Scaduto
CARPENETO Comunità collinare Vigne e Vini
Gara #113752
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "G. PERELLI 2026 - 2029 - CIG: BCABE8A62DInformazioni appalto
10/08/2026
Aperta
Servizi
€ 749.941,38
Masoero Patrizia
Categorie merceologiche
853111 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane
Lotti
1
BCABE8A62D
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "G. PERELLI 2026 - 2029
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "G. PERELLI 2026 - 2029
€ 745.441,38
€ 705.495,47
€ 4.500,00
Scadenze
07/09/2026 12:00
02/09/2026 12:00
14/09/2026 12:00
14/09/2026 12:01
Allegati
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1.03 MB | |
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06.-allegato-attestazione-sopralluogo-assistito.docx SHA-256: dba540d8368ea4a6a66efb05d93cc1295af7c9dd544eacbe497379aedb98432d 07/08/2026 13:37 |
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07.-schema-di-contratto-di-appalto-servizio-gestione-casa-di-riposo.doc SHA-256: 86035338c21c3f2647dc84cba67cdb315f0da5aab024a8492d900f8ba5443c55 07/08/2026 13:37 |
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Chiarimenti
17/08/2026 17:34
Quesito #1
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 3 contratti analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo complessivo almeno pari a € 745.441,38, si chiede un chiarimento in merito agli operatori economici di recente costituzione.
In particolare, nel caso di un operatore economico costituito nel novembre 2024, che dalla costituzione svolge continuativamente servizi socio-assistenziali rivolti prevalentemente ad anziani e persone fragili, mediante una pluralità di contratti di assistenza domiciliare e ospedaliera, si chiede:
se il requisito dei n. 3 contratti analoghi e del relativo importo complessivo di € 745.441,38 debba essere posseduto integralmente anche dall'operatore costituito da meno di tre anni;oppure se, analogamente a quanto previsto dal disciplinare per il requisito del fatturato globale degli operatori che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, sia ammesso un riproporzionamento del requisito tecnico in funzione del periodo di effettiva attività;se, ai fini della nozione di “contratti analoghi”, possano essere considerati contratti aventi ad oggetto servizi continuativi di assistenza socio-assistenziale domiciliare e/o ospedaliera rivolti ad anziani e persone fragili, ancorché non relativi alla gestione complessiva di una struttura residenziale RAA/RA/RSA.
Si ringrazia per il chiarimento.
In particolare, nel caso di un operatore economico costituito nel novembre 2024, che dalla costituzione svolge continuativamente servizi socio-assistenziali rivolti prevalentemente ad anziani e persone fragili, mediante una pluralità di contratti di assistenza domiciliare e ospedaliera, si chiede:
se il requisito dei n. 3 contratti analoghi e del relativo importo complessivo di € 745.441,38 debba essere posseduto integralmente anche dall'operatore costituito da meno di tre anni;oppure se, analogamente a quanto previsto dal disciplinare per il requisito del fatturato globale degli operatori che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, sia ammesso un riproporzionamento del requisito tecnico in funzione del periodo di effettiva attività;se, ai fini della nozione di “contratti analoghi”, possano essere considerati contratti aventi ad oggetto servizi continuativi di assistenza socio-assistenziale domiciliare e/o ospedaliera rivolti ad anziani e persone fragili, ancorché non relativi alla gestione complessiva di una struttura residenziale RAA/RA/RSA.
Si ringrazia per il chiarimento.
24/08/2026 15:21
Risposta
Ai fini della verifica dell’analogia, possono essere presi in considerazione anche servizi continuativi di assistenza socio-assistenziale domiciliare e/o ospedaliera rivolti ad anziani e persone fragili, purché, avuto riguardo alle prestazioni concretamente eseguite, presentino caratteristiche e contenuti sostanzialmente analoghi a quelli oggetto dell’affidamento. Non è pertanto richiesta, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, l’identità con la gestione complessiva di una struttura RAA/RA/RSA.
Resta fermo che la verifica dell’effettiva analogia dei singoli contratti sarà effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione prodotta dall’operatore economico
Resta fermo che la verifica dell’effettiva analogia dei singoli contratti sarà effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base della documentazione prodotta dall’operatore economico
24/08/2026 16:04
Quesito #2
si ringrazia per il chiarimento fornito in merito alla nozione di servizi analoghi.
Al fine di poter determinare con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente di precisare anche quanto richiesto ai punti 1 e 2 del precedente quesito e, in particolare, se per un operatore economico costituito nel novembre 2024 il requisito relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 3 contratti analoghi per un importo complessivo almeno pari a € 745.441,38 debba essere posseduto integralmente, oppure se sia ammesso un riproporzionamento del requisito tecnico in funzione del periodo di effettiva attività, analogamente a quanto previsto dal disciplinare per il requisito del fatturato globale degli operatori che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni.
Si ringrazia per il chiarimento.
Al fine di poter determinare con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente di precisare anche quanto richiesto ai punti 1 e 2 del precedente quesito e, in particolare, se per un operatore economico costituito nel novembre 2024 il requisito relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno n. 3 contratti analoghi per un importo complessivo almeno pari a € 745.441,38 debba essere posseduto integralmente, oppure se sia ammesso un riproporzionamento del requisito tecnico in funzione del periodo di effettiva attività, analogamente a quanto previsto dal disciplinare per il requisito del fatturato globale degli operatori che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni.
Si ringrazia per il chiarimento.
01/09/2026 10:04
Risposta
Il requisito relativo all’esecuzione di almeno n. 3 contratti analoghi, per un importo complessivo non inferiore a € 745.441,38, deve essere posseduto nella misura prevista dalla lex specialis anche dagli operatori economici di recente costituzione
il punto 6.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” non prevede la possibilità di riproporzionamento del requisito relativo ai contratti analoghi in funzione del periodo di effettiva attività dell’operatore economico. Il riproporzionamento previsto per il requisito del fatturato (punto 6.2) non si estende automaticamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale
il punto 6.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale” non prevede la possibilità di riproporzionamento del requisito relativo ai contratti analoghi in funzione del periodo di effettiva attività dell’operatore economico. Il riproporzionamento previsto per il requisito del fatturato (punto 6.2) non si estende automaticamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale
31/08/2026 16:41
Quesito #3
In merito alla Procedura aperta telematica “Affidamento servizi connessi alla gestione della Residenza per Anziani G. Perelli 2026-2029”, la Ditta scrivente pone i seguenti quesiti:
1. Relativamente alla Tabella dei lavoratori (“dipendenti”), attualmente in forza presso la struttura, si richiedono i seguenti dati:
a. scatti di anzianità;
b. esistenza di superminimi e ogni altra ulteriore contribuzione come da CCNL di settore;
c. quale sia il tasso medio annuo di malattia.
2. Si chiede di confermare che la gestione operativa e il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto siano demandati all'operatore economico aggiudicatario esclusivamente tramite la figura del "referente di struttura" prevista dall'art. 8 del Capitolato; in caso affermativo, si chiede di indicare se tale figura sia già presente nell’organico dell’attuale gestore, specificandone livello, anzianità, eventuali indennità di mansione. Si richiede inoltre se detto referente debba garantire una presenza minima presso la struttura e quale sia il monte ore richiesto.
3. Si chiede se la funzione di direzione e coordinamento della struttura sia attualmente svolta da personale dell’Ente, da personale dell’attuale gestore o da altra figura individuata dall’Ente Committente; si richiede, inoltre, se tale funzione sia coincidente con quella del “referente di struttura”.
4. Si richiede se vi sia in loco la disponibilità di strumentazione informatica (Pc, stampante, connessione internet), messa a disposizione dall’Ente pubblico;
5. Si chiede, infine, se le eventuali apparecchiature (non i “prodotti”) per la pulizia dei locali (carrelli ed eventuali macchinari), così come i carrelli vivande e ogni altro suppellettile relativo alla distribuzione dei pasti, siano di proprietà dell’Ente Pubblico e messi a disposizione della ditta aggiudicataria.
Cordiali Saluti.
1. Relativamente alla Tabella dei lavoratori (“dipendenti”), attualmente in forza presso la struttura, si richiedono i seguenti dati:
a. scatti di anzianità;
b. esistenza di superminimi e ogni altra ulteriore contribuzione come da CCNL di settore;
c. quale sia il tasso medio annuo di malattia.
2. Si chiede di confermare che la gestione operativa e il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto siano demandati all'operatore economico aggiudicatario esclusivamente tramite la figura del "referente di struttura" prevista dall'art. 8 del Capitolato; in caso affermativo, si chiede di indicare se tale figura sia già presente nell’organico dell’attuale gestore, specificandone livello, anzianità, eventuali indennità di mansione. Si richiede inoltre se detto referente debba garantire una presenza minima presso la struttura e quale sia il monte ore richiesto.
3. Si chiede se la funzione di direzione e coordinamento della struttura sia attualmente svolta da personale dell’Ente, da personale dell’attuale gestore o da altra figura individuata dall’Ente Committente; si richiede, inoltre, se tale funzione sia coincidente con quella del “referente di struttura”.
4. Si richiede se vi sia in loco la disponibilità di strumentazione informatica (Pc, stampante, connessione internet), messa a disposizione dall’Ente pubblico;
5. Si chiede, infine, se le eventuali apparecchiature (non i “prodotti”) per la pulizia dei locali (carrelli ed eventuali macchinari), così come i carrelli vivande e ogni altro suppellettile relativo alla distribuzione dei pasti, siano di proprietà dell’Ente Pubblico e messi a disposizione della ditta aggiudicataria.
Cordiali Saluti.
03/09/2026 12:40
Risposta
PUNTO 1
Operatore Livello/Mansione Scatti
1 C2 OSS
2 C2 OSS 36,26 €
3 C2 OSS
4 C2 OSS 19,63 €
5 A1 ADD. PULIZIE 46,48 €
6 A1 ADD. PULIZIE
7 C2 OSS 98,15 €
8 C2 OSS
PUNTO 2
Si conferma che la gestione operativa ed i servizi oggetto dell’appalto sono demandati all’operatore economico aggiudicatario della procedura. La figura del referente di struttura figura è già presente nell’organico dell’attuale gestore.
Le modalità di espletazione dell’attività di cui supra saranno oggetto di valutazione in sede di commissione di gara.
PUNTO 3
La tipologia di autorizzazione sociosanitario della struttura oggetto della presente procedura di gara non prevede la figura del direttore di struttura.
Ai fini della presente procedura tale figura non è coincidente con quella del referente di struttura
PUNTO 4
La struttura è fornita di postazione informatica e di collegamento internet
PUNTO 5
Le apparecchiature e tutta la strumentazione per la pulizia dei locali sono a carico della ditta aggiudicataria. Sono di proprietà dell’ente tutte le attrezzature presenti nel locale cucina.
Operatore Livello/Mansione Scatti
1 C2 OSS
2 C2 OSS 36,26 €
3 C2 OSS
4 C2 OSS 19,63 €
5 A1 ADD. PULIZIE 46,48 €
6 A1 ADD. PULIZIE
7 C2 OSS 98,15 €
8 C2 OSS
PUNTO 2
Si conferma che la gestione operativa ed i servizi oggetto dell’appalto sono demandati all’operatore economico aggiudicatario della procedura. La figura del referente di struttura figura è già presente nell’organico dell’attuale gestore.
Le modalità di espletazione dell’attività di cui supra saranno oggetto di valutazione in sede di commissione di gara.
PUNTO 3
La tipologia di autorizzazione sociosanitario della struttura oggetto della presente procedura di gara non prevede la figura del direttore di struttura.
Ai fini della presente procedura tale figura non è coincidente con quella del referente di struttura
PUNTO 4
La struttura è fornita di postazione informatica e di collegamento internet
PUNTO 5
Le apparecchiature e tutta la strumentazione per la pulizia dei locali sono a carico della ditta aggiudicataria. Sono di proprietà dell’ente tutte le attrezzature presenti nel locale cucina.
03/09/2026 17:41
Quesito #4
Oggetto: Chiarimento sulle modalità di fatturazione
Con riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale l’importo posto a base di gara è articolato nelle singole voci relative a personale dei servizi assistenziali e sanitari, personale dei servizi ausiliari, servizio lavanderia, materiale di consumo e costi amministrativi, si chiede di chiarire con quali modalità dovrà essere effettuata la fatturazione da parte dell’aggiudicatario.
In particolare, si chiede di precisare se, a seguito dell’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, la fatturazione dovrà riportare separatamente le singole voci di cui all’art. 11, ciascuna rideterminata in funzione del ribasso applicato, oppure se dovrà essere fatturato un unico corrispettivo complessivo, ad esempio su base mensile o sulla base del corrispettivo giornaliero per ospite, ovvero secondo altra modalità.
Si chiede pertanto di specificare il criterio di determinazione e di articolazione dell’importo da indicare nelle fatture mensili.
Si ringrazia per il chiarimento.
Con riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale l’importo posto a base di gara è articolato nelle singole voci relative a personale dei servizi assistenziali e sanitari, personale dei servizi ausiliari, servizio lavanderia, materiale di consumo e costi amministrativi, si chiede di chiarire con quali modalità dovrà essere effettuata la fatturazione da parte dell’aggiudicatario.
In particolare, si chiede di precisare se, a seguito dell’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, la fatturazione dovrà riportare separatamente le singole voci di cui all’art. 11, ciascuna rideterminata in funzione del ribasso applicato, oppure se dovrà essere fatturato un unico corrispettivo complessivo, ad esempio su base mensile o sulla base del corrispettivo giornaliero per ospite, ovvero secondo altra modalità.
Si chiede pertanto di specificare il criterio di determinazione e di articolazione dell’importo da indicare nelle fatture mensili.
Si ringrazia per il chiarimento.
07/09/2026 09:04
Risposta
La fatturazione da parte dell’aggiudicatario dovrà essere mensile sulla base del ribasso d’asta effettuato in sede di gara, non dovrà riportare separatamente le singole voci di cui all’art. 11 ma l’importo della fattura dovrà essere calcolato sul numero di ospiti presenti nel periodo moltiplicato per il corrispettivo giornaliero per ospite
04/09/2026 18:02
Quesito #5
RICHIESTA CHIARIMENTI – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "G. PERELLI 2026 – 2029 CIG: BCABE8A62D
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede conferma che il punto E della griglia, indicata a pagina 30 del Disciplinare di gara, debba essere calcolato nel conteggio totale delle pagine a disposizione per la relazione tecnica e che l’indicatore “Q” non si riferisca quindi ad un allegato al progetto.
2) si chiede conferma che nell’indicazione, contenuta a pagina 30 del Disciplinare di gara, di “massimo 24 cartelle in formato A4” per l’elaborazione dell’offerta tecnica debbano intendersi esclusi, da tale conteggio, l’indice e la copertina.
3) Si chiede di confermare che il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari e, in generale, dei rifiuti speciali rimanga in capo all’Ente Appaltante.
4) In riferimento all’art. 17 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, in caso di indicazione di un importo dei costi della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dall’Ente Appaltante, la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni di prezzo non costituiscano comunque causa di esclusione.
5) In riferimento all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di confermare che rimane in capo all’Ente Appaltante anche la manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e che all’Aggiudicatario compete unicamente la minuta manutenzione ordinaria dei beni mobili.
6) In riferimento all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di confermare che un eventuale prossimo adeguamento dei costi della manodopera legati al CCNL delle Cooperative Sociali, ovvero di altro CCNL eventualmente applicato, rientri nelle ipotesi di revisione del prezzo dell’appalto previste dal citato art. 60 del Codice.
7) In riferimento all’art. 3 della bozza di contratto, si chiede di confermare che la previsione dell’applicazione di alcun minimo garantito costituisca un refuso, atteso che lo stesso minimo garantito è stabilito all’ultimo comma dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
8) In riferimento all’art. 4 della bozza di contratto, si chiede di confermare che il rinvio all’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto costituisca un refuso, atteso che l’articolo del Capitolato medesimo che regola la revisione del prezzo è il n. 21.
9) In riferimento alla tabella denominata “quadro economico – calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi” di cui all’art. 3 del Disciplinare di Gara e alla pag. 5 della Relazione Tecnico-Illustrativa, si chiede:
a) Di voler chiarire la discrasia tra l’importo complessivo annuo e l’importo complessivo dell’appalto, atteso che dalla divisione del valore di € 745.411,38 per i 32 mesi di affidamento previsto e dalla conseguente riproporzione del risultato su un anno si ottiene il valore di € 279.529,27 e non quello di € 276.672,80 indicato.
b) Di voler rideterminare l’importo complessivamente posto a base d’asta, atteso che:
i. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dell’assistenza alla persona è pari a € 23,00 in luogo del valore pari a € 23,69 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello C2 (1);
ii. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dei servizi infermieristici è pari a € 25,60 in luogo del valore pari a € 27,92 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello D2+IP (1);
iii. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dei servizi ausiliari è pari a € 20,00 in luogo del valore pari a € 20,07 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello A1 (1);
iv. Il costo giornaliero a posto letto utilizzato per la determinazione del valore del servizio di lavanderia è pari a € 0,40, il che colloca la stima al di fuori dei prezzi medi praticati alla data odierna nel mercato di riferimento;
v. Il quadro economico risulta mancante della previsione di spesa relativa alle prestazioni di mobilizzazione/riabilitazione richieste al punto 3 dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – che pure manca di una specifica quantificazione oraria –, da quantificarsi economicamente secondo il livello D2 del CCNL delle Cooperative Sociali (1);
vi. Il quadro economico risulta mancante della previsione di spesa relativa alle prestazioni di reperibilità infermieristica desumibili dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, da quantificarsi economicamente secondo la tariffa prevista dal CCNL Cooperative Sociali e pari a € 1,55 per ciascuna ora prestata – atteso soprattutto che l’imprevedibilità delle “gravi necessità sanitarie” poste a presupposto della richiesta fa sì che detto servizio debba necessariamente essere previsto (e, dunque, retribuito al personale che lo presta) per ciascuna ora per cui il servizio infermieristico in presenza non risulta attivo;
c) Alla luce di quanto esposto al precedente punto, di voler procedere alla pubblicazione dei documenti di gara rettificati e di voler contestualmente disporre una congrua proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in modo tale da consentire agli operatori economici partecipanti una migliore redazione dell’offerta complessivamente presentata.
(1) Il riferimento è alla tabella di gennaio 2026 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale 14 giugno 2024, n. 30.
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede conferma che il punto E della griglia, indicata a pagina 30 del Disciplinare di gara, debba essere calcolato nel conteggio totale delle pagine a disposizione per la relazione tecnica e che l’indicatore “Q” non si riferisca quindi ad un allegato al progetto.
2) si chiede conferma che nell’indicazione, contenuta a pagina 30 del Disciplinare di gara, di “massimo 24 cartelle in formato A4” per l’elaborazione dell’offerta tecnica debbano intendersi esclusi, da tale conteggio, l’indice e la copertina.
3) Si chiede di confermare che il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari e, in generale, dei rifiuti speciali rimanga in capo all’Ente Appaltante.
4) In riferimento all’art. 17 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, in caso di indicazione di un importo dei costi della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dall’Ente Appaltante, la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni di prezzo non costituiscano comunque causa di esclusione.
5) In riferimento all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di confermare che rimane in capo all’Ente Appaltante anche la manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e che all’Aggiudicatario compete unicamente la minuta manutenzione ordinaria dei beni mobili.
6) In riferimento all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di confermare che un eventuale prossimo adeguamento dei costi della manodopera legati al CCNL delle Cooperative Sociali, ovvero di altro CCNL eventualmente applicato, rientri nelle ipotesi di revisione del prezzo dell’appalto previste dal citato art. 60 del Codice.
7) In riferimento all’art. 3 della bozza di contratto, si chiede di confermare che la previsione dell’applicazione di alcun minimo garantito costituisca un refuso, atteso che lo stesso minimo garantito è stabilito all’ultimo comma dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
8) In riferimento all’art. 4 della bozza di contratto, si chiede di confermare che il rinvio all’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto costituisca un refuso, atteso che l’articolo del Capitolato medesimo che regola la revisione del prezzo è il n. 21.
9) In riferimento alla tabella denominata “quadro economico – calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi” di cui all’art. 3 del Disciplinare di Gara e alla pag. 5 della Relazione Tecnico-Illustrativa, si chiede:
a) Di voler chiarire la discrasia tra l’importo complessivo annuo e l’importo complessivo dell’appalto, atteso che dalla divisione del valore di € 745.411,38 per i 32 mesi di affidamento previsto e dalla conseguente riproporzione del risultato su un anno si ottiene il valore di € 279.529,27 e non quello di € 276.672,80 indicato.
b) Di voler rideterminare l’importo complessivamente posto a base d’asta, atteso che:
i. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dell’assistenza alla persona è pari a € 23,00 in luogo del valore pari a € 23,69 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello C2 (1);
ii. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dei servizi infermieristici è pari a € 25,60 in luogo del valore pari a € 27,92 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello D2+IP (1);
iii. Il costo orario utilizzato per la determinazione del valore dei servizi ausiliari è pari a € 20,00 in luogo del valore pari a € 20,07 previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento del CCNL delle Cooperative Sociali (T151) per il livello A1 (1);
iv. Il costo giornaliero a posto letto utilizzato per la determinazione del valore del servizio di lavanderia è pari a € 0,40, il che colloca la stima al di fuori dei prezzi medi praticati alla data odierna nel mercato di riferimento;
v. Il quadro economico risulta mancante della previsione di spesa relativa alle prestazioni di mobilizzazione/riabilitazione richieste al punto 3 dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – che pure manca di una specifica quantificazione oraria –, da quantificarsi economicamente secondo il livello D2 del CCNL delle Cooperative Sociali (1);
vi. Il quadro economico risulta mancante della previsione di spesa relativa alle prestazioni di reperibilità infermieristica desumibili dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, da quantificarsi economicamente secondo la tariffa prevista dal CCNL Cooperative Sociali e pari a € 1,55 per ciascuna ora prestata – atteso soprattutto che l’imprevedibilità delle “gravi necessità sanitarie” poste a presupposto della richiesta fa sì che detto servizio debba necessariamente essere previsto (e, dunque, retribuito al personale che lo presta) per ciascuna ora per cui il servizio infermieristico in presenza non risulta attivo;
c) Alla luce di quanto esposto al precedente punto, di voler procedere alla pubblicazione dei documenti di gara rettificati e di voler contestualmente disporre una congrua proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in modo tale da consentire agli operatori economici partecipanti una migliore redazione dell’offerta complessivamente presentata.
(1) Il riferimento è alla tabella di gennaio 2026 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale 14 giugno 2024, n. 30.
07/09/2026 11:18
Risposta
Buongiorno si da il seguente riscontro:
1. Il punto E è ricompreso nel conteggio totale della pagine a disposizione per la relazione tecnica
2. L’offerta tecnica dovrà essere contenuta in un massimo di 24 cartelle in formato A4 (se fronte retro n. 12 fogli), carattere Times New Roman intensità 12. Ad esso potranno essere allegati materiali informativi (schede, schemi di programma, moduli per il monitoraggio dell’attività etc.) che si intendono utilizzare nel contesto del servizio, per un massimo di 14 cartelle. Esclusi l’indice e la copertina
3. Il servizio di smaltimento rifiuti è in capo al Comune di Carpeneto
4.Si conferma che la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni di prezzo non costituisce causa di esclusione a priori,
5.La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della RAA compete alla stazione appaltante
6. Non ricorre la fattispecie
7. Si conferma che trattasi di refuso
8. Si conferma trattasi di refuso
9. si evidenzia che l’art. 41, comma 13, prevede che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Tuttavia si richiama il parere del Servizio Supporto Giuridico 2880 del 29/10/2024 e la delibera ANAC n. 534/2023 che evidenziano che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta; la stessa giurisprudenza afferma che le tabelle ministeriali esprimono i costi medi della manodopera e svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6869; TAR Toscana sentenza del 9 aprile 2024, n. 389). Ciò posto, in assenza delle tabelle ministeriali occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato al co.13 dell’art. 41 sopra riportato, ovvero occorre fare riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, alle norme in materia previdenziale ed assistenziale, ai diversi settori merceologici e alle differenti aree territoriali.
1. Il punto E è ricompreso nel conteggio totale della pagine a disposizione per la relazione tecnica
2. L’offerta tecnica dovrà essere contenuta in un massimo di 24 cartelle in formato A4 (se fronte retro n. 12 fogli), carattere Times New Roman intensità 12. Ad esso potranno essere allegati materiali informativi (schede, schemi di programma, moduli per il monitoraggio dell’attività etc.) che si intendono utilizzare nel contesto del servizio, per un massimo di 14 cartelle. Esclusi l’indice e la copertina
3. Il servizio di smaltimento rifiuti è in capo al Comune di Carpeneto
4.Si conferma che la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni di prezzo non costituisce causa di esclusione a priori,
5.La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della RAA compete alla stazione appaltante
6. Non ricorre la fattispecie
7. Si conferma che trattasi di refuso
8. Si conferma trattasi di refuso
9. si evidenzia che l’art. 41, comma 13, prevede che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Tuttavia si richiama il parere del Servizio Supporto Giuridico 2880 del 29/10/2024 e la delibera ANAC n. 534/2023 che evidenziano che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta; la stessa giurisprudenza afferma che le tabelle ministeriali esprimono i costi medi della manodopera e svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6869; TAR Toscana sentenza del 9 aprile 2024, n. 389). Ciò posto, in assenza delle tabelle ministeriali occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato al co.13 dell’art. 41 sopra riportato, ovvero occorre fare riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, alle norme in materia previdenziale ed assistenziale, ai diversi settori merceologici e alle differenti aree territoriali.