreria.

Chiarimento n. 4

Ci riferiamo all’art. 9 comma 4, 5, 6, 7 dello schema di convenzione di Tesoreria con denominazione “Trasmissione di atti e documenti” che recita quanto segue: “All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5.Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
a) l’importo degli impegni già assunti;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.”
Posto che il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000, chiediamo conferma che il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nei sopracitati commi

Distinti Saluti
 
14/11/2022 09:27
Risposta
Buongiorno rispetto ai chiarimenti richiesti:
- Chiarimento 1): SI PRECISA che la procedura di addebito automatico in conto SDD risulti superata da altre modalità di riversamento delle somme riscosse (es. bonifici) e che il conto corrente intestato al Comune finalizzato alla gestione delle presentazioni tramite la procedura SSD in realtà sarà un sotto conto tecnico con IBAN da gestire all’interno delle procedure di Tesoreria, su cui affluiranno incassi effettuati da concessionari tramite bonifico;
- Chiarimento 2): SI PRECISA che  il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nel comma 7 dell’art. 7 della convenzione;
- Chiarimento 3): SI PRECISA che i mandati emessi per cassa e non incassati al termine dell’esercizio finanziario di riferimento saranno estinti con emissione di Assegni Circolari Non Trasferibili, che saranno successivamente consegnati all’Ente presso l’Agenzia di riferimento ove è radicato il conto corrente di Tesoreria;
- Chiarimento 4): SI PRECISA che,  il D.L. 124/2019 (Convertito con modificazioni in Legge n. 157/2019) all’art. 57 comma 2 quater ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs 267/2000, e pertanto il Tesoriere non dovrà espletare le attività previste nei commi 4,5,6,7 dell’art. 9 della Convenzione.

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