Scaduto

Gara #115791

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO, INERENTI I LAVORI DI “AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: FONDOVALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - I LOTTO FUNZIONALE - III STRALCIO
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Informazioni appalto

07/09/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 296.322,00
Colangelo Giovanna
COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO

Categorie merceologiche

713 - Servizi di ingegneria

Lotti

1
BCDBAD7EBB
G81B07000300007
Qualità prezzo
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO INERENTI AI LAVORI DI
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO INERENTI AI LAVORI DI "AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: FONDOVALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - FONDO VALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - S. CROCE DEL SANNIO - CASTELPAGANO - COLLE SANNITA - TRATTO INTERMEDIO DI COLLEGAMENTO CASTELPAGANO - S. CROCE DEL SANNIO I LOTTO FUNZIONALE - III STRALCIO"
€ 103.712,70
€ 0,00
€ 192.609,30

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
Di Mella Vito Presidente

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
Di Mella Vito Presidente
Rillo Gerardo Commissario
Nardone Marco Commissario

Scadenze

28/09/2026 12:00
08/10/2026 12:00
12/10/2026 15:00

Allegati

1.-disciplinare-di-gara-signed.pdf
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2.-allegato-b-tracciabilita-flussi-fondovalle-tammaro.docx
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07/09/2026 10:05
27.00 kB

Chiarimenti

15/09/2026 09:36
Quesito #1
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il possesso di requisiti maturati nella classe e categoria S.03 possa essere ritenuto idoneo ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nella classe e categoria S.04, ferma restando la coerenza delle prestazioni eseguite con la natura tecnica delle attività oggetto dell’affidamento.

La richiesta trova fondamento nella considerazione che la categoria S.03 presenta un grado di complessità superiore rispetto alla categoria S.04 richiesta dal Disciplinare, e pertanto si chiede di confermare l’eventuale possibilità di utilizzare servizi svolti nella predetta categoria S.03 ai fini della qualificazione richiesta.

Analogamente, si chiede di chiarire se il possesso di requisiti maturati nella classe e categoria D.04 possa essere considerato idoneo ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nella classe e categoria D.02, sempre a condizione che le prestazioni svolte risultino tecnicamente coerenti e assimilabili a quelle oggetto dell’affidamento.

Si chiede, pertanto, di confermare l’ammissibilità delle suddette categorie ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara.


01/10/2026 12:27
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione possono essere utilizzati servizi riferiti ad opere aventi grado di complessità pari o superiore rispetto a quello richiesto, nell'ambito della medesima categoria d'opera e fermo restando il requisito della coerenza tecnica delle prestazioni svolte.

Pertanto, si conferma che i servizi maturati nella categoria S.03, avente grado di complessità G = 0,95, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la categoria S.04, avente grado di complessità G = 0,90, trattandosi di ID opere appartenenti alla medesima categoria “Strutture”, purché le prestazioni dichiarate siano coerenti con quelle oggetto dell'affidamento.

Con riferimento alle categorie D.04 e D.02, fermo restando che la categoria D.04 presenta un grado di complessità superiore (G = 0,65) rispetto alla categoria D.02 (G = 0,45), i servizi svolti nella categoria D.04 potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara: sono valutabili esclusivamente i servizi tecnici riferiti alla fase di esecuzione dei lavori ivi indicati e dovrà risultare soddisfatto l'importo minimo dei lavori richiesto per ciascuna categoria, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.

21/09/2026 18:21
Quesito #2
Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara recante “requisiti di capacità tecnica e professionale – elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni”, nel quale si precisa che i servizi tecnici eleggibili ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara debbano riguardare esclusivamente quelli afferenti la fase di esecuzione dei lavori (direzione lavori, ufficio di direzione lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere, ecc…), emerge evidente che i servizi svolti quale CSE (coordinamento della sicurezza in fase esecutiva) debbano ritenersi del tutto coerenti con le prefate specificazioni. Pertanto si chiede conferma circa la nostra corretta interpretazione/deduzione.

Distinti saluti


01/10/2026 12:27
Risposta
Non si conferma l'interpretazione prospettata.

Il riferimento contenuto al punto 7.3 del Disciplinare ai servizi tecnici afferenti alla fase di esecuzione dei lavori non comporta che ogni attività professionale temporalmente svolta nella fase esecutiva sia, per ciò solo, idonea alla dimostrazione del requisito.

Ai fini della qualificazione rilevano i servizi analoghi che, avuto riguardo al loro concreto contenuto professionale, siano riconducibili alle attività di direzione, controllo tecnico e gestione tecnico-contabile dell'esecuzione indicate al medesimo punto 7.3, quali Direzione Lavori, attività dell'Ufficio di Direzione Lavori, direzione operativa, ispettorato di cantiere, assistenza alle lavorazioni, misura e contabilità, liquidazione tecnico-contabile e attività strettamente connesse.

L'attività svolta esclusivamente quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), pur afferendo temporalmente alla fase esecutiva dei lavori, assolve alle specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e non è, di per sé, idonea a comprovare l'esperienza richiesta dal punto 7.3 in relazione alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza alle lavorazioni e gestione tecnico-contabile oggetto dell'affidamento.

Resta fermo che, qualora nell'ambito del medesimo incarico siano state effettivamente svolte anche prestazioni riconducibili a quelle indicate al punto 7.3 del Disciplinare, le relative attività potranno essere considerate nei limiti in cui siano distintamente individuabili e adeguatamente documentate.

24/09/2026 16:26
Quesito #3
Alla Vs.C.A.
con la dicitura del disciplinare :"Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare " ed in particolare l'espressione riportata in parentesi, a pagina 11, si intende che per il D.02 posso essere impiegati eventualmente D.04 e D.05.
Cordialità



01/10/2026 13:11
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si conferma che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione possono essere utilizzati servizi riferiti ad opere aventi grado di complessità pari o superiore rispetto a quello richiesto, nell’ambito della medesima categoria d’opera, fermo restando il requisito della coerenza tecnica delle prestazioni svolte.

Pertanto, i servizi svolti nelle categorie D.04 e D.05, aventi grado di complessità superiore rispetto alla categoria D.02, potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell’affidamento.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara in ordine alla tipologia dei servizi tecnici valutabili e al soddisfacimento dell’importo minimo dei lavori richiesto per la categoria D.02, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.