Scaduto
A.s.R. Molise Acque
Gara #115344
FORNITURA IN OPERA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE DI SOSTITUZIONE DI CARBONE ESAUSTO PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE "PONTE LISCIONE"Informazioni appalto
03/09/2026
Aperta
Forniture
€ 960.455,85
storani maurizio
Categorie merceologiche
4111 - Acqua potabile
Lotti
1
BCD03B80F9
Solo prezzo
FORNITURA IN OPERA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE DI SOSTITUZIONE DI CARBONE ESAUSTO PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
FORNITURA IN OPERA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE DI SOSTITUZIONE DI CARBONE ESAUSTO PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
€ 798.000,00
€ 13.700,00
€ 2.855,85
Scadenze
28/09/2026 13:00
03/10/2026 13:00
08/10/2026 10:00
Allegati
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capitolato.pdf SHA-256: f833ed7fe570ea2adb9c9eca8f6fe61672e7ce27a3155446bf2329fcb27777e7 01/09/2026 08:27 |
1.09 MB | |
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523.90 kB | |
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quadro-economico.pdf SHA-256: 2fe33734d0e8c8cda075bd784e885772767002129a4de1da0d49d9a14cb8dfac 01/09/2026 08:27 |
187.15 kB | |
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modulistica.doc SHA-256: 49317dad9eecc84752f9029f4160456a78c163a5d72ec002252a40fe9ecfcc24 01/09/2026 08:27 |
142.00 kB | |
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fornitura-carbone-disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: d5261fe1d712cb39706d14e0d4aa3afe7367df6e8cf4fd9cbdbfbec671de02c4 03/09/2026 08:03 |
395.16 kB |
Chiarimenti
15/09/2026 11:18
Quesito #1
Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 – Prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione nel servizio di gestione del carbone attivo.
Spett.le Ente,
con la presente si richiede formale parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina del subappalto con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.
Nello specifico, si domanda se, per l'esecuzione delle prestazioni di:
Trasporto di ritiro del carbone attivo esausto;Consegna del carbone attivo vergine di sostituzione;Movimentazione del carbone attivo;
l'operatore economico concorrente possa legittimamente ricorrere a contratti di cooperazione, servizio di natura continuativa, stipulati con ditte terze in data anteriore all'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, escludendo tali prestazioni dal regime del subappalto.
Tali attività costituiscono prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale dell’appalto.
Si precisa che le ditte terze che si occuperanno del trasporto di ritiro del carbone attivo esausto sono regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di trasporto rifiuti.
Resta fermo che in capo allo scrivente rimarrà la piena e diretta titolarità sia del requisito tecnico (Art. 16.3 lett. a del CSA) sia dell'autorizzazione dell'impianto (Art. 16.3 lett. b del CSA).
In attesa di un vostro riscontro, si porgono distinti saluti
Spett.le Ente,
con la presente si richiede formale parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina del subappalto con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.
Nello specifico, si domanda se, per l'esecuzione delle prestazioni di:
Trasporto di ritiro del carbone attivo esausto;Consegna del carbone attivo vergine di sostituzione;Movimentazione del carbone attivo;
l'operatore economico concorrente possa legittimamente ricorrere a contratti di cooperazione, servizio di natura continuativa, stipulati con ditte terze in data anteriore all'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, escludendo tali prestazioni dal regime del subappalto.
Tali attività costituiscono prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale dell’appalto.
Si precisa che le ditte terze che si occuperanno del trasporto di ritiro del carbone attivo esausto sono regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di trasporto rifiuti.
Resta fermo che in capo allo scrivente rimarrà la piena e diretta titolarità sia del requisito tecnico (Art. 16.3 lett. a del CSA) sia dell'autorizzazione dell'impianto (Art. 16.3 lett. b del CSA).
In attesa di un vostro riscontro, si porgono distinti saluti
15/09/2026 13:13
Risposta
n riscontro al quesito pervenuto, si chiarisce quanto segue.
L'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 esclude dal regime del subappalto le prestazioni «secondarie, accessorie o sussidiarie» rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura. La disposizione richiede pertanto il concorso di due presupposti: la natura secondaria, accessoria o sussidiaria della prestazione e la sua destinazione in favore dell'affidatario, e non direttamente della stazione appaltante.
Con riferimento agli atti della presente procedura si rappresenta che:
l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto individua un'unica voce a base d'asta, pari a € 2.100,00/mc per 380 mc presunti, espressamente comprensiva dei costi di trasporto, dello svuotamento dei filtri dai carboni esausti, del caricamento idrodinamico di quelli vergini e dello smaltimento dei carboni esausti, precisando che l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo. Le attività indicate nel quesito non costituiscono pertanto voci distinte e ulteriori rispetto all'oggetto dell'appalto;il medesimo art. 12 individua costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari a € 13.700,00, per le attività di posa in opera dei carboni presso l'impianto, e classifica l'appalto con codice ATECO 49.41.00;le attività di ritiro del carbone esausto, consegna del carbone vergine e movimentazione si eseguono presso l'impianto di potabilizzazione «Ponte Liscione», sui filtri della Stazione Appaltante, secondo le modalità e i controlli prescritti agli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato, e concorrono direttamente al risultato contrattuale.
Ne consegue che le prestazioni richiamate nel quesito non rivestono carattere secondario, accessorio o sussidiario rispetto all'oggetto dell'appalto, né sono rese in favore dell'affidatario, bensì direttamente in favore della Stazione Appaltante.
Il loro affidamento a terzi è pertanto soggetto alla disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, che richiede l'indicazione in sede di offerta delle parti che si intende subappaltare, a pena di divieto di subappalto in fase esecutiva.
Resta impregiudicato, per quanto di competenza del concorrente, il possesso in proprio dei requisiti di cui all'art. 16.3, non cedibili né surrogabili per effetto dei contratti richiamati.
L'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 esclude dal regime del subappalto le prestazioni «secondarie, accessorie o sussidiarie» rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura. La disposizione richiede pertanto il concorso di due presupposti: la natura secondaria, accessoria o sussidiaria della prestazione e la sua destinazione in favore dell'affidatario, e non direttamente della stazione appaltante.
Con riferimento agli atti della presente procedura si rappresenta che:
l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto individua un'unica voce a base d'asta, pari a € 2.100,00/mc per 380 mc presunti, espressamente comprensiva dei costi di trasporto, dello svuotamento dei filtri dai carboni esausti, del caricamento idrodinamico di quelli vergini e dello smaltimento dei carboni esausti, precisando che l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo. Le attività indicate nel quesito non costituiscono pertanto voci distinte e ulteriori rispetto all'oggetto dell'appalto;il medesimo art. 12 individua costi della manodopera non soggetti a ribasso, pari a € 13.700,00, per le attività di posa in opera dei carboni presso l'impianto, e classifica l'appalto con codice ATECO 49.41.00;le attività di ritiro del carbone esausto, consegna del carbone vergine e movimentazione si eseguono presso l'impianto di potabilizzazione «Ponte Liscione», sui filtri della Stazione Appaltante, secondo le modalità e i controlli prescritti agli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato, e concorrono direttamente al risultato contrattuale.
Ne consegue che le prestazioni richiamate nel quesito non rivestono carattere secondario, accessorio o sussidiario rispetto all'oggetto dell'appalto, né sono rese in favore dell'affidatario, bensì direttamente in favore della Stazione Appaltante.
Il loro affidamento a terzi è pertanto soggetto alla disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, che richiede l'indicazione in sede di offerta delle parti che si intende subappaltare, a pena di divieto di subappalto in fase esecutiva.
Resta impregiudicato, per quanto di competenza del concorrente, il possesso in proprio dei requisiti di cui all'art. 16.3, non cedibili né surrogabili per effetto dei contratti richiamati.
15/09/2026 11:24
Quesito #2
Richiesta chiarimenti – Modalità di accettazione e reperibilità del Protocollo di Legalità / Patto di Integrità.
Quesito:
Con riferimento all'Art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 15), ove si individua quale causa di esclusione la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità / Patto di Integrità ai sensi dell’art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011, si segnala che all'interno della documentazione di gara e del file "Modulistica" non è presente un modello autonomo o specifico da sottoscrivere.
Si chiede, pertanto, a codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire:
Se l'obbligo di accettazione del suddetto Protocollo s'intenda già assorbito e assolto integralmente con la firma digitale dell'Istanza di Partecipazione (che comporta l'accettazione incondizionata di tutto il Disciplinare, comprese le clausole di cui al punto 13.1.6) e con la compilazione del DGUE elettronico.In caso contrario, se sia prevista la pubblicazione sulla piattaforma di un apposito modello cartaceo di "Patto di Integrità" da compilare e allegare all'interno della Busta A (Documentazione Amministrativa).
In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Quesito:
Con riferimento all'Art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 15), ove si individua quale causa di esclusione la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità / Patto di Integrità ai sensi dell’art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011, si segnala che all'interno della documentazione di gara e del file "Modulistica" non è presente un modello autonomo o specifico da sottoscrivere.
Si chiede, pertanto, a codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire:
Se l'obbligo di accettazione del suddetto Protocollo s'intenda già assorbito e assolto integralmente con la firma digitale dell'Istanza di Partecipazione (che comporta l'accettazione incondizionata di tutto il Disciplinare, comprese le clausole di cui al punto 13.1.6) e con la compilazione del DGUE elettronico.In caso contrario, se sia prevista la pubblicazione sulla piattaforma di un apposito modello cartaceo di "Patto di Integrità" da compilare e allegare all'interno della Busta A (Documentazione Amministrativa).
In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
16/09/2026 09:11
Risposta
L'obbligo di accettazione del Protocollo s'intende già assorbito e assolto integralmente con la firma digitale dell'Istanza di Partecipazione (che comporta l'accettazione incondizionata di tutto il Disciplinare, comprese le clausole di cui al punto 13.1.6) e con la compilazione del DGUE elettronico.
16/09/2026 11:22
Quesito #3
Richiesta chiarimenti in merito all'obbligo di DGUE del subappaltatore e relative modalità telematiche di compilazione (CIG: BCD03B80F9)
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto lo scrivente Operatore Economico manifesta l'intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per le attività di trasporto e movimentazione, senza fare affidamento sulle capacità del subappaltatore per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.
Nella parte IV del DGUE dove ci viene chiesto di indicare la quota che intendiamo affidare in subappalto, viene anche specificato che ogni subappaltatore deve compilare un DGUE distinto.
Al fine di garantire la corretta predisposizione della documentazione amministrativa, si formulano i seguenti quesiti:
Sussistenza dell'obbligo in gara: Si chiede di chiarire se, per la tipologia di subappalto indicata (puro subappalto facoltativo/organizzativo, in cui l'impresa principale possiede autonomamente l'integralità dei requisiti richiesti), sia obbligatorio allegare già in fase di offerta un DGUE distinto e firmato digitalmente dal subappaltatore, oppure se tale adempimento sia richiesto esclusivamente in caso di subappalto necessario/qualificante (strutturato con affidamento sulle capacità del terzo).Modalità tecnologica e luogo di compilazione: Nel caso in cui codesta Stazione Appaltante ritenga necessaria la produzione del DGUE del subappaltatore già in fase di gara, si chiede di specificare la modalità operativa per la sua generazione. In particolare, si domanda se il subappaltatore debba compilare il documento esternamente al Sistema per poi trasmetterlo firmato all'operatore principale, oppure se la piattaforma e-procurement ASMECOMM gestisca l'adempimento attraverso una funzione telematica dedicata all'interno del pannello di gara, indicandone l'esatta collocazione.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto lo scrivente Operatore Economico manifesta l'intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per le attività di trasporto e movimentazione, senza fare affidamento sulle capacità del subappaltatore per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.
Nella parte IV del DGUE dove ci viene chiesto di indicare la quota che intendiamo affidare in subappalto, viene anche specificato che ogni subappaltatore deve compilare un DGUE distinto.
Al fine di garantire la corretta predisposizione della documentazione amministrativa, si formulano i seguenti quesiti:
Sussistenza dell'obbligo in gara: Si chiede di chiarire se, per la tipologia di subappalto indicata (puro subappalto facoltativo/organizzativo, in cui l'impresa principale possiede autonomamente l'integralità dei requisiti richiesti), sia obbligatorio allegare già in fase di offerta un DGUE distinto e firmato digitalmente dal subappaltatore, oppure se tale adempimento sia richiesto esclusivamente in caso di subappalto necessario/qualificante (strutturato con affidamento sulle capacità del terzo).Modalità tecnologica e luogo di compilazione: Nel caso in cui codesta Stazione Appaltante ritenga necessaria la produzione del DGUE del subappaltatore già in fase di gara, si chiede di specificare la modalità operativa per la sua generazione. In particolare, si domanda se il subappaltatore debba compilare il documento esternamente al Sistema per poi trasmetterlo firmato all'operatore principale, oppure se la piattaforma e-procurement ASMECOMM gestisca l'adempimento attraverso una funzione telematica dedicata all'interno del pannello di gara, indicandone l'esatta collocazione.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
16/09/2026 11:39
Risposta
In caso di subappalto facoltativo/organizzativo, qualora l'operatore economico concorrente possieda autonomamente tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis e non faccia affidamento sulle capacità del subappaltatore ai fini della qualificazione, non è previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 l'obbligo generale di allegare già in sede di offerta un DGUE autonomo sottoscritto dal subappaltatore.
L'art. 119, comma 4, lett. c), richiede che all'atto dell'offerta siano indicate le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare. Pertanto, in sede di gara, il concorrente deve dichiarare la propria intenzione di ricorrere al subappalto e individuare le relative prestazioni/lavorazioni.
L'art. 119, comma 4, lett. c), richiede che all'atto dell'offerta siano indicate le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare. Pertanto, in sede di gara, il concorrente deve dichiarare la propria intenzione di ricorrere al subappalto e individuare le relative prestazioni/lavorazioni.
16/09/2026 14:10
Quesito #4
Richiesta chiarimenti in merito alla stipula della polizza C.A.R.
Con riferimento all’art. 24 del CSA e al Titolo 11 del Disciplinare di Gara, ove si richiede all’aggiudicatario la stipula di una polizza in forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), si segnala che le primarie compagnie assicurative rilevano l'impossibilità tecnica di emettere tale specifico prodotto (C.A.R.).
Ciò in quanto l'appalto ha per oggetto una fornitura di materiale (carbone attivo) con posa in opera (svuotamento e riempimento idrodinamico), configurandosi l'assenza della 'Partita 1' relativa a opere permanenti da costruire.
CHIEDIAMO se, in alternativa alla polizza C.A.R., sia considerata idonea e accettabile la presentazione della nostra polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con massimale non inferiore a € 10.000.000,00, integrata da un’appendice a copertura specifica per la gara in oggetto.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
Con riferimento all’art. 24 del CSA e al Titolo 11 del Disciplinare di Gara, ove si richiede all’aggiudicatario la stipula di una polizza in forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), si segnala che le primarie compagnie assicurative rilevano l'impossibilità tecnica di emettere tale specifico prodotto (C.A.R.).
Ciò in quanto l'appalto ha per oggetto una fornitura di materiale (carbone attivo) con posa in opera (svuotamento e riempimento idrodinamico), configurandosi l'assenza della 'Partita 1' relativa a opere permanenti da costruire.
CHIEDIAMO se, in alternativa alla polizza C.A.R., sia considerata idonea e accettabile la presentazione della nostra polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con massimale non inferiore a € 10.000.000,00, integrata da un’appendice a copertura specifica per la gara in oggetto.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
17/09/2026 10:01
Risposta
In alternativa alla polizza C.A.R., sia considerata idonea e accettabile la presentazione della polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con massimale non inferiore a € 10.000.000,00, integrata da un’appendice a copertura specifica per la gara in oggetto.
21/09/2026 08:30
Quesito #5
Richiesta Chiarimenti
Si chiede conferma che il carbone esausto da rimuovere possa essere destinato a recupero o a smaltimento, a scelta dell’aggiudicatario. Si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione, debba essere indicato già in fase di gara lo specifico impianto di destinazione finale del carbone esausto CER 19.09.04, allegandone la relativa autorizzazione, oppure se tale impianto possa essere individuato successivamente all'aggiudicazione, fermo restando il possesso delle necessarie autorizzazioni al momento dell'esecuzione del contratto. Si chiede inoltre la possibilità di indicare più di un impianto di destinazione.
Grazie
Si chiede conferma che il carbone esausto da rimuovere possa essere destinato a recupero o a smaltimento, a scelta dell’aggiudicatario. Si chiede di confermare se, ai fini della partecipazione, debba essere indicato già in fase di gara lo specifico impianto di destinazione finale del carbone esausto CER 19.09.04, allegandone la relativa autorizzazione, oppure se tale impianto possa essere individuato successivamente all'aggiudicazione, fermo restando il possesso delle necessarie autorizzazioni al momento dell'esecuzione del contratto. Si chiede inoltre la possibilità di indicare più di un impianto di destinazione.
Grazie
21/09/2026 10:30
Risposta
1 Il Capitolato non prescrive una specifica operazione di gestione del rifiuto. L'art. 5 dispone che i carichi di carbone esausto (CER 19.09.04) non possano lasciare l'impianto se non accompagnati da formulario di trasporto, emesso a cura della ditta e recante A.S.R. Molise Acque quale produttore; l'art. 12 pone a carico dell'appaltatore, nell'unica voce a base d'asta, l'onere della destinazione finale del carbone rimosso. È pertanto ammessa la destinazione a recupero ovvero a smaltimento, purché l'impianto di destinazione sia autorizzato per il codice CER 19.09.04 e per l'operazione effettivamente eseguita.
2 L'art. 16.3 del Capitolato colloca fra i requisiti di capacità tecnica e professionale la «copia autorizzazione dell'impianto di destinazione del carbone esausto con codice CER 190904». Il documento costituisce quindi requisito di partecipazione e deve essere prodotto in sede di offerta, riferito all'impianto o agli impianti indicati: l'individuazione dell'impianto di destinazione non può essere rinviata alla fase successiva all'aggiudicazione.
3 È ammessa l'indicazione di più impianti di destinazione, allegando per ciascuno la relativa autorizzazione, in corso di validità e comprensiva del codice CER 19.09.04.
4 In fase di esecuzione, ogni variazione rispetto agli impianti indicati in offerta deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, unitamente alla relativa autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di restituire alla Stazione Appaltante, quale produttore del rifiuto, la copia del formulario completa dei dati del destinatario, secondo la disciplina vigente in materia di tracciabilità.
2 L'art. 16.3 del Capitolato colloca fra i requisiti di capacità tecnica e professionale la «copia autorizzazione dell'impianto di destinazione del carbone esausto con codice CER 190904». Il documento costituisce quindi requisito di partecipazione e deve essere prodotto in sede di offerta, riferito all'impianto o agli impianti indicati: l'individuazione dell'impianto di destinazione non può essere rinviata alla fase successiva all'aggiudicazione.
3 È ammessa l'indicazione di più impianti di destinazione, allegando per ciascuno la relativa autorizzazione, in corso di validità e comprensiva del codice CER 19.09.04.
4 In fase di esecuzione, ogni variazione rispetto agli impianti indicati in offerta deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, unitamente alla relativa autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di restituire alla Stazione Appaltante, quale produttore del rifiuto, la copia del formulario completa dei dati del destinatario, secondo la disciplina vigente in materia di tracciabilità.
21/09/2026 08:30
Quesito #6
Richiesta Chiarimenti
Con riferimento agli artt. 21 e 22 del Capitolato Tecnico, si rileva che la documentazione disciplina le modalità di emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, ma non indica espressamente i termini di pagamento applicabili alle relative fatture. Considerato inoltre che, ai sensi della normativa fiscale vigente, le fatture relative alle forniture devono essere emesse entro il mese di consegna del materiale, si chiede di specificare il termine di pagamento applicabile alle fatture emesse su base mensile.
Grazie
Con riferimento agli artt. 21 e 22 del Capitolato Tecnico, si rileva che la documentazione disciplina le modalità di emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), dei Certificati di Pagamento e del Certificato di Regolare Esecuzione, ma non indica espressamente i termini di pagamento applicabili alle relative fatture. Considerato inoltre che, ai sensi della normativa fiscale vigente, le fatture relative alle forniture devono essere emesse entro il mese di consegna del materiale, si chiede di specificare il termine di pagamento applicabile alle fatture emesse su base mensile.
Grazie
21/09/2026 10:20
Risposta
In riscontro al quesito pervenuto, si chiarisce quanto segue.
L'appalto non prevede una fatturazione su base mensile. L'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto dispone che le attività eseguite siano remunerate tramite acconti emessi con cadenza trimestrale, ovvero ogni qualvolta l'importo lordo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 400.000,00; sulla base degli Stati di Avanzamento così redatti il Responsabile Unico del Progetto autorizza i pagamenti in acconto mediante Certificati di Pagamento, sui quali è operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute seguono l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo l'art. 22 del Capitolato.
Quanto al termine di pagamento, non essendo pattuito negli atti di gara un termine diverso, si applicano i termini di legge: il pagamento è effettuato entro trenta giorni, con la decorrenza stabilita dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, richiamato dall'art. 125, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo D.Lgs. 231/2002.
Restano ferme, quali condizioni di procedibilità del pagamento, l'indicazione del CIG in fattura e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori, la verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, nonché l'applicazione della scissione dei pagamenti dell'IVA indicata all'art. 12 del Capitolato.
Gli obblighi di emissione della fattura previsti dalla normativa fiscale restano in capo all'operatore economico e non modificano la cadenza contabile stabilita dagli artt. 21 e 22 del Capitolato.
L'appalto non prevede una fatturazione su base mensile. L'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto dispone che le attività eseguite siano remunerate tramite acconti emessi con cadenza trimestrale, ovvero ogni qualvolta l'importo lordo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 400.000,00; sulla base degli Stati di Avanzamento così redatti il Responsabile Unico del Progetto autorizza i pagamenti in acconto mediante Certificati di Pagamento, sui quali è operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute seguono l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo l'art. 22 del Capitolato.
Quanto al termine di pagamento, non essendo pattuito negli atti di gara un termine diverso, si applicano i termini di legge: il pagamento è effettuato entro trenta giorni, con la decorrenza stabilita dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, richiamato dall'art. 125, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo D.Lgs. 231/2002.
Restano ferme, quali condizioni di procedibilità del pagamento, l'indicazione del CIG in fattura e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori, la verifica di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, nonché l'applicazione della scissione dei pagamenti dell'IVA indicata all'art. 12 del Capitolato.
Gli obblighi di emissione della fattura previsti dalla normativa fiscale restano in capo all'operatore economico e non modificano la cadenza contabile stabilita dagli artt. 21 e 22 del Capitolato.
21/09/2026 08:31
Quesito #7
Richiesta Chiarimenti
Con riferimento al Regolamento Tecnico Capitolato, nelle disposizioni relative alle attività di sostituzione del carbone attivo, è previsto che il carbone vergine possa essere fornito e caricato nei filtri sia alla rinfusa (tramite impiego di autobotte) sia in big bags, con oneri di caricamento e installazione a carico dell'Appaltatore. Al fine di definire correttamente la soluzione logistica ed economica da proporre, si chiede di confermare se la Stazione Appaltante accetti che la fornitura venga effettuata esclusivamente mediante autobotte/cisterna con scarico pneumatico, senza utilizzo di big bags.
Grazie
Con riferimento al Regolamento Tecnico Capitolato, nelle disposizioni relative alle attività di sostituzione del carbone attivo, è previsto che il carbone vergine possa essere fornito e caricato nei filtri sia alla rinfusa (tramite impiego di autobotte) sia in big bags, con oneri di caricamento e installazione a carico dell'Appaltatore. Al fine di definire correttamente la soluzione logistica ed economica da proporre, si chiede di confermare se la Stazione Appaltante accetti che la fornitura venga effettuata esclusivamente mediante autobotte/cisterna con scarico pneumatico, senza utilizzo di big bags.
Grazie
21/09/2026 10:01
Risposta
L'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che il carbone vergine di sostituzione «potrà essere consegnato in impianto o in big-bag o sfuso in cisterna, secondo indicazioni della committenza», e che il carbone potrà essere caricato, «secondo indicazione della stazione appaltante», a secco tramite apertura dei big bag attraverso i passi d'uomo sommitali, ovvero sfuso per via umida, mediante fluidificazione con acqua e pressurizzazione delle cisterne con aria compressa o tramite pompa a girante arretrata.
La scelta della modalità di consegna e di carico è pertanto rimessa alla Stazione Appaltante e non è predeterminabile in sede di chiarimenti. Non è quindi possibile confermare che la fornitura sia eseguita esclusivamente mediante autobotte o cisterna con esclusione dei big bag: l'offerta va formulata in modo da comprendere entrambe le modalità previste dal Capitolato.
Si precisa inoltre che:
a) il Capitolato non contempla lo scarico pneumatico a secco: la consegna in modalità sfusa è associata al caricamento per via umida, con fluidificazione del prodotto in acqua, essendo l'aria compressa indicata quale mezzo di pressurizzazione delle cisterne;
b) il medesimo art. 5 dispone che, qualora per problematiche d'impianto o necessità manutentive dei filtri il carbone vergine non possa essere caricato, la consegna avvenga a terra in big bag originali, riportanti i codici identificativi del produttore e dei lotti di produzione, con la contabilizzazione ivi disciplinata: tale evenienza dipende dalle condizioni d'impianto e non dalla scelta dell'Appaltatore;
c) in caso di consegna in modalità sfusa («bulk») restano dovuti il certificato di sanificazione dell'autobotte di cui all'art. 5 e il campionamento di cui all'art. 7, che per tale modalità può essere eseguito presso la sede del fornitore prima del caricamento delle cisterne, oltre al prelievo di aliquote dalla cisterna in fase di consegna in impianto;
d) ai sensi dell'art. 12 l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo: la modalità di consegna e di carico indicata dalla committenza non dà luogo a variazioni del corrispettivo.
La scelta della modalità di consegna e di carico è pertanto rimessa alla Stazione Appaltante e non è predeterminabile in sede di chiarimenti. Non è quindi possibile confermare che la fornitura sia eseguita esclusivamente mediante autobotte o cisterna con esclusione dei big bag: l'offerta va formulata in modo da comprendere entrambe le modalità previste dal Capitolato.
Si precisa inoltre che:
a) il Capitolato non contempla lo scarico pneumatico a secco: la consegna in modalità sfusa è associata al caricamento per via umida, con fluidificazione del prodotto in acqua, essendo l'aria compressa indicata quale mezzo di pressurizzazione delle cisterne;
b) il medesimo art. 5 dispone che, qualora per problematiche d'impianto o necessità manutentive dei filtri il carbone vergine non possa essere caricato, la consegna avvenga a terra in big bag originali, riportanti i codici identificativi del produttore e dei lotti di produzione, con la contabilizzazione ivi disciplinata: tale evenienza dipende dalle condizioni d'impianto e non dalla scelta dell'Appaltatore;
c) in caso di consegna in modalità sfusa («bulk») restano dovuti il certificato di sanificazione dell'autobotte di cui all'art. 5 e il campionamento di cui all'art. 7, che per tale modalità può essere eseguito presso la sede del fornitore prima del caricamento delle cisterne, oltre al prelievo di aliquote dalla cisterna in fase di consegna in impianto;
d) ai sensi dell'art. 12 l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo: la modalità di consegna e di carico indicata dalla committenza non dà luogo a variazioni del corrispettivo.
21/09/2026 08:56
Quesito #8
Richiesta Chiarimenti
Con riferimento all’art. 24 del CSA e alla richiesta di chiarimenti n.4, si chiede di confermare o meno che la polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) debbano essere emesse con massimale non inferiore a € 10.000.000,00. Nel documento di gara si parla di massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Si chiede di chiarire l'importo.
Grazie
Con riferimento all’art. 24 del CSA e alla richiesta di chiarimenti n.4, si chiede di confermare o meno che la polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) debbano essere emesse con massimale non inferiore a € 10.000.000,00. Nel documento di gara si parla di massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Si chiede di chiarire l'importo.
Grazie
21/09/2026 10:11
Risposta
Per un refuso è stato indicato l'importo di € 10.000.000,00 ... l'importo da considerare per la polizza RCT deve essere non inferiore a € 1.000.000,00
21/09/2026 11:32
Quesito #9
Richiesta Chiarimenti
In riferimento all'art 7 del CSA, si richiede che, per le forniture di carbone attivo in modalità "bulk", il valore minimo dell'indice di iodio accettabile in fase di collaudo sia ridotto di 120-150 punti rispetto al limite di 1000 mg/g previsto dal CSA, in considerazione del fatto che il prodotto viene consegnato bagnato e che il campionamento viene effettuato direttamente dalla cisterna all'arrivo in impianto. Pertanto, chiediamo conferma che saranno considerati conformi valori di indice di iodio non inferiori a 850-880 mg/g.
Grazie
In riferimento all'art 7 del CSA, si richiede che, per le forniture di carbone attivo in modalità "bulk", il valore minimo dell'indice di iodio accettabile in fase di collaudo sia ridotto di 120-150 punti rispetto al limite di 1000 mg/g previsto dal CSA, in considerazione del fatto che il prodotto viene consegnato bagnato e che il campionamento viene effettuato direttamente dalla cisterna all'arrivo in impianto. Pertanto, chiediamo conferma che saranno considerati conformi valori di indice di iodio non inferiori a 850-880 mg/g.
Grazie
21/09/2026 11:55
Risposta
1 L'indice di iodio non inferiore a 1.000 mg/g costituisce requisito minimo di accettabilità del carbone attivo granulare vergine ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed è altresì oggetto del valore garantito che il concorrente dichiara in sede di offerta negli allegati 1 e 2. Il requisito non è riducibile in sede di chiarimenti, né in funzione della modalità di consegna prescelta: una sua riduzione modificherebbe le condizioni della procedura e la base sulla quale le offerte sono formulate.
2 La verifica dei parametri è eseguita con i metodi prescritti dall'art. 4 e dagli allegati 1 e 2, e secondo le modalità di campionamento e controllo dell'art. 7. Non sono previste tolleranze ulteriori connesse alla modalità di consegna.
3 Ove il concorrente intenda evitare che il campionamento sia eseguito su prodotto già fluidificato, il Capitolato prevede già la soluzione: l'art. 7 dispone che, in caso di consegna in modalità «bulk», il campionamento per la verifica delle specifiche richieste su almeno il 10 per cento dei big-bag di ciascuna partita possa essere eseguito presso la sede del fornitore, prima del caricamento delle cisterne, restando fermo il prelievo di aliquote dalla cisterna in fase di consegna in impianto.
4 Restano ferme le previsioni dell'art. 7 in materia di contraddittorio sui risultati e di aliquota conservata per l'eventuale contenzioso, nonché quelle dell'art. 9, che disciplinano l'accettazione della fornitura, la facoltà di rifiuto della partita e il ricalcolo del prezzo in caso di scostamenti peggiorativi rispetto ai valori garantiti
2 La verifica dei parametri è eseguita con i metodi prescritti dall'art. 4 e dagli allegati 1 e 2, e secondo le modalità di campionamento e controllo dell'art. 7. Non sono previste tolleranze ulteriori connesse alla modalità di consegna.
3 Ove il concorrente intenda evitare che il campionamento sia eseguito su prodotto già fluidificato, il Capitolato prevede già la soluzione: l'art. 7 dispone che, in caso di consegna in modalità «bulk», il campionamento per la verifica delle specifiche richieste su almeno il 10 per cento dei big-bag di ciascuna partita possa essere eseguito presso la sede del fornitore, prima del caricamento delle cisterne, restando fermo il prelievo di aliquote dalla cisterna in fase di consegna in impianto.
4 Restano ferme le previsioni dell'art. 7 in materia di contraddittorio sui risultati e di aliquota conservata per l'eventuale contenzioso, nonché quelle dell'art. 9, che disciplinano l'accettazione della fornitura, la facoltà di rifiuto della partita e il ricalcolo del prezzo in caso di scostamenti peggiorativi rispetto ai valori garantiti
21/09/2026 11:44
Quesito #10
Richiesta Chiarimenti
in riferimento all'art 28 del CSA, si chiede di confermare la possibilità di produrre una dichiarazione attestante l'equivalenza del CCNL per le Aziende Industriali Edili e Affini rispetto al CCNL Industria Chimica, corredata, ove necessario, da idonea analisi comparativa delle tutele economiche e normative previste dai due contratti collettivi.
Grazie
in riferimento all'art 28 del CSA, si chiede di confermare la possibilità di produrre una dichiarazione attestante l'equivalenza del CCNL per le Aziende Industriali Edili e Affini rispetto al CCNL Industria Chimica, corredata, ove necessario, da idonea analisi comparativa delle tutele economiche e normative previste dai due contratti collettivi.
Grazie
21/09/2026 12:52
Risposta
1 Il contratto collettivo indicato per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è quello richiamato dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, ossia il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini. Il codice ATECO e il codice CNEL riportati all'art. 12 attengono alla classificazione dell'appalto e non modificano tale indicazione.
2 Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il diverso contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai lavoratori le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, producendo la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche. È pertanto ammessa la produzione di tale dichiarazione, corredata dell'analisi comparativa delle tutele previste dai due contratti collettivi.
3 La Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza delle tutele dichiarate, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
2 Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il diverso contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai lavoratori le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, producendo la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche. È pertanto ammessa la produzione di tale dichiarazione, corredata dell'analisi comparativa delle tutele previste dai due contratti collettivi.
3 La Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza delle tutele dichiarate, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
21/09/2026 14:49
Quesito #11
Richiesta Chiarimenti
Con riferimento all’art. 7 si chiede conferma che i campioni prelevati dalla cisterna (consegna in modalità “bulk”) in fase di consegna in impianto, siamo effettuati su carbone secco.
Grazie
Con riferimento all’art. 7 si chiede conferma che i campioni prelevati dalla cisterna (consegna in modalità “bulk”) in fase di consegna in impianto, siamo effettuati su carbone secco.
Grazie
23/09/2026 11:06
Risposta
1 Il prelievo dei campioni avviene secondo le modalità dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, che per la consegna in modalità «bulk» prevede il prelievo di aliquote dalla cisterna in fase di consegna in impianto: il prelievo è pertanto eseguito sul prodotto nelle condizioni in cui viene consegnato.
2 La preparazione del campione e la determinazione dei parametri sono eseguite secondo le metodiche richiamate all'art. 4. Per l'indice di iodio la prova è eseguita sul campione essiccato e il risultato è espresso in milligrammi di iodio adsorbito per grammo di carbone secco: il contenuto di umidità del prodotto al momento del prelievo non incide pertanto sul valore determinato. La determinazione è eseguita secondo il metodo AWWA B 604-74, integrato dalla norma ASTM D4607 per le modalità di esecuzione della prova.
3 Il medesimo criterio vale per gli altri parametri di cui all'art. 4: il blu di metilene e il contenuto in ceneri sono determinati sul materiale essiccato, con risultati riferiti alla sostanza secca; la densità sul controlavato è determinata dopo le operazioni di lavaggio e drenaggio previste dal metodo; la granulometria non è modificata dall'umidità. Per ciascun parametro sono osservate le modalità di preparazione del campione previste dal relativo metodo di prova.
4 Resta ferma la facoltà, prevista dall'art. 7 per la consegna in modalità «bulk», di eseguire il campionamento per la verifica delle specifiche presso la sede del fornitore, prima del caricamento delle cisterne.
2 La preparazione del campione e la determinazione dei parametri sono eseguite secondo le metodiche richiamate all'art. 4. Per l'indice di iodio la prova è eseguita sul campione essiccato e il risultato è espresso in milligrammi di iodio adsorbito per grammo di carbone secco: il contenuto di umidità del prodotto al momento del prelievo non incide pertanto sul valore determinato. La determinazione è eseguita secondo il metodo AWWA B 604-74, integrato dalla norma ASTM D4607 per le modalità di esecuzione della prova.
3 Il medesimo criterio vale per gli altri parametri di cui all'art. 4: il blu di metilene e il contenuto in ceneri sono determinati sul materiale essiccato, con risultati riferiti alla sostanza secca; la densità sul controlavato è determinata dopo le operazioni di lavaggio e drenaggio previste dal metodo; la granulometria non è modificata dall'umidità. Per ciascun parametro sono osservate le modalità di preparazione del campione previste dal relativo metodo di prova.
4 Resta ferma la facoltà, prevista dall'art. 7 per la consegna in modalità «bulk», di eseguire il campionamento per la verifica delle specifiche presso la sede del fornitore, prima del caricamento delle cisterne.
23/09/2026 08:15
Quesito #12
Richiesta Chiarimenti
Si chiede di confermare se, per le attività di scarico del carbone esausto e caricamento del carbone vergine, siano richieste particolari attrezzature di sollevamento (es. PLE, o sistemi analoghi) e se tali attrezzature siano eventualmente disponibili presso l'impianto o debbano essere messe a disposizione dall'Appaltatore.
Grazie
Si chiede di confermare se, per le attività di scarico del carbone esausto e caricamento del carbone vergine, siano richieste particolari attrezzature di sollevamento (es. PLE, o sistemi analoghi) e se tali attrezzature siano eventualmente disponibili presso l'impianto o debbano essere messe a disposizione dall'Appaltatore.
Grazie
23/09/2026 11:07
Risposta
1 Le operazioni di prelievo del carbone esausto e di consegna e caricamento del carbone vergine sono effettuate, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
2 L'art. 34 del Capitolato pone a carico dell'Appaltatore, fra gli oneri e obblighi, «ogni mezzo ed attrezzatura richiesta e necessaria per l'esecuzione dei lavori» (n. 19), nonché l'onere che i macchinari e le attrezzature siano completi dei documenti di circolazione e omologazione e della documentazione attestante la conformità al D.Lgs. 81/2008 (n. 18) e ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette (nn. 2 e 10). Il Capitolato non prevede la messa a disposizione di mezzi o attrezzature da parte della Stazione Appaltante.
3 La Stazione Appaltante non prescrive specifiche attrezzature di sollevamento o per il lavoro in quota: la scelta dei mezzi e degli apprestamenti compete all'Appaltatore, in relazione alle proprie modalità operative e alla propria valutazione dei rischi, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e del DUVRI. Si richiama, per quanto utile, l'art. 5 del Capitolato, ove si precisa che nelle operazioni di scarico non sono previsti lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento.
4 La verifica in concreto delle condizioni di accesso ai filtri, delle quote di lavoro e degli spazi di manovra è rimessa al sopralluogo, obbligatorio ai sensi dell'art. 19 del Capitolato, e costituisce oggetto dell'ispezione dello stato di fatto di cui all'art. 34, n. 23.
5 Ai sensi dell'art. 12 l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo. Restano distinti gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, dai costi aziendali interni della sicurezza, che il concorrente indica nella propria offerta.
2 L'art. 34 del Capitolato pone a carico dell'Appaltatore, fra gli oneri e obblighi, «ogni mezzo ed attrezzatura richiesta e necessaria per l'esecuzione dei lavori» (n. 19), nonché l'onere che i macchinari e le attrezzature siano completi dei documenti di circolazione e omologazione e della documentazione attestante la conformità al D.Lgs. 81/2008 (n. 18) e ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette (nn. 2 e 10). Il Capitolato non prevede la messa a disposizione di mezzi o attrezzature da parte della Stazione Appaltante.
3 La Stazione Appaltante non prescrive specifiche attrezzature di sollevamento o per il lavoro in quota: la scelta dei mezzi e degli apprestamenti compete all'Appaltatore, in relazione alle proprie modalità operative e alla propria valutazione dei rischi, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e del DUVRI. Si richiama, per quanto utile, l'art. 5 del Capitolato, ove si precisa che nelle operazioni di scarico non sono previsti lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento.
4 La verifica in concreto delle condizioni di accesso ai filtri, delle quote di lavoro e degli spazi di manovra è rimessa al sopralluogo, obbligatorio ai sensi dell'art. 19 del Capitolato, e costituisce oggetto dell'ispezione dello stato di fatto di cui all'art. 34, n. 23.
5 Ai sensi dell'art. 12 l'importo di aggiudicazione è fisso e invariabile e comprensivo di ogni onere e costo. Restano distinti gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, dai costi aziendali interni della sicurezza, che il concorrente indica nella propria offerta.
28/09/2026 11:35
Quesito #13
Nel pannello dell' offerta economica viene indicata la formula Pi=Pmax×Oi/OMax
per il calcolo di un punteggio.
Chiediamo se tale formula è realmente applicabile o si tratta di un refuso.
In caso è applicabile Vi chiediamo di specificare i parametri di riferimento.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
per il calcolo di un punteggio.
Chiediamo se tale formula è realmente applicabile o si tratta di un refuso.
In caso è applicabile Vi chiediamo di specificare i parametri di riferimento.
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
28/09/2026 11:54
Risposta
La procedura è secondo il criterio del minor prezzo ed erroneamente nei criteri di valutazione è stata valorizzata tale formula. Purtroppo non ci è consentito apportare modifiche in questa scheda perché la gara è in pubblicazione. Pertanto è da considerarsi un refuso e che la Stazione Appaltante non terrà in considerazione l'applicazione di tale formula in quanto non verranno attribuiti punteggi ma sarà determinante la percentuale offerta sul prezzo a base di gara.