Proposta di aggiudicazione
COMUNITA' MONTANA ALBURNI Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele
Gara #107991
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE PER IL SERVIZIO AIB 2026. CUP: J41J26001080002 - CIG: BC17579828Informazioni appalto
19/06/2026
Aperta
Servizi
€ 348.012,29
CERES ANGELO
Categorie merceologiche
7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BC17579828
J41J26001080002
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE PER IL SERVIZIO AIB 2026
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE PER IL SERVIZIO AIB 2026.
€ 348.012,29
€ 322.233,60
€ 0,00
Commissione valutatrice
det 246
14/07/2026
|
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96.63 kB | |
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2.05 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PUGLIESE | SERAFINO | Presidente |
| PUGLIESE | GENNARO | Commisario |
| SMALDONE | TERESA | Commissario Verb |
Scadenze
03/07/2026 12:00
10/07/2026 12:00
15/07/2026 16:00
Allegati
|
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1.03 MB | |
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03.-allegato-a-2026-servizi-domanda-di-partecipazione-agg.-del.148.2026.docx SHA-256: c91854eb6f6efe326ebcda1203363f95d00669d85c109cf1c5b1223e10e1a889 19/06/2026 11:40 |
66.57 kB | |
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03.-allegato-dichiarazione-flussi-finanziari.doc SHA-256: cdf34e51e0020d36e095318abd17c83445ba08ec8e093d7018dfbf17ee4cfc97 19/06/2026 11:40 |
105.50 kB | |
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04.-patto-dintegrita-allegato-4-pa.docx SHA-256: 2e4ad49f9a7a80e66ce6c4bbff404cd357bb28a59f6a36efa0674914b6e4cf06 19/06/2026 11:40 |
58.52 kB | |
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02.-15.06.26-capitolato-tecnico-2026.rtf.doc.pdf SHA-256: 839b86c610d93fc78650959d2cb093a5a8d7c86d9294915561fb9e2ab21eca00 19/06/2026 11:40 |
606.01 kB | |
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10.38 MB | |
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verbale-1-seduta-pubblica.pdf SHA-256: 4c09635e9b2e5a49a8ddb042b8a81f707e4f5d90b08aef40bf6aeab38ae5610b 15/07/2026 18:43 |
1.64 MB | |
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verbale-2-seduta-pubblica.pdf SHA-256: e4cb8b946fceb60f5a5a58ad8978cbcc2d312e84f825fcdc29ae46e409e161dc 17/07/2026 17:12 |
1.69 MB |
Chiarimenti
22/06/2026 10:25
Quesito #1
Spett.le Ente,
al fine di formulare correttamente l’offerta economica chiediamo di ricevere:
tabelle retributive (lordo per livello) con retribuizioni valideultima ricevuta del modello DmaG (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) rilasciato dall’INPS o in alternativa la Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
al fine di formulare correttamente l’offerta economica chiediamo di ricevere:
tabelle retributive (lordo per livello) con retribuizioni valideultima ricevuta del modello DmaG (necessitiamo dei codici dell’azienda che si trovano in prima pagina) rilasciato dall’INPS o in alternativa la Ricevuta della DA aziendale rilasciata dall’Inps
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti
23/06/2026 15:03
Risposta
Buongiorno, si allegano nella relativa sezione della piattaforma i seguenti documenti:
- Tabella retributiva CCNL Nazionale del settore idraulico forestale
- Tabella retributiva CCNL integrativo Regionale
- Ricevuta INPS della denuncia aziendale.
Vedasi allegati
- Tabella retributiva CCNL Nazionale del settore idraulico forestale
- Tabella retributiva CCNL integrativo Regionale
- Ricevuta INPS della denuncia aziendale.
Vedasi allegati
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files.zip SHA-256: c280ef67bd586e6b8d1c5a6f191b6a26d31a3eab535dc05cd94523298416d8b9 23/06/2026 11:01 |
832.43 kB |
22/06/2026 10:58
Quesito #2
Spettabile Ente,
preso atto che l'importo di euro 348.012,29 è a valere sul Progetto “FONDI REGIONALI - Piano Annuale forestazione bonifica montana e antincendio boschivo 2026 , si chiede se i fondi sono presenti nella cassa della COMUNITA' MONTANA ALBURNI, ovvero se tale importo dovrà essere rendicontato con le fatture emesse dall'Agenzia Aggiudicataria e attendere il relativo accredito da parte della Regione.
La richiesta viene effettuata per avere contezza del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Cordiali saluti.
preso atto che l'importo di euro 348.012,29 è a valere sul Progetto “FONDI REGIONALI - Piano Annuale forestazione bonifica montana e antincendio boschivo 2026 , si chiede se i fondi sono presenti nella cassa della COMUNITA' MONTANA ALBURNI, ovvero se tale importo dovrà essere rendicontato con le fatture emesse dall'Agenzia Aggiudicataria e attendere il relativo accredito da parte della Regione.
La richiesta viene effettuata per avere contezza del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato fissato in 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Cordiali saluti.
23/06/2026 15:03
Risposta
Buongiorno, quota parte dei fondi pari al 50% sono nella disponibilità dell’Ente, mentre la restante parte verrà erogata dalla Regione Campania a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.
29/06/2026 14:15
Quesito #3
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
Egregi,
stante la specificità delle condizioni contrattuali delle figure interessate dall'appalto si chiede di specificare "dettagliatamente" non solo le voci tabellari stipendiali da corrispondere ai lavoratori ma le ESATTE aliquote contributive - IN TERMINI PERCENTUALI ovvero in termini giorno/ore per lavoratore - che compongono il costo del lavoro. Si ricorda che alle stesse vanno aggiunti contributi dovuti in caso di somministrazione di personale : FORMATEMP (4,45%) ed EBITEMP ( 0,2%).
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
Egregi,
stante la specificità delle condizioni contrattuali delle figure interessate dall'appalto si chiede di specificare "dettagliatamente" non solo le voci tabellari stipendiali da corrispondere ai lavoratori ma le ESATTE aliquote contributive - IN TERMINI PERCENTUALI ovvero in termini giorno/ore per lavoratore - che compongono il costo del lavoro. Si ricorda che alle stesse vanno aggiunti contributi dovuti in caso di somministrazione di personale : FORMATEMP (4,45%) ed EBITEMP ( 0,2%).
01/07/2026 18:55
Risposta
Si allega la risposta al quesito richiesto.
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risposta-chiarimenti-3-4-gara-aib-2026.pdf SHA-256: 13df7834cb555eb04e0570f7e31200e181a7deb261c607a2fbd2d66800c47776 01/07/2026 18:55 |
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29/06/2026 15:25
Quesito #4
Egregi,
si chiede conferma che il ribasso offerto deve essere calcolato solo ed esclusivamente sul margine di agenzia soggetto a ribasso ed indicato nei documenti di gara.
cordiali saluti
si chiede conferma che il ribasso offerto deve essere calcolato solo ed esclusivamente sul margine di agenzia soggetto a ribasso ed indicato nei documenti di gara.
cordiali saluti
01/07/2026 18:57
Risposta
Si conferma. Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 del Disciplinare di gara, l'importo a base d'asta si compone di due voci distinte: € 322.233,60 quale spesa riferita alla copertura del costo del personale somministrato, non soggetta a ribasso, ed € 25.778,69 quale margine di agenzia, soggetto a ribasso. Il ribasso percentuale offerto dal concorrente deve pertanto essere calcolato esclusivamente sull'importo del margine di agenzia, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza da interferenze, come espressamente previsto dall'art. 17, lett. a), del Disciplinare ("il ribasso (percentuale) sull'importo relativo al Margine di agenzia (soggetto a ribasso)"). Resta fermo che i costi della manodopera, non ribassabili se non per le specifiche ragioni indicate all'art. 3 del Disciplinare, sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.
Il presente chiarimento sarà pubblicato in forma anonima sulla PAD e sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 2.2 del Disciplinare di gara, e costituisce parte integrante della documentazione di gara.
Il presente chiarimento sarà pubblicato in forma anonima sulla PAD e sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 2.2 del Disciplinare di gara, e costituisce parte integrante della documentazione di gara.