Scaduto

Gara #100718

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE.
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Informazioni appalto

24/04/2026
Aperta
Servizi
€ 975.210,06
DENTE MATTEO
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele COMUNITA' MONTANA TERMINIO CERVIALTO

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
BB58C028AB
I79I25000190002
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE.
PROCEDURA TELEMATICA APERTA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE.
€ 975.210,06
€ 923.470,22
€ 0,00

Scadenze

03/05/2026 12:00
08/05/2026 14:00
12/05/2026 12:49

Allegati

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21/04/2026 13:38
1.01 MB
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21/04/2026 13:39
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21/04/2026 13:39
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21/04/2026 13:39
39.51 kB

Chiarimenti

24/04/2026 15:39
Quesito #1
Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:



· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia



· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.



· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.

· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi

dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli

obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri

dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della

responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei

lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti

dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di

Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5

D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è

definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i

luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che

l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale

restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni

altro onere informativo e formativo.



· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.

Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e

non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.

Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.

Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA

su margine ed IRAP su costo del lavoro).

Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di

fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).



- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali



- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio

2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella

legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto

dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone

che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto

all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato

adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze

legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto

ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei

contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone

l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini

dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il

legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,

avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla

luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto

dal Codice dei contratti pubblici;



29/04/2026 17:12
Risposta
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E ULTERIORI ASSENZE (PERMESSI, MALATTIA):
In merito al trattamento economico degli operai a tempo determinato (OTD), si precisa che la disciplina è strettamente regolata dal CCNL e dal relativo Contratto Integrativo Regionale (CIRL).
Festività: Per i lavoratori OTD, il trattamento delle festività è generalmente assolto tramite il meccanismo del Terzo Elemento. Pertanto, per gli OTD non è prevista la fatturazione di festività infrasettimanali non lavorate alla tariffa ordinaria, in quanto l'onere è già computato nella retribuzione globale oraria spettante.
Assenze e Permessi: Per quanto riguarda la maturazione di permessi e il trattamento di malattia, si rimanda integralmente alle disposizioni del CCNL e del CIRL di riferimento.
OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA:
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.Lgs. n. 81/2008:
· gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro connessi all’attività svolta sono posti in capo all’utilizzatore, che assume il ruolo di datore di lavoro sostanziale;
· rientrano, pertanto, nella sfera dell’utilizzatore:
· la valutazione dei rischi specifici;
· l’adozione delle misure di prevenzione e protezione;
· la sorveglianza sanitaria, ivi comprese le visite mediche previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
· la fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
· l’informazione, formazione specifica e addestramento connessi ai rischi propri delle mansioni.
Con riferimento al somministratore:
- resta fermo il suo ruolo in relazione agli obblighi di natura contrattuale, amministrativa e generale, ivi inclusa la formazione generale dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- collabora con l’utilizzatore per garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Conclusione
Si conferma, nei termini sopra esposti, l’impostazione rappresentata nel quesito, evidenziando che:
- gli obblighi di sicurezza operativa, sorveglianza sanitaria e formazione specifica sono in capo all’utilizzatore;
- il somministratore garantisce gli adempimenti di propria competenza, inclusa la formazione generale, nel rispetto della normativa vigente.
SPESE CONTRATTUALI:
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario e comprendono, a titolo esemplificativo:
spese di registrazione del contratto (ove dovute);
imposta di bollo;
eventuali diritti di segreteria e oneri accessori.
Alla data odierna, non è possibile determinare con precisione un importo complessivo predeterminato, in quanto lo stesso dipende:
dalla forma del contratto;
dal regime fiscale applicabile al momento della stipula;
dagli eventuali aggiornamenti normativi.
In via meramente indicativa, tali spese sono comunque di importo contenuto rispetto al valore dell’appalto.
Le spese contrattuali saranno poste a carico dell’aggiudicatario e quantificate al momento della stipula, secondo la normativa vigente.
24/04/2026 16:57
Quesito #2
Spett.le Ente,

al fine di formulare correttamente l’offerta economica chiediamo di ricevere:

tabelle retributive (lordo per livello) con retribuizioni valideultima ricevuta del modello DmaG (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) rilasciato dall’INPS o in alternativa la Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti

29/04/2026 17:15
Risposta
TABELLE RETRIBUTIVE:
Le tabelle retributive applicabili sono quelle previste dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale vigente alla data di pubblicazione del bando, integrate con i parametri previsti dal CIRL regionale. Tali tabelle definiscono la paga base, l'indennità di contingenza, l'EDR e il Terzo Elemento/maggiorazioni per OTD. Le società interessate sono tenute a consultare i testi ufficiali citati per la corretta formulazione dell'offerta economica.
Ricevuta DMAG in allegato
ricevuta-dmag.pdf
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29/04/2026 17:15
80.06 kB
27/04/2026 11:09
Quesito #3
Spett.le Ente,
per la procedura in oggetto, si formulano le seguenti richieste di chiarimenti:

- Sulla mansione di autista
Si chiede cortesemente di sapere se l'unità per la quale è richiesto il possesso di patente di guida cat. D sarà addetta al trasporto di sole merci o - anche/solo - al trasporto di persone;

- Sul requisito inerente alla capacità tecnico-professionale
Si chiede cortese conferma che il contratto analogo a quello oggetto della procedura, di importo complessivo pari a quello di gara, concluso negli ultimi 10 anni, sia da intendersi per la somministrazione nello specifico ambito di comparto idraulico forestale oppure per la generica somministrazione alla PA.

- Sulla responsabilità e gli obblighi assicurativi
In merito tanto alla responsabilità quanto agli obblighi assicurativi posti a carico delle Agenzie per il Lavoro,si precisa che, nella somministrazione di lavoro, al contrario del contratto di appalto, la normativa vigente (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni.

L’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 01.08.2007, dirimente perché espressione di una interpretazione autentica dell’impianto normativo, ha cassato sia creative allocazioni di rischio – e conseguenti responsabilità risarcitorie – sia richieste di garanzie utili a eludere il perimetro legale, precisando che, per gli enti della PA, debba “(…) ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione (…)” proprio perché “(…) la responsabilità civile è in capo all’utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi “datore di lavoro sostanziale”.

Si chiede, pertanto, cortese conferma che residui in capo al Somministratore solo la responsabilità dei danni causati direttamente ed esclusivamente dal personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro e, soprattutto, sia sufficiente la propria polizza assicurativa, nei limiti del massimale previsto dalla propria e comunque limitando eventuali emolumenti risarcitori non oltre il limite di $ 5.000.000,00.

In attesa di Vostre, si porgono cordiali saluti.

29/04/2026 17:16
Risposta
SERVIZIO AUTISTA:
La richiesta del possesso della patente di guida di categoria D è finalizzata allo svolgimento di attività connesse alle esigenze operative del servizio oggetto di appalto, nell’ambito delle attività idraulico–forestali e di supporto alle operazioni AIB.
Pertanto, l’unità richiesta non sarà destinata al trasporto commerciale di persone, bensì potrà essere impiegata:
per la conduzione di mezzi d’opera e/o veicoli in uso all’Ente;
per eventuali spostamenti del personale impiegato nelle attività operative, esclusivamente funzionali al servizio (trasporto interno di squadre di lavoro).
CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.
Il requisito di capacità tecnico-professionale, consistente nell’esecuzione di almeno un contratto analogo negli ultimi 10 anni di importo pari a quello posto a base di gara, deve essere interpretato in coerenza con l’oggetto dell’appalto, ossia servizi di somministrazione di lavoro.
Pertanto:
· per “contratto analogo” non è richiesto che lo stesso sia stato svolto esclusivamente nel comparto idraulico–forestale;
· è ritenuto idoneo anche un contratto avente ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro a favore di pubbliche amministrazioni, purché comparabile per natura e complessità al servizio oggetto di gara.
Resta fermo che:
· il requisito deve riguardare attività di somministrazione di lavoro;
· deve essere rispettato il requisito dell’importo complessivo almeno pari a quello della procedura;
· la Stazione Appaltante si riserva la valutazione della effettiva analogia del servizio dichiarato.
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI:
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, l’utilizzatore risponde dei danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle proprie mansioni, configurandosi quale datore di lavoro sostanziale.
In tale contesto:
- si conferma che la responsabilità per i danni a terzi derivanti dall’attività del lavoratore somministrato è in capo all’utilizzatore;
- il somministratore resta responsabile degli obblighi propri connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
Con riferimento agli obblighi assicurativi:
- si ritiene adeguata una copertura assicurativa coerente con i rischi connessi al servizio;
- un massimale pari a € 5.000.000,00 può ritenersi congruo, ferma restando la responsabilità dell’operatore economico di garantire una copertura idonea rispetto alle attività da svolgere.
Conclusione
Si conferma l’impostazione rappresentata nel quesito, nei limiti sopra precisati, invitando gli operatori economici a dotarsi di coperture assicurative adeguate alla natura del servizio.
28/04/2026 10:57
Quesito #4
Spett.le Ente,
Si chiede di sapere se è richiesta l’applicazione della clausola sociale, nel qual caso, si chiede di conoscere:

il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazionel’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansioneL’attuale fornitore

Cordiali saluti

04/05/2026 07:49
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:

È prevista l’applicazione della clausola sociale.

Attualmente risultano attivi n. 3 lavoratori con contratto di somministrazione, disciplinati dal CCNL Idraulico-Forestale e dal CIRL di riferimento della Regione Campania.

Nel dettaglio:
n. 2 lavoratori inquadrati al quinto livello:n. 1 con mansione di autista di automezzi, in possesso di patente D;n. 1 con mansione di addetto al monitoraggio del territorio, in possesso di patentino ENAC per la conduzione di droni;n. 1 lavoratore inquadrato al secondo livello, con mansione di addetto al monitoraggio del territorio.
I lavoratori risultano assunti con contratto di somministrazione (specifica tipologia contrattuale disponibile su richiesta) e si conferma che il personale è formato ed istruito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

L’attuale fornitore del servizio di somministrazione è ADECCO ITALIA S.p.A.
28/04/2026 15:05
Quesito #5
Spett.le Ente,
con riferimento al Capitolato

Art.4 4.1 – Art.6 6.1

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si precisa, altresì, che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;

Art.5. 5.2

Si chiede che la stipula del contratto avvenga mediamente scrittura privata;

Art.5 5.3

L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto, fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;

Art.6.1 punto 9

L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata

Art.6.1 punto 10

Si precisa che i lavoratori somministrati, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15; Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;

Art.9.1

La normativa in materia di pagamenti della PA impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Art.9.2

Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;

Art.10

Con riferimento al responsabile del contratto si chiede di chiarire le relative responsabilità; preme infatti precisare che l’utilizzatore (Comunità Montana) ha potere direttivo e di controllo (art. 30 Dlgs 81/15) sui lavoratori somministrati e dovrà dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale utilizzato e gestire l’intero servizio;

Art.11

Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Cordiali saluti

04/05/2026 07:51
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:

1. FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SICUREZZA SUL LAVORO

Si conferma che la procedura è disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro e dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, resta a carico del Somministratore/Aggiudicatario quanto previsto dal Capitolato in ordine alla fornitura di personale già istruito rispetto alle competenze richieste, alle tipologie di attività da svolgere e ai rischi generali, nonché all’informazione professionale di base ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 .

Si conferma, altresì, che sono a carico dell’Utilizzatore/Stazione Appaltante gli obblighi connessi ai rischi specifici dei luoghi e delle attività concretamente svolte, inclusi formazione specifica, addestramento specifico, DPI, sorveglianza sanitaria, DVR, medico competente e DUVRI ove necessario, come espressamente previsto dal Capitolato . La ripartizione è coerente con la disciplina della somministrazione, secondo cui l’utilizzatore esercita il potere organizzativo e direttivo e osserva verso i lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti .



2. RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI A TERZI

Si conferma l’applicazione della normativa vigente in materia. Pertanto, le clausole della documentazione di gara devono intendersi interpretate in modo conforme alle disposizioni inderogabili di legge.

In particolare, l’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati dai lavoratori somministrati nello svolgimento della prestazione lavorativa, mentre restano a carico del Somministratore le responsabilità relative agli obblighi propri, inclusi quelli retributivi, contributivi, assicurativi, amministrativi e di corretta gestione del rapporto di lavoro, nonché le responsabilità direttamente imputabili alla propria organizzazione.



3. ART. 5.2 – FORMA DI STIPULA DEL CONTRATTO

Si conferma che il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, nel rispetto dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il Capitolato prevede espressamente la possibilità di stipula in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.



4. ART. 5.3 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE

Non si conferma la richiesta nei termini prospettati.

Resta fermo quanto previsto dal Capitolato: in caso di interruzione del rapporto di somministrazione per cause ivi indicate, compresa la forza maggiore, l’Aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione della risorsa nei termini previsti; in caso di interruzione per causa di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.

Resta altresì fermo che la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate, secondo quanto previsto dalla lex specialis . Sono fatti salvi gli obblighi inderogabili previsti dalla normativa vigente e dai singoli contratti di somministrazione.



5. ART. 6.1 PUNTO 9 – DOCUMENTAZIONE BUSTE PAGA E PRIVACY

Si conferma che la documentazione richiesta potrà essere trasmessa nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con oscuramento dei dati non pertinenti o non necessari.

Resta ferma la necessità che la documentazione prodotta sia idonea a consentire alla Stazione Appaltante le verifiche sulla regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Il Capitolato prevede, infatti, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e, in sede di fatturazione, documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione e il regolare versamento dei contributi.



6. ART. 6.1 PUNTO 10 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE E OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE

Si conferma l’applicazione dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore. Tale previsione è richiamata anche dal Capitolato, che prevede la trasmissione dei contratti individuali alla Stazione Appaltante ai fini della tutela connessa alla responsabilità solidale.

Si conferma, inoltre, che il lavoratore somministrato svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore, ferma restando la responsabilità del Somministratore per gli obblighi propri e per le attività di ricerca, selezione, assunzione, gestione amministrativa, retributiva e contributiva del personale.



7. ART. 9.1 – TERMINI DI PAGAMENTO

Si prende atto della richiesta.

Il Capitolato prevede che i pagamenti delle fatture regolarmente emesse siano effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura, al netto delle eventuali penali e previa verifica della regolarità contributiva, fiscale, assistenziale e assicurativa.

Resta fermo che l’esecuzione del contratto e i pagamenti saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina generale prevede il termine ordinario di 30 giorni, con possibilità di estensione fino a 60 giorni solo ove espressamente prevista e giustificata dalla natura o dalle caratteristiche del contratto.



8. ART. 9.2 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico dell’Aggiudicatario, come previsto dal Capitolato e dal Disciplinare, incluse imposte, tasse, spese relative e conseguenti al contratto e spese di registrazione ove dovute.

L’importo sarà quantificato in sede di stipula in funzione della forma contrattuale e degli adempimenti fiscali applicabili. Per l’imposta di bollo sul contratto, l’Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede, per la fascia da euro 150.000 a euro 1.000.000, l’importo di euro 120,00.



9. ART. 10 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del contratto indicato dall’Aggiudicatario non sostituisce il potere direttivo, organizzativo e di controllo della Stazione Appaltante sui lavoratori somministrati durante la missione.

Tale figura opera quale referente unico dell’Aggiudicatario nei rapporti con la Comunità Montana, garantisce la qualità complessiva dei servizi erogati, cura il raccordo con il DEC e deve possedere poteri interni idonei alla gestione e risoluzione delle criticità inerenti al servizio di somministrazione.



10. ART. 11 – PENALI E CONTRADDITTORIO

Si conferma che l’eventuale applicazione delle penali avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e previo contraddittorio, mediante contestazione scritta dell’inadempimento e valutazione delle eventuali deduzioni dell’Aggiudicatario.

Le penali riguardano il mancato rispetto degli SLA e degli obblighi contrattuali dell’Aggiudicatario, come indicati nel Capitolato. Esse non incidono sugli obblighi retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori somministrati, che restano integralmente garantiti secondo la normativa vigente e il contratto applicabile. Resta ferma la previsione della lex specialis secondo cui i pagamenti potranno essere effettuati al netto delle penali eventualmente applicate.
28/04/2026 16:32
Quesito #6
1) Con riferimento alla previsione di cu all'art. 4.1 Oggetto dei servizi del capitolato di gara ove si precisa che"La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito nel Contratto" occorre evidenziare che la stessa risulta inconferente con il servizio richiesto. Con il contratto di somministrazione lavoro, infatti, il lavoratore somministrato agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'azienda utilizzatrice (art. 30 d. lgs. 81/15), pertanto eventuali responsabilità connesse a danni risultano alla stessa imputabili. Inoltre giova ribadire che anche la responsabilità in materia di salute e sicurezza è onere in capo all'utilizzatore. A mente dell'art. dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro

2) In considerazione del fatto che la procedura di gara ha scadenza al 08/05 si chiede di confermare che la previsione secondo la quale " il termine del 01 maggio 2026 per l’attivazione della somministrazione si configura come strettamente necessario e non prorogabile," sia frutto di un mero refuso e si chiede di indicare l'effettiva data entro la quale si renda necessaria l'attivazione delle somministrazioni

3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 6.1 Obblighi a carico del Somministratore ove previsto di fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.

04/05/2026 07:53
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:

1. RESPONSABILITÀ PER DANNI, INFORTUNI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Si precisa che la previsione contenuta all’art. 4.1 del Capitolato, secondo cui la Stazione Appaltante è esonerata da responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, deve essere interpretata in modo sistematico e conforme alla normativa vigente.

La clausola non può essere intesa come deroga agli obblighi inderogabili posti dalla legge in capo all’Utilizzatore/Stazione Appaltante, né come esclusione delle responsabilità che, per legge, gravano sull’utilizzatore nell’ambito del contratto di somministrazione.

Resta pertanto fermo che il lavoratore somministrato, nel periodo di assegnazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo della Stazione Appaltante, come espressamente previsto dal Capitolato.

Parimenti, restano a carico dell’Utilizzatore/Stazione Appaltante gli obblighi specificamente indicati all’art. 6.2 del Capitolato, tra cui: sorveglianza sanitaria, rilevamento dei rischi, adozione delle misure di prevenzione, formazione specifica, fornitura dei DPI, redazione del DVR, nomina del medico competente e redazione del DUVRI ove necessario.



La previsione di cui all’art. 4.1 deve quindi intendersi riferita esclusivamente agli obblighi, oneri e responsabilità propri del Somministratore/Aggiudicatario, quali ricerca, selezione, assunzione, gestione amministrativa e giuridica del personale, pagamento delle retribuzioni, versamento dei contributi, iscrizione INAIL, continuità del servizio e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza.

Si conferma, pertanto, l’applicazione della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro e sicurezza sul lavoro, con riparto degli obblighi secondo le rispettive competenze di Somministratore e Utilizzatore.



2. TERMINE DEL 01 MAGGIO 2026 PER L’ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

Si conferma che il riferimento al termine del 01 maggio 2026 per l’attivazione della somministrazione costituisce refuso materiale, in quanto incompatibile con il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato dal Disciplinare al 08 maggio 2026, ore 14:00.

Il termine effettivo per l’attivazione delle somministrazioni deve intendersi collegato alla data di avvio del contratto, che sarà comunicata all’Aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Restano ferme le tempistiche procedurali previste dal Capitolato, e in particolare:

- entro 2 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare la nomina del Responsabile del contratto;

- entro 5 giorni lavorativi dall’avvio delle attività, dovrà selezionare le n. 75 unità di personale e trasmettere i nominativi alla Stazione Appaltante;

- la Stazione Appaltante esprimerà il proprio parere vincolante entro 1 giorno dalla ricezione della lista;

- in caso di non idoneità di una o più risorse, l’Aggiudicatario dovrà fornire una nuova lista entro 3 giorni dal parere negativo;

- il contratto di somministrazione con la nuova risorsa dovrà essere attivato entro 3 giorni dal parere positivo della Stazione Appaltante.

Resta confermata l’esigenza di garantire la massima tempestività nell’attivazione del servizio, trattandosi di prestazioni funzionali alla piena operatività del personale per le attività AIB e di manutenzione idraulico-forestale, secondo quanto previsto dagli atti di gara.



3. TRASMISSIONE DELLE BUSTE PAGA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si conferma che la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6.1 del Capitolato potrà essere trasmessa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati potranno essere prodotte con oscuramento dei dati particolari, sensibili o comunque non pertinenti, purché restino visibili gli elementi necessari a consentire alla Stazione Appaltante la verifica della regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Dovranno quindi risultare verificabili, a titolo esemplificativo, il periodo di riferimento, il livello di inquadramento, le ore o giornate lavorate, le voci retributive rilevanti, gli imponibili, i contributi e gli elementi necessari a comprovare l’avvenuto corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.



Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere eventuali integrazioni documentali ove quelle prodotte non siano sufficienti ad accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione, come previsto dal Capitolato.
28/04/2026 16:33
Quesito #7
Con la presente, in qualità di Agenzia per il Lavoro interessata alla partecipazione alla procedura in oggetto, formuliamo una richiesta di chiarimenti essenziale per la corretta formulazione dell'offerta economica.

1. Sulla costruzione del costo e l'orario di lavoro

Abbiamo rilevato che nel Capitolato Tecnico, al punto 9.1 "Corrispettivo e fatturazione", vengono indicati esclusivamente dei dati di costo calcolati su base giornaliera (nello specifico: € 108,95 c.a. per un operaio di 2° livello e € 123,95 c.a. per un operaio di 5° livello). Tuttavia, essendo la somministrazione di lavoro basata normativamente e contrattualmente sulla retribuzione tramite divisione oraria (con i relativi calcoli per ratei e oneri riflessi), si rende per noi necessario comprendere appieno se le cifre giornaliere da Voi indicate siano state costruite secondo i parametri e la normativa propri delle Agenzie di Somministrazione.

A ciò si aggiunge un'ulteriore anomalia in merito all'orario lavorativo. Il CCNL Idraulico Forestale prevede un normale orario contrattuale full-time di 39 ore settimanali; tuttavia, il Capitolato (art. 4.1 e 4.4) fa riferimento a prestazioni di 6 ore giornaliere per un massimo di 6 giorni lavorativi, per un totale massimo di 36 ore settimanali. Si chiede pertanto di chiarire se l'importo retributivo giornaliero da Voi indicato sia da intendersi come compensativo di un impiego full-time a 39 ore settimanali, oppure se trattasi di una retribuzione riparametrata su un part-time di 36 ore su 39.

2. Richiesta dati di dettaglio

Per i motivi sopra esposti, e come previsto dal CCNL ASSOLAVORO e dalla vigente normativa in materia, si ritiene necessario chiedervi tutti i dati utili alla corretta predisposizione degli atti di gara. Al fine di elaborare un preventivo accurato e conforme alle normative vigenti per la somministrazione di personale nel settore, si chiedono integralmente i seguenti dati se non già comunicati:

1. Comune del luogo di lavoro -
2. Codice fiscale
3. Tipologia di Azienda (Azienda Agricola in generale, Coltivatrice Diretta, Azienda Agricola con processi produttivi di tipo industriale, ecc.)
4. Codice C.I.D.A. (Codice Identificativo Denuncia Azienda)
5. Settore attività (se Coop Agricole L. 240/84)
6. PAT INAIL
7. Voce di tariffa INAIL
8. Tasso INAIL
9. ENPAIA (se applicabile)


Orario di Lavoro:
1. Orario settimanale (h giornaliere full time)
2. Lavoro a giornata (Sì/No)
3. Lavoro a turni (Sì/No)


CCNL e Accordi Sindacali:
1. CCNL Applicato
2. Contratto Provinciale di riferimento (specificare)
3. Accordi Sindacali
Integrativi (Sì/No)


Informazioni Retributive:
1. Elementi Retributivi Base:
· Retribuzione Base - Minimo (Importo orario o mensile)
· Contingenza
· EDR (Elemento Distinto della Retribuzione)
· Altro Elemento Retributivo (specificare)
· Integrativo Provinciale (specificare)
· Terzo elemento (OTD)
· Superminimo
· Altro (Specificare)
Informazioni Contributive:


1. Agevolazioni INPS C/o
Cliente per territori svantaggiati (specificare la tipologia di territorio)


2. Contributi di assistenza Contrattuale/Sindacale (solo OPERAI - CAC - CACR - FIMIF o CIMIF - altro):
· Carico Cliente (% - €)
· Carico Lavoratore (% - €)
· Ente/Modalità di versamento


3. Cassa "Extra
Legem" (specificare nome, importo/percentuale e modalità di versamento)


4. Altra contribuzione
(specificare)

04/05/2026 07:53
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue:

Gli operatori economici sono tenuti a formulare la propria offerta economica nel pieno rispetto della lex specialis di gara e, in particolare, assumendo quale riferimento il CCNL del settore idraulico-forestale e il CIRL della Regione Campania vigenti, espressamente richiamati dagli atti di gara.

Il Capitolato tecnico individua, infatti, quale contratto collettivo di riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo agli operai idraulico-forestali e stabilisce che il servizio di somministrazione debba svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015, del vigente CCNL di settore e del CIRL Regione Campania vigente.

Si conferma, pertanto, che la costruzione del costo del lavoro, sia su base oraria sia su base giornaliera, dovrà essere effettuata dagli operatori economici prendendo a riferimento le disposizioni economiche, normative, contributive e previdenziali previste dai contratti collettivi di settore applicabili, nonché dalla normativa vigente.



Gli importi giornalieri indicati negli atti di gara, pari a circa € 108,95 per operaio di 2° livello e circa € 123,95 per operaio di 5° livello, costituiscono valori di riferimento stimati dalla Stazione Appaltante e risultano comprensivi delle voci retributive e contributive garantite dal CCNL e dal CIRL vigenti di riferimento.

Resta fermo che il costo della manodopera, pari a € 923.470,22, non è soggetto a ribasso, mentre è soggetto a ribasso esclusivamente il margine/utile massimo d’agenzia, pari a € 51.739,84 oltre IVA.

Quanto all’orario di lavoro, gli atti di gara prevedono n. 102 giornate lavorative da 6 ore ciascuna per ciascuna unità di personale, con articolazione secondo la programmazione operativa della Stazione Appaltante e con attività da svolgersi, in linea di massima, dal lunedì alla domenica su turnazione, nella fascia oraria 7.00-20.00, con monte ore da contrattualizzare non superiore a 6 ore giornaliere.

Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, il concorrente dovrà parametrare le proprie valutazioni economiche alla prestazione effettivamente richiesta dagli atti di gara, ferma restando l’applicazione del CCNL idraulico-forestale e del CIRL Regione Campania vigenti, ovvero di eventuale diverso contratto che garantisca tutele economiche e normative equivalenti, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara e dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla richiesta di ulteriori dati di dettaglio, si rappresenta che gli elementi essenziali per la formulazione dell’offerta sono già contenuti negli atti di gara: oggetto del servizio, luogo di esecuzione, numero delle unità richieste, livelli di inquadramento, durata, orario, importi stimati, costo della manodopera e contratto collettivo di riferimento.

Per ogni ulteriore voce retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa o contrattuale, gli operatori economici dovranno fare riferimento alla normativa vigente, al CCNL idraulico-forestale, al CIRL Regione Campania e alla contrattazione territoriale applicabile.

Eventuali ulteriori dati amministrativi o gestionali, ove necessari, saranno resi disponibili all’aggiudicatario nella fase esecutiva del rapporto, ai fini della corretta formalizzazione dei contratti di somministrazione e degli adempimenti conseguenti.
30/04/2026 17:29
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante,
Dalla lettura della documentazione di gara emerge che l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica è basata sul ribasso del solo margine d’intermediazione mentre, al contempo, manca l’indicazione dell’importo del costo del lavoro orario su cui dovrà essere applicato il suddetto margine.

La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza:

1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati;

2. acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione;

3. consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro.

In tal senso, si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratto Pubblici (Parere n. 56 dell’11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l’operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d’intermediazione: “la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. “margine di agenzia”, giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del “costo del lavoro” e del “margine di agenzia”) più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa”.

Infatti, gare formulate con tali modalità sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine in quanto le Agenzie concorrenti sono libere di ricomprendere, nella voce di costo del lavoro, elementi che dovrebbero essere considerati, in fase di formulazione dell’offerta, nel compenso dell’Agenzia (ad esempio il rischio assenze per malattia, infortunio, congedi etc come, tra l’altro, previsto dalla presente procedura) e, di conseguenza, di ribassare il margine d’agenzia al fine di avvantaggiarsi nella valutazione economica.

Tale prassi, oltre ad avvantaggiare gli operatori economici che non applicano correttamente le previsioni del CCNL delle APL (art. 30), espone la S.A. ad un duplice rischio:

1. compensare all’aggiudicatario costi non previsti (tra cui l’assenteismo), che sarebbero “spalmati” nel costo orario e sui quali verrebbe riconosciuto anche il margine d’agenzia;

2. una non corretta imputazione ai fini Iva che, per il servizio di somministrazione di lavoro, va corrisposta sul margine d’agenzia.

Ciò premesso, prendendo in esame il costo del lavoro per il livello 2, emerge che la base di costo giornaliera pari a €108,95 per n° 6 ore/die, identificata da codesta Spett.le Stazione Appaltante, non risulta in linea con i costi del lavoro per la somministrazione.

Difatti ai fini della corretta definizione del costo del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del su citato art. 30 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che la base corretta è quella oraria definita tramite il divisore convenzionale mensile che viene inderogabilmente calcolato moltiplicando l’orario settimanale aziendale (in questo caso 39 ore) per 52 settimane diviso 12 mesi che, nel caso di specie, è pari a 169 h/mese.

N.B. Ai fini del divisore orario suddetto non si considera l’eventuale utilizzo part-time dei lavoratori somministrati.

Ciò determina, per il 2^ livello un costo orario per l’ora ordinaria di €15,16, come da tabella costi allegata.
Per cui, considerando n° 6 ore/die, il costo per giornata ordinaria sarebbe pari a € 91,20. Anche considerando una media tra giornate ordinarie e festive (tot. 102 giornate, di cui 19 o 20 festivi, con maggiorazione del 39%) il costo medio giornaliero sarebbe di ca. € 96,00.

In entrambi i casi inferiore del 12-15% rispetto all’importo giornaliero indicato da Codesta Spett.le S.A.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta partecipazione, si chiede di conoscere la modalità di calcolo utilizzata per ottenere il valore giornaliero di € 105,95.

Si chiede altresì di conoscere come sia stata valutata la base d’asta, considerando i valori giornalieri riportati, il numero di lavoratori ed il periodo indicato (102 giornate estendibile a 156).


Cordiali Saluti



05/05/2026 13:22
Risposta
Con riferimento ai quesiti formulati, si precisa quanto segue.

Gli atti di gara individuano espressamente il contratto collettivo applicabile nel CCNL del settore idraulico-forestale e nel CIRL della Regione Campania vigenti, che costituiscono il riferimento per la determinazione del trattamento economico e normativo del personale somministrato. Il Capitolato prevede, infatti, che il servizio debba svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015, del vigente CCNL di settore e del CIRL Regione Campania vigente.

La Stazione Appaltante ha proceduto alla stima del costo del lavoro sulla base del fabbisogno indicato negli atti di gara, avuto riguardo ai livelli di inquadramento richiesti, e precisamente:
n. 72 operai di 2° livello;n. 3 operai di 5° livello;n. 102 giornate lavorative da 6 ore ciascuna, salva la facoltà di incremento nei limiti previsti dalla lex specialis.
Gli importi giornalieri indicati nella documentazione di gara per gli operai di 2° e 5° livello costituiscono, pertanto, valori stimati dalla Stazione Appaltante ai fini della quantificazione economica complessiva della procedura e della determinazione del quadro economico dell’affidamento.

Tali valori non devono essere intesi come autonoma tabella retributiva sostitutiva delle previsioni contrattuali applicabili, né come determinazione analitica e vincolante delle singole voci retributive, contributive, previdenziali, assicurative o accessorie spettanti ai lavoratori somministrati.

Resta fermo che l’Aggiudicatario, nella fase esecutiva del servizio, dovrà fare esclusivo riferimento al CCNL idraulico-forestale vigente, al CIRL Regione Campania vigente e alla normativa applicabile in materia di somministrazione di lavoro, assicurando in ogni caso il rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati.

Conseguentemente, eventuali valutazioni relative al divisore orario, alle voci retributive, ai ratei, alle maggiorazioni, agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e agli ulteriori istituti contrattuali dovranno essere effettuate dagli operatori economici mediante diretta consultazione e applicazione dei contratti collettivi e integrativi territoriali vigenti, che costituiscono la fonte regolatrice del trattamento economico e normativo del personale.

Quanto alla struttura dell’offerta economica, si conferma che la lex specialis distingue la componente relativa al costo del lavoro dalla componente relativa al margine d’agenzia. Il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante non è soggetto a ribasso, mentre il ribasso offerto dai concorrenti riguarda esclusivamente il margine/utile d’agenzia, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

L’importo dell’appalto al netto IVA è pari a € 975.210,06, così composto:
€ 923.470,22 quale costo del lavoro/manodopera, non soggetto a ribasso;€ 51.739,84 oltre IVA quale utile massimo d’agenzia, soggetto a ribasso.
L’importo complessivo con IVA applicata sul solo margine d’agenzia è pari a € 986.592,82.

Tale impostazione è finalizzata a garantire la corretta applicazione del CCNL/CIRL di riferimento, la tutela dei lavoratori somministrati e la comparabilità delle offerte economiche, limitando la competizione tra gli operatori economici al solo margine d’agenzia.

Si precisa, inoltre, che il margine d’agenzia dovrà remunerare le attività e gli obblighi propri del Somministratore/Aggiudicatario, ivi compresi, a titolo esemplificativo, ricerca, selezione, gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché ogni ulteriore servizio connesso posto a carico dell’Aggiudicatario dagli atti di gara. Non potranno essere riconosciuti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lex specialis, né potranno essere imputate al costo del lavoro voci proprie dell’organizzazione aziendale o del rischio d’impresa dell’operatore economico.

Quanto alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi o altre assenze legittime, resta fermo quanto previsto dagli atti di gara, nonché l’applicazione inderogabile della normativa vigente, del CCNL e del CIRL applicabili. L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso assicurare ai lavoratori somministrati il trattamento economico e normativo dovuto in base alle fonti contrattuali e legislative di riferimento.

L’eventuale incremento delle giornate lavorative fino al massimo indicato negli atti di gara costituisce facoltà della Stazione Appaltante, esercitabile in relazione alle esigenze operative, organizzative e di bilancio, mediante specifico ordine di servizio o atto del Responsabile del Procedimento. L’eventuale incremento sarà remunerato applicando i medesimi prezzi unitari risultanti dall’offerta di gara, nei limiti delle risorse disponibili e senza riconoscimento di ulteriori oneri, compensi o indennizzi non previsti dagli atti di gara.

Resta fermo che, in fase esecutiva, la Stazione Appaltante potrà verificare la corretta applicazione del CCNL/CIRL di riferimento e il rispetto delle tutele economiche e normative dei lavoratori impiegati. Il Disciplinare prevede, infatti, che l’aggiudicatario debba garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato negli atti di gara, oppure di altro contratto che assicuri tutele economiche e normative equivalenti.

Pertanto, non si procede ad alcuna modifica della lex specialis. Gli importi indicati negli atti di gara devono intendersi quali stime effettuate dalla Stazione Appaltante ai fini della procedura, ferma restando l’applicazione, da parte dell’Aggiudicatario, del CCNL idraulico-forestale vigente, del CIRL Regione Campania vigente e della normativa applicabile quali fonti regolatrici del trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati.
30/04/2026 17:30
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,
Dalla lettura della documentazione di gara emerge che l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica è basata sul ribasso del solo margine d’intermediazione mentre, al contempo, manca l’indicazione dell’importo del costo del lavoro orario su cui dovrà essere applicato il suddetto margine.

La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza:

1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati;

2. acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione;

3. consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro.

In tal senso, si è espressa anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratto Pubblici (Parere n. 56 dell’11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l’operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d’intermediazione: “la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. “margine di agenzia”, giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del “costo del lavoro” e del “margine di agenzia”) più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa”.

Infatti, gare formulate con tali modalità sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine in quanto le Agenzie concorrenti sono libere di ricomprendere, nella voce di costo del lavoro, elementi che dovrebbero essere considerati, in fase di formulazione dell’offerta, nel compenso dell’Agenzia (ad esempio il rischio assenze per malattia, infortunio, congedi etc come, tra l’altro, previsto dalla presente procedura) e, di conseguenza, di ribassare il margine d’agenzia al fine di avvantaggiarsi nella valutazione economica.

Tale prassi, oltre ad avvantaggiare gli operatori economici che non applicano correttamente le previsioni del CCNL delle APL (art. 30), espone la S.A. ad un duplice rischio:

1. compensare all’aggiudicatario costi non previsti (tra cui l’assenteismo), che sarebbero “spalmati” nel costo orario e sui quali verrebbe riconosciuto anche il margine d’agenzia;

2. una non corretta imputazione ai fini Iva che, per il servizio di somministrazione di lavoro, va corrisposta sul margine d’agenzia.

Ciò premesso, prendendo in esame il costo del lavoro per il livello 2, emerge che la base di costo giornaliera pari a €108,95 per n° 6 ore/die, identificata da codesta Spett.le Stazione Appaltante, non risulta in linea con i costi del lavoro per la somministrazione.

Difatti ai fini della corretta definizione del costo del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del su citato art. 30 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che la base corretta è quella oraria definita tramite il divisore convenzionale mensile che viene inderogabilmente calcolato moltiplicando l’orario settimanale aziendale (in questo caso 39 ore) per 52 settimane diviso 12 mesi che, nel caso di specie, è pari a 169 h/mese.

N.B. Ai fini del divisore orario suddetto non si considera l’eventuale utilizzo part-time dei lavoratori somministrati.

Ciò determina, per il 2^ livello un costo orario per l’ora ordinaria di €15,16, come da tabella costi allegata.
Per cui, considerando n° 6 ore/die, il costo per giornata ordinaria sarebbe pari a € 91,20. Anche considerando una media tra giornate ordinarie e festive (tot. 102 giornate, di cui 19 o 20 festivi, con maggiorazione del 39%) il costo medio giornaliero sarebbe di ca. € 96,00.

In entrambi i casi inferiore del 12-15% rispetto all’importo giornaliero indicato da Codesta Spett.le S.A.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta partecipazione, si chiede di conoscere la modalità di calcolo utilizzata per ottenere il valore giornaliero di € 105,95.

Si chiede altresì di conoscere come sia stata valutata la base d’asta, considerando i valori giornalieri riportati, il numero di lavoratori ed il periodo indicato (102 giornate estendibile a 156).


Cordiali Saluti


05/05/2026 13:22
Risposta
Con riferimento ai quesiti formulati, si precisa quanto segue.

Gli atti di gara individuano espressamente il contratto collettivo applicabile nel CCNL del settore idraulico-forestale e nel CIRL della Regione Campania vigenti, che costituiscono il riferimento per la determinazione del trattamento economico e normativo del personale somministrato. Il Capitolato prevede, infatti, che il servizio debba svolgersi nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015, del vigente CCNL di settore e del CIRL Regione Campania vigente.

La Stazione Appaltante ha proceduto alla stima del costo del lavoro sulla base del fabbisogno indicato negli atti di gara, avuto riguardo ai livelli di inquadramento richiesti, e precisamente:
n. 72 operai di 2° livello;n. 3 operai di 5° livello;n. 102 giornate lavorative da 6 ore ciascuna, salva la facoltà di incremento nei limiti previsti dalla lex specialis.
Gli importi giornalieri indicati nella documentazione di gara per gli operai di 2° e 5° livello costituiscono, pertanto, valori stimati dalla Stazione Appaltante ai fini della quantificazione economica complessiva della procedura e della determinazione del quadro economico dell’affidamento.

Tali valori non devono essere intesi come autonoma tabella retributiva sostitutiva delle previsioni contrattuali applicabili, né come determinazione analitica e vincolante delle singole voci retributive, contributive, previdenziali, assicurative o accessorie spettanti ai lavoratori somministrati.

Resta fermo che l’Aggiudicatario, nella fase esecutiva del servizio, dovrà fare esclusivo riferimento al CCNL idraulico-forestale vigente, al CIRL Regione Campania vigente e alla normativa applicabile in materia di somministrazione di lavoro, assicurando in ogni caso il rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati.

Conseguentemente, eventuali valutazioni relative al divisore orario, alle voci retributive, ai ratei, alle maggiorazioni, agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e agli ulteriori istituti contrattuali dovranno essere effettuate dagli operatori economici mediante diretta consultazione e applicazione dei contratti collettivi e integrativi territoriali vigenti, che costituiscono la fonte regolatrice del trattamento economico e normativo del personale.

Quanto alla struttura dell’offerta economica, si conferma che la lex specialis distingue la componente relativa al costo del lavoro dalla componente relativa al margine d’agenzia. Il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante non è soggetto a ribasso, mentre il ribasso offerto dai concorrenti riguarda esclusivamente il margine/utile d’agenzia, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

L’importo dell’appalto al netto IVA è pari a € 975.210,06, così composto:
€ 923.470,22 quale costo del lavoro/manodopera, non soggetto a ribasso;€ 51.739,84 oltre IVA quale utile massimo d’agenzia, soggetto a ribasso.
L’importo complessivo con IVA applicata sul solo margine d’agenzia è pari a € 986.592,82.

Tale impostazione è finalizzata a garantire la corretta applicazione del CCNL/CIRL di riferimento, la tutela dei lavoratori somministrati e la comparabilità delle offerte economiche, limitando la competizione tra gli operatori economici al solo margine d’agenzia.

Si precisa, inoltre, che il margine d’agenzia dovrà remunerare le attività e gli obblighi propri del Somministratore/Aggiudicatario, ivi compresi, a titolo esemplificativo, ricerca, selezione, gestione amministrativa e giuridica del personale, nonché ogni ulteriore servizio connesso posto a carico dell’Aggiudicatario dagli atti di gara. Non potranno essere riconosciuti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lex specialis, né potranno essere imputate al costo del lavoro voci proprie dell’organizzazione aziendale o del rischio d’impresa dell’operatore economico.

Quanto alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi o altre assenze legittime, resta fermo quanto previsto dagli atti di gara, nonché l’applicazione inderogabile della normativa vigente, del CCNL e del CIRL applicabili. L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso assicurare ai lavoratori somministrati il trattamento economico e normativo dovuto in base alle fonti contrattuali e legislative di riferimento.

L’eventuale incremento delle giornate lavorative fino al massimo indicato negli atti di gara costituisce facoltà della Stazione Appaltante, esercitabile in relazione alle esigenze operative, organizzative e di bilancio, mediante specifico ordine di servizio o atto del Responsabile del Procedimento. L’eventuale incremento sarà remunerato applicando i medesimi prezzi unitari risultanti dall’offerta di gara, nei limiti delle risorse disponibili e senza riconoscimento di ulteriori oneri, compensi o indennizzi non previsti dagli atti di gara.

Resta fermo che, in fase esecutiva, la Stazione Appaltante potrà verificare la corretta applicazione del CCNL/CIRL di riferimento e il rispetto delle tutele economiche e normative dei lavoratori impiegati. Il Disciplinare prevede, infatti, che l’aggiudicatario debba garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato negli atti di gara, oppure di altro contratto che assicuri tutele economiche e normative equivalenti.

Pertanto, non si procede ad alcuna modifica della lex specialis. Gli importi indicati negli atti di gara devono intendersi quali stime effettuate dalla Stazione Appaltante ai fini della procedura, ferma restando l’applicazione, da parte dell’Aggiudicatario, del CCNL idraulico-forestale vigente, del CIRL Regione Campania vigente e della normativa applicabile quali fonti regolatrici del trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati.