Proposta di aggiudicazione
COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI
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Gara #103469
Procedura aperta interamente telematica con clausola di urgenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, - SERVIZIO AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALEInformazioni appalto
12/05/2026
Aperta
Servizi
€ 285.124,80
DE CESARE MARIO
Categorie merceologiche
7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BB93230180
E78E25000100002
Qualità prezzo
Procedura aperta interamente telematica con clausola di urgenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - SERVIZIO AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE
SERVIZIO AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE
€ 285.124,80
€ 274.624,80
€ 0,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| De Cesare | Mario | Responsabile di Gara |
Commissione valutatrice
Determina n. 1243
28/05/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| De Cesare | Mario | Presidente |
| Basile | Francesco | Commissario |
| Sansone | Donata | Commissario |
Scadenze
21/05/2026 12:00
28/05/2026 12:00
28/05/2026 12:15
Allegati
|
1-bando-di-gara-2026.pdf SHA-256: bb6d6f4c1647768f08afddf960ead3bee9f16c33f0d86dce5e491a9b876abad4 08/05/2026 10:16 |
242.86 kB | |
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763.13 kB | |
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159.00 kB | |
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162.98 kB | |
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5-dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione-antimafia.rtf SHA-256: d6d9551dfb48b2e6b46a9ff18222a04f6b107ca227feafc9ba2f04a1896b3b69 08/05/2026 10:17 |
387.96 kB | |
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196.26 kB | |
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53.71 kB | |
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8-capitolato-tecnico-2026.pdf SHA-256: 4737adb02c1d86caabc8e6934d54d4fbecb079005d46fb4541facbe1d3d9c61a 08/05/2026 10:17 |
224.90 kB | |
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9-modelli-richiesta-delle-informazioni-antimafia.doc SHA-256: ca59875dfda1274d0565a399b443419821776b7c6bf77907a56c856abc1bad86 08/05/2026 10:17 |
116.00 kB | |
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10-norme.tecniche.pdf SHA-256: 49b890d9e8e143a02952d3e82a26455f3fea3ffee899418248923bac18a6dd9f 08/05/2026 10:17 |
10.28 MB | |
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allegato-2-offerta-tecnica.doc SHA-256: 60320066d2097fdae2b490df376732b00da60c3bac3a9f61e41b0480a0a5d53c 08/05/2026 10:17 |
46.50 kB | |
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verbale-di-gara-n-1-del-28-05-2026-ammissione.pdf SHA-256: 52b18629eae8d801cf97e5bc2050c42e51e3b9f949bcff41d8591b2a46dc3f5a 28/05/2026 13:44 |
28.54 kB | |
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Verbale di aggiudicazione SHA-256: 920dbc45b4a4c57a48c14a22a4ce8da70396efc7a16d902b2b47c4bb310ff400 04/06/2026 12:39 |
24.01 kB |
Chiarimenti
12/05/2026 14:36
Quesito #1
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
20/05/2026 14:15
Risposta
RISCONTRO CHIARIMENTO 1
Con riferimento alle richieste relative a festività, assenze, permessi, malattia, ferie, ratei e ulteriori istituti retributivi e contributivi, si precisa che gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta tenendo conto di tutti gli oneri derivanti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili, nonché dalla disciplina propria della somministrazione di lavoro.
La Stazione Appaltante richiama quanto previsto dalla documentazione di gara: il costo giornaliero indicato è comprensivo delle voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento e il corrispettivo sarà riconosciuto secondo le modalità previste dal Capitolato e dai contratti esecutivi di somministrazione. Non potranno essere riconosciute voci ulteriori o aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, salvo quanto eventualmente dovuto in forza di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabile.
In materia di salute e sicurezza, si conferma quanto previsto dal Capitolato: restano a carico dell’utilizzatore, nei limiti e secondo la normativa vigente, la sorveglianza sanitaria, la formazione specifica, la fornitura dei DPI, la redazione del DVR, la nomina del medico competente e la redazione del DUVRI ove necessario. Restano invece fermi in capo al somministratore gli obblighi propri previsti dalla normativa di settore e dal Capitolato, inclusa l’informazione/formazione generale e gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
Quanto alle spese contrattuali, si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di registrazione ove dovute. L’importo sarà determinato in sede di stipula secondo la normativa applicabile e la forma contrattuale prevista.
Quanto alle penali, si precisa che le stesse saranno applicate in coerenza con la disciplina dei contratti pubblici, con riferimento al mancato rispetto dei termini e dei livelli di servizio previsti dalla documentazione di gara. Resta fermo che l’eventuale applicazione avverrà nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedimentali applicabili.
Con riferimento alle richieste relative a festività, assenze, permessi, malattia, ferie, ratei e ulteriori istituti retributivi e contributivi, si precisa che gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta tenendo conto di tutti gli oneri derivanti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili, nonché dalla disciplina propria della somministrazione di lavoro.
La Stazione Appaltante richiama quanto previsto dalla documentazione di gara: il costo giornaliero indicato è comprensivo delle voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento e il corrispettivo sarà riconosciuto secondo le modalità previste dal Capitolato e dai contratti esecutivi di somministrazione. Non potranno essere riconosciute voci ulteriori o aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, salvo quanto eventualmente dovuto in forza di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabile.
In materia di salute e sicurezza, si conferma quanto previsto dal Capitolato: restano a carico dell’utilizzatore, nei limiti e secondo la normativa vigente, la sorveglianza sanitaria, la formazione specifica, la fornitura dei DPI, la redazione del DVR, la nomina del medico competente e la redazione del DUVRI ove necessario. Restano invece fermi in capo al somministratore gli obblighi propri previsti dalla normativa di settore e dal Capitolato, inclusa l’informazione/formazione generale e gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
Quanto alle spese contrattuali, si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di registrazione ove dovute. L’importo sarà determinato in sede di stipula secondo la normativa applicabile e la forma contrattuale prevista.
Quanto alle penali, si precisa che le stesse saranno applicate in coerenza con la disciplina dei contratti pubblici, con riferimento al mancato rispetto dei termini e dei livelli di servizio previsti dalla documentazione di gara. Resta fermo che l’eventuale applicazione avverrà nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedimentali applicabili.
12/05/2026 14:43
Quesito #2
Egregi,
stante la specificità delle condizioni contrattuali delle figure interessate dall'appalto si chiede di specificare "dettagliatamente" non solo le voci tabellari stipendiali da corrispondere ai lavoratori ma le ESATTE aliquote contributive - IN TERMINI PERCENTUALI ovvero in termini giorno/ore per lavoratore - che compongono il costo del lavoro. Si ricorda che alle stesse vanno aggiunti contributi dovuti in caso di somministrazione di personale : FORMATEMP (4,45%) ed EBITEMP ( 0,2%).
stante la specificità delle condizioni contrattuali delle figure interessate dall'appalto si chiede di specificare "dettagliatamente" non solo le voci tabellari stipendiali da corrispondere ai lavoratori ma le ESATTE aliquote contributive - IN TERMINI PERCENTUALI ovvero in termini giorno/ore per lavoratore - che compongono il costo del lavoro. Si ricorda che alle stesse vanno aggiunti contributi dovuti in caso di somministrazione di personale : FORMATEMP (4,45%) ed EBITEMP ( 0,2%).
20/05/2026 14:17
Risposta
RISCONTRO CHIARIMENTO 2
Non si ritiene di dover fornire un prospetto analitico delle singole aliquote contributive, fiscali, assicurative o degli ulteriori oneri propri della somministrazione, trattandosi di valutazioni rimesse alla responsabilità tecnico-economica di ciascun operatore economico partecipante.
Gli operatori economici dovranno formulare l’offerta tenendo conto del CCNL idraulico-forestale applicabile, del CCNL di settore delle agenzie di somministrazione, della normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa, fiscale e contributiva, nonché degli eventuali contributi obbligatori previsti per il settore della somministrazione.
Si richiama quanto indicato nella documentazione di gara: l’importo complessivo stimato comprende il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati, il compenso dell’aggiudicatario e i servizi connessi di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale. Il costo giornaliero è indicato come comprensivo delle voci retributive e contributive garantite dal CCNL vigente al momento.
Non si ritiene di dover fornire un prospetto analitico delle singole aliquote contributive, fiscali, assicurative o degli ulteriori oneri propri della somministrazione, trattandosi di valutazioni rimesse alla responsabilità tecnico-economica di ciascun operatore economico partecipante.
Gli operatori economici dovranno formulare l’offerta tenendo conto del CCNL idraulico-forestale applicabile, del CCNL di settore delle agenzie di somministrazione, della normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa, fiscale e contributiva, nonché degli eventuali contributi obbligatori previsti per il settore della somministrazione.
Si richiama quanto indicato nella documentazione di gara: l’importo complessivo stimato comprende il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati, il compenso dell’aggiudicatario e i servizi connessi di ricerca, selezione e gestione amministrativa e giuridica del personale. Il costo giornaliero è indicato come comprensivo delle voci retributive e contributive garantite dal CCNL vigente al momento.
12/05/2026 15:16
Quesito #3
Spett.le Ente,
reso atto che l'importo della gara é a valere su fondi regionali . Si chiede se detto importo, é nelle disponibilità di cassa dell'ente Ovvero,le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria, dovranno essere rendicontate in Regione e attendere l'accreditamento nella cassa dell'ente . Il quesito viene posto, per il rispetto dei tempi di pagamento fissati a 30 giorni ricevimento fattura
reso atto che l'importo della gara é a valere su fondi regionali . Si chiede se detto importo, é nelle disponibilità di cassa dell'ente Ovvero,le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria, dovranno essere rendicontate in Regione e attendere l'accreditamento nella cassa dell'ente . Il quesito viene posto, per il rispetto dei tempi di pagamento fissati a 30 giorni ricevimento fattura
14/05/2026 10:28
Risposta
DOMANDA:
Spett.le Ente,
reso atto che l'importo della gara é a valere su fondi regionali . Si chiede se detto importo, é nelle disponibilità di cassa dell'ente Ovvero,le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria, dovranno essere rendicontate in Regione e attendere l'accreditamento nella cassa dell'ente . Il quesito viene posto, per il rispetto dei tempi di pagamento fissati a 30 giorni ricevimento fattura
RISPOSTA:
Si conferma il rispetto del pagamento della fattura entro i 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Spett.le Ente,
reso atto che l'importo della gara é a valere su fondi regionali . Si chiede se detto importo, é nelle disponibilità di cassa dell'ente Ovvero,le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria, dovranno essere rendicontate in Regione e attendere l'accreditamento nella cassa dell'ente . Il quesito viene posto, per il rispetto dei tempi di pagamento fissati a 30 giorni ricevimento fattura
RISPOSTA:
Si conferma il rispetto del pagamento della fattura entro i 30 giorni dal ricevimento della stessa.
13/05/2026 09:30
Quesito #4
Spett. le. Ente,
Art. 4.1 - Art.6.1 CAPITOLATO
- Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
- Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa di settore;
-L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
Art.4.2 CAPITOLATO
Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare il riferimento normativo che legittima l’APL a richiedere l’autocertificazione ai candidati/lavoratori somministrati;
Art.5.3 CAPITOLATO
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto, fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art.6.1 CAPITOLATO penultimo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità. Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art. 7 CAPITOLATO
Con riferimento all’obbligo dell’aggiudicatario di garantire “La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte” si ritiene che tale clausola sia eccessivamente onerosa per l’Agenzia considerato che l’utilizzatore (Comunità Montana) ha il potere direttivo e di controllo sul lavoratore. Si chiede lo stralcio;
Art. 9.2 CAPITOLATO
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
Art.11 CAPITOLATO
si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Art. 4.1 - Art.6.1 CAPITOLATO
- Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
- Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa di settore;
-L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
Art.4.2 CAPITOLATO
Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare il riferimento normativo che legittima l’APL a richiedere l’autocertificazione ai candidati/lavoratori somministrati;
Art.5.3 CAPITOLATO
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto, fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art.6.1 CAPITOLATO penultimo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità. Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art. 7 CAPITOLATO
Con riferimento all’obbligo dell’aggiudicatario di garantire “La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte” si ritiene che tale clausola sia eccessivamente onerosa per l’Agenzia considerato che l’utilizzatore (Comunità Montana) ha il potere direttivo e di controllo sul lavoratore. Si chiede lo stralcio;
Art. 9.2 CAPITOLATO
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
Art.11 CAPITOLATO
si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
20/05/2026 14:18
Risposta
RISCONTRO CHIARIMENTO 3
Con riferimento agli articoli 4.1 e 6.1 del Capitolato, si conferma che l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi propri del somministratore, inclusi ricerca, selezione, inserimento dei lavoratori, informazione/formazione generale e gestione del rapporto di lavoro. La formazione specifica, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria, i DPI e gli ulteriori adempimenti legati ai rischi specifici della prestazione sono regolati secondo quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente, nei limiti delle rispettive competenze tra somministratore e utilizzatore.
Con riferimento alla responsabilità civile e agli obblighi dell’affidatario, si precisa che troverà applicazione la normativa di settore in materia di somministrazione di lavoro, restando ferme le responsabilità proprie di ciascuna parte secondo legge, Capitolato e contratti esecutivi. L’aggiudicatario non potrà ritenersi esonerato dagli obblighi propri del somministratore, così come la Stazione Appaltante assumerà gli obblighi dell’utilizzatore nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
In merito alla documentazione retributiva e contributiva, si conferma che la Stazione Appaltante potrà richiedere documentazione idonea ad accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Tale documentazione potrà essere prodotta nel rispetto della normativa privacy, anche con oscuramento dei dati non pertinenti o non necessari rispetto alla finalità di controllo.
Con riferimento all’art. 4.2 del Capitolato, la richiesta di autodichiarazione sull’assenza di condanne e/o carichi pendenti deve intendersi finalizzata alla verifica dell’idoneità delle risorse rispetto al servizio da svolgere e dovrà essere gestita dall’aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, secondo criteri di necessità, proporzionalità e pertinenza.
Con riferimento all’art. 5.3 del Capitolato, resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara: in caso di interruzione del rapporto per cause ivi contemplate, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nei termini previsti; in caso di forza maggiore, il somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
Con riferimento all’art. 7 del Capitolato, non si ritiene di accogliere la richiesta di stralcio. La clausola deve intendersi riferita alle prestazioni e agli obblighi propri dell’aggiudicatario nell’ambito del servizio affidato e sarà applicata nei limiti della normativa vigente e delle competenze proprie del somministratore.
Quanto alle spese contrattuali, si rinvia a quanto già precisato: sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione, ove dovute.
Quanto alle penali, si precisa che l’eventuale applicazione avverrà nel rispetto del contraddittorio tra le parti e della normativa applicabile. Resta fermo che l’applicazione delle penali non potrà pregiudicare i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori, fermi i poteri della Stazione Appaltante di procedere secondo quanto previsto dal Capitolato e dal contratto.
Con riferimento agli articoli 4.1 e 6.1 del Capitolato, si conferma che l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi propri del somministratore, inclusi ricerca, selezione, inserimento dei lavoratori, informazione/formazione generale e gestione del rapporto di lavoro. La formazione specifica, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria, i DPI e gli ulteriori adempimenti legati ai rischi specifici della prestazione sono regolati secondo quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente, nei limiti delle rispettive competenze tra somministratore e utilizzatore.
Con riferimento alla responsabilità civile e agli obblighi dell’affidatario, si precisa che troverà applicazione la normativa di settore in materia di somministrazione di lavoro, restando ferme le responsabilità proprie di ciascuna parte secondo legge, Capitolato e contratti esecutivi. L’aggiudicatario non potrà ritenersi esonerato dagli obblighi propri del somministratore, così come la Stazione Appaltante assumerà gli obblighi dell’utilizzatore nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
In merito alla documentazione retributiva e contributiva, si conferma che la Stazione Appaltante potrà richiedere documentazione idonea ad accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Tale documentazione potrà essere prodotta nel rispetto della normativa privacy, anche con oscuramento dei dati non pertinenti o non necessari rispetto alla finalità di controllo.
Con riferimento all’art. 4.2 del Capitolato, la richiesta di autodichiarazione sull’assenza di condanne e/o carichi pendenti deve intendersi finalizzata alla verifica dell’idoneità delle risorse rispetto al servizio da svolgere e dovrà essere gestita dall’aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, secondo criteri di necessità, proporzionalità e pertinenza.
Con riferimento all’art. 5.3 del Capitolato, resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara: in caso di interruzione del rapporto per cause ivi contemplate, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nei termini previsti; in caso di forza maggiore, il somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
Con riferimento all’art. 7 del Capitolato, non si ritiene di accogliere la richiesta di stralcio. La clausola deve intendersi riferita alle prestazioni e agli obblighi propri dell’aggiudicatario nell’ambito del servizio affidato e sarà applicata nei limiti della normativa vigente e delle competenze proprie del somministratore.
Quanto alle spese contrattuali, si rinvia a quanto già precisato: sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione, ove dovute.
Quanto alle penali, si precisa che l’eventuale applicazione avverrà nel rispetto del contraddittorio tra le parti e della normativa applicabile. Resta fermo che l’applicazione delle penali non potrà pregiudicare i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori, fermi i poteri della Stazione Appaltante di procedere secondo quanto previsto dal Capitolato e dal contratto.
13/05/2026 11:42
Quesito #5
Spett.le Ente,
al fine di formulare correttamente l’offerta economica chiediamo di ricevere:
tabelle retributive (lordo per livello) con retribuizioni valideultima ricevuta del modello DmaG (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) rilasciato dall’INPS o in alternativa la Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
al fine di formulare correttamente l’offerta economica chiediamo di ricevere:
tabelle retributive (lordo per livello) con retribuizioni valideultima ricevuta del modello DmaG (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) rilasciato dall’INPS o in alternativa la Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
20/05/2026 14:19
Risposta
RISCONTRO CHIARIMENTO 4
La documentazione di gara individua il CCNL di riferimento e il livello di inquadramento richiesto per le risorse da somministrare. Gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta sulla base delle tabelle retributive vigenti del CCNL applicabile, della normativa di settore e delle proprie valutazioni tecnico-economiche.
Non si ritiene di dover trasmettere il modello DMAG o altra documentazione aziendale interna non prevista dalla lex specialis e non necessaria ai fini della formulazione dell’offerta. Resta fermo che il calcolo del costo del lavoro dovrà essere effettuato dall’operatore economico nel rispetto dei CCNL di categoria applicabili, della normativa previdenziale, assicurativa e fiscale vigente, nonché degli obblighi propri della somministrazione di lavoro
La documentazione di gara individua il CCNL di riferimento e il livello di inquadramento richiesto per le risorse da somministrare. Gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta sulla base delle tabelle retributive vigenti del CCNL applicabile, della normativa di settore e delle proprie valutazioni tecnico-economiche.
Non si ritiene di dover trasmettere il modello DMAG o altra documentazione aziendale interna non prevista dalla lex specialis e non necessaria ai fini della formulazione dell’offerta. Resta fermo che il calcolo del costo del lavoro dovrà essere effettuato dall’operatore economico nel rispetto dei CCNL di categoria applicabili, della normativa previdenziale, assicurativa e fiscale vigente, nonché degli obblighi propri della somministrazione di lavoro
13/05/2026 12:40
Quesito #6
Spett. le. Ente,
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
si chiede di poter conoscere il costo orario sul quale applicare il margine offerto ovvero se per calcolarlo bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore oppure 6,5.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
si chiede di poter conoscere il costo orario sul quale applicare il margine offerto ovvero se per calcolarlo bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore oppure 6,5.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
14/05/2026 10:31
Risposta
DOMANDA:
Spett. le. Ente,
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
si chiede di poter conoscere il costo orario sul quale applicare il margine offerto ovvero se per calcolarlo bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore oppure 6,5.
RISPOSTA:
Bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore.
Spett. le. Ente,
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
si chiede di poter conoscere il costo orario sul quale applicare il margine offerto ovvero se per calcolarlo bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore oppure 6,5.
RISPOSTA:
Bisogna divedere il costo giornaliero indicato pari a € 98,00 per 6 ore.
15/05/2026 15:49
Quesito #7
Spettabile Ente,
In tema di responsabilità, si chiede conferma che tali disposizioni non troveranno applicazione per i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia siano quelle riconducibili ai danni causati dai lavoratori diretti.
Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario.
Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.
In tema di responsabilità, si chiede conferma che tali disposizioni non troveranno applicazione per i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all’Agenzia siano quelle riconducibili ai danni causati dai lavoratori diretti.
Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario.
Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell’agenzia aggiudicataria, si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente.
20/05/2026 14:22
Risposta
SI VEDA RISCONTRO CHIARIMANTO 3 GIA' PUBBLICATO
18/05/2026 14:57
Quesito #8
Egregi,
si prega di chiarire - in merito all'offerta tecnica - quali siano le regole di formattazione previste. Invero, nel disciplinare è previsto un numero di pagine, un numero di righe, ed una grandezza carattere ben diverse di quanto indicato nell'allegato offerta tecnica.
Si prega quindi di specificare:
- Numero di pagine
- dimensioni carattere
- Tipo carattere ( se richiesto)
- Numero righe per pagina ( se richiesto)
Cordiali saluti
si prega di chiarire - in merito all'offerta tecnica - quali siano le regole di formattazione previste. Invero, nel disciplinare è previsto un numero di pagine, un numero di righe, ed una grandezza carattere ben diverse di quanto indicato nell'allegato offerta tecnica.
Si prega quindi di specificare:
- Numero di pagine
- dimensioni carattere
- Tipo carattere ( se richiesto)
- Numero righe per pagina ( se richiesto)
Cordiali saluti
20/05/2026 14:26
Risposta
SI RIPORTA QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA AL PUNTO 16. OFFERTA TECNICA - "Le relazioni descrittive si intendono composte da singole facciate di pagine A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione"
SALUTI
N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione"
SALUTI
19/05/2026 09:04
Quesito #9
Quesito 1: Modalità di inserimento del ribasso percentuale Il Disciplinare di Gara, al Paragrafo 3 (Tabella 1), indica espressamente che il “Margine di agenzia a base d’asta (soggetto a ribasso)” è pari a € 8.606,56. Tuttavia, al Paragrafo 17, viene richiesto di inserire a portale “il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara sino alla terza cifra decimale”. Considerando che le piattaforme telematiche agiscono con formule matematiche rigide, si chiede di confermare quale delle seguenti due ipotesi è quella corretta e attesa dal sistema informatico:
Ipotesi A (Ribasso diretto sul margine): L'operatore economico che intende offrire un ribasso, ad esempio, del 10% sul margine d'agenzia, deve inserire nel campo a video la percentuale "10,000", intendendo che il sistema applicherà tale sconto esclusivamente sull'importo di € 8.606,56.
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara). Si chiede cortesemente di confermare se la percentuale da digitare a sistema debba riferirsi alla sola quota di margine d'agenzia (Ipotesi A) o all'intero importo a base di gara (Ipotesi B).
Quesito 2: Esatto importo totale a base di gara ai fini dell'offerta Si rileva una discordanza formale sull'importo totale a base di gara riportato nei documenti. Nello specifico:
Il Bando di gara (Sez. II.2.1) riporta un quantitativo o entità totale dell’appalto pari a € 283.231,36 oltre IVA.
Il Disciplinare di Gara (Par. 3, Tabella 1) riporta un Importo Totale a base di gara pari a € 285.124,80. Si evince che la differenza è data dall'applicazione dell'IVA massima di € 1.893,44 sul margine d'agenzia. Si chiede di chiarire quale dei due importi indicati debba essere considerato dall'operatore economico come l'effettivo "Importo a base di gara" su cui la piattaforma ASMECOMM opererà i calcoli automatici del ribasso e della soglia, al fine di far coincidere le nostre proiezioni interne con quelle del sistema telematico.
Quesito 3: Dati retributivi e contributivi: con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di predisporre un’offerta economica congrua, sostenibile e calcolare in maniera esatta il costo del lavoro (nel pieno rispetto del CCNL Idraulico-Forestale applicato e dei relativi accordi integrativi territoriali), si rende necessario acquisire alcuni dati tecnici di dettaglio non esplicitati nei documenti di gara.
1. Codice C.I.D.A.
2. Informazioni Retributive (Importo orario o mensile applicato dall'Ente)
3. Informazioni Contributive
Ipotesi A (Ribasso diretto sul margine): L'operatore economico che intende offrire un ribasso, ad esempio, del 10% sul margine d'agenzia, deve inserire nel campo a video la percentuale "10,000", intendendo che il sistema applicherà tale sconto esclusivamente sull'importo di € 8.606,56.
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara). Si chiede cortesemente di confermare se la percentuale da digitare a sistema debba riferirsi alla sola quota di margine d'agenzia (Ipotesi A) o all'intero importo a base di gara (Ipotesi B).
Quesito 2: Esatto importo totale a base di gara ai fini dell'offerta Si rileva una discordanza formale sull'importo totale a base di gara riportato nei documenti. Nello specifico:
Il Bando di gara (Sez. II.2.1) riporta un quantitativo o entità totale dell’appalto pari a € 283.231,36 oltre IVA.
Il Disciplinare di Gara (Par. 3, Tabella 1) riporta un Importo Totale a base di gara pari a € 285.124,80. Si evince che la differenza è data dall'applicazione dell'IVA massima di € 1.893,44 sul margine d'agenzia. Si chiede di chiarire quale dei due importi indicati debba essere considerato dall'operatore economico come l'effettivo "Importo a base di gara" su cui la piattaforma ASMECOMM opererà i calcoli automatici del ribasso e della soglia, al fine di far coincidere le nostre proiezioni interne con quelle del sistema telematico.
Quesito 3: Dati retributivi e contributivi: con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di predisporre un’offerta economica congrua, sostenibile e calcolare in maniera esatta il costo del lavoro (nel pieno rispetto del CCNL Idraulico-Forestale applicato e dei relativi accordi integrativi territoriali), si rende necessario acquisire alcuni dati tecnici di dettaglio non esplicitati nei documenti di gara.
1. Codice C.I.D.A.
2. Informazioni Retributive (Importo orario o mensile applicato dall'Ente)
3. Informazioni Contributive
20/05/2026 14:40
Risposta
DOMANDA:
Modalità di inserimento del ribasso percentuale Il Disciplinare di Gara, al Paragrafo 3 (Tabella 1), indica espressamente che il “Margine di agenzia a base d’asta (soggetto a ribasso)” è pari a € 8.606,56. Tuttavia, al Paragrafo 17, viene richiesto di inserire a portale “il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara sino alla terza cifra decimale”. Considerando che le piattaforme telematiche agiscono con formule matematiche rigide, si chiede di confermare quale delle seguenti due ipotesi è quella corretta e attesa dal sistema informatico:
Ipotesi A (Ribasso diretto sul margine): L'operatore economico che intende offrire un ribasso, ad esempio, del 10% sul margine d'agenzia, deve inserire nel campo a video la percentuale "10,000", intendendo che il sistema applicherà tale sconto esclusivamente sull'importo di € 8.606,56.
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara). Si chiede cortesemente di confermare se la percentuale da digitare a sistema debba riferirsi alla sola quota di margine d'agenzia (Ipotesi A) o all'intero importo a base di gara (Ipotesi B).
RISPOSTA
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara).
DOMANDA.
Si rileva una discordanza formale sull'importo totale a base di gara riportato nei documenti. Nello specifico:
Il Bando di gara (Sez. II.2.1) riporta un quantitativo o entità totale dell’appalto pari a € 283.231,36 oltre IVA.
Il Disciplinare di Gara (Par. 3, Tabella 1) riporta un Importo Totale a base di gara pari a € 285.124,80. Si evince che la differenza è data dall'applicazione dell'IVA massima di € 1.893,44 sul margine d'agenzia. Si chiede di chiarire quale dei due importi indicati debba essere considerato dall'operatore economico come l'effettivo "Importo a base di gara" su cui la piattaforma ASMECOMM opererà i calcoli automatici del ribasso e della soglia, al fine di far coincidere le nostre proiezioni interne con quelle del sistema telematico.
RISPOSTA:
L'importo a base di gara è di € 285.124,80
Modalità di inserimento del ribasso percentuale Il Disciplinare di Gara, al Paragrafo 3 (Tabella 1), indica espressamente che il “Margine di agenzia a base d’asta (soggetto a ribasso)” è pari a € 8.606,56. Tuttavia, al Paragrafo 17, viene richiesto di inserire a portale “il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara sino alla terza cifra decimale”. Considerando che le piattaforme telematiche agiscono con formule matematiche rigide, si chiede di confermare quale delle seguenti due ipotesi è quella corretta e attesa dal sistema informatico:
Ipotesi A (Ribasso diretto sul margine): L'operatore economico che intende offrire un ribasso, ad esempio, del 10% sul margine d'agenzia, deve inserire nel campo a video la percentuale "10,000", intendendo che il sistema applicherà tale sconto esclusivamente sull'importo di € 8.606,56.
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara). Si chiede cortesemente di confermare se la percentuale da digitare a sistema debba riferirsi alla sola quota di margine d'agenzia (Ipotesi A) o all'intero importo a base di gara (Ipotesi B).
RISPOSTA
Ipotesi B (Ribasso riproporzionato sul totale): L'operatore economico deve inserire una percentuale ricalcolata sull'intero importo totale dell'appalto. (Esempio: volendo scontare il margine del 10%, ossia 860,65 €, l'operatore deve inserire a sistema la percentuale di 0,303%, derivante dal rapporto tra lo sconto sul margine e l'importo totale di gara).
DOMANDA.
Si rileva una discordanza formale sull'importo totale a base di gara riportato nei documenti. Nello specifico:
Il Bando di gara (Sez. II.2.1) riporta un quantitativo o entità totale dell’appalto pari a € 283.231,36 oltre IVA.
Il Disciplinare di Gara (Par. 3, Tabella 1) riporta un Importo Totale a base di gara pari a € 285.124,80. Si evince che la differenza è data dall'applicazione dell'IVA massima di € 1.893,44 sul margine d'agenzia. Si chiede di chiarire quale dei due importi indicati debba essere considerato dall'operatore economico come l'effettivo "Importo a base di gara" su cui la piattaforma ASMECOMM opererà i calcoli automatici del ribasso e della soglia, al fine di far coincidere le nostre proiezioni interne con quelle del sistema telematico.
RISPOSTA:
L'importo a base di gara è di € 285.124,80
19/05/2026 11:18
Quesito #10
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere, gentilmente, il seguente chiarimento:
Considerato che l'orario previsto dal CCNL di riferimento è di 39 ore, a fronte di un impiego giornaliero di 6 ore per massimo 6 giorni lavorativi, si configurerebbe la condizione di assunzione con contratto part time?
Grazie per la collaborazione
con la presente per richiedere, gentilmente, il seguente chiarimento:
Considerato che l'orario previsto dal CCNL di riferimento è di 39 ore, a fronte di un impiego giornaliero di 6 ore per massimo 6 giorni lavorativi, si configurerebbe la condizione di assunzione con contratto part time?
Grazie per la collaborazione
20/05/2026 14:45
Risposta
DOMANDA:
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere, gentilmente, il seguente chiarimento:
Considerato che l'orario previsto dal CCNL di riferimento è di 39 ore, a fronte di un impiego giornaliero di 6 ore per massimo 6 giorni lavorativi, si configurerebbe la condizione di assunzione con contratto part time?
RISPOSTA:
Spett.le Operatore Economico,
in riscontro alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che l’orario indicato nel Capitolato tecnico (6 ore giornaliere per massimo 6 giorni lavorativi, pari a 36 ore settimanali) costituisce una previsione massima orientativa riferita all’organizzazione del servizio.
L’inquadramento contrattuale dei lavoratori somministrati dovrà avvenire nel rispetto del CCNL di riferimento applicabile al comparto idraulico-forestale e della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro.
Resta pertanto in capo all’Agenzia di somministrazione la corretta applicazione dell’istituto contrattuale, tenendo conto dell’orario effettivamente contrattualizzato e delle disposizioni del CCNL applicato.
Cordiali saluti
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere, gentilmente, il seguente chiarimento:
Considerato che l'orario previsto dal CCNL di riferimento è di 39 ore, a fronte di un impiego giornaliero di 6 ore per massimo 6 giorni lavorativi, si configurerebbe la condizione di assunzione con contratto part time?
RISPOSTA:
Spett.le Operatore Economico,
in riscontro alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che l’orario indicato nel Capitolato tecnico (6 ore giornaliere per massimo 6 giorni lavorativi, pari a 36 ore settimanali) costituisce una previsione massima orientativa riferita all’organizzazione del servizio.
L’inquadramento contrattuale dei lavoratori somministrati dovrà avvenire nel rispetto del CCNL di riferimento applicabile al comparto idraulico-forestale e della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro.
Resta pertanto in capo all’Agenzia di somministrazione la corretta applicazione dell’istituto contrattuale, tenendo conto dell’orario effettivamente contrattualizzato e delle disposizioni del CCNL applicato.
Cordiali saluti
19/05/2026 15:54
Quesito #11
Spett.le Ente,
in riferimento a quanto riportato nel DGUE nella parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 70 comma 6 del Codice)", si chiede di sapere a quali certificati, prove documentali l'operatore economico dovrebbe esibire atteso che sembrerebbe che tale norma si riferisca alla Stazione Appaltante come destinatario principale.
E' possibile avere maggiori informazioni in tal senso?
Grazie.
in riferimento a quanto riportato nel DGUE nella parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 70 comma 6 del Codice)", si chiede di sapere a quali certificati, prove documentali l'operatore economico dovrebbe esibire atteso che sembrerebbe che tale norma si riferisca alla Stazione Appaltante come destinatario principale.
E' possibile avere maggiori informazioni in tal senso?
Grazie.
20/05/2026 14:37
Risposta
DOMANDA:
Spett.le Ente,
in riferimento a quanto riportato nel DGUE nella parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 70 comma 6 del Codice)", si chiede di sapere a quali certificati, prove documentali l'operatore economico dovrebbe esibire atteso che sembrerebbe che tale norma si riferisca alla Stazione Appaltante come destinatario principale.
RISPOSTA:
Si prega di considerare un refuso la richiesta suddetta in quanto non pertinente alla procedura in oggetto.
Spett.le Ente,
in riferimento a quanto riportato nel DGUE nella parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 70 comma 6 del Codice)", si chiede di sapere a quali certificati, prove documentali l'operatore economico dovrebbe esibire atteso che sembrerebbe che tale norma si riferisca alla Stazione Appaltante come destinatario principale.
RISPOSTA:
Si prega di considerare un refuso la richiesta suddetta in quanto non pertinente alla procedura in oggetto.