Proposta di aggiudicazione

Gara #35249

Affidamento in concessione d’uso dell’impianto di innevamento programmato delle aree di Cesana/San Sicario, Claviere/Monti della Luna e Sauze d’Oulx
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Informazioni appalto

23/07/2024
Aperta
Servizi
€ 45.000.000,00
TREMANTE Stefano
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

Categorie merceologiche

9261 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
B28815D362
Qualità prezzo
Affidamento in concessione d’uso dell’impianto di innevamento programmato delle aree di Cesana/San Sicario, Claviere/Monti della Luna e Sauze d’Oulx
Affidamento in concessione d’uso dell’impianto di innevamento programmato delle aree di Cesana/San Sicario, Claviere/Monti della Luna e Sauze d’Oulx
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00941880015 SESTRIERES SPA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

233 e 236
29/08/2024
Cognome Nome Ruolo
Fasano Giorgio Presidente PRIMA SEDUTA
Tremante Stefano Componente
Gatti Federica Componente verbalizzante PRIMA SEDUTA
Gadrino Andrea Presidente SECONDA SEDUTA
Gili Edoardo Componente SECONDA SEDUTA

Commissione valutatrice

233 - 236
29/08/2024
Cognome Nome Ruolo
Fasano Giorgio Presidente
Tremante Stefano Componente
Gatti Federica Componente verbalizzante
Gadrino Andrea Presidente
Gili Edoardo componente verbalizzante

Scadenze

26/08/2024 12:00
29/08/2024 10:00
03/09/2024 14:00

Allegati

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03/09/2024 16:36
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03/09/2024 16:36
198.89 kB

Chiarimenti

01/08/2024 09:47
Quesito #1
La disciplina del recesso contenuta all'articolo 3 del Capitolato, tra gli esempi di sopravvenuta eccessiva onerosità indica anche "la mancata adozione da parte della Regione Piemonte dell'atto di impegno di spesa per l'erogazione del contributo a favore dei comuni". Si chiede di confermare che tale esempio non esclude la possibilità del concessionario di esercitare la facoltà di recesso anche nel caso in cui l'impegno di spesa abbia a oggetto un importo minore di quello erogato negli ultimi anni e indicato nel Bando in Euro 2.700.000,00 annui.
01/08/2024 15:03
Risposta
Buongiorno,si conferma che la casistica in cui l'impegno di spesa da parte della Regione Piemonte abbia ad oggetto un importo minore di quello erogato negli ultimi anni rientra tra le possibilità del concessionario di esercitare la facoltà di recesso.
01/08/2024 17:37
Quesito #2
Con riferimento alla disciplina del recesso contenuta all'art.3 del Capitolato, tra gli esempi di sopravvenuta eccessiva onerosità, indica anche "l'aumento dei costi di gestione". Si chiede in quale misura debba essere considerato l'aumento e se, in ragione del costo dei servizi previsti dalla Concessione, il cui costo ne costituisce il valore, tale aumento possa essere inteso nella misura del 5% di variazione del costo del servizio rispetto a quello iniziale convenzionalmente stabilito dalla gara in Euro 3.000.000,00 (2.700.000,00 oltre 300.000,00).
14/08/2024 22:37
Risposta
In riferimento a quanto richiesto e a quanto riportato nel capitolato per l’affidamento della concessione, si conferma che un aumento del 5% del costo del servizio rispetto a quello iniziale stabilito dal bando di gara può essere considerata una eccessiva onerosità.
05/08/2024 17:00
Quesito #3
SI CHIEDE SE NELLE opere di sostituzione o rinnovo parziale e totale di componenti o ampliamento dell’impianto (intese come sostituzioni di tratti di impianto di proprietà pubblica obsoleti), DI CUI AL COMBINATO ART.9 DEL CSA E 7.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA POSSANO ESSERE, IN TERMINI DI OFFERTA TECNICA, PROPOSTE opere di efficientamento energetico o meglio risparmio energetico, degli attuali impianti di innevamento, RITENENDO IL QUI RICHIEDENTE CHE COSTITUISCA COMPONENTE DELL’IMPIANTO ANCHE LA FONTE DI ENERGIA OCCORRENTE, DONDE NELLA ESPRESSIONE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ANNOVERARSI ANCHE LA SOSTITUZIONE DELLA FONTE EROGATRICE DELL’ENERGIA ELETTRICA.
14/08/2024 22:38
Risposta
Trattandosi di impianti di innevamento programmato realizzati per la maggior parte in occasione del XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, la vetustà degli stessi, data dal fatto che sono stati realizzati da quasi 20 e i componenti sia delle sale macchine sia delle linee di produzione, sono molto sollecitati, le Amministrazioni proprietarie richiedono prioritariamente il loro ammodernamento al fine di poterli tenere in efficienza per un arco temporale di almeno ulteriori 20 anni. Questa necessità fa si che gli interventi proposti possano solamente ricadere sul rinnovo / ammodernamento dei tratti di impianto di innevamento pubblico esistente o su eventuali ampliamenti utili a risolvere determinate criticità. Visto quanto prima specificato si comunica che non saranno accettate proposte che riguardino la fonte di energia occorrente al funzionamento dell’impianto di innevamento programmato.
21/08/2024 07:59
Quesito #4
Visto il quesito n. 2: “ Con riferimento alla disciplina del recesso contenuta all'art.3 del Capitolato, tra gli esempi di sopravvenuta eccessiva onerosità, indica anche "l'aumento dei costi di gestione". Si chiede in quale misura debba essere considerato l'aumento e se, in ragione del costo dei servizi previsti dalla Concessione, il cui costo ne costituisce il valore, tale aumento possa essere inteso nella misura del 5% di variazione del costo del servizio rispetto a quello iniziale convenzionalmente stabilito dalla gara in Euro 3.000.000,00 (2.700.000,00 oltre 300.000,00).”e la relativa risposta “ In riferimento a quanto richiesto e a quanto riportato nel capitolato per l’affidamento della concessione, si conferma che un aumento del 5% del costo del servizio rispetto a quello iniziale stabilito dal bando di gara può essere considerata una eccessiva onerosità.”Considerato che il contributo spettante all’appaltatore per il servizio svolto ( euro 3.000.000,00) comprende oltre ai costi di gestione, anche l’utile e le spese generali, con la presente chiediamo se “ l’aumento dei costi di gestione “ pari al 5%, per poter esercitare il diritto di recesso, sia da calcolare sull’intero ammontare del contributo ( Euro 3.000.000,00) o sull’ammontare del contributo al netto dell’utile e delle spese generali, che nel precedente bando erano pari al 10% ( utile) e 15% ( spese generali) – ( euro 3.000.000,00 *75% = 2.250.000,00 *0,05= euro 112.500,00 incremento minimo dei costi di gestione per potere chiedere il recesso)
22/08/2024 16:30
Risposta
Si conferma che l’aumento dei costi di riferimento al fine del computo del 5% non è da considerare sull’intero importo del contratto ma solo sull’aumento dei costi al netto delle spese generali (15%) e dell’utile di impresa (10%) convenzionalmente stabiliti. Quindi tale incremento andrà valutato sull’importo netto che risulta pari a € 2.371.541,50 ( euro 3.000.000,00 – 10% e – 15% = 2.371.541,50 *0,05= euro 118.577,08 incremento minimo dei costi di gestione per potere chiedere il recesso).

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