Pubblicato
CUCCARO VETERE FUTANI
Gara #110756
Procedura Aperta, interamente telematica ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 108 c. 2 lett.E , del D.Lgs. n. 36/2023 . OGGETTO: APPALTO INTEGRATO - GARA APROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 , 44 E 108 COMMA 2 LETT E) D.LGS 36/2023 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE STRADA GRANCI – STRADA SUD-EST AL CAPOLUOGO"Informazioni appalto
14/07/2026
Aperta
Lavori
€ 551.562,42
Gregorio Angelo
Categorie merceologiche
452 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Lotti
1
BC60D3DDE8
B61B26000090004
Qualità prezzo
INTEGRATO - GARA APROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 , 44 E 108 COMMA 2 LETT E) D.LGS 36/2023 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE STRADA GRANCI – STRADA SUD-EST AL CAPOLUOGO
€ 530.417,72
€ 89.299,47
€ 21.144,70
Scadenze
10/08/2026 12:00
10/08/2026 12:00
17/08/2026 09:00
17/08/2026 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
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0.99 MB |
Chiarimenti
21/07/2026 08:58
Quesito #1
Buongiorno,
relativamente ai requisiti richiesti per i servizi di ingegneria e architettura, la categoria V02 è compatibile con la V03?
Inoltre, i requisiti tecnici si riferiscono agli ultimi cinque anni?
relativamente ai requisiti richiesti per i servizi di ingegneria e architettura, la categoria V02 è compatibile con la V03?
Inoltre, i requisiti tecnici si riferiscono agli ultimi cinque anni?
21/07/2026 17:52
Risposta
Compatibilità tra la categoria V.02 e la categoria V.03
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per i servizi di ingegneria e architettura, l'ammissibilità di servizi svolti in categorie diverse da quella richiesta deve essere valutata secondo il principio di analogia e del grado di complessità delle opere, nel rispetto della classificazione delle opere prevista dalla normativa vigente.
Pertanto, i servizi espletati nella categoria V.02 possono essere ritenuti utili ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la categoria V.03 considerato che ricorrono i presupposti di equivalenza e le prestazioni sono effettivamente analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
i requisiti di capacità tecnica e professionale contano negli ultimi 10 anni punto
0.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I requisiti di capacità tecnica e professionale di ci devono essere in possesso i concorrenti sono
quelli indicati nei successivi punti da A) a D) :
A. Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore al valore volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:
categoria
Importo opere €
Importo requisito minimo
Infrastrutture per mobilità V.03
541.714,82
541.714,82
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per i servizi di ingegneria e architettura, l'ammissibilità di servizi svolti in categorie diverse da quella richiesta deve essere valutata secondo il principio di analogia e del grado di complessità delle opere, nel rispetto della classificazione delle opere prevista dalla normativa vigente.
Pertanto, i servizi espletati nella categoria V.02 possono essere ritenuti utili ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la categoria V.03 considerato che ricorrono i presupposti di equivalenza e le prestazioni sono effettivamente analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
i requisiti di capacità tecnica e professionale contano negli ultimi 10 anni punto
0.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I requisiti di capacità tecnica e professionale di ci devono essere in possesso i concorrenti sono
quelli indicati nei successivi punti da A) a D) :
A. Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore al valore volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:
categoria
Importo opere €
Importo requisito minimo
Infrastrutture per mobilità V.03
541.714,82
541.714,82
24/07/2026 13:11
Quesito #2
Buongiorno,
Con riferimento alla documentazione di gara, si rappresenta che il Disciplinare, a pag. 6, prevede espressamente che:
"Il soggetto incaricato della progettazione dovrà produrre tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione del progetto. Le migliorie proposte in sede di gara dovranno essere interamente comprese e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione e posta a base della presente gara."
Considerato che la procedura è indetta nella forma dell'appalto integrato, al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica e una puntuale valutazione degli oneri progettuali posti a carico dell'aggiudicatario, si chiede di conoscere:
se, alla data odierna, siano già stati avviati procedimenti autorizzativi presso gli Enti competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Conferenza di Servizi, autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, idrauliche, ecc.);quali pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi risultino già acquisiti;quali procedimenti autorizzativi risultino ancora in corso di definizione.
Si chiede, inoltre, qualora disponibili, di mettere a disposizione dei concorrenti gli eventuali atti, richieste, verbali, prescrizioni, pareri già acquisiti o qualsiasi ulteriore documentazione relativa allo stato dell'iter autorizzativo, al fine di garantire la piena conoscibilità degli adempimenti progettuali richiesti.
Cordialmente
Con riferimento alla documentazione di gara, si rappresenta che il Disciplinare, a pag. 6, prevede espressamente che:
"Il soggetto incaricato della progettazione dovrà produrre tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione del progetto. Le migliorie proposte in sede di gara dovranno essere interamente comprese e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo. Il concorrente, con la partecipazione alla gara, accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione e posta a base della presente gara."
Considerato che la procedura è indetta nella forma dell'appalto integrato, al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica e una puntuale valutazione degli oneri progettuali posti a carico dell'aggiudicatario, si chiede di conoscere:
se, alla data odierna, siano già stati avviati procedimenti autorizzativi presso gli Enti competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Conferenza di Servizi, autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, idrauliche, ecc.);quali pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi risultino già acquisiti;quali procedimenti autorizzativi risultino ancora in corso di definizione.
Si chiede, inoltre, qualora disponibili, di mettere a disposizione dei concorrenti gli eventuali atti, richieste, verbali, prescrizioni, pareri già acquisiti o qualsiasi ulteriore documentazione relativa allo stato dell'iter autorizzativo, al fine di garantire la piena conoscibilità degli adempimenti progettuali richiesti.
Cordialmente
27/07/2026 12:44
Risposta
Risposta integrata al Quesito – Stato dell'iter autorizzativo
Oggetto: Riscontro a richiesta di chiarimenti in merito allo stato dell'iter autorizzativo – Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori
Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti in merito allo stato dell'iter autorizzativo dell'intervento oggetto della presente procedura, integrati con riferimento al provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi di seguito richiamato.
1. Avvio e conclusione dei procedimenti autorizzativi presso gli Enti competenti
Si comunica che, in relazione al PFTE posto a base di gara, è stato regolarmente avviato e concluso il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990.
Il procedimento si è concluso favorevolmente con provvedimento conclusivo emanato dal Responsabile del Settore Tecnico con:
Determinazione n. 87 del 03/04/2026, recante "Provvedimento Conclusivo della Conferenza di Servizi Decisoria in Forma Semplificata e Modalità Asincrona ai Sensi dell'Art. 14-Bis della L. 241/1990 – Approvazione Progetto Strada Granci – Strada Sud-Est al Capoluogo in Variante al Piano di Fabbricazione";
Determinazione n. 113 del 28/04/2026, di convalida della suddetta Determinazione n. 87/2026.
Tale esito, coerentemente con la natura dell'appalto integrato, costituisce titolo autorizzativo riferito al livello di progettazione posto a base di gara. Restano a carico del soggetto incaricato della progettazione esecutiva – secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, pag. 6 – gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente necessari in sede di approvazione del progetto esecutivo e connessi alle eventuali migliorie proposte, che dovranno essere interamente comprese e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo medesimo.
2. Pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi già acquisiti
In esito al procedimento di Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, sono stati acquisiti, in via formale, i pareri, le intese, i nulla osta e gli assensi resi dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento in forza del principio di cui all'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990.
Si rappresenta, per completezza, che non sono pervenute prescrizioni apposte dalle amministrazioni invitate in sede di Conferenza di Servizi come riportato nel verbale conclusivo e nella Determinazione n. 87/2026 sopra richiamata, cui si rinvia per ogni utile approfondimento.
3. Procedimenti autorizzativi in corso di definizione
Alla data odierna non risultano ulteriori procedimenti autorizzativi in corso di definizione in riferimento al livello di progettazione posto a base di gara.
Eventuali ulteriori procedimenti che si rendessero necessari in fase di progettazione esecutiva – a seguito di varianti o migliorie proposte dall'aggiudicatario – saranno avviati e curati dal soggetto incaricato della progettazione, ferma restando la responsabilità dello stesso in ordine all'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione del progetto esecutivo, come da Disciplinare di gara.
Si conferma, in conclusione, che:
la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis L. 241/1990, è stata conclusa favorevolmente con Determinazione n. 87 del 03/04/2026, convalidata da Determinazione n. 113 del 28/04/2026;
non risultano ulteriori procedimenti in corso di definizione in relazione al progetto a base di gara;
Resta inteso che gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente necessari in fase di progetto esecutivo – anche in relazione alle migliorie proposte in sede di offerta – rimangono a carico del soggetto incaricato della progettazione, ai sensi del Disciplinare di gara, pag. 6.
Codesta Stazione Appaltante ritiene di aver fornito puntuale riscontro alla richiesta avanzata, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nei limiti e nei modi previsti dal vigente quadro normativo e dal bando di gara.
Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
Oggetto: Riscontro a richiesta di chiarimenti in merito allo stato dell'iter autorizzativo – Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori
Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti in merito allo stato dell'iter autorizzativo dell'intervento oggetto della presente procedura, integrati con riferimento al provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi di seguito richiamato.
1. Avvio e conclusione dei procedimenti autorizzativi presso gli Enti competenti
Si comunica che, in relazione al PFTE posto a base di gara, è stato regolarmente avviato e concluso il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990.
Il procedimento si è concluso favorevolmente con provvedimento conclusivo emanato dal Responsabile del Settore Tecnico con:
Determinazione n. 87 del 03/04/2026, recante "Provvedimento Conclusivo della Conferenza di Servizi Decisoria in Forma Semplificata e Modalità Asincrona ai Sensi dell'Art. 14-Bis della L. 241/1990 – Approvazione Progetto Strada Granci – Strada Sud-Est al Capoluogo in Variante al Piano di Fabbricazione";
Determinazione n. 113 del 28/04/2026, di convalida della suddetta Determinazione n. 87/2026.
Tale esito, coerentemente con la natura dell'appalto integrato, costituisce titolo autorizzativo riferito al livello di progettazione posto a base di gara. Restano a carico del soggetto incaricato della progettazione esecutiva – secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, pag. 6 – gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente necessari in sede di approvazione del progetto esecutivo e connessi alle eventuali migliorie proposte, che dovranno essere interamente comprese e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo medesimo.
2. Pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi già acquisiti
In esito al procedimento di Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, sono stati acquisiti, in via formale, i pareri, le intese, i nulla osta e gli assensi resi dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento in forza del principio di cui all'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990.
Si rappresenta, per completezza, che non sono pervenute prescrizioni apposte dalle amministrazioni invitate in sede di Conferenza di Servizi come riportato nel verbale conclusivo e nella Determinazione n. 87/2026 sopra richiamata, cui si rinvia per ogni utile approfondimento.
3. Procedimenti autorizzativi in corso di definizione
Alla data odierna non risultano ulteriori procedimenti autorizzativi in corso di definizione in riferimento al livello di progettazione posto a base di gara.
Eventuali ulteriori procedimenti che si rendessero necessari in fase di progettazione esecutiva – a seguito di varianti o migliorie proposte dall'aggiudicatario – saranno avviati e curati dal soggetto incaricato della progettazione, ferma restando la responsabilità dello stesso in ordine all'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione del progetto esecutivo, come da Disciplinare di gara.
Si conferma, in conclusione, che:
la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis L. 241/1990, è stata conclusa favorevolmente con Determinazione n. 87 del 03/04/2026, convalidata da Determinazione n. 113 del 28/04/2026;
non risultano ulteriori procedimenti in corso di definizione in relazione al progetto a base di gara;
Resta inteso che gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente necessari in fase di progetto esecutivo – anche in relazione alle migliorie proposte in sede di offerta – rimangono a carico del soggetto incaricato della progettazione, ai sensi del Disciplinare di gara, pag. 6.
Codesta Stazione Appaltante ritiene di aver fornito puntuale riscontro alla richiesta avanzata, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nei limiti e nei modi previsti dal vigente quadro normativo e dal bando di gara.
Distinti saluti.
La Stazione Appaltante
31/07/2026 07:36
Quesito #3
In base all'articolo 6.1.1, è richiesta una struttura operativa minima per l'espletamento dell'incarico costituita da n.1 ingegnere, specificando che il rapporto di lavoro tra l'operatore economico e il soggetto incaricato a svolgere l'incarico professionale può essere di tipo subordinato.
Al punto D dell'articolo 6.3. è poi richiesto al singolo professionista un numero di unità minime di tecnici non inferiore a 3, da raggiungere anche mediante la costituzione di un RTP.
1. Si chiede di confermare che il professionista che partecipa in forma singola soddisfa autonomamente e senza unità minime di tecnici, il requisito dimensionale del punto D.
2. Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 6.3, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.
Saluti
Al punto D dell'articolo 6.3. è poi richiesto al singolo professionista un numero di unità minime di tecnici non inferiore a 3, da raggiungere anche mediante la costituzione di un RTP.
1. Si chiede di confermare che il professionista che partecipa in forma singola soddisfa autonomamente e senza unità minime di tecnici, il requisito dimensionale del punto D.
2. Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 6.3, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.
Saluti
31/07/2026 15:39
Risposta
Risposta al quesito
1. Si conferma che il requisito di cui all'art. 6.1.1, relativo alla struttura operativa minima per l'espletamento dell'incarico, è distinto dal requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3, lett. D.
Il professionista che partecipa in forma singola è tenuto a possedere e dimostrare tutti i requisiti richiesti dal disciplinare. Pertanto, il requisito relativo al numero minimo di tecnici di cui all'art. 6.3, lett. D, deve essere soddisfatto anche dal professionista singolo, ove previsto dal disciplinare, salvo il ricorso alle forme di partecipazione consentite (ad esempio RTP) nei casi e con le modalità ivi disciplinate.
2. Si conferma che il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla lex specialis di gara, fermo restando che non sono oggetto di avvalimento i requisiti di carattere personale o professionale per i quali la normativa vigente o il disciplinare ne escludano espressamente l'utilizzo. il RUP arch. Angelo Gregorio
1. Si conferma che il requisito di cui all'art. 6.1.1, relativo alla struttura operativa minima per l'espletamento dell'incarico, è distinto dal requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3, lett. D.
Il professionista che partecipa in forma singola è tenuto a possedere e dimostrare tutti i requisiti richiesti dal disciplinare. Pertanto, il requisito relativo al numero minimo di tecnici di cui all'art. 6.3, lett. D, deve essere soddisfatto anche dal professionista singolo, ove previsto dal disciplinare, salvo il ricorso alle forme di partecipazione consentite (ad esempio RTP) nei casi e con le modalità ivi disciplinate.
2. Si conferma che il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla lex specialis di gara, fermo restando che non sono oggetto di avvalimento i requisiti di carattere personale o professionale per i quali la normativa vigente o il disciplinare ne escludano espressamente l'utilizzo. il RUP arch. Angelo Gregorio
31/07/2026 09:44
Quesito #4
buongiorno
all'interno del PFTE non si evincono gli elaborati dei calcoli strutturali delle opere in c.a. e la parcella della progettazione tantomeno prevede la progettazione del calcolo sismico delle strutture, pertanto si chiedono informazioni in merito.
all'interno del PFTE non si evincono gli elaborati dei calcoli strutturali delle opere in c.a. e la parcella della progettazione tantomeno prevede la progettazione del calcolo sismico delle strutture, pertanto si chiedono informazioni in merito.
31/07/2026 15:31
Risposta
i Calcoli strutturali sono elaborati del progetto Esecutivo che deve essere redatto dall'appaltatore, la stima dei compensi per il progetto esecutivo comprende la prestazione pag. 5 del disciplinare. il PFTE ha stimato in via preventiva le opere in base alle analisi della relazione tecnica, geotecnica e sismica e geologica. il RUP arch. Angelo Gregorio
31/07/2026 10:34
Quesito #5
Si chiedono informazioni in riferimento al patto di integrità (non presente tra gli allegati), sebbene al punto 13 viene detto che non è previsto, al punto 27 viene poi dichiarato l'obbligo di sottoscrizione, pena esclusione dalla gara.
Si chiedono delucidazioni in merito
Si chiedono delucidazioni in merito
31/07/2026 15:22
Risposta
Trattasi di un refuso, l'Ente non ha adottato il patto di integrità, lo stesso non è dovuto. il RUP arch. Angelo Gregorio
03/08/2026 10:05
Quesito #7
In merito ai servizi tecnici, si chiede se il requisito da possedere si riferisce alla sola progettazione o più in generale, ai servizi di ingegneria e architettura, includendo tra questi la direzione dei lavori.
04/08/2026 10:35
Risposta
Per quanto attiene i requisiti di partecipazione tecnici si specifica quanto appresso: ai fine del fatturato di cui al punto 6.2 sono inclusi tutti i servizi di ingegneria ed architettura. ai fine del requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.3 sono inclusi tutti i servizi di ingegneria e architettura rientranti nelle categorie V02-V03- mentre per quanto attiene ai servizi analoghi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto 19.1 criterio A1 saranno valutati solo i servizi analoghi rispetto a quello richiesto di progettazione esecutiva di strade. il RUP arch. Angelo Gregorio
03/08/2026 10:46
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento al caricamento dei file sulla piattaforma, il disciplinare parla di creare cartella .zip e firmarla digitalmente, la piattaforma invece ha una sezione per ogni singolo file. Bisogna zippare i singoli files oppure basta caricarli?
in riferimento al caricamento dei file sulla piattaforma, il disciplinare parla di creare cartella .zip e firmarla digitalmente, la piattaforma invece ha una sezione per ogni singolo file. Bisogna zippare i singoli files oppure basta caricarli?
03/08/2026 10:51
Risposta
i files vanno caricati come da piattaforma, in caso un documento è composto da più files lo stesso va caricato come file unico zippato. il RUP arch. Angelo Gregorio
03/08/2026 18:26
Quesito #9
Buongiorno,
A pag. 33 del disciplinare di gara, il Subcriterio C2 riporta la dicitura: Interventi volti a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree oggetto di intervento canalizzazione delle acque meteoriche;
Si chiede se si tratta di un refuso di stampa o nel criterio bisogna trattare sia la ricollocazione delle presenze arboree che gli interventi di canalizzazione delle acque meteoriche.
Inoltre si chiede se all'interno del limite massimo di cartelle previste per ognuna delle relazioni è possibile sostituire 1 cartella con 1 tavola grafica descrittiva.
Cordialmente
A pag. 33 del disciplinare di gara, il Subcriterio C2 riporta la dicitura: Interventi volti a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree oggetto di intervento canalizzazione delle acque meteoriche;
Si chiede se si tratta di un refuso di stampa o nel criterio bisogna trattare sia la ricollocazione delle presenze arboree che gli interventi di canalizzazione delle acque meteoriche.
Inoltre si chiede se all'interno del limite massimo di cartelle previste per ognuna delle relazioni è possibile sostituire 1 cartella con 1 tavola grafica descrittiva.
Cordialmente
04/08/2026 10:37
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si comunica quanto segue.
Sub criterio C2
La dicitura riportata a pag. 33 del Disciplinare di gara: "Interventi volti a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree oggetto di intervento canalizzazione delle acque meteoriche" costituisce un refuso parziale. Il concorrente dovrà pertanto sviluppare il subcriterio con riferimento agli interventi finalizzati a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree interessate dagli interventi di canalizzazione delle acque meteoriche .
Relazioni tecniche e tavole grafiche
Si conferma che, nel rispetto del limite massimo di cartelle previsto per ciascuna relazione, è consentito sostituire una cartella con una tavola grafica descrittiva, purché la tavola sia in formato equivalente a quello previsto dal disciplinare e sia funzionale a una migliore rappresentazione dei contenuti oggetto di valutazione. il RUP arch. Angelo Gregorio
Sub criterio C2
La dicitura riportata a pag. 33 del Disciplinare di gara: "Interventi volti a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree oggetto di intervento canalizzazione delle acque meteoriche" costituisce un refuso parziale. Il concorrente dovrà pertanto sviluppare il subcriterio con riferimento agli interventi finalizzati a ottimizzare la ricollocazione delle presenze arboree nelle aree interessate dagli interventi di canalizzazione delle acque meteoriche .
Relazioni tecniche e tavole grafiche
Si conferma che, nel rispetto del limite massimo di cartelle previsto per ciascuna relazione, è consentito sostituire una cartella con una tavola grafica descrittiva, purché la tavola sia in formato equivalente a quello previsto dal disciplinare e sia funzionale a una migliore rappresentazione dei contenuti oggetto di valutazione. il RUP arch. Angelo Gregorio
06/08/2026 09:30
Quesito #11
Si chiede chiarimento sulla durata dell'appalto.
1. Il bando di gara a pag. 2 punto II.2.3 riporta una durata dell'appalto in giorno 240;
2. Il disciplinare di gara a pag. 7 punto 4. riporta la durata per la progettazione esecutiva in 45 giorni;
3. Il disciplinare di gara a pag. 9 punto 4. riporta "l'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate, comprensive della progettazione esecutiva, entro il termine di giorni 365 ........".
4. tra gli elaborati di progetto manca il cronoprogramma di GANT.
Vista l'incongruenza, sulla durata effettiva delle lavorazioni (240+45 TOT 285, mentre 365-45 TOT 320) si chiede di conoscere il tempo dei lavori dove poter applicare il ribasso dell'offerta tempo.
1. Il bando di gara a pag. 2 punto II.2.3 riporta una durata dell'appalto in giorno 240;
2. Il disciplinare di gara a pag. 7 punto 4. riporta la durata per la progettazione esecutiva in 45 giorni;
3. Il disciplinare di gara a pag. 9 punto 4. riporta "l'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate, comprensive della progettazione esecutiva, entro il termine di giorni 365 ........".
4. tra gli elaborati di progetto manca il cronoprogramma di GANT.
Vista l'incongruenza, sulla durata effettiva delle lavorazioni (240+45 TOT 285, mentre 365-45 TOT 320) si chiede di conoscere il tempo dei lavori dove poter applicare il ribasso dell'offerta tempo.
07/08/2026 11:52
Risposta
Risposta al quesito
In riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla durata dell'appalto, si precisa quanto segue.
La durata complessiva dell'appalto, comprensiva della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, è pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara.
Nello specifico:
il termine assegnato per la redazione della progettazione esecutiva è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data prevista dal contratto;
il termine per l'esecuzione dei lavori è pertanto pari a 320 (trecentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori successiva all'approvazione del progetto esecutivo.
L'indicazione di 240 giorni riportata nel bando di gara costituisce un refuso materiale e deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, che definiscono correttamente la durata dell'appalto.
Con riferimento all'offerta tempo, il ribasso dovrà essere formulato con riferimento al termine di esecuzione dei lavori pari a 320 giorni, restando fermo il termine di 45 giorni previsto per la progettazione esecutiva, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara. il RUP
In riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla durata dell'appalto, si precisa quanto segue.
La durata complessiva dell'appalto, comprensiva della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, è pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara.
Nello specifico:
il termine assegnato per la redazione della progettazione esecutiva è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data prevista dal contratto;
il termine per l'esecuzione dei lavori è pertanto pari a 320 (trecentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori successiva all'approvazione del progetto esecutivo.
L'indicazione di 240 giorni riportata nel bando di gara costituisce un refuso materiale e deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, che definiscono correttamente la durata dell'appalto.
Con riferimento all'offerta tempo, il ribasso dovrà essere formulato con riferimento al termine di esecuzione dei lavori pari a 320 giorni, restando fermo il termine di 45 giorni previsto per la progettazione esecutiva, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara. il RUP
07/08/2026 19:14
Quesito #12
Salve.
Nel caso in cui il gruppo di progettazione sia costituito da dipendenti di una società di ingegneria indicata dall'Impresa concorrente per espletare i requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se tutti i dipendenti devono comunque produrre i documenti citati a pag. 16 del disciplinare di gara, ovvero: "Tutti i componenti del gruppo di progettazione e direzione lavori / struttura operativa (compreso il giovane professionista) dovranno far parte del raggruppamento temporaneo se non associati; soci amministratori Direttori Tecnici dipendenti o consulenti dovranno sottoscrivere pertanto tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica."
Si chiede inoltre se, sempre nel caso di gruppo di progettazione costituito esclusivamente da dipendenti di società di ingegneria indicata - come indicato a pag.28 del disciplinare - l’offerta tecnica deve essere sottoscritta mediante timbro e firma olografa da tutti i componenti del gruppo di progettazione e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.
Saluti
Nel caso in cui il gruppo di progettazione sia costituito da dipendenti di una società di ingegneria indicata dall'Impresa concorrente per espletare i requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se tutti i dipendenti devono comunque produrre i documenti citati a pag. 16 del disciplinare di gara, ovvero: "Tutti i componenti del gruppo di progettazione e direzione lavori / struttura operativa (compreso il giovane professionista) dovranno far parte del raggruppamento temporaneo se non associati; soci amministratori Direttori Tecnici dipendenti o consulenti dovranno sottoscrivere pertanto tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica."
Si chiede inoltre se, sempre nel caso di gruppo di progettazione costituito esclusivamente da dipendenti di società di ingegneria indicata - come indicato a pag.28 del disciplinare - l’offerta tecnica deve essere sottoscritta mediante timbro e firma olografa da tutti i componenti del gruppo di progettazione e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.
Saluti
10/08/2026 17:28
Risposta
Nel caso in cui il gruppo di progettazione sia una società di ingegneria, il Disciplinare indica chiaramente che, se già associati non devono costituire RTP tra di loro e pertanto non devono indicare il giovane professionista, ma devono comunque sottoscrivere tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica." tanto al fine di verificare i requisiti richiesti e dichiarati. il RUP