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Gara #113961

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO RISERVATO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO IN LOCALITÀ SUVERI”
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Informazioni appalto

22/09/2026
Aperta
Lavori
€ 1.606.878,41
GIULIANI TOMMASO MARIA
ROCCADASPIDE

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

1
BD0D7174D5
H42F25000100008
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO RISERVATO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO IN LOCALITÀ SUVERI”
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO RISERVATO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO IN LOCALITÀ SUVERI”
€ 1.558.402,47
€ 365.524,50
€ 48.475,94

Scadenze

19/10/2026 12:00
19/10/2026 12:00
24/10/2026 12:00
27/10/2026 12:00

Allegati

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23/09/2026 16:43
90.26 MB

Chiarimenti

22/09/2026 11:45
Quesito #1
Spett.li,

dagli allegati presenti non risulta disponibile la documentazione di progetto.

Si prega pertanto di provvedere all’inserimento della relativa documentazione.

Cordiali saluti.

23/09/2026 16:43
Risposta
la documentazione progettuale posta a base della procedura è stata resa disponibile nella sezione “Allegati” della presente procedura telematica, ove è liberamente consultabile e scaricabile dagli operatori economici interessati
23/09/2026 10:28
Quesito #2
Buongiorno,
vorrei chiedere dove è possibile scaricare la documentazione del progetto posto a base di gara
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti

23/09/2026 16:43
Risposta
la documentazione progettuale posta a base della procedura è stata resa disponibile nella sezione “Allegati” della presente procedura telematica, ove è liberamente consultabile e scaricabile dagli operatori economici interessati
24/09/2026 09:52
Quesito #3
Spett.le Comune di Roccadaspide,
con la presente per richiedere un chiarimento riguardante il punto 6.2 del disciplinare di gara, ove viene riportato il passaggio «ai fini della partecipazione resta applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l’incremento del quinto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice (e, pertanto, anche la classifica III-bis può risultare sufficiente nei casi consentiti dalla norma)». Alla luce della normativa scrivo per richiedere formalmente se un impresa con SOA OG1 III-bis può partecipare alla suddetta gara coprendo intero importo, € 1.606.878,41, grazie all'incremento di 1/5, che coprirebbe fino ad € 1.800.000.

26/09/2026 22:12
Risposta
In merito al quesito posto, si conferma quanto segue:
Come indicato al punto 6.2 del Disciplinare, si applica l’incremento del quinto previsto dall’art. 2, co. 2, All. II.12 del D.Lgs. 36/2023. Poiché la classifica III-bis corrisponde a 1.500.000,00 €, con l'applicazione dell'incremento di un quinto essa raggiunge il limite di 1.800.000,00 €. Di conseguenza, risulta idonea a coprire l'importo richiesto per la categoria OG1 (1.606.878,41 €). Pertanto, un operatore economico in possesso di attestazione SOA OG1 III-bis può avvalersi di tale incremento per partecipare alla procedura. Resta inteso che l'ammissione alla gara è subordinata alla verifica del possesso di tutti gli altri requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis. Il presente chiarimento ha natura esclusivamente interpretativa e non modifica il Bando/Disciplinare
29/09/2026 12:42
Quesito #6
Con riferimento al punto 16 del Disciplinare di gara, ove è previsto che le proposte migliorative debbano riguardare “le lavorazioni, i materiali, i componenti e le soluzioni già ricomprese nel progetto esecutivo posto a base di gara” e che le stesse “non possono configurare opere o prestazioni aggiuntive”, nonché a quanto precisato al punto 18.1 in ordine al divieto di attribuzione di punteggio per opere o prestazioni aggiuntive, si chiede di chiarire la corretta portata applicativa di tale previsione.

In particolare, si chiede di confermare che il divieto debba essere riferito all’introduzione di opere autonome, ulteriori o estranee rispetto all’assetto progettuale posto a base di gara, e non anche a lavorazioni meramente accessorie, complementari o strumentali, strettamente connesse alla soluzione migliorativa proposta.

Si chiede, pertanto, di confermare che sia ammissibile una proposta migliorativa riferita a una lavorazione, materiale, componente o soluzione già prevista nel progetto esecutivo che, al fine di conseguire un effettivo incremento qualitativo, prestazionale, funzionale, di durabilità, sicurezza, fruibilità o manutenibilità, richieda anche l’esecuzione di modeste lavorazioni accessorie strettamente funzionali e inscindibilmente connesse alla miglioria stessa, purché:

non costituiscano opere autonome o un ampliamento dell’oggetto dell’appalto;non alterino funzione, destinazione o parametri essenziali dell’intervento;non richiedano nuovi pareri, nulla osta, autorizzazioni o titoli abilitativi;siano strettamente funzionali, integrate e coerenti con la miglioria proposta e con il progetto esecutivo posto a base di gara.

Si chiede pertanto di confermare che, ricorrendo tali condizioni, le predette lavorazioni accessorie possano essere considerate parte integrante della soluzione migliorativa e non “opere o prestazioni aggiuntive” ai fini del divieto previsto dalla lex specialis.

01/10/2026 19:46
Risposta
Il punto 16 del Disciplinare stabilisce che le proposte migliorative devono riguardare lavorazioni, materiali, componenti e soluzioni già ricomprese nel progetto esecutivo posto a base di gara e non possono configurare opere o prestazioni aggiuntive. Il punto 18.1 ribadisce, inoltre, che non è attribuito punteggio per opere o prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo e che le migliorie devono configurarsi come miglioramenti qualitativi delle soluzioni progettuali, senza alterare l’oggetto, la funzione, le autorizzazioni o i parametri essenziali dell’intervento.

Pertanto, la richiesta può essere accolta nei seguenti limiti: sono ammissibili gli accorgimenti, le lavorazioni meramente strumentali e le modalità esecutive che risultino intrinseche e inscindibilmente connesse alla sostituzione, all’affinamento o al miglioramento qualitativo di una lavorazione, di un materiale, di un componente o di una soluzione già prevista dal progetto, purché tali elementi non assumano autonoma consistenza tecnico-economica e non determinino nuove opere, nuove prestazioni, ampliamenti dell’oggetto dell’appalto o modifiche sostanziali del progetto posto a base di gara.

Resta quindi esclusa la possibilità di introdurre, anche se di modesta entità, opere autonome o ulteriori rispetto alle lavorazioni progettuali, ovvero interventi che comportino nuovi pareri, nulla osta, autorizzazioni o titoli abilitativi, oppure incidano sulla funzione, sulla destinazione o sui parametri essenziali dell’intervento. La concreta valutazione della coerenza delle singole proposte con la lex specialis resta rimessa alla Commissione giudicatrice nell’ambito dell’esame dell’offerta tecnica.
29/09/2026 12:45
Quesito #7
Con riferimento al computo metrico estimativo da allegare all’offerta economica, si chiede di chiarire le modalità di indicazione delle migliorie proposte nell’offerta tecnica.

In particolare, si domanda se tali migliorie:
debbano essere riportate nel computo metrico estimativo a costo zero, in quanto offerte migliorative non soggette a remunerazione aggiuntiva;
oppuredebbano essere comunque valorizzate economicamente, oltre che indicate sotto il profilo quantitativo, pur rimanendo comprese nell’importo complessivo dell’offerta.
Si richiede, pertanto, di specificare la corretta modalità di compilazione del computo metrico estimativo ai fini della presentazione dell’offerta.

01/10/2026 19:48
Risposta
Il punto 17 del Disciplinare prevede che il Computo Metrico Estimativo dell’offerta riporti un importo complessivo coerente con il ribasso percentuale offerto, determinato applicando il ribasso all’importo di € 1.558.402,47 e aggiungendo € 48.475,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lo stesso punto precisa espressamente che le soluzioni qualitative proposte nell’offerta tecnica non devono essere esposte nel computo come voci extra rispetto al progetto e che il computo deve rappresentare le lavorazioni progettuali, come eventualmente rimodulate dalle soluzioni migliorative ammesse, in coerenza con il ribasso economico offerto.

Ne consegue che le migliorie non devono essere inserite nel Computo Metrico Estimativo come autonome voci aggiuntive "a costo zero", né come ulteriori voci valorizzate economicamente in aggiunta alle lavorazioni poste a base di gara. Esse devono invece trovare rappresentazione, ove necessario, nelle corrispondenti lavorazioni progettuali interessate, eventualmente rimodulate nella descrizione, nelle quantità o nelle modalità esecutive, fermo restando che il relativo costo è integralmente ricompreso nell’offerta economica formulata dal concorrente e non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Il totale del Computo Metrico Estimativo dell’offerta dovrà pertanto coincidere con l’importo complessivo risultante dall’offerta economica presentata in piattaforma. In caso di discordanza, trova applicazione quanto previsto dal punto 17 del Disciplinare, secondo cui prevale il dato inserito nell’offerta economica generata/compilata sulla piattaforma.

Il presente chiarimento ha esclusiva funzione interpretativa delle disposizioni di gara e non comporta modifica della documentazione di gara né ampliamento dell’oggetto dell’appalto.