Scaduto
Comune di Volla
Gara #104077
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VOLLA PER QUATTRO ANNI DALL’1.07.2026 AL 30.06.2030Informazioni appalto
18/05/2026
Aperta
Servizi
€ 136.000,00
PISCITELLI CARLO
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
1
BBAE4F7BA1
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VOLLA PER QUATTRO ANNI DALL’1.07.2026 AL 30.06.2030
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VOLLA PER QUATTRO ANNI DALL’1.07.2026 AL 30.06.2030
€ 136.000,00
€ 32.023,68
€ 0,00
Scadenze
08/06/2026 12:00
18/06/2026 10:00
18/06/2026 10:01
Allegati
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Chiarimenti
05/06/2026 15:53
Quesito #1
Oggetto: Gara aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2030 – Richiesta di chiarimenti sul disciplinare di gara e sullo schema di convenzione
Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di consentire una corretta valutazione della documentazione di gara e la formulazione di un’offerta pienamente consapevole e sostenibile sotto il profilo tecnico ed economico, si sottopongono alla cortese attenzione dell’Ente i seguenti quesiti e richieste di chiarimento.
1. Art. 3 del Disciplinare di gara – Modello di stima dei costi della manodopera
Si rileva che i costi della manodopera indicati nella documentazione di gara non appaiono coerenti con le effettive risorse impiegate nell’esecuzione del servizio, pur permanendo invariati sia l’oggetto dell’affidamento sia le modalità di svolgimento dello stesso.
In particolare, non sembrano essere stati considerati i costi del personale attualmente adibito al servizio, con conseguente omessa considerazione del “diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità”, previsto “anche di in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali”, per effetto degli artt. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, e 52, comma 61 della L. n. 448/2001.
Si evidenzia inoltre che i dati utilizzati dall’Ente risultano significativamente inferiori rispetto a quelli comunicati dalla scrivente con nota del 19/03/2026, dalla quale emerge un costo annuo della manodopera pari ad euro 61.575,00, a fronte della stima di euro 8.052,92 annui riportata nella documentazione di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler rivalutare la stima dei costi della manodopera tenendo conto del personale attualmente impiegato nel servizio e delle correlate disposizioni normative in materia di tutela occupazionale, al fine di consentire la formulazione di offerte attendibili e coerenti con i costi effettivamente da sostenere, in osservanza delle citate disposizioni di legge, per l’esecuzione del servizio.
2. Art. 6.3 del Disciplinare di gara e art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione
L’art. 6.3 del Disciplinare prevede che il concorrente disponga di una filiale, agenzia o sportello raggiungibile entro 15 minuti dalla sede del Comune di Volla ovvero si impegni ad attivarne uno entro sei mesi dall’aggiudicazione.
L’art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione prevede invece che il servizio venga svolto presso i locali del Tesoriere e che quest’ultimo assicuri, una volta alla settimana, la propria presenza per cinque ore presso locali messi a disposizione dall’Ente, precisando che il relativo canone di concessione sarà indicato nel bando.
Al riguardo:
si rileva una possibile incongruenza tra le due previsioni;nel bando non risulta indicato alcun canone di concessione;non appare chiaro se la presenza settimanale presso i locali comunali debba intendersi quale modalità alternativa o aggiuntiva rispetto all’obbligo di disporre di uno sportello nel raggio temporale previsto dal disciplinare.Si chiedono pertanto chiarimenti in merito al coordinamento delle suddette disposizioni e all’eventuale quantificazione del canone previsto.
3. Art. 3, comma 13, dello Schema di convenzione
La disposizione prevede l’obbligo per il Tesoriere di installare presso i servizi comunali indicati dall’Ente almeno tre postazioni POS, fisse o mobili, con applicazione delle commissioni definite in sede di offerta.
Ferma restando la necessità di verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1984, si rileva che il modello di offerta tecnica non contempla alcuna voce relativa alla valorizzazione delle commissioni afferenti al servizio in questione.
Si chiede pertanto di confermare se il riferimento all’installazione dei POS sia un refuso oppure, in alternativa, di indicare le modalità attraverso le quali tali condizioni economiche debbano essere formulate in sede di offerta, al fine di garantire uniformità di valutazione tra tutti i concorrenti.
4. Art. 3, comma 18, dello Schema di convenzione
La disposizione pone a carico del Tesoriere il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali (mandati e reversali).
Si osserva che tale attività appare estranea al perimetro tipico del servizio di tesoreria e riguarda documenti emessi dall’Ente, per i quali la responsabilità della conservazione sembrerebbe ricadere sul soggetto produttore dei documenti stessi.
Considerato che si tratta di una prestazione autonoma, caratterizzata da costi non preventivamente quantificabili e potenzialmente rilevanti rispetto al valore economico dell’affidamento, si chiede di confermare che l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti restino di competenza dell’Ente, senza oneri a carico del Tesoriere.
5. Art. 14 dello Schema di convenzione
La disposizione prevede che il Tesoriere metta gratuitamente a disposizione dell’Ente un conto corrente bancario fruttifero intestato all’Economo comunale, senza oneri o spese.
Si chiede di confermare che tale previsione costituisca un refuso, in quanto sembrerebbe non conciliarsi con le disposizioni della Legge n. 720/1984.
In via subordinata, qualora l’Ente intendesse confermare tale previsione, si chiede di precisare che la scrivente società, non rivestendo la qualifica di istituto bancario, sia esonerata dal relativo obbligo e che l’eventuale apertura del conto possa avvenire presso un istituto di credito, con oneri a carico dell’Ente.
6. Art. 15 dello Schema di convenzione
La disposizione prevede che sulle anticipazioni di tesoreria non siano applicate commissioni di messa a disposizione fondi né ulteriori oneri o spese.
Si evidenzia che tale previsione potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza nei confronti degli operatori economici non bancari ammessi alla procedura, per i quali la commissione di disponibilità fondi rappresenta un costo effettivamente sostenuto nei confronti dell’istituto di credito corrispondente che mette a disposizione le necessarie linee di finanziamento.
Trattandosi di un costo oggettivo e non discrezionalmente eliminabile, la mancata valorizzazione di tale componente economica rischia di determinare un trattamento non omogeneo tra operatori bancari e operatori non bancari, con possibili effetti sulla più ampia partecipazione alla gara.
Si chiede pertanto di valutare l’introduzione, nell’ambito dei criteri di offerta tecnica ed economica, di una specifica valorizzazione della commissione di disponibilità fondi, quale componente strettamente connessa alla concessione delle eventuali anticipazioni di tesoreria.
7. Art. 18, comma 3, dello Schema di convenzione
La previsione contenuta nella disposizione in oggetto appare suscettibile di incidere significativamente sull’equilibrio economico dell’affidamento.
Considerata la natura e l’entità degli oneri posti a carico del Tesoriere, la clausola rischia infatti di rendere particolarmente complessa la formulazione di un’offerta sostenibile e coerente con i principi di economicità, proporzionalità ed equilibrio contrattuale.
Si chiede pertanto di valutarne la revisione, prevedendo, in linea con la prassi generalmente adottata e con l’attuale assetto del servizio, che i relativi costi restino a carico dell’Ente.
Nel ringraziare per l’attenzione riservata alle osservazioni sopra formulate, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di consentire una corretta valutazione della documentazione di gara e la formulazione di un’offerta pienamente consapevole e sostenibile sotto il profilo tecnico ed economico, si sottopongono alla cortese attenzione dell’Ente i seguenti quesiti e richieste di chiarimento.
1. Art. 3 del Disciplinare di gara – Modello di stima dei costi della manodopera
Si rileva che i costi della manodopera indicati nella documentazione di gara non appaiono coerenti con le effettive risorse impiegate nell’esecuzione del servizio, pur permanendo invariati sia l’oggetto dell’affidamento sia le modalità di svolgimento dello stesso.
In particolare, non sembrano essere stati considerati i costi del personale attualmente adibito al servizio, con conseguente omessa considerazione del “diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità”, previsto “anche di in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali”, per effetto degli artt. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, e 52, comma 61 della L. n. 448/2001.
Si evidenzia inoltre che i dati utilizzati dall’Ente risultano significativamente inferiori rispetto a quelli comunicati dalla scrivente con nota del 19/03/2026, dalla quale emerge un costo annuo della manodopera pari ad euro 61.575,00, a fronte della stima di euro 8.052,92 annui riportata nella documentazione di gara.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler rivalutare la stima dei costi della manodopera tenendo conto del personale attualmente impiegato nel servizio e delle correlate disposizioni normative in materia di tutela occupazionale, al fine di consentire la formulazione di offerte attendibili e coerenti con i costi effettivamente da sostenere, in osservanza delle citate disposizioni di legge, per l’esecuzione del servizio.
2. Art. 6.3 del Disciplinare di gara e art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione
L’art. 6.3 del Disciplinare prevede che il concorrente disponga di una filiale, agenzia o sportello raggiungibile entro 15 minuti dalla sede del Comune di Volla ovvero si impegni ad attivarne uno entro sei mesi dall’aggiudicazione.
L’art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione prevede invece che il servizio venga svolto presso i locali del Tesoriere e che quest’ultimo assicuri, una volta alla settimana, la propria presenza per cinque ore presso locali messi a disposizione dall’Ente, precisando che il relativo canone di concessione sarà indicato nel bando.
Al riguardo:
si rileva una possibile incongruenza tra le due previsioni;nel bando non risulta indicato alcun canone di concessione;non appare chiaro se la presenza settimanale presso i locali comunali debba intendersi quale modalità alternativa o aggiuntiva rispetto all’obbligo di disporre di uno sportello nel raggio temporale previsto dal disciplinare.Si chiedono pertanto chiarimenti in merito al coordinamento delle suddette disposizioni e all’eventuale quantificazione del canone previsto.
3. Art. 3, comma 13, dello Schema di convenzione
La disposizione prevede l’obbligo per il Tesoriere di installare presso i servizi comunali indicati dall’Ente almeno tre postazioni POS, fisse o mobili, con applicazione delle commissioni definite in sede di offerta.
Ferma restando la necessità di verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1984, si rileva che il modello di offerta tecnica non contempla alcuna voce relativa alla valorizzazione delle commissioni afferenti al servizio in questione.
Si chiede pertanto di confermare se il riferimento all’installazione dei POS sia un refuso oppure, in alternativa, di indicare le modalità attraverso le quali tali condizioni economiche debbano essere formulate in sede di offerta, al fine di garantire uniformità di valutazione tra tutti i concorrenti.
4. Art. 3, comma 18, dello Schema di convenzione
La disposizione pone a carico del Tesoriere il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali (mandati e reversali).
Si osserva che tale attività appare estranea al perimetro tipico del servizio di tesoreria e riguarda documenti emessi dall’Ente, per i quali la responsabilità della conservazione sembrerebbe ricadere sul soggetto produttore dei documenti stessi.
Considerato che si tratta di una prestazione autonoma, caratterizzata da costi non preventivamente quantificabili e potenzialmente rilevanti rispetto al valore economico dell’affidamento, si chiede di confermare che l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti restino di competenza dell’Ente, senza oneri a carico del Tesoriere.
5. Art. 14 dello Schema di convenzione
La disposizione prevede che il Tesoriere metta gratuitamente a disposizione dell’Ente un conto corrente bancario fruttifero intestato all’Economo comunale, senza oneri o spese.
Si chiede di confermare che tale previsione costituisca un refuso, in quanto sembrerebbe non conciliarsi con le disposizioni della Legge n. 720/1984.
In via subordinata, qualora l’Ente intendesse confermare tale previsione, si chiede di precisare che la scrivente società, non rivestendo la qualifica di istituto bancario, sia esonerata dal relativo obbligo e che l’eventuale apertura del conto possa avvenire presso un istituto di credito, con oneri a carico dell’Ente.
6. Art. 15 dello Schema di convenzione
La disposizione prevede che sulle anticipazioni di tesoreria non siano applicate commissioni di messa a disposizione fondi né ulteriori oneri o spese.
Si evidenzia che tale previsione potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza nei confronti degli operatori economici non bancari ammessi alla procedura, per i quali la commissione di disponibilità fondi rappresenta un costo effettivamente sostenuto nei confronti dell’istituto di credito corrispondente che mette a disposizione le necessarie linee di finanziamento.
Trattandosi di un costo oggettivo e non discrezionalmente eliminabile, la mancata valorizzazione di tale componente economica rischia di determinare un trattamento non omogeneo tra operatori bancari e operatori non bancari, con possibili effetti sulla più ampia partecipazione alla gara.
Si chiede pertanto di valutare l’introduzione, nell’ambito dei criteri di offerta tecnica ed economica, di una specifica valorizzazione della commissione di disponibilità fondi, quale componente strettamente connessa alla concessione delle eventuali anticipazioni di tesoreria.
7. Art. 18, comma 3, dello Schema di convenzione
La previsione contenuta nella disposizione in oggetto appare suscettibile di incidere significativamente sull’equilibrio economico dell’affidamento.
Considerata la natura e l’entità degli oneri posti a carico del Tesoriere, la clausola rischia infatti di rendere particolarmente complessa la formulazione di un’offerta sostenibile e coerente con i principi di economicità, proporzionalità ed equilibrio contrattuale.
Si chiede pertanto di valutarne la revisione, prevedendo, in linea con la prassi generalmente adottata e con l’attuale assetto del servizio, che i relativi costi restino a carico dell’Ente.
Nel ringraziare per l’attenzione riservata alle osservazioni sopra formulate, si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
12/06/2026 14:14
Risposta
QUESITO 1 – Art. 3 del Disciplinare – Stima dei costi della manodopera
Con riferimento alle osservazioni formulate in ordine alla stima dei costi della manodopera, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’Ente ha provveduto alla determinazione dei costi della manodopera in conformità a quanto prescritto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di stimare tali costi sulla base dei propri dati interni e degli elementi conoscitivi disponibili al momento della pubblicazione della documentazione di gara. La stima indicata nel Disciplinare – pari a € 32.023,68 per l’intera durata quadriennale, corrispondente a circa € 8.005,92 annui – è stata calcolata considerando l’impiego effettivo di 2 risorse con CCNL ABI dedicate al servizio di tesoreria del Comune di Volla nella misura del 10% del loro orario lavorativo.
I parametri di riferimento sono espressamente riportati al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e si fondano sulle seguenti voci: n. 1 risorsa con inquadramento Quadro Direttivo 1° livello e n. 1 risorsa con inquadramento Terza Area 3° livello, entrambe dedicate al servizio nella misura del 10% del loro tempo lavorativo. La stima complessiva di € 32.023,68 è stata determinata dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e delle caratteristiche concrete del servizio da affidare.
Si precisa che la nota comunicata dall’operatore uscente in data 19/03/2026, nella quale vengono indicati costi annui della manodopera pari a € 61.575,00, non risulta vincolante per la stazione appaltante ai fini della determinazione della base di gara, in quanto elaborata unilateralmente dall’operatore economico e non rispondente alla metodologia di calcolo prescritta dalla normativa vigente, che ha riguardo al tempo effettivamente dedicato al servizio oggetto di gara e non all’intera posizione contrattuale del personale impiegato.
Con riguardo al richiamo agli artt. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1999 e 52, comma 61, della L. n. 448/2001, si osserva che la clausola di stabilità occupazionale è già espressamente prevista al paragrafo 9 del Disciplinare, il quale obbliga l’aggiudicatario all’assorbimento prioritario del personale impiegato dal contraente uscente, garantendo le tutele del CCNL ABI. Ciò non comporta tuttavia che la stima della manodopera debba coincidere con i costi dichiarati dall’operatore uscente: la stazione appaltante ha il compito di stimare il costo del lavoro in funzione delle prestazioni effettivamente richieste, che nel caso di specie ammontano al 10% dell’attività lavorativa delle 2 risorse già individuate.
QUESITO 2 – Art. 6.3 del Disciplinare e art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione
Si chiarisce che le due previsioni disciplinano aspetti distinti e complementari e non sono tra loro incongruenti.
L’art. 6.3 del Disciplinare prevede un requisito di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo: il concorrente deve disporre (o impegnarsi ad attivare entro 6 mesi dall’aggiudicazione) di una filiale, agenzia o sportello raggiungibile entro 15 minuti dalla sede comunale. Tale requisito garantisce la prossimità territoriale del Tesoriere rispetto all’Ente, condizione ritenuta necessaria per assicurare la tempestiva operatività del servizio.
L’art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione disciplina invece le modalità operative di erogazione del servizio una volta instaurato il rapporto contrattuale: il servizio si svolge ordinariamente presso i locali del Tesoriere, ma è prevista una presenza settimanale di cinque ore presso i locali messi a disposizione dall’Ente. Le due disposizioni operano quindi su piani diversi – quello dei requisiti di accesso alla gara e quello delle modalità esecutive del contratto – e non si escludono né si contraddicono.
Quanto al canone di concessione per l’utilizzo dei locali comunali, si precisa che tale voce non è stata inserita nel bando in quanto si tratta di una clausola eventuale e di dettaglio che sarà regolata in sede di convenzione, potendo anche assumere valore simbolico o essere concordata in forma gratuita in ragione del servizio reso. La sua assenza nel bando non costituisce pertanto una lacuna rilevante ai fini della formulazione dell’offerta.
QUESITO 3 – Art. 3, comma 13, dello Schema di convenzione
Con riferimento alla previsione relativa all’installazione di almeno tre postazioni POS presso i servizi comunali indicati dall’Ente, si precisa quanto segue.
La disposizione risponde all’esigenza di consentire all’Ente di incassare entrate tramite strumenti di pagamento elettronico, in conformità agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e alla normativa PagoPA. La compatibilità con la disciplina della Tesoreria Unica di cui alla L. n. 720/1984 non è in discussione, in quanto i pagamenti tramite POS transitano comunque attraverso il sistema tesoriale.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle commissioni, si prende atto della lacuna segnalata nell’Allegato C (Offerta Tecnica), che non contempla una specifica voce a tal fine. In ogni caso, la stazione appaltante precisa che l’obbligo di installazione dei POS è da intendersi come prestazione accessoria inclusa nel compenso forfettario onnicomprensivo oggetto di offerta economica. Le commissioni eventualmente applicate sulle transazioni POS costituiscono un elemento non qualificante dell’offerta.
QUESITO 4 – Art. 3, comma 18, dello Schema di convenzione
In merito all’osservazione relativa all’attività di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali (mandati e reversali), si precisa quanto segue.
La conservazione sostitutiva dei documenti informatici connessi all’attività di tesoreria è prassi consolidata nel settore e rientra nel perimetro dei servizi accessori che gli operatori economici abilitati al servizio di tesoreria sono in grado di erogare nell’ambito dei propri sistemi gestionali. Non si tratta di un’attività del tutto estranea al servizio, bensì di una prestazione strumentale e funzionalmente connessa alla gestione del servizio medesimo, stante il fatto che mandati e reversali sono generati e gestiti nell’ambito del sistema informatico del Tesoriere.
Quanto all’imputazione dei relativi costi, si precisa che tale onere è stato considerato come parte integrante del servizio di tesoreria e quindi incluso nella base di gara complessiva di € 136.000,00. I concorrenti sono invitati a tenerne conto nella formulazione della propria offerta economica.
QUESITO 5 – Art. 14 dello Schema di convenzione
Si precisa che qualora l’aggiudicatario sia un operatore bancario o postale, avrà l’obbligo di mettere a disposizione il conto corrente bancario fruttifero gratuitamente intestato all’Economo comunale.
Considerata l’esiguità dell’importo relativo alle spese di tenuta conto, nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario non rientri nelle categorie precedenti, l’apertura del conto corrente potrà avvenire presso un istituto di credito convenzionato, con oneri a carico dell’Ente.
QUESITO 6 – Art. 15 dello Schema di convenzione
Con riferimento all’osservazione relativa al divieto di applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi sulle anticipazioni di tesoreria, si osserva quanto segue.
La previsione di cui all’art. 15 della convenzione, che esclude l’applicazione di commissioni di disponibilità fondi sulle anticipazioni di tesoreria, è conforme alla disciplina di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il servizio di tesoreria è remunerato esclusivamente attraverso il canone contrattuale. Il rimborso di una commissione di disponibilità fondi in capo all’Ente non è contemplato dalla normativa e rappresenterebbe un onere aggiuntivo a carico delle finanze pubbliche.
Si rileva peraltro che la previsione è del tutto in linea con la prassi contrattuale degli enti locali e con i modelli di convenzione comunemente adottati nel settore. La circostanza che gli operatori non bancari sostengano tale costo nei confronti dell’istituto di credito corrispondente costituisce una componente del rischio d’impresa che gli stessi sono tenuti a valutare e assorbire nell’ambito della propria offerta economica complessiva, così come avviene per qualsiasi altro costo operativo.
Non si ravvisa pertanto alcuna lesione del principio di par condicio: la disciplina è la medesima per tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Gli operatori non bancari sono ammessi alla procedura in quanto idonei a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del TUEL e devono formulare la propria offerta tenendo conto della struttura di costo propria del modello di business adottato.
QUESITO 7 – Art. 18, comma 3, dello Schema di convenzione
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 18, comma 3, della convenzione, ritenuta suscettibile di incidere sull’equilibrio economico dell’affidamento, si precisa che la documentazione di gara è stata elaborata nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità ed equilibrio contrattuale, tenendo conto delle caratteristiche del servizio e della realtà finanziaria dell’Ente.
La previsione in oggetto rientra nel perimetro dei servizi e degli oneri che, nell’ambito dei contratti di tesoreria degli enti locali, sono tipicamente posti a carico del Tesoriere in quanto funzionalmente connessi allo svolgimento del servizio stesso. La stazione appaltante ha ritenuto tale allocazione degli oneri coerente con le condizioni di mercato e con la prassi contrattuale del settore, nonché adeguatamente valorizzata nella base d’asta di € 136.000,00.
Si invitano i concorrenti a tenere conto di tale previsione nella formulazione della propria offerta economica, valutando l’impatto degli oneri in questione e riflettendolo eventualmente nel ribasso percentuale offerto.
NOTA FINALE
Si precisa che le presenti risposte ai quesiti di chiarimento costituiscono parte integrante della documentazione di gara ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e devono essere lette e interpretate congiuntamente con il Bando, il Disciplinare di gara e lo Schema di convenzione. Tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione e ad accettarne il contenuto senza riserve.
La documentazione di gara non subisce pertanto modifiche, fatta eccezione per il chiarimento interpretativo di cui al Quesito 5 riguardante la modalità di apertura del conto corrente dell’Economo da parte degli operatori non bancari.
Con riferimento alle osservazioni formulate in ordine alla stima dei costi della manodopera, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’Ente ha provveduto alla determinazione dei costi della manodopera in conformità a quanto prescritto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di stimare tali costi sulla base dei propri dati interni e degli elementi conoscitivi disponibili al momento della pubblicazione della documentazione di gara. La stima indicata nel Disciplinare – pari a € 32.023,68 per l’intera durata quadriennale, corrispondente a circa € 8.005,92 annui – è stata calcolata considerando l’impiego effettivo di 2 risorse con CCNL ABI dedicate al servizio di tesoreria del Comune di Volla nella misura del 10% del loro orario lavorativo.
I parametri di riferimento sono espressamente riportati al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e si fondano sulle seguenti voci: n. 1 risorsa con inquadramento Quadro Direttivo 1° livello e n. 1 risorsa con inquadramento Terza Area 3° livello, entrambe dedicate al servizio nella misura del 10% del loro tempo lavorativo. La stima complessiva di € 32.023,68 è stata determinata dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e delle caratteristiche concrete del servizio da affidare.
Si precisa che la nota comunicata dall’operatore uscente in data 19/03/2026, nella quale vengono indicati costi annui della manodopera pari a € 61.575,00, non risulta vincolante per la stazione appaltante ai fini della determinazione della base di gara, in quanto elaborata unilateralmente dall’operatore economico e non rispondente alla metodologia di calcolo prescritta dalla normativa vigente, che ha riguardo al tempo effettivamente dedicato al servizio oggetto di gara e non all’intera posizione contrattuale del personale impiegato.
Con riguardo al richiamo agli artt. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1999 e 52, comma 61, della L. n. 448/2001, si osserva che la clausola di stabilità occupazionale è già espressamente prevista al paragrafo 9 del Disciplinare, il quale obbliga l’aggiudicatario all’assorbimento prioritario del personale impiegato dal contraente uscente, garantendo le tutele del CCNL ABI. Ciò non comporta tuttavia che la stima della manodopera debba coincidere con i costi dichiarati dall’operatore uscente: la stazione appaltante ha il compito di stimare il costo del lavoro in funzione delle prestazioni effettivamente richieste, che nel caso di specie ammontano al 10% dell’attività lavorativa delle 2 risorse già individuate.
QUESITO 2 – Art. 6.3 del Disciplinare e art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione
Si chiarisce che le due previsioni disciplinano aspetti distinti e complementari e non sono tra loro incongruenti.
L’art. 6.3 del Disciplinare prevede un requisito di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo: il concorrente deve disporre (o impegnarsi ad attivare entro 6 mesi dall’aggiudicazione) di una filiale, agenzia o sportello raggiungibile entro 15 minuti dalla sede comunale. Tale requisito garantisce la prossimità territoriale del Tesoriere rispetto all’Ente, condizione ritenuta necessaria per assicurare la tempestiva operatività del servizio.
L’art. 1, comma 3, dello Schema di convenzione disciplina invece le modalità operative di erogazione del servizio una volta instaurato il rapporto contrattuale: il servizio si svolge ordinariamente presso i locali del Tesoriere, ma è prevista una presenza settimanale di cinque ore presso i locali messi a disposizione dall’Ente. Le due disposizioni operano quindi su piani diversi – quello dei requisiti di accesso alla gara e quello delle modalità esecutive del contratto – e non si escludono né si contraddicono.
Quanto al canone di concessione per l’utilizzo dei locali comunali, si precisa che tale voce non è stata inserita nel bando in quanto si tratta di una clausola eventuale e di dettaglio che sarà regolata in sede di convenzione, potendo anche assumere valore simbolico o essere concordata in forma gratuita in ragione del servizio reso. La sua assenza nel bando non costituisce pertanto una lacuna rilevante ai fini della formulazione dell’offerta.
QUESITO 3 – Art. 3, comma 13, dello Schema di convenzione
Con riferimento alla previsione relativa all’installazione di almeno tre postazioni POS presso i servizi comunali indicati dall’Ente, si precisa quanto segue.
La disposizione risponde all’esigenza di consentire all’Ente di incassare entrate tramite strumenti di pagamento elettronico, in conformità agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e alla normativa PagoPA. La compatibilità con la disciplina della Tesoreria Unica di cui alla L. n. 720/1984 non è in discussione, in quanto i pagamenti tramite POS transitano comunque attraverso il sistema tesoriale.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle commissioni, si prende atto della lacuna segnalata nell’Allegato C (Offerta Tecnica), che non contempla una specifica voce a tal fine. In ogni caso, la stazione appaltante precisa che l’obbligo di installazione dei POS è da intendersi come prestazione accessoria inclusa nel compenso forfettario onnicomprensivo oggetto di offerta economica. Le commissioni eventualmente applicate sulle transazioni POS costituiscono un elemento non qualificante dell’offerta.
QUESITO 4 – Art. 3, comma 18, dello Schema di convenzione
In merito all’osservazione relativa all’attività di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali (mandati e reversali), si precisa quanto segue.
La conservazione sostitutiva dei documenti informatici connessi all’attività di tesoreria è prassi consolidata nel settore e rientra nel perimetro dei servizi accessori che gli operatori economici abilitati al servizio di tesoreria sono in grado di erogare nell’ambito dei propri sistemi gestionali. Non si tratta di un’attività del tutto estranea al servizio, bensì di una prestazione strumentale e funzionalmente connessa alla gestione del servizio medesimo, stante il fatto che mandati e reversali sono generati e gestiti nell’ambito del sistema informatico del Tesoriere.
Quanto all’imputazione dei relativi costi, si precisa che tale onere è stato considerato come parte integrante del servizio di tesoreria e quindi incluso nella base di gara complessiva di € 136.000,00. I concorrenti sono invitati a tenerne conto nella formulazione della propria offerta economica.
QUESITO 5 – Art. 14 dello Schema di convenzione
Si precisa che qualora l’aggiudicatario sia un operatore bancario o postale, avrà l’obbligo di mettere a disposizione il conto corrente bancario fruttifero gratuitamente intestato all’Economo comunale.
Considerata l’esiguità dell’importo relativo alle spese di tenuta conto, nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario non rientri nelle categorie precedenti, l’apertura del conto corrente potrà avvenire presso un istituto di credito convenzionato, con oneri a carico dell’Ente.
QUESITO 6 – Art. 15 dello Schema di convenzione
Con riferimento all’osservazione relativa al divieto di applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi sulle anticipazioni di tesoreria, si osserva quanto segue.
La previsione di cui all’art. 15 della convenzione, che esclude l’applicazione di commissioni di disponibilità fondi sulle anticipazioni di tesoreria, è conforme alla disciplina di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il servizio di tesoreria è remunerato esclusivamente attraverso il canone contrattuale. Il rimborso di una commissione di disponibilità fondi in capo all’Ente non è contemplato dalla normativa e rappresenterebbe un onere aggiuntivo a carico delle finanze pubbliche.
Si rileva peraltro che la previsione è del tutto in linea con la prassi contrattuale degli enti locali e con i modelli di convenzione comunemente adottati nel settore. La circostanza che gli operatori non bancari sostengano tale costo nei confronti dell’istituto di credito corrispondente costituisce una componente del rischio d’impresa che gli stessi sono tenuti a valutare e assorbire nell’ambito della propria offerta economica complessiva, così come avviene per qualsiasi altro costo operativo.
Non si ravvisa pertanto alcuna lesione del principio di par condicio: la disciplina è la medesima per tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Gli operatori non bancari sono ammessi alla procedura in quanto idonei a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del TUEL e devono formulare la propria offerta tenendo conto della struttura di costo propria del modello di business adottato.
QUESITO 7 – Art. 18, comma 3, dello Schema di convenzione
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 18, comma 3, della convenzione, ritenuta suscettibile di incidere sull’equilibrio economico dell’affidamento, si precisa che la documentazione di gara è stata elaborata nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità ed equilibrio contrattuale, tenendo conto delle caratteristiche del servizio e della realtà finanziaria dell’Ente.
La previsione in oggetto rientra nel perimetro dei servizi e degli oneri che, nell’ambito dei contratti di tesoreria degli enti locali, sono tipicamente posti a carico del Tesoriere in quanto funzionalmente connessi allo svolgimento del servizio stesso. La stazione appaltante ha ritenuto tale allocazione degli oneri coerente con le condizioni di mercato e con la prassi contrattuale del settore, nonché adeguatamente valorizzata nella base d’asta di € 136.000,00.
Si invitano i concorrenti a tenere conto di tale previsione nella formulazione della propria offerta economica, valutando l’impatto degli oneri in questione e riflettendolo eventualmente nel ribasso percentuale offerto.
NOTA FINALE
Si precisa che le presenti risposte ai quesiti di chiarimento costituiscono parte integrante della documentazione di gara ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e devono essere lette e interpretate congiuntamente con il Bando, il Disciplinare di gara e lo Schema di convenzione. Tutti i concorrenti sono tenuti a prenderne visione e ad accettarne il contenuto senza riserve.
La documentazione di gara non subisce pertanto modifiche, fatta eccezione per il chiarimento interpretativo di cui al Quesito 5 riguardante la modalità di apertura del conto corrente dell’Economo da parte degli operatori non bancari.