AVVISO DI CHIARIMENTI N.2 - CORRISPETTIVO SOCIETA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA
Il corrispettivo dell’1% di cui all’atto unilaterale d’obbligo afferisce ai soli costi relativi all’attività di committenza ausiliaria espletata da Asmel Consortile ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. m) del codice degli appalti.
Tale importo nulla a che vedere con il rimborso delle spese di pubblicità legale che segue il dettato normativo di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 art. 5 comma 2.
Nulla osta alla presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo quale elemento essenziale dell’offerta, ciò in quanto l’obbligo del versamento del corrispettivo grava – non sull’operatore economico, “semplice” concorrente alla procedura di gara, bensì – sull’operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di contraente della Pubblica Amministrazione. Ergo, la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo non ha ricadute immediate e dirette sul confronto concorrenziale e sulla procedura selettiva di affidamento.
Tutto quanto sinora chiarito trova conforto nella pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3042/2014, la quale ha ricavato da disposizioni normative in vigore e pienamente applicabili (art. 11, comma 3, del D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e comma 11, sostitutivo del comma 453 dell’art. 1 della l. n. 296/2006; art. 1, comma 455, della l. n. 296/2006) un principio generale, valevole per l’intero ordinamento, in base al quale possono essere posti, a carico dell’aggiudicatario, specifici e predeterminati costi connessi allo svolgimento della procedura di gara, da qualificarsi come spesa contrattuale, che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale, cioè, secondo forme non telematiche.
Il corrispettivo dell’1% di cui all’atto unilaterale d’obbligo afferisce ai soli costi relativi all’attività di committenza ausiliaria espletata da Asmel Consortile ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. m) del codice degli appalti.
Tale importo nulla a che vedere con il rimborso delle spese di pubblicità legale che segue il dettato normativo di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 art. 5 comma 2.
Nulla osta alla presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo quale elemento essenziale dell’offerta, ciò in quanto l’obbligo del versamento del corrispettivo grava – non sull’operatore economico, “semplice” concorrente alla procedura di gara, bensì – sull’operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di contraente della Pubblica Amministrazione. Ergo, la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo non ha ricadute immediate e dirette sul confronto concorrenziale e sulla procedura selettiva di affidamento.
Tutto quanto sinora chiarito trova conforto nella pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3042/2014, la quale ha ricavato da disposizioni normative in vigore e pienamente applicabili (art. 11, comma 3, del D.L. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e comma 11, sostitutivo del comma 453 dell’art. 1 della l. n. 296/2006; art. 1, comma 455, della l. n. 296/2006) un principio generale, valevole per l’intero ordinamento, in base al quale possono essere posti, a carico dell’aggiudicatario, specifici e predeterminati costi connessi allo svolgimento della procedura di gara, da qualificarsi come spesa contrattuale, che si sostituisce alle vecchie spese inerenti ai contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale, cioè, secondo forme non telematiche.