Scaduto
OLIVETO CITRA
Gara #108193
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IN LOCALITÀ NATURALI IN LOCALITÀ VARO MAGAZZENO – POSTIGNANO – ISCA D’ANTUONO.Informazioni appalto
25/06/2026
Aperta
Lavori
€ 355.456,57
IANNECE ULDERICO
Categorie merceologiche
4524 - Lavori di costruzione per opere idrauliche
Lotti
1
BC2B36FBE8
D88H25000630001
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IN LOCALITÀ NATURALI IN LOCALITÀ VARO MAGAZZENO – POSTIGNANO – ISCA D’ANTUONO.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IN LOCALITÀ NATURALI IN LOCALITÀ VARO MAGAZZENO – POSTIGNANO – ISCA D’ANTUONO.
€ 353.357,41
€ 56.264,65
€ 2.099,16
Scadenze
25/07/2026 12:00
03/08/2026 12:00
04/08/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
10/07/2026 16:47
Quesito #1
Buon pomeriggio essendo che nel disciplinare di gara non è previsto alcun riferimento circa la presentazione di polizza provvisoria, con la presente si chiede se la stessa non è dovuta ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice.
10/07/2026 19:23
Risposta
Si conferma che per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, come espressamente indicato al punto 11 del Bando e Disciplinare di gara.
Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, trova applicazione l'art. 53, comma 1, del medesimo Codice, ai sensi del quale la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106. Nessuna documentazione a titolo di cauzione o polizza provvisoria dovrà pertanto essere inserita nella Busta A – Documentazione amministrativa.
Resta fermo, ai sensi del punto 24 del Disciplinare, l'obbligo per il solo aggiudicatario di costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, trova applicazione l'art. 53, comma 1, del medesimo Codice, ai sensi del quale la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106. Nessuna documentazione a titolo di cauzione o polizza provvisoria dovrà pertanto essere inserita nella Busta A – Documentazione amministrativa.
Resta fermo, ai sensi del punto 24 del Disciplinare, l'obbligo per il solo aggiudicatario di costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
15/07/2026 18:40
Quesito #2
Salve, con riferimento al punto 18 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare o meno che con la dicitura "QUADRO DI RAFFRONTO COMPARATIVO Il concorrente dovrà produrre un quadro di raffronto comparativo in grado di dimostrare alla S.A. in che termini e con quale entità le migliorie proposte rappresentano un vantaggio effettivo per l’Amministrazione." s'intende il classico elaborato di contabilità che rientra anche nella definizione di QUADRO DI RAFFRONTO. La richiesta appare quanto mai motivata e pertinente in quanto nella riportata esplicazione dell'elaborato si legge "...in che termini e con quale entità le migliorie proposte rappresentano un vantaggio effettivo per l’Amministrazione" e tale frase nulla ha a che vedere con il mero confronto quantitativo tra lavorazioni proprio del QUADRO COMPARATIVO/QUADRO DI RAFFRONTO. Piuttosto, la dicitura richiamata lascia intendere una motivata giustificazione delle scelte migliorative proposte e quali effettivi vantaggi queste apporterebbero al progetto.
Si resta in attesa di riscontro.
Si resta in attesa di riscontro.
17/07/2026 20:20
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si chiarisce quanto segue.
Non si conferma l'interpretazione secondo cui l'elaborato T4 coinciderebbe con il classico elaborato contabile denominato "quadro di raffronto" (o quadro comparativo), proprio della fase di esecuzione del contratto e, in particolare, delle perizie di variante, nel quale sono posti a confronto quantità e importi del progetto originario e del progetto variato.
L'elaborato richiesto al punto T4 consiste invece in un documento comparativo, preferibilmente redatto in forma tabellare o sinottica, nel quale, per ciascuna miglioria proposta, siano posti a raffronto la previsione del progetto posto a base di gara e la corrispondente soluzione migliorativa offerta, con l'illustrazione motivata dei termini del vantaggio (natura tecnica, funzionale, prestazionale, di durabilità, manutentiva, temporale) e della relativa entità, intesa quale consistenza fisica e dimensionale delle opere migliorative, coerente con le quantità esposte nel computo metrico non estimativo di cui al punto T3.
È pertanto conforme alla ratio della previsione l'interpretazione prospettata dall'operatore economico nella seconda parte del quesito, secondo cui l'elaborato è volto a fornire una motivata giustificazione delle scelte migliorative proposte e degli effettivi vantaggi che le stesse apportano al progetto; fermo restando che l'esposizione dovrà mantenere una struttura comparativa (previsione di progetto / soluzione migliorativa proposta) e non risolversi in una relazione meramente descrittiva, già oggetto dell'elaborato T1.
Resta in ogni caso fermo che, ai sensi del medesimo punto 18 del Disciplinare, l'elaborato T4, al pari di tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica, non dovrà contenere alcun elemento di natura economica o comunque idoneo a rendere conoscibili, anche indirettamente, aspetti dell'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara. Ne consegue che il raffronto richiesto non potrà in alcun caso assumere la forma di un confronto tra prezzi o importi.
Non si conferma l'interpretazione secondo cui l'elaborato T4 coinciderebbe con il classico elaborato contabile denominato "quadro di raffronto" (o quadro comparativo), proprio della fase di esecuzione del contratto e, in particolare, delle perizie di variante, nel quale sono posti a confronto quantità e importi del progetto originario e del progetto variato.
L'elaborato richiesto al punto T4 consiste invece in un documento comparativo, preferibilmente redatto in forma tabellare o sinottica, nel quale, per ciascuna miglioria proposta, siano posti a raffronto la previsione del progetto posto a base di gara e la corrispondente soluzione migliorativa offerta, con l'illustrazione motivata dei termini del vantaggio (natura tecnica, funzionale, prestazionale, di durabilità, manutentiva, temporale) e della relativa entità, intesa quale consistenza fisica e dimensionale delle opere migliorative, coerente con le quantità esposte nel computo metrico non estimativo di cui al punto T3.
È pertanto conforme alla ratio della previsione l'interpretazione prospettata dall'operatore economico nella seconda parte del quesito, secondo cui l'elaborato è volto a fornire una motivata giustificazione delle scelte migliorative proposte e degli effettivi vantaggi che le stesse apportano al progetto; fermo restando che l'esposizione dovrà mantenere una struttura comparativa (previsione di progetto / soluzione migliorativa proposta) e non risolversi in una relazione meramente descrittiva, già oggetto dell'elaborato T1.
Resta in ogni caso fermo che, ai sensi del medesimo punto 18 del Disciplinare, l'elaborato T4, al pari di tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica, non dovrà contenere alcun elemento di natura economica o comunque idoneo a rendere conoscibili, anche indirettamente, aspetti dell'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara. Ne consegue che il raffronto richiesto non potrà in alcun caso assumere la forma di un confronto tra prezzi o importi.
21/07/2026 20:46
Quesito #3
Si chiede di confermare l'esatto quantitativo di gabbionate a base di gara, stante la discordanza tra il dato riportato al Criterio B del Disciplinare e nella Relazione CAM (mc 570) e la somma analitica delle voci nn. 8, 26, 29, 32, 35 del Computo Metrico Estimativo (mc 619).
22/07/2026 18:25
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si conferma che il quantitativo di gabbioni in rete metallica a doppia torsione risultante dal progetto esecutivo posto a base di gara è quello derivante dalla somma analitica delle voci nn. 8, 26, 29, 32 e 35 del Computo Metrico Estimativo, pari a mc 619 (mc 54 + mc 156 + mc 58 + mc 255 + mc 96).
Il dato di "mc 570" riportato nella Relazione CAM è espressamente indicato in tale elaborato come valore approssimato ("mc 570 circa"), avente finalità meramente descrittiva dell'entità complessiva delle lavorazioni ai fini della verifica dei criteri ambientali minimi. Il medesimo dato, richiamato nel Criterio B del Disciplinare di gara, ha analoga funzione descrittiva dei fronti di lavoro oggetto della relazione metodologica (sezioni 5-6, 9-10, 10-10bis, 10bis-11, 11bis-12) e non assume valenza prescrittiva, non essendo il quantitativo in sé oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Si rammenta in ogni caso che, ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è stipulato interamente a corpo: il corrispettivo consiste pertanto in una somma fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, che non può subire modificazioni in ragione delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite. Le quantità esposte nel Computo Metrico Estimativo hanno conseguentemente valore di riferimento per la formulazione dell'offerta e per la redazione degli elaborati dell'offerta tecnica (in particolare del computo metrico non estimativo di cui al punto T3 del Disciplinare), ma non costituiscono elemento negoziale ai fini della determinazione del corrispettivo.
Il dato di "mc 570" riportato nella Relazione CAM è espressamente indicato in tale elaborato come valore approssimato ("mc 570 circa"), avente finalità meramente descrittiva dell'entità complessiva delle lavorazioni ai fini della verifica dei criteri ambientali minimi. Il medesimo dato, richiamato nel Criterio B del Disciplinare di gara, ha analoga funzione descrittiva dei fronti di lavoro oggetto della relazione metodologica (sezioni 5-6, 9-10, 10-10bis, 10bis-11, 11bis-12) e non assume valenza prescrittiva, non essendo il quantitativo in sé oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Si rammenta in ogni caso che, ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è stipulato interamente a corpo: il corrispettivo consiste pertanto in una somma fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, che non può subire modificazioni in ragione delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite. Le quantità esposte nel Computo Metrico Estimativo hanno conseguentemente valore di riferimento per la formulazione dell'offerta e per la redazione degli elaborati dell'offerta tecnica (in particolare del computo metrico non estimativo di cui al punto T3 del Disciplinare), ma non costituiscono elemento negoziale ai fini della determinazione del corrispettivo.
24/07/2026 17:07
Quesito #4
Buonasera, si chiede chiarimento in merito allegato dichiarazione cam:
puntoil punto 2. Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso (par. 3.1.3 CSA – D.M. 5/8/2024) la dichiarazione di impegno deve essere redatta dall’impianto di approvvigionamento?
Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.
puntoil punto 2. Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso (par. 3.1.3 CSA – D.M. 5/8/2024) la dichiarazione di impegno deve essere redatta dall’impianto di approvvigionamento?
Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.
24/07/2026 19:57
Risposta
Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che la dichiarazione di impegno di cui al punto 2 dell'Allegato "Dichiarazione CAM" non deve essere redatta né sottoscritta dall'impianto di approvvigionamento.
L'intero documento, ivi compreso il punto 2, costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, il quale assume in proprio l'impegno a produrre e posare il conglomerato bituminoso nel rispetto dei limiti di temperatura di miscelazione e di posa prescritti dal par. 3.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal criterio 2.2.3 del D.M. 5 agosto 2024. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, la dichiarazione è resa da ciascun operatore economico partecipante, secondo quanto indicato nelle note del modello.
La documentazione proveniente dall'impianto di produzione (marcatura CE e dichiarazioni di prestazione dei conglomerati con indicazione dell'intervallo di temperatura, tabulati di produzione, documenti di trasporto con indicazione della temperatura del materiale in uscita) non è richiesta in sede di gara: essa costituisce mezzo di prova che l'Appaltatore dovrà produrre alla Direzione Lavori in fase di esecuzione, per ogni fornitura. In sede di offerta è unicamente richiesta, al punto 1 del medesimo Allegato, l'indicazione dell'impianto di approvvigionamento previsto (denominazione, indirizzo e distanza dal cantiere).
L'intero documento, ivi compreso il punto 2, costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, il quale assume in proprio l'impegno a produrre e posare il conglomerato bituminoso nel rispetto dei limiti di temperatura di miscelazione e di posa prescritti dal par. 3.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal criterio 2.2.3 del D.M. 5 agosto 2024. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, la dichiarazione è resa da ciascun operatore economico partecipante, secondo quanto indicato nelle note del modello.
La documentazione proveniente dall'impianto di produzione (marcatura CE e dichiarazioni di prestazione dei conglomerati con indicazione dell'intervallo di temperatura, tabulati di produzione, documenti di trasporto con indicazione della temperatura del materiale in uscita) non è richiesta in sede di gara: essa costituisce mezzo di prova che l'Appaltatore dovrà produrre alla Direzione Lavori in fase di esecuzione, per ogni fornitura. In sede di offerta è unicamente richiesta, al punto 1 del medesimo Allegato, l'indicazione dell'impianto di approvvigionamento previsto (denominazione, indirizzo e distanza dal cantiere).