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GARANZIA PROVVISORIA - REFUSO DI STAMPA
Si comunica che all’interno del disciplinare di gara al punto 2.10 è riportato erroneamente “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà: essere intestata all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.;”
Trattasi di refuso di stampa. L’intestazione è COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN).