Gara - ID 13043

Stato: Pubblicazione


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Stazione appaltante SANTADI
ProceduraAperta
CriterioQualità prezzo
OggettoServizi
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE GLOBALE, COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA PER L’ANZIANO". PERIODO PRESUNTO DAL 01/06/2023 AL 31/05/2029 + 4 ANNI (EVENTUALE RINNOVO). CIG: 9599969109
CIG9599969109
CUP
Totale appalto€ 4.949.324,00
Data pubblicazione 08/03/2023 Termine richieste chiarimenti Venerdi - 31 Marzo 2023 - 12:00
Scadenza presentazione offerteVenerdi - 07 Aprile 2023 - 12:00 Apertura delle offerteVenerdi - 21 Aprile 2023 - 15:00
Categorie merceologiche
  • 853 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini
DescrizionePROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE GLOBALE, COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA PER L’ANZIANO". PERIODO PRESUNTO DAL 01/06/2023 AL 31/05/2029 + 4 ANNI (EVENTUALE RINNOVO). CIG: 9599969109
Struttura proponente COMUNE DI SANTADI (SU)
Responsabile del servizio R.U.P. Dott.ssa Caterina Meloni Responsabile del procedimento Meloni Caterina
Allegati
Richiesta DGUE XML
File pdf capitolato-doneri-comunita-alloggio-nucleo-c.-integrata-signed - 1.02 MB
File pdf bando-e-disciplinare-di-gara-signed - 1.65 MB
File xlsx allegato-g. - 26.59 kB
File zip allegati - 2.77 MB
File zip modelli-di-gara - 171.10 kB

Trasparenza

Importo liquidato0,00

Chiarimenti

  1. 13/03/2023 09:36 - Buongiorno,
    con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti:
    -In riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2. del disciplinare di gara, si chiede conferma che possa essere preso a riferimento il triennio 2019-2020-2021 qualora il bilancio dell’esercizio finanziario 2022 non fosse stato ancora approvato.
    -In riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui al punto 7.3. del disciplinare di gara, si chiede conferma che possano essere considerate come esperienze analoghe le seguenti attività:
    Gestione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
    Gestione in concessione di strutture residenziali per anziani a carattere misto ( ospitanti anziani autosufficienti e non autosufficienti);

    In attesa di un cortese riscontro,
    Cordiali Saluti


    QUESITO: In riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2. del disciplinare di gara, si chiede conferma che possa essere preso a riferimento il triennio 2019-2020-2021 qualora il bilancio dell’esercizio finanziario 2022 non fosse stato ancora approvato.
    RISPOSTA: Il triennio di riferimento è quello 2020/2021/2022. Qualora il bilancio 2022 non fosse stato ancora approvato, la comprova del requisito può avvenire con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di gara, così come previsto al punto 7.2. del Bando e Disciplinare di gara.
    QUESITO: in riferimento al requisito di capacità tecnica - professionale di cui al punto 7.3. del disciplinare di gara, si chiede conferma che possano essere considerate come esperienze analoghe le seguenti attività:
    - Gestione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
    - Gestione in concessione di strutture residenziali per anziani a carattere misto (ospitanti anziani autosufficienti e non autosufficienti).

    RISPOSTA: Il Bando e Disciplinare di gara testualmente al punto 7.3. recita ”Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a 230.000,00”. Il requisito è pertanto:
    - rispettato con l’esperienza maturata nella gestione di Comunità Alloggio, con l’eventuale compresenza al loro interno di un nucleo di Comunità Integrata, situazione, questa, contemplata e disciplinata dalla Regione Sardegna nel D.P.Reg. n. 4/2008 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 53/7 del 29/10/2018.
    Secondo tale disciplina la Comunità Alloggio è una struttura residenziale destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni totalmente autosufficienti; il nucleo di Comunità integrata è uno specifico nucleo all’interno della Comunità Alloggio finalizzato a favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta successivamente all’inserimento una condizione di non autosufficienza; la Comunità integrata per anziani è una  struttura residenziale destinata ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio;
    - rispettato con l’esperienza maturata nella gestione di strutture residenziali per anziani a carattere misto (ospitanti anziani autosufficienti e non autosufficienti) se la modulazione descritta in tal modo nel quesito è corrispondente alla disciplina normativa in materia, regionale o statale di riferimento dell’operatore economico, e questa è analoga alla disciplina prevista dalla Regione Sardegna;
                               
    -non è rispettato con l’esperienza maturata nella gestione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
     

     

    29/03/2023 11:51
  2. 15/03/2023 13:43 - In relazione alla procedura di gara in oggetto:
    • Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 del Bando e Disciplinare (Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a € 230.000,00) sia assolto dall’avvenuta gestione in regime di concessione di una RSA;
    • Si chiede conferma che nell’ipotesi in cui una ditta concorrente intenda utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3 del Bando e Disciplinare (Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a € 230.000,00) l’avvenuta gestione di una struttura per anziani in regime di concessione il requisito possa essere comprovato mediante autocertificazione della ditta indicante l’esecuzione con buon esito e gli importi fatturati; ciò in ragione del fatto che le concessioni implicano per loro stessa natura che le Stazioni appaltanti affidano la gestione l’andamento della concessione;
    • Si chiede conferma che le dichiarazioni di cui ai punti 16 (dichiara di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto) e 17 (dichiara che tutto il personale è idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale) del paragrafo 15.3.1 del Bando e Disciplinare debbano intendersi quali impegno a fornire figure professionali nelle qualità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale. Ciò in ragione della dichiarazione di cui al punto 6 del paragrafo 15.3.1 (impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara), della nota di cui al paragrafo 7.3 (Per l’esecuzione del contratto il Concessionario dovrà fornire le figure professionali previste nell’art. 20 del  Capitolato d’oneri in possesso dei requisiti, titoli di studio e/o professionali, anch’essi là previsti)  e di quanto indicato paragrafo 24 del Bando e Disciplinare
    • In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti.


    QUESITO:  Si chiede conferma che il requisito di cui al paragrafo 7.3 del Bando e Disciplinare (Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a € 230.000,00) sia assolto dall’avvenuta gestione in regime di concessione di una RSA;

    RISPOSTA: Il Bando e Disciplinare di gara testualmente al punto 7.3. recita ”Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a 230.000,00”. Il requisito è pertanto:
    - rispettato con l’esperienza maturata nella gestione di Comunità Alloggio, con l’eventuale compresenza al loro interno di un nucleo di Comunità Integrata, situazione, questa, contemplata e disciplinata dalla Regione Sardegna nel D.P.Reg. n. 4/2008 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 53/7 del 29/10/2018.
    Secondo tale disciplina la Comunità Alloggio è una struttura residenziale destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni totalmente autosufficienti; il nucleo di Comunità integrata è uno specifico nucleo all’interno della Comunità Alloggio finalizzato a favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta successivamente all’inserimento una condizione di non autosufficienza; non rispettato con l’esperienza maturata nella gestione di RSA la quale, in linea generale, è una struttura di ricovero temporaneo in regime di lungodegenza rivolta a persone non autosufficienti, affette da patologie o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio.

     

    QUESITO:  Si chiede conferma che nell’ipotesi in cui una ditta concorrente intenda utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3 del Bando e Disciplinare (Esperienza, negli ultimi tre anni (2020/2021/2022), esecuzione con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a € 230.000,00) l’avvenuta gestione di una struttura per anziani in regime di concessione il requisito possa essere comprovato mediante autocertificazione della ditta indicante l’esecuzione con buon esito e gli importi fatturati; ciò in ragione del fatto che le concessioni implicano per loro stessa natura che le Stazioni appaltanti affidano la gestione l’andamento della concessione;

     

    RISPOSTA: Il requisito dovrà essere comprovato mediante l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione concedente il servizio, con l’indicazione dell’oggetto, del periodo  di esecuzione, del buon esito dell’esecuzione e dell’assenza di risoluzione anticipata del contratto di concessione. Il fatturato potrà essere dimostrato mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 riportante l’importo del fatturato del triennio relativo alla gestione di Comunità Alloggio per conto di Enti pubblici e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di gara e possibilmente l’elenco delle relative fatture, stante il principio della verificabilità di quanto autodichiarato stabilito da tale disposizione normativa.

    QUESITO: Si chiede conferma che le dichiarazioni di cui ai punti 16 (dichiara di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto) e 17 (dichiara che tutto il personale è idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale) del paragrafo 15.3.1 del Bando e Disciplinare debbano intendersi quali impegno a fornire figure professionali nelle qualità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale. Ciò in ragione della dichiarazione di cui al punto 6 del paragrafo 15.3.1 (impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara), della nota di cui al paragrafo 7.3 (Per l’esecuzione del contratto il Concessionario dovrà fornire le figure professionali previste nell’art. 20 del Capitolato d’oneri in possesso dei requisiti, titoli di studio e/o professionali, anch’essi là previsti) e di quanto indicato paragrafo 24 del Bando e Disciplinare

    RISPOSTA: In ragione delle disposizioni contenute nei richiamati articoli del Bando e Disciplinare di gara e del Capitolato d’oneri,  le dichiarazioni di cui ai punti 16 e 17 del paragrafo 15.3.1 del Bando e Disciplinare sono da intendere quali dichiarazioni di impegno a fornire figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto e idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale.

    29/03/2023 11:53

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