Pubblicato
SANT'ANDREA DI CONZA
Gara #108289
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A BENEFICIO DI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNUALITÀ 2025-2026 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 - INTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLA LOCALITÀ FIEGO SAN MARCO.Informazioni appalto
24/06/2026
Aperta
Lavori
€ 213.517,44
Di Filippo Giuseppe
Categorie merceologiche
4526266 - Lavori di rimozione dell'amianto
Lotti
1
BC1F4DD86E
F36F25000190002
Qualità prezzo
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A BENEFICIO DI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNUALITÀ 2025-2026 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 - INTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLA LOCALITÀ FIEGO SAN MARCO.
INTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLA LOCALITÀ FIEGO SAN MARCO
€ 202.011,86
€ 65.046,55
€ 11.505,58
Scadenze
18/07/2026 10:00
15/07/2026 12:00
23/07/2026 12:00
29/07/2026 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
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54.23 kB | |
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28.27 kB | |
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24.65 kB | |
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63.50 kB | |
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16.03 MB | |
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1.50 MB | |
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292.82 kB |
Chiarimenti
14/07/2026 12:16
Quesito #6
Salve,
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si rappresenta quanto segue. Dall'esame del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto si rileva che l'intervento riguarda esclusivamente lavori di bonifica di materiali contenenti amianto, rientranti nella categoria prevalente OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.Tuttavia, la documentazione di gara non prevede espressamente, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e/o 10B, necessarie per l'esecuzione delle attività di bonifica di beni contenenti amianto. Al riguardo si evidenzia che l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) e la Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 30 marzo 2022 prevedono che le attività di bonifica dei beni contenenti amianto possano essere eseguite esclusivamente da imprese iscritte nelle categorie 10A o 10B, in relazione alla tipologia di intervento. Si evidenzia, altresì, che tale iscrizione costituisce un requisito abilitativo previsto dalla normativa speciale di settore e, pertanto, non può ritenersi surrogabile mediante il ricorso al subappalto qualora l'operatore economico assuma direttamente l'esecuzione delle lavorazioni di bonifica. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: se il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e/o 10B debba intendersi quale requisito obbligatorio di partecipazione per l'operatore economico che eseguirà le lavorazioni di bonifica dell'amianto, ancorché non espressamente richiamato nella documentazione di gara;
in caso contrario, come la Stazione Appaltante ritenga garantito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. n. 120/2014, considerato che le attività oggetto dell'appalto consistono prevalentemente nella rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto. Si chiede, pertanto, di voler fornire un chiarimento ufficiale al fine di assicurare la corretta interpretazione della documentazione di gara e la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si rappresenta quanto segue. Dall'esame del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto si rileva che l'intervento riguarda esclusivamente lavori di bonifica di materiali contenenti amianto, rientranti nella categoria prevalente OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.Tuttavia, la documentazione di gara non prevede espressamente, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e/o 10B, necessarie per l'esecuzione delle attività di bonifica di beni contenenti amianto. Al riguardo si evidenzia che l'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) e la Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 30 marzo 2022 prevedono che le attività di bonifica dei beni contenenti amianto possano essere eseguite esclusivamente da imprese iscritte nelle categorie 10A o 10B, in relazione alla tipologia di intervento. Si evidenzia, altresì, che tale iscrizione costituisce un requisito abilitativo previsto dalla normativa speciale di settore e, pertanto, non può ritenersi surrogabile mediante il ricorso al subappalto qualora l'operatore economico assuma direttamente l'esecuzione delle lavorazioni di bonifica. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: se il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e/o 10B debba intendersi quale requisito obbligatorio di partecipazione per l'operatore economico che eseguirà le lavorazioni di bonifica dell'amianto, ancorché non espressamente richiamato nella documentazione di gara;
in caso contrario, come la Stazione Appaltante ritenga garantito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. n. 120/2014, considerato che le attività oggetto dell'appalto consistono prevalentemente nella rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto. Si chiede, pertanto, di voler fornire un chiarimento ufficiale al fine di assicurare la corretta interpretazione della documentazione di gara e la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.
15/07/2026 09:37
Risposta
Chiarimento con l'avviso n° 1
14/07/2026 17:35
Quesito #7
Salve al punto 11 del Disciplinare di gara viene richiesta la Cauzione Provvisoria, mentre l'articolo 30 del CSA non prevede la Cauzione Provvisoria. Si chiede se occorre presentare la Cauzione Provvisoria oppure no ? Grazie
15/07/2026 09:37
Risposta
Si occorre presentare la Cauzione Provvisoria