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Gara #112714
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031 - CIG: BC946C9135Informazioni appalto
31/07/2026
Aperta
Servizi
€ 247.449,74
Picciano Vincenzo
Categorie merceologiche
7994 - Servizi di organismi di riscossione
Lotti
1
BC946C9135
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031.
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI, CANONE IDRICO, CANONE UNICO PATRIMONIALE) – DURATA: 2026–2031.
€ 247.449,74
€ 71.760,00
€ 0,00
Scadenze
01/09/2026 12:00
07/09/2026 12:00
07/09/2026 12:01
Allegati
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0.99 MB | |
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02.-allegato-a-servizi-domanda-di-partecipazioneagg.-del.148.2026.docx SHA-256: d13305d61e0effe5be25f545063925cf09c1cec609ab188dc51013486986b1c2 30/07/2026 13:39 |
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211.85 kB | |
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02.-allegato-dichiarazione-flussi-finanziari.doc SHA-256: 7879f0ce55ed8c722a702edf78f16eeafccf68f141d3d4e754d92e6337665453 30/07/2026 13:39 |
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Chiarimenti
04/08/2026 16:53
Quesito #1
Buongiorno,
Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese cautelari ed esecutive sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se le spese relative al contenzioso sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stessoSi chiede conferma che gli oneri di riscossione, previsti dall'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, qualora corrisposti dal contribuente, siano di spettanza del concessionario.Si chiede di chiarire se le pratiche già affidate e non ancora concluse dal concessionario uscente saranno trasferite al nuovo affidatario per il completamento delle attività di riscossione, specificandone, in caso affermativo, modalità operative ed eventuale consistenza.
Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese postali sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se, nel caso di pratiche risultate inesigibili, le spese cautelari ed esecutive sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stesso.Si chiede di chiarire se le spese relative al contenzioso sostenute dall'affidatario siano comunque rimborsate dalla Stazione Appaltante oppure restino a carico dello stessoSi chiede conferma che gli oneri di riscossione, previsti dall'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019, qualora corrisposti dal contribuente, siano di spettanza del concessionario.Si chiede di chiarire se le pratiche già affidate e non ancora concluse dal concessionario uscente saranno trasferite al nuovo affidatario per il completamento delle attività di riscossione, specificandone, in caso affermativo, modalità operative ed eventuale consistenza.
10/08/2026 10:22
Risposta
In relazione alle richieste di chiarimento formulate, si precisa quanto segue.
1. Spese postali e di notificazione relative a posizioni inesigibili
Le spese postali e di notificazione anticipate dal concessionario sono recuperabili nei confronti del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Nel caso di posizione definitivamente risultata inesigibile, tali spese restano a carico del concessionario e non sono oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante, in coerenza con l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Resta salva l'ipotesi in cui la mancata riscossione o il discarico derivino da annullamento, sgravio o altra causa direttamente imputabile all'Ente e non al concessionario; in tale fattispecie potranno essere riconosciute le spese effettivamente sostenute, documentate e non altrimenti recuperabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Spese cautelari ed esecutive relative a posizioni inesigibili
Analogamente, le spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nelle misure e per le tipologie ammesse dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, sono poste a carico del debitore e recuperate in caso di riscossione.
Qualora la posizione risulti definitivamente inesigibile, le predette spese restano a carico del concessionario e non sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, fatta salva l'ipotesi di discarico o annullamento derivante da causa direttamente imputabile all'Ente, secondo quanto precisato al punto precedente.
3. Spese relative al contenzioso
Le ordinarie spese sostenute dal concessionario per l'organizzazione e la gestione del servizio, comprese quelle relative alla propria assistenza e difesa legale, restano a carico dello stesso.
Resta ferma la possibilità di recuperare nei confronti del debitore i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Per il contenzioso derivante da vizi o circostanze inerenti agli atti presupposti di competenza dell'Ente ovvero da cause direttamente imputabili allo stesso, resta ferma la ripartizione delle rispettive competenze e responsabilità prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
4. Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019
Non si conferma che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019 costituiscano automaticamente corrispettivo spettante al concessionario.
Tali oneri, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il termine previsto dalla legge, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00, sono posti dalla legge a carico del debitore.
La loro disciplina resta distinta dalle condizioni economiche della concessione. Il corrispettivo spettante al concessionario è pertanto quello risultante dall'aggio offerto in sede di gara, secondo quanto stabilito dalla lex specialis, ferma restando la disciplina degli oneri di riscossione prevista dalla documentazione di gara.
5. Posizioni già affidate al concessionario uscente
Si chiarisce che le posizioni già affidate al concessionario uscente non rientrano nell'oggetto della presente procedura di gara.
Il rapporto attualmente in essere con il concessionario uscente, prorogato sino al 30 aprile 2028, riguarda infatti carichi riferiti ad annualità pregresse.
La presente procedura ha invece ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate relative alle successive annualità individuate nella documentazione di gara.
Le due gestioni devono pertanto intendersi distinte e autonome, senza sovrapposizione dei rispettivi carichi.
Conseguentemente, le pratiche già affidate al concessionario uscente continueranno ad essere gestite nell'ambito del relativo rapporto contrattuale e non saranno trasferite al nuovo concessionario ai fini del completamento delle attività di riscossione.
Non sussiste, pertanto, alcuna consistenza di pratiche pregresse del concessionario uscente da computare tra i carichi oggetto della presente concessione.
1. Spese postali e di notificazione relative a posizioni inesigibili
Le spese postali e di notificazione anticipate dal concessionario sono recuperabili nei confronti del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Nel caso di posizione definitivamente risultata inesigibile, tali spese restano a carico del concessionario e non sono oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante, in coerenza con l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Resta salva l'ipotesi in cui la mancata riscossione o il discarico derivino da annullamento, sgravio o altra causa direttamente imputabile all'Ente e non al concessionario; in tale fattispecie potranno essere riconosciute le spese effettivamente sostenute, documentate e non altrimenti recuperabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Spese cautelari ed esecutive relative a posizioni inesigibili
Analogamente, le spese sostenute per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nelle misure e per le tipologie ammesse dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, sono poste a carico del debitore e recuperate in caso di riscossione.
Qualora la posizione risulti definitivamente inesigibile, le predette spese restano a carico del concessionario e non sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, fatta salva l'ipotesi di discarico o annullamento derivante da causa direttamente imputabile all'Ente, secondo quanto precisato al punto precedente.
3. Spese relative al contenzioso
Le ordinarie spese sostenute dal concessionario per l'organizzazione e la gestione del servizio, comprese quelle relative alla propria assistenza e difesa legale, restano a carico dello stesso.
Resta ferma la possibilità di recuperare nei confronti del debitore i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019 e dalla relativa disciplina attuativa.
Per il contenzioso derivante da vizi o circostanze inerenti agli atti presupposti di competenza dell'Ente ovvero da cause direttamente imputabili allo stesso, resta ferma la ripartizione delle rispettive competenze e responsabilità prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
4. Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019
Non si conferma che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), della legge n. 160/2019 costituiscano automaticamente corrispettivo spettante al concessionario.
Tali oneri, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il termine previsto dalla legge, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00, sono posti dalla legge a carico del debitore.
La loro disciplina resta distinta dalle condizioni economiche della concessione. Il corrispettivo spettante al concessionario è pertanto quello risultante dall'aggio offerto in sede di gara, secondo quanto stabilito dalla lex specialis, ferma restando la disciplina degli oneri di riscossione prevista dalla documentazione di gara.
5. Posizioni già affidate al concessionario uscente
Si chiarisce che le posizioni già affidate al concessionario uscente non rientrano nell'oggetto della presente procedura di gara.
Il rapporto attualmente in essere con il concessionario uscente, prorogato sino al 30 aprile 2028, riguarda infatti carichi riferiti ad annualità pregresse.
La presente procedura ha invece ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate relative alle successive annualità individuate nella documentazione di gara.
Le due gestioni devono pertanto intendersi distinte e autonome, senza sovrapposizione dei rispettivi carichi.
Conseguentemente, le pratiche già affidate al concessionario uscente continueranno ad essere gestite nell'ambito del relativo rapporto contrattuale e non saranno trasferite al nuovo concessionario ai fini del completamento delle attività di riscossione.
Non sussiste, pertanto, alcuna consistenza di pratiche pregresse del concessionario uscente da computare tra i carichi oggetto della presente concessione.
05/08/2026 14:55
Quesito #2
Quesito 1 – Durata della concessione e annualità dei carichi: L'oggetto della concessione comprende annualità di entrate (IMU e TARI 2019–2029, CUP 2020–2029) che coprono circa 10 anni d'imposta, mentre la durata contrattuale è fissata in 5 anni (dicembre 2026 – 31 dicembre 2031). Si chiede di chiarire con quali modalità e tempistiche saranno consegnati i carichi al concessionario e di specificare se il Concessionario potrà portare a termine le attività di riscossione dei crediti sino all’incasso o al discarico anche successivamente alla scadenza contrattuale prevista il 31/12/2031.
Quesito 2 – Valore stimato della concessione: Il valore della concessione (€ 247.449,74) è stato determinato applicando una percentuale di riscossione dell'11% ai crediti affidati. Tale percentuale risulta alquanto sottostimata rispetto alla media nazionale. Si chiede di indicare come incidano nel valore dell’appalto il rimborso delle spese previste dal DM 14 aprile 2023 e di confermare che l'aggio spettante sarà comunque riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse per l'intera durata contrattuale, anche qualora il compenso maturato superi il valore stimato posto a base di gara
Quesito 2 – Valore stimato della concessione: Il valore della concessione (€ 247.449,74) è stato determinato applicando una percentuale di riscossione dell'11% ai crediti affidati. Tale percentuale risulta alquanto sottostimata rispetto alla media nazionale. Si chiede di indicare come incidano nel valore dell’appalto il rimborso delle spese previste dal DM 14 aprile 2023 e di confermare che l'aggio spettante sarà comunque riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse per l'intera durata contrattuale, anche qualora il compenso maturato superi il valore stimato posto a base di gara
10/08/2026 10:22
Risposta
In relazione alle richieste di chiarimento formulate, si precisa quanto segue:
Quesito n. 1 – Durata della concessione, annualità dei carichi e prosecuzione delle attività sui carichi affidati
Si chiarisce che l'indicazione, nella documentazione di gara, delle annualità delle entrate oggetto della concessione individua l'ambito dei crediti che potranno essere affidati al concessionario nel corso del rapporto e non implica la consegna contestuale, all'avvio della concessione, di tutti i carichi riferiti alle annualità indicate.
I carichi saranno trasmessi al concessionario progressivamente, sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste di carico predisposte dall'Ente, secondo le esigenze e le tempistiche derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate.
Pertanto, per le annualità future comprese nell'oggetto della concessione, l'affidamento potrà avvenire esclusivamente a seguito della formazione e dell'esecutività dei relativi crediti e comunque entro la durata contrattuale della concessione.
Con riferimento alle liste di carico ritualmente affidate entro il termine di scadenza della concessione, si conferma che il concessionario potrà e dovrà portare a conclusione le relative attività di riscossione coattiva anche successivamente al 31 dicembre 2031, sino alla definizione delle procedure avviate mediante riscossione, discarico per inesigibilità o altra causa di definizione prevista dalla normativa vigente.
Tale prosecuzione deve intendersi esclusivamente riferita alla lavorazione e alla definizione dei carichi già formalmente affidati entro la scadenza contrattuale e non costituisce proroga o rinnovo della concessione, né consente l'affidamento al concessionario di nuovi carichi successivamente al 31 dicembre 2031.
Resta fermo che l'Ente non garantisce un quantitativo minimo di carichi né un determinato volume di riscossione, permanendo in capo al concessionario il rischio operativo secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quesito n. 2 – Valore stimato della concessione, spese di riscossione e compenso del concessionario
Il valore stimato della concessione, pari ad € 247.449,74, è stato determinato sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'indizione della procedura e delle ipotesi prudenziali esplicitate nella documentazione di gara, tenuto conto dell'ammontare stimato dei crediti affidabili, della percentuale presunta di riscossione e dell'aggio posto a base della procedura.
La percentuale di riscossione assunta ai fini della determinazione del valore della concessione costituisce pertanto una stima previsionale, funzionale alla determinazione del valore della procedura, e non rappresenta né una percentuale minima né una percentuale massima di riscossione garantita o conseguibile dal concessionario.
Con riferimento alle spese di notifica e alle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023, si chiarisce che le stesse costituiscono voci distinte dall'aggio contrattuale e sono poste a carico del debitore nei casi e nelle misure previste dalla normativa vigente. Il relativo recupero non modifica la percentuale di aggio risultante dall'offerta economica.
Si conferma inoltre che il compenso del concessionario è determinato applicando l'aggio percentuale risultante dall'offerta economica alle somme effettivamente riscosse sui carichi affidati nell'ambito della concessione, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Per i carichi ritualmente affidati entro il 31 dicembre 2031 e la cui lavorazione prosegua successivamente alla scadenza nei termini precisati nella risposta al quesito n. 1, l'aggio continuerà ad essere riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse in relazione ai medesimi carichi, alle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione.
Il valore di € 247.449,74 costituisce il valore stimato della concessione, determinato ex ante ai fini della procedura sulla base delle ipotesi riportate nella documentazione di gara, e non un importo minimo garantito al concessionario.
L'eventuale andamento effettivo delle riscossioni superiore alle stime iniziali non determina, di per sé, la cessazione delle attività al raggiungimento dell'importo di € 247.449,74 né modifica la percentuale di aggio contrattualmente spettante, fermo restando il rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di concessioni e dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del bando, del disciplinare e del Capitolato Speciale.
Quesito n. 1 – Durata della concessione, annualità dei carichi e prosecuzione delle attività sui carichi affidati
Si chiarisce che l'indicazione, nella documentazione di gara, delle annualità delle entrate oggetto della concessione individua l'ambito dei crediti che potranno essere affidati al concessionario nel corso del rapporto e non implica la consegna contestuale, all'avvio della concessione, di tutti i carichi riferiti alle annualità indicate.
I carichi saranno trasmessi al concessionario progressivamente, sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste di carico predisposte dall'Ente, secondo le esigenze e le tempistiche derivanti dall'attività di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate.
Pertanto, per le annualità future comprese nell'oggetto della concessione, l'affidamento potrà avvenire esclusivamente a seguito della formazione e dell'esecutività dei relativi crediti e comunque entro la durata contrattuale della concessione.
Con riferimento alle liste di carico ritualmente affidate entro il termine di scadenza della concessione, si conferma che il concessionario potrà e dovrà portare a conclusione le relative attività di riscossione coattiva anche successivamente al 31 dicembre 2031, sino alla definizione delle procedure avviate mediante riscossione, discarico per inesigibilità o altra causa di definizione prevista dalla normativa vigente.
Tale prosecuzione deve intendersi esclusivamente riferita alla lavorazione e alla definizione dei carichi già formalmente affidati entro la scadenza contrattuale e non costituisce proroga o rinnovo della concessione, né consente l'affidamento al concessionario di nuovi carichi successivamente al 31 dicembre 2031.
Resta fermo che l'Ente non garantisce un quantitativo minimo di carichi né un determinato volume di riscossione, permanendo in capo al concessionario il rischio operativo secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quesito n. 2 – Valore stimato della concessione, spese di riscossione e compenso del concessionario
Il valore stimato della concessione, pari ad € 247.449,74, è stato determinato sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'indizione della procedura e delle ipotesi prudenziali esplicitate nella documentazione di gara, tenuto conto dell'ammontare stimato dei crediti affidabili, della percentuale presunta di riscossione e dell'aggio posto a base della procedura.
La percentuale di riscossione assunta ai fini della determinazione del valore della concessione costituisce pertanto una stima previsionale, funzionale alla determinazione del valore della procedura, e non rappresenta né una percentuale minima né una percentuale massima di riscossione garantita o conseguibile dal concessionario.
Con riferimento alle spese di notifica e alle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023, si chiarisce che le stesse costituiscono voci distinte dall'aggio contrattuale e sono poste a carico del debitore nei casi e nelle misure previste dalla normativa vigente. Il relativo recupero non modifica la percentuale di aggio risultante dall'offerta economica.
Si conferma inoltre che il compenso del concessionario è determinato applicando l'aggio percentuale risultante dall'offerta economica alle somme effettivamente riscosse sui carichi affidati nell'ambito della concessione, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Per i carichi ritualmente affidati entro il 31 dicembre 2031 e la cui lavorazione prosegua successivamente alla scadenza nei termini precisati nella risposta al quesito n. 1, l'aggio continuerà ad essere riconosciuto sulle somme effettivamente riscosse in relazione ai medesimi carichi, alle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione.
Il valore di € 247.449,74 costituisce il valore stimato della concessione, determinato ex ante ai fini della procedura sulla base delle ipotesi riportate nella documentazione di gara, e non un importo minimo garantito al concessionario.
L'eventuale andamento effettivo delle riscossioni superiore alle stime iniziali non determina, di per sé, la cessazione delle attività al raggiungimento dell'importo di € 247.449,74 né modifica la percentuale di aggio contrattualmente spettante, fermo restando il rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di concessioni e dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del bando, del disciplinare e del Capitolato Speciale.
19/08/2026 09:23
Quesito #3
In relazione alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Numero posizioni oggetto di recupero coattivo sulla base degli importi stimati in affidamento all'art.3 del Csa.
2. Gli importi indicati all'articolo citato rappresentano una stima su dati pregressi o i carichi maturati dal 2019-2020 ad oggi?
3. In relazione al quesito n.1 punto 4 si chiede conferma che gli oneri di riscossione, a carico del contribuente, restino di competenza dell'Ente.
4. L’Art. 9 – Garanzie prevede che venga prodotta in sede di aggiudicazione:
a) cauzione definitiva pari al 10% del valore stimato della concessione; L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. 36/2023, pari al 10% del valore contrattuale effettivo, determinato sul compenso derivante dall’aggio offerto e applicato alle somme effettivamente riscosse nel corso della concessione..
b) polizza assicurativa RC professionale a copertura dei rischi connessi all’attività;
c) garanzia di corretto riversamento delle somme riscosse.
Si chiede di chiarire che tipo di garanzia è richiesta al punto c) dell’articolo citato.
Distinti saluti
1. Numero posizioni oggetto di recupero coattivo sulla base degli importi stimati in affidamento all'art.3 del Csa.
2. Gli importi indicati all'articolo citato rappresentano una stima su dati pregressi o i carichi maturati dal 2019-2020 ad oggi?
3. In relazione al quesito n.1 punto 4 si chiede conferma che gli oneri di riscossione, a carico del contribuente, restino di competenza dell'Ente.
4. L’Art. 9 – Garanzie prevede che venga prodotta in sede di aggiudicazione:
a) cauzione definitiva pari al 10% del valore stimato della concessione; L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. 36/2023, pari al 10% del valore contrattuale effettivo, determinato sul compenso derivante dall’aggio offerto e applicato alle somme effettivamente riscosse nel corso della concessione..
b) polizza assicurativa RC professionale a copertura dei rischi connessi all’attività;
c) garanzia di corretto riversamento delle somme riscosse.
Si chiede di chiarire che tipo di garanzia è richiesta al punto c) dell’articolo citato.
Distinti saluti
01/09/2026 13:43
Risposta
Quesito 1
Numero posizioni oggetto di recupero coattivo sulla base degli importi stimati in affidamento all'art. 3 del CSA.
Risposta
Allo stato attuale non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni debitorie e/o degli atti che saranno affidati al concessionario nel corso della durata della concessione.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto rappresentano la consistenza economica stimata dei carichi affidabili nell'ambito della concessione e non corrispondono integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili alla data di avvio del servizio.
La consistenza numerica effettiva dipenderà dall'esito delle attività di gestione, controllo e accertamento tuttora in corso, dai pagamenti che interverranno, dagli sgravi e annullamenti, dagli esiti della definizione agevolata attualmente in corso nonché, per le annualità future, dalla formazione dei relativi crediti.
In particolare:
per IMU e TARI, relativamente alle annualità 2019-2024, l'Ente ha già provveduto all'emissione di una parte degli accertamenti esecutivi relativi alle fattispecie di omesso/mancato pagamento, mentre devono essere completate ulteriori attività di controllo e accertamento;per il servizio idrico, la gestione di competenza comunale riguarda il periodo sino al 31 maggio 2023 e nel corso del 2025 sono stati emessi i relativi accertamenti esecutivi;per il Canone Unico Patrimoniale, risultano svolte attività di accertamento sino all'annualità 2023 ed è in fase di avvio un progetto di ricostruzione e aggiornamento della relativa banca dati;è attualmente in corso la procedura di definizione agevolata, con termine al 30 settembre 2026, i cui esiti incideranno sulla consistenza delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva;per le annualità 2025 e successive, le attività di gestione, controllo, accertamento e pagamento sono ancora in corso o devono ancora maturare e, pertanto, non è oggettivamente possibile determinare il numero delle posizioni che saranno successivamente affidate.
Il numero delle posizioni sarà quindi determinato progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi e non costituisce un quantitativo minimo garantito.
Quesito 2
Gli importi indicati all'articolo citato rappresentano una stima su dati pregressi o i carichi maturati dal 2019-2020 ad oggi?
Risposta
Gli importi riportati all'art. 3 del Capitolato costituiscono stime economiche dei carichi complessivamente affidabili nel corso della concessione, elaborate sulla base dei dati disponibili presso l'Ente e delle previsioni relative alle annualità comprese nell'oggetto dell'affidamento.
Per le annualità già maturate, la stima tiene conto dei dati e delle risultanze disponibili presso l'Ente, fermo restando che le relative attività di gestione, controllo, accertamento e riscossione non risultano integralmente concluse.
Per le annualità successive comprese nell'orizzonte temporale della concessione, gli importi hanno necessariamente natura previsionale.
Gli importi indicati non devono pertanto essere intesi come corrispondenti integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili all'avvio del servizio.
I carichi saranno consegnati progressivamente al concessionario sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste predisposte dall'Ente nel corso della durata della concessione.
Quesito 3
In relazione al quesito n. 1 punto 4 si chiede conferma che gli oneri di riscossione, a carico del contribuente, restino di competenza dell'Ente.
Risposta
Si conferma quanto già precisato nel precedente chiarimento.
Gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 sono posti dalla legge a carico del debitore nelle misure ivi previste.
Nell'ambito della presente concessione, tali oneri restano di competenza dell'Ente e non costituiscono una componente aggiuntiva della remunerazione del concessionario.
Il corrispettivo spettante al concessionario è costituito dall'aggio percentuale risultante dall'offerta economica, applicato alle somme effettivamente riscosse secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Resta distinta la disciplina delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023.
Quesito 4
Si chiede di chiarire che tipo di garanzia è richiesta al punto c) dell'art. 9 del Capitolato Speciale, relativo alla "garanzia di corretto riversamento delle somme riscosse".
Risposta
Si chiarisce che, nell'ambito della presente concessione, le somme riscosse non transiteranno nella disponibilità del concessionario.
I pagamenti dei contribuenti saranno effettuati mediante i sistemi di pagamento previsti dall'Ente, in particolare attraverso PagoPA e/o modello F24, ove applicabile, con incasso diretto da parte dell'Ente.
Il concessionario non sarà pertanto destinatario delle somme riscosse e non sarà tenuto ad effettuare successivi riversamenti al Comune.
Il compenso spettante al concessionario sarà riconosciuto dall'Ente mediante liquidazione dell'aggio contrattuale, nella misura risultante dall'offerta economica, sulle somme effettivamente riscosse e riconciliate.
Conseguentemente, non essendo previsto il transito nella disponibilità del concessionario delle somme riscosse, la garanzia di corretto riversamento richiamata all'art. 9, lett. c), del Capitolato Speciale non è dovuta, risultando priva del relativo presupposto operativo nell'ambito delle modalità di riscossione previste per la presente concessione.
Restano fermi l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva prevista dalla documentazione di gara e dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'obbligo di produzione della polizza assicurativa RC professionale prevista dal Capitolato.
Numero posizioni oggetto di recupero coattivo sulla base degli importi stimati in affidamento all'art. 3 del CSA.
Risposta
Allo stato attuale non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni debitorie e/o degli atti che saranno affidati al concessionario nel corso della durata della concessione.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto rappresentano la consistenza economica stimata dei carichi affidabili nell'ambito della concessione e non corrispondono integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili alla data di avvio del servizio.
La consistenza numerica effettiva dipenderà dall'esito delle attività di gestione, controllo e accertamento tuttora in corso, dai pagamenti che interverranno, dagli sgravi e annullamenti, dagli esiti della definizione agevolata attualmente in corso nonché, per le annualità future, dalla formazione dei relativi crediti.
In particolare:
per IMU e TARI, relativamente alle annualità 2019-2024, l'Ente ha già provveduto all'emissione di una parte degli accertamenti esecutivi relativi alle fattispecie di omesso/mancato pagamento, mentre devono essere completate ulteriori attività di controllo e accertamento;per il servizio idrico, la gestione di competenza comunale riguarda il periodo sino al 31 maggio 2023 e nel corso del 2025 sono stati emessi i relativi accertamenti esecutivi;per il Canone Unico Patrimoniale, risultano svolte attività di accertamento sino all'annualità 2023 ed è in fase di avvio un progetto di ricostruzione e aggiornamento della relativa banca dati;è attualmente in corso la procedura di definizione agevolata, con termine al 30 settembre 2026, i cui esiti incideranno sulla consistenza delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva;per le annualità 2025 e successive, le attività di gestione, controllo, accertamento e pagamento sono ancora in corso o devono ancora maturare e, pertanto, non è oggettivamente possibile determinare il numero delle posizioni che saranno successivamente affidate.
Il numero delle posizioni sarà quindi determinato progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi e non costituisce un quantitativo minimo garantito.
Quesito 2
Gli importi indicati all'articolo citato rappresentano una stima su dati pregressi o i carichi maturati dal 2019-2020 ad oggi?
Risposta
Gli importi riportati all'art. 3 del Capitolato costituiscono stime economiche dei carichi complessivamente affidabili nel corso della concessione, elaborate sulla base dei dati disponibili presso l'Ente e delle previsioni relative alle annualità comprese nell'oggetto dell'affidamento.
Per le annualità già maturate, la stima tiene conto dei dati e delle risultanze disponibili presso l'Ente, fermo restando che le relative attività di gestione, controllo, accertamento e riscossione non risultano integralmente concluse.
Per le annualità successive comprese nell'orizzonte temporale della concessione, gli importi hanno necessariamente natura previsionale.
Gli importi indicati non devono pertanto essere intesi come corrispondenti integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili all'avvio del servizio.
I carichi saranno consegnati progressivamente al concessionario sulla base degli atti divenuti esecutivi e delle liste predisposte dall'Ente nel corso della durata della concessione.
Quesito 3
In relazione al quesito n. 1 punto 4 si chiede conferma che gli oneri di riscossione, a carico del contribuente, restino di competenza dell'Ente.
Risposta
Si conferma quanto già precisato nel precedente chiarimento.
Gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 sono posti dalla legge a carico del debitore nelle misure ivi previste.
Nell'ambito della presente concessione, tali oneri restano di competenza dell'Ente e non costituiscono una componente aggiuntiva della remunerazione del concessionario.
Il corrispettivo spettante al concessionario è costituito dall'aggio percentuale risultante dall'offerta economica, applicato alle somme effettivamente riscosse secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
Resta distinta la disciplina delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019 e al D.M. 14 aprile 2023.
Quesito 4
Si chiede di chiarire che tipo di garanzia è richiesta al punto c) dell'art. 9 del Capitolato Speciale, relativo alla "garanzia di corretto riversamento delle somme riscosse".
Risposta
Si chiarisce che, nell'ambito della presente concessione, le somme riscosse non transiteranno nella disponibilità del concessionario.
I pagamenti dei contribuenti saranno effettuati mediante i sistemi di pagamento previsti dall'Ente, in particolare attraverso PagoPA e/o modello F24, ove applicabile, con incasso diretto da parte dell'Ente.
Il concessionario non sarà pertanto destinatario delle somme riscosse e non sarà tenuto ad effettuare successivi riversamenti al Comune.
Il compenso spettante al concessionario sarà riconosciuto dall'Ente mediante liquidazione dell'aggio contrattuale, nella misura risultante dall'offerta economica, sulle somme effettivamente riscosse e riconciliate.
Conseguentemente, non essendo previsto il transito nella disponibilità del concessionario delle somme riscosse, la garanzia di corretto riversamento richiamata all'art. 9, lett. c), del Capitolato Speciale non è dovuta, risultando priva del relativo presupposto operativo nell'ambito delle modalità di riscossione previste per la presente concessione.
Restano fermi l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva prevista dalla documentazione di gara e dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'obbligo di produzione della polizza assicurativa RC professionale prevista dal Capitolato.
24/08/2026 13:36
Quesito #4
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:
Relativamente ai carichi di riscossione stimati da affidare al concessionario, indicati all’art. 3 del capitolato per complessivi euro 37.875.255,79, si chiede di conoscere il numero delle posizioni suddivise per tipologia di entrata.
Si chiede, inoltre, di confermare che per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1 non sia previsto alcun limite massimo di facciate. In caso contrario, si prega di indicare il numero massimo di facciate consentito;
Si chiede, infine, di confermare che l’importo della garanzia provvisoria risulta essere pari al 2% del valore complessivo stimato dell’appalto (€ 247.449,74).
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
Relativamente ai carichi di riscossione stimati da affidare al concessionario, indicati all’art. 3 del capitolato per complessivi euro 37.875.255,79, si chiede di conoscere il numero delle posizioni suddivise per tipologia di entrata.
Si chiede, inoltre, di confermare che per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1 non sia previsto alcun limite massimo di facciate. In caso contrario, si prega di indicare il numero massimo di facciate consentito;
Si chiede, infine, di confermare che l’importo della garanzia provvisoria risulta essere pari al 2% del valore complessivo stimato dell’appalto (€ 247.449,74).
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
01/09/2026 13:43
Risposta
Quesito 1
Relativamente ai carichi di riscossione stimati da affidare al concessionario, indicati all'art. 3 del Capitolato per complessivi € 37.875.255,79, si chiede di conoscere il numero delle posizioni suddivise per tipologia di entrata.
Risposta
Si rinvia, per identità della questione prospettata, alla risposta fornita al Chiarimento n. 3, quesito n. 1.
Si ribadisce che, allo stato attuale, non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni, né la relativa suddivisione definitiva per tipologia di entrata, in considerazione delle attività di gestione, controllo e accertamento ancora in corso, della procedura di definizione agevolata con termine al 30 settembre 2026 e della presenza, nell'oggetto della concessione, di annualità future.
La consistenza numerica sarà determinata progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi.
Quesito 2
Si chiede di confermare che per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1 non sia previsto alcun limite massimo di facciate.
Risposta
Si conferma che la lex specialis non prevede un numero massimo di facciate per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1.
Resta fermo che la relazione dovrà essere redatta in modo chiaro, pertinente e coerente con i criteri e sub-criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara e che saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli elementi pertinenti ai criteri previsti dalla lex specialis.
Quesito 3
Si chiede di confermare che l'importo della garanzia provvisoria risulta essere pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione (€ 247.449,74).
Risposta
Si conferma.
La garanzia provvisoria è determinata nella misura del 2% del valore complessivo stimato della concessione, pari ad € 247.449,74.
L'importo della garanzia provvisoria, prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, è pertanto pari ad € 4.948,99.
Relativamente ai carichi di riscossione stimati da affidare al concessionario, indicati all'art. 3 del Capitolato per complessivi € 37.875.255,79, si chiede di conoscere il numero delle posizioni suddivise per tipologia di entrata.
Risposta
Si rinvia, per identità della questione prospettata, alla risposta fornita al Chiarimento n. 3, quesito n. 1.
Si ribadisce che, allo stato attuale, non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni, né la relativa suddivisione definitiva per tipologia di entrata, in considerazione delle attività di gestione, controllo e accertamento ancora in corso, della procedura di definizione agevolata con termine al 30 settembre 2026 e della presenza, nell'oggetto della concessione, di annualità future.
La consistenza numerica sarà determinata progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi.
Quesito 2
Si chiede di confermare che per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1 non sia previsto alcun limite massimo di facciate.
Risposta
Si conferma che la lex specialis non prevede un numero massimo di facciate per la relazione tecnica di cui agli artt. 16 e 18.1.
Resta fermo che la relazione dovrà essere redatta in modo chiaro, pertinente e coerente con i criteri e sub-criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara e che saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli elementi pertinenti ai criteri previsti dalla lex specialis.
Quesito 3
Si chiede di confermare che l'importo della garanzia provvisoria risulta essere pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione (€ 247.449,74).
Risposta
Si conferma.
La garanzia provvisoria è determinata nella misura del 2% del valore complessivo stimato della concessione, pari ad € 247.449,74.
L'importo della garanzia provvisoria, prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, è pertanto pari ad € 4.948,99.
28/08/2026 10:39
Quesito #5
QUESITO 1 – Garanzia provvisoria: base di calcolo e importo
Rif.: art. 10 del Disciplinare di gara e art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto
Si rileva che l'art. 10 del Disciplinare disciplina le modalità di costituzione della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione, casi di riduzione ex art. 106, comma 8, del Codice) ma non ne indica l'importo né la percentuale di riferimento. L'art. 9 del Capitolato Speciale prevede invece che la cauzione provvisoria sia determinata nella misura del 2% del "valore stimato del proprio compenso", dato che si discosta dalla prassi ordinaria (di norma il 2% è calcolato sul valore posto a base di gara).
Si chiede pertanto di chiarire:
se la base di calcolo della garanzia provvisoria sia il valore complessivo stimato della concessione (€ 247.449,74) oppure altra base;il conseguente importo esatto in euro che i concorrenti sono tenuti a prestare a titolo di garanzia provvisoria;
se tale importo sia già al netto delle riduzioni di legge ovvero se le stesse debbano essere applicate dal concorrente in autonomia secondo il possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.
QUESITO 2 – Requisito di capacità tecnica e professionale
Si chiede di confermare espressamente se, ai fini della comprova del requisito di cui al par. 6.3, i tre contratti analoghi debbano necessariamente riferirsi a Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti, ovvero se siano parimenti validi ed utilmente producibili anche contratti eseguiti in favore di Comuni con popolazione superiore a tale soglia.
QUESITO 3– Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019: spettanza al Concessionario
L'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, in caso di riscossione coattiva effettuata mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 (come previsto anche dal comma 804 della medesima legge, che estende l'applicazione dei commi da 794 a 803 alle ingiunzioni fiscali), sono posti a carico del debitore, oltre alle spese di notifica e alle spese per le procedure esecutive, anche gli oneri di riscossione, determinati in misura percentuale sulle somme dovute (pari, secondo la lett. a) del comma, al 3% in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero al 6% oltre tale termine, con i rispettivi tetti massimi previsti dalla norma).
Tali oneri, per espressa qualificazione della disposizione, sono stati definiti dal Dipartimento delle Finanze quali costi di elaborazione e notifica degli atti posti a carico del contribuente, distinti dalle condizioni economiche pattuite tra l'ente locale e il soggetto incaricato della riscossione, e la relativa disciplina è stata qualificata come norma di carattere generale e cogente, applicabile "nei confronti degli enti locali e dei loro concessionari"
Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli oneri di riscossione connessi alle attività di recupero coattivo delle entrate locali sono posti a carico del debitore e spettano al soggetto affidatario del servizio di riscossione, quale componente autonoma e distinta rispetto al compenso derivante dall'aggio applicato sulle somme riscosse.
A fronte della normativa in vigore si chiede di confermare che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019 siano acquisiti integralmente al Concessionario, in aggiunta al compenso derivante dall'aggio offerto in sede di gara, quale ulteriore componente di remunerazione spettante per legge al soggetto affidatario del servizio.
Rif.: art. 10 del Disciplinare di gara e art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto
Si rileva che l'art. 10 del Disciplinare disciplina le modalità di costituzione della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione, casi di riduzione ex art. 106, comma 8, del Codice) ma non ne indica l'importo né la percentuale di riferimento. L'art. 9 del Capitolato Speciale prevede invece che la cauzione provvisoria sia determinata nella misura del 2% del "valore stimato del proprio compenso", dato che si discosta dalla prassi ordinaria (di norma il 2% è calcolato sul valore posto a base di gara).
Si chiede pertanto di chiarire:
se la base di calcolo della garanzia provvisoria sia il valore complessivo stimato della concessione (€ 247.449,74) oppure altra base;il conseguente importo esatto in euro che i concorrenti sono tenuti a prestare a titolo di garanzia provvisoria;
se tale importo sia già al netto delle riduzioni di legge ovvero se le stesse debbano essere applicate dal concorrente in autonomia secondo il possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.
QUESITO 2 – Requisito di capacità tecnica e professionale
Si chiede di confermare espressamente se, ai fini della comprova del requisito di cui al par. 6.3, i tre contratti analoghi debbano necessariamente riferirsi a Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti, ovvero se siano parimenti validi ed utilmente producibili anche contratti eseguiti in favore di Comuni con popolazione superiore a tale soglia.
QUESITO 3– Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019: spettanza al Concessionario
L'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, in caso di riscossione coattiva effettuata mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 (come previsto anche dal comma 804 della medesima legge, che estende l'applicazione dei commi da 794 a 803 alle ingiunzioni fiscali), sono posti a carico del debitore, oltre alle spese di notifica e alle spese per le procedure esecutive, anche gli oneri di riscossione, determinati in misura percentuale sulle somme dovute (pari, secondo la lett. a) del comma, al 3% in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero al 6% oltre tale termine, con i rispettivi tetti massimi previsti dalla norma).
Tali oneri, per espressa qualificazione della disposizione, sono stati definiti dal Dipartimento delle Finanze quali costi di elaborazione e notifica degli atti posti a carico del contribuente, distinti dalle condizioni economiche pattuite tra l'ente locale e il soggetto incaricato della riscossione, e la relativa disciplina è stata qualificata come norma di carattere generale e cogente, applicabile "nei confronti degli enti locali e dei loro concessionari"
Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli oneri di riscossione connessi alle attività di recupero coattivo delle entrate locali sono posti a carico del debitore e spettano al soggetto affidatario del servizio di riscossione, quale componente autonoma e distinta rispetto al compenso derivante dall'aggio applicato sulle somme riscosse.
A fronte della normativa in vigore si chiede di confermare che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019 siano acquisiti integralmente al Concessionario, in aggiunta al compenso derivante dall'aggio offerto in sede di gara, quale ulteriore componente di remunerazione spettante per legge al soggetto affidatario del servizio.
01/09/2026 13:44
Risposta
Quesito 1 – Garanzia provvisoria: base di calcolo e importo
Risposta
A chiarimento e coordinamento delle disposizioni contenute nell'art. 10 del Disciplinare e nell'art. 9 del Capitolato Speciale, si precisa che la base di calcolo della garanzia provvisoria è costituita dal valore complessivo stimato della concessione indicato nella documentazione di gara, pari ad € 247.449,74.
La garanzia provvisoria nella misura ordinaria del 2% è pertanto pari ad:
€ 247.449,74 × 2% = € 4.948,99.
L'importo di € 4.948,99 è da intendersi prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
Il concorrente in possesso dei presupposti previsti dalla predetta disposizione potrà applicare le riduzioni spettanti secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione di gara.
L'indicazione contenuta nell'art. 9 del Capitolato Speciale relativa al "2% del valore stimato del proprio compenso" deve pertanto essere letta e coordinata con quanto sopra chiarito.
Quesito 2 – Requisito di capacità tecnica e professionale
Risposta
Si chiarisce che la previsione contenuta al paragrafo 6.3 del Disciplinare è finalizzata a comprovare un'adeguata esperienza dell'operatore economico nell'esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della concessione.
La soglia demografica indicata deve pertanto essere intesa quale parametro dimensionale minimo di riferimento e non quale limite massimo.
Conseguentemente, si conferma che sono parimenti validi ai fini della comprova del requisito i contratti analoghi regolarmente eseguiti in favore di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in quanto riferiti ad enti di dimensione almeno pari o superiore a quella richiesta dalla lex specialis.
Quesito 3 – Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. n. 160/2019
Risposta
Non si conferma l'interpretazione proposta nel quesito secondo cui gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 costituirebbero necessariamente e per espressa previsione legislativa un'ulteriore componente della remunerazione spettante al concessionario, aggiuntiva rispetto all'aggio contrattuale.
La disposizione richiamata stabilisce che gli oneri di riscossione sono posti a carico del debitore, nelle misure e nei limiti previsti dalla stessa norma.
Tale previsione disciplina l'imputazione dell'onere nei confronti del debitore e deve essere tenuta distinta dalla disciplina del rapporto economico intercorrente tra l'Ente e il concessionario.
Nell'ambito della presente procedura, la remunerazione del concessionario è quella definita dalla lex specialis ed è costituita dall'aggio percentuale risultante dall'offerta economica, applicato alle somme effettivamente riscosse.
Gli oneri di riscossione posti a carico del debitore ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 restano pertanto di competenza dell'Ente e non saranno acquisiti dal concessionario quale ulteriore componente della propria remunerazione.
Resta distinta la disciplina delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui alla lettera b) del medesimo comma 803 e al D.M. 14 aprile 2023.
Risposta
A chiarimento e coordinamento delle disposizioni contenute nell'art. 10 del Disciplinare e nell'art. 9 del Capitolato Speciale, si precisa che la base di calcolo della garanzia provvisoria è costituita dal valore complessivo stimato della concessione indicato nella documentazione di gara, pari ad € 247.449,74.
La garanzia provvisoria nella misura ordinaria del 2% è pertanto pari ad:
€ 247.449,74 × 2% = € 4.948,99.
L'importo di € 4.948,99 è da intendersi prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
Il concorrente in possesso dei presupposti previsti dalla predetta disposizione potrà applicare le riduzioni spettanti secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione di gara.
L'indicazione contenuta nell'art. 9 del Capitolato Speciale relativa al "2% del valore stimato del proprio compenso" deve pertanto essere letta e coordinata con quanto sopra chiarito.
Quesito 2 – Requisito di capacità tecnica e professionale
Risposta
Si chiarisce che la previsione contenuta al paragrafo 6.3 del Disciplinare è finalizzata a comprovare un'adeguata esperienza dell'operatore economico nell'esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della concessione.
La soglia demografica indicata deve pertanto essere intesa quale parametro dimensionale minimo di riferimento e non quale limite massimo.
Conseguentemente, si conferma che sono parimenti validi ai fini della comprova del requisito i contratti analoghi regolarmente eseguiti in favore di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in quanto riferiti ad enti di dimensione almeno pari o superiore a quella richiesta dalla lex specialis.
Quesito 3 – Oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. n. 160/2019
Risposta
Non si conferma l'interpretazione proposta nel quesito secondo cui gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 costituirebbero necessariamente e per espressa previsione legislativa un'ulteriore componente della remunerazione spettante al concessionario, aggiuntiva rispetto all'aggio contrattuale.
La disposizione richiamata stabilisce che gli oneri di riscossione sono posti a carico del debitore, nelle misure e nei limiti previsti dalla stessa norma.
Tale previsione disciplina l'imputazione dell'onere nei confronti del debitore e deve essere tenuta distinta dalla disciplina del rapporto economico intercorrente tra l'Ente e il concessionario.
Nell'ambito della presente procedura, la remunerazione del concessionario è quella definita dalla lex specialis ed è costituita dall'aggio percentuale risultante dall'offerta economica, applicato alle somme effettivamente riscosse.
Gli oneri di riscossione posti a carico del debitore ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 restano pertanto di competenza dell'Ente e non saranno acquisiti dal concessionario quale ulteriore componente della propria remunerazione.
Resta distinta la disciplina delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui alla lettera b) del medesimo comma 803 e al D.M. 14 aprile 2023.
28/08/2026 10:53
Quesito #6
Il Disciplinare e il Capitolato individuano l'oggetto della concessione con riferimento alle annualità e alle entrate da recuperare (IMU 2019-2029, TARI 2019-2029, Canone idrico 2020-2023, Canone Unico Patrimoniale 2020-2029, sanzioni CdS), fornendo altresì una stima degli importi affidati e delle relative percentuali di riscossione storica (tabella di cui all'art. 3 del CSA), ma non indicano il numero di atti (ingiunzioni fiscali/avvisi) che il Concessionario dovrà presumibilmente emettere e notificare nel corso della durata contrattuale.
Tale dato risulta essenziale ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, in quanto le spese di notifica ed esecutive (unitamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019, oggetto di separato quesito) sono funzione diretta del numero delle posizioni debitorie/pratiche da lavorare e non del solo importo complessivo da recuperare, potendo quest'ultimo essere distribuito su un numero di atti anche molto diverso a parità di importo complessivo affidato.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di fornire, anche in forma aggregata per annualità e/o tipologia di entrata:
il numero stimato di posizioni/contribuenti morosi e/o di atti (ingiunzioni fiscali) da emettere e notificare nel corso della durata della concessione, con riferimento alle annualità oggetto di affidamento (IMU, TARI, Canone idrico, CUP, sanzioni CdS);ove disponibile, l'importo medio per singola posizione/atto, utile a stimare correttamente l'incidenza delle spese di notifica e di spedizione sul volume complessivo dell'attività oggetto di concessione.
Tale dato risulta essenziale ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, in quanto le spese di notifica ed esecutive (unitamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, L. 160/2019, oggetto di separato quesito) sono funzione diretta del numero delle posizioni debitorie/pratiche da lavorare e non del solo importo complessivo da recuperare, potendo quest'ultimo essere distribuito su un numero di atti anche molto diverso a parità di importo complessivo affidato.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di fornire, anche in forma aggregata per annualità e/o tipologia di entrata:
il numero stimato di posizioni/contribuenti morosi e/o di atti (ingiunzioni fiscali) da emettere e notificare nel corso della durata della concessione, con riferimento alle annualità oggetto di affidamento (IMU, TARI, Canone idrico, CUP, sanzioni CdS);ove disponibile, l'importo medio per singola posizione/atto, utile a stimare correttamente l'incidenza delle spese di notifica e di spedizione sul volume complessivo dell'attività oggetto di concessione.
01/09/2026 13:44
Risposta
Quesito 1
Numero stimato di posizioni/contribuenti morosi e/o di atti da emettere e notificare nel corso della concessione.
Risposta
Si rinvia alle risposte già fornite al Chiarimento n. 3, quesito n. 1, e al Chiarimento n. 4, quesito n. 1.
Si ribadisce che non risulta attualmente possibile fornire una stima numerica attendibile delle posizioni/contribuenti morosi o degli atti che saranno affidati nel corso dell'intera durata della concessione.
Tale impossibilità deriva da elementi oggettivi connessi allo stato delle attività dell'Ente e, in particolare:
dal completamento ancora in corso delle attività di controllo e accertamento IMU e TARI;dagli esiti dei pagamenti relativi agli accertamenti esecutivi già emessi;dalla situazione dei crediti relativi al servizio idrico comunale;dal progetto di ricostruzione e aggiornamento della banca dati del Canone Unico Patrimoniale;dalla definizione agevolata attualmente in corso, con termine al 30 settembre 2026;dalla presenza di annualità future, per le quali non sono ancora determinabili né il numero dei contribuenti inadempienti né il numero degli atti che dovranno essere emessi.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato costituiscono pertanto la stima economica dei carichi affidabili, mentre la relativa consistenza numerica sarà determinata progressivamente nel corso della concessione.
Il numero effettivo delle posizioni non costituisce quantitativo minimo garantito.
Quesito 2
Importo medio per singola posizione/atto.
Risposta
Per le medesime ragioni indicate nella risposta precedente, non è possibile fornire un importo medio attendibile per singola posizione o atto riferito all'intera concessione.
La determinazione di un valore medio sulla base del solo importo complessivamente stimato dei carichi non risulterebbe rappresentativa dell'effettiva struttura dell'affidamento, considerata l'eterogeneità delle entrate interessate, delle annualità, delle singole posizioni debitorie e dello stato delle attività di gestione e accertamento.
La consistenza e l'importo delle singole posizioni saranno pertanto quelli risultanti dai carichi progressivamente formati e affidati nel corso della concessione.
Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in ordine alla stima complessiva dei carichi, al valore della concessione e all'assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.
DISPOSIZIONE FINALE
I presenti chiarimenti hanno funzione interpretativa ed esplicativa delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e devono essere letti congiuntamente al bando, al Disciplinare e al Capitolato Speciale.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis di gara.
Numero stimato di posizioni/contribuenti morosi e/o di atti da emettere e notificare nel corso della concessione.
Risposta
Si rinvia alle risposte già fornite al Chiarimento n. 3, quesito n. 1, e al Chiarimento n. 4, quesito n. 1.
Si ribadisce che non risulta attualmente possibile fornire una stima numerica attendibile delle posizioni/contribuenti morosi o degli atti che saranno affidati nel corso dell'intera durata della concessione.
Tale impossibilità deriva da elementi oggettivi connessi allo stato delle attività dell'Ente e, in particolare:
dal completamento ancora in corso delle attività di controllo e accertamento IMU e TARI;dagli esiti dei pagamenti relativi agli accertamenti esecutivi già emessi;dalla situazione dei crediti relativi al servizio idrico comunale;dal progetto di ricostruzione e aggiornamento della banca dati del Canone Unico Patrimoniale;dalla definizione agevolata attualmente in corso, con termine al 30 settembre 2026;dalla presenza di annualità future, per le quali non sono ancora determinabili né il numero dei contribuenti inadempienti né il numero degli atti che dovranno essere emessi.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato costituiscono pertanto la stima economica dei carichi affidabili, mentre la relativa consistenza numerica sarà determinata progressivamente nel corso della concessione.
Il numero effettivo delle posizioni non costituisce quantitativo minimo garantito.
Quesito 2
Importo medio per singola posizione/atto.
Risposta
Per le medesime ragioni indicate nella risposta precedente, non è possibile fornire un importo medio attendibile per singola posizione o atto riferito all'intera concessione.
La determinazione di un valore medio sulla base del solo importo complessivamente stimato dei carichi non risulterebbe rappresentativa dell'effettiva struttura dell'affidamento, considerata l'eterogeneità delle entrate interessate, delle annualità, delle singole posizioni debitorie e dello stato delle attività di gestione e accertamento.
La consistenza e l'importo delle singole posizioni saranno pertanto quelli risultanti dai carichi progressivamente formati e affidati nel corso della concessione.
Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara in ordine alla stima complessiva dei carichi, al valore della concessione e all'assunzione del rischio operativo da parte del concessionario.
DISPOSIZIONE FINALE
I presenti chiarimenti hanno funzione interpretativa ed esplicativa delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e devono essere letti congiuntamente al bando, al Disciplinare e al Capitolato Speciale.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis di gara.
31/08/2026 15:05
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante
Buongiorno,
in riferimento al criterio B dell'offerta tecnica: "Piattaforma informatica e sicurezza: conformità a specifiche Allegato F, interoperabilità, accessibilità, certificazioni di sicurezza, disaster recovery." si richiede di precisare a quale "Allegato F" si riferisca poiché non presente all'interno della documentazione di gara e né riconducibile a documenti specifici nazionali di settore.
Cordiali Saluti
Buongiorno,
in riferimento al criterio B dell'offerta tecnica: "Piattaforma informatica e sicurezza: conformità a specifiche Allegato F, interoperabilità, accessibilità, certificazioni di sicurezza, disaster recovery." si richiede di precisare a quale "Allegato F" si riferisca poiché non presente all'interno della documentazione di gara e né riconducibile a documenti specifici nazionali di settore.
Cordiali Saluti
01/09/2026 13:44
Risposta
CHIARIMENTO N. 7
Quesito
In riferimento al criterio B dell'offerta tecnica – “Piattaforma informatica e sicurezza: conformità a specifiche Allegato F, interoperabilità, accessibilità, certificazioni di sicurezza, disaster recovery” – si richiede di precisare a quale “Allegato F” si riferisca la documentazione di gara, non risultando lo stesso presente tra gli allegati pubblicati.
Risposta
Si chiarisce che il riferimento all'“Allegato F” contenuto nel criterio B dell'offerta tecnica costituisce un mero refuso materiale, non essendo previsto né presente tra i documenti della presente procedura uno specifico allegato tecnico contraddistinto dalla lettera “F”.
Il richiamo all'“Allegato F” deve pertanto intendersi come non apposto.
Ai fini della formulazione e della valutazione dell'offerta tecnica relativamente al criterio B, il concorrente dovrà fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e illustrare le caratteristiche della soluzione informatica proposta con particolare riferimento agli elementi espressamente indicati nel criterio medesimo, tra cui interoperabilità, accessibilità, sicurezza informatica, continuità operativa e disaster recovery.
La mancata presenza dell'“Allegato F” non determina pertanto alcun ulteriore requisito tecnico o documentale a carico dei concorrenti.
Restano ferme le prescrizioni tecniche e funzionali espressamente contenute nella restante documentazione di gara.
Quesito
In riferimento al criterio B dell'offerta tecnica – “Piattaforma informatica e sicurezza: conformità a specifiche Allegato F, interoperabilità, accessibilità, certificazioni di sicurezza, disaster recovery” – si richiede di precisare a quale “Allegato F” si riferisca la documentazione di gara, non risultando lo stesso presente tra gli allegati pubblicati.
Risposta
Si chiarisce che il riferimento all'“Allegato F” contenuto nel criterio B dell'offerta tecnica costituisce un mero refuso materiale, non essendo previsto né presente tra i documenti della presente procedura uno specifico allegato tecnico contraddistinto dalla lettera “F”.
Il richiamo all'“Allegato F” deve pertanto intendersi come non apposto.
Ai fini della formulazione e della valutazione dell'offerta tecnica relativamente al criterio B, il concorrente dovrà fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e illustrare le caratteristiche della soluzione informatica proposta con particolare riferimento agli elementi espressamente indicati nel criterio medesimo, tra cui interoperabilità, accessibilità, sicurezza informatica, continuità operativa e disaster recovery.
La mancata presenza dell'“Allegato F” non determina pertanto alcun ulteriore requisito tecnico o documentale a carico dei concorrenti.
Restano ferme le prescrizioni tecniche e funzionali espressamente contenute nella restante documentazione di gara.
31/08/2026 17:06
Quesito #8
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1)Ai fini di una corretta valutazione economico finanziaria della procedura di Gara si chiede di conoscere il numero di atti/posizioni relativi al valore totale dei crediti dell'Ente suddivisi per tributo.
2)In relazione al punto 4 dell'Art. 4 del CSA, viene richiesto al concessionario di: “Garantire la compatibilità dei propri sistemi informatici con il software gestionale Sicraweb Evo;”. Si chiede di esplicitare cosa si intenda tecnicamente e operativamente con il termine "compatibilità" e quale sia la reale richiesta dell'Ente sottesa a tale disposizione.In particolare, si chiede di specificare se l'obbligo di compatibilità si traduca in: semplice predisposizione di flussi di interscambio dati (import/export) in formati standard (es. tracciati .txt, .csv, .xml) per l'allineamento periodico delle banche dati o eventuale necessità di un'integrazione applicativa diretta e automatizzata (es. tramite Web Services o API);
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Distinti Saluti.
con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1)Ai fini di una corretta valutazione economico finanziaria della procedura di Gara si chiede di conoscere il numero di atti/posizioni relativi al valore totale dei crediti dell'Ente suddivisi per tributo.
2)In relazione al punto 4 dell'Art. 4 del CSA, viene richiesto al concessionario di: “Garantire la compatibilità dei propri sistemi informatici con il software gestionale Sicraweb Evo;”. Si chiede di esplicitare cosa si intenda tecnicamente e operativamente con il termine "compatibilità" e quale sia la reale richiesta dell'Ente sottesa a tale disposizione.In particolare, si chiede di specificare se l'obbligo di compatibilità si traduca in: semplice predisposizione di flussi di interscambio dati (import/export) in formati standard (es. tracciati .txt, .csv, .xml) per l'allineamento periodico delle banche dati o eventuale necessità di un'integrazione applicativa diretta e automatizzata (es. tramite Web Services o API);
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Distinti Saluti.
01/09/2026 13:44
Risposta
CHIARIMENTO N. 8
Quesito n. 1
Ai fini di una corretta valutazione economico-finanziaria della procedura si chiede di conoscere il numero di atti/posizioni relativi al valore totale dei crediti dell'Ente, suddivisi per tributo.
Risposta
Si rinvia a quanto già precisato nei precedenti chiarimenti relativi alla medesima questione.
Si ribadisce che, allo stato attuale, non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni debitorie e/o degli atti che saranno affidati al concessionario nel corso dell'intera durata della concessione, né procedere ad una loro definitiva quantificazione suddivisa per tipologia di entrata.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto rappresentano la consistenza economica stimata dei carichi affidabili nell'ambito della concessione e non corrispondono integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili alla data di avvio del servizio.
In particolare:
per IMU e TARI, relativamente alle annualità 2019-2024, l'Ente ha già provveduto all'emissione di una parte degli accertamenti esecutivi relativi alle fattispecie di omesso/mancato pagamento, mentre devono essere completate ulteriori attività di controllo e accertamento;per il servizio idrico, la gestione di competenza comunale riguarda il periodo sino al 31 maggio 2023 e nel corso del 2025 sono stati emessi i relativi accertamenti esecutivi;per il Canone Unico Patrimoniale, risultano svolte attività di accertamento sino all'annualità 2023 ed è in fase di avvio un progetto di ricostruzione e aggiornamento della relativa banca dati;è attualmente in corso la procedura di definizione agevolata, con termine al 30 settembre 2026, i cui esiti incideranno sulla consistenza delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva;per le annualità 2025 e successive, le attività di gestione, controllo, accertamento e pagamento sono ancora in corso o devono ancora maturare e non risulta pertanto possibile determinare il numero delle posizioni che saranno successivamente affidate.
La consistenza numerica effettiva sarà pertanto determinata progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi.
Il numero delle posizioni non costituisce un quantitativo minimo garantito, restando ferme le stime economiche riportate nella documentazione di gara e l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Quesito n. 2
In relazione all'art. 4, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di chiarire il significato dell'obbligo di “garantire la compatibilità dei propri sistemi informatici con il software gestionale Sicraweb Evo”, specificando se sia richiesta la predisposizione di flussi di interscambio dati ovvero un'integrazione applicativa diretta tramite Web Services/API.
Risposta
Si chiarisce che la previsione dell'art. 4, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto è finalizzata ad assicurare la piena possibilità di interscambio, acquisizione, restituzione e aggiornamento dei dati necessari all'esecuzione della concessione tra i sistemi informativi utilizzati dal concessionario e il software gestionale Sicraweb Evo in uso presso l'Ente.
La prescrizione non impone, quale requisito minimo inderogabile, l'adozione di una specifica tecnologia di integrazione né, in particolare, la realizzazione obbligatoria di un'integrazione applicativa diretta mediante Web Services o API.
Il requisito minimo deve intendersi soddisfatto attraverso la capacità del sistema proposto dal concorrente di gestire l'interscambio dei dati con il gestionale dell'Ente mediante flussi strutturati di importazione ed esportazione in formati tecnicamente compatibili e idonei allo scambio dei dati, anche attraverso formati standard quali, a titolo esemplificativo, CSV, TXT, XML o altri tracciati concordati con l'Ente.
Resta ferma la necessità che la soluzione adottata consenta, durante l'esecuzione del servizio, un interscambio completo, affidabile e tempestivo delle informazioni necessarie alla gestione dei carichi, alla rendicontazione delle attività svolte, alla riconciliazione delle riscossioni e all'aggiornamento delle relative posizioni.
Eventuali funzionalità di integrazione applicativa automatizzata mediante Web Services, API o tecnologie equivalenti potranno essere utilizzate qualora tecnicamente disponibili e compatibili con i sistemi dell'Ente, ma non costituiscono requisito minimo di partecipazione né obbligo tecnico autonomo ulteriore rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.
Restano a carico del concessionario le attività necessarie a garantire la predetta interoperabilità dei propri sistemi nell'ambito dell'esecuzione della concessione, secondo quanto previsto dal Capitolato.
Quesito n. 1
Ai fini di una corretta valutazione economico-finanziaria della procedura si chiede di conoscere il numero di atti/posizioni relativi al valore totale dei crediti dell'Ente, suddivisi per tributo.
Risposta
Si rinvia a quanto già precisato nei precedenti chiarimenti relativi alla medesima questione.
Si ribadisce che, allo stato attuale, non è possibile determinare in maniera attendibile il numero complessivo delle posizioni debitorie e/o degli atti che saranno affidati al concessionario nel corso dell'intera durata della concessione, né procedere ad una loro definitiva quantificazione suddivisa per tipologia di entrata.
Gli importi indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto rappresentano la consistenza economica stimata dei carichi affidabili nell'ambito della concessione e non corrispondono integralmente a carichi già formati e immediatamente consegnabili alla data di avvio del servizio.
In particolare:
per IMU e TARI, relativamente alle annualità 2019-2024, l'Ente ha già provveduto all'emissione di una parte degli accertamenti esecutivi relativi alle fattispecie di omesso/mancato pagamento, mentre devono essere completate ulteriori attività di controllo e accertamento;per il servizio idrico, la gestione di competenza comunale riguarda il periodo sino al 31 maggio 2023 e nel corso del 2025 sono stati emessi i relativi accertamenti esecutivi;per il Canone Unico Patrimoniale, risultano svolte attività di accertamento sino all'annualità 2023 ed è in fase di avvio un progetto di ricostruzione e aggiornamento della relativa banca dati;è attualmente in corso la procedura di definizione agevolata, con termine al 30 settembre 2026, i cui esiti incideranno sulla consistenza delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva;per le annualità 2025 e successive, le attività di gestione, controllo, accertamento e pagamento sono ancora in corso o devono ancora maturare e non risulta pertanto possibile determinare il numero delle posizioni che saranno successivamente affidate.
La consistenza numerica effettiva sarà pertanto determinata progressivamente in relazione alla formazione dei singoli carichi.
Il numero delle posizioni non costituisce un quantitativo minimo garantito, restando ferme le stime economiche riportate nella documentazione di gara e l'allocazione del rischio operativo propria della concessione.
Quesito n. 2
In relazione all'art. 4, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di chiarire il significato dell'obbligo di “garantire la compatibilità dei propri sistemi informatici con il software gestionale Sicraweb Evo”, specificando se sia richiesta la predisposizione di flussi di interscambio dati ovvero un'integrazione applicativa diretta tramite Web Services/API.
Risposta
Si chiarisce che la previsione dell'art. 4, punto 4, del Capitolato Speciale d'Appalto è finalizzata ad assicurare la piena possibilità di interscambio, acquisizione, restituzione e aggiornamento dei dati necessari all'esecuzione della concessione tra i sistemi informativi utilizzati dal concessionario e il software gestionale Sicraweb Evo in uso presso l'Ente.
La prescrizione non impone, quale requisito minimo inderogabile, l'adozione di una specifica tecnologia di integrazione né, in particolare, la realizzazione obbligatoria di un'integrazione applicativa diretta mediante Web Services o API.
Il requisito minimo deve intendersi soddisfatto attraverso la capacità del sistema proposto dal concorrente di gestire l'interscambio dei dati con il gestionale dell'Ente mediante flussi strutturati di importazione ed esportazione in formati tecnicamente compatibili e idonei allo scambio dei dati, anche attraverso formati standard quali, a titolo esemplificativo, CSV, TXT, XML o altri tracciati concordati con l'Ente.
Resta ferma la necessità che la soluzione adottata consenta, durante l'esecuzione del servizio, un interscambio completo, affidabile e tempestivo delle informazioni necessarie alla gestione dei carichi, alla rendicontazione delle attività svolte, alla riconciliazione delle riscossioni e all'aggiornamento delle relative posizioni.
Eventuali funzionalità di integrazione applicativa automatizzata mediante Web Services, API o tecnologie equivalenti potranno essere utilizzate qualora tecnicamente disponibili e compatibili con i sistemi dell'Ente, ma non costituiscono requisito minimo di partecipazione né obbligo tecnico autonomo ulteriore rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.
Restano a carico del concessionario le attività necessarie a garantire la predetta interoperabilità dei propri sistemi nell'ambito dell'esecuzione della concessione, secondo quanto previsto dal Capitolato.
31/08/2026 17:08
Quesito #9
Buongiorno,
non avendo rilevato indicazioni specifiche all'interno della documentazione di gara, in merito all'offerta tecnica, si chiede di indicare se sono previsti eventuali limiti sul numero di facciate, tipo font, dimensione font, margini, indice, copertina ecc.
Cordiali Saluti
non avendo rilevato indicazioni specifiche all'interno della documentazione di gara, in merito all'offerta tecnica, si chiede di indicare se sono previsti eventuali limiti sul numero di facciate, tipo font, dimensione font, margini, indice, copertina ecc.
Cordiali Saluti
01/09/2026 13:44
Risposta
CHIARIMENTO N. 9
Quesito
Non avendo rilevato indicazioni specifiche nella documentazione di gara, si chiede di indicare se siano previsti, relativamente all'offerta tecnica, limiti sul numero di facciate, tipo e dimensione del font, margini, indice, copertina o ulteriori prescrizioni redazionali.
Risposta
Si conferma quanto già precisato in riscontro al precedente Chiarimento n. 4.
La lex specialis non prevede un numero massimo di facciate per la relazione tecnica, né stabilisce specifiche prescrizioni vincolanti relativamente a tipo o dimensione del carattere, margini, indice o copertina.
Gli operatori economici possono pertanto organizzare liberamente la relazione tecnica sotto il profilo redazionale e grafico.
Resta fermo che l'offerta dovrà essere formulata in maniera chiara, leggibile, pertinente e coerente con l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara.
Al fine di agevolare le attività della Commissione giudicatrice, è opportuno che la relazione consenta l'immediata individuazione degli elementi offerti in relazione ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione, ferma restando la libertà del concorrente nella relativa impostazione redazionale.
L'eventuale presenza di indice e copertina è rimessa alla scelta del concorrente e non costituisce elemento oggetto di valutazione.
DISPOSIZIONE FINALE
I presenti chiarimenti hanno natura interpretativa ed esplicativa delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e devono essere letti congiuntamente al bando, al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto e ai chiarimenti precedentemente pubblicati.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis.
Quesito
Non avendo rilevato indicazioni specifiche nella documentazione di gara, si chiede di indicare se siano previsti, relativamente all'offerta tecnica, limiti sul numero di facciate, tipo e dimensione del font, margini, indice, copertina o ulteriori prescrizioni redazionali.
Risposta
Si conferma quanto già precisato in riscontro al precedente Chiarimento n. 4.
La lex specialis non prevede un numero massimo di facciate per la relazione tecnica, né stabilisce specifiche prescrizioni vincolanti relativamente a tipo o dimensione del carattere, margini, indice o copertina.
Gli operatori economici possono pertanto organizzare liberamente la relazione tecnica sotto il profilo redazionale e grafico.
Resta fermo che l'offerta dovrà essere formulata in maniera chiara, leggibile, pertinente e coerente con l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara.
Al fine di agevolare le attività della Commissione giudicatrice, è opportuno che la relazione consenta l'immediata individuazione degli elementi offerti in relazione ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione, ferma restando la libertà del concorrente nella relativa impostazione redazionale.
L'eventuale presenza di indice e copertina è rimessa alla scelta del concorrente e non costituisce elemento oggetto di valutazione.
DISPOSIZIONE FINALE
I presenti chiarimenti hanno natura interpretativa ed esplicativa delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e devono essere letti congiuntamente al bando, al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto e ai chiarimenti precedentemente pubblicati.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla lex specialis.