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MOIO DELLA CIVITELLA
Gara #105562
GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ E SICUREZZA-RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI MOIO DELLA CIVITELLA – PELLARE, LOTTO 1” operazione individuata con DGR 163 del 27/03/2025 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3Informazioni appalto
27/05/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 135.255,32
Gregorio Angelo
Categorie merceologiche
713 - Servizi di ingegneria
Lotti
1
BBD00CF9E1
C33H19000180002
Qualità prezzo
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ E SICUREZZA-RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI MOIO DELLA CIVITELLA – PELLARE, LOTTO 1” PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3
servizi tecnici di Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori a Corpo e Coordinamento della Sicurezza-direzione geologica-sorveglianza archeologica
€ 135.255,32
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
18/06/2026 12:00
25/06/2026 10:00
25/06/2026 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
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55.03 kB | |
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75.50 kB | |
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81.00 kB | |
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70.00 kB | |
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745.03 kB | |
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369.39 kB | |
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5.42 MB | |
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185.95 MB | |
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1.76 MB |
Chiarimenti
29/05/2026 18:43
Quesito #1
A pag. 19 del disciplinare di gara, paragrafo 6.3 relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale, si chiede di chiarire i punti di cui alle lettere a e b perché non congrui e non corrispondenti al bando tipo ANAC ; in particolare gli importi della tabella sottostante la lettera a) ultima colonna a destra non si comprende a cosa facciano riferimento così come gli importi della tabella dei servizi di punta ultima colonna .
Si chiede una verifica della corrispondenza tra la parte descrittiva delle lettere a) e b)e le tabelle recanti gli importi.
Si chiede una verifica della corrispondenza tra la parte descrittiva delle lettere a) e b)e le tabelle recanti gli importi.
01/06/2026 13:29
Risposta
Salve, l'ultima colonna della tabella di pag. 19, indica l'importo minimo di servizi (importi parcella professionale per la categoria, fatturato e certificato come eseguito) che bisogna aver già svolto per ciascuna categoria (€ 96.460,38 per la S.04 ed € 7.722,08 per la categoria D.02) importo totale (due volte l'importo indicato) raggiungibile con almeno due servizi per ogni categoria.
Mentre per i servizi di punta, lettera b), è indicato l'importo dei lavori, progettati e/o diretti, nei 10 anni precedenti, la cui somma, dei lavori, deve essere pari almeno ad € 1.505.636,22- si chiede di aver diretto almeno due lavori della tipologia analoga indicata la cui somma (dei lavori) è pari almeno ad € 1.505.636,22-
saluti arch. Angelo Gregorio
Mentre per i servizi di punta, lettera b), è indicato l'importo dei lavori, progettati e/o diretti, nei 10 anni precedenti, la cui somma, dei lavori, deve essere pari almeno ad € 1.505.636,22- si chiede di aver diretto almeno due lavori della tipologia analoga indicata la cui somma (dei lavori) è pari almeno ad € 1.505.636,22-
saluti arch. Angelo Gregorio
01/06/2026 18:02
Quesito #2
buongiorno. Vorrei un chiarimento in merito alla scadenza per la presentazione della documentazione di gara in quanto nel disciplinare è riportata la data del 12 giugno e quella dei chiarimenti il 22 giugno, mentre sulla piattaforma sono riportate queste altre date : Richiesta chiarimenti18/06/2026 12:00 Scadenza presentazione25/06/2026 10:00.
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
09/06/2026 10:59
Risposta
Buon giorno, la scadenza di presentazione è quella indicata dalla piattaforma ore 10.00 del 25-06-2026- il rup Arch. Angelo Gregorio
03/06/2026 12:34
Quesito #3
Oggetto: Nuova richiesta di chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (Paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, pag. 19) – Bando per l’affidamento dei servizi tecnici relativi al Comune di Moio della Civitella.
In riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla precedente richiesta di chiarimenti, si rileva che il riscontro fornito da Codesta Stazione Appaltante continua a non chiarire i dubbi e le criticità manifestate.
Si formula, pertanto, una nuova richiesta di chiarimenti relativa alle incongruenze e indeterminatezze di seguito esposte:
1. Sovrapposizione tra "Elenco dei servizi" e "Servizi di punta"
Il Bando-tipo ANAC n. 2/2026 (paragrafo 6.3, lettere a e b) traccia una netta distinzione concettuale e quantitativa tra:
· Lettera a): L'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, finalizzato a dimostrare l'esperienza generale del concorrente nelle specifiche categorie e ID (richiesto di norma per un importo complessivo tra l'1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori).
· Lettera b): I servizi "di punta", volti a dimostrare la capacità esecutiva del concorrente su interventi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, solitamente limitati a un massimo di due servizi il cui importo complessivo è parametrato su una frazione (tra 0,40 e 0,80 volte) del valore dei lavori.
Nel Disciplinare di gara di codesta Stazione Appaltante tale distinzione viene annullata: entrambi i requisiti vengono formulati con le medesime modalità stringenti (richiesta di almeno due servizi per categoria, con importi sovrapponibili), configurando di fatto una doppia ed inspiegabile richiesta di soli requisiti di punta, in contrasto con il principio di massima partecipazione e proporzionalità (art. 10, comma 3 del Codice).
2. Inspiegabile riferimento a requisiti di "Fatturato/Compensi" in luogo dell’”Importo Lavori"
Nella risposta al primo chiarimento viene affermato che "l'ultima colonna della tabella di pag. 19 indica l'importo minimo di servizi (importi parcella professionale per la categoria, fatturato e certificato come eseguito)".
A parere dello scrivente tale interpretazione è in contrasto con:
· il Bando-tipo ANAC: Le tabelle n. 5 e n. 6 del modello ANAC collegano esplicitamente i requisiti di capacità tecnica all'importo dei lavori relativi ai servizi espletati (es. "Importo complessivo minimo dei lavori"), e non all'importo dei compensi/parcelle professionali percepiti.
· Duplicazione dei requisiti economici. I requisiti di fatturato globale (o in alternativa la polizza assicurativa) possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito della capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.2 del Bando-tipo), entro il limite del valore stimato dell'appalto. Richiederli nuovamente sotto forma di "fatturato di servizi" rappresenta una duplicazione dei requisiti.
· Impossibilità oggettiva di comprova tramite FVOE: I servizi svolti e censiti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o nei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti riportano storicamente e per legge il codice della categoria d'opera (es. S.04, D.02) e il relativo importo dei lavori, mentre non contengono i dati relativi ai compensi e alle parcelle private del professionista. Parametrare il requisito tecnico sul compenso rende impossibile la verifica oggettiva dei requisiti in sede di gara.
3. Indeterminatezza e carenza dei dati nelle tabelle del Disciplinare
L'attuale formulazione del paragrafo 6.3 impedisce agli operatori economici di comprendere quali siano i reali requisiti richiesti per poter partecipare:
· Al punto a): Il testo prevede che l'importo complessivo dei servizi analoghi sia pari a 2 volte "l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID". Tuttavia, nella tabella sottostante non compaiono i valori dei lavori, bensì una colonna riportante cifre che la Stazione Appaltante ha definito essere "compensi professionali" (€ 96.460,38 per S.04 ed € 7.722,08 per D.02), generando un contrasto tra la parte descrittiva e i dati numerici.
· Al punto b): oltre a comparire un unico importo e non due importi relativi alle singole categorie e ID, viene inserito un valore complessivo richiesto pari a € 1.882.045,28, che non trova alcuna corrispondenza con la documentazione analizzata (bando/disciplinare e progetto esecutivo).
Conclusioni e Quesito
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire espressamente:
· Se gli importi minimi richiesti nelle tabelle debbano intendersi – come per legge – riferiti al valore dei lavori delle rispettive categorie d’opera (S.04 e D.02) su cui il concorrente ha svolto i servizi, eliminando ogni riferimento al fatturato dei compensi professionali;
· Di specificare con esattezza quale sia l’importo esatto dei lavori richiesto per l’Elenco dei servizi (punto a) e per i Servizi di punta (punto b), sanando la contraddizione tra il testo del disciplinare e le tabelle nonché della precedente risposta di chiarimento.
Inoltre a pag. 26 del disciplinare di gara è indicata la data del 12 giugno 2026 quale FINE PERIODO PER IL CARICAMENTO TELEMATICO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE invece che la data del 25 giugno 2026.
In riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla precedente richiesta di chiarimenti, si rileva che il riscontro fornito da Codesta Stazione Appaltante continua a non chiarire i dubbi e le criticità manifestate.
Si formula, pertanto, una nuova richiesta di chiarimenti relativa alle incongruenze e indeterminatezze di seguito esposte:
1. Sovrapposizione tra "Elenco dei servizi" e "Servizi di punta"
Il Bando-tipo ANAC n. 2/2026 (paragrafo 6.3, lettere a e b) traccia una netta distinzione concettuale e quantitativa tra:
· Lettera a): L'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, finalizzato a dimostrare l'esperienza generale del concorrente nelle specifiche categorie e ID (richiesto di norma per un importo complessivo tra l'1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori).
· Lettera b): I servizi "di punta", volti a dimostrare la capacità esecutiva del concorrente su interventi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, solitamente limitati a un massimo di due servizi il cui importo complessivo è parametrato su una frazione (tra 0,40 e 0,80 volte) del valore dei lavori.
Nel Disciplinare di gara di codesta Stazione Appaltante tale distinzione viene annullata: entrambi i requisiti vengono formulati con le medesime modalità stringenti (richiesta di almeno due servizi per categoria, con importi sovrapponibili), configurando di fatto una doppia ed inspiegabile richiesta di soli requisiti di punta, in contrasto con il principio di massima partecipazione e proporzionalità (art. 10, comma 3 del Codice).
2. Inspiegabile riferimento a requisiti di "Fatturato/Compensi" in luogo dell’”Importo Lavori"
Nella risposta al primo chiarimento viene affermato che "l'ultima colonna della tabella di pag. 19 indica l'importo minimo di servizi (importi parcella professionale per la categoria, fatturato e certificato come eseguito)".
A parere dello scrivente tale interpretazione è in contrasto con:
· il Bando-tipo ANAC: Le tabelle n. 5 e n. 6 del modello ANAC collegano esplicitamente i requisiti di capacità tecnica all'importo dei lavori relativi ai servizi espletati (es. "Importo complessivo minimo dei lavori"), e non all'importo dei compensi/parcelle professionali percepiti.
· Duplicazione dei requisiti economici. I requisiti di fatturato globale (o in alternativa la polizza assicurativa) possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito della capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.2 del Bando-tipo), entro il limite del valore stimato dell'appalto. Richiederli nuovamente sotto forma di "fatturato di servizi" rappresenta una duplicazione dei requisiti.
· Impossibilità oggettiva di comprova tramite FVOE: I servizi svolti e censiti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o nei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti riportano storicamente e per legge il codice della categoria d'opera (es. S.04, D.02) e il relativo importo dei lavori, mentre non contengono i dati relativi ai compensi e alle parcelle private del professionista. Parametrare il requisito tecnico sul compenso rende impossibile la verifica oggettiva dei requisiti in sede di gara.
3. Indeterminatezza e carenza dei dati nelle tabelle del Disciplinare
L'attuale formulazione del paragrafo 6.3 impedisce agli operatori economici di comprendere quali siano i reali requisiti richiesti per poter partecipare:
· Al punto a): Il testo prevede che l'importo complessivo dei servizi analoghi sia pari a 2 volte "l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID". Tuttavia, nella tabella sottostante non compaiono i valori dei lavori, bensì una colonna riportante cifre che la Stazione Appaltante ha definito essere "compensi professionali" (€ 96.460,38 per S.04 ed € 7.722,08 per D.02), generando un contrasto tra la parte descrittiva e i dati numerici.
· Al punto b): oltre a comparire un unico importo e non due importi relativi alle singole categorie e ID, viene inserito un valore complessivo richiesto pari a € 1.882.045,28, che non trova alcuna corrispondenza con la documentazione analizzata (bando/disciplinare e progetto esecutivo).
Conclusioni e Quesito
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire espressamente:
· Se gli importi minimi richiesti nelle tabelle debbano intendersi – come per legge – riferiti al valore dei lavori delle rispettive categorie d’opera (S.04 e D.02) su cui il concorrente ha svolto i servizi, eliminando ogni riferimento al fatturato dei compensi professionali;
· Di specificare con esattezza quale sia l’importo esatto dei lavori richiesto per l’Elenco dei servizi (punto a) e per i Servizi di punta (punto b), sanando la contraddizione tra il testo del disciplinare e le tabelle nonché della precedente risposta di chiarimento.
Inoltre a pag. 26 del disciplinare di gara è indicata la data del 12 giugno 2026 quale FINE PERIODO PER IL CARICAMENTO TELEMATICO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE invece che la data del 25 giugno 2026.
09/06/2026 11:37
Risposta
1. Sovrapposizione tra "Elenco dei servizi" e "Servizi di punta"
Il Bando-tipo ANAC n. 2/2026 (paragrafo 6.3, lettere a e b) traccia una netta distinzione concettuale e quantitativa tra:
· Lettera a): L'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, finalizzato a dimostrare l'esperienza generale del concorrente nelle specifiche categorie e ID (richiesto di norma per un importo complessivo tra l'1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori).
· Lettera b): I servizi "di punta", volti a dimostrare la capacità esecutiva del concorrente su interventi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, solitamente limitati a un massimo di due servizi il cui importo complessivo è parametrato su una frazione (tra 0,40 e 0,80 volte) del valore dei lavori.
Nel Disciplinare di gara di codesta Stazione Appaltante tale distinzione viene annullata: entrambi i requisiti vengono formulati con le medesime modalità stringenti (richiesta di almeno due servizi per categoria, con importi sovrapponibili), configurando di fatto una doppia ed inspiegabile richiesta di soli requisiti di punta, in contrasto con il principio di massima partecipazione e proporzionalità (art. 10, comma 3 del Codice).
RISCONTRO:
IL DISCIPLINARE RICHIEDE:
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno n. 2 servizi analoghi, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
MENTRE PER I SERVIZI DI PUNTA PAG 20:
b) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.
NON si comprende la sovrapposizione citata-
il chiarimento precedente specificava che nella tabella riportata a seguito della lettera b) è stato indicato l'importo lavori e non l'importo della parcella. A chiarimento si specifica che per la lettera B) servizi di punta (due per ogni ID richiesta è pari allo 0,8 degli importi della tabella riportata nel capoverso della lettera a) ossia il concorrente deve viene indicato l'importo del servizio svolto per la ID S4 in € 94.460,38, pertanto il requisito dei due servizi di punto è pari allo 0,8 di 94.460,38 per la ID S4 ossia € 75.568,30- per la ID D.02 l'importo del servizio è € 7'722.08 pertanto l'importo del servizio di punto lett. b) deve essere 0,8 di 7.722,08 ossia € 6.177,66-
2. Inspiegabile riferimento a requisiti di "Fatturato/Compensi" in luogo dell’”Importo Lavori"
Nella risposta al primo chiarimento viene affermato che "l'ultima colonna della tabella di pag. 19 indica l'importo minimo di servizi (importi parcella professionale per la categoria, fatturato e certificato come eseguito)".
A parere dello scrivente tale interpretazione è in contrasto con:
· il Bando-tipo ANAC: Le tabelle n. 5 e n. 6 del modello ANAC collegano esplicitamente i requisiti di capacità tecnica all'importo dei lavori relativi ai servizi espletati (es. "Importo complessivo minimo dei lavori"), e non all'importo dei compensi/parcelle professionali percepiti.
· Duplicazione dei requisiti economici. I requisiti di fatturato globale (o in alternativa la polizza assicurativa) possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito della capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.2 del Bando-tipo), entro il limite del valore stimato dell'appalto. Richiederli nuovamente sotto forma di "fatturato di servizi" rappresenta una duplicazione dei requisiti.
· Impossibilità oggettiva di comprova tramite FVOE: I servizi svolti e censiti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o nei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti riportano storicamente e per legge il codice della categoria d'opera (es. S.04, D.02) e il relativo importo dei lavori, mentre non contengono i dati relativi ai compensi e alle parcelle private del professionista. Parametrare il requisito tecnico sul compenso rende impossibile la verifica oggettiva dei requisiti in sede di gara.
si richiama il chiarimento del punto 1:
A chiarimento si specifica che per la lettera B) servizi di punta (due per ogni ID richiesta è pari allo 0,8 degli importi della tabella riportata nel capoverso della lettera a) ossia il concorrente deve viene indicato l'importo del servizio svolto per la ID S4 in € 94.460,38, pertanto il requisito dei due servizi di punto è pari allo 0,8 di 94.460,38 per la ID S4 ossia € 75.568,30- per la ID D.02 l'importo del servizio è € 7'722.08 pertanto l'importo del servizio di punto lett. b) deve essere 0,8 di 7.722,08 ossia € 6.177,66-
3. Indeterminatezza e carenza dei dati nelle tabelle del Disciplinare
L'attuale formulazione del paragrafo 6.3 impedisce agli operatori economici di comprendere quali siano i reali requisiti richiesti per poter partecipare:
· Al punto a): Il testo prevede che l'importo complessivo dei servizi analoghi sia pari a 2 volte "l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID". Tuttavia, nella tabella sottostante non compaiono i valori dei lavori, bensì una colonna riportante cifre che la Stazione Appaltante ha definito essere "compensi professionali" (€ 96.460,38 per S.04 ed € 7.722,08 per D.02), generando un contrasto tra la parte descrittiva e i dati numerici.
· Al punto b): oltre a comparire un unico importo e non due importi relativi alle singole categorie e ID, viene inserito un valore complessivo richiesto pari a € 1.882.045,28, che non trova alcuna corrispondenza con la documentazione analizzata (bando/disciplinare e progetto esecutivo).
RISCONTRO
si richiama quanto chiarito al punto 1-
nella tabella punto a) sono correttamente riportati sia gli importi dei lavori che del servizio corrispondente, colonna importo delle opere e colonna importo dei servizi-
l'importo riportato alla tabella b) è semplicemente l'importo totale delle opere e l'80% dell'importo dello stesso, come specificato manca il dettaglio dei servizi per il quale come chiarito va fatto riferimento alla tabella del punto a)
Conclusioni e Quesito
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire espressamente:
· Se gli importi minimi richiesti nelle tabelle debbano intendersi – come per legge – riferiti al valore dei lavori delle rispettive categorie d’opera (S.04 e D.02) su cui il concorrente ha svolto i servizi, eliminando ogni riferimento al fatturato dei compensi professionali;
RISCONTRO
si richiama il chiarimento punto 1- nel punto 6.3 non vi è alcun riferimento al fatturato- requisito richiesto correttamente al punto 6.2-
· Di specificare con esattezza quale sia l’importo esatto dei lavori richiesto per l’Elenco dei servizi (punto a) e per i Servizi di punta (punto b), sanando la contraddizione tra il testo del disciplinare e le tabelle nonché della precedente risposta di chiarimento.
RISCONTRO si veda risposta al primo quesito (in ogni caso seguirà rettifica al Disciplinare)
Inoltre a pag. 26 del disciplinare di gara è indicata la data del 12 giugno 2026 quale FINE PERIODO PER IL CARICAMENTO TELEMATICO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE invece che la data del 25 giugno 2026.
la data di scadenza presentazione è 25 giugno 2026 indicata nella piattaforma telematica-
il RUP arch. Angelo Gregorio
Il Bando-tipo ANAC n. 2/2026 (paragrafo 6.3, lettere a e b) traccia una netta distinzione concettuale e quantitativa tra:
· Lettera a): L'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni, finalizzato a dimostrare l'esperienza generale del concorrente nelle specifiche categorie e ID (richiesto di norma per un importo complessivo tra l'1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori).
· Lettera b): I servizi "di punta", volti a dimostrare la capacità esecutiva del concorrente su interventi analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, solitamente limitati a un massimo di due servizi il cui importo complessivo è parametrato su una frazione (tra 0,40 e 0,80 volte) del valore dei lavori.
Nel Disciplinare di gara di codesta Stazione Appaltante tale distinzione viene annullata: entrambi i requisiti vengono formulati con le medesime modalità stringenti (richiesta di almeno due servizi per categoria, con importi sovrapponibili), configurando di fatto una doppia ed inspiegabile richiesta di soli requisiti di punta, in contrasto con il principio di massima partecipazione e proporzionalità (art. 10, comma 3 del Codice).
RISCONTRO:
IL DISCIPLINARE RICHIEDE:
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno n. 2 servizi analoghi, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
MENTRE PER I SERVIZI DI PUNTA PAG 20:
b) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.
NON si comprende la sovrapposizione citata-
il chiarimento precedente specificava che nella tabella riportata a seguito della lettera b) è stato indicato l'importo lavori e non l'importo della parcella. A chiarimento si specifica che per la lettera B) servizi di punta (due per ogni ID richiesta è pari allo 0,8 degli importi della tabella riportata nel capoverso della lettera a) ossia il concorrente deve viene indicato l'importo del servizio svolto per la ID S4 in € 94.460,38, pertanto il requisito dei due servizi di punto è pari allo 0,8 di 94.460,38 per la ID S4 ossia € 75.568,30- per la ID D.02 l'importo del servizio è € 7'722.08 pertanto l'importo del servizio di punto lett. b) deve essere 0,8 di 7.722,08 ossia € 6.177,66-
2. Inspiegabile riferimento a requisiti di "Fatturato/Compensi" in luogo dell’”Importo Lavori"
Nella risposta al primo chiarimento viene affermato che "l'ultima colonna della tabella di pag. 19 indica l'importo minimo di servizi (importi parcella professionale per la categoria, fatturato e certificato come eseguito)".
A parere dello scrivente tale interpretazione è in contrasto con:
· il Bando-tipo ANAC: Le tabelle n. 5 e n. 6 del modello ANAC collegano esplicitamente i requisiti di capacità tecnica all'importo dei lavori relativi ai servizi espletati (es. "Importo complessivo minimo dei lavori"), e non all'importo dei compensi/parcelle professionali percepiti.
· Duplicazione dei requisiti economici. I requisiti di fatturato globale (o in alternativa la polizza assicurativa) possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito della capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.2 del Bando-tipo), entro il limite del valore stimato dell'appalto. Richiederli nuovamente sotto forma di "fatturato di servizi" rappresenta una duplicazione dei requisiti.
· Impossibilità oggettiva di comprova tramite FVOE: I servizi svolti e censiti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o nei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti riportano storicamente e per legge il codice della categoria d'opera (es. S.04, D.02) e il relativo importo dei lavori, mentre non contengono i dati relativi ai compensi e alle parcelle private del professionista. Parametrare il requisito tecnico sul compenso rende impossibile la verifica oggettiva dei requisiti in sede di gara.
si richiama il chiarimento del punto 1:
A chiarimento si specifica che per la lettera B) servizi di punta (due per ogni ID richiesta è pari allo 0,8 degli importi della tabella riportata nel capoverso della lettera a) ossia il concorrente deve viene indicato l'importo del servizio svolto per la ID S4 in € 94.460,38, pertanto il requisito dei due servizi di punto è pari allo 0,8 di 94.460,38 per la ID S4 ossia € 75.568,30- per la ID D.02 l'importo del servizio è € 7'722.08 pertanto l'importo del servizio di punto lett. b) deve essere 0,8 di 7.722,08 ossia € 6.177,66-
3. Indeterminatezza e carenza dei dati nelle tabelle del Disciplinare
L'attuale formulazione del paragrafo 6.3 impedisce agli operatori economici di comprendere quali siano i reali requisiti richiesti per poter partecipare:
· Al punto a): Il testo prevede che l'importo complessivo dei servizi analoghi sia pari a 2 volte "l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID". Tuttavia, nella tabella sottostante non compaiono i valori dei lavori, bensì una colonna riportante cifre che la Stazione Appaltante ha definito essere "compensi professionali" (€ 96.460,38 per S.04 ed € 7.722,08 per D.02), generando un contrasto tra la parte descrittiva e i dati numerici.
· Al punto b): oltre a comparire un unico importo e non due importi relativi alle singole categorie e ID, viene inserito un valore complessivo richiesto pari a € 1.882.045,28, che non trova alcuna corrispondenza con la documentazione analizzata (bando/disciplinare e progetto esecutivo).
RISCONTRO
si richiama quanto chiarito al punto 1-
nella tabella punto a) sono correttamente riportati sia gli importi dei lavori che del servizio corrispondente, colonna importo delle opere e colonna importo dei servizi-
l'importo riportato alla tabella b) è semplicemente l'importo totale delle opere e l'80% dell'importo dello stesso, come specificato manca il dettaglio dei servizi per il quale come chiarito va fatto riferimento alla tabella del punto a)
Conclusioni e Quesito
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire espressamente:
· Se gli importi minimi richiesti nelle tabelle debbano intendersi – come per legge – riferiti al valore dei lavori delle rispettive categorie d’opera (S.04 e D.02) su cui il concorrente ha svolto i servizi, eliminando ogni riferimento al fatturato dei compensi professionali;
RISCONTRO
si richiama il chiarimento punto 1- nel punto 6.3 non vi è alcun riferimento al fatturato- requisito richiesto correttamente al punto 6.2-
· Di specificare con esattezza quale sia l’importo esatto dei lavori richiesto per l’Elenco dei servizi (punto a) e per i Servizi di punta (punto b), sanando la contraddizione tra il testo del disciplinare e le tabelle nonché della precedente risposta di chiarimento.
RISCONTRO si veda risposta al primo quesito (in ogni caso seguirà rettifica al Disciplinare)
Inoltre a pag. 26 del disciplinare di gara è indicata la data del 12 giugno 2026 quale FINE PERIODO PER IL CARICAMENTO TELEMATICO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE invece che la data del 25 giugno 2026.
la data di scadenza presentazione è 25 giugno 2026 indicata nella piattaforma telematica-
il RUP arch. Angelo Gregorio
09/06/2026 17:01
Quesito #4
paragrafo 11 pagina 26 sopralluogo, come viene richiesto il sopralluogo?
11/06/2026 13:06
Risposta
Il sopralluogo presso i luoghi oggetto di esecuzione dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza è obbligatorio ed autonomo.
la richiesta può essere effettuata in piattaforma sezione comunicazioni o tramite invio pec: protocollo.moio@asmepec.it
la richiesta può essere effettuata in piattaforma sezione comunicazioni o tramite invio pec: protocollo.moio@asmepec.it
09/06/2026 17:04
Quesito #5
Buonasera,
con riferimento ai requisiti tecnici professionali, nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, è possibile che questi vengano soddisfatti esclusivamente dalle mandanti, e quello finanziario supportato dal mandatario?
grazie
con riferimento ai requisiti tecnici professionali, nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, è possibile che questi vengano soddisfatti esclusivamente dalle mandanti, e quello finanziario supportato dal mandatario?
grazie
11/06/2026 13:23
Risposta
NO, benchè l'art. 68 del D.lgs 36/2023 ha eliminato l'obbligo della quota maggioritaria, ex co. 4 del medesimo articolo, il Disciplinare stabilisce, punto 6.4.......Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Il requisito relativo l’esecuzione di servizi di ingegneria e di architettura espletati, di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.
Requisiti di capacità economica finanziaria
a) Il requisito relativo il fatturato globale, di cui al punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.
il RUP
a) Il requisito relativo l’esecuzione di servizi di ingegneria e di architettura espletati, di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.
Requisiti di capacità economica finanziaria
a) Il requisito relativo il fatturato globale, di cui al punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.
il RUP
10/06/2026 00:24
Quesito #6
Spett.le RUP,
con riferimento alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni connesse, si richiedono i seguenti chiarimenti al fine di una corretta interpretazione della procedura di gara.
1. Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
Con riferimento ai “servizi analoghi” di cui al paragrafo 6.3, lett. a), si chiede di precisare:
- se tra i servizi utili ai fini della dimostrazione del requisito possano essere ricompresi anche servizi di progettazione;
- se a comprova dei servizi possa essere considerato l’importo dei lavori progettati/diretti.
2. Servizi di punta
Con riferimento ai “servizi di punta” di cui al paragrafo 6.3, lett. b), si chiede di precisare:
- se tra i servizi utili ai fini della dimostrazione del requisito possano essere ricompresi anche servizi di progettazione;
- se a comprova dei servizi possa essere considerato l’importo dei lavori progettati/diretti.
3. Offerta tecnica – criterio A “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”
Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di precisare:
- se i due servizi da illustrare debbano essere necessariamente incarichi di Direzione Lavori oppure possano comprendere anche attività di progettazione;
- se sia richiesto un importo minimo dei lavori per i due interventi da descrivere;
- se i due servizi debbano coprire tutte le categorie e ID oggetto dell’appalto, oppure se sia sufficiente la presentazione di due interventi ritenuti significativi dal concorrente.
4. Requisiti CSE
Si richiede di precisare se i requisiti debbano essere posseduti anche dal coordinatore della sicurezza in aggiunta a quelli del D.L. e in quale misura.
Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni connesse, si richiedono i seguenti chiarimenti al fine di una corretta interpretazione della procedura di gara.
1. Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
Con riferimento ai “servizi analoghi” di cui al paragrafo 6.3, lett. a), si chiede di precisare:
- se tra i servizi utili ai fini della dimostrazione del requisito possano essere ricompresi anche servizi di progettazione;
- se a comprova dei servizi possa essere considerato l’importo dei lavori progettati/diretti.
2. Servizi di punta
Con riferimento ai “servizi di punta” di cui al paragrafo 6.3, lett. b), si chiede di precisare:
- se tra i servizi utili ai fini della dimostrazione del requisito possano essere ricompresi anche servizi di progettazione;
- se a comprova dei servizi possa essere considerato l’importo dei lavori progettati/diretti.
3. Offerta tecnica – criterio A “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”
Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di precisare:
- se i due servizi da illustrare debbano essere necessariamente incarichi di Direzione Lavori oppure possano comprendere anche attività di progettazione;
- se sia richiesto un importo minimo dei lavori per i due interventi da descrivere;
- se i due servizi debbano coprire tutte le categorie e ID oggetto dell’appalto, oppure se sia sufficiente la presentazione di due interventi ritenuti significativi dal concorrente.
4. Requisiti CSE
Si richiede di precisare se i requisiti debbano essere posseduti anche dal coordinatore della sicurezza in aggiunta a quelli del D.L. e in quale misura.
Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
11/06/2026 13:41
Risposta
1. RISCONTRO
SI sono valutabili anche i servizi di progettazione
Si a comprova è considerato l'importo dei lavori progettati e/o diretti
La comprova del requisito è fornita mediante:
• dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) dei lavori della rispettiva categoria ID.
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
2. RISCONTRO
SI sono valutabili anche i servizi di progettazione
Si a comprova è considerato l'importo dei lavori progettati e/o diretti
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
3. RISCONTRO
NO- I servizi che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico valutati saranno quelli relativi a direzione dei lavori- della stessa categoria e/o similari- a prescindere dall'importo degli stessi- si intende valutare il criterio "Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 2 servizi per ciascuna categoria ed ID relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi e rappresentativi" il concorrente dovrà presentare due lavori di direzione a prescindere dall'importo degli stessi, rappresentando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti-
NO non è richiesto un importo minimo dei lavori che verranno presentati-
SI- è richiesta la presentazione di due servizi per ogni categoria (4 in totale), resta la facoltà del concorrente di presentarne un numero inferiore o non presentarne proprio con assunzione a proprio carico del rischio di compromettere una valutazione sul totale del criterio-
4. RISCONTRO
il quesito non e' chiaro- si rimanda a quanto chiarito con il quesito in merito alla composizione dell'RTP- paragrafo 6.4 e requisiti del gruppo di lavoro paragrafo 6.1-
il RUP
SI sono valutabili anche i servizi di progettazione
Si a comprova è considerato l'importo dei lavori progettati e/o diretti
La comprova del requisito è fornita mediante:
• dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) dei lavori della rispettiva categoria ID.
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
2. RISCONTRO
SI sono valutabili anche i servizi di progettazione
Si a comprova è considerato l'importo dei lavori progettati e/o diretti
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
3. RISCONTRO
NO- I servizi che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico valutati saranno quelli relativi a direzione dei lavori- della stessa categoria e/o similari- a prescindere dall'importo degli stessi- si intende valutare il criterio "Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 2 servizi per ciascuna categoria ed ID relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi e rappresentativi" il concorrente dovrà presentare due lavori di direzione a prescindere dall'importo degli stessi, rappresentando il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti-
NO non è richiesto un importo minimo dei lavori che verranno presentati-
SI- è richiesta la presentazione di due servizi per ogni categoria (4 in totale), resta la facoltà del concorrente di presentarne un numero inferiore o non presentarne proprio con assunzione a proprio carico del rischio di compromettere una valutazione sul totale del criterio-
4. RISCONTRO
il quesito non e' chiaro- si rimanda a quanto chiarito con il quesito in merito alla composizione dell'RTP- paragrafo 6.4 e requisiti del gruppo di lavoro paragrafo 6.1-
il RUP
15/06/2026 12:11
Quesito #7
Si chiede se il possesso dei requisiti per la qualifica D04 soddisfa anche per la D02 essendo di grado di complessità superiore.
17/06/2026 11:25
Risposta
per quanto attiene i requisiti tecnici di cui al punto 6.3, ai fini di una maggiore partecipazione, si ritiene che i servizi espletati come D04 possano essere considerati analoghi anche per la richiesta categoria D02- il RUP
17/06/2026 11:59
Quesito #8
AL FINE DI EVITARE FRAINTENDIMENTI, SI CHIEDE DI POTER CONFERMARE CHE :
- ID OPERA S.04 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO NEI 10 ANNI è PARI € 96.460,38 ; ID OPERA D.02 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO è PARI A € 7.722,08 .
- ID OPERA S.04 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 75568,30 EURO ; ID OPERA D.02 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 6177,66 EURO.
- PER I REQUISITI VALGONO LE ID OPERE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA CON GRADO DI COMPLESSITà ALMENO PARI A QUELLO PREVISTO PER LA ID OPERA DI RIFERIMENTO (ES. PER LA S.04 ANDRANNO CONSIDERATI ANCHE I SERVIZI IN S.03).
INOLTRE, CODESTO OPERATORE ECONOMICO RICHIEDE DI FISSARE APPUNTAMENTO PER POTER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO RICHIESTO DALLA PRESENTE GARA.
- ID OPERA S.04 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO NEI 10 ANNI è PARI € 96.460,38 ; ID OPERA D.02 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO è PARI A € 7.722,08 .
- ID OPERA S.04 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 75568,30 EURO ; ID OPERA D.02 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 6177,66 EURO.
- PER I REQUISITI VALGONO LE ID OPERE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA CON GRADO DI COMPLESSITà ALMENO PARI A QUELLO PREVISTO PER LA ID OPERA DI RIFERIMENTO (ES. PER LA S.04 ANDRANNO CONSIDERATI ANCHE I SERVIZI IN S.03).
INOLTRE, CODESTO OPERATORE ECONOMICO RICHIEDE DI FISSARE APPUNTAMENTO PER POTER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO RICHIESTO DALLA PRESENTE GARA.
17/06/2026 12:15
Risposta
No, quello è importo servizi. si veda la rettifica al Disciplinare correttamente pubblica:
ID OPERA S.04 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO NEI 10 ANNI è PARI ID S04 € 3.462.950,00 - ID OPERA D.02 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO è PARI A € 281.532,00 .
ID OPERA S.04 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 1.385.108,00 EURO
D OPERA D.02 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 112.612,80 EURO
valgono i servizi analoghi
il sopralluogo è autonomo, va inviata la pec per la comunicazione del sopralluogo come da disciplinare-
il RUP
ID OPERA S.04 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO NEI 10 ANNI è PARI ID S04 € 3.462.950,00 - ID OPERA D.02 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI RICHIESTO è PARI A € 281.532,00 .
ID OPERA S.04 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 1.385.108,00 EURO
D OPERA D.02 SERVIZI DI PUNTA O UNICO SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PARI A 112.612,80 EURO
valgono i servizi analoghi
il sopralluogo è autonomo, va inviata la pec per la comunicazione del sopralluogo come da disciplinare-
il RUP