Scaduto
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SANTA SOFIA D'EPIRO
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Gara #1522
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLâAREA âPARCO FLUVIALEâÂ
Informazioni appalto
22/03/2021
Aperta
Lavori
€ 500.000,00
LUZZI GIUSEPPE
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
1
8539816F16
B65J19000400001
Qualità prezzo
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLâAREA âPARCO FLUVIALEâ
Â
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLâAREA âPARCO FLUVIALEâÂ
Â
€ 490.000,00
€ 102.603,28
€ 10.000,00
Scadenze
16/04/2021 12:00
26/04/2021 18:00
03/05/2021 09:30
Avvisi
Allegati
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447.66 kB | |
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796.46 kB | |
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163.82 kB | |
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72.96 MB | |
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59.37 MB |
Chiarimenti
06/04/2021 13:08
Quesito #1
Ad integrazione di quanto riportato nella risposta al quesito, si fa altresì presente che lâarticolo 12, comma 2 lettera b) del DL 47/214, non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/216, prevede che;
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere
generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le
categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92,
comma 7, del predetto regolamento.
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere
generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le
categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92,
comma 7, del predetto regolamento.
06/04/2021 17:48
Risposta
Lâattestazione di qualificazione nelle procedure di gara per lâaffidamento di appalti di lavori pubblici è
obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se lâimporto
delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, lâesecutore delle stesse non deve necessariamente
essere in possesso dellâattestazione SOA, potendo partecipare allâappalto ai sensi dellâart. 90, d.P.R. n.
207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi.
Si rimanda alla Delibera Anac n. 919 del 3 novembre 2020.
Si ricorda inoltre che il comma 2 dellâart- 90 del DPR 207/2010 recita testualmente:â2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di
importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, dellâavviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato
dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguitiâ.
obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se lâimporto
delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, lâesecutore delle stesse non deve necessariamente
essere in possesso dellâattestazione SOA, potendo partecipare allâappalto ai sensi dellâart. 90, d.P.R. n.
207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi.
Si rimanda alla Delibera Anac n. 919 del 3 novembre 2020.
Si ricorda inoltre che il comma 2 dellâart- 90 del DPR 207/2010 recita testualmente:â2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di
importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, dellâavviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato
dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguitiâ.