Scaduto

Gara #22362

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DAL 29.12.2023 AL 28.12.2026
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Informazioni appalto

22/02/2024
Aperta
Servizi
€ 531.456,60
TERRACCIANO SABATO
CONSORZIO CIMITERIALE COMUNI ARZANO CASORIA CASAVATORE

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Lotti

1
B07FCB9D6A
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DAL 29.12.2023 AL 28.12.2026
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dal 29/12/2023 al 28/12/2026
€ 257.604,60
€ 262.176,00
€ 11.676,00

Commissione valutatrice

Determina n. 62
09/04/2024
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Cognome Nome Ruolo
Chiodi Pasquale Andrea PRESIDENTE
Nardi Ettore COMMISSARIO
Ferrara Antonietta COMMISSARIO CON FUNZIONE VERBALIZZANTE

Scadenze

18/03/2024 16:00
15/03/2024 12:00
25/03/2024 10:00
18/04/2024 18:00

Allegati

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22/02/2024 11:35
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20/04/2024 09:47
444.99 kB

Chiarimenti

29/02/2024 17:05
Quesito #1
buonasera
si chiede chiarimenti in merito al punto 6.3 del del disciplinare per fatturato analoghi possiamo considerare anche altre tipologie di rifiuti (quindi non cimiteriali)
06/03/2024 14:00
Risposta
E’ necessario aver espletato nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello della gara ossia: Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui all’art.2 e 5 del capitolato speciale d’appalto.
04/03/2024 12:33
Quesito #2
salve

la presente per chiedere maggior chiarimenti in merito all'offerta da presentare e più precisamente all'Art 5 del CSA

al punto A) si intende la sola raccolta all'interno della struttura consortile la somma di € 109.060.20
al punto B) è inteso trasporto + smaltimento;
al punto c???
al punto D??
Inoltre
06/03/2024 14:03
Risposta
Al punto A) dell’art. 5, si intende l’importo annuo per l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti presso la struttura cimiteriale;
Al punto B), si intende l’Importo annuo per il trasporto e conferimento dei rifiuti raccolti presso la struttura cimiteriali presso gli impianti di stoccaggio e trattamento autorizzati;
Al punto C) si riferisce all’importo per il servizio annuale di campionamento e caratterizzazione analitica/merceologica dei rifiuti oggetto dell’appalto;
Al punto D), si riferisce all’importo per il servizio annuale di assistenza in materia di adempimenti ambientali (compilazione registro di carico e scarico rifiuti, dichiarazioni annuali MUD);
05/03/2024 08:00
Quesito #3
1) per la partecipazione alla gara è richiesta l'iscrizione alla white list presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha sede. Si richiede, l'equipollenza della iscrizione alla richiesta di iscrizione e/o alla richiesta di aggiornamento nell'elenco delle imprese in white list ai sensi della L. 190/2012;

2) Al punto 6.3 lettera a) è richiesto l'esecuzione di N. 1 servizio analogo a quello oggetto dell'appalto di importo minimo di € 531.456,60 negli ultimi tre anni. Si richiede se, per servizio analogo, vista la recente giurisprudenza, sono intesi i servizi che designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; pertanto, un servizio può dirsi analogo a quello posto in gara qualora vi siano elementi di similitudine e omogeneità in esito ad un confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti. Detto questo si richiede conferma che come servizio analogo è inteso anche un servizio di raccolta porta a porta urbano dei rifiuti ;

3) Sempre al punto 6.3 lettera b), c) e d) viene richieste il possesso di certificazioni nel settore IAF24 o altro settore idoneo, pertinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto. Si richiede se, il possesso di certificazione con oggetto di scopo equipollente al servizio da rendersi è considerato requisito soddisfacente per il possesso delle certificazioni richiamate.




06/03/2024 14:07
Risposta
1) Ai fini della partecipazione alle procedure di gara relative ai servizi di cui all’art.53 della Legge 190/2012 è sufficiente la richiesta di iscrizione nella white list, come emerge dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato sez. III n.10935/2022;

2)
Nel caso specifico il servizio di raccolta porta a porta urbano dei rifiuti può essere inteso quale servizio analogo a condizione che l’O.E. abbia effettuato negli ultimi 3 anni, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento per i codici CER individuati all’art.2 del CSA;

3) Il possesso di certificazione con oggetto di scopo equipollente al servizio da rendersi è considerato requisito soddisfacente solo se il settore di accreditamento corrisponde al settore IAF24 o altro settore idoneo individuato come IAF39.


06/03/2024 14:59
Quesito #4
Buongiorno,
a seguito del vs. chiarimento ad una nostra chiediamo un supplemento di chiarimento. Il ns. chiarimento era:

- Al punto 6.3 lettera a) è richiesto l'esecuzione di N. 1 servizio analogo a quello oggetto dell'appalto di importo minimo di € 531.456,60 negli ultimi tre anni. Si richiede se, per servizio analogo, vista la recente giurisprudenza, sono intesi i servizi che designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; pertanto, un servizio può dirsi analogo a quello posto in gara qualora vi siano elementi di similitudine e omogeneità in esito ad un confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti. Detto questo si richiede conferma che come servizio analogo è inteso anche un servizio di raccolta porta a porta urbano dei rifiuti ;

La vs. risposta a tale chiarimento è la seguente:

Nel caso specifico il servizio di raccolta porta a porta urbano dei rifiuti può essere inteso quale servizio analogo a condizione che l’O.E. abbia effettuato negli ultimi 3 anni, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento per i codici CER individuati all’art.2 del CSA.

Nei servizio di raccolta porta a porta sono quasi sempre esclusi i servizi cimiteriali in quanti affidati di norma ad altra impresa; d'altronde, il servizio di raccolta urbano dei rifiuti non può comprendere il servizio di raccolta di rifiuti cimiteriali in quanto trattasi di rifiuti speciali. A nostro parere, vista la copiosa giurispudenza in materia che accomuna i servizi di raccolta porta a porta ad altri servizi di raccolta rifiuti, essendo dunque i servizi di raccolta porta a porta servizi di trasporto e smaltimento rifiuti gli stessi possono sicuramente essere considerati come servizi analoghi a patto che l'operatore economico (in forma singola o associata) possa nel suo complesso trasportare e dunque possedere nella propria Autorizzazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'attivazione dei codici EER di cui all'allegato 2 del CSA.

In attesa di vs. conferma porgo cordiali saluti.

07/03/2024 11:59
Risposta
In riferimento al quesito in questione si conferma quanto già chiarito in data 06/03/2024.
06/03/2024 10:16
Quesito #5
1) Obbligo di osservanza dei CCNL.
Il CCNL di riferimento, riportato negli atti di gara ed alla base del calcolo del costo della manodopera, è il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali il quale, in caso di avvicendamento delle imprese nell’esecuzione del servizio, prevede all’art. 6 il c.d. “passaggio di cantiere”.
Orbene, alla luce di tale considerazione, si chiede a codesta Stazione Appaltante di precisare se l’impresa futura aggiudicataria del servizio in oggetto dovrà procedere all’assunzione del personale impiegato dall’attuale affidataria del servizio che, in ogni caso dovrebbe essere individuato in n. 2 operai livello 2A.

2) Attribuzione codice EER 18.01.03* ai rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione.
Ai rifiuti in questione codesta Stazione Appaltante ha attribuito il codice E.E.R. 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione.
Considerata la provenienza del rifiuto, il capitolo di competenza, dovrebbe essere il 20 (rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - nonché i rifiuti della raccolta differenziata), che annovera in elenco il codice E.E.R. 20.03.99.
Infatti, essendo i rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione composti sia da rifiuti biodegradabili che da rifiuti non biodegradabili il codice appropriato dovrebbe essere il codice E.E.R. 20.03.99, peraltro condiviso anche dagli organi di controllo; a tal fine alleghiamo alla presente la nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 17811 del 26.8.2009 che, su parere dell’ISPRA prot. n. 031098 del 20.7.2009, ha precisato che il C.E.R. ritenuto pertinente è il 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
08/03/2024 10:50
Risposta
1) Non è previsto passaggio di cantiere.

2) In merito al quesito richiesto ed in considerazione della nota pervenutaci (Ministero dell’Ambiente prot. n. 17811 del 26/08/2009) che identifica i codici EER sulla base dell’attuale formulazione dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, si comprende che l’attribuzione del codice EER 20.03.99, ritenuto pertinente dall’ISPRA, abbia comunque carattere puramente residuale. L’attribuzione del codice EER 18.01.03, da parte del produttore (stazione appaltante), per i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni deriva dalle seguenti considerazioni:
  • responsabilità del produttore nella corretta classificazione del rifiuto ed attribuzione del codice EER;
  • mancanza, nell’ Elenco Europeo Rifiuti (nell’attuale formulazione), di un codice EER specifico per i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni benché siano classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art.183, lettera bter comma 6 del D. Lgs. 152/06;
  • carenza di informazioni circa la pericolosità o meno di tale tipologia di rifiuto.
Il produttore, sulla base delle considerazioni sopra riportate e trovandosi anche nell’impossibilità pratica di determinare ogni volta la presenza di sostanze pericolose all’interno dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ha ritenuto opportuno classificare, secondo il principio di precauzione, i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni con il codice EER 18.01.03* (pericoloso).
12/03/2024 15:04
Quesito #6
buon pomeriggio
in merito alla richiesta di chiarimento e alla vostra risposta si chiede ulteriore chiarimento per analoghi servizi, la scrivente ha eseguito trasporto e smaltimento per i cer di cui all'art 2 del CSA non da struttura cimiteriale bensì da altri enti sia pubblici che privati, è lo stesso?? possiamo partecipare alla gara??
Cordiali saluti
13/03/2024 13:37
Risposta
L’art.6.3 del Disciplinare di gara lettera a) stabilisce:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizi analogo a quello oggetto dell’appalto di importo minimo pari a € 531.456,60 - La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.


Pertanto il requisito (vedi art.2 e 5 del CSA), è dimostrato dai certificati/attestazioni da parte di amministrazioni pubbliche o committenti privati per i CER oggetto di gara.

13/03/2024 16:55
Quesito #7
Buonasera,
per la dimostrazione della "capacità economica e finanziaria" è necessario il possesso di entrambi i requisiti indicati al punto 6.2, lett. a) e B), o basta la dimostrazione di almeno uno dei requisiti richiesti.
Ciò in quanto del requisito previsto al punto b) presentazione di n. 2 idonee referenze bancarie, non vi è menzione nellla documentazione amministrativa
elencata a pag. 19 del Disciplinare di Gara.
15/03/2024 12:21
Risposta
Si ribadisce quanto riportato nell’art.6.2 del “Disciplinare di gara”.
Pertanto il requisito in parola è dimostrato da: 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 1.062.913,20 IVA esclusa
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
b) presentazione di n. 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie con data non anteriore a tre mesi attestanti la capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti.

Pertanto tutto quanto sopra va riportato nella documentazione amministrativa.
15/03/2024 16:12
Quesito #8
Buonasera,
in fase di pagamento del contributo ANAC, l'importo associato al CIG è pari ad €. 18,00.
Sul disciplinare l'importo indicato è pari ad €. 77,00.
Attendiamo Vs. indicazioni in merito, prima di procedere al pagamento.
Cordiali saluti.
15/03/2024 17:02
Risposta
In riferimento alla delibera ANAC N.621 del 20/12/2022 l'importo da corrispondere all'ANAC rispetto al valore dell'appalto rientra nella fascia compresa tra € 500.000 ed € 800.000 e pertanto il disciplinare di gara si attiene a quanto indicato in delibera.
A seguito dell'avviso ANAC visibile al link https://www.anticorruzione.it/-/avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-degli-importi-a-favore-dell-autorit%C3%A0 si consiglia di effettuare bonifico in caso di errori di generazione del MAV.

R.F.A.
15/03/2024 18:57
Quesito #9
Buonasera,
al fine di ottenere il punteggio previsto al punto A.3) dei criteri di valutazione, ossia 20 punti per l'utilizzo di un automezzo elettrico, è esaustiva la presentazione di preventivo ed impegno all'acquisto di un veicolo elettrico, in caso di aggiudicazione della procedura di gara.
Cordiali saluti
20/03/2024 12:42
Risposta
Si. E’ sufficiente l’impegno all’acquisto di un veicolo elettrico per l’attribuzione del punteggio in questione. Si precisa ulteriormente che l’acquisto, ovvero l’utilizzo del veicolo elettronico è condizione per la stipula del contratto.
18/03/2024 10:22
Quesito #10
buongiorno

la scrivente non ha mai effettuato servizi di natura cimiteriali ma ha raccolto e trasportato i cer di cui all'Art 2 e 5 del capitolato per altri clienti come il cer 180103 da altre strutture sanitarie.
Chiedo se sono considerati servizi analoghi e pertanto possiamo partecipare alla gara.
Cordiali saluti
20/03/2024 12:44
Risposta
In riferimento al quesito posto, si precisa che:
il requisito è stabilito dall’art. 2 e 5 del C.S.A. e art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara.
18/03/2024 15:42
Quesito #11
Buonasera,
in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali, sul disciplinare di gara c'è scritto che l'o.e. deve possedere le seguenti categorie:

- cat. 1 ordinaria;
-cat.4;
-cat. 5
a quali classi fanno riferimento?

Cordiali Saluti
20/03/2024 12:46
Risposta
Per le categorie di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, indicate nel disciplinare di gara, l’Operatore economico deve disporre almeno della classe F di iscrizione al suddetto Albo.

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