Scaduto
ALBANELLA COMUNITA' MONTANA ALBURNI
Gara #113581
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2025-2026. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA ALBURNI NELL’AMBITO DEL PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3 - COMUNITA' MONTANA ALBURNI - CONTRONEInformazioni appalto
19/08/2026
Aperta
Servizi
€ 333.388,22
DI LUCIA CARLO
Categorie merceologiche
7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
BCB5A1E947
Qualità prezzo
INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO IDRAULICO – FORESTALE PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2025-2026. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA ALBURNI NELL’AMBITO DEL PR CAMPANIA FESR2021-2027 - AZIONE 2.4.3 - COMUNITÀ MONTANA ALBURNI
€ 24.695,42
€ 0,00
€ 308.692,80
Commissione valutatrice
DETT. 712
15/09/2026
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1.31 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PEPE | DOMENICO | PRESIDENTE |
| ROCCO | MALZONE | COMMISSARIO |
| RAFFAELE | DI FILIPPO | COMMISSARIO |
Scadenze
28/08/2026 12:00
07/09/2026 12:00
17/09/2026 10:45
Avvisi pubblici
Allegati
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0.97 MB | |
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727.30 kB | |
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124.52 kB | |
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10.32 MB | |
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1.83 MB |
Chiarimenti
21/08/2026 16:03
Quesito #1
Spett.le Ente
Preso atto che la gara é finanziata da fondi PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3 Si chiedie se l'importo della gara é nelle disponibilità di cassa dell'amministrazione ovvero l'ente dovrà rendicontare le fatture dell'agenzia aggiudicataria e attendere l'accreditamento. La richiesta viene effettuare per avere certezza che i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura
cordiali saluti
Preso atto che la gara é finanziata da fondi PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3 Si chiedie se l'importo della gara é nelle disponibilità di cassa dell'amministrazione ovvero l'ente dovrà rendicontare le fatture dell'agenzia aggiudicataria e attendere l'accreditamento. La richiesta viene effettuare per avere certezza che i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura
cordiali saluti
03/09/2026 09:36
Risposta
Spett.le Partecipante,
In riferimento al quesito pervenuto riguardante le modalità di pagamento e la disponibilità di fondi per il progetto finanziato da PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3, si precisa quanto segue:
1. Disponibilità di cassa:
L'importo della gara non è nelle attuali disponibilità di cassa dell'amministrazione. I fondi verranno erogati dalla Regione Campania a seguito della rendicontazione mediante emissione degli stati di avanzamento lavori da parte di questo Ente. Le fatture dell'agenzia aggiudicataria dovranno quindi essere rendicontate e l'ente rimarrà in attesa dell'accreditamento dei fondi da parte della Regione Campania.
2. Termini di pagamento:
Non è possibile garantire il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, poiché i tempi di liquidazione dipendono da fattori non controllabili direttamente da questo Ente, in particolare:
Approvazione degli stati di avanzamento da parte della Regione Campania
Emissione del decreto di liquidazione regionale
Successivo accreditamento dei fondi
3. Conclusione:
L'Ente rimane vincolato ai tempi procedurali della Regione Campania per l'erogazione dei fondi e conseguentemente non può garantire i termini di pagamento standard a 30 giorni.
Cordiali saluti
In riferimento al quesito pervenuto riguardante le modalità di pagamento e la disponibilità di fondi per il progetto finanziato da PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3, si precisa quanto segue:
1. Disponibilità di cassa:
L'importo della gara non è nelle attuali disponibilità di cassa dell'amministrazione. I fondi verranno erogati dalla Regione Campania a seguito della rendicontazione mediante emissione degli stati di avanzamento lavori da parte di questo Ente. Le fatture dell'agenzia aggiudicataria dovranno quindi essere rendicontate e l'ente rimarrà in attesa dell'accreditamento dei fondi da parte della Regione Campania.
2. Termini di pagamento:
Non è possibile garantire il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, poiché i tempi di liquidazione dipendono da fattori non controllabili direttamente da questo Ente, in particolare:
Approvazione degli stati di avanzamento da parte della Regione Campania
Emissione del decreto di liquidazione regionale
Successivo accreditamento dei fondi
3. Conclusione:
L'Ente rimane vincolato ai tempi procedurali della Regione Campania per l'erogazione dei fondi e conseguentemente non può garantire i termini di pagamento standard a 30 giorni.
Cordiali saluti
24/08/2026 12:00
Quesito #2
Spett. le. Ente,
Si comunica che al momento non risulta possibile procedere al pagamento dell'ANAC in quanto il sistema da il seguente errore:
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Si comunica che al momento non risulta possibile procedere al pagamento dell'ANAC in quanto il sistema da il seguente errore:
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
26/08/2026 10:50
Risposta
si comunica che l'anomalia è stata formalmente risolta. Il sistema risulta ora regolarmente disponibile per procedere con il pagamento.
25/08/2026 16:08
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- Capitolato art. 4.1. In coerenza a quanto indicato negli articoli del testo, in ordine alla corretta ripartizione tra le parti degli obblighi in materia di salute e sicurezza, si chiede di rettificare la previsione secondo cui la stazione appaltante deve ritenersi esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito nel Contratto. Invero, nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi.
- Capitolato art. 4.1. In ordine a eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, si puntualizza che i pareri ANAC 2024–2026 hanno chiarito che è responsabilità esclusiva della stazione appaltante determinare la base d’asta sulla base del costo della manodopera vigente alla data di indizione della gara e che solo variazioni normative sopravvenute possono giustificare un successivo aggiornamento degli importi. Ogni diversa variazione non derivante da obblighi di legge integra una carenza istruttoria e compromette la legittimità della procedura. In questo perimetro si inserisce l’art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015, che obbliga l’utilizzatore a rimborsare all’ApL solo gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti, riconducibili al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori equivalenti. Tale norma, confermata negli aggiornamenti vigenti, delimita chiaramente la prestazione economica dovuta dall’utilizzatore. Ne consegue che ogni disposizione o prassi che imponga all’ApL di sostenere maggiori oneri insorti dopo la gara e non legati a obblighi normativi sopravvenuti è illegittima, poiché contraria sia ai principi del Codice dei contratti pubblici sia al dettato dell’art. 33, co. 2. Tali aumenti non possono essere trasferiti né sull’ApL né ricondotti alla sua responsabilità organizzativa
- Capitolato art. 4.1. Per quanto attiene la produzione documentale chiesta all'ApL, si precisa che la stessa potrà essere resa nei limiti delle disposizioni del GDPR 679.2016.
- Capitolato art. 11. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
Cordiali Saluti
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- Capitolato art. 4.1. In coerenza a quanto indicato negli articoli del testo, in ordine alla corretta ripartizione tra le parti degli obblighi in materia di salute e sicurezza, si chiede di rettificare la previsione secondo cui la stazione appaltante deve ritenersi esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa ai prestatori di lavoro somministrati durante l’esecuzione del servizio, convenendosi che a tale riguardo qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo stabilito nel Contratto. Invero, nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi.
- Capitolato art. 4.1. In ordine a eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, si puntualizza che i pareri ANAC 2024–2026 hanno chiarito che è responsabilità esclusiva della stazione appaltante determinare la base d’asta sulla base del costo della manodopera vigente alla data di indizione della gara e che solo variazioni normative sopravvenute possono giustificare un successivo aggiornamento degli importi. Ogni diversa variazione non derivante da obblighi di legge integra una carenza istruttoria e compromette la legittimità della procedura. In questo perimetro si inserisce l’art. 33, comma 2, d.lgs. 81/2015, che obbliga l’utilizzatore a rimborsare all’ApL solo gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti, riconducibili al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori equivalenti. Tale norma, confermata negli aggiornamenti vigenti, delimita chiaramente la prestazione economica dovuta dall’utilizzatore. Ne consegue che ogni disposizione o prassi che imponga all’ApL di sostenere maggiori oneri insorti dopo la gara e non legati a obblighi normativi sopravvenuti è illegittima, poiché contraria sia ai principi del Codice dei contratti pubblici sia al dettato dell’art. 33, co. 2. Tali aumenti non possono essere trasferiti né sull’ApL né ricondotti alla sua responsabilità organizzativa
- Capitolato art. 4.1. Per quanto attiene la produzione documentale chiesta all'ApL, si precisa che la stessa potrà essere resa nei limiti delle disposizioni del GDPR 679.2016.
- Capitolato art. 11. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
Cordiali Saluti
03/09/2026 09:45
Risposta
1. dato atto che al punto 4.1 del capitolato tecnico è riportato che la stazione appaltante deve ritenersi esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro….. tale condizione risulta vessatoria e verrà successivamente modificata.
La modifica predetta avverrà post aggiudica dato che la clausola è inserita nel Capitolato Tecnico che regola l’ esecuzione contrattuale e non la procedura di gara che rimane salva.
2. Si conferma che solo variazioni normative sopravvenute possono giustificare un successivo aggiornamento degli importi.
3. Si conferma.
4. Si conferma che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito.
La modifica predetta avverrà post aggiudica dato che la clausola è inserita nel Capitolato Tecnico che regola l’ esecuzione contrattuale e non la procedura di gara che rimane salva.
2. Si conferma che solo variazioni normative sopravvenute possono giustificare un successivo aggiornamento degli importi.
3. Si conferma.
4. Si conferma che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito.
26/08/2026 11:42
Quesito #4
Spett. le. Ente,
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
Si richiede di chiarire l’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1 per il quale viene indicato un massimo di 3 punti. Tuttavia, dalla formulazione, sembrerebbe che il punteggio massimo effettivamente ottenibile sia pari a 1,5 punti.
Si chiede pertanto di confermare se si tratti di un mero refuso.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
Si richiede di chiarire l’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1 per il quale viene indicato un massimo di 3 punti. Tuttavia, dalla formulazione, sembrerebbe che il punteggio massimo effettivamente ottenibile sia pari a 1,5 punti.
Si chiede pertanto di confermare se si tratti di un mero refuso.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
26/08/2026 13:56
Risposta
trattasi di refuso.
per il criterio di valutazione A1 sub-criterio 1.3 il punteggio massimo è pari a 3 punti.
per il criterio di valutazione A1 sub-criterio 1.3 il punteggio massimo è pari a 3 punti.
26/08/2026 14:57
Quesito #5
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
03/09/2026 09:48
Risposta
1. Si conferma il rimborso del costo effettivamente sostenuto, senza applicazione del margine di agenzia, circa le festività infrasettimanali non lavorate e regolarmente retribuite in forza del CCNL applicato.
2. Si conferma il rimborso del costo effettivamente sostenuto, senza applicazione del margine di agenzia, riguardo le assenze retribuite in forza del CCNL applicato (permessi, ferie, malattie).
3. Si conferma.
4.Si conferma quanto disposto dagli art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i.
5. Si conferma.
6. Si conferma che i suddetti ratei possono essere fatturati senza applicazione dei margini di agenzia.
7.le spese contrattuali (registrazione, bollo e diritti di rogito) non si possono determinare in questa fase in quanto sono proporzionati all’importo di aggiudicazione).
8. Le penali sono riconducibili al ritardo nell'esecuzione di obblighi contrattuali e, in linea di principio, coerenti a quanto stabilito Delibera ANAC n.73/2024.
2. Si conferma il rimborso del costo effettivamente sostenuto, senza applicazione del margine di agenzia, riguardo le assenze retribuite in forza del CCNL applicato (permessi, ferie, malattie).
3. Si conferma.
4.Si conferma quanto disposto dagli art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i.
5. Si conferma.
6. Si conferma che i suddetti ratei possono essere fatturati senza applicazione dei margini di agenzia.
7.le spese contrattuali (registrazione, bollo e diritti di rogito) non si possono determinare in questa fase in quanto sono proporzionati all’importo di aggiudicazione).
8. Le penali sono riconducibili al ritardo nell'esecuzione di obblighi contrattuali e, in linea di principio, coerenti a quanto stabilito Delibera ANAC n.73/2024.
26/08/2026 17:36
Quesito #6
Spett.le S.A. ,
siamo ad inviarvi i seguenti chiarimenti:
1) In merito all’elaborato tecnico si chiede di specificare se c’è un interlinea da rispettare
2) Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa da considerare per tutte le mansioni oggetto del bando di gara
3) In merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza nonché i propri costi della manodopera riferiti all’appalto non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi
4) in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere l’agenzia che attualmente somministra il personale e con quale margine orario applicato per ciascuna figura professionale o in alternativa il ribasso percentuale offerto nella precedente procedura di gara;
5) Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo maturato nel corso dell’ultimo triennio dal personale somministrato, al netto delle ore di assenze per ferie e festività infrasettimanali;
6) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)
7) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
8) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
9) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
10) Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia). La suddetta richiesta deriva anche dalla considerazione che il margine orario posto a base d’asta, non sarebbe sufficiente a garantire la copertura di tale voce e l’offerta sarebbe antieconomica;
11) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
12) Si chiede conferma che nel costo orario complessivo, debbano essere considerati anche i contributi previsti dal ccnl delle agenzie per il lavoro (aspi, monetizzazione permessi sindacali ecc);
13) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento Irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
14) si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili.
Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito
siamo ad inviarvi i seguenti chiarimenti:
1) In merito all’elaborato tecnico si chiede di specificare se c’è un interlinea da rispettare
2) Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa da considerare per tutte le mansioni oggetto del bando di gara
3) In merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della sicurezza nonché i propri costi della manodopera riferiti all’appalto non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi
4) in merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere l’agenzia che attualmente somministra il personale e con quale margine orario applicato per ciascuna figura professionale o in alternativa il ribasso percentuale offerto nella precedente procedura di gara;
5) Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo maturato nel corso dell’ultimo triennio dal personale somministrato, al netto delle ore di assenze per ferie e festività infrasettimanali;
6) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)
7) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
8) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
9) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
10) Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia). La suddetta richiesta deriva anche dalla considerazione che il margine orario posto a base d’asta, non sarebbe sufficiente a garantire la copertura di tale voce e l’offerta sarebbe antieconomica;
11) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
12) Si chiede conferma che nel costo orario complessivo, debbano essere considerati anche i contributi previsti dal ccnl delle agenzie per il lavoro (aspi, monetizzazione permessi sindacali ecc);
13) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento Irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
14) si ritiene utile evidenziare che le penali in caso di inadempienze derivate da caso fortuito o forza maggiore non sono applicabili.
Chiediamo, pertanto, cortesemente alla Stazione Appaltante di esprimersi in merito
03/09/2026 09:52
Risposta
1. Non è prevista un’interlinea.
2.Gli operai forestali sono assicurati con il sistema dei contributi agricoli unificati gestiti in cooperazione tra INAL e INPS. Per l’anno 2026 il sistema dei contributi agricoli unificati prevede l’adozione di un’aliquota unica pari al 2,1250%. I versamenti complessivi unificati vengono gestiti trimestralmente tramite i flussi trasmessi all’INPS.
3. L’offerta economica deve tener conto di quanto indicato al punto 17. OFFERTA ECONOMICA del bando/disciplinare.
4. non è prevista la clausola sociale in quanto non vi è personale assunto in somministrazione .
5. dato storico non disponibile.
6. In caso di esercizio della facoltà di recesso per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, vengono comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro.
7. si conferma la possibilità di firma elettronica qualificata.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato durante lo svolgimento delle mansioni.
9. Si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
10.Si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
11. Si conferma che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore e per il quale l'utilizzatore provvederà a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
12. La domanda non è pertinente al rapporto commerciale che si instaura tra SA e APL.
13. SI conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, possono essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
14. Si conferma.
2.Gli operai forestali sono assicurati con il sistema dei contributi agricoli unificati gestiti in cooperazione tra INAL e INPS. Per l’anno 2026 il sistema dei contributi agricoli unificati prevede l’adozione di un’aliquota unica pari al 2,1250%. I versamenti complessivi unificati vengono gestiti trimestralmente tramite i flussi trasmessi all’INPS.
3. L’offerta economica deve tener conto di quanto indicato al punto 17. OFFERTA ECONOMICA del bando/disciplinare.
4. non è prevista la clausola sociale in quanto non vi è personale assunto in somministrazione .
5. dato storico non disponibile.
6. In caso di esercizio della facoltà di recesso per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, vengono comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro.
7. si conferma la possibilità di firma elettronica qualificata.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato durante lo svolgimento delle mansioni.
9. Si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
10.Si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
11. Si conferma che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore e per il quale l'utilizzatore provvederà a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
12. La domanda non è pertinente al rapporto commerciale che si instaura tra SA e APL.
13. SI conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, possono essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
14. Si conferma.
27/08/2026 09:03
Quesito #7
Buongiorno
si sollecita cortesemente la risposta alla seguente richiesta di chiarimento:
Preso atto che la gara é finanziata da fondi PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3 Si chiedie se l'importo della gara é nelle disponibilità di cassa dell'amministrazione ovvero l'ente dovrà rendicontare le fatture dell'agenzia aggiudicataria e attendere l'accreditamento. La richiesta viene effettuare per avere certezza che i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura
Cordiali saluti.
si sollecita cortesemente la risposta alla seguente richiesta di chiarimento:
Preso atto che la gara é finanziata da fondi PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - AZIONE 2.4.3 Si chiedie se l'importo della gara é nelle disponibilità di cassa dell'amministrazione ovvero l'ente dovrà rendicontare le fatture dell'agenzia aggiudicataria e attendere l'accreditamento. La richiesta viene effettuare per avere certezza che i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni ricevimento fattura
Cordiali saluti.
03/09/2026 09:53
Risposta
Vedi chiarimento 1
27/08/2026 14:48
Quesito #8
Spett. le. Ente,
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
CAPITOLATO
Art.4.1 – 4.2 – Art.6.1
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con terzi poiché non gestisce il servizio, che rimane in capo all’utilizzatore, ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
Art.5.3
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art.6.1. penultimo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità. Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art.7
Con riferimento alla previsione “…. sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi : - La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte”, si ritiene che tale clausola sia eccessivamente onerosa per l’Agenzia considerato che l’utilizzatore (Comunità Montana) ha il potere direttivo e di controllo sul lavoratore. Si chiede lo stralcio;
Art.9.3
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
Art.9.2 – ART.11
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
CAPITOLATO
Art.4.1 – 4.2 – Art.6.1
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015); L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con terzi poiché non gestisce il servizio, che rimane in capo all’utilizzatore, ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
Art.5.3
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art.6.1. penultimo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità. Si precisa altresì che l'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti” (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii), garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; L’Agenzia non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art.7
Con riferimento alla previsione “…. sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi : - La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte”, si ritiene che tale clausola sia eccessivamente onerosa per l’Agenzia considerato che l’utilizzatore (Comunità Montana) ha il potere direttivo e di controllo sul lavoratore. Si chiede lo stralcio;
Art.9.3
Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
Art.9.2 – ART.11
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Restiamo a disposizione,
Cordiali Saluti
03/09/2026 09:56
Risposta
1. si conferma che tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione restano in capo all’utilizzatore, specificatamente in tema di formazione sui rischi specifici e addestramento alla mansione.
Si specifica che l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” resta in capo all’aggiudicatario.
La responsabilità civile per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, resta in capo al solo Utilizzatore.
L’Agenzia risponde esclusivamente dei fatti diretti e accertati, commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, imputabili al lavoratore che abbia agito con dolo o colpa.
L’Agenzia si impegna a fornire, su richiesta della S.A. e nel rispetto della normativa sulla privacy, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, è fatto salvo il diritto del lavoratore di portare a termine i contratti individuali, in essere alla data di recesso, fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente–utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia.
3. Si conferma l’applicazione della normativa;
4. dato atto che al punto 7 del capitolato tecnico è riportato che” La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte” tale condizione risulta vessatoria e verrà successivamente modificata.
La modifica predetta avverrà post aggiudica dato che la clausola è inserita nel Capitolato Tecnico che regola l’ esecuzione contrattuale e non la procedura di gara che rimane salva.
5. le spese contrattuali (registrazione, bollo e diritti di rogito) non si possono determinare in questa fase in quanto sono proporzionati all’importo di aggiudicazione)
6. Si Conferma
Si specifica che l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” resta in capo all’aggiudicatario.
La responsabilità civile per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, resta in capo al solo Utilizzatore.
L’Agenzia risponde esclusivamente dei fatti diretti e accertati, commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, imputabili al lavoratore che abbia agito con dolo o colpa.
L’Agenzia si impegna a fornire, su richiesta della S.A. e nel rispetto della normativa sulla privacy, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, è fatto salvo il diritto del lavoratore di portare a termine i contratti individuali, in essere alla data di recesso, fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente–utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia.
3. Si conferma l’applicazione della normativa;
4. dato atto che al punto 7 del capitolato tecnico è riportato che” La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto a giudizio della Stazione Appaltante, non risultassero eseguiti a regola d'arte” tale condizione risulta vessatoria e verrà successivamente modificata.
La modifica predetta avverrà post aggiudica dato che la clausola è inserita nel Capitolato Tecnico che regola l’ esecuzione contrattuale e non la procedura di gara che rimane salva.
5. le spese contrattuali (registrazione, bollo e diritti di rogito) non si possono determinare in questa fase in quanto sono proporzionati all’importo di aggiudicazione)
6. Si Conferma
28/08/2026 11:00
Quesito #9
Spett. le. Ente,
Si comunica che non è ancora disponibile il pagamento del Contributo ANAC.
Restiamo a disposizione per eventuali indicazioni,
Cordiali Saluti
Si comunica che non è ancora disponibile il pagamento del Contributo ANAC.
Restiamo a disposizione per eventuali indicazioni,
Cordiali Saluti
01/09/2026 16:20
Risposta
Spett.le,
come da comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Il sistema risulta regolarmente disponibile per procedere con il pagamento del contributo.
come da comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Il sistema risulta regolarmente disponibile per procedere con il pagamento del contributo.
28/08/2026 11:35
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- L’attuale fornitore;
- La FEE applicata.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
2. ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Aziende Utilizzatrici operanti in settori analoghi, la scrivente si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00.
3. Tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
1.le ore relative alle assenze (a titolo meramente esemplificativo malattia, infortunio, permessi, etc.)
2.le ore relative alle festività non lavorate
3.il rateo su ferie e permessi annui retribuiti goduti, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore.
La retribuzione di tali voci è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
4. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.Lgs. 36/2023). Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Il servizio di somministrazione di lavoro interinale si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), in quanto i lavoratori somministrati operano sotto le direttive, la direzione e il controllo esclusivo dell'impresa utilizzatrice, la quale è l'unica responsabile per i risultati conseguiti (configurandosi uno schema di obbligazione di mezzi per l'Agenzia). Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI MANODOPERA" relativi al personale somministrato e i " COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA”.
5. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
- L’attuale fornitore;
- La FEE applicata.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
2. ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Aziende Utilizzatrici operanti in settori analoghi, la scrivente si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00.
3. Tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:
1.le ore relative alle assenze (a titolo meramente esemplificativo malattia, infortunio, permessi, etc.)
2.le ore relative alle festività non lavorate
3.il rateo su ferie e permessi annui retribuiti goduti, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore.
La retribuzione di tali voci è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.
4. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.Lgs. 36/2023). Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Il servizio di somministrazione di lavoro interinale si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), in quanto i lavoratori somministrati operano sotto le direttive, la direzione e il controllo esclusivo dell'impresa utilizzatrice, la quale è l'unica responsabile per i risultati conseguiti (configurandosi uno schema di obbligazione di mezzi per l'Agenzia). Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI MANODOPERA" relativi al personale somministrato e i " COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA”.
5. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
03/09/2026 09:58
Risposta
1. non è prevista la clausola sociale in quanto non vi è personale assunto in somministrazione.
2. si conferma quanto proposto.
3. si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
4. si conferma quanto indicato nel punto 4.
5. si conferma.
2. si conferma quanto proposto.
3. si conferma il rimborso al costo senza applicazione del margine di agenzia.
4. si conferma quanto indicato nel punto 4.
5. si conferma.