Inviato esito

Gara #13475

PROCEDURA APERTA PER LAVORI INERENTI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEL VALLONE PICEGLIA-SPACCATORE. CUP: D87H16001290009 - CIG: 9725094971.
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Informazioni appalto

03/04/2023
Aperta
Lavori
€ 534.561,64
Geom. Iannece Ulderico
OLIVETO CITRA

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
9725094971
D87H16001290009
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER LAVORI INERENTI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEL VALLONE PICEGLIA-SPACCATORE. CUP: D87H16001290009 - CIG: 9725094971.
PROCEDURA APERTA PER LAVORI INERENTI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEL VALLONE PICEGLIA-SPACCATORE. CUP: D87H16001290009 - CIG: 9725094971.
€ 519.691,00
€ 85.450,79
€ 14.870,64
€ 518.970,91
125 28/07/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
08381221210 Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

83
31/05/2023
Cognome Nome Ruolo
DI FEO ANTONIO Presidente
Ciao Salvatore Cosimo Componente
Malzone Rocco Componente

Scadenze

21/04/2023 12:00
02/05/2023 12:00
03/05/2023 10:00

Allegati

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20/12/2023 23:16
68.35 kB

Chiarimenti

05/04/2023 17:15
Quesito #1
Salve buonasera con la presente si chiede quanto di seguito:
Si precisa che le modalità per l’assolvimento del pagamento della marca da bollo sono descritte nella risposta n.321 del 25.07.2019 da parte dell’Agenzia dell’Entrate, pertanto il concorrente potrà decidere di assolvere all’obbligo come più ritiene opportuno nelle modalità indicate dalla stessa Agenzia.

In merito alla suddetta risposta dell’agenzia delle entrate, si chiede se l’imposta di bollo pùò essere assolta mediante acquisto e annullamento di una marca da bollo da € 16,00

Cordiali Saluti
06/04/2023 10:19
Risposta
L'Agenzia delle Entrate in più occasioni ha ricordato che, relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
  1. mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, in questo caso l'utente potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
    Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).
  2. in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
12/04/2023 16:02
Quesito #2
Salve buon pomeriggio, con la presente si chiede relativamente alle certificazioni ISO 14001 e 45001, ai fini dell’acquisizione dei punteggi relativi all’offerta tecnica e nello specifico criteri 1.4 / 1.5 se può essere allegata la certificazione del concorrente ausiliario che mette a dispozione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale?
Caso contrario si chiede se è valido ai fini dell’acquisizione dei punteggi il contratto stipulato con l’organismo di attestazione che sta eseguendo le certificazioni avendo in corso di esecuzione le stesse e che non sappiamo se con i tempi ce la facciamo ad allegarlo in fase di gara.

Saluti
16/04/2023 20:04
Risposta
1) Si, purché la messa a disposizione delle risorse sia effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento.

Ad integrazione, lo scrivente evidenzia che la giurisprudenza amministrativa se, da un lato, pacificamente ammette l’avvalimento del requisito della certificazione ISO dall’altro esclude (quantomeno, secondo l’orientamento attualmente prevalente) il cd. “avvalimento premiale” qualora questo non miri al conseguimento di requisito di partecipazione e/o una risorsa essenziale per la migliore esecuzione dell’offerta tecnica complessivamente considerata ma - esclusivamente – ad una astratta attribuzione di un titolo o di esperienze pregresse dell’ausiliaria tale da risolversi nell’indebito riconoscimento di un mero punteggio incrementale per le ausiliate” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III 12 aprile 2021 n. 3929).
In proposito, il Consiglio di Stato, nell’intento di ricondurre negli esatti termini la problematica dell’avvalimento “c.d. premiale” ha affermato che “..la (concreta) funzione dell’avvalimento (che ne fonda e, ad un tempo, ne limita la meritevolezza sul piano civilistico dei programmati assetti negoziali e la legittimità sul piano pubblicistico della dinamica procedimentale evidenziale) si specifica in relazione alla sua chiarita attitudine a dotare un operatore economico (che ne fosse privo) dei requisiti economico-finanziari, delle risorse professionali e dei mezzi tecnici “necessari per partecipare ad una procedura di gara”. Sta in ciò (di là dalla distinzione tra avvalimento operativo ed avvalimento tutorio, rispettivamente operanti sul piano della prestazione divisata o della mera funzione di garanzia della serietà e qualità dell’offerta) il fondamento, diffusamente ribadito in giurisprudenza (cfr., da ultimo, la ricordata Cons. Stato n. 1881/2020), del divieto dell’avvalimento (meramente) premiale, il cui scopo (che trasmoda in alterazione, piuttosto che di implementazione, della logica concorrenziale) sia, cioè, esclusivamente quello di conseguire (non sussistendo alcuna concreta necessità dell’incremento delle risorse) una migliore valutazione dell’offerta. Appare, in altri termini, dirimente la circostanza che il ricorso all’istituto operi a favore di un operatore che, in difetto, sarebbe effettivamente privo dei requisiti di partecipazione (alla cui acquisizione è, per tal via, concretamente funzionale l’apporto operativo dell’impresa ausiliaria) ovvero di chi – potendo senz’altro concorrere, avendone mezzi e requisiti – miri esclusivamente a alla (maggior) valorizzazione della (propria) proposta negoziale: nel qual caso la preclusione deve essere, propter tenorem rationis, correlata all’abuso di avvalimento, che lo trasforma, di fatto, in un mero escamotage per incrementare il punteggio ad una offerta cui nulla ha concretamente da aggiungere la partecipazione ausiliaria. Con più lungo discorso, appare del tutto fisiologica l’eventualità che l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempli nell’ambito della stessa anche beni prodotti o forniti dall’impresa ausiliaria ovvero mezzi, attrezzature, risorse e personale messi a disposizione da quest’ultima: nel qual caso è evidente che i termini dell’offerta negoziale devono poter essere valutati ed apprezzati in quanto tali, con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto. Deve, per contro, ritenersi precluso che il concorrente si avvantaggi, rispetto agli altri, delle esperienze pregresse dell’ausiliaria, ovvero di titoli o di attributi spettanti a quest’ultima (che, in quanto tali, non qualifichino operativamente ed integrativamente il tenore dell’offerta e non siano, perciò, oggetto di una prospettica e specifica attività esecutiva): ciò che, appunto, deve segnatamente dirsi nella ipotesi in cui il concorrente possegga già, in proprio, le risorse necessarie per l’esecuzione della commessa e ricorra all’ausilio all’esclusivo (ed evidentemente immeritevole) fine di conseguire un mero punteggio incrementale, cui non corrisponderebbe una reale ed effettiva qualificazione della proposta  (Cons. Stato Sez. V, 23 marzo 2021 n. 2526).

In definitiva, l’avvalimento del requisito delle certificazioni ISO può essere considerato ammissibile ai fini del conseguimento dei punteggi previsti dal disciplinare di gara esclusivamente qualora l’operatore economico dimostri dette certificazioni (recte gli elementi aziendali e tecnico organizzativi ad esse sottostanti) abbiano concorso concretamente ed effettivamente alla migliore formulazione degli ulteriori elementi costituitivi l’offerta tecnica.
In definitiva, in caso di avvalimento delle certificazioni ISO eventualmente non possedute dall’operatore economico, la concreta implementazione del sistema di gestione ambientale (ISO 14000) e/o dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45000) forniti dal soggetto dovranno concretamente, effettivamente  ed esplicitamente riverberare nella formulazione di uno o più dei residui punti dell’offerta tecnica (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.6),  pena il mancato riconoscimento dei corrispondenti punteggi premiali previsti dal disciplinare di gara. 

2) No. Il disciplinare di gara prevede l’assegnazione del relativo punteggio solo in presenza delle certificazioni richiamate.

 
04/04/2023 16:00
Quesito #3
Salve buonasera con la presente si chiedono chiarimenti in merito all’importo totale dei lavori, in quanto nel computo metrico posto negli elaborati progettuali il totale, non è conforme rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara.
Lo stesso vale per l’importo degli oneri di sicurezza.

Saluti
16/04/2023 20:04
Risposta
In relazione all’importo dei lavori, erroneamente è stato trasferito alla piattaforma un elaborato errato e che conteneva un errore di € 113,35.
Si invita, pertanto, a scaricare nuovamente il progetto esecutivo.
In relazione agli oneri della sicurezza è stato pubblicato sulla piattaforma la rettifica al disciplinare di gara. 
 

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