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Acate RIPALIMOSANI
Gara #112714
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031 - CIG: BC946C9135Informazioni appalto
31/07/2026
Aperta
Servizi
€ 247.449,74
Picciano Vincenzo
Categorie merceologiche
7994 - Servizi di organismi di riscossione
Lotti
1
BC946C9135
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031.
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031.
€ 247.449,74
€ 71.760,00
€ 0,00
Scadenze
01/09/2026 12:00
07/09/2026 12:00
07/09/2026 12:01
Allegati
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0.99 MB | |
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02.-allegato-dichiarazione-flussi-finanziari.doc SHA-256: 7879f0ce55ed8c722a702edf78f16eeafccf68f141d3d4e754d92e6337665453 30/07/2026 13:39 |
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Chiarimenti
04/08/2026 16:53
Quesito #1
Buongiorno,
Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese cautelari ed esecutive sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se le spese relative al contenzioso sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stessoSi chiede conferma che gli oneri di riscossione, previsti dall'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, qualora corrisposti dal contribuente, siano di spettanza del concessionario.Si chiede di chiarire se le pratiche già affidate e non ancora concluse dal concessionario uscente saranno trasferite al nuovo affidatario per il completamento delle attività di riscossione, specificandone, in caso affermativo, modalità operative ed eventuale consistenza.
Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese cautelari ed esecutive sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se le spese relative al contenzioso sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stessoSi chiede conferma che gli oneri di riscossione, previsti dall'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, qualora corrisposti dal contribuente, siano di spettanza del concessionario.Si chiede di chiarire se le pratiche già affidate e non ancora concluse dal concessionario uscente saranno trasferite al nuovo affidatario per il completamento delle attività di riscossione, specificandone, in caso affermativo, modalità operative ed eventuale consistenza.
10/08/2026 10:22
Risposta
In relazione alle richieste di chiarimento formulate, si precisa quanto segue.
1. Spese postali e di notificazione relative a posizioni inesigibili
Le spese postali e di notificazione anticipate dal concessionario sono recuperabili nei confronti del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Nel caso di posizione definitivamente risultata inesigibile, tali spese restano a carico del concessionario e non sono oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante, in coerenza con l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Resta salva l'ipotesi in cui la mancata riscossione o il discarico derivino da annullamento, sgravio o altra causa direttamente imputabile all'Ente e non al concessionario; in tale fattispecie potranno essere riconosciute le spese effettivamente sostenute, documentate e non altrimenti recuperabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Spese cautelari ed esecutive relative a posizioni inesigibili
Analogamente, le spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nelle misure e per le tipologie ammesse dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, sono poste a carico del debitore e recuperate in caso di riscossione.
Qualora la posizione risulti definitivamente inesigibile, le predette spese restano a carico del concessionario e non sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, fatta salva l'ipotesi di discarico o annullamento derivante da causa direttamente imputabile all'Ente, secondo quanto precisato al punto precedente.
3. Spese relative al contenzioso
Le ordinarie spese sostenute dal concessionario per l'organizzazione e la gestione del servizio, comprese quelle relative alla propria assistenza e difesa legale, restano a carico dello stesso.
Resta ferma la possibilità di recuperare nei confronti del debitore i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Per il contenzioso derivante da vizi o circostanze inerenti agli atti presupposti di competenza dell'Ente ovvero da cause direttamente imputabili allo stesso, resta ferma la ripartizione delle rispettive competenze e responsabilità prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
4. Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019
Non si conferma che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019 costituiscano automaticamente corrispettivo spettante al concessionario.
Tali oneri, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il termine previsto dalla legge, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00, sono posti dalla legge a carico del debitore.
La loro disciplina resta distinta dalle condizioni economiche della concessione. Il corrispettivo spettante al concessionario è pertanto quello risultante dall'aggio offerto in sede di gara, secondo quanto stabilito dalla lex specialis, ferma restando la disciplina degli oneri di riscossione prevista dalla documentazione di gara.
5. Posizioni già affidate al concessionario uscente
Si chiarisce che le posizioni già affidate al concessionario uscente non rientrano nell'oggetto della presente procedura di gara.
Il rapporto attualmente in essere con il concessionario uscente, prorogato sino al 30 aprile 2028, riguarda infatti carichi riferiti ad annualità pregresse.
La presente procedura ha invece ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate relative alle successive annualità individuate nella documentazione di gara.
Le due gestioni devono pertanto intendersi distinte e autonome, senza sovrapposizione dei rispettivi carichi.
Conseguentemente, le pratiche già affidate al concessionario uscente continueranno ad essere gestite nell'ambito del relativo rapporto contrattuale e non saranno trasferite al nuovo concessionario ai fini del completamento delle attività di riscossione.
Non sussiste, pertanto, alcuna consistenza di pratiche pregresse del concessionario uscente da computare tra i carichi oggetto della presente concessione.
1. Spese postali e di notificazione relative a posizioni inesigibili
Le spese postali e di notificazione anticipate dal concessionario sono recuperabili nei confronti del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Nel caso di posizione definitivamente risultata inesigibile, tali spese restano a carico del concessionario e non sono oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante, in coerenza con l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Resta salva l'ipotesi in cui la mancata riscossione o il discarico derivino da annullamento, sgravio o altra causa direttamente imputabile all'Ente e non al concessionario; in tale fattispecie potranno essere riconosciute le spese effettivamente sostenute, documentate e non altrimenti recuperabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Spese cautelari ed esecutive relative a posizioni inesigibili
Analogamente, le spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nelle misure e per le tipologie ammesse dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, sono poste a carico del debitore e recuperate in caso di riscossione.
Qualora la posizione risulti definitivamente inesigibile, le predette spese restano a carico del concessionario e non sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, fatta salva l'ipotesi di discarico o annullamento derivante da causa direttamente imputabile all'Ente, secondo quanto precisato al punto precedente.
3. Spese relative al contenzioso
Le ordinarie spese sostenute dal concessionario per l'organizzazione e la gestione del servizio, comprese quelle relative alla propria assistenza e difesa legale, restano a carico dello stesso.
Resta ferma la possibilità di recuperare nei confronti del debitore i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Per il contenzioso derivante da vizi o circostanze inerenti agli atti presupposti di competenza dell'Ente ovvero da cause direttamente imputabili allo stesso, resta ferma la ripartizione delle rispettive competenze e responsabilità prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
4. Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019
Non si conferma che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019 costituiscano automaticamente corrispettivo spettante al concessionario.
Tali oneri, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il termine previsto dalla legge, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00, sono posti dalla legge a carico del debitore.
La loro disciplina resta distinta dalle condizioni economiche della concessione. Il corrispettivo spettante al concessionario è pertanto quello risultante dall'aggio offerto in sede di gara, secondo quanto stabilito dalla lex specialis, ferma restando la disciplina degli oneri di riscossione prevista dalla documentazione di gara.
5. Posizioni già affidate al concessionario uscente
Si chiarisce che le posizioni già affidate al concessionario uscente non rientrano nell'oggetto della presente procedura di gara.
Il rapporto attualmente in essere con il concessionario uscente, prorogato sino al 30 aprile 2028, riguarda infatti carichi riferiti ad annualità pregresse.
La presente procedura ha invece ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate relative alle successive annualità individuate nella documentazione di gara.
Le due gestioni devono pertanto intendersi distinte e autonome, senza sovrapposizione dei rispettivi carichi.
Conseguentemente, le pratiche già affidate al concessionario uscente continueranno ad essere gestite nell'ambito del relativo rapporto contrattuale e non saranno trasferite al nuovo concessionario ai fini del completamento delle attività di riscossione.
Non sussiste, pertanto, alcuna consistenza di pratiche pregresse del concessionario uscente da computare tra i carichi oggetto della presente concessione.
05/08/2026 14:55
Quesito #2
Quesito 1 – Durata della concessione e annualità dei carichi: L'oggetto della concessione comprende annualità di entrate (IMU e TARI 2019–2029, CUP 2020–2029) che coprono circa 10 anni d'imposta, mentre la durata contrattuale è fissata in 5 anni (dicembre 2026 – 31 dicembre 2031). Si chiede di chiarire con quali modalità e tempistiche saranno consegnati i carichi al concessionario e di specificare se il Concessionario potrà portare a termine le attività di riscossione dei crediti sino all’incasso o al discarico anche successivamente alla scadenza contrattuale prevista il 31/12/2031.
Quesito 2 – Valore stimato della concessione: Il valore della concessione (€ 247.449,74) è stato determinato applicando una percentuale di riscossione dell'11% ai crediti affidati. Tale percentuale risulta alquanto sottostimata rispetto alla media nazionale. Si chiede di indicare come incidano nel valore dell’appalto il rimborso delle spese previste dal DM 14 aprile 2023 e di confermare che l'aggio spettante sarà comunque riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse per l'intera durata contrattuale, anche qualora il compenso maturato superi il valore stimato posto a base di gara
Quesito 2 – Valore stimato della concessione: Il valore della concessione (€ 247.449,74) è stato determinato applicando una percentuale di riscossione dell'11% ai crediti affidati. Tale percentuale risulta alquanto sottostimata rispetto alla media nazionale. Si chiede di indicare come incidano nel valore dell’appalto il rimborso delle spese previste dal DM 14 aprile 2023 e di confermare che l'aggio spettante sarà comunque riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse per l'intera durata contrattuale, anche qualora il compenso maturato superi il valore stimato posto a base di gara
10/08/2026 10:22
Risposta
In relazione alle richieste di chiarimento formulate, si precisa quanto segue:
Quesito n. 1 – Durata della concessione, annualità dei carichi e prosecuzione delle attività sui carichi affidati
Si chiarisce che l'indicazione, nella documentazione di gara, delle annualità delle entrate oggetto della concessione individua l'ambito dei crediti che potranno essere affidati al concessionario nel corso del rapporto e non implica la consegna contestuale, all'avvio della concessione, di tutti i carichi riferiti alle annualità indicate.
I carichi saranno trasmessi al concessionario progressivamente, sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste di carico predisposte dall'Ente, secondo le esigenze e le tempistiche derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate.
Pertanto, per le annualità future comprese nell'oggetto della concessione, l'affidamento potrà avvenire esclusivamente a seguito della formazione e dell'esecutività dei relativi crediti e comunque entro la durata contrattuale della concessione.
Con riferimento alle liste di carico ritualmente affidate entro il termine di scadenza della concessione, si conferma che il concessionario potrà e dovrà portare a conclusione le relative attività di riscossione coattiva anche successivamente al 31 dicembre 2031, sino alla definizione delle procedure avviate mediante riscossione, discarico per inesigibilità o altra causa di definizione prevista dalla normativa vigente.
Tale prosecuzione deve intendersi esclusivamente riferita alla lavorazione e alla definizione dei carichi già formalmente affidati entro la scadenza contrattuale e non costituisce proroga o rinnovo della concessione, né consente l'affidamento al concessionario di nuovi carichi successivamente al 31 dicembre 2031.
Resta fermo che l'Ente non garantisce un quantitativo minimo di carichi né un determinato volume di riscossione, permanendo in capo al concessionario il rischio operativo secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quesito n. 2 – Valore stimato della concessione, spese di riscossione e compenso del concessionario
Il valore stimato della concessione, pari ad € 247.449,74, è stato determinato sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'indizione della procedura e delle ipotesi prudenziali esplicitate nella documentazione di gara, tenuto conto dell'ammontare stimato dei crediti affidabili, della percentuale presunta di riscossione e dell'aggio posto a base della procedura.
La percentuale di riscossione assunta ai fini della determinazione del valore della concessione costituisce pertanto una stima previsionale, funzionale alla determinazione del valore della procedura, e non rappresenta né una percentuale minima né una percentuale massima di riscossione garantita o conseguibile dal concessionario.
Con riferimento alle spese di notifica e alle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023, si chiarisce che le stesse costituiscono voci distinte dall'aggio contrattuale e sono poste a carico del debitore nei casi e nelle misure previste dalla normativa vigente. Il relativo recupero non modifica la percentuale di aggio risultante dall'offerta economica.
Si conferma inoltre che il compenso del concessionario è determinato applicando l'aggio percentuale risultante dall'offerta economica alle somme effettivamente riscosse sui carichi affidati nell'ambito della concessione, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Per i carichi ritualmente affidati entro il 31 dicembre 2031 e la cui lavorazione prosegua successivamente alla scadenza nei termini precisati nella risposta al quesito n. 1, l'aggio continuerà ad essere riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse in relazione ai medesimi carichi, alle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione.
Il valore di € 247.449,74 costituisce il valore stimato della concessione, determinato ex ante ai fini della procedura sulla base delle ipotesi riportate nella documentazione di gara, e non un importo minimo garantito al concessionario.
L'eventuale andamento effettivo delle riscossioni superiore alle stime iniziali non determina, di per sé, la cessazione delle attività al raggiungimento dell'importo di € 247.449,74 né modifica la percentuale di aggio contrattualmente spettante, fermo restando il rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di concessioni e dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del bando, del disciplinare e del Capitolato Speciale.
Quesito n. 1 – Durata della concessione, annualità dei carichi e prosecuzione delle attività sui carichi affidati
Si chiarisce che l'indicazione, nella documentazione di gara, delle annualità delle entrate oggetto della concessione individua l'ambito dei crediti che potranno essere affidati al concessionario nel corso del rapporto e non implica la consegna contestuale, all'avvio della concessione, di tutti i carichi riferiti alle annualità indicate.
I carichi saranno trasmessi al concessionario progressivamente, sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste di carico predisposte dall'Ente, secondo le esigenze e le tempistiche derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate.
Pertanto, per le annualità future comprese nell'oggetto della concessione, l'affidamento potrà avvenire esclusivamente a seguito della formazione e dell'esecutività dei relativi crediti e comunque entro la durata contrattuale della concessione.
Con riferimento alle liste di carico ritualmente affidate entro il termine di scadenza della concessione, si conferma che il concessionario potrà e dovrà portare a conclusione le relative attività di riscossione coattiva anche successivamente al 31 dicembre 2031, sino alla definizione delle procedure avviate mediante riscossione, discarico per inesigibilità o altra causa di definizione prevista dalla normativa vigente.
Tale prosecuzione deve intendersi esclusivamente riferita alla lavorazione e alla definizione dei carichi già formalmente affidati entro la scadenza contrattuale e non costituisce proroga o rinnovo della concessione, né consente l'affidamento al concessionario di nuovi carichi successivamente al 31 dicembre 2031.
Resta fermo che l'Ente non garantisce un quantitativo minimo di carichi né un determinato volume di riscossione, permanendo in capo al concessionario il rischio operativo secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quesito n. 2 – Valore stimato della concessione, spese di riscossione e compenso del concessionario
Il valore stimato della concessione, pari ad € 247.449,74, è stato determinato sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'indizione della procedura e delle ipotesi prudenziali esplicitate nella documentazione di gara, tenuto conto dell'ammontare stimato dei crediti affidabili, della percentuale presunta di riscossione e dell'aggio posto a base della procedura.
La percentuale di riscossione assunta ai fini della determinazione del valore della concessione costituisce pertanto una stima previsionale, funzionale alla determinazione del valore della procedura, e non rappresenta né una percentuale minima né una percentuale massima di riscossione garantita o conseguibile dal concessionario.
Con riferimento alle spese di notifica e alle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023, si chiarisce che le stesse costituiscono voci distinte dall'aggio contrattuale e sono poste a carico del debitore nei casi e nelle misure previste dalla normativa vigente. Il relativo recupero non modifica la percentuale di aggio risultante dall'offerta economica.
Si conferma inoltre che il compenso del concessionario è determinato applicando l'aggio percentuale risultante dall'offerta economica alle somme effettivamente riscosse sui carichi affidati nell'ambito della concessione, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Per i carichi ritualmente affidati entro il 31 dicembre 2031 e la cui lavorazione prosegua successivamente alla scadenza nei termini precisati nella risposta al quesito n. 1, l'aggio continuerà ad essere riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse in relazione ai medesimi carichi, alle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione.
Il valore di € 247.449,74 costituisce il valore stimato della concessione, determinato ex ante ai fini della procedura sulla base delle ipotesi riportate nella documentazione di gara, e non un importo minimo garantito al concessionario.
L'eventuale andamento effettivo delle riscossioni superiore alle stime iniziali non determina, di per sé, la cessazione delle attività al raggiungimento dell'importo di € 247.449,74 né modifica la percentuale di aggio contrattualmente spettante, fermo restando il rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di concessioni e dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del bando, del disciplinare e del Capitolato Speciale.