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Gara #103515

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI LAGONEGRO (PZ) – PERIODO 2026/2031
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Informazioni appalto

12/05/2026
Aperta
Servizi
€ 3.251.157,92
Picciano Vincenzo
Lagonegro RIPALIMOSANI

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Lotti

1
BB951E3A33
Qualità prezzo
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI LAGONEGRO (PZ) – PERIODO 2026/2031
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI LAGONEGRO (PZ) – PERIODO 2026/2031
€ 3.180.746,15
€ 2.366.197,58
€ 70.411,77

Scadenze

01/06/2026 15:00
16/06/2026 12:00
16/06/2026 12:01

Allegati

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12/05/2026 09:15
929.33 kB

Chiarimenti

12/05/2026 14:08
Quesito #1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art. 10 “GARANZIA PROVVISORIA” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che quest’ultima debba essere intestata al Comune di Ripalimosani;
2. In riferimento all’art. 11 “SOPRALLUOGO” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che quest’ultimo debba essere svolto in maniera autonoma e si chiede gentilmente conferma che non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo
3. In riferimento all’art. 6.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” lett. a) del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che il requisito:
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo alla gestione dei rifiuti, regolarmente e con buon esito, per conto di uno o più committenti di tipo pubblico (NON PRIVATO) aventi complessivamente potenzialità di almeno 4.900 utenze e/o in cui è stato raggiunto almeno il 65% di Raccolta Differenziata.”
debba ritenersi soddisfatto qualora l’Operatore Economico abbia raggiunto almeno il 65% di Raccolta Differenzia, per almeno un anno negli ultimi dieci anni, regolarmente e con buon esito, per conto di uno o più committenti di tipo pubblico (NON PRIVATO) aventi complessivamente potenzialità di almeno 4.900 utenze

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.


12/05/2026 17:23
Risposta
Si riscontra quanto segue:
1) la garanzia provvisoria deve essere intestata all'ente beneficiario COMUNE DI LAGONEGRO
2) Il sopralluogo deve essere effettuato in forma autonoma e l'O.E. presenterà dichiarazione di avvenuto sopralluogo nel Allegato A – Domanda di partecipazione
3) Il paragrafo 6.3 richiede almeno n.1 servizio analogo, svolto negli ultimi 10 anni e non necessariamente un anno di servizio, raggiungendo le prestazioni indicate nel paragrafo stesso.

13/05/2026 11:48
Quesito #2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento alle dichiarazioni di cui al modello allegato A – Domanda di partecipazione:
▪ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
▪ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ………………. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

si chiede gentilmente di rendere disponibile agli Operatori economici, nella documentazione di gara, il patto d’integrità/protocollo di legalità ed il Codice di comportamento, inoltre, si chiede gentilmente di indicare “il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] del patto d’integrità/protocollo di legalità ed il sito in cui è reperibile il Codice di comportamento;

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.



14/05/2026 13:31
Risposta
Si riscontra quanto segue:
il modello allegato è un facsimile che può essere integrato e/o rettificato in riferimento alle dichiarazioni da rendere e rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Nel dettaglio:
▪ non è allegato protocollo di legalità e patto di integrità pertanto il campo può essere barrato.
▪ per il codice di comportamento si rimanda al paragrafo 26 del Disciplinare di gara.



20/05/2026 17:26
Quesito #3
Spett.le SA,

Premesso che :
1) Nel documento denominato “Analisi Costi per Servizi di Igiene Urbana” :
- alla tabella inserita nel par. 3.1 viene indicato, per l’annualità 2024, un quantitativo di rifiuti EER (cer) 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense - prodotto sul Territorio Comunale di Lagonegro, pari a 482,62 tons;
- al paragrafo 4. Costi di smaltimento frazione organica, viene determinato che la spesa annua presunta per lo smaltimento della frazione organica è pari a €/anno 61.729,33;
- al paragrafo 6. Tabella 6: Costo Complessivo annuo del servizio in appalto -Vengono inseriti i costi per il prelievo, trasporto e smaltimento percolato in discarica così come i Ricavi Conai ma alcuna menzione si fa rispetto ai costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti EER (cer) 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense.


2) Capitolato Speciale d’Appalto
- All’art. 2 – servizi di igiene urbana – si determina che: “Sono a carico del Comune i costi di smaltimento in discarica della sola frazione secca non recuperabile… …. Restano a carico dell’impresa aggiudicataria della gara tutti gli altri COSTI e RICAVI per il trasporto, recupero e smaltimento di tutte le altre frazioni dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani oggetto della raccolta”. “Sono a carico dell’Impresa anche i costi accessori legati alla movimentazione ed al trasporto dei rifiuti (es. tempi di attesa presso gli impianti, mancata accettazione dei rifiuti da parte degli impianti, penali per impurità, ecc.)”;


Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di CONFERMARE se i costi di smaltimento della frazione organica pari a presunti €/anno 61.729,33 (dato 2024) sono da ritenersi costi extra/contrattuali che verranno riconosciuti all’operatore economico a consuntivo.

Distinti saluti.


03/06/2026 13:00
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa ai costi di smaltimento della frazione organica EER 20.01.08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense, si chiarisce che il quantitativo indicato negli elaborati di gara, pari a 482,62 tonnellate per l’annualità 2024, costituisce dato storico di riferimento per la valutazione del servizio.

L’importo di € 61.729,33/anno è stato determinato in via presuntiva applicando al predetto quantitativo il prezzo unitario di riferimento pari a € 130,00/ton. Si conferma che i costi di smaltimento/trattamento della frazione organica non sono compresi nell’importo del quadro economico di gara soggetto a ribasso, ma sono indicati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, non sono soggetti a ribasso d’asta. Gli stessi saranno riconosciuti all’operatore economico aggiudicatario a consuntivo, sulla base delle quantità effettivamente conferite e smaltite, regolarmente documentate, applicando il prezzo unitario di riferimento di € 130,00/ton, salvo eventuali diverse determinazioni, aggiornamenti o disposizioni sopravvenute applicabili secondo gli atti di gara e la normativa di settore. Resta fermo che l’operatore economico dovrà garantire la raccolta, il trasporto e il conferimento della frazione organica secondo le modalità e le frequenze previste dagli atti di gara.

20/05/2026 17:27
Quesito #4
Spett.le SA,
All’art. 24 – Penalità - del Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione Appaltante determina che: “Per ogni punto percentuale, o frazione di esso, mancante al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, si applicherà una decurtazione pari alla differenza, in termini di percentuale, tra il valore prefissato e quello raggiunto, sull’importo annuale di contratto”.
Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che: qualora l’Operatore Economico per i motivi di che trattasi debba riconoscere alla S.A. le penali in argomento, le stesse saranno computate come da esempio che segue :
a) Percentuale minima di RD da garantire per ogni anno di esercizio : 70%
b) Percentuale a consuntivo fine anno di esercizio : 65%
c) Importo annuale contratto : € 722.756,742
∆ = a – b = 5%
Decurtazione : ∆ c = 5% 722.756,742 € = 36.137,837 €

Distinti saluti.



03/06/2026 13:01
Risposta
Il Capitolato prevede che il servizio debba assicurare, fin dall’avvio, una raccolta differenziata minima pari al 70% e che, nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo a fine anno, la Stazione Appaltante proceda preliminarmente all’analisi delle cause, applicando la penalità solo qualora il mancato raggiungimento risulti imputabile all’Impresa Affidataria per le motivazioni indicate nel medesimo articolo. Si conferma che, ricorrendone i presupposti, la decurtazione sarà calcolata applicando all’importo annuale di contratto la differenza percentuale tra l’obiettivo minimo previsto e la percentuale di raccolta differenziata effettivamente raggiunta.
Pertanto, nell’esempio indicato:
70% - 65% = 5%
5% di € 722.756,742 = € 36.137,837
La modalità di calcolo prospettata è pertanto corretta, fermo restando che l’applicazione della penalità non avverrà in modo automatico, ma sarà subordinata alla preventiva verifica tecnica e amministrativa delle cause che hanno determinato il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata, nonché all’accertamento della relativa imputabilità all’Impresa Affidataria, secondo le ipotesi previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Solo all’esito di tale verifica, e previa formale contestazione, la Stazione Appaltante procederà all’eventuale applicazione della decurtazione sull’importo annuale di contratto.


20/05/2026 17:28
Quesito #5
Spett.le SA,
Capitolato Speciale d’Appalto - Richiesta chiarimenti in merito alla gestione dei distributori automatici e trituratori vetro – Art. 4 del C.S.A.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in particolare a quanto disposto dall'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alle "isole ecologiche di prossimità informatizzate" e alle "macchine per la triturazione del vetro", lo scrivente operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimento:
1. Certificazioni e Collaudi: Si richiede conferma che tutte le attrezzature già collocate o fornite dalla Stazione Appaltante (distributori automatici di sacchetti e macchine triturazione vetro) siano provviste di marcatura CE, dichiarazione di conformità e certificati di regolare collaudo. Si chiede, altresì, se tali documenti saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario in fase di consegna del servizio.
2. Formazione e Informazione: L'Art. 4 del C.S.A. fa riferimento a un corso di formazione per il sistema RFID. Si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante provvederà, a proprie spese e prima dell'avvio del servizio, alla specifica formazione e informazione degli operatori dell'Impresa circa il corretto utilizzo e le procedure di sicurezza di tali macchine, ovvero se tale onere rimanga interamente in capo all'Appaltatore.
3. Documentazione Tecnica: Si domanda se, contestualmente alla consegna delle attrezzature, verranno forniti i relativi libretti di uso e manutenzione originali, necessari per la corretta gestione operativa e per l'aggiornamento dei piani di sicurezza aziendali.
4. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: L'Art. 18 del C.S.A. pone gli oneri di manutenzione a carico dell'Appaltatore. Si richiede di chiarire se tale disposizione si applichi integralmente anche alle macchine di proprietà comunale concesse in uso. Nello specifico, si chiede chi debba farsi carico degli interventi di manutenzione straordinaria o della sostituzione di componenti strutturali non derivanti dall'usura ordinaria o da incuria dell'Appaltatore.
5. Sicurezza dei Lavoratori: Ai fini della redazione del DUVRI e del DVR specifico, si chiede alla Stazione Appaltante di fornire i "fascicoli tecnici" delle attrezzature o, in alternativa, di confermare che le stesse non presentino rischi residui non eliminabili, garantendo la piena rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per le macchine messe a disposizione del personale.

Distinti saluti.


03/06/2026 13:01
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata in merito alle attrezzature previste negli atti di gara, con particolare riferimento alle isole ecologiche di prossimità informatizzate, ai distributori automatici di sacchetti e alle macchine per la triturazione del vetro, si riscontra quanto segue.

1. Certificazioni e collaudi: Le attrezzature richiamate negli elaborati di gara rientrano tra le dotazioni già nella disponibilità della Stazione Appaltante, acquisite nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR per il potenziamento del sistema di raccolta differenziata. Pertanto, trattandosi di forniture acquisite nell’ambito del predetto intervento, le stesse rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché ai principi e alle prescrizioni applicabili in materia di DNSH e di Criteri Ambientali Minimi – CAM, ove pertinenti alla specifica tipologia di bene/attrezzatura. In fase di consegna del servizio, le attrezzature saranno consegnate all’aggiudicatario con apposito verbale e con la documentazione tecnica e amministrativa disponibile, comprensiva, ove prevista per la specifica tipologia di macchina/attrezzatura, di marcatura CE, dichiarazioni di conformità, documentazione di collaudo e ulteriori certificazioni in possesso dell’Ente.

2. Formazione e informazione: La Stazione Appaltante renderà disponibili le informazioni tecniche necessarie per il corretto avvio e utilizzo del sistema RFID e delle attrezzature consegnate, anche mediante eventuale supporto dei fornitori/installatori. Resta comunque in capo all’Appaltatore, quale datore di lavoro, ogni obbligo di formazione, informazione e addestramento dei propri operatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché l’aggiornamento dei propri documenti aziendali di sicurezza in relazione alle specifiche modalità operative adottate.

3. Documentazione tecnica: Contestualmente alla consegna saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario i libretti d’uso e manutenzione e la documentazione tecnica disponibile, necessari per la corretta gestione operativa delle attrezzature e per l’eventuale aggiornamento del DVR, delle procedure interne e dei piani di sicurezza aziendali.

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria: Per le attrezzature di proprietà comunale concesse in uso all’Appaltatore restano a carico dello stesso la manutenzione ordinaria, la corretta gestione, la custodia, il buon uso, la pulizia, le verifiche ordinarie e la tempestiva segnalazione di guasti o anomalie. Restano invece in capo alla Stazione Appaltante gli interventi di manutenzione straordinaria e la sostituzione di componenti strutturali non riconducibili a usura ordinaria, cattiva gestione, uso improprio, mancata manutenzione ordinaria o incuria dell’Appaltatore.

5. Sicurezza dei lavoratori: La Stazione Appaltante, in sede di consegna, renderà disponibile la documentazione tecnica in proprio possesso relativa alle attrezzature messe a disposizione. Resta fermo che l’Appaltatore dovrà garantire l’utilizzo delle attrezzature nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni riportate nei manuali tecnici e nei documenti di sicurezza. L’Appaltatore dovrà quindi prendere visione della documentazione consegnata, recepirla nei propri documenti di valutazione dei rischi e adottare tutte le misure organizzative, formative e operative necessarie per l’impiego in sicurezza delle attrezzature da parte del proprio personale.

20/05/2026 17:29
Quesito #6
Spett.le SA,

Capitolato Speciale d’Appalto - Richiesta chiarimenti in merito al Supporto attività sgombero neve – Art. 4 del C.S.A. e Relazione Tecnica del Servizio cap. 8.5
Con riferimento a quanto disposto dall'Art. 4 p.27 del Capitolato Speciale d'Appalto e cap. 8.5 della Relazione Tecnica del Servizio, lo scrivente operatore economico, al fine di formulare un'offerta economica congrua e consapevole, richiede i seguenti chiarimenti:
1. Inquadramento Economico e Oneri: Si richiede se il servizio di supporto allo sgombero neve e spargimento sale sia da intendersi incluso nel canone mensile d'appalto (a corpo) o se debba essere remunerato a parte come servizio extra-canone (a misura). In quest'ultimo caso, si prega di indicare l'elenco prezzi unitari di riferimento o le modalità di fatturazione.
2. Quantificazione del Servizio: Poiché l'articolo fa riferimento a "eventi meteorici particolari" e "interventi eccezionali", si richiede alla Stazione Appaltante di fornire il dato storico relativo al numero medio di interventi/ore di servizio richiesti per tale attività negli ultimi tre anni, onde consentire una corretta stima dei costi del personale e dei mezzi.
3. Dotazioni e Mezzi: Si chiede di specificare se l'Impresa debba mettere a disposizione mezzi dedicati (es. lame spazzaneve, spargisale) o se l'attività sia limitata al supporto manuale con l'ausilio di attrezzature ordinarie. In caso di necessità di mezzi speciali, si chiede se questi debbano essere di proprietà dell'Impresa o se verranno messi a disposizione dal Comune.
4. Modalità Operative e Reperibilità: L'articolo cita la "presenza di operatori sempre reperibili". Si richiede di chiarire se debba essere garantito un servizio di reperibilità H24 per tutto il periodo invernale e come tale onere (indennità di reperibilità, turnazione conforme al CCNL di settore) debba essere considerato ai fini della determinazione dei costi della manodopera, non essendo state fornite indicazioni specifiche nel piano economico della gara.
5. Piano Neve Comunale: Si chiede se esista un "Piano Neve" comunale che definisca le priorità di intervento e le procedure di attivazione (es. chi dà l'ordine di servizio, tempi di attivazione dalla chiamata), e di poterne prendere visione.

Distinti saluti.


03/06/2026 13:01
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata in merito a quanto previsto dall’art. 4, punto 27, del Capitolato Speciale d’Appalto e dal paragrafo 8.5 della Relazione Tecnica del Servizio, relativi al supporto alle attività di sgombero neve e spargimento sale in caso di eventi meteorici particolari, si chiarisce quanto segue.

1. Inquadramento economico e oneri: Il servizio richiamato dagli atti di gara è da intendersi quale attività di supporto operativo e pronto intervento, limitatamente alle attività riconducibili al servizio di igiene urbana, in caso di eventi eccezionali o di forza maggiore, connessi all’eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e alla tutela della continuità dei servizi essenziali.

2. Il servizio richiamato dagli atti di gara è da intendersi quale attività di supporto operativo e pronto intervento in caso di eventi eccezionali o di forza maggiore, connessi all’eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e alla tutela della continuità dei servizi essenziali. Pertanto, nei limiti dell’attività di supporto prevista dal Capitolato, l’onere deve intendersi compreso nel canone d’appalto, quale servizio accessorio e complementare rispetto alle attività ordinarie di igiene urbana e pronto intervento. Resta inteso che eventuali prestazioni ulteriori, non riconducibili al supporto previsto dagli atti di gara e richiedenti mezzi speciali, attrezzature dedicate o lavorazioni non comprese nel servizio affidato, potranno essere eventualmente autorizzate dalla Stazione Appaltante con specifico ordine scritto e contabilizzate secondo modalità da definirsi preventivamente tra le parti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.

3. Quantificazione del servizio: Il servizio in argomento ha carattere eccezionale, eventuale e non programmabile, essendo legato a eventi meteorici particolari, quali precipitazioni nevose importanti, formazione di ghiaccio o analoghe condizioni straordinarie. Non è pertanto previsto un quantitativo minimo garantito di interventi, né un monte ore ordinario annuale dedicato. Gli operatori economici dovranno tenere conto della natura accessoria ed eventuale del servizio, da attivarsi esclusivamente in presenza di specifiche esigenze connesse alla pubblica incolumità e secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

4. Dotazioni e mezzi: Il Capitolato richiede all’Appaltatore di assicurare una rapida gestione degli interventi con personale, mezzi e attrezzature sufficienti rispetto alle circostanze, nell’ambito delle attività di supporto previste. Non è richiesto, quale dotazione ordinaria obbligatoria dell’appalto, il possesso di mezzi speciali dedicati esclusivamente allo sgombero neve, quali lame spazzaneve o spargisale meccanizzati, salvo eventuali diverse proposte migliorative formulate dall’operatore economico in sede di offerta. L’attività richiesta deve quindi intendersi riferita al supporto operativo mediante personale, mezzi ordinari e attrezzature compatibili con il servizio di igiene urbana. L’eventuale impiego di mezzi speciali, ove necessario e non già compreso nelle dotazioni dell’Appaltatore, sarà oggetto di specifica valutazione e autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

4. Modalità operative e reperibilità: L’obbligo di reperibilità deve essere coordinato con le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto relative al servizio di pronto intervento, da attivarsi in presenza di situazioni eccezionali connesse alla pubblica igiene, alla pubblica incolumità o ad altre eventualità che richiedano un intervento urgente. La reperibilità non configura un autonomo servizio specialistico di sgombero neve, ma costituisce presidio operativo funzionale all’attivazione del personale dell’Appaltatore nei casi previsti dagli atti di gara e secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Gli oneri organizzativi connessi alla reperibilità e alla gestione del pronto intervento devono essere valutati dall’operatore economico nell’ambito dell’offerta, nel rispetto del CCNL applicabile, della normativa in materia di orario di lavoro, riposi, turnazioni e sicurezza del personale.

5. Piano Neve comunale e procedure di Protezione Civile: Il Comune di Lagonegro è dotato di Piano di Emergenza di Protezione Civile, che include anche le procedure operative per far fronte alle emergenze connesse a precipitazioni nevose e al rischio di formazione di ghiaccio sul territorio comunale. Il Comune provvede periodicamente ad aggiornare e adottare le relative procedure di intervento e, in caso di forti precipitazioni o condizioni meteorologiche avverse, il Sindaco può emettere specifiche ordinanze contingibili e urgenti per la gestione della viabilità, della sicurezza pubblica e dei servizi essenziali, come ad esempio la chiusura temporanea delle scuole o l’adozione di ulteriori misure di protezione della popolazione. Resta fermo che il servizio richiesto all’Appaltatore ha natura di supporto operativo e pronto intervento nell’ambito delle attività di igiene urbana, non configurandosi come affidamento autonomo e specialistico del servizio comunale di sgombero neve e spargimento sale.

20/05/2026 17:30
Quesito #7
Spett.le SA,
Con riferimento alla sezione dell’art. 4 p. 24 relativa alla "Rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche urbane ed extra urbane", lo scrivente operatore economico richiede i seguenti chiarimenti:
1. Caratterizzazione e Analisi Chimiche: Qualora i rifiuti rinvenuti non siano immediatamente classificabili come "urbani" o "assimilati" (es. fusti contenenti liquidi, materiali di sospetta natura pericolosa, rifiuti industriali), si chiede di chiarire se gli oneri per il campionamento e le analisi chimico-fisiche necessarie alla corretta attribuzione del codice EER siano a carico dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante. In caso siano a carico dell'Appaltatore, si prega di indicare dove siano valorizzati tali costi nel Piano Economico Finanziario, trattandosi di oneri variabili e non preventivabili.
2. Incompatibilità dei Tempi Tecnici: Il Capitolato impone l'intervento entro 24 ore dalla comunicazione. Tuttavia, per i rifiuti che necessitano di analisi di laboratorio per la caratterizzazione (obbligatoria per legge prima del conferimento in discarica o impianto), i tempi tecnici per gli esiti sono mediamente di 5-7 giorni lavorativi. Si chiede di confermare che, in tali casi, il termine di 24 ore decorra dalla data di ottenimento del certificato di analisi e non dalla segnalazione del Comune.
3. Messa in Sicurezza e Transennamento: Nel caso in cui il rifiuto abbandonato richieda una segregazione dell'area (transennamento) in attesa degli esiti analitici o per motivi di pubblica incolumità, si chiede di chiarire a chi spettino gli oneri per la fornitura, posa e manutenzione delle barriere/transenne e se tale attività sia da considerarsi inclusa nel canone o remunerata separatamente come "onere di sicurezza interferenziale".
4. Oneri di Conferimento: Si chiede di confermare se, oltre al trasporto, l'Appaltatore debba sostenere anche il costo vivo del "prezzo di gate" presso l'impianto di smaltimento finale per tutti i 3 mc, o se la Stazione Appaltante disponga di convenzioni proprie presso cui l'impresa deve solo conferire il rifiuto.

Distinti saluti.


03/06/2026 13:01
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche urbane ed extraurbane, si chiarisce quanto segue.

1. Caratterizzazione e analisi chimiche: L’obbligo ricompreso nel canone d’appalto riguarda la rimozione, il trasporto, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati assimilabili agli urbani, fino alla volumetria di 3 mc, secondo quanto previsto dagli atti di gara. Qualora, invece, i rifiuti rinvenuti non siano immediatamente classificabili come urbani o assimilabili agli urbani, ovvero presentino caratteristiche tali da far presumere la presenza di rifiuti speciali, pericolosi o comunque non ordinariamente riconducibili al servizio di igiene urbana, l’intervento dovrà essere oggetto di specifica valutazione preventiva. In tali casi, l’Appaltatore dovrà formulare all’Ufficio tecnico competente una proposta di intervento, comprensiva della procedura operativa, delle eventuali attività di caratterizzazione, campionamento e analisi necessarie, nonché del relativo costo omnicomprensivo. Tali prestazioni, in quanto non riconducibili alla rimozione ordinaria dei rifiuti abbandonati assimilabili agli urbani entro 3 mc, non si intendono automaticamente comprese nel canone ordinario d’appalto.

2. Incompatibilità dei tempi tecnici: Il termine di 24 ore dalla comunicazione del Comune deve intendersi riferito agli interventi ordinari di rimozione di rifiuti abbandonati assimilabili agli urbani, per i quali sia possibile procedere direttamente alla raccolta, trasporto e conferimento. Nel caso di rinvenimento di rifiuti di sospetta natura pericolosa, speciale o comunque non immediatamente classificabile, per i quali sia necessaria la preventiva caratterizzazione analitica, l’intervento dovrà essere articolato in due fasi:

primo intervento tempestivo di verifica, delimitazione e messa in sicurezza dell’area, ove necessario;

successiva rimozione e conferimento solo dopo l’avvenuta classificazione del rifiuto e l’individuazione dell’impianto autorizzato.

Pertanto, in tali casi, il termine di 24 ore non può riferirsi alla completa rimozione e smaltimento del rifiuto, ma all’attivazione dell’intervento e alle prime misure operative necessarie, restando subordinata la rimozione finale all’acquisizione degli esiti analitici e alle autorizzazioni/indicazioni tecniche conseguenti.

3. Messa in sicurezza e transennamento: Qualora il rifiuto abbandonato richieda la temporanea segregazione dell’area per ragioni di sicurezza pubblica, igiene o tutela ambientale, l’Appaltatore dovrà provvedere, nell’ambito del primo intervento, alla segnalazione immediata alla Stazione Appaltante e all’adozione delle misure provvisorie compatibili con le proprie competenze e dotazioni operative. Per gli interventi ordinari su rifiuti assimilabili agli urbani entro 3 mc, le attività accessorie strettamente connesse alla rimozione sono da intendersi comprese nel servizio. Per i casi non ordinari, riguardanti rifiuti speciali, pericolosi, di natura incerta o comunque non assimilabili agli urbani, gli eventuali oneri per transennamento, presidio, caratterizzazione, messa in sicurezza specifica e successiva rimozione dovranno essere ricompresi nella procedura di intervento e nel preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio tecnico competente. Tali oneri non sono da qualificarsi come costi da interferenza del DUVRI, salvo specifiche valutazioni connesse a interferenze lavorative, ma come costi operativi dell’intervento straordinario da autorizzare preventivamente.

4. Oneri di conferimento: Per i rifiuti abbandonati assimilabili agli urbani fino alla volumetria di 3 mc, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di rimozione, trasporto, conferimento e smaltimento, compreso il costo di conferimento presso impianto autorizzato, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto a garantire la massima differenziazione dei rifiuti raccolti e il conseguente conferimento presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati, in funzione della natura delle diverse frazioni rinvenute, quali, a titolo esemplificativo, plastica, vetro, carta, cartone, frazione secca residua/indifferenziata o altre frazioni recuperabili.

Per i rifiuti non assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi o comunque di natura non ordinaria, l’Appaltatore dovrà proporre caso per caso una procedura di intervento e un costo, comprensivo anche degli eventuali oneri di conferimento/smaltimento presso impianto autorizzato, da sottoporre alla preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non indica, per tali fattispecie straordinarie, convenzioni proprie obbligatorie presso impianti di destino; resta fermo che il conferimento dovrà avvenire esclusivamente presso impianti autorizzati e idonei alla specifica tipologia di rifiuto, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e della normativa vigente.

20/05/2026 17:32
Quesito #8
Spett.le SA,
Con riferimento agli Articoli 2 (lett. l ed u) e 4 (punto 12) del Capitolato Speciale d’Appalto, che prevedono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione "sfalci da potatura e verde", si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
1. Integrazione Elenco Codici EER: Si rileva che nell'elenco dei rifiuti gestiti storicamente o previsti nella documentazione di gara (Analisi Costo per Servizi di Igiene Urbana_art. 3.1 -Analisi Tecnica) non compare il codice EER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili da parchi e giardini). Si chiede conferma che tale codice debba essere ricompreso nell'appalto e se la Stazione Appaltante intenda integrare i dati storici fornendo le quantità (tonnellate/anno) prodotte nell'ultimo triennio per tale specifica frazione.
2. Oneri di Smaltimento : Il C.S.A. all'Art. 2 specifica che i costi di smaltimento di tutte le frazioni (eccetto l'indifferenziata) sono a carico dell'Impresa. Tuttavia, l'assenza del codice EER 20 02 01 nei dati storici impedisce una corretta quantificazione del canone. Si chiede se, in assenza di dati certi sulla produzione storica di tale rifiuto, lo smaltimento dello stesso possa essere considerato extra-canone o se la Stazione Appaltante intenda fornire un "prezzo unitario" di riferimento per il conferimento.
3. Destinazione del Rifiuto: Si chiede se il Comune di Lagonegro disponga di una propria convenzione presso impianti di compostaggio o centri di raccolta dove l'Impresa sia tenuta a conferire il verde, o se la ricerca dell'impianto di destino e il relativo costo di conferimento siano ad esclusivo carico e cura dell'Appaltatore.
4. Sfalci del Verde Pubblico (Art. 2 lett. u): Il capitolato prevede anche il trasporto e smaltimento degli sfalci degli alberi di proprietà comunale. Si chiede di chiarire se tale servizio sia "a chiamata" e se le quantità derivanti dalla manutenzione del verde pubblico (solitamente ingenti) siano state computate nel Piano Economico Finanziario (PEF) di gara.

Distinti saluti.


09/06/2026 11:27
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione “sfalci da potatura e verde”, di cui agli artt. 2 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto e alla Relazione Tecnica del Servizio, si rappresenta quanto segue:

1. Integrazione elenco codici EER: Il codice EER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili da parchi e giardini deve intendersi ricompreso tra le frazioni oggetto del servizio di appalto, in quanto riconducibile alla raccolta degli sfalci da potatura e verde prevista dagli atti di gara. Si evidenzia che negli elaborati di gara la medesima frazione è riportata nella tabella dei quantitativi con la dicitura EER 200201 – rifiuti compostabili. Al fine di agevolare una più completa valutazione tecnico-economica da parte degli operatori economici, si riportano di seguito i quantitativi relativi all’ultimo triennio:

· anno 2025: 25,69 tonnellate;

· anno 2024: 29,82 tonnellate;

· anno 2023: 27,00 tonnellate.

2. Oneri di smaltimento: Con riferimento agli oneri di trattamento/smaltimento, si precisa che, trattandosi di frazione diversa dalla frazione secca residua non recuperabile, gli stessi restano a carico dell’Impresa aggiudicataria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Pertanto, il servizio non è da considerarsi extra-canone e non è previsto un prezzo unitario separato di riferimento, dovendo l’operatore economico tenerne conto nella formulazione dell’offerta sulla base dei dati storici sopra indicati e delle modalità di esecuzione previste dagli atti di gara.

3. Destinazione del rifiuto: Per quanto riguarda l’impianto di destino, il Comune di Lagonegro non indica una propria convenzione obbligatoria per il conferimento della frazione verde. L’individuazione dell’impianto autorizzato di recupero o smaltimento resta pertanto a cura dell’Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente, delle autorizzazioni ambientali e delle prescrizioni contenute negli atti di gara.

4. Sfalci del verde pubblico: In merito agli sfalci e alle potature degli alberi di proprietà comunale, il relativo servizio deve intendersi ricompreso nell’appalto nei limiti delle attività previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della Relazione Tecnica del Servizio. Lo stesso sarà svolto secondo le esigenze operative dell’Ente e le modalità di attivazione previste per le attività di raccolta della frazione verde, tenendo conto che i quantitativi storici sopra riportati costituiscono il riferimento complessivo della frazione, utile per la valutazione complessiva della frazione.

Pertanto, la frazione EER 20.02.01 è compresa nel servizio oggetto di affidamento e dovrà essere gestita dall’Appaltatore mediante raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, con relativi oneri a proprio carico, secondo le condizioni stabilite dagli atti di gara.

20/05/2026 17:33
Quesito #9
Spett.le SA,
In merito al costo del personale indicato negli agli atti di gara, si formulano i seguenti quesiti:


Si osserva che le tabelle ministeriali di riferimento utilizzate (2024) per la determinazione della base d'asta potrebbero non recepire integralmente i recenti incrementi retributivi e gli oneri accessori derivanti dal rinnovo del CCNL di settore (Servizi Ambientali).


Si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante abbia già considerato tali incrementi nel calcolo dei 'costi efficienti' del personale.


Qualora, durante l'esecuzione del contratto, entrassero in vigore nuovi minimi tabellari o incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale non ancora pubblicati nelle tabelle ministeriali al momento dell'offerta, si chiede conferma che la Stazione Appaltante procederà all'adeguamento automatico del canone.


Si chiede di specificare la modalità con cui l'Appaltatore potrà richiedere la rinegoziazione del corrispettivo per garantire il mantenimento dell’equilibrio contrattuale, ai sensi dell'Art. 9 del Codice dei Contratti, a fronte di aumenti del costo del lavoro obbligatori per legge o per contratto collettivo.


Si chiede se, in sede di redazione del PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento), sia consentito all'operatore economico di inserire i costi del personale effettivamente sostenuti in base all'ultimo rinnovo contrattuale, anche se superiori a quelli indicati nelle tabelle di gara, al fine di garantire la copertura integrale dei costi di esercizio prevista dal metodo ARERA.


5. Si chiede di confermare se l'importo della manodopera indicato nel quadro economico sia stato calcolato includendo tutti gli scatti di anzianità maturati dal personale attualmente in servizio soggetto a clausola sociale, o se tale importo sia da considerarsi meramente indicativo. In tal senso vorrà la Stazione Appaltante chiarire l’entità dei costi in argomento significando il numero dei lavoratori che ne beneficeranno per livello contrattuale di appartenenza.

Distinti saluti.


09/06/2026 11:28
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa ai costi del personale indicati negli atti di gara, agli eventuali aggiornamenti del CCNL di settore e alla possibile incidenza degli stessi sull’equilibrio economico dell’appalto, si rappresenta quanto segue.

1. Tabelle retributive utilizzate e incrementi contrattuali: Con riferimento al costo della manodopera, si precisa che la Stazione Appaltante ha determinato il relativo importo sulla base delle tabelle ministeriali ufficialmente disponibili al momento della predisposizione degli atti di gara. Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in apposite tabelle, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Gli atti di gara hanno assunto a riferimento, per il settore igiene ambientale, le tabelle ministeriali ufficialmente disponibili approvate con Decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024, recanti l’aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, a valere, tra l’altro, da gennaio e luglio 2024.

Alla data di predisposizione e pubblicazione degli atti di gara non risultava emanato o adottato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un successivo decreto ministeriale o direttoriale di aggiornamento delle tabelle del costo medio orario del lavoro per il settore igiene ambientale.

La circostanza che sia intervenuto un rinnovo contrattuale o un aggiornamento del CCNL di settore non equivale, di per sé, all’esistenza di una nuova tabella ministeriale approvata con decreto e ufficialmente pubblicata. Le tabelle ministeriali costituiscono il riferimento tecnico-amministrativo previsto dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici ai fini della stima del costo della manodopera nella predisposizione della base di gara. Il principio secondo cui devono essere utilizzate le tabelle ministeriali vigenti alla data di indizione della procedura presuppone, infatti, l’esistenza di tabelle ministeriali aggiornate, già approvate e vigenti.

Il costo della manodopera è stato quindi determinato sulla base dell’ultimo riferimento ministeriale ufficialmente disponibile per il settore di riferimento ed è stato separatamente indicato nel quadro economico di gara quale componente non soggetta a ribasso, in coerenza con l’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

2. Eventuali nuovi minimi tabellari o incrementi contrattuali in fase esecutiva: Con riferimento all’eventuale sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di nuovi minimi tabellari o incrementi retributivi derivanti da disposizioni legislative o da rinnovi della contrattazione collettiva nazionale, si chiarisce che tali variazioni non comportano un adeguamento automatico e immediato del canone contrattuale. Il Capitolato Speciale d’Appalto disciplina la revisione dei prezzi all’art. 11, prevedendo che i prezzi risultanti dall’aggiudicazione restino fissi e invariati salvo quanto previsto dagli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il medesimo art. 11 individua il costo del personale quale componente rilevante della revisione, calcolata sul valore complessivo contrattuale e collegata alla variazione degli indici di retribuzione per il settore rifiuti.

Eventuali aggiornamenti normativi, regolatori o contrattuali sopravvenuti, ove rilevanti e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara, trovano pertanto disciplina nel meccanismo di revisione prezzi previsto dal Capitolato, senza determinare automaticamente l’adeguamento del canone né l’illegittimità della procedura.

La clausola revisionale costituisce, quindi, lo strumento previsto dagli atti di gara per tenere conto delle variazioni oggettive dei costi incidenti sull’esecuzione del contratto, compreso il costo del lavoro, nei limiti, con le soglie e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

3. Modalità di richiesta di riequilibrio o rinegoziazione del corrispettivo: L’eventuale richiesta di revisione del corrispettivo o di riequilibrio contrattuale dovrà essere presentata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante mediante apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione tecnico-contabile. In particolare, l’istanza dovrà contenere almeno:

l’indicazione puntuale della variazione normativa o contrattuale intervenuta;

il riferimento ai livelli e alle figure professionali interessate;

il raffronto tra il costo del personale assunto a base dell’offerta e il costo aggiornato;

la quantificazione analitica dell’incidenza della variazione sul servizio oggetto di affidamento;

la dimostrazione dell’incidenza sull’equilibrio economico del contratto;

ogni ulteriore documento ritenuto utile dalla Stazione Appaltante ai fini dell’istruttoria.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della richiesta secondo quanto previsto dagli atti di gara, dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e, ove ne ricorrano i presupposti, dai principi di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del medesimo Codice.

4. Costi del personale nel PEFA di offerta: in sede di redazione del PEFA di offerta, l’operatore economico dovrà rappresentare la sostenibilità economico-finanziaria della propria proposta, tenendo conto del costo effettivo del personale da impiegare nell’appalto.

Pertanto, qualora il concorrente ritenga che, in ragione dell’ultimo rinnovo contrattuale, degli aggiornamenti retributivi vigenti, della propria organizzazione aziendale, della clausola sociale o degli istituti contrattuali applicabili, il costo effettivo del personale risulti superiore rispetto alla stima indicata dalla Stazione Appaltante, potrà darne evidenza nel proprio PEFA di offerta e nelle relative giustificazioni.

Tale rappresentazione non comporta modifica degli importi posti a base di gara, ma costituisce elemento di valutazione della sostenibilità dell’offerta e della congruità del piano economico presentato dall’operatore economico.

5. Scatti di anzianità e personale soggetto a clausola sociale: con riferimento alla richiesta di conferma circa l’inclusione degli scatti di anzianità nel costo della manodopera, si precisa che la Stazione Appaltante ha reso disponibili, mediante l’allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, i dati conoscitivi relativi al personale attualmente impiegato nel servizio, utili ai fini dell’applicazione della clausola sociale.

L’elenco del personale riporta, tra l’altro, qualifica, data di assunzione, tipologia contrattuale, monte ore settimanale, tipologia di rapporto e livello di inquadramento. Tali informazioni consentono agli operatori economici di effettuare le necessarie valutazioni in ordine all’assorbimento del personale, all’organizzazione del servizio e alla quantificazione del costo effettivo della manodopera, comprensivo degli istituti contrattuali applicabili.

Si precisa che la stima della manodopera riportata nel quadro economico è stata determinata ai fini della costruzione del valore dell’appalto e dell’individuazione della quota non soggetta a ribasso, mentre resta in capo a ciascun operatore economico la verifica puntuale del costo effettivo del personale da impiegare, tenendo conto delle condizioni contrattuali individuali, degli scatti di anzianità eventualmente maturati, dei livelli di inquadramento, del monte ore, dell’organizzazione proposta e di ogni ulteriore istituto previsto dal CCNL applicabile.

21/05/2026 09:48
Quesito #10
Gentilissimi,
in riferimento alla risposta n. 3 del Quesito #1, questa Stazione Appaltante ha rilevato che il servizio non deve essere necessariamente svolto per un anno intero.
A tal proposito, si chiede come tale interpretazione possa conciliarsi con il raggiungimento della raccolta differenziata pari al 65%, considerato che sia l'ISPRA che le eventuali certificazioni comunali attestano la raccolta differenziata su base annuale (anno solare).
Qualora fosse sufficiente aver svolto il servizio anche per un solo mese, tale periodo non potrebbe in alcun modo dimostrare né certificare il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata richiesta, in quanto questa viene sempre calcolata e certificata su base annua.
Alla luce di quanto sopra, si richiedono urgenti chiarimenti in merito.

Distinti saluti.


09/06/2026 11:28
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al requisito del servizio analogo e, in particolare, alla dimostrazione del raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, si rappresenta quanto segue.

Si chiarisce che il requisito richiesto dagli atti di gara deve essere interpretato in coerenza con la finalità perseguita dalla Stazione Appaltante, ossia verificare che l’operatore economico abbia maturato un’esperienza effettiva e qualificata nella gestione di servizi analoghi di igiene urbana, con risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali richiesti per il servizio da affidare.

La precedente precisazione secondo cui il servizio analogo non deve essere necessariamente svolto per un intero anno solare non può essere intesa nel senso che un periodo minimo o meramente occasionale di gestione, quale ad esempio un solo mese, sia di per sé sufficiente a dimostrare il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata richiesta.

La percentuale di raccolta differenziata, infatti, viene ordinariamente rilevata, certificata e validata su base annuale, mediante dati ISPRA, dati regionali, attestazioni comunali o altra documentazione ufficiale rilasciata dall’ente committente o da soggetto pubblico competente. Pertanto, ai fini della dimostrazione del requisito, l’operatore economico dovrà produrre documentazione idonea ad attestare che, nell’ambito del servizio analogo svolto, sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% su base annuale o comunque su un periodo gestionale significativo e oggettivamente documentabile

26/05/2026 11:47
Quesito #11
Spett.le SA, in merito alla procedura di gara siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si richiedono specifiche tecniche dettagliate relative alle forniture acquisite tramite finanziamento PNRR (pagg. 9-10 Relazione tecnica), al fine di poter correttamente dimensionare i servizi e le risorse necessarie per la relativa gestione. In particolare, si chiedono le caratteristiche tecniche e la tecnologia dei n. 135 contenitori intelligenti, delle macchine trituratrici del vetro sia da interno che da esterno, dell’attrezzatura aspirante destinata allo svuotamento delle macchine trituravetro, delle n. 2 postazioni intelligenti per la raccolta di piccole apparecchiature elettroniche e delle n. 4 postazioni informatizzate per la raccolta multimateriale.


2. Si chiede il numero di interventi annui o il monte ore dedicato per i seguenti servizi da espletare:
· Servizio di raccolta rifiuti abbandonati (massimo 3 mc);
· Servizio di raccolta carcasse animali
· Servizio di raccolta e pulizia per feste. Fiere e manifestazioni.

3. Nel Disciplinare di gara, alle pagg. 23-24, al punto 17 “Offerta Economica”, sono elencati i documenti da caricare sulla piattaforma, tra cui il PEFA di offerta. Al fine di poter redigere il PEFA di offerta, si richiede la pubblicazione del Piano economico finanziario di affidamento (PEFA di affidamento) elaborato secondo il tool MTR-3, ovvero secondo il tool previsto nella Determina 07 novembre 2025 1/2025 – DTAC - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative. Risulta pubblicata la sola relazione di accompagnamento contenente a parte descrittiva, i costi analitici relativi a personale, mezzi e attrezzature, nonché il quadro economico annuale del servizio e quello quinquennale, senza specifico riferimento alle altre voci definite dalla deliberazione ARERA citata.

In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.



09/06/2026 11:28
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alle forniture acquisite tramite finanziamento PNRR, ai servizi accessori e al PEFA di affidamento, si rappresenta quanto segue:

1. Specifiche tecniche forniture PNRR: Le attrezzature indicate nella Relazione Tecnica del Servizio, quali contenitori intelligenti, macchine trituratrici del vetro da interno ed esterno, attrezzatura aspirante per lo svuotamento delle macchine trituravetro, postazioni intelligenti per la raccolta di piccole apparecchiature elettroniche e postazioni informatizzate per la raccolta multimateriale, rientrano tra le dotazioni già acquisite dal Comune di Lagonegro nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR per il potenziamento del sistema di raccolta differenziata. Le stesse saranno consegnate all’aggiudicatario in sede di avvio del servizio, con apposito verbale di consegna, unitamente alla documentazione tecnica e amministrativa disponibile presso l’Ente, comprensiva, ove prevista per la specifica tipologia di attrezzatura, di schede tecniche, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità, certificazioni e documentazione di collaudo.

Si anticipano in allegato le schede tecniche delle sudette attrezzature.

2. Numero di interventi annui o monte ore per servizi accessori: Con riferimento ai servizi di raccolta rifiuti abbandonati, raccolta carcasse animali e raccolta/pulizia in occasione di feste, fiere e manifestazioni, si precisa che si tratta di attività aventi carattere variabile, eventuale e non rigidamente programmabile, in quanto connesse a segnalazioni, eventi occasionali, esigenze contingenti o manifestazioni organizzate sul territorio comunale. Pertanto, non è individuato un monte ore fisso annuale né un numero minimo garantito di interventi. Tali servizi devono intendersi ricompresi nell’organizzazione complessiva dell’appalto, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla Relazione Tecnica del Servizio. L’operatore economico dovrà tenerne conto nella formulazione dell’offerta, valutando la natura accessoria e variabile di tali prestazioni, anche sulla base dell’esperienza ordinaria di gestione di servizi analoghi e delle caratteristiche territoriali del Comune di Lagonegro.

Resta fermo che, per i rifiuti abbandonati, l’obbligo ordinario previsto dagli atti di gara riguarda gli interventi riconducibili a rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato. Eventuali situazioni non ordinarie, riguardanti rifiuti speciali, pericolosi o di natura non immediatamente classificabile, saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Stazione Appaltante.

3. PEFA di affidamento: Con riferimento alla richiesta di pubblicazione del PEFA di affidamento elaborato secondo il tool ARERA, si precisa che la documentazione di gara contiene il Piano Economico-Finanziario dell’Affidamento quale elaborato tecnico-economico di supporto alla procedura, redatto in coerenza con la disciplina ARERA vigente, con il D.Lgs. 201/2022 e con il D.Lgs. 36/2023. Il PEFA pubblicato assolve alla funzione di rappresentare la sostenibilità tecnico-economica dell’affidamento, la congruità dell’importo posto a base di gara, l’incidenza delle principali componenti di costo, la distinzione tra quote soggette a ribasso e quote non soggette a ribasso, nonché il raccordo tra Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto, Analisi dei Costi, DUVRI, Relazione CAM e quadro economico. Si evidenzia che il PEFA di affidamento non sostituisce il Piano Economico-Finanziario TARI redatto secondo la regolazione ARERA, ma costituisce l’elaborato tecnico-economico dell’affidamento, funzionale alla determinazione del valore contrattuale del servizio e alla verifica della relativa sostenibilità gestionale. L’operatore economico, in sede di offerta, dovrà pertanto redigere il proprio PEFA di offerta sulla base degli atti di gara pubblicati, delle prestazioni richieste, dei costi stimati, della propria organizzazione aziendale e delle condizioni economiche proposte, dando evidenza della sostenibilità complessiva dell’offerta formulata.

26/05/2026 18:05
Quesito #12
La scrivente Società fa notare che, nella tabella di determinazione del costo del personale “nuovo servizio” dell’allegato “analisi costi del servizio igiene urbana” pagina 7, risulta un errore in merito all’importo annuale attribuito all’operatore livello 4A il cui costo è stato quantificato in € 46.398,85 che risulta inferiore al costo previsto dall’ultima tabella ministeriale disponibile (Luglio 2024) secondo cui, il costo per tale livello 4A è di € 50.330,38.
Facciamo presente che il Codice dei Contratti Pubblici impone il rispetto dei minimi salariali pena l'illegittimità degli atti di gara, pertanto si invita la Stazione Appaltante a rimodulare tale costo nella tabella sopra menzionata e rettificare di conseguenza il quadro economico con i relativi importi di gara; tali modifiche incidono in modo significativo sui documenti di gara, di conseguenza si chiede di prorogare i termini per la presentazione delle offerte.
Distinti saluti.




09/06/2026 11:28
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti con la quale viene segnalata una presunta incongruenza nella quantificazione del costo annuo riferito al livello 4A, riportato nell’elaborato “Analisi costi del servizio di igiene urbana”, si rappresenta quanto segue.

La Stazione Appaltante precisa che l’importo indicato negli atti di gara, pari a € 46.398,85, non è riferito al profilo di operaio livello 4A, bensì al profilo di impiegato livello 4A, come espressamente indicato nella tabella dell’Analisi dei costi. Le tabelle ministeriali di cui al Decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 distinguono, infatti, il costo del personale tra operai e impiegati. Per il livello 4A il costo annuo risulta pari a:

· € 50.330,38 per il profilo operaio 4A;

· € 46.398,85 per il profilo impiegato 4A.

Pertanto, il valore utilizzato negli atti di gara è coerente con la qualifica considerata nell’Analisi dei costi, trattandosi di figura impiegatizia e non di operaio addetto al servizio operativo. Si precisa, inoltre, che l’importo annuo imputato al servizio deve essere letto unitamente alla percentuale di impiego prevista per la specifica figura professionale nell’ambito dell’appalto. Infatti, per il livello 4A impiegato è previsto un impiego parziale rispetto al tempo pieno, con conseguente incidenza proporzionale del costo annuo nel quadro economico del servizio. Resta fermo che ciascun operatore economico, nella formulazione della propria offerta, dovrà valutare il costo effettivo del personale da impiegare nel rispetto del CCNL applicabile, dei minimi salariali inderogabili, degli oneri previdenziali, assicurativi e contributivi, degli scatti di anzianità eventualmente maturati e di ogni ulteriore istituto previsto dalla contrattazione collettiva.

29/05/2026 17:30
Quesito #13
1) A pag. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono previste le Isole Ecologiche di prossimità, le quali sono formate anche da macchine da esterno per la triturazione del vetro; si chiede di conoscere se attualmente sono funzionanti e con quale codice EER il vetro triturato viene avviato agli impianti ed a quale piattaforma, considerando che ad oggi nessun impianto accetta tale tipologia di rifiuto.

2) A pag. 11 del Disciplinare di gara al punto 6.3 viene indicato che “il servizio analogo deve aver riguardato almeno complessivamente 4900 utenze”; Invece a pag. 4 della Relazione tecnica sul servizio viene indicato che gli abitanti sono 4963 mentre le utenze sono 3340. Considerando che le utenze sono minori (3340) rispetto a quelle richieste per la dimostrazione del servizio analogo (4900), si chiede un chiarimento in merito.


09/06/2026 11:28
Risposta
1. Macchine trituravetro, codice EER e piattaforma di conferimento: le macchine per la triturazione del vetro rientrano tra le dotazioni acquisite dal Comune di Lagonegro nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR per il potenziamento della raccolta differenziata. La Relazione Tecnica prevede n. 13 macchine da interno, n. 2 macchine da esterno e n. 1 attrezzatura aspirante per lo svuotamento delle macchine trituravetro, che saranno messe a disposizione dell’Appaltatore in sede di avvio del servizio, unitamente alla documentazione tecnica disponibile. Con riferimento al codice EER, il vetro raccolto e triturato deve essere classificato in funzione della natura e della provenienza del rifiuto. In via ordinaria, trattandosi di vetro proveniente dalla raccolta differenziata urbana, il flusso resta riconducibile al codice EER 15.01.07 – imballaggi in vetro, ove costituito da imballaggi in vetro, ovvero al codice EER 20.01.02 – vetro, qualora gestito come frazione vetro da raccolta differenziata urbana non specificamente qualificata come imballaggio. Si precisa che il vetro triturato riguarda una quota limitata del flusso complessivo, riferita principalmente alle isole di prossimità e ad alcune utenze non domestiche produttrici di maggiori quantitativi di vetro. Nel centro abitato, invece, la raccolta del vetro resta prevista con modalità monomateriale porta a porta, secondo quanto stabilito dalla Relazione Tecnica. Il vetro triturato potrà essere avviato presso impianti autorizzati, idonei alla ricezione e al trattamento del materiale, anche ai fini della successiva selezione, eliminazione delle impurità e trasformazione in MPS – materia prima secondaria, secondo le autorizzazioni dell’impianto di destino.

La Stazione Appaltante non indica una piattaforma obbligatoria di conferimento. L’individuazione dell’impianto autorizzato e la verifica delle relative condizioni di accettazione restano a carico dell’Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente e degli atti di gara.

2. Requisito del servizio analogo e numero di utenze: Con riferimento al requisito di capacità tecnica, si precisa che il valore di 4.900 utenze indicato negli atti di gara non coincide con il numero di utenze TARI del Comune di Lagonegro, pari a 3.340, ma costituisce parametro minimo richiesto ai fini della dimostrazione dell’esperienza pregressa dell’operatore economico. Tale requisito è stato individuato dalla Stazione Appaltante in funzione della complessità complessiva del servizio da affidare, delle prestazioni richieste, dell’organizzazione operativa necessaria, della gestione delle diverse frazioni di rifiuto, dello spazzamento, del centro di raccolta, dei servizi accessori e del livello qualitativo atteso. Pertanto, il dato delle 3.340 utenze rappresenta il numero delle utenze da servire nel Comune di Lagonegro, mentre il requisito delle 4.900 utenze riguarda esclusivamente la capacità tecnica e professionale richiesta agli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara. La previsione non determina contraddizione tra gli atti di gara, trattandosi di dati aventi finalità diverse: il primo attiene al dimensionamento del servizio comunale, il secondo alla dimostrazione dell’esperienza tecnico-organizzativa maturata dall’operatore economico in servizi analoghi. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare il requisito attraverso uno o più servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla documentazione di procedura.

29/05/2026 20:27
Quesito #14
Buonasera,

In merito all'utilizzo delle macchine trituravetro previste negli atti di gara, si formulano i seguenti quesiti:

Si osserva che nella Relazione Tecnica sul Servizio (ed. Marzo 2026) viene prescritto l'utilizzo di n. 13 macchine da interno e n. 2 macchine da esterno per la triturazione del vetro, senza che agli atti risulti allegata alcuna scheda tecnica, specifica di funzionamento meccanico o certificazione di omologazione, rendendo impossibile per i concorrenti valutare granulometria, pezzatura e quota di polveri del materiale in uscita.

Si osserva altresì che l'Allegato Tecnico ANCI-CoReVe, disciplina nazionale vigente per il riciclo del vetro da imballaggio, impone il contenimento della frazione fine (< 10 mm) in tutte le fasi della filiera, vieta esplicitamente operazioni che inducano frantumazione eccessiva del vetro (Art. 7.1), e prevede il rifiuto del ritiro o l'azzeramento dei corrispettivi qualora la frazione fine superi il 45% in peso (Art. 2, commi 4 e 9 e Allegato 1).

Si osserva infine che la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta include esplicitamente, per previsione della Stazione Appaltante, l'introito dei corrispettivi CoReVe, la cui eventuale perdita — determinata dalle caratteristiche strutturali delle macchine fornite obbligatoriamente dall'Ente — configurerebbe un danno economico imprevedibile e non imputabile al Gestore.


Si chiede la pubblicazione delle schede tecniche ufficiali di tutte le 15 macchine trituravetro, con indicazione della granulometria nominale del materiale in uscita, della percentuale attesa di frazione fine (< 10 mm) e dell'eventuale deroga o validazione scritta rilasciata dal CoReVe per tale specifica strumentazione.Si chiede di chiarire se, qualora i suddetti macchinari determinino per loro natura meccanica la produzione di frazione fine o polveri eccedenti le franchigie CoReVe, con conseguente declassamento o rifiuto del carico: a) L'Operatore Economico possa legittimamente rifiutarsi di assumere la delega di convenzionamento CoReVe per la frazione di vetro originata da tali macchine, con conseguente onere del conferimento e dei relativi costi di smaltimento a carico del Comune; ovvero, in alternativa: b) La Stazione Appaltante confermi che il Comune provvederà a integrare con fondi propri il minor ricavo patito dall'Impresa, compensando mensilmente la differenza fino al raggiungimento del controvalore economico della Prima Fascia di Qualità (Fascia A) dell'Allegato Tecnico CoReVe vigente, con integrale manleva del Gestore dai danni derivanti da una scelta tecnologica della Stazione Appaltante.


Stante la diretta incidenza delle questioni sollevate sulla formulazione dell'offerta , si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di voler fornire urgenti chiarimenti.

Distinti saluti.


09/06/2026 11:28
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all’utilizzo delle macchine trituravetro previste negli atti di gara, si rappresenta quanto segue.

1. Schede tecniche, caratteristiche del materiale in uscita e documentazione disponibile: e macchine per la triturazione del vetro rientrano tra le dotazioni acquisite dal Comune di Lagonegro nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR per il potenziamento del sistema di raccolta differenziata. La Relazione Tecnica del Servizio prevede, in particolare, n. 13 macchine da interno per la triturazione del vetro, n. 2 macchine da esterno per la triturazione del vetro e n. 1 attrezzatura aspirante per lo svuotamento delle macchine trituravetro, da concedere in uso all’Appaltatore nell’ambito della gestione del servizio. In sede di consegna del servizio, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’aggiudicatario la documentazione tecnica disponibile presso l’Ente, comprensiva, ove presente, di schede tecniche, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità, certificazioni e documentazione di collaudo. Si precisa che il vetro triturato riguarda una quota limitata del flusso complessivo del vetro, riferita principalmente alle isole di prossimità e ad alcune utenze non domestiche produttrici di maggiori quantitativi. Nel centro abitato, invece, la raccolta del vetro resta prevista con modalità monomateriale porta a porta, secondo quanto stabilito dalla Relazione Tecnica del Servizio.

2. Qualità del vetro triturato, convenzionamento e corrispettivi di filiera: Il vetro raccolto e triturato mediante le attrezzature comunali dovrà essere gestito nel rispetto della normativa ambientale vigente e conferito presso impianti autorizzati idonei alla ricezione e al trattamento del materiale. In via ordinaria, trattandosi di vetro proveniente dalla raccolta differenziata urbana, il flusso resta riconducibile al codice EER 15.01.07 – imballaggi in vetro, ove costituito da imballaggi in vetro, ovvero al codice EER 20.01.02 – vetro, qualora gestito come frazione vetro da raccolta differenziata urbana non specificamente qualificata come imballaggio. La Relazione Tecnica precisa che il vetro triturato segue una filiera di gestione diversa da quella ordinaria del vetro da imballaggio, prevedendo il conferimento presso impianti autorizzati che eliminano le impurità, selezionano il materiale e lo trasformano in MPS – materia prima secondaria.

La Stazione Appaltante non assume, né garantisce, uno specifico corrispettivo economico derivante dal convenzionamento CoReVe o da altre filiere di recupero, trattandosi di ricavi eventuali e dipendenti dalle caratteristiche qualitative del materiale, dalle condizioni di accettazione dell’impianto e dagli accordi di filiera attivabili dall’Appaltatore. Pertanto, non è previsto un meccanismo automatico di compensazione del minor ricavo eventualmente derivante dalla qualità del materiale conferito. L’Appaltatore dovrà organizzare la gestione del vetro, triturato e non triturato, individuando impianti autorizzati idonei e verificando preventivamente le condizioni tecniche ed economiche di accettazione del materiale. Resta fermo che l’Appaltatore dovrà privilegiare, ove tecnicamente possibile, l’avvio a recupero del materiale raccolto, nel rispetto delle specifiche qualitative richieste dagli impianti, degli accordi di filiera eventualmente attivabili e delle disposizioni normative applicabili.

01/06/2026 12:39
Quesito #15
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler fornire i seguenti chiarimenti.
Si rileva che il costo della manodopera posto a base di gara è stato determinato in € 473.239,52, valore coerente con le tabelle ministeriali del costo del lavoro aggiornate a luglio 2024. Si osserva tuttavia che, anteriormente alla pubblicazione della procedura, è entrato in vigore il rinnovo del CCNL Servizi Ambientali con decorrenza dal 1° febbraio 2026, attualmente applicato dalle imprese del settore, dal quale deriva un costo della manodopera pari ad € 507.405,17, con un maggiore onere annuo di € 34.165,65 rispetto a quanto indicato negli atti di gara.
Considerato che tale maggiore costo era già vigente e conoscibile alla data di pubblicazione della procedura e non costituisce pertanto un evento sopravvenuto successivo all'affidamento del servizio, si chiede di chiarire:

quale debba essere il corretto riferimento da assumere ai fini della formulazione dell'offerta economica;se la differenza tra il costo della manodopera indicato negli atti di gara e quello derivante dall'applicazione del CCNL vigente debba intendersi integralmente ricompresa nel rischio d'impresa dell'operatore economico;ovvero se la Stazione Appaltante ritenga che tale differenza trovi diversa considerazione nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, tenuto conto che la stessa era già vigente alla data di pubblicazione della procedura;quale debba essere il corretto inquadramento del personale indicato negli atti di gara al livello J, non più previsto dalla classificazione introdotta dal CCNL Servizi Ambientali vigente dal 1° febbraio 2026.


Si richiedono i suddetti chiarimenti al fine di consentire agli operatori economici la corretta formulazione dell'offerta nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e degli obblighi retributivi applicabili al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.


09/06/2026 11:29
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al costo della manodopera, agli aggiornamenti del CCNL di settore e all’inquadramento del personale indicato al livello J, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda le richieste relative:

· alle tabelle ministeriali utilizzate per la determinazione del costo della manodopera;

· agli eventuali incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL servizi ambientali;

· alla possibilità di indicare nel PEFA di offerta costi del personale superiori rispetto alla stima riportata negli atti di gara;

· alla revisione del corrispettivo in caso di aggiornamenti contrattuali sopravvenuti;

· agli scatti di anzianità e alla quantificazione del costo effettivo del personale soggetto a clausola sociale;

si rinvia integralmente ai precedenti riscontri già forniti dalla Stazione Appaltante in materia di costo della manodopera, aggiornamento CCNL e revisione prezzi.

Con riferimento, invece, alla specifica richiesta relativa all’inquadramento del personale indicato negli atti di gara con livello J, si precisa quanto segue.

L’indicazione del livello J è stata riportata sulla base dei dati disponibili relativi al personale attualmente impiegato nel servizio e delle tabelle ministeriali ufficialmente vigenti al momento della redazione della documentazione di gara.

Tale indicazione ha funzione descrittiva e ricognitiva rispetto all’attuale organizzazione del servizio e alla stima della manodopera posta a base di gara.

In sede di esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà applicare il CCNL vigente e procedere al corretto inquadramento del personale secondo le declaratorie, i profili professionali e le disposizioni contrattuali applicabili al momento dell’assunzione o del passaggio del personale, nel rispetto della clausola sociale, dei livelli retributivi minimi e delle tutele economiche e normative previste dal contratto collettivo di settore.

Pertanto, l’eventuale superamento, modifica o riclassificazione del livello J nell’ambito della disciplina contrattuale vigente non determina, di per sé, una modifica degli atti di gara, ma dovrà essere gestito dall’operatore economico nell’ambito dell’applicazione del CCNL e della propria organizzazione aziendale, assicurando in ogni caso il rispetto dei minimi salariali e delle tutele previste per il personale impiegato nel servizio.

01/06/2026 13:11
Quesito #16
si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che la relazione tecnica di progetto debba essere presentata con numero massimo di pagine pari a 50, considerando che le indicazioni del disciplinare di gara indicano un numero di pagine pari a 25 fronte/retro. Essendo la presentazione digitale il retro della pagina può essere considerato come pagina a se stante?


2. Il costo del personale è stato calcolato sulla base del CCNL SERVIZI AMBIENTALI – AZIENDE PRIVATE - mese di LUGLIO 2024. Si rappresenta che in ottemperanza al nuovo contratto di settore sottoscritto in data 9 dicembre 2025, a valere da gennaio 2026 è previsto un incremento del trattamento economico minimo rispetto alle tabelle del costo orario 2024. Si chiede conferma che tale incremento del costo orario sarà riconosciuto all’aggiudicatario, indicando le modalità previste.


3. Si chiede di fornire le schede di calcolo impiegate per il calcolo degli importi annui dei mezzi previsti, con indicazione dei costi considerati (carburante, acquisto, manutenzione, ecc.).


4. Nei documenti di gara si indica che gli oneri per lo smaltimento della frazione organica sono di competenza dell’aggiudicataria e tale importo viene valorizzato all’interno del quadro economico. Al pari della frazione organica, anche gli oneri di smaltimento degli ingombranti, dei RUP e degli altri rifiuti competono all’aggiudicataria solo che tali importi non sono valorizzati nel quadro economico. Si chiede di motivare.


5. Nel quadro economico annuo si indica un importo per materiali di consumo pari a 34.100,00 €. Considerando le sole utenze domestiche, devono essere forniti: 500.000 sacchetti in mater-bi per la frazione organica e oltre 166 mila sacchetti per la frazione secca e altrettanti per la plastica. Il costo indicato appare anormalmente basso rispetto agli attuali costi di mercato praticati. Si chiede di indicare il costo unitario di ciascun sacchetto distinto per tipologia e fornire la fonte dei dati.


6. Nell’elaborato di gara “analisi costi del servizio” alla tabella 6 si riporta il quadro complessivo degli importi annui di ciascuna voce di costo. Il costo totale delle singole voci restituisce un importo complessivo di 718.200 € che, sottratto degli importi dei ricavi a detrarre, ammonta a 650.231,58 €/anno. Questo importo, considerando che nella tabella indicata (n.6) non vengono indicate voci di costo relative agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dovrebbe essere quello su cui effettuare il ribasso. Considerando i 5 anni di durata della gara, l’importo complessivo da ribassare assume un valore pari a 3.251.157,9 €.


Tale considerazione però non trova riscontro con l’importo indicato nel disciplinare di gara dove il suddetto importo (3.251.157,9 €) è comprensivo degli oneri di sicurezza non ribassabili e pertanto l’importo a ribasso è pari a 3.180.746,15 € (636.149,23 €/anno). Si chiedono chiarimenti.


7. Alla successiva tabella 7 si riporta un ulteriore quadro economico di riepilogo dove compaiono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ma non si comprende la corrispondenza con la tabella precedente in quanto tali oneri appaiono essere stati sottratti ai costi delle singole voci. Si chiede di chiarire.


09/06/2026 11:29
Risposta
La relazione tecnica dovrà essere di max 25 pag. (fronte retro) per un totale di 50 facciate formato A4 opportunamente numerate con font non inferiore a 11 punti, strutturata per criteri e sub criteri (ad ogni criterio e sub-criterio corrisponde la descrizione di quanto offerto, per consentire alla commissione di gara una più immediata valutazione tecnica). Non saranno conteggiate nel numero di pagine eventuali copertine, sommari e/o allegati grafici e schede tecniche esplicative.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla lettura coordinata della Tabella 6 – Costo complessivo annuo del servizio in appalto e della Tabella 7 – Quadro economico di gara annuale a base d’asta per il servizio, si rappresenta quanto segue.

La Tabella 6 dell’elaborato “Analisi dei costi del servizio” ha la funzione di determinare il costo complessivo annuo del servizio, mediante la sommatoria delle diverse componenti economiche necessarie all’esecuzione dell’appalto, quali costo del personale, costo degli automezzi, attrezzature, materiali di consumo, servizio di prelievo e smaltimento del percolato, spese generali, utile d’impresa e ricavi CONAI portati in detrazione.

In particolare, dalla Tabella 6 risulta un totale importo annuo del servizio RD, al netto dell’IVA, pari a € 650.231,58.

La successiva Tabella 7, invece, non determina un nuovo o diverso costo del servizio, ma riporta il quadro economico di gara annuale, articolando il medesimo importo annuo di € 650.231,58 secondo le componenti richieste dalla disciplina del D.Lgs. 36/2023, distinguendo tra quota soggetta a ribasso, costo della manodopera non soggetto a ribasso e costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Nello specifico, la Tabella 7 scompone l’importo annuo come segue:

costo del servizio a base d’asta soggetto a ribasso: € 162.909,71;

costo per la manodopera non soggetta a ribasso, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023: € 473.239,52;

costo per la sicurezza da interferenze da DUVRI, non soggetto a ribasso: € 14.082,35.

Pertanto, l’importo riportato nella Tabella 7 coincide con il valore annuo del servizio indicato nella Tabella 6, al netto dell’IVA, e ne rappresenta esclusivamente la riclassificazione ai fini della gara, secondo quanto richiesto dal Codice dei contratti pubblici.

Ne consegue che l’importo annuo soggetto a ribasso non è pari all’intero costo complessivo del servizio, ma esclusivamente alla quota di € 162.909,71, restando esclusi dal ribasso il costo della manodopera e i costi della sicurezza da interferenze.

Si precisa, quindi, che non vi è alcuna discordanza tra la Tabella 6 e la Tabella 7: la prima rappresenta il costo complessivo annuo del servizio, mentre la seconda rappresenta il quadro economico annuale di gara, con la corretta distinzione tra importi soggetti e non soggetti a ribasso.

Ai fini della formulazione dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà pertanto fare riferimento al quadro economico di gara riportato nella Tabella 7 e nel Disciplinare, considerando soggetta a ribasso esclusivamente la voce espressamente indicata come “Costo del servizio a base d’asta soggetto a ribasso”.