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Gara #114573
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA DURATA DI 3 ANNI.Informazioni appalto
21/08/2026
Aperta
Servizi
€ 1.622.592,00
CACCAMO GIANFRANCO
Categorie merceologiche
5551 - Servizi di mensa
Lotti
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Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA DURATA DI 3 ANNI.
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA DURATA DI 3 ANNI.
€ 1.619.152,20
€ 431.028,00
€ 3.439,80
Scadenze
15/09/2026 12:00
23/09/2026 12:00
23/09/2026 12:01
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
27/08/2026 16:34
Quesito #1
Spett.le Amministrazione,
con riferimento alla procedura in oggetto e a seguito dell’esame coordinato del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale, si sottopongono i seguenti quesiti, finalizzati a consentire agli operatori economici la corretta interpretazione della lex specialis e la formulazione dell’offerta in condizioni di certezza e parità di trattamento.
1. Punteggio dell’offerta tecnica e sub-criterio 3.2
Il Bando di gara e il paragrafo 18 del Disciplinare stabiliscono una ripartizione del punteggio complessivo pari a 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per l’offerta economica, per un totale di 100 punti.
Tuttavia, dalla sommatoria dei punteggi massimi attribuiti ai criteri e sub-criteri riportati nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare risulta un punteggio tecnico complessivamente conseguibile pari a 80 punti, e precisamente: criterio 1 = 25 punti; criterio 2 = 20 punti; criterio 3 = 10 punti; criterio 4 = 10 punti; criterio 5 = 5 punti; criterio 6 = 5 punti; criterio 7 = 4 punti; criterio 8 = 1 punto.
Si rileva, in particolare, che il sub-criterio 3.2, al quale sono attribuiti 5 punti, determina esattamente il differenziale tra i 75 punti tecnici dichiarati e gli 80 punti risultanti dalla somma della griglia. Il predetto sub-criterio prevede un progetto di riduzione della plastica monouso mediante utilizzo di “stoviglie e posateria multi-uso (ceramica/acciaio) con lavaggio in loco, eliminando totalmente la bioplastica”.
Tale previsione appare, inoltre, non coordinata con le prescrizioni esecutive del Capitolato Speciale, che disciplina espressamente la fornitura di materiale a perdere e, con riferimento al confezionamento e trasporto, prevede posateria, bicchieri e ulteriori materiali monouso, nonché piatti monoporzione monocomparto monouso sigillati mediante termosaldatura e piatti per frutta, posate, bicchieri e tovaglioli “con sistema a perdere”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quale sia l’effettivo punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica e, in particolare, se il sub-criterio 3.2 debba ritenersi inserito per mero errore materiale e, pertanto, non applicabile ai fini della valutazione, risultando la sua eliminazione coerente sia con il punteggio tecnico massimo di 75 punti espressamente stabilito dal Bando e dal Disciplinare sia con il sistema di confezionamento e somministrazione disciplinato dal Capitolato.
In caso contrario, qualora la Stazione Appaltante intenda confermare l’applicabilità del sub-criterio 3.2, si chiede di precisare:
quale sia l'esatta ripartizione dei 100 punti tra offerta tecnica ed economica;
come debbano essere coordinati gli 80 punti risultanti dalla griglia con i 75 punti tecnici indicati negli atti di gara;
se e in quale misura l’utilizzo di stoviglie e posateria multiuso con lavaggio in loco debba sostituire le prescrizioni del Capitolato relative alla monoporzione e al materiale monouso/a perdere.
2. Disponibilità del centro di cottura e intestazione dell’autorizzazione sanitaria/SCIA
Il paragrafo 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara prevede che il concorrente possa dimostrare la disponibilità del centro di cottura anche qualora lo stesso appartenga a soggetto terzo, mediante dichiarazione di impegno alla stipula del relativo contratto di disponibilità.
Diversamente, l’art. 5 del Capitolato Speciale, nel disciplinare specificamente i requisiti del centro destinato alla preparazione dei pasti, stabilisce che la ditta debba disporre, prima dell’inizio del servizio e per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in proprietà o disponibilità legale, ubicato entro il limite temporale previsto e “dotato di idonea autorizzazione sanitaria intestata al concorrente per la preparazione dei pasti d’asporto”.
Le due disposizioni appaiono riferite a profili distinti: la previsione del Disciplinare disciplina il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile/centro di cottura, ammettendo che lo stesso possa essere acquisito da un soggetto terzo; il Capitolato disciplina invece il titolo sanitario necessario per l’effettivo esercizio dell’attività di preparazione dei pasti oggetto della concessione, richiedendone espressamente l’intestazione al concorrente.
Si chiede pertanto di confermare che la facoltà di utilizzare un centro di cottura nella disponibilità di un soggetto terzo non costituisca deroga alla prescrizione dell’art. 5 del Capitolato e che, conseguentemente, ai fini dell’esecuzione del servizio, l’autorizzazione/registrazione sanitaria o altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per la preparazione dei pasti d’asporto debba essere intestato al concorrente/concessionario.
Si chiede, conseguentemente, di confermare che non possa ritenersi sufficiente la mera disponibilità contrattuale di un centro di cottura la cui autorizzazione sanitaria resti intestata esclusivamente al soggetto terzo, dovendo il concorrente che utilizzerà tale centro per la produzione dei pasti oggetto della concessione risultare direttamente titolare del pertinente titolo sanitario, conformemente alla prescrizione espressa del Capitolato Speciale.
3. Requisito di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
Il paragrafo 6.3, lett. a), del Disciplinare richiede l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, di almeno n. 2 servizi analoghi al servizio di gestione mensa, per conto di enti pubblici o soggetti privati, utilizzando la seguente formulazione:
“per un importo complessivo, cumulativo dei n. 2 (due) affidamenti, pari ad € 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio”.
La formulazione appare suscettibile di due differenti interpretazioni, in quanto il riferimento ad un “importo complessivo, cumulativo dei n. 2 affidamenti” farebbe ritenere sufficiente il raggiungimento complessivo di € 600.000,00 mediante la somma dei due servizi, mentre la successiva espressione “€ 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio” sembrerebbe richiedere, invece, che ciascuno dei due affidamenti abbia singolarmente un importo non inferiore a € 600.000,00 oltre IVA, con conseguente requisito complessivo minimo pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA.
Al fine di evitare interpretazioni difformi nella verifica dei requisiti di partecipazione, si chiede di precisare inequivocabilmente quale delle seguenti condizioni sia richiesta:
a) almeno due servizi analoghi il cui importo complessivo cumulato sia pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA, indipendentemente dall’importo del singolo servizio;
oppure
b) almeno due servizi analoghi, ciascuno di importo pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA, con conseguente valore minimo complessivo dei due servizi pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA.
Considerata la rilevanza dei quesiti ai fini sia della verifica delle condizioni di partecipazione sia della corretta predisposizione dell’offerta tecnica, si resta in attesa di cortese chiarimento e, ove necessario, della conseguente rettifica/coordinamento degli atti di gara.
Distinti saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto e a seguito dell’esame coordinato del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale, si sottopongono i seguenti quesiti, finalizzati a consentire agli operatori economici la corretta interpretazione della lex specialis e la formulazione dell’offerta in condizioni di certezza e parità di trattamento.
1. Punteggio dell’offerta tecnica e sub-criterio 3.2
Il Bando di gara e il paragrafo 18 del Disciplinare stabiliscono una ripartizione del punteggio complessivo pari a 75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per l’offerta economica, per un totale di 100 punti.
Tuttavia, dalla sommatoria dei punteggi massimi attribuiti ai criteri e sub-criteri riportati nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare risulta un punteggio tecnico complessivamente conseguibile pari a 80 punti, e precisamente: criterio 1 = 25 punti; criterio 2 = 20 punti; criterio 3 = 10 punti; criterio 4 = 10 punti; criterio 5 = 5 punti; criterio 6 = 5 punti; criterio 7 = 4 punti; criterio 8 = 1 punto.
Si rileva, in particolare, che il sub-criterio 3.2, al quale sono attribuiti 5 punti, determina esattamente il differenziale tra i 75 punti tecnici dichiarati e gli 80 punti risultanti dalla somma della griglia. Il predetto sub-criterio prevede un progetto di riduzione della plastica monouso mediante utilizzo di “stoviglie e posateria multi-uso (ceramica/acciaio) con lavaggio in loco, eliminando totalmente la bioplastica”.
Tale previsione appare, inoltre, non coordinata con le prescrizioni esecutive del Capitolato Speciale, che disciplina espressamente la fornitura di materiale a perdere e, con riferimento al confezionamento e trasporto, prevede posateria, bicchieri e ulteriori materiali monouso, nonché piatti monoporzione monocomparto monouso sigillati mediante termosaldatura e piatti per frutta, posate, bicchieri e tovaglioli “con sistema a perdere”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quale sia l’effettivo punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica e, in particolare, se il sub-criterio 3.2 debba ritenersi inserito per mero errore materiale e, pertanto, non applicabile ai fini della valutazione, risultando la sua eliminazione coerente sia con il punteggio tecnico massimo di 75 punti espressamente stabilito dal Bando e dal Disciplinare sia con il sistema di confezionamento e somministrazione disciplinato dal Capitolato.
In caso contrario, qualora la Stazione Appaltante intenda confermare l’applicabilità del sub-criterio 3.2, si chiede di precisare:
quale sia l'esatta ripartizione dei 100 punti tra offerta tecnica ed economica;
come debbano essere coordinati gli 80 punti risultanti dalla griglia con i 75 punti tecnici indicati negli atti di gara;
se e in quale misura l’utilizzo di stoviglie e posateria multiuso con lavaggio in loco debba sostituire le prescrizioni del Capitolato relative alla monoporzione e al materiale monouso/a perdere.
2. Disponibilità del centro di cottura e intestazione dell’autorizzazione sanitaria/SCIA
Il paragrafo 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara prevede che il concorrente possa dimostrare la disponibilità del centro di cottura anche qualora lo stesso appartenga a soggetto terzo, mediante dichiarazione di impegno alla stipula del relativo contratto di disponibilità.
Diversamente, l’art. 5 del Capitolato Speciale, nel disciplinare specificamente i requisiti del centro destinato alla preparazione dei pasti, stabilisce che la ditta debba disporre, prima dell’inizio del servizio e per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in proprietà o disponibilità legale, ubicato entro il limite temporale previsto e “dotato di idonea autorizzazione sanitaria intestata al concorrente per la preparazione dei pasti d’asporto”.
Le due disposizioni appaiono riferite a profili distinti: la previsione del Disciplinare disciplina il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile/centro di cottura, ammettendo che lo stesso possa essere acquisito da un soggetto terzo; il Capitolato disciplina invece il titolo sanitario necessario per l’effettivo esercizio dell’attività di preparazione dei pasti oggetto della concessione, richiedendone espressamente l’intestazione al concorrente.
Si chiede pertanto di confermare che la facoltà di utilizzare un centro di cottura nella disponibilità di un soggetto terzo non costituisca deroga alla prescrizione dell’art. 5 del Capitolato e che, conseguentemente, ai fini dell’esecuzione del servizio, l’autorizzazione/registrazione sanitaria o altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per la preparazione dei pasti d’asporto debba essere intestato al concorrente/concessionario.
Si chiede, conseguentemente, di confermare che non possa ritenersi sufficiente la mera disponibilità contrattuale di un centro di cottura la cui autorizzazione sanitaria resti intestata esclusivamente al soggetto terzo, dovendo il concorrente che utilizzerà tale centro per la produzione dei pasti oggetto della concessione risultare direttamente titolare del pertinente titolo sanitario, conformemente alla prescrizione espressa del Capitolato Speciale.
3. Requisito di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
Il paragrafo 6.3, lett. a), del Disciplinare richiede l’esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, di almeno n. 2 servizi analoghi al servizio di gestione mensa, per conto di enti pubblici o soggetti privati, utilizzando la seguente formulazione:
“per un importo complessivo, cumulativo dei n. 2 (due) affidamenti, pari ad € 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio”.
La formulazione appare suscettibile di due differenti interpretazioni, in quanto il riferimento ad un “importo complessivo, cumulativo dei n. 2 affidamenti” farebbe ritenere sufficiente il raggiungimento complessivo di € 600.000,00 mediante la somma dei due servizi, mentre la successiva espressione “€ 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio” sembrerebbe richiedere, invece, che ciascuno dei due affidamenti abbia singolarmente un importo non inferiore a € 600.000,00 oltre IVA, con conseguente requisito complessivo minimo pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA.
Al fine di evitare interpretazioni difformi nella verifica dei requisiti di partecipazione, si chiede di precisare inequivocabilmente quale delle seguenti condizioni sia richiesta:
a) almeno due servizi analoghi il cui importo complessivo cumulato sia pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA, indipendentemente dall’importo del singolo servizio;
oppure
b) almeno due servizi analoghi, ciascuno di importo pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA, con conseguente valore minimo complessivo dei due servizi pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA.
Considerata la rilevanza dei quesiti ai fini sia della verifica delle condizioni di partecipazione sia della corretta predisposizione dell’offerta tecnica, si resta in attesa di cortese chiarimento e, ove necessario, della conseguente rettifica/coordinamento degli atti di gara.
Distinti saluti.
01/09/2026 12:13
Risposta
Spett.le O.E.
in riferimento al punto 1. Punteggio dell’offerta tecnica e sub-criterio 3.2:
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 75 offerta tecnica - 25 offerta economica, pertanto la tabella al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara presenta effettivamente il sub-criterio 3.2 in refuso che provvederemo ad eliminare in una versione rettificata del disciplinare ricaricato in allegati pubblici.
In riferimento al punto 2 Disponibilità del centro di cottura e intestazione dell’autorizzazione sanitaria/SCIA
In fase di partecipazione alla procedura di gara (visto che l'operatore economico partecipante, non è detto sia l'aggiudicatario) dovrà dimostrare la disponibilità del centro di cottura anche qualora lo stesso appartenga a soggetto terzo, mediante dichiarazione di impegno alla stipula del relativo contratto di disponibilità (come previsto nel disciplinare di gara AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE).
A seguito dell'aggiudicazione (quindi quando l'operatore economico risulterà effettivo aggiudicatario) e prima dell’inizio dell'espletamento del servizio e per tutta la durata del contratto, deve disporre di un centro di cottura in proprietà o disponibilità e “dotato di idonea autorizzazione sanitaria".
Non si vincola l'O.E. al possesso di un'autorizzazione intestata al concorrente, ma semplicemente il un centro di cottura indicato dovrà avere tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
In riferimento al punto 3 Requisito di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
L'interpretazione corretta è la b).
Nella dicitura "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 (due) servizi analoghi al servizio di gestione mensa, per conto di enti pubblici e soggetti privati, per un importo complessivo, cumulativo dei n.2 (due) affidamenti, pari ad € 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio. I servizi dovranno aver riportato giudizio positivo ovvero senza demerito od essere stato sanzionato per irregolarità nell’esecuzione dello stesso"
si voleva intendere che l'O.E. deve aver prestato almeno 2 servizi analoghi, ognuno pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA. (Per complessivo si stava ad intendere che il "complessivo contratto indicato, a prescindere dal numero di anni prestato, doveva essere pari ad € 600.000,00 totali).
Distinti saluti e buon lavoro
in riferimento al punto 1. Punteggio dell’offerta tecnica e sub-criterio 3.2:
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 75 offerta tecnica - 25 offerta economica, pertanto la tabella al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara presenta effettivamente il sub-criterio 3.2 in refuso che provvederemo ad eliminare in una versione rettificata del disciplinare ricaricato in allegati pubblici.
In riferimento al punto 2 Disponibilità del centro di cottura e intestazione dell’autorizzazione sanitaria/SCIA
In fase di partecipazione alla procedura di gara (visto che l'operatore economico partecipante, non è detto sia l'aggiudicatario) dovrà dimostrare la disponibilità del centro di cottura anche qualora lo stesso appartenga a soggetto terzo, mediante dichiarazione di impegno alla stipula del relativo contratto di disponibilità (come previsto nel disciplinare di gara AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE).
A seguito dell'aggiudicazione (quindi quando l'operatore economico risulterà effettivo aggiudicatario) e prima dell’inizio dell'espletamento del servizio e per tutta la durata del contratto, deve disporre di un centro di cottura in proprietà o disponibilità e “dotato di idonea autorizzazione sanitaria".
Non si vincola l'O.E. al possesso di un'autorizzazione intestata al concorrente, ma semplicemente il un centro di cottura indicato dovrà avere tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
In riferimento al punto 3 Requisito di capacità tecnica e professionale – servizi analoghi
L'interpretazione corretta è la b).
Nella dicitura "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 (due) servizi analoghi al servizio di gestione mensa, per conto di enti pubblici e soggetti privati, per un importo complessivo, cumulativo dei n.2 (due) affidamenti, pari ad € 600.000,00 oltre IVA per ogni servizio. I servizi dovranno aver riportato giudizio positivo ovvero senza demerito od essere stato sanzionato per irregolarità nell’esecuzione dello stesso"
si voleva intendere che l'O.E. deve aver prestato almeno 2 servizi analoghi, ognuno pari ad almeno € 600.000,00 oltre IVA. (Per complessivo si stava ad intendere che il "complessivo contratto indicato, a prescindere dal numero di anni prestato, doveva essere pari ad € 600.000,00 totali).
Distinti saluti e buon lavoro
03/09/2026 11:30
Quesito #2
Buongiorno in merito alle Certificazioni richieste ai fini dell'attribuzione del Punteggio tecnico, si chiede se in caso di partecipazione in ATI, le Certificazioni richieste devono essere possedute da entrambe le società o è sufficiente che ne sia in possesso solo una delle due (magari preferibilmente la società CAPOGRUPPO).
restiamo in attesa di riscontri
restiamo in attesa di riscontri
14/09/2026 09:38
Risposta
Con riferimento al criterio n. 7 “Certificazioni” di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, si chiarisce che, in caso di partecipazione in RTI, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico previsto per ciascuna certificazione, è sufficiente che la relativa certificazione sia posseduta da almeno uno degli operatori economici componenti il raggruppamento. Non è pertanto richiesto che la medesima certificazione sia posseduta da tutti i componenti del RTI, né che sia necessariamente posseduta dalla mandataria/capogruppo.
03/09/2026 13:14
Quesito #3
BUONGIORNO, in merito alla figura richiesta nella RELAZIONE TECNICA, ovvero quello di una figura laureata in scienza dell'alimentazione, si chiede se l'indicazione di un Professionista con Laurea triennale in biologia + laurea specialistica in SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA possa ritenersi sufficiente per l'ottenimento dei Punti indicati in offerta tecnica
14/09/2026 09:38
Risposta
Si conferma quanto richiesto.
07/09/2026 13:27
Quesito #4
Con riferimento al criterio 2.1 – Personale specializzato, il Disciplinare prevede l’attribuzione del punteggio premiale al concorrente che dichiari «la presenza nel proprio organico di un medico specialista in scienza dell’alimentazione», richiedendo quale elemento di comprova il certificato del professionista.
Al fine di consentire agli operatori economici una corretta ed uniforme interpretazione del criterio, si chiede di precisare se con l’espressione «presenza nel proprio organico» la Stazione Appaltante intenda richiedere che il medico specialista sia necessariamente dipendente del concorrente con rapporto di lavoro subordinato già in essere alla data di presentazione dell’offerta, ovvero se il requisito possa essere soddisfatto anche mediante un medico specialista legato al concorrente da un rapporto professionale o di consulenza formalizzato e continuativo, che ne assicuri la stabile disponibilità per l’esecuzione del servizio.
Il chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che, in altre disposizioni del Capitolato, ove si intende fare specifico riferimento ai lavoratori subordinati, viene utilizzata espressamente la locuzione «personale dipendente dell’affidatario», mentre il criterio 2.1 utilizza il più generale riferimento alla presenza del professionista «nel proprio organico».
Si chiede inoltre di precisare quale documentazione debba essere prodotta a comprova del rapporto intercorrente tra il professionista e il concorrente, considerato che il «certificato del professionista» previsto dal criterio appare idoneo a documentarne il titolo specialistico, ma non la natura del rapporto con l’operatore economico.
Nell'attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Al fine di consentire agli operatori economici una corretta ed uniforme interpretazione del criterio, si chiede di precisare se con l’espressione «presenza nel proprio organico» la Stazione Appaltante intenda richiedere che il medico specialista sia necessariamente dipendente del concorrente con rapporto di lavoro subordinato già in essere alla data di presentazione dell’offerta, ovvero se il requisito possa essere soddisfatto anche mediante un medico specialista legato al concorrente da un rapporto professionale o di consulenza formalizzato e continuativo, che ne assicuri la stabile disponibilità per l’esecuzione del servizio.
Il chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che, in altre disposizioni del Capitolato, ove si intende fare specifico riferimento ai lavoratori subordinati, viene utilizzata espressamente la locuzione «personale dipendente dell’affidatario», mentre il criterio 2.1 utilizza il più generale riferimento alla presenza del professionista «nel proprio organico».
Si chiede inoltre di precisare quale documentazione debba essere prodotta a comprova del rapporto intercorrente tra il professionista e il concorrente, considerato che il «certificato del professionista» previsto dal criterio appare idoneo a documentarne il titolo specialistico, ma non la natura del rapporto con l’operatore economico.
Nell'attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
14/09/2026 09:38
Risposta
Si conferma che la figura del "medico specialista in scienze dell’alimentazione" può essere sia dipendente dell'operatore economico che professionista incaricato esterno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio bisognerà caricare il certificato del professionista a comprova del requisito richiesto.
09/09/2026 12:44
Quesito #5
Con riferimento all’art. 22 “Clausola sociale” del Capitolato Speciale e al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, si rileva che la documentazione di gara richiama espressamente un elaborato denominato “Elenco del personale”, contenente i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente. Negli atti pubblicati risulta tuttavia rinvenibile esclusivamente la tabella riepilogativa riportata nel Capitolato, recante mansione, livello di inquadramento e ore giornaliere, mentre non risulta disponibile un autonomo elaborato “Elenco del personale”.
Si chiede pertanto di chiarire se la predetta tabella debba intendersi coincidente con l’elaborato richiamato negli atti di gara ovvero, in caso contrario, di procedere alla pubblicazione dello stesso.
In ogni caso, ai fini della corretta determinazione del costo della manodopera connesso all’applicazione della clausola sociale, si chiede di rendere disponibili, per ciascuna unità di personale interessata, almeno l’anzianità di servizio, il numero degli eventuali scatti di anzianità già maturati e, ove pertinente, la relativa prossima data di maturazione.
Si chiede pertanto di chiarire se la predetta tabella debba intendersi coincidente con l’elaborato richiamato negli atti di gara ovvero, in caso contrario, di procedere alla pubblicazione dello stesso.
In ogni caso, ai fini della corretta determinazione del costo della manodopera connesso all’applicazione della clausola sociale, si chiede di rendere disponibili, per ciascuna unità di personale interessata, almeno l’anzianità di servizio, il numero degli eventuali scatti di anzianità già maturati e, ove pertinente, la relativa prossima data di maturazione.
14/09/2026 09:38
Risposta
Spett.le O.E. le figure di cui all'art. 22 del C.S.A. corrispondono all'elenco del personale degli operatori di cui al paragrafo 9 del disciplinare delle clausole sociali.