Inviato esito
CALVI
Gara #19324
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO PER L’INFANZIA”.Informazioni appalto
17/01/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 136.444,00
PARLAPIANO BRUNO
Categorie merceologiche
7124
-
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Lotti
Inviato esito
1
B006310162
F35E22000220006
Qualità prezzo
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO PER L’INFANZIA”.
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL “NUOVO POLO SCOLASTICO PER L’INFANZIA”.
€ 136.444,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
11/02/2024 12:00
19/02/2024 12:00
19/02/2024 15:00
Avvisi
Allegati
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: b97d31ebb177bbd752945915aa3c46ba4420e427d6028ad5336a01f210f748ec 08/07/2024 10:40 |
3.74 kB |
Chiarimenti
19/01/2024 10:44
Quesito #1
Buongiorno,
in riferimento alla procedura, il portale non permette il caricamento della documentazione tecnica e degli allegati della documentazione amministrativa.
dalla schermata del portale è possibile caricare solo il DGUE e l'offerta economica.
in riferimento alla procedura, il portale non permette il caricamento della documentazione tecnica e degli allegati della documentazione amministrativa.
dalla schermata del portale è possibile caricare solo il DGUE e l'offerta economica.
19/01/2024 12:07
Risposta
LA questione è stata prontamente segnalata. E' un problema tecnico che verrà a breve risolto.Seguirà apposito avviso
19/01/2024 11:23
Quesito #2
Buongiorno, in caso di costituzione di un' RTP nel modello " istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative " , nella sezione " chiede di partecipare come: " in quale tipologia di raggruppamento temporaneo bisogna partecipare?
25/01/2024 10:47
Risposta
il modello riporta un refuso nella dicitura RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) è evidende che trattandosi di servizi di ingegneria si parla di RTP. Pertanto il concorrente sceglierà l'impostazione che ritiene necessaria e rispondende alle proprie esigenze, fleggando la casella giusta e interpretrando la dicitura RTI per quella corretta RTP.
Si rammenta, inoltre, che i modelli forniti sono da utilizzare per facilitare sia la partecipazione sia la lettura da parte del commissione. Il concorrente ha la massima libertà di fornire tutti i chiarimenti che ritiene opportuni per far comprendere le modalità di partecipazione alla gara.
AD INTEGRAZIONE DEL PRESENTE CHIARIMENTO SI RAPPRESENTA CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA PROVVEDUTO A SOSTITUIRE I MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE DICHIARAZIONI A CUI LA SV POTRA' FARE RIFERIMENTO
Si rammenta, inoltre, che i modelli forniti sono da utilizzare per facilitare sia la partecipazione sia la lettura da parte del commissione. Il concorrente ha la massima libertà di fornire tutti i chiarimenti che ritiene opportuni per far comprendere le modalità di partecipazione alla gara.
AD INTEGRAZIONE DEL PRESENTE CHIARIMENTO SI RAPPRESENTA CHE LA STAZIONE APPALTANTE HA PROVVEDUTO A SOSTITUIRE I MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE DICHIARAZIONI A CUI LA SV POTRA' FARE RIFERIMENTO
22/01/2024 10:14
Quesito #3
Buongiorno, si richiede chiarimento in merito al p.to 6.3 inerente i requisiti di capacità tecnica e professionale in cui viene evidenziata, nella nota con riferimento ai requisiti, la possibilità di presentare opere analoghe (non necessariamento di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, mentre al p.to a3 della pag 18 del disciplinare si precisa che ai fini del requisito non sono ammessi lavori appartenenti a categorie diverse da quelle richieste.
26/01/2024 13:51
Risposta
Al fine di garantire la massima partecipazione si chiarisce che questa stazione appaltante farà riferimento a quanto riportato nella nota a pag. 17 del disciplinare: "Con riferimento ai requisiti delle precedenti lettere b) e c), ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" (cfr Linee Guida n. 1 parte V, par.1)].
Pertanto il concorrente non farà riferimento alla prescrizione di cui al punto a.3 a pag 18 che riporta:
"a3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiore a quelle richieste";
Pertanto il concorrente non farà riferimento alla prescrizione di cui al punto a.3 a pag 18 che riporta:
"a3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità inferiore a quelle richieste";
29/01/2024 12:46
Quesito #4
Buongiorno,
in riferimento alla procedura, andando a generare il PASSoe su portale ANAC, inserendo il CIG di Gara il sistema rilascia il seguente messaggio "Il CIG indicato non esiste o non è tato ancora definito".
Si chiede chiarimento in merito.
Cordiali Saluti
in riferimento alla procedura, andando a generare il PASSoe su portale ANAC, inserendo il CIG di Gara il sistema rilascia il seguente messaggio "Il CIG indicato non esiste o non è tato ancora definito".
Si chiede chiarimento in merito.
Cordiali Saluti
02/02/2024 15:19
Risposta
Si stanno registrando dei problemi di comunicazione tra piattaforme. Il concorrente avrà cura di allegare alla documentazione amministrativa un'apposita nota con cui si evidenziano questo tipo di problemi. La mmancata presentazione del PASSoe in fase di gara non comporta esclusione. Sarà richiesta integrazione con il soccorso istruttorio.
Si chiede di provare, comunque, a richiedere il codice fino all'ultimo giorno utile per vedere se la procedura si è sbloccata.
In riferimento alle problematiche che stanno emergendo, prendendo spunto dal suddetto quesito, si riporta il seguente chiarimento di ANAC: AVVISO DEL 26 GENNAIO 2024
Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC. Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: • IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore
• nominativo del debitore
• indirizzo mail del debitore
Viste la circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, si invitano le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
Si chiede di provare, comunque, a richiedere il codice fino all'ultimo giorno utile per vedere se la procedura si è sbloccata.
In riferimento alle problematiche che stanno emergendo, prendendo spunto dal suddetto quesito, si riporta il seguente chiarimento di ANAC: AVVISO DEL 26 GENNAIO 2024
Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC. Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: • IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore
• nominativo del debitore
• indirizzo mail del debitore
Viste la circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio del nuovo sistema di gestione degli appalti, si invitano le stazioni appaltanti ad accettare attestazioni del versamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alle gare anche se avvenute con data successiva a quella di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
30/01/2024 13:57
Quesito #5
Buongiorno, si richiede, facendo riferimento al p.to 15.1.1 del Disciplinare pag 30, la modalità corretta di caricamento del DGUE se questo deve essere in formato PDF o XML o entrambi.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
02/02/2024 15:28
Risposta
Si riporta quanto indicato ne disciplinare:
Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati.
Peranto il file va inserito sia nel formato XML che ne formato PDF
Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati.
Peranto il file va inserito sia nel formato XML che ne formato PDF
02/02/2024 09:22
Quesito #6
Si chiede se per la presente procedura, insieme all'offerta, bisogna presentare anche i "documenti giustificativi per i costi di manodopera".
Cordiali saluti
Cordiali saluti
02/02/2024 15:15
Risposta
Non è richiesto
02/02/2024 11:51
Quesito #7
Buongiorno,
è possibile indicare tra i servizi analoghi lavori eseguiti per la categoria E.22 in luogo della categoria E.08?
Grazie mille.
è possibile indicare tra i servizi analoghi lavori eseguiti per la categoria E.22 in luogo della categoria E.08?
Grazie mille.
02/02/2024 15:38
Risposta
La risposta è negativa.
Al punto 6.3 del Disciplinare si fa espresso riferimento alla Categoria E.08.
Al punto 6.3 del Disciplinare si fa espresso riferimento alla Categoria E.08.
02/02/2024 16:10
Quesito #8
Buongiorno,
al punto 16 paragrafo A del Disciplinare è scritto:
"Per servizi “AFFINI” a quelli oggetto di affidamento, si intendono servizi previsti nella tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016 rientranti nella categoria “EDILIZIA” con destinazione funzionale “E.08“o superiore, nella categoria “STRUTURE”, con destinazione funzionale “S.03” o superiore, nella categoria “IMPIANTI”, con destinazione funzionale “IA.03” o superiore.".
"E.22" non è superiore rispetto a "E.08"?
al punto 16 paragrafo A del Disciplinare è scritto:
"Per servizi “AFFINI” a quelli oggetto di affidamento, si intendono servizi previsti nella tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016 rientranti nella categoria “EDILIZIA” con destinazione funzionale “E.08“o superiore, nella categoria “STRUTURE”, con destinazione funzionale “S.03” o superiore, nella categoria “IMPIANTI”, con destinazione funzionale “IA.03” o superiore.".
"E.22" non è superiore rispetto a "E.08"?
06/02/2024 12:59
Risposta
Il presente quesito segue un quesito precedente, del medesimo tenore, a cui questa Stazione Appaltante ha dato una interpretrazione restrittiva, inquanto nel disciplinare di gara si fa espresso riferimento alla categoria E.08, e pertanto si chiedeva la specifica qualificazione-
Da un maggiore approfondimento del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013), e in particolare in riferimento all'art. 8 "Classificazione delle prestazioni professionali" si riporta quanto previsto al comma 1: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Dalla lettura della tavola Z-1, in riferimento alla Categoria Edilizian "E", l'ID Opere E.22 ha un grado di complasita maggiore della E.08, pertanto la E.22 è utilizzabile per la qualificazione alla presente procedura di gara.
Circa il riferimento alla Categoria S.03 eIA.03, vi è un refuso nel disciplinare. PEr le categorie del progetto si deve far riferimento esclusivamente a quelle riportate nella tabella a pag.17, ovvero la categoria Edilizia, ID Opere E.08.
Da un maggiore approfondimento del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013), e in particolare in riferimento all'art. 8 "Classificazione delle prestazioni professionali" si riporta quanto previsto al comma 1: "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Dalla lettura della tavola Z-1, in riferimento alla Categoria Edilizian "E", l'ID Opere E.22 ha un grado di complasita maggiore della E.08, pertanto la E.22 è utilizzabile per la qualificazione alla presente procedura di gara.
Circa il riferimento alla Categoria S.03 eIA.03, vi è un refuso nel disciplinare. PEr le categorie del progetto si deve far riferimento esclusivamente a quelle riportate nella tabella a pag.17, ovvero la categoria Edilizia, ID Opere E.08.
06/02/2024 10:42
Quesito #9
Buongiorno, a pag. 22 del disciplinare di gara al paragrofo 10."GARANZIA PROVISORIA" in merito al calcolo sull'importo, il 2% riulta essere € 2.728,88.
Pertanto si chiede, quello indicato pari a € 3.188,31 è un refuso ?
Cordiali saluti
Pertanto si chiede, quello indicato pari a € 3.188,31 è un refuso ?
Cordiali saluti
06/02/2024 13:18
Risposta
Il 2%, effettivamente, è pari ad €2.728,88, pertanto sul disciplinare vi è un refuso. Il concorrente si atterra al calcolo del 2% del valore della gara
06/02/2024 12:01
Quesito #10
Buongiorno, si richiedono chiarimenti in merito alla creazione del passOE, in quanto nel disciplinare al p.to15.1.2 pag 31 in cui viene indicato che l'utilizzo del passOE è stato dismesso.
Si richiede se in vista delle nuove procedure ANAC secondo la normativa vigente dal 1° Gennaio 2024 che dichiara che il passOE è stato sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante successiva, è comunque necessario procedere con la vecchia procedura di creazione passOE utilizzando il FVOE 1.0?
In merito ai requisiti professionali richiesti nel Quesito n. 3 in cui si dichiara che è possibile indicare lavori appartenenti a categorie con grado di complessità superiore e che pertanto non deve essere preso in considerazione il p.to a.3 in cui invece viene espressamente richiesta la categoria E.08, questo viene contraddetto invece nel Quesito n. 7, si chiede chiarimento in merito.
Inoltre si chiede conferma che non è previsto pagamento ANAC in quanto l'importo complessivo è inferiore a 150.000,00 euro.
Cordiali saluti
Si richiede se in vista delle nuove procedure ANAC secondo la normativa vigente dal 1° Gennaio 2024 che dichiara che il passOE è stato sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante successiva, è comunque necessario procedere con la vecchia procedura di creazione passOE utilizzando il FVOE 1.0?
In merito ai requisiti professionali richiesti nel Quesito n. 3 in cui si dichiara che è possibile indicare lavori appartenenti a categorie con grado di complessità superiore e che pertanto non deve essere preso in considerazione il p.to a.3 in cui invece viene espressamente richiesta la categoria E.08, questo viene contraddetto invece nel Quesito n. 7, si chiede chiarimento in merito.
Inoltre si chiede conferma che non è previsto pagamento ANAC in quanto l'importo complessivo è inferiore a 150.000,00 euro.
Cordiali saluti
06/02/2024 13:57
Risposta
In riferimento al PASSOE, si evidenzia che questa fase di transizione coporta anche qualche problema di refuso nella definizione dei modelli di gara. Si chiaricsse che l'Operatore non puo' attivare il passoe e, pertanto, tramite le piattaforme, aggiornate alla nuova impostazione della normative, la Stazione Appaltante provvedera' alla verifica del fascicolo virtuale. Al solo fine di chiarire la propria attivività, l'Operatore può allegare alla documentazione amministrativa uno screnshot del messaggio che viene generato dalla piattaforma ANAC con l'evidenziazione della problematica emersa. La mancanza del Codice Passoe non comporta esclusione dalla gara.
In riferimento alla qualificazione, l'Operatore Faccia riferimento alla TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” (Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143). Ai fini della qualificazione si terranno in conto lavori e servizi nella CATEGORIA "E" (Edilizia) e con un grado di complessita almeno di 0,95 (corrispondente alla E.08)
Si conferma che non vi sono versamenti a carico del Concorrente
In riferimento alla qualificazione, l'Operatore Faccia riferimento alla TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” (Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143). Ai fini della qualificazione si terranno in conto lavori e servizi nella CATEGORIA "E" (Edilizia) e con un grado di complessita almeno di 0,95 (corrispondente alla E.08)
Si conferma che non vi sono versamenti a carico del Concorrente
07/02/2024 11:25
Quesito #11
NELL'OFFERTA TECNICA , PER I TRE SERVIZI, PAG. 32 VENGONO RICHIESTI DI ILLUSTRARE SOLO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA,, MA SE SI TRATTA DI UNA GARA DI DIREZIONE LAVORI E CSE...... FORSE BISOGNA ILLUSTARE SOPRATTUTTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI.....
SI ATTENDE RISCONTRO URGENTE.
SI ATTENDE RISCONTRO URGENTE.
12/02/2024 19:33
Risposta
Sono emerse diverse richieste di chiarimenti in riferimento alla qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto che si riferivano alla qualificazione del concorrente. Effettivamente il disciplinare riporta dei refusi che vanno esplicitati.
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico
08/02/2024 17:55
Quesito #12
In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del Disciplinare, al punto a) viene richiesto un fatturato globale nel triennio precedente per servizi di ingegneria DI SOLA DIREZIONE DEI LAVORI per un importo pari ad 1,5 volte quello posto a base di gara. Analogo è il discorso per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, di cui al punto b).
Solitamente per i requisiti di capacità economica e finanziaria riguardo al triennio precedente, si richiede un fatturato per TUTTI i servizi di ingegneria (per un importo pari ad 1,5 volte quello posto a base di gara).
Chiarire cortesemente se vale quello riportato nel Disciplinare (molto restrittivo) o considerare tutti i servizi di ingegneria.
Solitamente per i requisiti di capacità economica e finanziaria riguardo al triennio precedente, si richiede un fatturato per TUTTI i servizi di ingegneria (per un importo pari ad 1,5 volte quello posto a base di gara).
Chiarire cortesemente se vale quello riportato nel Disciplinare (molto restrittivo) o considerare tutti i servizi di ingegneria.
12/02/2024 19:33
Risposta
Sono emerse diverse richieste di chiarimenti in riferimento alla qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto che si riferivano alla qualificazione del concorrente. Effettivamente il disciplinare riporta dei refusi che vanno esplicitati.
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico
Preliminarmente va chiarito che il nuovo codice in riferimento ai requisiti di ordine speciale rinvia all'art.100 che per i servizi di ingegneria e architettura riporta:
Comma 11.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.... Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Null'altro è possibile riscontrare nel codice in riferimento alla tipologia di servizi effettuati dall'Operatore Economico. A tal fine si ritiene opportuno far riferimento alle linee guida n.1 adottate da ANAC in riferimento al vecchio codice che, al punto 2.2.2 (Requisiti di partecipazione), riporta:
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Pertanto l'OE al fine della qualificazione potrà inserire tutte le attività svolte in ambito di servizi di ingegeìneria e architettura (progettazione, direzione, Coordinameto della sicurezza,....)
Con lo spirito di garantire la più ampia partecipazione alla gara si ritiene che, anche in termini di fatturato, si possa ammettere alla partecipazione il valore di fatturato globale (e non solo quello relativo alla sola componente direzione dei lavori), degli ultimi tre anni, pari almeno al valore posto a base di gara (una voltas). Per fatturato globale verrà inteso l'intero fatturato dell'ultimo triennnio dell'Opreatore Economico