Annullato
Castelli
Gara #21323
O.C.S.R. n.129/2022. Affidamento del servizio tecnico relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progettazione Esecutiva, direzione lavori e coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di: “Completamento del recupero post sisma del complesso museale sito a Castelli in loc. Convento”.Informazioni appalto
20/02/2024
Aperta
Servizi
€ 299.874,55
GEOM. DI BONAVENTURA DANIELE
Categorie merceologiche
7124
-
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
Lotti
1
B095728042
H27B22000610001
Qualità prezzo
O.C.S.R. n.129/2022. Affidamento del servizio tecnico relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progettazione Esecutiva, direzione lavori e coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di: “Completamento del recupero post sisma del complesso museale sito a Castelli in loc. Convento”.
Affidamento del servizio tecnico relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progettazione Esecutiva, direzione lavori e coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di: “Completamento del recupero post sisma del complesso museale sito a Castelli in loc. Convento”
€ 299.874,55
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
28/03/2024 10:00
04/04/2024 10:00
10/04/2024 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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755.20 kB | |
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2.71 MB | |
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91.00 kB | |
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1.02 MB | |
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762.12 kB |
Chiarimenti
15/02/2024 11:57
Quesito #1
Buongiorno.
si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante conferma circa la correttezza delle tabelle 6 e 7 del disciplinare di gara. L'importo del valore delle opere nelle categorie E.22 e S.04 è invertito rispetto a quanto riportato nelle pagine precedenti e negli altri documenti di gara dove è la categoria E.22 ad avere un importo più alto.
Inoltre non pare specificata la consistenza dell'offerta tecnica in termini di numero di pagine, formato, ecc. Dobbiamo intendere che l'impostazione della documentazione è una scelta affidata all'offerente?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante conferma circa la correttezza delle tabelle 6 e 7 del disciplinare di gara. L'importo del valore delle opere nelle categorie E.22 e S.04 è invertito rispetto a quanto riportato nelle pagine precedenti e negli altri documenti di gara dove è la categoria E.22 ad avere un importo più alto.
Inoltre non pare specificata la consistenza dell'offerta tecnica in termini di numero di pagine, formato, ecc. Dobbiamo intendere che l'impostazione della documentazione è una scelta affidata all'offerente?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
15/02/2024 18:06
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata si conferma:
1) che, effettivamente, per mero errore materiale gli importi nelle tabelle 6 e 7 del disciplinare, riportano importi di riferimento "invertiti" rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara.
2) che l'offerta tecnica da produrre da parte dei concorrenti non prevede formati e modalità specifiche di presentazione.
TUTTAVIA, SI PARTECIPA DELLA NECESSITA', DISCENDENTE SIA DALLA CRITICITA' SEGNALATA AL PUNTO 1) QUANTO (E SOPRATTUTTO) DA ALCUNE RILEVATE DIFFICOLTA' DI INTEROPERABILITA' FRA LA PRESENTE PIATTAFORMA E LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI APPORTARE ALL'AVVISO IN ARGOMENTO ALCUNE RETTIFICHE E, CONSEGUENZIALI, RIMODULAZIONI DELLE SCADENZE PREVISTE NEL TIMING DI GARA.
PERTANTO SI PREANNUNCIA CHE, NEI PROSSIMI GIORNI, SI PROCEDERA' ALLA PUBBLICAZIONE DI SPECIFICA COMUNICAZIONE IN MERITO.
CI SI SCUSA DEI DISAGI RILEVATI, NON DIPENDENTI PREVALENTEMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.
Saluti
Saluti
1) che, effettivamente, per mero errore materiale gli importi nelle tabelle 6 e 7 del disciplinare, riportano importi di riferimento "invertiti" rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara.
2) che l'offerta tecnica da produrre da parte dei concorrenti non prevede formati e modalità specifiche di presentazione.
TUTTAVIA, SI PARTECIPA DELLA NECESSITA', DISCENDENTE SIA DALLA CRITICITA' SEGNALATA AL PUNTO 1) QUANTO (E SOPRATTUTTO) DA ALCUNE RILEVATE DIFFICOLTA' DI INTEROPERABILITA' FRA LA PRESENTE PIATTAFORMA E LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI APPORTARE ALL'AVVISO IN ARGOMENTO ALCUNE RETTIFICHE E, CONSEGUENZIALI, RIMODULAZIONI DELLE SCADENZE PREVISTE NEL TIMING DI GARA.
PERTANTO SI PREANNUNCIA CHE, NEI PROSSIMI GIORNI, SI PROCEDERA' ALLA PUBBLICAZIONE DI SPECIFICA COMUNICAZIONE IN MERITO.
CI SI SCUSA DEI DISAGI RILEVATI, NON DIPENDENTI PREVALENTEMENTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.
Saluti
Saluti
19/02/2024 12:20
Quesito #2
Si segnala che in conformità con la normativa vigente sull’equo compenso (Legge n. 49/2003), il ribasso è praticabile solo sull’importo previsto per le spese e oneri accessori in fase di progettazione, atteso che il compenso del professionista, rappresentando un diritto non comprimibile, non può essere soggetto a ribasso. Si chiede, pertanto, la rettifica del bando di gara, in quanto nello stesso il ribasso risulta fissato sul totale netto degli oneri complessivi relativi ai servizi.
04/03/2024 16:11
Risposta
In riferimento all'argomento oggetto di segnalazione, confermando che il ribasso indicato nell’offerta economica va considerato come applicato all’intero corrispettivo posto a base di gara, si ritiene utile formulare le seguenti correlate considerazioni che hanno condotto a tale decisione nel solco, peraltro, di un generale orientamento applicativo riscontrato nelle stragrandi procedure attivate dopo l’entrata in vigore della ricordata L. 49/2023.
Si tenga preliminarmente conto che i corrispettivi definiti con il decreto ministeriale – come rivisto e adattato dall’Allegato I.13 – sono considerati dal D.lgs. 36/2023 come importi da porre a base di gara e, come tali, suscettibili di ribasso; al contrario per la legge 49/2023 gli stessi sono minimi inderogabili, nel senso che non sarebbero ribassabili in quanto l’affidamento dei servizi di progettazione deve avvenire necessariamente sulla base del corrispettivo definito dal decreto ministeriale medesimo.
Si fa, a questo punto, riferimento al contenuto dell’art. 227 del d.lgs. 36/2023, che ha introdotto, per tutte le disposizioni del Codice, una cosiddetta “tutela rafforzata”, imponendo che le stesse debbano essere oggetto di abrogazione o modifica ESPLICITA che, nel caso di specie, non si rinviene nel dettato normativo della L. 49/2023.
Tralasciando, ad adjuvandum, i profili dubbi afferenti la compatibilità della l. 49/2023 con la normativa comunitaria che contrasta il regime delle «tariffe minime» per lo svolgimento dei servizi di progettazione e che, incentiva, da sempre, l’adozione dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica nel governo dell'affidamento dei contratti pubblici, si segnala che anche ANAC, in data 07/07/2023, con propria segnalazione (tuttora senza riscontro) alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha evidenziato la necessità di chiarire se attraverso la L. n.49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
In conclusione, quindi, nel quadro normativo attuale: si ritiene conservi pieno vigore, in quanto non oggetto di abrogazione o modifica esplicita, la disposizione dell’art. 47, comma 15 del D.lgs. 36/2023 che, nel rinviare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria a quanto indicato nell’Allegato I.13, qualifica tali corrispettivi come importi da porre a base di gara (quindi soggetti a ribasso), evidenziando che qualora il legislatore ritenesse di voler modificare questo assetto normativo, dovrebbe intervenire con un nuovo provvedimento legislativo che esplicitamente contenga l’abrogazione o la modifica del citato art. 47, comma 15 trova rinnovato spazio l’argomento secondo cui, in coerenza con l’espressa formulazione sella legge sull’equo compenso, quest’ultima debba trovare applicazione esclusivamente in relazione alle prestazioni professionali che si inquadrano nell’ambito del contratto d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del Codice civile, mentre, al contrario, la stessa disciplina non troverebbe applicazione agli appalti di servizi, che sono la tipologia contrattuale oggetto di affidamento ai sensi del D.lgs.36/2023. Distinzione ben chiara nell’elaborazione giurisprudenziale, anche della Corte di Cassazione (vedi Cass. Civile, Sez. II, Ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3682).
Si tenga preliminarmente conto che i corrispettivi definiti con il decreto ministeriale – come rivisto e adattato dall’Allegato I.13 – sono considerati dal D.lgs. 36/2023 come importi da porre a base di gara e, come tali, suscettibili di ribasso; al contrario per la legge 49/2023 gli stessi sono minimi inderogabili, nel senso che non sarebbero ribassabili in quanto l’affidamento dei servizi di progettazione deve avvenire necessariamente sulla base del corrispettivo definito dal decreto ministeriale medesimo.
Si fa, a questo punto, riferimento al contenuto dell’art. 227 del d.lgs. 36/2023, che ha introdotto, per tutte le disposizioni del Codice, una cosiddetta “tutela rafforzata”, imponendo che le stesse debbano essere oggetto di abrogazione o modifica ESPLICITA che, nel caso di specie, non si rinviene nel dettato normativo della L. 49/2023.
Tralasciando, ad adjuvandum, i profili dubbi afferenti la compatibilità della l. 49/2023 con la normativa comunitaria che contrasta il regime delle «tariffe minime» per lo svolgimento dei servizi di progettazione e che, incentiva, da sempre, l’adozione dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica nel governo dell'affidamento dei contratti pubblici, si segnala che anche ANAC, in data 07/07/2023, con propria segnalazione (tuttora senza riscontro) alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha evidenziato la necessità di chiarire se attraverso la L. n.49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
In conclusione, quindi, nel quadro normativo attuale: si ritiene conservi pieno vigore, in quanto non oggetto di abrogazione o modifica esplicita, la disposizione dell’art. 47, comma 15 del D.lgs. 36/2023 che, nel rinviare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria a quanto indicato nell’Allegato I.13, qualifica tali corrispettivi come importi da porre a base di gara (quindi soggetti a ribasso), evidenziando che qualora il legislatore ritenesse di voler modificare questo assetto normativo, dovrebbe intervenire con un nuovo provvedimento legislativo che esplicitamente contenga l’abrogazione o la modifica del citato art. 47, comma 15 trova rinnovato spazio l’argomento secondo cui, in coerenza con l’espressa formulazione sella legge sull’equo compenso, quest’ultima debba trovare applicazione esclusivamente in relazione alle prestazioni professionali che si inquadrano nell’ambito del contratto d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del Codice civile, mentre, al contrario, la stessa disciplina non troverebbe applicazione agli appalti di servizi, che sono la tipologia contrattuale oggetto di affidamento ai sensi del D.lgs.36/2023. Distinzione ben chiara nell’elaborazione giurisprudenziale, anche della Corte di Cassazione (vedi Cass. Civile, Sez. II, Ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3682).
19/02/2024 12:27
Quesito #3
In relazione a requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del disciplinare di gara si specifica che ai fini della dimostrazione del possesso andranno indicati servizi espletati nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura. Orbene, tuttavia, non è chiaro se si debbba intendere che i servizi debbano essere iniziati e ultimanti nel triennio antecedente alla data di indizione della procedura o se sia sufficiente che il sevizio sia stato ultimato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Nello specifico, pertanto, si chiede se possa essere utilizzato un servizio iniziato a Giugno 2020 e concluso ad aprile 2021.
04/03/2024 16:02
Risposta
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del disciplinare di gara si conferma che fra i servizi espletati nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura possono essere indicati anche quelli che risultino essere stati ultimati (ancorchè iniziati antecedentemente) nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando.
20/02/2024 16:51
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente chiediamo gentilmente dove trovare i documenti in formato editabile richiesti a pagina 21 del Disciplinare di gara attinenti alla documentazione amministrativa da caricare in sede di gara: allegato a, allegato b e allegato c.
Grazie dell'attenzione e restiamo in attesa di un gentile riscontro.
Distinti saluti
con la presente chiediamo gentilmente dove trovare i documenti in formato editabile richiesti a pagina 21 del Disciplinare di gara attinenti alla documentazione amministrativa da caricare in sede di gara: allegato a, allegato b e allegato c.
Grazie dell'attenzione e restiamo in attesa di un gentile riscontro.
Distinti saluti
04/03/2024 16:07
Risposta
In riferimento al quesito formulato si comunica che i modelli della documentazione amministrativa da allegare in sede di offerta (modelli allegati a, b e c) sono repribili alla pagina "Configurazione buste - Busta Amministrativa".
05/03/2024 10:08
Quesito #5
Buongiorno,
in merito alla produzione del PassOe su portale ANAC, si fa presente che non è possibile generare tale documento in quanto il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definiti.
Pertanto si chiede chiarimento in merito.
Cordiali Saluti
in merito alla produzione del PassOe su portale ANAC, si fa presente che non è possibile generare tale documento in quanto il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definiti.
Pertanto si chiede chiarimento in merito.
Cordiali Saluti
06/03/2024 10:52
Risposta
Alla luce delle intervenute novazioni legislative, si comunica che non si rende più necessario generare (e quindi produrre in sede di partecipazione alla gara) il PassOE.
Rimane in capo all'operatore Economico l'obbligo di alimentare compiutamente i dati all'interno della piattaforma, prediposta da Anac, FVOE 2.0
In tal senso, ad ogni buon conto, è stato pubblicato, negli Allegati, specifco Avviso di rettifica (n.2).
Rimane in capo all'operatore Economico l'obbligo di alimentare compiutamente i dati all'interno della piattaforma, prediposta da Anac, FVOE 2.0
In tal senso, ad ogni buon conto, è stato pubblicato, negli Allegati, specifco Avviso di rettifica (n.2).
05/03/2024 12:43
Quesito #6
Buongiorno,
il portale da messaggio di errore nel caricamento dell'offerta tecnica.
Si prega di risolvere tale problematica. Grazie
il portale da messaggio di errore nel caricamento dell'offerta tecnica.
Si prega di risolvere tale problematica. Grazie
06/03/2024 10:56
Risposta
In merito a disguidi presuntivamente di natura informatica e/o tecnici afferenti errori e/o malfunzionamenti della piattaforma si può far riferimento all'assitenza dedicata del Portale medesimo.
HELP DESK - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 assistenza@asmecomm.it - +39 800 955 054
HELP DESK - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 assistenza@asmecomm.it - +39 800 955 054
05/03/2024 13:31
Quesito #7
Buongiorno,
si chiedono chiarimenti in merito alla presentazione dell'offerta economica. il punto 15 del disciplinare di Gara prevede la compilazione a video dell'offera, il successivo download del file generato, la firma digitale dello stesso e il caricamento nell'apposito slot.
Di tale procedura non si trova riscontro nella sezione Offerta economica, in cui è possibile solo ed esclusivamente caricare un allegato. Pertanto si chiede chiarimento in merito.
Grazie
si chiedono chiarimenti in merito alla presentazione dell'offerta economica. il punto 15 del disciplinare di Gara prevede la compilazione a video dell'offera, il successivo download del file generato, la firma digitale dello stesso e il caricamento nell'apposito slot.
Di tale procedura non si trova riscontro nella sezione Offerta economica, in cui è possibile solo ed esclusivamente caricare un allegato. Pertanto si chiede chiarimento in merito.
Grazie
06/03/2024 12:23
Risposta
In riferimento al quesito proposto si invita a far riferimento alle modalità di caricamento dell'Offerta Economica meglio illustrate, a pagina 24 e seguenti dell' allegato-nt-normetecniche-di-funzionamento-e-procurement.pdf " presente fra gli allegati dell'Avviso pubblicato.
06/03/2024 09:11
Quesito #8
Buongiorno, si chiede di confermare che per l'offerta tecnica è possibile presentare n° 6 schede in formato A3 relative ai 2 servizi svolti del Criterio A, e n° 6 cartelle in formato A4 per per la relazione relativa ai Criteri B e C.
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
06/03/2024 12:06
Risposta
In merito al quesito proposto si specifica che l'offerta tecnica NEL SUO COMPLESSO (ricomprendente quindi TUTTI i criteri previsti dal Disciplinare) deve essere contenuta nel numero massimo di "Fogli" e "Cartelle" riportato nell'Avviso di Rettifica prot. n.1294 del 04/03/2024.
In tal senso, l'Operatore Economico al fine di meglio illustrare gli argomenti oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica (criteri A,B e C) deciderà se utilizzare, tutte o in parte, le 6 "cartelle" in formato A4 e/o i 6 "fogli" di formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0, redatti in aderenza alle definizioni di cui alle "Note in merito alle formalità della documentazione" riportate nel citato avviso di Rettifica.
In tal senso, l'Operatore Economico al fine di meglio illustrare gli argomenti oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica (criteri A,B e C) deciderà se utilizzare, tutte o in parte, le 6 "cartelle" in formato A4 e/o i 6 "fogli" di formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0, redatti in aderenza alle definizioni di cui alle "Note in merito alle formalità della documentazione" riportate nel citato avviso di Rettifica.
06/03/2024 12:19
Quesito #9
Buongiorno,
Premesso che nella determinazione del responsabile del servizio n. 24 del 12/02/2024, si “PRENDE ATTO dell’avviato procedimento del primo lotto funzionale al recupero completo dell’immobile, il cui progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022 […]” e ancora al punto 5) della determina è riportato che con la stessa Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022 viene approvato il progetto esecutivo allegato (in stralcio) alla presente documentazione di gara;
come indicato nella determina a contrarre e nel capitolato descrittivo prestazionale, l'intervento in argomento è da ricondurre alle residuali e necessarie lavorazioni utili al ripristino completo dell'immobile;
Considerato che nella tabella B dei criteri di valutazione, "caratteristiche metodologiche dell'offerta", inserita al paragrafo 16.1 del disciplinare tecnico di gara, al sub criterio C, viene valutata l'efficacia delle azioni e soluzioni proposte [...];
si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante:
1) Se con la Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022, è stato approvato sia il progetto definitivo che esecutivo afferente al I lotto funzionale.
2) Se sono già stati eseguite lavorazioni approvate con la deliberazione di cui sopra e in caso affermativo quali.
3) Chiarimenti in merito a quali sono le lavorazioni residuali sulle quali si potranno presentare soluzioni progettuali che verranno valutate come indicato della tabella B al sub criterio C.
Cordiali saluti.
Premesso che nella determinazione del responsabile del servizio n. 24 del 12/02/2024, si “PRENDE ATTO dell’avviato procedimento del primo lotto funzionale al recupero completo dell’immobile, il cui progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022 […]” e ancora al punto 5) della determina è riportato che con la stessa Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022 viene approvato il progetto esecutivo allegato (in stralcio) alla presente documentazione di gara;
come indicato nella determina a contrarre e nel capitolato descrittivo prestazionale, l'intervento in argomento è da ricondurre alle residuali e necessarie lavorazioni utili al ripristino completo dell'immobile;
Considerato che nella tabella B dei criteri di valutazione, "caratteristiche metodologiche dell'offerta", inserita al paragrafo 16.1 del disciplinare tecnico di gara, al sub criterio C, viene valutata l'efficacia delle azioni e soluzioni proposte [...];
si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante:
1) Se con la Deliberazione di G.C. n. 22 del 19/05/2022, è stato approvato sia il progetto definitivo che esecutivo afferente al I lotto funzionale.
2) Se sono già stati eseguite lavorazioni approvate con la deliberazione di cui sopra e in caso affermativo quali.
3) Chiarimenti in merito a quali sono le lavorazioni residuali sulle quali si potranno presentare soluzioni progettuali che verranno valutate come indicato della tabella B al sub criterio C.
Cordiali saluti.
06/03/2024 12:43
Risposta
In riferimento al quesito proposto, tenuto conto che gli interventi previsti nel "I lotto funzionale" non sono stati ancora realizzati e sono oggetto di una imminente procedura di affidamento dei lavori (in aderenza ad un progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n.22/2022), si specifica che "le lavorazioni residuali" a cui si fa riferimento sono da intendersi come l'insieme di interventi, complementari a quelli già previsti nel "I lotto funzionale", utili a raggiungere l'obiettivo dell'agibilità del complesso Museale in argomento e la relativa e totale futura fruibilità per la quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si può ritenere necessario prevedere:
- ulteriori opere di miglioramento sismico e/o rafforzamento locale delle strutture murarie del complesso museale (compreso l'eventuale ripristino della copertura dell'adiacente "aula basilicale" oggi parzialemente crollata e già oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza)
- ripristino di tutti gli impianti (elettrico, termico, antincendio e di allarme) del Chiostro adibito a Museo delle Ceramiche
- ripristino e/o rifacimento degli infissi esterni e/o interni del Museo delle Ceramiche
- eventuale completamento del restauro e messa in sicurezza del ciclo di affreschi posti a cordo del chiostro del Museo
- ulteriori opere di miglioramento sismico e/o rafforzamento locale delle strutture murarie del complesso museale (compreso l'eventuale ripristino della copertura dell'adiacente "aula basilicale" oggi parzialemente crollata e già oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza)
- ripristino di tutti gli impianti (elettrico, termico, antincendio e di allarme) del Chiostro adibito a Museo delle Ceramiche
- ripristino e/o rifacimento degli infissi esterni e/o interni del Museo delle Ceramiche
- eventuale completamento del restauro e messa in sicurezza del ciclo di affreschi posti a cordo del chiostro del Museo
06/03/2024 12:25
Quesito #10
Buongiorno, si chiede se l'offerta tecnica nella sua completezza e totalità deve essere redatta in numero massimo di 6 cartelle e/o fogli.
06/03/2024 12:50
Risposta
Come già illustrato in risposta a precedente quesito, si conferma che l'Offerta Tecnica, nel suo complesso potrà essere formulata utilizzando:
- massimo n° 6 "cartelle" in formato A4
E
- massimo n° 6 "fogli" di formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0
con le modalità e secondo le definizioni di "cartelle" e "fogli" contenute nelle "Note in merito alle formalità della documentazione" riportate nell'Avviso di Rettifica prot. n.1294 del 04/03/2024.
- massimo n° 6 "cartelle" in formato A4
E
- massimo n° 6 "fogli" di formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0
con le modalità e secondo le definizioni di "cartelle" e "fogli" contenute nelle "Note in merito alle formalità della documentazione" riportate nell'Avviso di Rettifica prot. n.1294 del 04/03/2024.
07/03/2024 17:04
Quesito #11
Buongiorno,
in riferimento al PassOe anche indicando il CIG comunicato nell'avviso di rettifica, il portale ANAC riporta la seguente dicitura "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definiti".
Pertanto Visto che sulla Piattaforma ASMECOMM è obbligatorio l'inserimento dell'allegato PASSOE nello slot della Busta Amministrativa, si chiede come dobbiamo regolarci al fine della corretta presentazione della Gara.
Grazie
in riferimento al PassOe anche indicando il CIG comunicato nell'avviso di rettifica, il portale ANAC riporta la seguente dicitura "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definiti".
Pertanto Visto che sulla Piattaforma ASMECOMM è obbligatorio l'inserimento dell'allegato PASSOE nello slot della Busta Amministrativa, si chiede come dobbiamo regolarci al fine della corretta presentazione della Gara.
Grazie
10/03/2024 18:20
Risposta
salve,
si conferma quanto già indicato nella risposta a precedente ed identico quesito, come riportato nell'Avviso di Rettifica n.2 inserito fra gli allegati al Bando di cui si allega stralcio afferente.
Saluti
si conferma quanto già indicato nella risposta a precedente ed identico quesito, come riportato nell'Avviso di Rettifica n.2 inserito fra gli allegati al Bando di cui si allega stralcio afferente.
Saluti
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12/03/2024 18:37
Quesito #12
Si chiede conferma che, in caso di RTP, ciascun componente del RTP deve compilare la domanda di partecipazione, di cui all'allegato A. In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che:
- l'imposta di bollo di cui al F23 deve essere pagata solo dalla capogruppo;
- il caricamento delle domande di partecipazione delle mandanti devono essere caricate nella sezione "altri documenti", dato che nella sezione dedicata alla domanda di partecipazione è posibile caricare un solo file.
Cordiali saluti
- l'imposta di bollo di cui al F23 deve essere pagata solo dalla capogruppo;
- il caricamento delle domande di partecipazione delle mandanti devono essere caricate nella sezione "altri documenti", dato che nella sezione dedicata alla domanda di partecipazione è posibile caricare un solo file.
Cordiali saluti
14/03/2024 17:36
Risposta
In riferimento alla procedura in oggetto ed al quesito formulato spiace comunicare che si sono rilevati diversi refusi materiali nella stesura della modulistica predisposta all'interno, in particolare, della Busta Amministrativa.
In ragione di tale circostanza si preannuncia la sospensione della procedura di gara ed il probabile annullamento della stessa procedendo, negli immediati giorni a seguire ad una nuova relativa pubblicazione.
In ragione di tale circostanza si preannuncia la sospensione della procedura di gara ed il probabile annullamento della stessa procedendo, negli immediati giorni a seguire ad una nuova relativa pubblicazione.
12/03/2024 19:14
Quesito #13
Si chiede conferma che, in caso di RTP, ciascun componente del RTP deve compilare la Dichiarazione a corredo dell'Istanza (Allegato B). In caso di risposta positiva, si chiede di confermare che il caricamento delle Dichiarazioni a corredo dell'Istanza delle mandanti deve essere eseguito nella sezione "altri documenti", dato che nella sezione Dichiarazione a corredo dell'Istanza è posibile caricare un solo file.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
14/03/2024 17:37
Risposta
In riferimento alla procedura in oggetto ed al quesito formulato spiace comunicare che si sono rilevati diversi refusi materiali nella stesura della modulistica predisposta all'interno, in particolare, della Busta Amministrativa.
In ragione di tale circostanza si preannuncia la sospensione della procedura di gara ed il probabile annullamento della stessa procedendo, negli immediati giorni a seguire ad una nuova relativa pubblicazione.
In ragione di tale circostanza si preannuncia la sospensione della procedura di gara ed il probabile annullamento della stessa procedendo, negli immediati giorni a seguire ad una nuova relativa pubblicazione.