Pubblicato
Comune di Prossedi
Gara #112129
SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, NONCHÉ LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DI VELOCITÀInformazioni appalto
30/07/2026
Aperta
Servizi
€ 679.235,00
VELLUCCI GAETANO
Categorie merceologiche
72 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
Lotti
1
BC89E86696
Qualità prezzo
SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, NONCHÉ LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ IN MODALITÀ MEDIA E PUNTUALE,
SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, NONCHÉ LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ IN MODALITÀ MEDIA E PUNTUALE, APPROVATI O OMOLOGATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE, IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
€ 334.050,00
€ 101.235,00
€ 0,00
Scadenze
31/08/2026 12:00
16/09/2026 12:00
22/09/2026 22:45
Allegati
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223.34 kB | |
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1.46 MB |
Chiarimenti
10/08/2026 23:56
Quesito #1
Spett. SA – Comune di Prossedi
Egr. RUP Comm. Capo Vellucci
Buonasera
In riferimento all’appalto in oggetto, si invita a prendere visione di quanto in allegato.
Distinti saluti
Egr. RUP Comm. Capo Vellucci
Buonasera
In riferimento all’appalto in oggetto, si invita a prendere visione di quanto in allegato.
Distinti saluti
20/08/2026 11:33
Risposta
Risposta a chiarimento n.1.
In riferimento all’invito rivolto dalla Vostra spett.le società ala SA a “rivedere l’impostazione dell’intera procedura di gara nel senso di aderire al principio della suddivisione in lotti, scorporando i servizi oggetto di gara in lotti funzionali/prestazionali in conformità alle categorie di servizi e forniture specifiche al fine di garantire la più ampia apertura al mercato nel rispetto della normativa codicistica e i principi eurounitari” si evidenzia quanto segue.
Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto è uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici, conformemente all’art. 3 del Codice. Dall’altro lato, tuttavia, sussiste il potere discrezionale in capo alle stazioni appaltanti nella determinazione dell’oggetto del singolo affidamento nel rispetto dei principi di ragionevolezza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
La giurisprudenza presta molta attenzione nel cogliere il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela e promozione delle micro, piccole e medie imprese in rapporto alla possibilità di partecipare alle gare pubbliche e la preservazione dell’ambito di discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Di recente il TAR Roma, Ordinanza 03.05.2025 n. 1487 ha correttamente evidenziato che:
– la suddivisione in lotti ha una funzione meramente pro-concorrenziale, non soltanto estranea all’interesse che l’amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, ma con esso potenzialmente confliggente (v. Consiglio di Stato n. 8171del 2024);
– l’interesse antagonista, rispetto al favor per le piccole e medie imprese che induce alla suddivisione, è dato, come evidenziato dalla stazione appaltante nel caso di specie, sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa, sia dalla convenienza economica;
– la suddivisione della gara in lotti è un principio generale, ma pur sempre adattabile alle peculiarità del caso di specie e, quindi, derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, limiti che, nel caso di specie, risultano rispettati”.
Ed ancora. Sempre secondo il TAR Roma, 30.05.2025 n. 10589, la previsione della suddivisione in lotti è una regola non assoluta, essendo derogabile dalla stazione appaltante ove la scelta di non suddividere risulti adeguatamente motivata e giustificata da ragioni di natura tecnica, economica e gestionale, quali l’efficienza organizzativa, la qualità del servizio e l’economicità della gestione.
Nel caso di specie la decisione a contrarre adottata con determina del Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Prossedi n. 74 del 29.07.2026 sul punto evidenzia che “…ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, pur suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, viene aggiudicato in unica soluzione in quanto diversamente si avrebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023”. Una motivazione che raccoglie la totalità delle ragioni fondanti la decisione di una gara unica.
L’appalto prevede infatti:
- il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori amministrativi, per le violazioni commesse alle norme del CDS sia a carico di soggetti residenti che trasgressori residenti all’estero e/o iscritti all’A.I.R.E;
- la fornitura del software di gestone del ciclo sanzionatorio, il servizio di front-office, back-office e call center;
- la gestione del contenzioso attraverso l’assistenza, rappresentanza e difesa legale in sede processuale;
- la fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità media presidiata/non presidiata;
- il servizio di riscossione coattiva.
Orbene questi servizi e forniture non configurano lotti funzionali ma prestazioni complementari tutte funzionalmente e unitariamente destinate ad un appalto unitario volto a garantire la sicurezza stradale ovvero un obiettivo di ordine pubblico. In difetto si tratterebbe di prestazioni che ben potrebbe appaltare il Settore finanziario o quello che gestisce i servizi informatici e non il comando della Polizia Locale.
Non si tratta nemmeno di lotti prestazionali perché i servizi e/o forniture in questione, svincolati dalla funzionalità unitaria attribuitale dall’appalto unico, risultano privi della loro ragion d’essere e pertanto non suscettibili di essere messi a gara.
Non si tratta neppure di lotti quantitativi perché non ascrivibili allo stesso CPV ma a diversi.
La gara ha la sua ragion d’essere solo se articolata in un unico lotto. Agire diversamente contraddirebbe regole di ragionevolezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa altrimenti volta a spacchettare delle prestazioni che hanno il loro senso solo all’interno di un contesto unitario. La stessa amministrazione potrebbe essere tacciata di frazionamento artificioso volto ad eludere l’indizione di una gara di rilevanza comunitaria, questa volta si in assoluto dispregio delle regole fondanti i principi giuridici codificati dagli artt. 1-12 del D.lgs. n.36/2023.
In passato l’analoga impostazione di lotto unitario ha garantito all’amministrazione la realizzazione un efficiente servizio di ordine pubblico in assenza di contenziosi in fase di gara e post gara con soddisfazione della cittadinanza tutta.
Da ultimo l’attuale impostazione non pregiudica in alcun modo la partecipazione delle piccole e medie imprese attesa la possibilità prevista negli atti di gara di partecipazione alla gara sia in forma singola che associata (art. 68 del D.lgs. n.36/2023) ovvero a mezzo utilizzo di istituti quali l’avvalimento (art. 104 del D.lgs. n.36/2023) e/o il subappalto (art. 119 del D.lgs. n.36/2023) in nessun modo preclusi agli operatori economici partecipanti.
Per tutte le ragioni testè esplicitate la richiesta da Voi formulata con nota del 10.08.2026 non può trovare accoglimento.
Distinti saluti
In riferimento all’invito rivolto dalla Vostra spett.le società ala SA a “rivedere l’impostazione dell’intera procedura di gara nel senso di aderire al principio della suddivisione in lotti, scorporando i servizi oggetto di gara in lotti funzionali/prestazionali in conformità alle categorie di servizi e forniture specifiche al fine di garantire la più ampia apertura al mercato nel rispetto della normativa codicistica e i principi eurounitari” si evidenzia quanto segue.
Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto è uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato degli appalti pubblici, conformemente all’art. 3 del Codice. Dall’altro lato, tuttavia, sussiste il potere discrezionale in capo alle stazioni appaltanti nella determinazione dell’oggetto del singolo affidamento nel rispetto dei principi di ragionevolezza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
La giurisprudenza presta molta attenzione nel cogliere il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela e promozione delle micro, piccole e medie imprese in rapporto alla possibilità di partecipare alle gare pubbliche e la preservazione dell’ambito di discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Di recente il TAR Roma, Ordinanza 03.05.2025 n. 1487 ha correttamente evidenziato che:
– la suddivisione in lotti ha una funzione meramente pro-concorrenziale, non soltanto estranea all’interesse che l’amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, ma con esso potenzialmente confliggente (v. Consiglio di Stato n. 8171del 2024);
– l’interesse antagonista, rispetto al favor per le piccole e medie imprese che induce alla suddivisione, è dato, come evidenziato dalla stazione appaltante nel caso di specie, sia dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa, sia dalla convenienza economica;
– la suddivisione della gara in lotti è un principio generale, ma pur sempre adattabile alle peculiarità del caso di specie e, quindi, derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza, limiti che, nel caso di specie, risultano rispettati”.
Ed ancora. Sempre secondo il TAR Roma, 30.05.2025 n. 10589, la previsione della suddivisione in lotti è una regola non assoluta, essendo derogabile dalla stazione appaltante ove la scelta di non suddividere risulti adeguatamente motivata e giustificata da ragioni di natura tecnica, economica e gestionale, quali l’efficienza organizzativa, la qualità del servizio e l’economicità della gestione.
Nel caso di specie la decisione a contrarre adottata con determina del Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Prossedi n. 74 del 29.07.2026 sul punto evidenzia che “…ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, pur suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, viene aggiudicato in unica soluzione in quanto diversamente si avrebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023”. Una motivazione che raccoglie la totalità delle ragioni fondanti la decisione di una gara unica.
L’appalto prevede infatti:
- il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori amministrativi, per le violazioni commesse alle norme del CDS sia a carico di soggetti residenti che trasgressori residenti all’estero e/o iscritti all’A.I.R.E;
- la fornitura del software di gestone del ciclo sanzionatorio, il servizio di front-office, back-office e call center;
- la gestione del contenzioso attraverso l’assistenza, rappresentanza e difesa legale in sede processuale;
- la fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità media presidiata/non presidiata;
- il servizio di riscossione coattiva.
Orbene questi servizi e forniture non configurano lotti funzionali ma prestazioni complementari tutte funzionalmente e unitariamente destinate ad un appalto unitario volto a garantire la sicurezza stradale ovvero un obiettivo di ordine pubblico. In difetto si tratterebbe di prestazioni che ben potrebbe appaltare il Settore finanziario o quello che gestisce i servizi informatici e non il comando della Polizia Locale.
Non si tratta nemmeno di lotti prestazionali perché i servizi e/o forniture in questione, svincolati dalla funzionalità unitaria attribuitale dall’appalto unico, risultano privi della loro ragion d’essere e pertanto non suscettibili di essere messi a gara.
Non si tratta neppure di lotti quantitativi perché non ascrivibili allo stesso CPV ma a diversi.
La gara ha la sua ragion d’essere solo se articolata in un unico lotto. Agire diversamente contraddirebbe regole di ragionevolezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa altrimenti volta a spacchettare delle prestazioni che hanno il loro senso solo all’interno di un contesto unitario. La stessa amministrazione potrebbe essere tacciata di frazionamento artificioso volto ad eludere l’indizione di una gara di rilevanza comunitaria, questa volta si in assoluto dispregio delle regole fondanti i principi giuridici codificati dagli artt. 1-12 del D.lgs. n.36/2023.
In passato l’analoga impostazione di lotto unitario ha garantito all’amministrazione la realizzazione un efficiente servizio di ordine pubblico in assenza di contenziosi in fase di gara e post gara con soddisfazione della cittadinanza tutta.
Da ultimo l’attuale impostazione non pregiudica in alcun modo la partecipazione delle piccole e medie imprese attesa la possibilità prevista negli atti di gara di partecipazione alla gara sia in forma singola che associata (art. 68 del D.lgs. n.36/2023) ovvero a mezzo utilizzo di istituti quali l’avvalimento (art. 104 del D.lgs. n.36/2023) e/o il subappalto (art. 119 del D.lgs. n.36/2023) in nessun modo preclusi agli operatori economici partecipanti.
Per tutte le ragioni testè esplicitate la richiesta da Voi formulata con nota del 10.08.2026 non può trovare accoglimento.
Distinti saluti
22/08/2026 09:39
Quesito #2
In riferimento alla procedura sopra richiamata, essendo la scrivente interessata alla partecipazione al fine di poter formulare un’offerta coerente in merito al tipo di apparecchiatura richiesta chiede di chiarire i seguenti punti:
1) Nella documentazione di gara (disciplinare) si richiede “Servizio di noleggio di almeno 2 (due) sistemi per il rilevamento elettronico della velocità media presidiata e non presidiata, omologati, comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse per il rilevamento della velocità media e puntuale;
Nel capitolato, ART 1 oggetto dell’appalto viene specificato “Tenuto conto delle finalità di sicurezza stradale e degli obiettivi già perseguiti dal Comune di Prossedi (di seguito anche stazione appaltante e/o Ente), la fornitura a noleggio prevede n. 3 (tre) postazioni fisse bidirezionali per il rilevamento elettronico delle
infrazioni al C.d.S., dell’eccesso di velocità (operanti in modalità correlata al fine di determinare la velocità media su uno o più tratti).
Tenuto conto che, per la velocità media, non è consentita la ripresa frontale; pertanto, i sistemi dovranno essere installati per la ripresa da posteriore, pertanto, per poter gestire due tratte (anche se contigue) qual è il numero degli apparati da installare?
Si chiede di confermare questo dato.
Si chiede se la fornitura di energia elettrica è presente nei punti dell’installazione.
Nella proposta è consentito allegare una bozza di progetto tecnico rappresentante la soluzione che un partecipante vuole proporre, tenuto conto dello spazio limitato concesso (solo trenta facciate).
In attesa di un cortese celere riscontro al fine di poter proporre una soluzione adeguata si porgono distinti saluti
1) Nella documentazione di gara (disciplinare) si richiede “Servizio di noleggio di almeno 2 (due) sistemi per il rilevamento elettronico della velocità media presidiata e non presidiata, omologati, comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse per il rilevamento della velocità media e puntuale;
Nel capitolato, ART 1 oggetto dell’appalto viene specificato “Tenuto conto delle finalità di sicurezza stradale e degli obiettivi già perseguiti dal Comune di Prossedi (di seguito anche stazione appaltante e/o Ente), la fornitura a noleggio prevede n. 3 (tre) postazioni fisse bidirezionali per il rilevamento elettronico delle
infrazioni al C.d.S., dell’eccesso di velocità (operanti in modalità correlata al fine di determinare la velocità media su uno o più tratti).
Tenuto conto che, per la velocità media, non è consentita la ripresa frontale; pertanto, i sistemi dovranno essere installati per la ripresa da posteriore, pertanto, per poter gestire due tratte (anche se contigue) qual è il numero degli apparati da installare?
Si chiede di confermare questo dato.
Si chiede se la fornitura di energia elettrica è presente nei punti dell’installazione.
Nella proposta è consentito allegare una bozza di progetto tecnico rappresentante la soluzione che un partecipante vuole proporre, tenuto conto dello spazio limitato concesso (solo trenta facciate).
In attesa di un cortese celere riscontro al fine di poter proporre una soluzione adeguata si porgono distinti saluti
26/08/2026 22:17
Risposta
1 - QUESITO
La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 3 postazioni fisse bidirezionale sulla S.S. 156 dei Monti Lepini per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata.
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, (TRATTANDOSI DI DUE TRATTE, COME E’ NOTO UN SISTEMA DI VELOCITA’ MEDIA E’ COMPOSTO APPUNTO DA UN PORTALE DI ENTRATA ED UNO DI USCITA) dei tre forniti, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente;
2 - QUESITO
I sistemi di alimentazione dei dispositivi per il controllo elettronico della velocità forniti dall’aggiudicatario, devono poter essere alimentati autonomamente senza la fornitura di energia elettrica, secondo le vigenti normative italiane in materia.
3- QUESITO
Sono concesse trenta facciate a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara.
La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 3 postazioni fisse bidirezionale sulla S.S. 156 dei Monti Lepini per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata.
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, (TRATTANDOSI DI DUE TRATTE, COME E’ NOTO UN SISTEMA DI VELOCITA’ MEDIA E’ COMPOSTO APPUNTO DA UN PORTALE DI ENTRATA ED UNO DI USCITA) dei tre forniti, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente;
2 - QUESITO
I sistemi di alimentazione dei dispositivi per il controllo elettronico della velocità forniti dall’aggiudicatario, devono poter essere alimentati autonomamente senza la fornitura di energia elettrica, secondo le vigenti normative italiane in materia.
3- QUESITO
Sono concesse trenta facciate a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara.
24/08/2026 13:45
Quesito #3
in riferimento alla procedura di gara si chiede di fornire i seguenti chiarimenti
Quesito n° 1 - . Numero dei dispositivi di rilevamento: 2 o 3?
Disciplinare, tabella prestazioni p.1: "almeno 2 (due) sistemi"; importo economico calcolato su 2 tratte (€65/giorno × 1.095 gg × 2 = €142.350).Capitolato, artt. 1, 10 e 11: "n. 3 (tre) postazioni fisse bidirezionali".
È una discrepanza rilevante perché incide sia sul dimensionamento tecnico dell'offerta sia sulla verifica di congruità economica. L’importo a base d'asta remunera 2 o 3 dispositivi, e se la terza postazione (ove richiesta) sia opzionale/attivabile a discrezione dell'Ente senza ulteriore corrispettivo o meno.
Quesito n. 2 – Computo metrico delle proposte migliorative
Il Disciplinare di gara, al punto 1.2 ("Offerta tecnico-qualitativa"), richiede la presentazione del "computo metrico non estimativo delle proposte migliorative del servizio offerto", mentre al punto 1.3 ("Offerta economica") richiede "il computo metrico estimativo delle proposte migliorative del servizio offerto".
Non essendo l'appalto in oggetto un appalto di lavori e non essendo forniti né un modello né un elenco prezzi di riferimento per la predisposizione di tale documento, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
quale contenuto e quale forma debba assumere il "computo metrico" richiesto, trattandosi di un appalto di servizi privo di voci di elenco prezzi unitario di riferimento;se le quantità/voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbano coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima;se sia messo a disposizione, o debba essere autonomamente predisposto dal concorrente, un modello/tracciato per tale documento;come debba intendersi rispettato, nella predisposizione del computo metrico non estimativo in seno all'offerta tecnica, il divieto di inserire "elementi dai quali sia possibile desumere il ribasso offerto" previsto al punto 1.2 del Disciplinare.
Quesito n. 3 – Offerta economica
Si chiede di confermare che l’offerta economica debba indicare 4 distinte voci di ribasso percentuale.
Quesito n° 1 - . Numero dei dispositivi di rilevamento: 2 o 3?
Disciplinare, tabella prestazioni p.1: "almeno 2 (due) sistemi"; importo economico calcolato su 2 tratte (€65/giorno × 1.095 gg × 2 = €142.350).Capitolato, artt. 1, 10 e 11: "n. 3 (tre) postazioni fisse bidirezionali".
È una discrepanza rilevante perché incide sia sul dimensionamento tecnico dell'offerta sia sulla verifica di congruità economica. L’importo a base d'asta remunera 2 o 3 dispositivi, e se la terza postazione (ove richiesta) sia opzionale/attivabile a discrezione dell'Ente senza ulteriore corrispettivo o meno.
Quesito n. 2 – Computo metrico delle proposte migliorative
Il Disciplinare di gara, al punto 1.2 ("Offerta tecnico-qualitativa"), richiede la presentazione del "computo metrico non estimativo delle proposte migliorative del servizio offerto", mentre al punto 1.3 ("Offerta economica") richiede "il computo metrico estimativo delle proposte migliorative del servizio offerto".
Non essendo l'appalto in oggetto un appalto di lavori e non essendo forniti né un modello né un elenco prezzi di riferimento per la predisposizione di tale documento, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
quale contenuto e quale forma debba assumere il "computo metrico" richiesto, trattandosi di un appalto di servizi privo di voci di elenco prezzi unitario di riferimento;se le quantità/voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbano coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima;se sia messo a disposizione, o debba essere autonomamente predisposto dal concorrente, un modello/tracciato per tale documento;come debba intendersi rispettato, nella predisposizione del computo metrico non estimativo in seno all'offerta tecnica, il divieto di inserire "elementi dai quali sia possibile desumere il ribasso offerto" previsto al punto 1.2 del Disciplinare.
Quesito n. 3 – Offerta economica
Si chiede di confermare che l’offerta economica debba indicare 4 distinte voci di ribasso percentuale.
26/08/2026 22:20
Risposta
1 - QUESITO
Si ribadisce quanto già indicato nel chiarimento n. 2. La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno n. 3 postazioni fisse bidirezionali sulla S.S. 156 dei Monti Lepini intese nel senso che trattandosi di “sistemi” per il rilevamento della velocità media per tratta ognuno è composto da almeno due “postazioni”, cioè una di entrata ed una di uscita dalla tratta oggetto dei rilevamenti (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta anche asimmetrica ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata costituente il “sistema”
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, delle almeno tre postazioni fornite, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale, stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente.
Tanto che si i evidenzia al riguardo, che al nel capitolato al punto 4 - IMPORTO DELL'APPALTO, è previsto che l’importo posto a base d’asta per il noleggio giornaliero è pari ad € 65,00 oltre Iva. L’importo totale presunto previsto per il noleggio dei dispositivi per il rilevamento della velocità in argomento, è stato calcolato per giorni stimati di effettivo utilizzo delle apparecchiature, nel triennio pari a 1095, per ogni ogni dispositivo, con importo giornaliero a base d’asta di € 65,00 oltre IVA per ogni tratta e con Numero tratte: 2 (due) e quindi per un importo complessivo (nel triennio) di € 142.350,00 + Iva.
2 - QUESITO
In relazione al presente quesito 2, si chiarisce quanto segue:
sub.1: il "computo metrico" non deve avere una forma o un contenuto specifici ma quelli che più aggradano il concorrente;
sub.2: le voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbono coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima;
sub. 3: non viene messo a disposizione alcun modello ma viene predisposto dal concorrente il modello/tracciato per tale documento;
sub. 4: le voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbono coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima (busta economica).
3- QUESITO
In ordine al quesito tre, si conferma che l’offerta economica debba indicare 4 distinte voci di ribasso percentuale la cui media ponderata darà il punteggio finale attribuito all’offerta economica.
Si ribadisce quanto già indicato nel chiarimento n. 2. La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno n. 3 postazioni fisse bidirezionali sulla S.S. 156 dei Monti Lepini intese nel senso che trattandosi di “sistemi” per il rilevamento della velocità media per tratta ognuno è composto da almeno due “postazioni”, cioè una di entrata ed una di uscita dalla tratta oggetto dei rilevamenti (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta anche asimmetrica ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata costituente il “sistema”
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, delle almeno tre postazioni fornite, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale, stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente.
Tanto che si i evidenzia al riguardo, che al nel capitolato al punto 4 - IMPORTO DELL'APPALTO, è previsto che l’importo posto a base d’asta per il noleggio giornaliero è pari ad € 65,00 oltre Iva. L’importo totale presunto previsto per il noleggio dei dispositivi per il rilevamento della velocità in argomento, è stato calcolato per giorni stimati di effettivo utilizzo delle apparecchiature, nel triennio pari a 1095, per ogni ogni dispositivo, con importo giornaliero a base d’asta di € 65,00 oltre IVA per ogni tratta e con Numero tratte: 2 (due) e quindi per un importo complessivo (nel triennio) di € 142.350,00 + Iva.
2 - QUESITO
In relazione al presente quesito 2, si chiarisce quanto segue:
sub.1: il "computo metrico" non deve avere una forma o un contenuto specifici ma quelli che più aggradano il concorrente;
sub.2: le voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbono coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima;
sub. 3: non viene messo a disposizione alcun modello ma viene predisposto dal concorrente il modello/tracciato per tale documento;
sub. 4: le voci indicate nel computo metrico non estimativo (busta tecnica) debbono coincidere esattamente con quelle del computo metrico estimativo (busta economica), variando esclusivamente per l'aggiunta della valorizzazione economica in quest'ultima (busta economica).
3- QUESITO
In ordine al quesito tre, si conferma che l’offerta economica debba indicare 4 distinte voci di ribasso percentuale la cui media ponderata darà il punteggio finale attribuito all’offerta economica.
25/08/2026 15:31
Quesito #4
egregi signori
In riferimento alla procedura di gara si chiede di chiarire il seguente punto:
nel disciplinare di gara a pagina 6 viene indicato : "IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO È IL CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DI CATEGORIA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI CONFCOMMERCIO”
a pagina 1, nella dichiarazione di equivalenza viene riportato "L’EQUIVALENZA DELLE TUTELE NORMATIVE FRA IL CCNL CHE SI INTENDE APPLICARE ALL’APPALTO E IL CCNL SETTORE COOPERATIVE SOCIALI INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE"
trattandosi di servizi e forniture, si prega di chiarire quale CCNL la stazione appaltante intende applicare
In riferimento alla procedura di gara si chiede di chiarire il seguente punto:
nel disciplinare di gara a pagina 6 viene indicato : "IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO È IL CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DI CATEGORIA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI CONFCOMMERCIO”
a pagina 1, nella dichiarazione di equivalenza viene riportato "L’EQUIVALENZA DELLE TUTELE NORMATIVE FRA IL CCNL CHE SI INTENDE APPLICARE ALL’APPALTO E IL CCNL SETTORE COOPERATIVE SOCIALI INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE"
trattandosi di servizi e forniture, si prega di chiarire quale CCNL la stazione appaltante intende applicare
26/08/2026 21:17
Risposta
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO E' IL CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DI CATEGORIA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI CONFCOMMERCIO”. NELLA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA E' RIPORTATO UN CCNL DIVERSO A CAUSA DI UN REFUSO.
Distinti saluti
Distinti saluti
26/08/2026 13:41
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti necessari per l’esecuzione delle attività di riscossione coattiva previste negli atti di gara.
Il Disciplinare prevede, tra le prestazioni oggetto di affidamento, il “servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate”, mentre il Capitolato, all’art. 3, punto A7, prevede il “servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S. attraverso ingiunzione fiscale e recupero coattivo secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i.”.
Inoltre, l’art. 16 del Capitolato è rubricato “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA ESERCITATA IN FORMA DIRETTA DALL’ENTE”. Tuttavia, pur qualificando il servizio come attività di supporto alla riscossione esercitata direttamente dall’Ente, il medesimo articolo richiama più volte la figura del “Concessionario per la Riscossione” e disciplina attività relative alle procedure coattive ed esecutive, agli atti di ingiunzione, alle spese di esecuzione e alla gestione delle partite inesigibili.
Considerato quanto sopra, si chiede di chiarire:
se per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 3, punto A7, e all’art. 16 del Capitolato sia richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
qualora le suddette attività siano invece considerate esclusivamente attività di supporto alla riscossione svolta direttamente dall’Ente, se sia comunque richiesta l’iscrizione alla sezione separata dell’Albo prevista per i soggetti che svolgono attività di supporto propedeutiche alla riscossione;
quale soggetto sarà incaricato della formazione, emissione e sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e degli eventuali successivi atti della procedura esecutiva;nel caso in cui sia richiesta una specifica iscrizione, se il relativo requisito debba essere posseduto direttamente dal concorrente ovvero dal soggetto che, nell’ambito della forma di partecipazione prescelta e nei limiti consentiti dalla normativa di gara, eseguirà concretamente il servizio di riscossione.Il chiarimento è richiesto al fine di individuare correttamente i requisiti necessari alla partecipazione e la conseguente modalità di organizzazione ed esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti necessari per l’esecuzione delle attività di riscossione coattiva previste negli atti di gara.
Il Disciplinare prevede, tra le prestazioni oggetto di affidamento, il “servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate”, mentre il Capitolato, all’art. 3, punto A7, prevede il “servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S. attraverso ingiunzione fiscale e recupero coattivo secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i.”.
Inoltre, l’art. 16 del Capitolato è rubricato “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA ESERCITATA IN FORMA DIRETTA DALL’ENTE”. Tuttavia, pur qualificando il servizio come attività di supporto alla riscossione esercitata direttamente dall’Ente, il medesimo articolo richiama più volte la figura del “Concessionario per la Riscossione” e disciplina attività relative alle procedure coattive ed esecutive, agli atti di ingiunzione, alle spese di esecuzione e alla gestione delle partite inesigibili.
Considerato quanto sopra, si chiede di chiarire:
se per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 3, punto A7, e all’art. 16 del Capitolato sia richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
qualora le suddette attività siano invece considerate esclusivamente attività di supporto alla riscossione svolta direttamente dall’Ente, se sia comunque richiesta l’iscrizione alla sezione separata dell’Albo prevista per i soggetti che svolgono attività di supporto propedeutiche alla riscossione;
quale soggetto sarà incaricato della formazione, emissione e sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e degli eventuali successivi atti della procedura esecutiva;nel caso in cui sia richiesta una specifica iscrizione, se il relativo requisito debba essere posseduto direttamente dal concorrente ovvero dal soggetto che, nell’ambito della forma di partecipazione prescelta e nei limiti consentiti dalla normativa di gara, eseguirà concretamente il servizio di riscossione.Il chiarimento è richiesto al fine di individuare correttamente i requisiti necessari alla partecipazione e la conseguente modalità di organizzazione ed esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.
26/08/2026 22:23
Risposta
1 - QUESITO
Il Servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S., dovrà avvenire attraverso ingiunzione fiscale e recupero coattivo secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i.. Per tale attività, risulta necessario ed indispensabile l’iscrizione all’Albo del Ministero delle Finanze, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
2 - QUESITO
Nell’ambito delle procedure coattive, l’aggiudicatario si intende incaricato della formazione, emissione e sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e degli eventuali successivi atti della procedura esecutiva. L’attività di riscossione coattiva verrà espletata con le modalità di esecuzione disciplinate dalle norme di legge vigenti tempo per tempo.
L’Ente su richiesta dell’aggiudicatario per la Riscossione nomina uno o più messi notificatori ai sensi dell’art. 1, comma 158, della legge 296/2006. L’Ente garantirà l’esistenza del credito. Nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il Concessionario per la Riscossione dovrà chiamare in causa l’Ente; in mancanza di ciò né risponderà delle conseguenze della lite.
Il Concessionario per la Riscossione periodicamente potrà presentare la lista dei crediti da discaricare con l’elencazione dettagliata delle attività effettuate per ciascun credito e la ragione dell’eventuale inesigibilità. Il Concessionario per la Riscossione conseguirà il discarico per inesigibilità, dimostrando di aver attuato, entro 18 mesi dalla notifica dell’ingiunzione/cartella, almeno una delle procedure coattive possibili secondo la legislazione vigente, oppure l’improcedibilità.
L’Ente permetterà al Concessionario per la Riscossione, l’accesso nelle forme di legge, alle banche dati necessarie all’espletamento delle procedure esecutive. Il Concessionario per la Riscossione dovrà fornire il servizio interamente attraverso un sistema informatico che consenta agli operatori di P.L. che ne abbiano titolo, di poterne in ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di connessione ad internet. Tramite il suo utilizzo il sistema dovrà acconsentire agli operatori di verificare in tempo reale le attività svolte ed in corso di svolgimento da parte del Concessionario per la Riscossione, di poter intervenire con aggiornamenti e/o richieste di modifica, o archiviare/discaricare il credito.
3- QUESITO
Il Servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S., risulta necessario ed indispensabile l’iscrizione all’Albo del Ministero delle Finanze, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Tale attività dovrà essere espletata dagli operatori economici ammessi alla gara, tra i quali, in particolare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
b) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il Servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S., dovrà avvenire attraverso ingiunzione fiscale e recupero coattivo secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i.. Per tale attività, risulta necessario ed indispensabile l’iscrizione all’Albo del Ministero delle Finanze, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
2 - QUESITO
Nell’ambito delle procedure coattive, l’aggiudicatario si intende incaricato della formazione, emissione e sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e degli eventuali successivi atti della procedura esecutiva. L’attività di riscossione coattiva verrà espletata con le modalità di esecuzione disciplinate dalle norme di legge vigenti tempo per tempo.
L’Ente su richiesta dell’aggiudicatario per la Riscossione nomina uno o più messi notificatori ai sensi dell’art. 1, comma 158, della legge 296/2006. L’Ente garantirà l’esistenza del credito. Nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il Concessionario per la Riscossione dovrà chiamare in causa l’Ente; in mancanza di ciò né risponderà delle conseguenze della lite.
Il Concessionario per la Riscossione periodicamente potrà presentare la lista dei crediti da discaricare con l’elencazione dettagliata delle attività effettuate per ciascun credito e la ragione dell’eventuale inesigibilità. Il Concessionario per la Riscossione conseguirà il discarico per inesigibilità, dimostrando di aver attuato, entro 18 mesi dalla notifica dell’ingiunzione/cartella, almeno una delle procedure coattive possibili secondo la legislazione vigente, oppure l’improcedibilità.
L’Ente permetterà al Concessionario per la Riscossione, l’accesso nelle forme di legge, alle banche dati necessarie all’espletamento delle procedure esecutive. Il Concessionario per la Riscossione dovrà fornire il servizio interamente attraverso un sistema informatico che consenta agli operatori di P.L. che ne abbiano titolo, di poterne in ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di connessione ad internet. Tramite il suo utilizzo il sistema dovrà acconsentire agli operatori di verificare in tempo reale le attività svolte ed in corso di svolgimento da parte del Concessionario per la Riscossione, di poter intervenire con aggiornamenti e/o richieste di modifica, o archiviare/discaricare il credito.
3- QUESITO
Il Servizio di gestione della riscossione coattiva delle somme non oblate in modi e nei termini previsti dal C.d.S., risulta necessario ed indispensabile l’iscrizione all’Albo del Ministero delle Finanze, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Tale attività dovrà essere espletata dagli operatori economici ammessi alla gara, tra i quali, in particolare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
b) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
28/08/2026 11:48
Quesito #6
In riferimento ai chiarimenti già resi da codesta Stazione Appaltante sui quesiti nn. 1, 2 e 3 (in particolare sulla richiesta di "computo metrico non estimativo" in seno all'offerta tecnica, punto 1.2, e di "computo metrico estimativo" in seno all'offerta economica, punto 1.3), la scrivente impresa, al fine di formulare un'offerta pienamente conforme e di prevenire criticità in fase di valutazione, sottopone quanto segue.
1. Sulla non pertinenza sistematica dell'istituto rispetto alla natura dell'appalto
Il "computo metrico" — nella sua accezione tecnica e nella prassi amministrativa — è istituto proprio ed esclusivo degli appalti di lavori, disciplinato dall'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, dove assolve alla funzione di misurare le quantità di opere da realizzare e di applicarvi un elenco prezzi unitario ufficiale, garantendo così un criterio oggettivo e uniforme di quantificazione.
L'appalto in oggetto ha natura di servizio (gestione sanzionatoria, riscossione coattiva, gestione del contenzioso) con una componente di fornitura a noleggio di apparecchiature (CPV 34970000-7, 72300000-8, 79940000-5). Non si tratta, in nessuna delle sue componenti, di un appalto di lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.1 al Codice, né la documentazione di gara reca un elenco prezzi unitario di riferimento cui ancorare la compilazione del documento richiesto.
La stessa risposta resa da codesta Stazione Appaltante al quesito n. 2, sub. 1 — secondo cui il computo metrico "non deve avere una forma o un contenuto specifici ma quelli che più aggradano il concorrente" — conferma, a ben vedere, l'assenza di una base tecnica e normativa oggettiva cui ancorare l'istituto in un appalto privo di elenco prezzi di riferimento, e ne rivela l'estraneità rispetto alla tipologia contrattuale in esame.
2. Criticità che deriverebbero dal mantenimento dell'obbligo
Qualora la Stazione Appaltante intendesse comunque confermare la richiesta, si evidenziano le seguenti criticità, di cui si chiede una valutazione:
a) Violazione della par condicio e della comparabilità delle offerte. In assenza di un modello, di un tracciato o di un elenco voci uniforme (circostanza confermata al quesito n. 2, sub. 3), ciascun concorrente predisporrà il computo metrico secondo criteri, unità di misura e articolazione di voci autonomamente scelti. La Commissione giudicatrice si troverebbe a valutare, sotto un profilo che concorre alla formazione del punteggio tecnico (in particolare il criterio G "Funzionalità migliorative e/o servizi integrativi e/o aggiuntivi senza onere per l'Amministrazione", punti 10, e verosimilmente altri sub-criteri qualitativi), documenti tra loro strutturalmente non comparabili, con conseguente rischio di disparità di trattamento nell'attribuzione dei coefficienti discrezionali.b) Contrasto con il divieto di desumibilità del ribasso. Il disciplinare prescrive, a pena di esclusione, che l'offerta tecnica non contenga "elementi dai quali sia possibile desumere il ribasso offerto" (punto 1.2). Tuttavia, poiché le voci del computo non estimativo (busta tecnica) devono coincidere esattamente con quelle del computo estimativo (busta economica), variando solo per l'aggiunta della valorizzazione economica (chiarimento sub. 2 e sub. 4), un concorrente che indichi nel computo tecnico quantità puntuali riferite a prestazioni il cui prezzo unitario a base d'asta è noto (es. € 65,00/giorno per dispositivo, ex art. 4 del capitolato) espone, per differenza aritmetica elementare, il proprio ribasso già in sede di apertura della busta tecnica. Il chiarimento reso da codesta Stazione Appaltante al quesito n. 2, sub. 4, si limita a richiamare la regola della coincidenza delle voci, senza tuttavia indicare un criterio operativo che consenta di conciliare tale obbligo con il divieto di desumibilità del ribasso, lasciando l'operatore economico esposto al rischio di esclusione per causa a sé non interamente imputabile.c) Ridondanza rispetto ai criteri di valutazione già previsti. La relazione tecnica di cui al punto 1.2, n. 1 già assorbe, nei sub-criteri A-G di Tabella 1 (parte seconda, punto 3.B), la descrizione qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative. L'introduzione di un separato "computo metrico" rischia di sovrapporsi, duplicandone la valutazione, agli stessi elementi già oggetto di punteggio discrezionale, in violazione del principio di non sovrapposizione tra criteri di valutazione più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.d) Eterogeneità delle prestazioni oggetto d'appalto. Le prestazioni dedotte in contratto (noleggio dispositivi, gestione dati, riscossione coattiva, gestione del contenzioso) sono in larga parte prive di dimensione fisico-quantitativa misurabile secondo la logica propria del computo metrico (quantità × prezzo unitario di un'opera). Per le componenti di natura intellettuale/amministrativa (a titolo esemplificativo, l'assistenza legale per i ricorsi, la formazione del personale, le funzionalità software) non risulta tecnicamente configurabile un computo metrico in senso proprio, il che accentua il rischio di redazioni disomogenee tra i concorrenti.
3. Istanza
Per le ragioni esposte, si chiede a codesta Stazione Appaltante di valutare l'eliminazione della richiesta del computo metrico (sia nella componente non estimativa che in quella estimativa), ritenendo sufficienti, ai fini della comparabilità e della verificabilità delle offerte:
la relazione tecnica descrittiva delle proposte migliorative già prevista al punto 1.2, n. 1, valutata secondo i criteri e sub-criteri di Tabella 1;l'offerta economica strutturata sul ribasso percentuale delle quattro voci di cui al punto 1.3, già oggetto di formula "bilineare" ai fini dell'attribuzione del punteggio economico.
In via meramente subordinata, qualora la Stazione Appaltante intendesse confermare l'obbligo, si chiede di voler mettere a disposizione dei concorrenti un modello/tracciato uniforme (elenco voci e unità di misura predefinite) e di chiarire, con indicazione operativa puntuale, quali specifiche cautele redazionali (ad es. espressione delle quantità in unità fisiche neutre, senza riferimento a importi o percentuali) consentano di rispettare contestualmente l'obbligo di coincidenza delle voci tra le due buste e il divieto di desumibilità del ribasso dall'offerta tecnica.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
1. Sulla non pertinenza sistematica dell'istituto rispetto alla natura dell'appalto
Il "computo metrico" — nella sua accezione tecnica e nella prassi amministrativa — è istituto proprio ed esclusivo degli appalti di lavori, disciplinato dall'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, dove assolve alla funzione di misurare le quantità di opere da realizzare e di applicarvi un elenco prezzi unitario ufficiale, garantendo così un criterio oggettivo e uniforme di quantificazione.
L'appalto in oggetto ha natura di servizio (gestione sanzionatoria, riscossione coattiva, gestione del contenzioso) con una componente di fornitura a noleggio di apparecchiature (CPV 34970000-7, 72300000-8, 79940000-5). Non si tratta, in nessuna delle sue componenti, di un appalto di lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.1 al Codice, né la documentazione di gara reca un elenco prezzi unitario di riferimento cui ancorare la compilazione del documento richiesto.
La stessa risposta resa da codesta Stazione Appaltante al quesito n. 2, sub. 1 — secondo cui il computo metrico "non deve avere una forma o un contenuto specifici ma quelli che più aggradano il concorrente" — conferma, a ben vedere, l'assenza di una base tecnica e normativa oggettiva cui ancorare l'istituto in un appalto privo di elenco prezzi di riferimento, e ne rivela l'estraneità rispetto alla tipologia contrattuale in esame.
2. Criticità che deriverebbero dal mantenimento dell'obbligo
Qualora la Stazione Appaltante intendesse comunque confermare la richiesta, si evidenziano le seguenti criticità, di cui si chiede una valutazione:
a) Violazione della par condicio e della comparabilità delle offerte. In assenza di un modello, di un tracciato o di un elenco voci uniforme (circostanza confermata al quesito n. 2, sub. 3), ciascun concorrente predisporrà il computo metrico secondo criteri, unità di misura e articolazione di voci autonomamente scelti. La Commissione giudicatrice si troverebbe a valutare, sotto un profilo che concorre alla formazione del punteggio tecnico (in particolare il criterio G "Funzionalità migliorative e/o servizi integrativi e/o aggiuntivi senza onere per l'Amministrazione", punti 10, e verosimilmente altri sub-criteri qualitativi), documenti tra loro strutturalmente non comparabili, con conseguente rischio di disparità di trattamento nell'attribuzione dei coefficienti discrezionali.b) Contrasto con il divieto di desumibilità del ribasso. Il disciplinare prescrive, a pena di esclusione, che l'offerta tecnica non contenga "elementi dai quali sia possibile desumere il ribasso offerto" (punto 1.2). Tuttavia, poiché le voci del computo non estimativo (busta tecnica) devono coincidere esattamente con quelle del computo estimativo (busta economica), variando solo per l'aggiunta della valorizzazione economica (chiarimento sub. 2 e sub. 4), un concorrente che indichi nel computo tecnico quantità puntuali riferite a prestazioni il cui prezzo unitario a base d'asta è noto (es. € 65,00/giorno per dispositivo, ex art. 4 del capitolato) espone, per differenza aritmetica elementare, il proprio ribasso già in sede di apertura della busta tecnica. Il chiarimento reso da codesta Stazione Appaltante al quesito n. 2, sub. 4, si limita a richiamare la regola della coincidenza delle voci, senza tuttavia indicare un criterio operativo che consenta di conciliare tale obbligo con il divieto di desumibilità del ribasso, lasciando l'operatore economico esposto al rischio di esclusione per causa a sé non interamente imputabile.c) Ridondanza rispetto ai criteri di valutazione già previsti. La relazione tecnica di cui al punto 1.2, n. 1 già assorbe, nei sub-criteri A-G di Tabella 1 (parte seconda, punto 3.B), la descrizione qualitativa e quantitativa delle proposte migliorative. L'introduzione di un separato "computo metrico" rischia di sovrapporsi, duplicandone la valutazione, agli stessi elementi già oggetto di punteggio discrezionale, in violazione del principio di non sovrapposizione tra criteri di valutazione più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.d) Eterogeneità delle prestazioni oggetto d'appalto. Le prestazioni dedotte in contratto (noleggio dispositivi, gestione dati, riscossione coattiva, gestione del contenzioso) sono in larga parte prive di dimensione fisico-quantitativa misurabile secondo la logica propria del computo metrico (quantità × prezzo unitario di un'opera). Per le componenti di natura intellettuale/amministrativa (a titolo esemplificativo, l'assistenza legale per i ricorsi, la formazione del personale, le funzionalità software) non risulta tecnicamente configurabile un computo metrico in senso proprio, il che accentua il rischio di redazioni disomogenee tra i concorrenti.
3. Istanza
Per le ragioni esposte, si chiede a codesta Stazione Appaltante di valutare l'eliminazione della richiesta del computo metrico (sia nella componente non estimativa che in quella estimativa), ritenendo sufficienti, ai fini della comparabilità e della verificabilità delle offerte:
la relazione tecnica descrittiva delle proposte migliorative già prevista al punto 1.2, n. 1, valutata secondo i criteri e sub-criteri di Tabella 1;l'offerta economica strutturata sul ribasso percentuale delle quattro voci di cui al punto 1.3, già oggetto di formula "bilineare" ai fini dell'attribuzione del punteggio economico.
In via meramente subordinata, qualora la Stazione Appaltante intendesse confermare l'obbligo, si chiede di voler mettere a disposizione dei concorrenti un modello/tracciato uniforme (elenco voci e unità di misura predefinite) e di chiarire, con indicazione operativa puntuale, quali specifiche cautele redazionali (ad es. espressione delle quantità in unità fisiche neutre, senza riferimento a importi o percentuali) consentano di rispettare contestualmente l'obbligo di coincidenza delle voci tra le due buste e il divieto di desumibilità del ribasso dall'offerta tecnica.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
28/08/2026 12:50
Risposta
In riferimento al quesito sono ad evidenziare che il computo metrico è uno strumento non precluso dal codice dei contratti in riferimento a servizi e forniture ma utile alla stazione appaltante a codificare obbligazioni migliorative indicate analiticamente nell'offerta tecnica e suscettibili di parametrazione economica in sede di offerta economica. Nessun divieto ne obbligo viene posto all'operatore economico in ordine al contenuto o forma. Certo è che il computo metrico diventerà parte integrante degli allegati di contratto al fine delle relativa contestazione in caso di mancata realizzazione in fase esecutiva. Troppo spesso l'evanescenza delle migliorie formulate in sede di offerta rischia di vanificarne la rilevanza in fase di esecuzione e con renderne difficile l'esazione. L'Anac negli ultimi anni ha però inasprito i controlli della fase esecutiva con pareri, delibere, diffide a stazioni appaltanti imputando ad esse ed ai relativi Rup carenze ed omissioni giuridicamente rilevanti sotto il profilo amministrativo, contabile e persino penale. Rispetto alle richieste di computo metrico tutti gli operatori economici sono posti nelle medesime condizioni in assenza di prescrizioni cogenti e divieti. La richiesta lungi dall'essere vessatoria mira a contemperare le esigenze del mercato con quelle di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in ossequio al principio del risultato che costituisce il cardine del nuovo codice dei contratti. Distinti saluti
28/08/2026 19:30
Quesito #7
GARA CIG. L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI MISURATORI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ IN MODALITÀ MEDIA PRESIDIATA E NON PRESIDIATA, OMOLOGATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. NEL COMUNE DI PROSSEDI. CIG: BC89E86696 – Istanza di riesame in autotutela
Spett.le Stazione Appaltante
CA RUP
Il sottoscritto Operatore Economico, con la presente formula osservazioni e istanza di riesame in autotutela della lex specialis, con specifico riferimento alla scelta di configurare l’intero affidamento in un unico lotto, pur in presenza di prestazioni tra loro autonome sotto il profilo tecnico, funzionale, professionale e di mercato.
La richiesta è finalizzata, in spirito collaborativo e precauzionale e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, a sollecitare una rivalutazione dell’assetto della gara mediante suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali, così da assicurare la più ampia contendibilità dell’affidamento e l’effettivo accesso al mercato degli operatori specializzati nei singoli segmenti di attività.
Le osservazioni e la richiesta di riesame dell’impostazione di gara deriva da quanto di seguito rappresentato
1. L’oggetto dell’affidamento riunisce, in un unico lotto, un complesso di attività che, pur potendo concorrere complessivamente alla gestione del ciclo sanzionatorio, presentano caratteristiche e presupposti esecutivi distinti e risultano riconducibili a differenti categorie di operatori economici.
In particolare, dalla documentazione di gara emergono almeno tre macro-componenti autonome:
(i) la fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità, con i relativi servizi tecnici;
(ii) (ii) il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori amministrativi, comprensivo delle attività di front-office, back-office, call center, software gestionale e gestione del contenzioso;
(iii) il servizio di riscossione coattiva.
Tali componenti non costituiscono meri passaggi inscindibili di un’unica prestazione materiale, ma appartengono a segmenti di mercato differenti: il mercato dei produttori/distributori/noleggiatori di apparecchiature di enforcement; il mercato dei servizi specialistici di gestione del procedimento sanzionatorio a supporto dei Comandi di Polizia Locale; il mercato degli operatori abilitati e strutturati per la riscossione coattiva.
Ne deriva che la capacità di eseguire una delle prestazioni non presuppone, né normalmente implica, la capacità di eseguire direttamente anche le altre.
Proprio la diversità delle specializzazioni richieste consente di configurare, senza pregiudizio per la funzionalità complessiva del servizio, autonomi lotti aggiudicabili separatamente, coordinati dalla Stazione Appaltante attraverso il capitolato, i livelli di servizio, gli obblighi di interoperabilità e le regole di cooperazione tra gli aggiudicatari.
2. L’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, in funzione dell’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che gli appalti siano suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni del settore. Il comma 2 impone alla Stazione Appaltante di motivare la mancata suddivisione, tenendo conto dei principi europei diretti a promuovere condizioni di concorrenza paritarie; il comma 3 vieta, inoltre, l’artificioso accorpamento dei lotti.
La disposizione va letta congiuntamente all’art. 3 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità, nonché all’art. 10, che valorizza la massima partecipazione e la proporzionalità dei requisiti rispetto all’oggetto del contratto.
La suddivisione in lotti non costituisce dunque un adempimento meramente formale, ma uno strumento di conformazione dell’oggetto della gara volto a impedire che la dimensione o l’eterogeneità della commessa restringano ingiustificatamente la platea degli operatori potenzialmente in grado di eseguire singole prestazioni specialistiche.
La giurisprudenza riconosce che la scelta del lotto unico resta espressione di discrezionalità amministrativa; tuttavia tale discrezionalità non è libera, dovendo risultare coerente con un bilanciamento effettivo degli interessi coinvolti ed essendo sindacabile alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5992; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2024, n. 9814; Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2025, n. 6717).
3. La stessa formulazione adottata dalla Stazione Appaltante che peraltro è richiamata solo nella determina di indizione:
“che ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, pur suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, viene aggiudicato in unica soluzione in quanto diversamente si avrebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023”,
assume rilievo decisivo, poiché riconosce espressamente che l’appalto è “suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente”. Viene quindi meno, per espressa ammissione dell’Amministrazione, l’argomento dell’inscindibilità tecnica o funzionale delle prestazioni. La scelta del lotto unico viene giustificata esclusivamente mediante il richiamo alla possibile dilatazione dei tempi e alla duplicazione di attività amministrativa.
Tali ragioni, tuttavia, risultano formulate in termini generali e astratti e non sembrano dare conto di una specifica istruttoria riferita al mercato interessato, alla natura delle tre componenti prestazionali, alla platea dei possibili concorrenti, agli effetti dell’accorpamento sul numero di operatori concretamente in grado di partecipare, né alle eventuali misure organizzative idonee a coordinare più lotti senza compromettere l’efficacia del servizio.
La mera circostanza che più lotti comportino una pluralità di aggiudicazioni, adempimenti contrattuali o attività amministrative non può, di per sé, assurgere a ragione sufficiente per superare la funzione pro-concorrenziale dell’art. 58: si tratta infatti di conseguenze fisiologiche di qualunque procedura multilotto.
Diversamente opinando, l’onere motivazionale imposto dal legislatore sarebbe sostanzialmente svuotato, potendo ogni amministrazione giustificare il lotto unico con la sola maggiore semplicità gestionale della procedura.
Il Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10160, ha precisato che, ai fini del legittimo affidamento in lotto unico, la Stazione Appaltante deve rendere una motivazione puntuale che consenta di ricostruire il percorso logico seguito e dia conto delle ragioni ostative rispetto alle differenti modalità di ripartizione previste dall’art. 58. La motivazione non può essere integrata ex post.
Allo stesso modo l’ANAC, delibera n. 28/2026, ha affermato che la mancata suddivisione necessita di una motivazione specifica e coerente con l’oggetto dell’affidamento, capace di dare conto non solo delle ragioni tecniche, economiche o funzionali, ma anche del contemperamento con l’interesse all’apertura alla concorrenza e alla partecipazione delle PMI, sulla base di un’adeguata istruttoria.
Nel caso in esame, la motivazione resa non esplicita alcuna comparazione tra i benefici amministrativi del lotto unico e il sacrificio concorrenziale derivante dall’obbligo, per il singolo concorrente, di assicurare contestualmente prestazioni afferenti a mercati e specializzazioni differenti.
4. l richiamo al principio del risultato, contenuto nella determina, non appare idoneo a colmare le carenze sopra evidenziate.
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 impone infatti di perseguire il risultato dell’affidamento con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, ma espressamente “nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. Il comma 2 aggiunge che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile.
Ne consegue che tempestività e semplificazione amministrativa non costituiscono valori separati o sovraordinati rispetto alla concorrenza. Il risultato deve essere perseguito attraverso un assetto di gara che consenta, per quanto possibile, il confronto tra operatori qualificati e specializzati, così da massimizzare qualità, innovazione e convenienza economica.
In una procedura come quella in esame, la suddivisione in lotti può essere essa stessa funzionale al risultato: mette in competizione, per ciascun segmento, operatori che dispongono delle migliori competenze e delle migliori condizioni economiche nello specifico mercato; riduce il rischio che un unico concorrente debba “assemblare” prestazioni esterne con aggravio di costi; consente alla Stazione Appaltante di selezionare il miglior esecutore per ciascuna componente.
Pertanto, la prospettata “duplicazione di attività amministrativa” dovrebbe essere dimostrata e ponderata rispetto ai vantaggi concorrenziali ed economici derivanti dalla maggiore apertura del mercato, non potendo fungere da clausola di stile capace di neutralizzare il principio di cui all’art. 58.
5. La suddivisione in lotti proposta, inoltre, non integra un frazionamento artificioso della gara.
Infatti non si chiede di scomporre una prestazione unitaria in parti fittizie o prive di autonomia, ma di riconoscere l’autonomia tecnica ed economica di prestazioni che la stessa Stazione Appaltante qualifica come separatamente aggiudicabili.
Si richiamano qui i concetti di lotto funzionale e prestazionale di cui l’Allegato I.1 al Codice, che risultano coerenti con l’articolazione proposta.
È significativo, a maggior tutela della SA e al tempo stesso a privilegio di una apertura al mercato, che l’art. 58, comma 3, vieti espressamente l’artificioso accorpamento dei lotti.
ANAC, con delibera n. 287 del 23 luglio 2025, ha ribadito che il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto è uno strumento fondamentale per favorire concorrenza e partecipazione delle PMI e ha censurato configurazioni che, anche de facto, vanifichino la ratio pro-concorrenziale della suddivisione.
Per cui proprio in questa sede il tema non è evitare un frazionamento artificioso, bensì scongiurare che l’aggregazione di prestazioni eterogenee, come quelle individuate e richieste dall’oggetto di gara, producano un effetto equivalente a un accorpamento restrittivo, senza peraltro che dagli atti di gara, da cui dovrebbe palesarsi, emerga un’istruttoria proporzionata alla rilevanza della scelta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita la Stazione Appaltante a riesaminare l’attuale configurazione unitaria dell’affidamento, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, valutando la rettifica della documentazione di gara e la suddivisione della procedura in autonomi lotti funzionali e/o prestazionali coerenti con le differenti specializzazioni del mercato.
In particolare, si chiede di valutare una separazione almeno tra:
(a) noleggio e servizi tecnici relativi ai dispositivi elettronici di rilevamento;
(b) gestione sussidiaria del procedimento sanzionatorio e attività correlate;
(c) riscossione coattiva. (che peraltro anche dai chiarimenti forniti dalla SA a taluni operatori sembra configurarsi in regime concessorio e non in appalto).
Una simile impostazione consentirebbe la partecipazione diretta degli operatori qualificati nei rispettivi ambiti specialistici, amplierebbe la platea dei potenziali concorrenti, ridurrebbe le barriere di ingresso derivanti dall’obbligo di disporre contestualmente di prestazioni appartenenti a mercati diversi e permetterebbe alla Stazione Appaltante di selezionare, per ciascuna componente, l’offerta caratterizzata dal migliore equilibrio tra qualità e prezzo, in piena conformità della gara ai principi di risultato, accesso al mercato, concorrenza, proporzionalità e favor partecipationis.
Si ringrazia per l’attenzione
Distinti saluti
Spett.le Stazione Appaltante
CA RUP
Il sottoscritto Operatore Economico, con la presente formula osservazioni e istanza di riesame in autotutela della lex specialis, con specifico riferimento alla scelta di configurare l’intero affidamento in un unico lotto, pur in presenza di prestazioni tra loro autonome sotto il profilo tecnico, funzionale, professionale e di mercato.
La richiesta è finalizzata, in spirito collaborativo e precauzionale e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, a sollecitare una rivalutazione dell’assetto della gara mediante suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali, così da assicurare la più ampia contendibilità dell’affidamento e l’effettivo accesso al mercato degli operatori specializzati nei singoli segmenti di attività.
Le osservazioni e la richiesta di riesame dell’impostazione di gara deriva da quanto di seguito rappresentato
1. L’oggetto dell’affidamento riunisce, in un unico lotto, un complesso di attività che, pur potendo concorrere complessivamente alla gestione del ciclo sanzionatorio, presentano caratteristiche e presupposti esecutivi distinti e risultano riconducibili a differenti categorie di operatori economici.
In particolare, dalla documentazione di gara emergono almeno tre macro-componenti autonome:
(i) la fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità, con i relativi servizi tecnici;
(ii) (ii) il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori amministrativi, comprensivo delle attività di front-office, back-office, call center, software gestionale e gestione del contenzioso;
(iii) il servizio di riscossione coattiva.
Tali componenti non costituiscono meri passaggi inscindibili di un’unica prestazione materiale, ma appartengono a segmenti di mercato differenti: il mercato dei produttori/distributori/noleggiatori di apparecchiature di enforcement; il mercato dei servizi specialistici di gestione del procedimento sanzionatorio a supporto dei Comandi di Polizia Locale; il mercato degli operatori abilitati e strutturati per la riscossione coattiva.
Ne deriva che la capacità di eseguire una delle prestazioni non presuppone, né normalmente implica, la capacità di eseguire direttamente anche le altre.
Proprio la diversità delle specializzazioni richieste consente di configurare, senza pregiudizio per la funzionalità complessiva del servizio, autonomi lotti aggiudicabili separatamente, coordinati dalla Stazione Appaltante attraverso il capitolato, i livelli di servizio, gli obblighi di interoperabilità e le regole di cooperazione tra gli aggiudicatari.
2. L’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, in funzione dell’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che gli appalti siano suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni del settore. Il comma 2 impone alla Stazione Appaltante di motivare la mancata suddivisione, tenendo conto dei principi europei diretti a promuovere condizioni di concorrenza paritarie; il comma 3 vieta, inoltre, l’artificioso accorpamento dei lotti.
La disposizione va letta congiuntamente all’art. 3 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità, nonché all’art. 10, che valorizza la massima partecipazione e la proporzionalità dei requisiti rispetto all’oggetto del contratto.
La suddivisione in lotti non costituisce dunque un adempimento meramente formale, ma uno strumento di conformazione dell’oggetto della gara volto a impedire che la dimensione o l’eterogeneità della commessa restringano ingiustificatamente la platea degli operatori potenzialmente in grado di eseguire singole prestazioni specialistiche.
La giurisprudenza riconosce che la scelta del lotto unico resta espressione di discrezionalità amministrativa; tuttavia tale discrezionalità non è libera, dovendo risultare coerente con un bilanciamento effettivo degli interessi coinvolti ed essendo sindacabile alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5992; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2024, n. 9814; Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2025, n. 6717).
3. La stessa formulazione adottata dalla Stazione Appaltante che peraltro è richiamata solo nella determina di indizione:
“che ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n.36/2023, l’appalto, pur suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, viene aggiudicato in unica soluzione in quanto diversamente si avrebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023”,
assume rilievo decisivo, poiché riconosce espressamente che l’appalto è “suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente”. Viene quindi meno, per espressa ammissione dell’Amministrazione, l’argomento dell’inscindibilità tecnica o funzionale delle prestazioni. La scelta del lotto unico viene giustificata esclusivamente mediante il richiamo alla possibile dilatazione dei tempi e alla duplicazione di attività amministrativa.
Tali ragioni, tuttavia, risultano formulate in termini generali e astratti e non sembrano dare conto di una specifica istruttoria riferita al mercato interessato, alla natura delle tre componenti prestazionali, alla platea dei possibili concorrenti, agli effetti dell’accorpamento sul numero di operatori concretamente in grado di partecipare, né alle eventuali misure organizzative idonee a coordinare più lotti senza compromettere l’efficacia del servizio.
La mera circostanza che più lotti comportino una pluralità di aggiudicazioni, adempimenti contrattuali o attività amministrative non può, di per sé, assurgere a ragione sufficiente per superare la funzione pro-concorrenziale dell’art. 58: si tratta infatti di conseguenze fisiologiche di qualunque procedura multilotto.
Diversamente opinando, l’onere motivazionale imposto dal legislatore sarebbe sostanzialmente svuotato, potendo ogni amministrazione giustificare il lotto unico con la sola maggiore semplicità gestionale della procedura.
Il Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10160, ha precisato che, ai fini del legittimo affidamento in lotto unico, la Stazione Appaltante deve rendere una motivazione puntuale che consenta di ricostruire il percorso logico seguito e dia conto delle ragioni ostative rispetto alle differenti modalità di ripartizione previste dall’art. 58. La motivazione non può essere integrata ex post.
Allo stesso modo l’ANAC, delibera n. 28/2026, ha affermato che la mancata suddivisione necessita di una motivazione specifica e coerente con l’oggetto dell’affidamento, capace di dare conto non solo delle ragioni tecniche, economiche o funzionali, ma anche del contemperamento con l’interesse all’apertura alla concorrenza e alla partecipazione delle PMI, sulla base di un’adeguata istruttoria.
Nel caso in esame, la motivazione resa non esplicita alcuna comparazione tra i benefici amministrativi del lotto unico e il sacrificio concorrenziale derivante dall’obbligo, per il singolo concorrente, di assicurare contestualmente prestazioni afferenti a mercati e specializzazioni differenti.
4. l richiamo al principio del risultato, contenuto nella determina, non appare idoneo a colmare le carenze sopra evidenziate.
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 impone infatti di perseguire il risultato dell’affidamento con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, ma espressamente “nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. Il comma 2 aggiunge che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile.
Ne consegue che tempestività e semplificazione amministrativa non costituiscono valori separati o sovraordinati rispetto alla concorrenza. Il risultato deve essere perseguito attraverso un assetto di gara che consenta, per quanto possibile, il confronto tra operatori qualificati e specializzati, così da massimizzare qualità, innovazione e convenienza economica.
In una procedura come quella in esame, la suddivisione in lotti può essere essa stessa funzionale al risultato: mette in competizione, per ciascun segmento, operatori che dispongono delle migliori competenze e delle migliori condizioni economiche nello specifico mercato; riduce il rischio che un unico concorrente debba “assemblare” prestazioni esterne con aggravio di costi; consente alla Stazione Appaltante di selezionare il miglior esecutore per ciascuna componente.
Pertanto, la prospettata “duplicazione di attività amministrativa” dovrebbe essere dimostrata e ponderata rispetto ai vantaggi concorrenziali ed economici derivanti dalla maggiore apertura del mercato, non potendo fungere da clausola di stile capace di neutralizzare il principio di cui all’art. 58.
5. La suddivisione in lotti proposta, inoltre, non integra un frazionamento artificioso della gara.
Infatti non si chiede di scomporre una prestazione unitaria in parti fittizie o prive di autonomia, ma di riconoscere l’autonomia tecnica ed economica di prestazioni che la stessa Stazione Appaltante qualifica come separatamente aggiudicabili.
Si richiamano qui i concetti di lotto funzionale e prestazionale di cui l’Allegato I.1 al Codice, che risultano coerenti con l’articolazione proposta.
È significativo, a maggior tutela della SA e al tempo stesso a privilegio di una apertura al mercato, che l’art. 58, comma 3, vieti espressamente l’artificioso accorpamento dei lotti.
ANAC, con delibera n. 287 del 23 luglio 2025, ha ribadito che il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto è uno strumento fondamentale per favorire concorrenza e partecipazione delle PMI e ha censurato configurazioni che, anche de facto, vanifichino la ratio pro-concorrenziale della suddivisione.
Per cui proprio in questa sede il tema non è evitare un frazionamento artificioso, bensì scongiurare che l’aggregazione di prestazioni eterogenee, come quelle individuate e richieste dall’oggetto di gara, producano un effetto equivalente a un accorpamento restrittivo, senza peraltro che dagli atti di gara, da cui dovrebbe palesarsi, emerga un’istruttoria proporzionata alla rilevanza della scelta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita la Stazione Appaltante a riesaminare l’attuale configurazione unitaria dell’affidamento, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, valutando la rettifica della documentazione di gara e la suddivisione della procedura in autonomi lotti funzionali e/o prestazionali coerenti con le differenti specializzazioni del mercato.
In particolare, si chiede di valutare una separazione almeno tra:
(a) noleggio e servizi tecnici relativi ai dispositivi elettronici di rilevamento;
(b) gestione sussidiaria del procedimento sanzionatorio e attività correlate;
(c) riscossione coattiva. (che peraltro anche dai chiarimenti forniti dalla SA a taluni operatori sembra configurarsi in regime concessorio e non in appalto).
Una simile impostazione consentirebbe la partecipazione diretta degli operatori qualificati nei rispettivi ambiti specialistici, amplierebbe la platea dei potenziali concorrenti, ridurrebbe le barriere di ingresso derivanti dall’obbligo di disporre contestualmente di prestazioni appartenenti a mercati diversi e permetterebbe alla Stazione Appaltante di selezionare, per ciascuna componente, l’offerta caratterizzata dal migliore equilibrio tra qualità e prezzo, in piena conformità della gara ai principi di risultato, accesso al mercato, concorrenza, proporzionalità e favor partecipationis.
Si ringrazia per l’attenzione
Distinti saluti
31/08/2026 12:28
Risposta
In riferimento alla richiesta in oggetto sono ad allegare copia della risposta alla richiesta di chiarimento n.1 già esaustiva delle valutazioni e conseguenti determinazioni assunte da questa amministrazione in riferimento alla corretta articolazione della gara in oggetto. Distinti saluti
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chiariment.1-risposta-su-asmecomm.pdf SHA-256: 564df3aa6bd184b29f8c7de7e485880f40f0b50294647f7ef33fa8603ae8b1fb 31/08/2026 12:28 |
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31/08/2026 11:42
Quesito #8
Spett.le Ente
La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti.
1. In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare riguardo a quanto prescritto all'Art. 3 (punto A4) e all'Art. 11 (punto 2) del Capitolato Speciale d'Appalto — ove si richiede, a pena di esclusione, la fornitura di dispositivi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento della velocità media «sia a distanza ovvero senza la presenza degli organi di polizia stradale che in modalità presidiata cioè con la presenza dell'operatore di polizia stradale» — si sottopone il seguente quesito:
Tenuto conto che la normativa vigente e le omologazioni ministeriali attinenti ai dispositivi per il rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. disciplinano le specifiche e le funzionalità di funzionamento automatico a distanza, e considerato che la presenza del personale di polizia (modalità presidiata) costituisce di per sé elemento di validazione diretta dell'accertamento, si chiede di confermare che:
Costituisce requisito sufficiente per l'ammissione alla gara il possesso della regolare omologazione/approvazione ministeriale del sistema per il rilevamento della velocità media in modalità automatica/non presidiata.
L'indicazione della modalità presidiata all'interno del requisito escludente sia da intendersi riferita alle modalità operative d'impiego del dispositivo da parte del personale dell'Ente e non a una specifica ed ulteriore dicitura/funzionalità prescritta nell'atto di omologazione ministeriale.
Ciò al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici ed evitare limitazioni all'accesso alla gara in contrasto con i principi di massima concorrenzialità, parità di trattamento e proporzionalità sanciti dal D. Lgs. 36/2023.
3. Si chiede quale sia l’effettivo termine per la presentazione dei chiarimenti da parte dell’O.E. posto che il Disciplinare di Gara a pagina 14 al punto 19 precisa che É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, nella sezione Chiarimenti della piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione
“Comunicazioni”, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato
Mentre sulla piattaforma la data di scadenza è prevista al 31.08.2026 e dunque ben 15 giorni prima la fase di presentazione delle offerte.
In attesa di gentile e positivo riscontro si porgono cordiali saluti.
La presente per formulare le seguenti richieste di chiarimenti.
1. In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare riguardo a quanto prescritto all'Art. 3 (punto A4) e all'Art. 11 (punto 2) del Capitolato Speciale d'Appalto — ove si richiede, a pena di esclusione, la fornitura di dispositivi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento della velocità media «sia a distanza ovvero senza la presenza degli organi di polizia stradale che in modalità presidiata cioè con la presenza dell'operatore di polizia stradale» — si sottopone il seguente quesito:
Tenuto conto che la normativa vigente e le omologazioni ministeriali attinenti ai dispositivi per il rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. disciplinano le specifiche e le funzionalità di funzionamento automatico a distanza, e considerato che la presenza del personale di polizia (modalità presidiata) costituisce di per sé elemento di validazione diretta dell'accertamento, si chiede di confermare che:
Costituisce requisito sufficiente per l'ammissione alla gara il possesso della regolare omologazione/approvazione ministeriale del sistema per il rilevamento della velocità media in modalità automatica/non presidiata.
L'indicazione della modalità presidiata all'interno del requisito escludente sia da intendersi riferita alle modalità operative d'impiego del dispositivo da parte del personale dell'Ente e non a una specifica ed ulteriore dicitura/funzionalità prescritta nell'atto di omologazione ministeriale.
Ciò al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici ed evitare limitazioni all'accesso alla gara in contrasto con i principi di massima concorrenzialità, parità di trattamento e proporzionalità sanciti dal D. Lgs. 36/2023.
3. Si chiede quale sia l’effettivo termine per la presentazione dei chiarimenti da parte dell’O.E. posto che il Disciplinare di Gara a pagina 14 al punto 19 precisa che É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, nella sezione Chiarimenti della piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione
“Comunicazioni”, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato
Mentre sulla piattaforma la data di scadenza è prevista al 31.08.2026 e dunque ben 15 giorni prima la fase di presentazione delle offerte.
In attesa di gentile e positivo riscontro si porgono cordiali saluti.
31/08/2026 22:32
Risposta
Si ribadisce quanto già indicato nei questi prodotti, comunque ad ogni buon conto si risconta il presente.
La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 3 postazioni fisse bidirezionale sulla S.S. 156 dei Monti Lepini per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata.
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, (TRATTANDOSI DI DUE TRATTE, COME E’ NOTO UN SISTEMA DI VELOCITA’ MEDIA E’ COMPOSTO APPUNTO DA UN PORTALE DI ENTRATA ED UNO DI USCITA) dei tre forniti, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), OMOLOGATI dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente.
Il termine del 31 agosto per produzione dei quesiti tiene conto della dazione di un termine di presentazione offerte di 45 giorni in luogo dei 30+2 previsti dalla legge e mira a contemperare le legittime aspettative degli operatori economici che hanno ben 30 giorni per proposizione delle domande con quelle del rup di fruizione a settembre di un periodo di ferire (1-15 settembre) in cui evidentemente non sarà disponibile per la risposta ai quesiti. Distinti saluti
La fornitura riguarda il noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 3 postazioni fisse bidirezionale sulla S.S. 156 dei Monti Lepini per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), con possibilità di controllare eventualmente qualsiasi tratta ritenuta utile da parte del Comando di Polizia Locale, specificando che sarà a piena discrezionalità della P.L. l’effettivo utilizzo e quindi il pagamento del relativo canone di ogni postazione/apparecchiatura utilizzata.
Il noleggio previsto è di n. 2 (due) sistemi, (TRATTANDOSI DI DUE TRATTE, COME E’ NOTO UN SISTEMA DI VELOCITA’ MEDIA E’ COMPOSTO APPUNTO DA UN PORTALE DI ENTRATA ED UNO DI USCITA) dei tre forniti, per il rilevamento elettronico della velocità media (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), OMOLOGATI dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento sia in modo automatico, cioè senza la presenza degli organi di polizia stradale sia in modalità presidiata, ovvero in presenza degli organi di polizia stradale cioè da potersi utilizzare anche in modalità presidiata con contestazione differita ovvero anche con possibilità di una eventuale contestazione immediata, compresa la fornitura di apposita segnaletica fissa e/o mobile e della segnaletica necessaria alla corretta visibilità della postazione di rilevazione. In relazione al numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità installate in relazione alla presente procedura, qualora l’amministrazione intendesse utilizzare un numero inferiore di apparecchiature e/o un numero di giornate inferiori a quelle preventivante stabilite, potrà effettuarlo a proprio insindacabile giudizio, senza che l’aggiudicatario possa opporsi. Inoltre, in relazione ad eventuali e ulteriori necessità dell’ente, il numero di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità da potersi installare in relazione alla presente procedura, potrà mutare nel tempo, pertanto qualora l’amministrazione intendesse utilizzare anche un numero più ampio di tali tipologie di dispositivi, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiudicatario dovrà fornirli alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Gli impianti, forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente per tutto l’arco del tempo della durata della locazione. Eventuali modifiche o implementazioni derivanti da variazioni normative sono a carico dell’aggiudicatario. I sistemi proposti dovranno essere nuovi e non usati, ovvero non provenienti da precedenti installazioni. L’appalto comprende il noleggio dei dispositivi di accertamento di cui all’art. 142 del C.d.S., compresa la posa in opera di tutte le apparecchiature, e tutte le funzionalità specifiche per la trasmissione costante dei dati al Server, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Le postazioni di rilevamento, la cui installazione risulta a totale carico dell'aggiudicatario, dovranno essere di tipo fisso, ancorate a terra con idoneo basamento, progettato da professionista abilitato, non rimovibili e non manomettibili, nel rispetto della normativa vigente.
Il termine del 31 agosto per produzione dei quesiti tiene conto della dazione di un termine di presentazione offerte di 45 giorni in luogo dei 30+2 previsti dalla legge e mira a contemperare le legittime aspettative degli operatori economici che hanno ben 30 giorni per proposizione delle domande con quelle del rup di fruizione a settembre di un periodo di ferire (1-15 settembre) in cui evidentemente non sarà disponibile per la risposta ai quesiti. Distinti saluti