Pubblicato
AGEROLA
Gara #105429
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 187, comma 1, ultimo periodo, e all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia nel Comune di AgerolaInformazioni appalto
26/05/2026
Aperta
Servizi
€ 3.574.460,82
naclerio rocco
Categorie merceologiche
98351 - Servizi di gestione di parcheggi
Lotti
1
BBCC5554FE
Qualità prezzo
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 187, comma 1, ultimo periodo, e all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia nel Comune di Agerola
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 187, comma 1, ultimo periodo, e all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia nel Comune di Agerola
€ 3.574.460,82
€ 176.000,00
€ 0,00
Scadenze
15/06/2026 12:00
25/06/2026 12:00
29/06/2026 10:00
Allegati
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1.00 MB | |
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196.09 kB |
Chiarimenti
28/05/2026 10:38
Quesito #1
"In relazione agli articoli 2 (valore della concessione – canone di concessione) e 19 (remunerazione della concessione-traslazione del rischio operativo) del capitolato, si chiede a codesto Ente di chiarire se la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 15 e 15.1, del Codice della Strada (così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 177 del 25.11.2024, in vigore dal 14 dicembre 2024), prevista dal Legislatore “al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta”, rientri, rispettivamente, nella definizione di “corrispettivi” che saranno pagati dagli utenti del servizio (comma 2, art. 2) , e di “incassi” derivanti dalla sosta a pagamento (comma 1, art. 19), ciò anche e soprattutto al fine di poter determinare compiutamente la percentuale del canone annuo dovuto all’Ente, così come disciplinata al comma 3 dell’art. 2 del capitolato di gara".
01/06/2026 12:37
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimento formulata in relazione agli artt. 2 e 19 del Capitolato di gara, e con specifico riferimento alla maggiorazione prevista dall'art. 7, comma 15 e 15.1, del Codice della Strada — così come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024 — si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Natura giuridica della maggiorazione
La maggiorazione introdotta dal Legislatore "al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta" costituisce una componente accessoria della sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione delle norme sulla sosta a pagamento, e non una tariffa di sosta o un corrispettivo per il servizio reso.
Tale maggiorazione si inserisce, a tutti gli effetti, nell'alveo della disciplina sanzionatoria del Codice della Strada, seguendo integralmente le regole procedurali e contabili dettate dagli artt. 202, 203 e 208 del D.Lgs. 285/1992:
Art. 202 C.d.S. — disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;Art. 203 C.d.S. — regolamenta il ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione;Art. 208 C.d.S. — stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendone l'introito diretto nelle casse dell'Ente proprietario della strada.Ne consegue che la maggiorazione in oggetto transita direttamente nelle casse comunali, secondo le ordinarie procedure di riscossione delle sanzioni al Codice della Strada, senza alcuna intermediazione da parte del concessionario del servizio di sosta.
2. Esclusione dalla nozione di "corrispettivi" ex art. 2, comma 2, del Capitolato
Stante la natura sanzionatoria dell'importo in esame, si chiarisce che la maggiorazione di cui all'art. 7, comma 15 e 15.1, C.d.S. non rientra nella definizione di "corrispettivi" pagati dagli utenti del servizio di cui all'art. 2, comma 2, del Capitolato.
I "corrispettivi" rilevanti ai fini del rapporto concessorio sono esclusivamente quelli derivanti dal pagamento volontario e regolare della tariffa di sosta da parte degli utenti che fruiscono legittimamente del servizio. La maggiorazione, al contrario, origina da una condotta illecita dell'utente (mancato pagamento della sosta) e ha natura di sanzione accessoria, come tale estranea al perimetro del corrispettivo contrattuale.
3. Esclusione dalla nozione di "incassi" ex art. 19, comma 1, del Capitolato
Per le medesime ragioni, la maggiorazione non concorre alla formazione degli "incassi" derivanti dalla sosta a pagamento di cui all'art. 19, comma 1, del Capitolato, rilevanti ai fini della determinazione del rischio operativo traslato in capo al concessionario.
Le somme recuperate attraverso il meccanismo sanzionatorio maggiorato sono parte integrante della sanzione e, in quanto tali, non sono nella disponibilità del concessionario, né possono essere computate nella base di calcolo della percentuale del canone annuo dovuto all'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Capitolato.
La presente risposta costituisce chiarimento ufficiale e sarà pubblicata unitamente agli atti di gara ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.
1. Natura giuridica della maggiorazione
La maggiorazione introdotta dal Legislatore "al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta" costituisce una componente accessoria della sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione delle norme sulla sosta a pagamento, e non una tariffa di sosta o un corrispettivo per il servizio reso.
Tale maggiorazione si inserisce, a tutti gli effetti, nell'alveo della disciplina sanzionatoria del Codice della Strada, seguendo integralmente le regole procedurali e contabili dettate dagli artt. 202, 203 e 208 del D.Lgs. 285/1992:
Art. 202 C.d.S. — disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;Art. 203 C.d.S. — regolamenta il ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione;Art. 208 C.d.S. — stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendone l'introito diretto nelle casse dell'Ente proprietario della strada.Ne consegue che la maggiorazione in oggetto transita direttamente nelle casse comunali, secondo le ordinarie procedure di riscossione delle sanzioni al Codice della Strada, senza alcuna intermediazione da parte del concessionario del servizio di sosta.
2. Esclusione dalla nozione di "corrispettivi" ex art. 2, comma 2, del Capitolato
Stante la natura sanzionatoria dell'importo in esame, si chiarisce che la maggiorazione di cui all'art. 7, comma 15 e 15.1, C.d.S. non rientra nella definizione di "corrispettivi" pagati dagli utenti del servizio di cui all'art. 2, comma 2, del Capitolato.
I "corrispettivi" rilevanti ai fini del rapporto concessorio sono esclusivamente quelli derivanti dal pagamento volontario e regolare della tariffa di sosta da parte degli utenti che fruiscono legittimamente del servizio. La maggiorazione, al contrario, origina da una condotta illecita dell'utente (mancato pagamento della sosta) e ha natura di sanzione accessoria, come tale estranea al perimetro del corrispettivo contrattuale.
3. Esclusione dalla nozione di "incassi" ex art. 19, comma 1, del Capitolato
Per le medesime ragioni, la maggiorazione non concorre alla formazione degli "incassi" derivanti dalla sosta a pagamento di cui all'art. 19, comma 1, del Capitolato, rilevanti ai fini della determinazione del rischio operativo traslato in capo al concessionario.
Le somme recuperate attraverso il meccanismo sanzionatorio maggiorato sono parte integrante della sanzione e, in quanto tali, non sono nella disponibilità del concessionario, né possono essere computate nella base di calcolo della percentuale del canone annuo dovuto all'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Capitolato.
La presente risposta costituisce chiarimento ufficiale e sarà pubblicata unitamente agli atti di gara ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.
12/06/2026 10:24
Quesito #2
Spett.le Comune di Agerola,
Nell'ottica della partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di poter acconsentire all'effettuazione del sopralluogo, ancorché non obbligatorio, da parte del nostro delegato, munito della necessaria documentazione (delega firmata dal Legale Rappresentante p.t. ed il relativo documento di identità).
Si approfitta per chiede tramite il presente mezzo di poter effettuare il sopralluogo già nella mattina del giorno lunedì 15/06 p.v., ore 9:00 circa.
I dati richiesti sono i seguenti:
-Nominativo del concorrente: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.; -Recapito telefonico: 075/605195
-Mail: sisparcheggi@pec.it
-Nominativo delegato: Sig. Luca Greco
In attesa di cortese conferma, si porgono
Distinti saluti.
Ufficio Gare
Nell'ottica della partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di poter acconsentire all'effettuazione del sopralluogo, ancorché non obbligatorio, da parte del nostro delegato, munito della necessaria documentazione (delega firmata dal Legale Rappresentante p.t. ed il relativo documento di identità).
Si approfitta per chiede tramite il presente mezzo di poter effettuare il sopralluogo già nella mattina del giorno lunedì 15/06 p.v., ore 9:00 circa.
I dati richiesti sono i seguenti:
-Nominativo del concorrente: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.; -Recapito telefonico: 075/605195
-Mail: sisparcheggi@pec.it
-Nominativo delegato: Sig. Luca Greco
In attesa di cortese conferma, si porgono
Distinti saluti.
Ufficio Gare
12/06/2026 11:55
Risposta
In relazione alla Vs richiesta di sopralluogo, si conferma la disponibilità del personale di Polizia Locale , che nella data e l'ora da Voi indicata, provvederà per l'espletamento. A tal fine si prega di prendere contatti con il Comandate della Polizia Locale di Agerola dott. Gabriele Catello Zurlo, tramite l'indirizzo di mail istituzionale polizialocale@comune.agerola.na.it o contattando il recapito telefonico 0818740247/44.
Il Rup Dott. Rocco Naclerio
Il Rup Dott. Rocco Naclerio
12/06/2026 14:18
Quesito #3
Spett.le Comune di Agerola,
Si chiede conferma che il canone di concessione sia da intendersi omnicomprensivo di tributi ed imposte locali, presenti e futuri, ivi inclusa la TARI, TASI, COSAP, TOSAP, ecc.
Distinti Saluti.
SIS S.r.l.
Si chiede conferma che il canone di concessione sia da intendersi omnicomprensivo di tributi ed imposte locali, presenti e futuri, ivi inclusa la TARI, TASI, COSAP, TOSAP, ecc.
Distinti Saluti.
SIS S.r.l.
17/06/2026 09:20
Risposta
In relazione al quesito, si rappresenta che il canone di concessione dovuto all'Ente per la gestione degli stalli sosta a pagamento è omnicomprensiva degli eventuali tributi ed imposte locali. L'apertura e l'esercizio sul territorio del locale da adibire ad info point per la gestione del rilascio di permessi all'utenza, sarà, invece soggetto alle imposte comunali e tributi di legge.