Scaduto

Gara #114776

AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI. RECUPERO EX CASERMETTE DELL'EX STAZIONE NELL'AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA. - COMUNE DI PULA
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Informazioni appalto

28/08/2026
Ristretta
Servizi tecnici
€ 673.512,24
MURRU ENRICO
PULA

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

1
BCC374D011
B77B24000140005
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI.RECUPERO EX CASERMETTE DELL'EX STAZIONE NELL'AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA. - COMUNE DI PULA
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI.RECUPERO EX CASERMETTE DELL'EX STAZIONE NELL'AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA. - COMUNE DI PULA
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Scadenze

23/09/2026 10:00
01/10/2026 10:00
01/10/2026 10:05

Allegati

ao20260963d.pdf
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28/08/2026 10:04
573.82 kB
parcella.pdf
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28/08/2026 10:12
115.45 kB
capitolato-doneri.pdf
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28/08/2026 10:14
381.03 kB
avviso-disciplinare-preq.pdf
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28/08/2026 10:24
569.76 kB

Chiarimenti

01/09/2026 11:24
Quesito #1
Si chiede di chiarire se ai fini della prequalifica il criterio premiante da applicare al punto a e b indicati a pag. 38 per qualificare l'esperienza pregressa in servizi analoghi si riferisca ad uno o più attività di progettazione e dl svolte nell'ambito della categoria E21 (Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004) coerente con i requisiti tecnici generali richiesti ed il calcolo della parcella a base di gara che si riferisce alla categoria E21, oppure se, come esplicitato a pag. 38 "relativi a interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lg. 42/2004 ovvero ricadenti in contesti archeologici o soggetti a vincolo culturale" che sono interventi riconducibili alla categoria E22 e non E21.

01/09/2026 13:50
Risposta
Si chiarisce che il riferimento alla categoria E.21 contenuto nei criteri di selezione della fase di prequalifica è da intendersi in relazione alla natura e alle caratteristiche degli interventi oggetto dell’affidamento, concernenti edifici militari esistenti ubicati in un’area sottoposta a vincolo e inserita in un contesto di particolare interesse storico-archeologico. La categoria E.21 costituisce pertanto la categoria di riferimento per le opere oggetto dell’affidamento, mentre il richiamo al vincolo è riferito all’area e al contesto nel quale gli immobili sono ubicati.
Il disciplinare prevede espressamente, nell’ambito dei criteri di selezione della fase di prequalifica, la valutabilità di servizi riconducibili alla categoria E.21 o a categorie equipollenti. Pertanto, ai fini della selezione delle esperienze pregresse, saranno considerate anche le esperienze riconducibili alla categoria E.22, purché riferite a interventi per natura, caratteristiche e prestazioni svolte coerenti con l’oggetto dell’affidamento.
La categoria E.22, appartenente alla medesima categoria d’opera “Edilizia”, presenta un grado di complessità superiore rispetto alla categoria E.21. Tale circostanza sarà pertanto considerata nell’ambito della selezione delle esperienze dichiarate, ferma restando la verifica della concreta pertinenza e analogia delle prestazioni svolte rispetto a quelle oggetto della presente procedura.
03/09/2026 12:02
Quesito #2
Con riferimento al punto 13, pagina 28 della Domanda di Partecipazione, considerato che la presente procedura è finalizzata esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di presentazione delle offerte, si chiede se la richiesta della garanzia provvisoria non sia da considerarsi un refuso.


07/09/2026 13:00
Risposta
Si precisa che, per mero errore materiale, al punto 13, pag. 28, della domanda di partecipazione alla procedura è stato riportato il seguente testo:

· DICHIARA che la garanzia provvisoria è stata costituita nella forma di …. (indicare se cauzione o fideiussione).

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet……………………… o la seguente PEC del garante……………………………, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte dell’Ente Concedente.

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. ……………………………………… intestato a …………………………, presso …………………………………….

Il predetto passaggio deve intendersi quale mero refuso materiale e, pertanto, non deve essere considerato ai fini della compilazione e della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Parimenti, deve intendersi quale mero refuso materiale la successiva dichiarazione riportata nel medesimo punto, relativa al contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante:

· DICHIARA di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.

Anche tale dichiarazione, essendo stata inserita per mero errore materiale, non deve essere considerata ai fini della compilazione e della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Cordiali saluti

07/09/2026 19:52
Quesito #3
In relazione il criterio A ed al criterio B relativi ai criteri di selezione possano essere portati dal concorrente anche servizi relativi a collaudi tecnico- funzionali afferenti edfifi vincolati. Sempre relativamente al criterio B si chiede come mai nel disciplinare non venga richiamato S02. trattasi di refuso?
Si chiede inoltre se possano esser portati a dimostrazione di esperienze pregresse ancghe servizi in E10 con coefficiente di difficolta 1.20



08/09/2026 11:26
Risposta
Si chiarisce che, ai fini dei criteri di selezione della fase di prequalifica, le esperienze pregresse devono essere riferite a interventi analoghi a quello oggetto dell’affidamento, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e al contesto nel quale gli interventi sono stati realizzati, nonché alle prestazioni effettivamente svolte.
Con riferimento al Criterio A, il richiamo alla categoria E.21 o categorie equipollenti costituisce il riferimento per la tipologia e il grado di complessità delle opere, mentre le ulteriori caratteristiche indicate nel disciplinare — interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero ricadenti in contesti archeologici o soggetti a vincolo culturale — individuano l’ambito di riferimento delle esperienze richieste.
Pertanto, la sola categoria di appartenenza o la sola tipologia della prestazione eseguita non è sufficiente a determinare l’analogia del servizio, dovendo essere considerata la complessiva coerenza dell’esperienza con l’intervento oggetto dell’affidamento.
In particolare, i servizi di mero collaudo tecnico-funzionale non sono assimilabili alle attività di progettazione, direzione lavori e prestazioni tecniche correlate richieste dalla presente procedura, in quanto, per natura e contenuto delle attività svolte, non risultano idonei a comprovare un’esperienza concretamente riferibile alle prestazioni oggetto dei criteri di selezione.
Con riferimento al Criterio B, il mancato richiamo alla categoria S.02 è da intendersi quale mero refuso materiale; il riferimento deve intendersi esteso alle categorie di opere previste nell’ambito dell’affidamento, secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
Quanto alla categoria E.10, si precisa che essa presenta un grado di complessità G pari a 1,20, corrispondente a quello della categoria E.21. Pertanto, la categoria E.10 non è esclusa sotto il profilo del grado di complessità, fermo restando quanto sopra precisato in ordine alla necessaria analogia con l’intervento oggetto dell’affidamento.


09/09/2026 13:11
Quesito #4
Avvalimento premiale
Si chiede conferma che i punteggi di cui al criterio D Certificazioni Aziendali possano essere conseguiti mediante avvalimento premiale, naturalmente a patto che il
relativo contratto individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione; si veda "Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 18/06/2025, n. 5345", riferita alla certificazione di parità di genere ma estensibile per analogia agli altri avvalimenti.


16/09/2026 13:11
Risposta
Si conferma che i punteggi di cui al Criterio D – Certificazioni aziendali, previsti dal Disciplinare ai fini della preselezione dei concorrenti da invitare alla successiva fase della procedura ristretta, possono essere conseguiti mediante ricorso all’avvalimento premiale, in conformità a quanto stabilito al punto 7 del Disciplinare di prequalifica e all’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà essere effettivo, specifico e nativo digitale. Non potendo la mera esibizione o titolarità formale della certificazione costituire oggetto di avvalimento, il relativo contratto dovrà individuare espressamente e nel dettaglio le risorse umane e strumentali, i processi organizzativi, i protocolli operativi e gli elementi di know-how messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, concretamente riconducibili alla certificazione oggetto di avvalimento.

La valutazione dell’avvalimento premiale sarà effettuata in sede di esame della documentazione presentata ai fini della prequalifica, verificando la concretezza, pertinenza e adeguatezza delle risorse e degli elementi organizzativi messi a disposizione rispetto alla specifica certificazione oggetto di avvalimento.

10/09/2026 16:14
Quesito #5
Con riferimento al punto 6.5. “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire:


se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la categoria E.21, sia possibile considerare servizi relativi a lavori appartenenti alle categorie E.10, E.13 ed E.19, aventi grado di complessità pari a 1,20, analogamente alla categoria E.21, in applicazione del principio secondo cui possono essere utilizzati requisiti relativi a categorie con grado di complessità analogo o superiore;se, sempre ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.5, possano essere considerati anche i servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), purché riferiti a lavori appartenenti alle categorie e agli importi richiesti dal Disciplinare.






16/09/2026 15:16
Risposta
Quesito n. 1

Il punto 6.5 del Disciplinare di prequalifica prevede, per la categoria E.21, che siano valutabili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, purché caratterizzate da un grado di complessità almeno pari a quello richiesto. Per i servizi di punta è inoltre espressamente richiesta l’analogia per dimensione e caratteristiche tecniche.
Pertanto, la mera appartenenza alla medesima macro-categoria “Edilizia” e la coincidenza del grado di complessità G = 1,20 non determinano automaticamente l’equipollenza delle categorie E.10, E.13 ed E.19 rispetto alla categoria E.21.
I servizi classificati nelle categorie E.10 ed E.13 potranno essere presi in considerazione esclusivamente qualora dalla documentazione prodotta risulti che le prestazioni abbiano avuto concretamente ad oggetto interventi su edifici esistenti di interesse storico-artistico, non soggetti a tutela o sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e risultino pertanto analoghe, per natura e caratteristiche tecniche, agli interventi riconducibili alle categorie E.21 o E.22. Saranno computabili esclusivamente gli importi dei lavori effettivamente riferibili alle predette componenti analoghe.
La categoria E.19, relativa prevalentemente a parchi, giardini, piazze storiche e opere di riqualificazione paesaggistica, non è invece ritenuta idonea a comprovare il requisito richiesto per la categoria E.21, in quanto riferita a opere aventi natura e caratteristiche tecniche non analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.

Quesito n. 2

Si chiarisce che le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione non rientrano tra i servizi tecnici di architettura e ingegneria oggetto dell’affidamento con la procedura in corso. L’avvenuto espletamento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione non è considerabile quale servizio analogo o assimilabile a quelli oggetto dell’affidamento, pertanto non possono concorrere alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto 6.5 del Disciplinare.
Il concetto di “servizio analogo” deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo. L’espletamento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza non consente la valutazione della capacità professionale di svolgere servizi di ingegneria e architettura inerenti le attività di progettazione e di direzione dei lavori oggetto della procedura in argomento.

14/09/2026 11:41
Quesito #6
Buongiorno,
si chiede conferma che le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione non siano incluse nella presente procedura. Grazie, cordiali saluti


16/09/2026 13:17
Risposta
Spett.le OE,

si conferma che le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione non sono incluse nella presente procedura.

14/09/2026 12:27
Quesito #7
In riferimento al Criterio A e alla Domanda di partecipazione – Parte Seconda, nella quale, per ciascun servizio, è richiesto di indicare separatamente “Importo dei lavori” e “Importo dei servizi di ingegneria e architettura”, si chiede di precisare se quest’ultimo dato debba corrispondere all’importo del corrispettivo professionale relativo alle prestazioni di ingegneria e architettura effettivamente svolte dal professionista (ovvero alla relativa parcella) oppure se debba essere determinato secondo un diverso criterio, ad esempio indicando la quota di esecuzione se il servizio è stato svolto in RTP. Grazie

16/09/2026 13:19
Risposta
Con riferimento al Criterio A e alla Domanda di partecipazione – Parte Seconda, nel campo “Importo dei servizi di ingegneria e architettura” deve essere indicato il corrispettivo professionale relativo alle prestazioni effettivamente eseguite dal candidato.
In caso di servizi svolti in RTP, deve essere indicata la quota di corrispettivo riferibile alle prestazioni eseguite dal candidato, come risultante dalla documentazione dell’incarico.
L’ “Importo dei lavori” deve invece riferirsi al valore complessivo dei lavori oggetto dell’intervento.
14/09/2026 17:51
Quesito #8
Si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta:

Quesito 1 – Criteri A e B
Con riferimento ai Criteri A e B, si chiede di fornire un esempio applicativo della formula prevista per la determinazione del punteggio, al fine di consentirne una corretta interpretazione. In particolare, non risulta chiaro quale valore debba essere assunto dal parametro “min” indicato nella formula, né se la presenza del punto e virgola all’interno della parentesi costituisca un refuso.

Quesito 2 – Criterio B
Con riferimento al Criterio B, si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, possano essere valutati anche eventuali piazzamenti conseguiti nell’ambito di concorsi di progettazione, quali, a titolo esemplificativo, un secondo posto, anche qualora il concorrente non sia risultato vincitore del concorso.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.


16/09/2026 13:21
Risposta
Quesito 1 – Criteri A e B

Con riferimento ai Criteri A e B, si precisa che il termine “min” riportato nelle formule indica la funzione matematica di minimo tra i due valori indicati all’interno della parentesi.

Pertanto, le formule devono essere lette come segue:

Criterio A

Pₐ = 40 × min {1; Vcandidato / Vsoglia}

dove:

Vcandidato è l’importo complessivo, in euro, dei servizi analoghi documentati ed eseguiti dal candidato nel decennio di riferimento;Vsoglia è l’importo complessivo di riferimento, pari a € 5.000.000,00.

La funzione “min” determina quindi il valore più basso tra 1 e il rapporto Vcandidato / € 5.000.000,00.

Ad esempio:

qualora il candidato abbia documentato servizi analoghi per complessivi € 2.500.000,00, il rapporto è 0,50 e il punteggio è 40 × 0,50 = 20,00 punti;qualora il candidato abbia documentato servizi analoghi per complessivi € 5.000.000,00, il rapporto è 1 e il punteggio è 40,00 punti;qualora il candidato abbia documentato servizi analoghi per complessivi € 7.000.000,00, il rapporto è 1,40, ma la funzione “min” assume il valore 1 e, pertanto, il punteggio resta pari a 40,00 punti.

Il medesimo criterio si applica al Criterio B:

Pᵦ = 25 × min {1; Icandidato / Isoglia}

dove:

Icandidato è l’importo dei lavori relativo al singolo servizio di punta maggiormente rilevante presentato dal candidato;Isoglia è l’importo lavori di riferimento, pari a € 5.000.000,00.

Ad esempio, per un servizio di punta relativo a lavori di importo pari a € 3.000.000,00, il rapporto è 0,60 e il punteggio attribuito è 25 × 0,60 = 15,00 punti. Per un servizio di punta pari o superiore a € 5.000.000,00, il punteggio massimo attribuibile è 25,00 punti.

La presenza del punto e virgola (“;”) all’interno della parentesi non costituisce un elemento della formula avente autonoma funzione matematica, ma svolge la funzione di separatore dei valori sui quali viene applicata la funzione “min”. Al fine di rendere la formula immediatamente intellegibile, la stessa può essere rappresentata anche nella forma min {1; rapporto}, fermo restando che il contenuto e il criterio di calcolo non subiscono alcuna modifica.

Si conferma pertanto che, sia per il Criterio A sia per il Criterio B, il punteggio è proporzionale fino al raggiungimento della rispettiva soglia di € 5.000.000,00, oltre la quale viene attribuito il punteggio massimo previsto dal criterio.

Quesito 2 – Criterio B

Con riferimento al Criterio B, si precisa che sono valutabili esclusivamente i servizi/progetti rientranti nelle fattispecie espressamente previste dalla documentazione di gara e aventi le caratteristiche richieste dal criterio.

In particolare, il disciplinare prevede espressamente, tra i servizi valutabili:

i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi, purché per gli stessi sia stata certificata la regolare esecuzione.

Pertanto, il mero piazzamento in un concorso di progettazione, quale ad esempio un secondo posto, non è di per sé valutabile ai fini del Criterio B, qualora il progetto non sia risultato vincitore e non rientri nella specifica fattispecie dei progetti premiati a seguito di concorso a due fasi con certificazione della regolare esecuzione.

Restano in ogni caso ferme le ulteriori condizioni previste dal Criterio B, che richiede che il servizio di punta sia stato eseguito negli ultimi dieci anni e abbia ad oggetto interventi di restauro, recupero, risanamento conservativo o valorizzazione di beni culturali tutelati ovvero ricadenti in contesti archeologici di particolare complessità, riconducibili alle categorie E.21, S.02, IA.02, IA.03 o equivalenti.

14/09/2026 17:51
Quesito #9
Si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta:

Quesito 1 – Criteri A e B
Con riferimento ai Criteri A e B, si chiede di fornire un esempio applicativo della formula prevista per la determinazione del punteggio, al fine di consentirne una corretta interpretazione. In particolare, non risulta chiaro quale valore debba essere assunto dal parametro “min” indicato nella formula, né se la presenza del punto e virgola all’interno della parentesi costituisca un refuso.

Quesito 2 – Criterio B
Con riferimento al Criterio B, si chiede di precisare se, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, possano essere valutati anche eventuali piazzamenti conseguiti nell’ambito di concorsi di progettazione, quali, a titolo esemplificativo, un secondo posto, anche qualora il concorrente non sia risultato vincitore del concorso.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

16/09/2026 13:22
Risposta
VEDASI RISPOSTA A QUESITO IDENTICO

15/09/2026 15:42
Quesito #10
Buongiorno,
si richiede dove si possono scaricare i modelli preimpostati per la parte amministrativa; quali domanda, patto etc..
Grazie


16/09/2026 13:16
Risposta
Spett.le OE,
i documenti compilati e firmati dovranno essere caricati all'interno della sezione dedicata «Busta A – Busta Amministrativa»

21/09/2026 10:40
Quesito #11
Criterio "C.2 – Ingegnere strutturista"
Si chiede se i tre servizi debbano necessariamente essere certificati in categoria S.02 (o grado di complessità superiore all'interno della categoria Strutture) o se possano anche essere inquadrati in categoria diversa (es: E.21, E.22) a patto che l'oggetto della prestazione riguardi "servizi di progettazione e/o direzione lavori relativi a interventi di consolidamento, miglioramento o adeguamento strutturale su edifici esistenti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004"


22/09/2026 11:16
Risposta
Con riferimento al sub-criterio C.2 – “Ingegnere strutturista”, si chiarisce che i tre servizi richiesti non devono necessariamente risultare classificati nella categoria S.02 o in categorie della medesima destinazione funzionale aventi grado di complessità superiore.
Come stabilito dalla lex specialis, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio rileva che il tecnico indicato quale esperto in strutture abbia maturato, negli ultimi dieci anni, un’esperienza documentata in almeno tre servizi di progettazione e/o direzione dei lavori aventi effettivamente ad oggetto interventi di consolidamento, miglioramento o adeguamento strutturale su edifici esistenti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Pertanto, possono essere presi in considerazione anche servizi complessivamente inquadrati nelle categorie E.21 o E.22, purché dalla documentazione prodotta risulti in maniera chiara e inequivocabile:
- la presenza, nell’ambito del servizio, di prestazioni riguardanti interventi di natura strutturale;
- l’effettivo svolgimento, da parte del professionista indicato, di attività di progettazione strutturale e/o di direzione dei relativi lavori;
- la riferibilità degli interventi a edifici esistenti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Cordiali saluti

21/09/2026 10:45
Quesito #12
Criterio "C.1 – Architetto specializzato nel restauro"
Si chiede conferma che i servizi da indicare possano essere anche riconducibili alla categoria E.22 o ad altre categorie con grado di complessità G 1,20 inerenti interventi di restauro, recupero, risanamento conservativo o valorizzazione di beni culturali tutelati ovvero ricadenti in contesti archeologici di particolare complessità.

22/09/2026 11:18
Risposta
Si conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal sub-criterio C.1 – “Architetto specializzato nel restauro”, possono essere indicati anche servizi riconducibili alla categoria E.22, purché:
· siano stati svolti negli ultimi dieci anni;
· riguardino interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
· siano pertinenti alle attività di restauro, recupero, risanamento conservativo o valorizzazione richieste;
· risultino regolarmente documentati secondo quanto previsto dalla lex specialis.
La categoria E.22, infatti, presenta caratteristiche prestazionali coerenti con quelle richieste dal criterio e riguarda specificamente interventi su immobili sottoposti a tutela, risultando pertanto idonea a comprovare un’esperienza almeno equivalente a quella richiesta nella categoria E.21.
Non è invece sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del servizio, la sola coincidenza del grado di complessità G = 1,20. Eventuali servizi appartenenti ad altre categorie potranno essere valutati esclusivamente qualora il concorrente dimostri la loro effettiva equivalenza sotto il profilo della natura delle opere, della destinazione funzionale, del contenuto delle prestazioni e della specifica esperienza maturata su beni culturali tutelati o in contesti archeologici di particolare complessità.
21/09/2026 11:08
Quesito #13
Spett.le SA,

in riferimento al Criterio A – Esperienza pregressa, si chiede di chiarire se il punteggio massimo attribuibile, pari a 40 punti, debba essere determinato esclusivamente sulla base dei servizi analoghi svolti nella categoria E.21, come indicato all’art. 13 del Disciplinare, oppure se, ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno considerate anche le ulteriori categorie richieste nell’Allegato A – Domanda di partecipazione, al punto A. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura (E.21, S.04, IA.02 e IA.03) e all’art. 6.5 del Disciplinare.

Si chiede inoltre di precisare, in relazione alla soglia massima di premialità pari a € 5.000.000,00 prevista sia per il criterio A che per il criterio B, se tale importo si riferisca alla somma complessiva degli importi dei servizi presentati per il criterio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, oppure se la soglia venga verificata separatamente per ciascuna categoria (E.21, S.04, IA.02 e IA.03).


22/09/2026 11:21
Risposta
Con riferimento al Criterio A – Esperienza pregressa, si chiarisce che le categorie indicate all’art. 6.5 del Disciplinare attengono ai requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alla procedura e non individuano automaticamente i servizi computabili ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica.
Ai fini del criterio A sono valutabili i servizi di ingegneria e architettura ultimati negli ultimi dieci anni che:
- riguardino interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure immobili ricadenti in contesti archeologici o soggetti a vincolo culturale;
- siano riconducibili prevalentemente alla categoria E.21 o a categorie equipollenti;
- abbiano ad oggetto attività di progettazione, direzione dei lavori o prestazioni tecniche correlate.
Pertanto, non sono autonomamente computabili, ai fini del criterio A, tutti i servizi appartenenti alle ulteriori categorie richieste per la qualificazione. Le componenti strutturali e impiantistiche potranno concorrere al valore del servizio qualora facciano parte di un intervento unitario avente le caratteristiche sopra indicate e prevalentemente riconducibile alla categoria E.21 o equipollente. Non sono invece valutabili servizi esclusivamente strutturali o impiantistici privi della predetta connessione con interventi su immobili tutelati, vincolati o ricadenti in contesti archeologici.

Per il criterio A, l’importo di € 5.000.000,00 rappresenta un’unica soglia complessiva di massima premialità. Tale soglia si applica alla somma degli importi dei lavori relativi a tutti i servizi analoghi ammissibili e documentati dal concorrente nel decennio di riferimento; non deve, quindi, essere raggiunta separatamente per ciascuna categoria d’opera.
Per il criterio B, invece, non viene effettuata la somma degli importi di più servizi. Come previsto dalla relativa formula, è preso in considerazione l’importo dei lavori relativo al singolo servizio di punta maggiormente rilevante presentato dal concorrente. Anche in questo caso la soglia di € 5.000.000,00 è unica e riferita al valore complessivo dell’intervento oggetto del servizio di punta, purché quest’ultimo possieda le caratteristiche indicate dal criterio B; non si procede a una verifica separata della soglia per ciascuna categoria.

21/09/2026 11:29
Quesito #14
Buongiorno,
analizzando l'elenco dettagliato delle prestazioni a pagina 8-10 del disciplinare di prequalifica, abbiamo notato che non è presente la prestazione relativa alla pratica dei vigili del fuoco.
Si chiede cortesemente conferma che non sia oggetto del presente appalto.

Grazie,
cordiali saluti

22/09/2026 11:22
Risposta
Si conferma che la prestazione relativa alla pratica di prevenzione incendi (esame progetto) o rilascio del CPI non è ricompresa tra quelle richieste dagli atti di gara.
21/09/2026 12:03
Quesito #15
Buongiorno.

Si avanzano i seguenti due quesiti:

Quesito 1

Con riferimento al Criterio B (servizio di punta), si chiede se per ogni singola categoria E21, S02, IA02, IA03, debba essere presentato un singolo servizio con importo lavori pari a € 5.000.000,00 per ciascuna di esse;

oppure

se l’importo di € 5.000.000,00 è da considerarsi come valore complessivo (sommatorio) dei servizi presentati per le diverse categorie.



Quesito 2

Con riferimento al Criterio C.4 – Esperto CAM e sostenibilità, Si chiede se la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) in corso di validità sia considerata idonea e pienamente valida ai fini del soddisfacimento del requisito sopra citato.



Si ringrazia anticipatamente.

22/09/2026 11:24
Risposta
Risposta al quesito 1 – Criterio B
Con riferimento al Criterio B – Servizio di punta, si chiarisce che non deve essere presentato un servizio dell’importo di € 5.000.000,00 per ciascuna delle categorie E.21, S.02, IA.02 e IA.03.
Il criterio premiale non richiede neppure la sommatoria di più servizi distinti riferiti alle diverse categorie d’opera. Come espressamente previsto dal disciplinare, viene valutato il singolo servizio di punta maggiormente rilevante, eseguito negli ultimi dieci anni, avente ad oggetto interventi di restauro, recupero, risanamento conservativo o valorizzazione di beni culturali tutelati, ovvero interventi ricadenti in contesti archeologici di particolare complessità, riconducibili alle categorie indicate dal criterio o a categorie equivalenti.
L’importo di € 5.000.000,00 costituisce pertanto un’unica soglia di massima premialità, riferita all’importo complessivo dei lavori del singolo intervento oggetto del servizio di punta, anche qualora tale intervento comprenda prestazioni riconducibili a più categorie d’opera.

Risposta al quesito 2 – Criterio C.4
Con riferimento al sub-criterio C.4 – Esperto CAM e sostenibilità, si chiarisce che la certificazione di Esperto in Gestione dell’Energia – EGE, rilasciata ai sensi della norma UNI CEI 11339 e in corso di validità, non è, da sola, sufficiente a soddisfare quanto richiesto dal criterio.
La certificazione EGE attesta infatti competenze professionali specificamente riferite alla gestione e all’uso razionale dell’energia, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Il sub-criterio C.4 richiede invece una qualificazione o certificazione professionale specificamente riferita:
all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi – CAM; oppure
all’applicazione di protocolli di sostenibilità ambientale agli interventi edilizi.
21/09/2026 16:59
Quesito #16
Si chiede di chiarire se, in caso di accesso alla seconda fase, sarà possibile integrare il RTP con ulteriori figure specialistiche o ulteriori operatori economici, a vantaggio della qualità dell'offerta.

22/09/2026 11:25
Risposta
In caso di ammissione alla seconda fase della procedura, non è consentita l’integrazione del raggruppamento temporaneo con ulteriori operatori economici o professionisti che assumano la qualità di componenti del RTP.
Nelle procedure ristrette, infatti, la fase di prequalifica costituisce parte integrante della procedura di gara e individua gli operatori economici ammessi alla presentazione dell’offerta. La successiva aggiunta di soggetti esterni determinerebbe una modifica soggettiva in aumento del concorrente originariamente qualificato, non compatibile con i principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato, tra l’altro, dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 27 maggio 2021.
Resta ferma, qualora consentita dalla lettera di invito e dalla restante documentazione di gara, la possibilità di indicare nell’offerta tecnica ulteriori professionalità con funzioni meramente collaborative o di supporto, purché tali soggetti non assumano la qualità di componenti del raggruppamento o di autonomi operatori economici concorrenti, non apportino requisiti necessari alla partecipazione e non comportino una modifica della ripartizione delle prestazioni dichiarata dal RTP.
L’eventuale valorizzazione di tali professionalità ai fini dell’offerta tecnica sarà possibile esclusivamente nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis.
22/09/2026 10:49
Quesito #17
Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:


1. Si chiede conferma che, in caso di raggruppamento da costituirsi, l’allegato A sia da compilare singolarmente da ogni componente del raggruppamento e che non sia un allegato comune


2. In merito al criterio di valutazione D, certificazioni aziendali, si chiede conferma che in caso di raggruppamento da costituirsi, per ottenere il massimo punteggio, queste possano essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso e non da ogni singolo membro.


3. Si chiede conferma che il subappalto necessario sia ammesso per professionista qualificato in materia acustica




Grazie


Cordiali saluti


22/09/2026 11:33
Risposta
Quesito 1
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, deve essere presentata un’unica domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato A, contenente i dati identificativi e il ruolo di ciascun componente del raggruppamento.
La domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. Devono inoltre essere rese da ciascun componente le dichiarazioni previste dal paragrafo 11.6 del disciplinare, relative, in particolare, al conferimento del mandato alla mandataria, all’impegno a uniformarsi alla disciplina dei raggruppamenti temporanei e alle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore.
Resta fermo che ciascun componente dovrà presentare il proprio DGUE e le ulteriori dichiarazioni riferite alla propria posizione.

Quesito 2
In caso di raggruppamento temporaneo, le certificazioni previste dal criterio D sono valutate con riferimento al raggruppamento nel suo complesso e non devono essere possedute da ciascun singolo componente.
Pertanto, i relativi punteggi saranno attribuiti qualora la corrispondente certificazione, in corso di validità e rilasciata da un organismo accreditato, sia posseduta da almeno uno dei componenti del raggruppamento. Ai fini del conseguimento del punteggio massimo, le certificazioni previste dai sub-criteri D.1, D.2 e D.3 possono essere possedute anche da componenti diversi del medesimo raggruppamento.
Resta inteso che per ciascun sub-criterio il relativo punteggio è attribuito una sola volta, indipendentemente dal numero dei componenti in possesso della medesima certificazione.

Quesito 3
Si conferma che le prestazioni specialistiche in materia acustica possono essere affidate in subappalto a un professionista in possesso dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 447/1995 e dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2017.
Qualora il concorrente non possieda direttamente tale requisito e intenda acquisirlo tramite un soggetto esterno, trova applicazione quanto previsto dal paragrafo 7 del disciplinare: il concorrente può avvalersi di un ausiliario qualificato, a condizione che quest’ultimo esegua direttamente la relativa prestazione, assumendo in tal caso anche la qualità di subappaltatore.
Il concorrente dovrà pertanto:

indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista e gli estremi della relativa iscrizione;

dichiarare la volontà di affidare in subappalto la prestazione specialistica in materia acustica;

produrre la documentazione prevista per l’avvalimento, compresi il DGUE dell’ausiliario e il contratto di avvalimento.

In mancanza della preventiva indicazione della prestazione da subappaltare, il subappalto non sarà consentito. Resta ferma la responsabilità dell’affidatario nei confronti della stazione appaltante per la corretta esecuzione della prestazione.