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Gara #28588
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CAGLI PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZOInformazioni appalto
10/05/2024
Aperta
Servizi
€ 24.000,00
TROCCHI EDOARDO
Categorie merceologiche
665181
-
Servizi di intermediazione assicurativa
Lotti
Inviato esito
1
B19FB1EE92
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CAGLI PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CAGLI PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
€ 24.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24.000,00
Determinazione n. 464 del 25-06-2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04912620152 | CENTRALE SPA |
Seggio di gara
Determinazione n.399
30/05/2024
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Trocchi | Edoardo | Presidente |
Palazzetti | Luigi | Membro esperto |
Paci | Giovanni | Membro esperto |
Rosati | Francesco | Segretario verbalizzante |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Trocchi | Edoardo | Presidente |
Palazzetti | Luigi | Membro esperto |
Paci | Giovanni | Membro esperto |
Scadenze
22/05/2024 15:31
30/05/2024 10:00
04/06/2024 12:30
Avvisi
Allegati
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1.22 MB | |
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Comunicazione di ammissione SHA-256: afa2f321dec88e84d450ee3140e4ad50e012103b0c80fb18167c6e278ef3a398 04/06/2024 15:20 |
1.63 kB | |
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138.81 kB | |
Verbale ammissione SHA-256: f78df6c92b9d54c6ad1e58be526e3ec37fd587c20fb591de7e95b72f413cf522 25/06/2024 11:50 |
6.95 kB | |
Verbale di aggiudicazione SHA-256: fd5d1aa1109644ee5f46dbd318b7adc198a9603de7beba76d011d9aae3d5e8fe 25/06/2024 11:50 |
9.62 kB | |
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191.05 kB | |
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: cdc4ff75a4907e51853c4511b2a9ff9012d8547d5fb82165b4f02363f7a50cc7 25/06/2024 12:33 |
3.10 kB |
Chiarimenti
22/05/2024 14:33
Quesito #1
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede quanto si seguito riportato:
1) Conferma che i documenti per la comprova dei requisiti e il caricamento sul FVOE saranno richiesti al solo operatore economico aggiudicatario essendo in questa fase sufficiente l’autodichiarazione circa il possesso degli stessi;
2) Conferma che nella domanda di partecipazione, punto 8, l’assenza della possibilità di scelta per l’operatore economico alternativa tra l’autorizzare o il non autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, sia un refuso e che, dunque, possa essere apposto proprio diniego all’autorizzazione all’ostensione dei documenti presentati per la partecipazione così come espressamente previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023; a tal proposito si chiede conferma che l’offerente possa allegare una dichiarazione con indicazione delle parti dell’offerta tecnica coperti da riservatezza unitamente ad una copia dell’offerta tecnica debitamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali;
3) Conferma che per la redazione dell’offerta tecnica non sia previsto un limite massimo di pagine e che, in caso contrario, i CV allegati non concorreranno nel numero massimo di pagine eventualmente previsto;
4) Conferma che al Paragrafo 3.D dell’offerta tecnica, per l’attribuzione del punteggio, debba indicarsi la mera disponibilità di un servizio dedicato alla gestione dei sinistri passivi e del referente non essendo necessaria la descrizione del servizio, che sarà riportata al paragrafo 2.A, come richiesto dal Disciplinare;
5) Conferma che, con riferimento alle attività indicate all’art. 5 del Capitolato “Gestione sinistri attivi a risarcimento diretto”, per lo svolgimento di tali attività il Broker potrà fornire il proprio supporto e la propria assistenza e che potrà suggerire all’Ente appositi professionisti preposti allo svolgimento di questo servizio per il tramite di subappalto a società benevisa al mercato assicurativo. Siamo a chiedere, inoltre, la statistica sinistri degli ultimi 5 anni;
6) Con riferimento all’art 13 del Capitolato Garanzia Assicurativa, si evidenzia che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D.Lgs. 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Si chiede conferma, quindi, che in caso di aggiudicazione, si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, senza la produzione di specifica appendice, con massimale per singolo atto illecito e per anno assicurativo non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia n. 00282/2017 REG.PROV.COLL. n. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che “Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l’allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l’ipotesi di nullità parziale prevista dall’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii”.
7) Con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, si segnala che la percentuale di provvigione minima del 7% e quella massima del 12% indicate nel Disciplinare di gara sono le medesime per la copertura RCA e per le coperture diverse RCA.
A tal proposito, si fa presente che è prassi consolidata l’indicazione di aliquote provvigionali differenziate per le polizze RCA e per le polizze RE (diverse dalla RCA) e si chiede, pertanto, conferma che l’indicazione di cui sopra sia un refuso. Qualora tale refuso venisse confermato, si chiede di volerci indicare le nuove aliquote provvigionali massime e minime differenziate per la copertura RCA e per le coperture diverse RCA.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede quanto si seguito riportato:
1) Conferma che i documenti per la comprova dei requisiti e il caricamento sul FVOE saranno richiesti al solo operatore economico aggiudicatario essendo in questa fase sufficiente l’autodichiarazione circa il possesso degli stessi;
2) Conferma che nella domanda di partecipazione, punto 8, l’assenza della possibilità di scelta per l’operatore economico alternativa tra l’autorizzare o il non autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, sia un refuso e che, dunque, possa essere apposto proprio diniego all’autorizzazione all’ostensione dei documenti presentati per la partecipazione così come espressamente previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023; a tal proposito si chiede conferma che l’offerente possa allegare una dichiarazione con indicazione delle parti dell’offerta tecnica coperti da riservatezza unitamente ad una copia dell’offerta tecnica debitamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali;
3) Conferma che per la redazione dell’offerta tecnica non sia previsto un limite massimo di pagine e che, in caso contrario, i CV allegati non concorreranno nel numero massimo di pagine eventualmente previsto;
4) Conferma che al Paragrafo 3.D dell’offerta tecnica, per l’attribuzione del punteggio, debba indicarsi la mera disponibilità di un servizio dedicato alla gestione dei sinistri passivi e del referente non essendo necessaria la descrizione del servizio, che sarà riportata al paragrafo 2.A, come richiesto dal Disciplinare;
5) Conferma che, con riferimento alle attività indicate all’art. 5 del Capitolato “Gestione sinistri attivi a risarcimento diretto”, per lo svolgimento di tali attività il Broker potrà fornire il proprio supporto e la propria assistenza e che potrà suggerire all’Ente appositi professionisti preposti allo svolgimento di questo servizio per il tramite di subappalto a società benevisa al mercato assicurativo. Siamo a chiedere, inoltre, la statistica sinistri degli ultimi 5 anni;
6) Con riferimento all’art 13 del Capitolato Garanzia Assicurativa, si evidenzia che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D.Lgs. 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Si chiede conferma, quindi, che in caso di aggiudicazione, si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, senza la produzione di specifica appendice, con massimale per singolo atto illecito e per anno assicurativo non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia n. 00282/2017 REG.PROV.COLL. n. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che “Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l’allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l’ipotesi di nullità parziale prevista dall’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii”.
7) Con riferimento alla formulazione dell’offerta economica, si segnala che la percentuale di provvigione minima del 7% e quella massima del 12% indicate nel Disciplinare di gara sono le medesime per la copertura RCA e per le coperture diverse RCA.
A tal proposito, si fa presente che è prassi consolidata l’indicazione di aliquote provvigionali differenziate per le polizze RCA e per le polizze RE (diverse dalla RCA) e si chiede, pertanto, conferma che l’indicazione di cui sopra sia un refuso. Qualora tale refuso venisse confermato, si chiede di volerci indicare le nuove aliquote provvigionali massime e minime differenziate per la copertura RCA e per le coperture diverse RCA.
Cordiali saluti
24/05/2024 12:55
Risposta
In merito alle domande indicate nella comunicazione del 22/05/2024, si riportano i seguenti chiarimenti:
1) Si conferma che la comprova dei requisiti indicati nel disciplinare verrà chiesta al solo operatore economico aggiudicatario. Gli operatori economici concorrenti dovranno compilare il DGUE.
2) L'operatore economico nel momento in cui presenterà l'offerta tecnica potrà chiedere tramite la piattaforma l'oscuramento della documentazione della busta tecnica. La richiesta di oscuramento dovrà essere valutata dalla stazione appaltante. L' operatore economico dovrà quindi produrre una dettagliata descrizione che spieghi in modo inequivocabile il motivo per cui si chide l'applicazione dell' art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs 36/2023. A tal proposito si ricorda la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, nella sentenza 21 dicembre 2021, n. 13253 e, poi il contenuto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia 29 novembre 2022, n. 10498 " la documentazione che si chiede di segretare, contiene segreti che sono cosa diversa dalle più generiche cognizioni e/o competenze (cd. “abilità lavorative”) possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un’attività o una professione". Inoltre,"non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)” (cfr. T.A.R. FVG, sez. I, 1° luglio 2021, n. 202).
3) Si conferma il punto 3.
4) Si conferma il punto 4.
5) Si conferma il punto 5. La CentraleSpa è attualmente la società incaricata alla gestione dei sinistri per conto del Comune di Cagli, e quindi detiene la statistica dei sinistri degli ultimi 5 anni.
6) Si conferma quanto indicato nell'art. 13 del capitolato, ossia il Broker aggiudicatario dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00, così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione.In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad €. 1.500.000,00. Si precisa che il ricorso a questa fattispecie è ormai prassi consolidata utilizzata nella maggior parte dei bandi di gara e/o lettere di invito perchè permette di garantire all'ente committente una maggior tutela.
7) Si conferma che la percentuale di provvigione minima del 7% e quella massima del 12% si applica sia per la copertura RCA che per le coperture diverse da RCA.
Cordiali saluti
1) Si conferma che la comprova dei requisiti indicati nel disciplinare verrà chiesta al solo operatore economico aggiudicatario. Gli operatori economici concorrenti dovranno compilare il DGUE.
2) L'operatore economico nel momento in cui presenterà l'offerta tecnica potrà chiedere tramite la piattaforma l'oscuramento della documentazione della busta tecnica. La richiesta di oscuramento dovrà essere valutata dalla stazione appaltante. L' operatore economico dovrà quindi produrre una dettagliata descrizione che spieghi in modo inequivocabile il motivo per cui si chide l'applicazione dell' art. 35, comma 4, lett. a) del d.lgs 36/2023. A tal proposito si ricorda la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, nella sentenza 21 dicembre 2021, n. 13253 e, poi il contenuto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia 29 novembre 2022, n. 10498 " la documentazione che si chiede di segretare, contiene segreti che sono cosa diversa dalle più generiche cognizioni e/o competenze (cd. “abilità lavorative”) possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un’attività o una professione". Inoltre,"non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l’affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio “know how”, bensì è necessario che sussista una informazione “precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)” (cfr. T.A.R. FVG, sez. I, 1° luglio 2021, n. 202).
3) Si conferma il punto 3.
4) Si conferma il punto 4.
5) Si conferma il punto 5. La CentraleSpa è attualmente la società incaricata alla gestione dei sinistri per conto del Comune di Cagli, e quindi detiene la statistica dei sinistri degli ultimi 5 anni.
6) Si conferma quanto indicato nell'art. 13 del capitolato, ossia il Broker aggiudicatario dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00, così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione.In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad €. 1.500.000,00. Si precisa che il ricorso a questa fattispecie è ormai prassi consolidata utilizzata nella maggior parte dei bandi di gara e/o lettere di invito perchè permette di garantire all'ente committente una maggior tutela.
7) Si conferma che la percentuale di provvigione minima del 7% e quella massima del 12% si applica sia per la copertura RCA che per le coperture diverse da RCA.
Cordiali saluti