Gara #19324
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO PER L’INFANZIA”.Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Proposta di aggiudicazione
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
07585781219 | Ammirati Silvio |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
in riferimento alla procedura, il portale non permette il caricamento della documentazione tecnica e degli allegati della documentazione amministrativa.
dalla schermata del portale è possibile caricare solo il DGUE e l'offerta economica.
Si rammenta, inoltre, che i modelli forniti sono da utilizzare per facilitare sia la partecipazione sia la lettura da parte del commissione. Il concorrente ha la massima libertà di fornire tutti i chiarimenti che ritiene opportuni per far comprendere le modalità di partecipazione alla gara.
AD INTEGRAZIONE DEL PRESENTE CHIARIMENTO SI RAPPRESENTA CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA PROVVEDUTO A SOSTITUIRE I MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE DICHIARAZIONI A CUI LA SV POTRA' FARE RIFERIMENTO
Pertanto il concorrente non farà riferimento alla prescrizione di cui al punto a.3 a pag 18 che riporta:
"a3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiore a quelle richieste";
Cordiali saluti
in riferimento alla procedura, andando a generare il PASSoe su portale ANAC, inserendo il CIG di Gara il sistema rilascia il seguente messaggio "Il CIG indicato non esiste o non è tato ancora definito".
Si chiede chiarimento in merito.
Cordiali Saluti
Si chiede di provare, comunque, a richiedere il codice fino all'ultimo giorno utile per vedere se la procedura si è sbloccata.
In riferimento alle problematiche che stanno emergendo, prendendo spunto dal suddetto quesito, si riporta il seguente chiarimento di ANAC:
AVVISO DEL 26 GENNAIO 2024
Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.
Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
• IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:
• codice fiscale del debitore
• nominativo del debitore
• indirizzo mail del debitore
Viste la circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, si invitano le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
Cordiali saluti
Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati.
Peranto il file va inserito sia nel formato XML che ne formato PDF
è possibile indicare tra i servizi analoghi lavori eseguiti per la categoria E.22 in luogo della categoria E.08?
Grazie mille.
Al punto 6.3 del Disciplinare si fa espresso riferimento alla Categoria E.08.
al punto 16 paragrafo A del Disciplinare è scritto:
"Per servizi “AFFINI” a quelli oggetto di affidamento, si intendono servizi previsti nella tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016 rientranti nella categoria “EDILIZIA” con destinazione funzionale “E.08“o superiore, nella categoria “STRUTURE”, con destinazione funzionale “S.03” o superiore, nella categoria “IMPIANTI”, con destinazione funzionale “IA.03” o superiore.".
"E.22" non è superiore rispetto a "E.08"?
Da un maggiore approfondimento del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013), e in particolare in riferimento all'art. 8 "Classificazione delle prestazioni professionali" si riporta quanto previsto al comma 1: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Dalla lettura della tavola Z-1, in riferimento alla Categoria Edilizian "E", l'ID Opere E.22 ha un grado di complasita maggiore della E.08, pertanto la E.22 è utilizzabile per la qualificazione alla presente procedura di gara.
Circa il riferimento alla Categoria S.03 eIA.03, vi è un refuso nel disciplinare. PEr le categorie del progetto si deve far riferimento esclusivamente a quelle riportate nella tabella a pag.17, ovvero la categoria Edilizia, ID Opere E.08.
Pertanto si chiede, quello indicato pari a € 3.188,31 è un refuso ?
Cordiali saluti
Si richiede se in vista delle nuove procedure ANAC secondo la normativa vigente dal 1° Gennaio 2024 che dichiara che il passOE è stato sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante successiva, è comunque necessario procedere con la vecchia procedura di creazione passOE utilizzando il FVOE 1.0?
In merito ai requisiti professionali richiesti nel Quesito n. 3 in cui si dichiara che è possibile indicare lavori appartenenti a categorie con grado di complessità superiore e che pertanto non deve essere preso in considerazione il p.to a.3 in cui invece viene espressamente richiesta la categoria E.08, questo viene contraddetto invece nel Quesito n. 7, si chiede chiarimento in merito.
Inoltre si chiede conferma che non è previsto pagamento ANAC in quanto l'importo complessivo è inferiore a 150.000,00 euro.
Cordiali saluti
In riferimento alla qualificazione, l'Operatore Faccia riferimento alla TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” (Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143). Ai fini della qualificazione si terranno in conto lavori e servizi nella CATEGORIA "E" (Edilizia) e con un grado di complessita almeno di 0,95 (corrispondente alla E.08)
Si conferma che non vi sono versamenti a carico del Concorrente
SI ATTENDE RISCONTRO URGENTE.
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico
Solitamente per i requisiti di capacità economica e finanziaria riguardo al triennio precedente, si richiede un fatturato per TUTTI i servizi di ingegneria (per un importo pari ad 1,5 volte quello posto a base di gara).
Chiarire cortesemente se vale quello riportato nel Disciplinare (molto restrittivo) o considerare tutti i servizi di ingegneria.
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico