Scaduto
COMUNITA' MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO
Gara #115791
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO, INERENTI I LAVORI DI “AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: FONDOVALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - I LOTTO FUNZIONALE - III STRALCIOInformazioni appalto
07/09/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 296.322,00
Colangelo Giovanna
Categorie merceologiche
713 - Servizi di ingegneria
Lotti
1
BCDBAD7EBB
G81B07000300007
Qualità prezzo
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO INERENTI AI LAVORI DI
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA ALLE LAVORAZIONI E CONTABILITÀ A CORPO INERENTI AI LAVORI DI "AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: FONDOVALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - FONDO VALLE TAMMARO - COMPLETAMENTO STRADA A SCORRIMENTO VELOCE - S. CROCE DEL SANNIO - CASTELPAGANO - COLLE SANNITA - TRATTO INTERMEDIO DI COLLEGAMENTO CASTELPAGANO - S. CROCE DEL SANNIO I LOTTO FUNZIONALE - III STRALCIO"
€ 103.712,70
€ 0,00
€ 192.609,30
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Di Mella | Vito | Presidente |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Di Mella | Vito | Presidente |
| Rillo | Gerardo | Commissario |
| Nardone | Marco | Commissario |
Scadenze
28/09/2026 12:00
08/10/2026 12:00
12/10/2026 15:00
Allegati
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1.-disciplinare-di-gara-signed.pdf SHA-256: c47ab6d2758e8f18826efe53c5f6a25b37bae3f65e4860f63291b7452a727faf 07/09/2026 09:55 |
1.34 MB | |
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1.-allegato-a-fondovalle-tammaro-.docx SHA-256: 1061910591603db739aec1be29e90064d3ac032d18f30dd2be2c2d454b1a07f8 07/09/2026 09:55 |
39.41 kB | |
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2.-allegato-b-tracciabilita-flussi-fondovalle-tammaro.docx SHA-256: 21c26915f070a0dfa3310ac5edacdb0a421a5a2af9b82362a1a470b4d17946cc 07/09/2026 09:55 |
24.63 kB | |
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3.-allegato-c-composizione-gruppo-lavoro-fondovalle-tammaro.docx SHA-256: 97fe9194b21f18f03061f41ae15d3907c81df7677ce25f5f79daeddee813c595 07/09/2026 09:55 |
34.49 kB | |
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4.-allegato-d-sopralluogo-autonomo-fondovalle-tammaro.docx SHA-256: b3a43578a9e6b9ba71feaa3d596cd2b780a82d07079dce30c00ee787b4ecafe4 07/09/2026 09:55 |
34.03 kB | |
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5.-allegato-e-documentazione-tecnica-contrattuale-fondovalle-tammaro-signed.pdf SHA-256: e657d48407e6efa4155b228363a20e747b870e0bcc86522fe09d6bfe54fa198d 07/09/2026 09:55 |
191.33 kB | |
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6.-capitolato-speciale-dl-fondovalle-tammaro-signed.pdf SHA-256: 0c7b720179e09580f77d5a2975be85b5ca4c6faf2531c32436dc15788daa6905 07/09/2026 09:55 |
399.67 kB | |
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7.-norme-tecniche-piattaforma-di-approvvigionamento-digitale.pdf SHA-256: f8d8df2670588d5d1d96d1e5855a774401c02e2c620e0c4686a498cd3ff1967b 07/09/2026 09:55 |
4.61 MB | |
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8.-schema-contratto-dl-fondovalle-tammaro-signed.pdf SHA-256: f3ec64801cd76f439bc3431d948c4fd0abd6c17665a4d4e3b175169748baba0a 07/09/2026 09:55 |
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9.-specifica-dl-signed.pdf SHA-256: 225bfd594fafd1fb17eba3eb9d0742eaaeec3ea122a77d5e33b98947d801a565 07/09/2026 09:55 |
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dgue.pdf SHA-256: 855d2fc2957315da656c0efc9dd5e587f7755ee52741b971489b4c1f6205dd09 07/09/2026 09:57 |
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5.-modello-offerta-economica.docx SHA-256: 7f0869c19f3f51183d97f8fa166ff30d6ec5be3980e9a4222880daac6c3e5363 07/09/2026 10:05 |
27.00 kB |
Chiarimenti
15/09/2026 09:36
Quesito #1
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il possesso di requisiti maturati nella classe e categoria S.03 possa essere ritenuto idoneo ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nella classe e categoria S.04, ferma restando la coerenza delle prestazioni eseguite con la natura tecnica delle attività oggetto dell’affidamento.
La richiesta trova fondamento nella considerazione che la categoria S.03 presenta un grado di complessità superiore rispetto alla categoria S.04 richiesta dal Disciplinare, e pertanto si chiede di confermare l’eventuale possibilità di utilizzare servizi svolti nella predetta categoria S.03 ai fini della qualificazione richiesta.
Analogamente, si chiede di chiarire se il possesso di requisiti maturati nella classe e categoria D.04 possa essere considerato idoneo ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nella classe e categoria D.02, sempre a condizione che le prestazioni svolte risultino tecnicamente coerenti e assimilabili a quelle oggetto dell’affidamento.
Si chiede, pertanto, di confermare l’ammissibilità delle suddette categorie ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara.
La richiesta trova fondamento nella considerazione che la categoria S.03 presenta un grado di complessità superiore rispetto alla categoria S.04 richiesta dal Disciplinare, e pertanto si chiede di confermare l’eventuale possibilità di utilizzare servizi svolti nella predetta categoria S.03 ai fini della qualificazione richiesta.
Analogamente, si chiede di chiarire se il possesso di requisiti maturati nella classe e categoria D.04 possa essere considerato idoneo ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nella classe e categoria D.02, sempre a condizione che le prestazioni svolte risultino tecnicamente coerenti e assimilabili a quelle oggetto dell’affidamento.
Si chiede, pertanto, di confermare l’ammissibilità delle suddette categorie ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Disciplinare di gara.
01/10/2026 12:27
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione possono essere utilizzati servizi riferiti ad opere aventi grado di complessità pari o superiore rispetto a quello richiesto, nell'ambito della medesima categoria d'opera e fermo restando il requisito della coerenza tecnica delle prestazioni svolte.
Pertanto, si conferma che i servizi maturati nella categoria S.03, avente grado di complessità G = 0,95, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la categoria S.04, avente grado di complessità G = 0,90, trattandosi di ID opere appartenenti alla medesima categoria “Strutture”, purché le prestazioni dichiarate siano coerenti con quelle oggetto dell'affidamento.
Con riferimento alle categorie D.04 e D.02, fermo restando che la categoria D.04 presenta un grado di complessità superiore (G = 0,65) rispetto alla categoria D.02 (G = 0,45), i servizi svolti nella categoria D.04 potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara: sono valutabili esclusivamente i servizi tecnici riferiti alla fase di esecuzione dei lavori ivi indicati e dovrà risultare soddisfatto l'importo minimo dei lavori richiesto per ciascuna categoria, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.
Pertanto, si conferma che i servizi maturati nella categoria S.03, avente grado di complessità G = 0,95, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la categoria S.04, avente grado di complessità G = 0,90, trattandosi di ID opere appartenenti alla medesima categoria “Strutture”, purché le prestazioni dichiarate siano coerenti con quelle oggetto dell'affidamento.
Con riferimento alle categorie D.04 e D.02, fermo restando che la categoria D.04 presenta un grado di complessità superiore (G = 0,65) rispetto alla categoria D.02 (G = 0,45), i servizi svolti nella categoria D.04 potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara: sono valutabili esclusivamente i servizi tecnici riferiti alla fase di esecuzione dei lavori ivi indicati e dovrà risultare soddisfatto l'importo minimo dei lavori richiesto per ciascuna categoria, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.
21/09/2026 18:21
Quesito #2
Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara recante “requisiti di capacità tecnica e professionale – elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni”, nel quale si precisa che i servizi tecnici eleggibili ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara debbano riguardare esclusivamente quelli afferenti la fase di esecuzione dei lavori (direzione lavori, ufficio di direzione lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere, ecc…), emerge evidente che i servizi svolti quale CSE (coordinamento della sicurezza in fase esecutiva) debbano ritenersi del tutto coerenti con le prefate specificazioni. Pertanto si chiede conferma circa la nostra corretta interpretazione/deduzione.
Distinti saluti
Distinti saluti
01/10/2026 12:27
Risposta
Non si conferma l'interpretazione prospettata.
Il riferimento contenuto al punto 7.3 del Disciplinare ai servizi tecnici afferenti alla fase di esecuzione dei lavori non comporta che ogni attività professionale temporalmente svolta nella fase esecutiva sia, per ciò solo, idonea alla dimostrazione del requisito.
Ai fini della qualificazione rilevano i servizi analoghi che, avuto riguardo al loro concreto contenuto professionale, siano riconducibili alle attività di direzione, controllo tecnico e gestione tecnico-contabile dell'esecuzione indicate al medesimo punto 7.3, quali Direzione Lavori, attività dell'Ufficio di Direzione Lavori, direzione operativa, ispettorato di cantiere, assistenza alle lavorazioni, misura e contabilità, liquidazione tecnico-contabile e attività strettamente connesse.
L'attività svolta esclusivamente quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), pur afferendo temporalmente alla fase esecutiva dei lavori, assolve alle specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e non è, di per sé, idonea a comprovare l'esperienza richiesta dal punto 7.3 in relazione alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza alle lavorazioni e gestione tecnico-contabile oggetto dell'affidamento.
Resta fermo che, qualora nell'ambito del medesimo incarico siano state effettivamente svolte anche prestazioni riconducibili a quelle indicate al punto 7.3 del Disciplinare, le relative attività potranno essere considerate nei limiti in cui siano distintamente individuabili e adeguatamente documentate.
Il riferimento contenuto al punto 7.3 del Disciplinare ai servizi tecnici afferenti alla fase di esecuzione dei lavori non comporta che ogni attività professionale temporalmente svolta nella fase esecutiva sia, per ciò solo, idonea alla dimostrazione del requisito.
Ai fini della qualificazione rilevano i servizi analoghi che, avuto riguardo al loro concreto contenuto professionale, siano riconducibili alle attività di direzione, controllo tecnico e gestione tecnico-contabile dell'esecuzione indicate al medesimo punto 7.3, quali Direzione Lavori, attività dell'Ufficio di Direzione Lavori, direzione operativa, ispettorato di cantiere, assistenza alle lavorazioni, misura e contabilità, liquidazione tecnico-contabile e attività strettamente connesse.
L'attività svolta esclusivamente quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), pur afferendo temporalmente alla fase esecutiva dei lavori, assolve alle specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e non è, di per sé, idonea a comprovare l'esperienza richiesta dal punto 7.3 in relazione alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza alle lavorazioni e gestione tecnico-contabile oggetto dell'affidamento.
Resta fermo che, qualora nell'ambito del medesimo incarico siano state effettivamente svolte anche prestazioni riconducibili a quelle indicate al punto 7.3 del Disciplinare, le relative attività potranno essere considerate nei limiti in cui siano distintamente individuabili e adeguatamente documentate.
24/09/2026 16:26
Quesito #3
Alla Vs.C.A.
con la dicitura del disciplinare :"Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare " ed in particolare l'espressione riportata in parentesi, a pagina 11, si intende che per il D.02 posso essere impiegati eventualmente D.04 e D.05.
Cordialità
con la dicitura del disciplinare :"Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare " ed in particolare l'espressione riportata in parentesi, a pagina 11, si intende che per il D.02 posso essere impiegati eventualmente D.04 e D.05.
Cordialità
01/10/2026 13:11
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si conferma che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ai fini della qualificazione possono essere utilizzati servizi riferiti ad opere aventi grado di complessità pari o superiore rispetto a quello richiesto, nell’ambito della medesima categoria d’opera, fermo restando il requisito della coerenza tecnica delle prestazioni svolte.
Pertanto, i servizi svolti nelle categorie D.04 e D.05, aventi grado di complessità superiore rispetto alla categoria D.02, potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara in ordine alla tipologia dei servizi tecnici valutabili e al soddisfacimento dell’importo minimo dei lavori richiesto per la categoria D.02, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.
Pertanto, i servizi svolti nelle categorie D.04 e D.05, aventi grado di complessità superiore rispetto alla categoria D.02, potranno essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per la D.02 qualora, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente, risultino concretamente coerenti e tecnicamente assimilabili alle opere e alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara in ordine alla tipologia dei servizi tecnici valutabili e al soddisfacimento dell’importo minimo dei lavori richiesto per la categoria D.02, sulla base della quota effettivamente riferibile ai servizi dichiarati.