Proposta di aggiudicazione
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Gara #41701
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL LAVORI DI Alloggi in co-housing - Alloggi in co-living - Case bottega – Case famiglia/comunità alloggio - Housing sociale in via OrtegaInformazioni appalto
03/10/2024
Aperta
Lavori
€ 1.895.255,99
ciorciaro alberto
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B34CE2CE02
F55G23000030002
Qualità prezzo
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL LAVORI DI Alloggi in co-housing - Alloggi in co-living - Case bottega – Case famiglia/comunità alloggio - Housing sociale in via Ortega
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL LAVORI DI Alloggi in co-housing - Alloggi in co-living - Case bottega – Case famiglia/comunità alloggio - Housing sociale in via Ortega
€ 1.482.816,39
€ 379.153,46
€ 33.286,14
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Ciorciaro | Alberto | Responsabile unico del Progetto |
Commissione valutatrice
763
05/12/2024
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338.16 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Soria | Antonio | Presidente |
Bosco | Emilio | Commissario |
Alberto | Amatucci | Commissario e segretario |
Scadenze
30/10/2024 12:00
04/11/2024 12:00
04/11/2024 12:15
Avvisi
Allegati
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366.12 MB | |
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640.58 kB | |
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Chiarimenti
08/10/2024 19:10
Quesito #1
Si richiede alla stazione appaltante se la categoria OG11 può essere soggetta ad avvalimento.
Grazie
Grazie
10/10/2024 08:44
Risposta
la categoria OG11 è diventata una categoria Super specialistica (SIOSS): non può essere oggetto di avvalimento
09/10/2024 15:15
Quesito #2
Buon pomeriggio, è possibile sapere in che data si può effettuare il sopralluogo poichè sul Disciplinare c'è scritto che è obbligatorio e nelle date indicate da Bando. Viene rilasciata attestazione?
Inoltre la categoria prevalente dei lavori sul Disciplinare è la OG 1 III BIS mentre nel Bando è OG 1 IV . A quale dobbiamo riferirci.
Attendiamo riscontro, grazie.
Inoltre la categoria prevalente dei lavori sul Disciplinare è la OG 1 III BIS mentre nel Bando è OG 1 IV . A quale dobbiamo riferirci.
Attendiamo riscontro, grazie.
10/10/2024 08:55
Risposta
Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.
Il sopralluogo potrà essere svolto in forma autonoma in qualsiasi data che l'operatore ritenga conveniente, si dovrà presentare in sede di gara la dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo.
La categoria prevalente è la OG 1 III BIS.
Il sopralluogo potrà essere svolto in forma autonoma in qualsiasi data che l'operatore ritenga conveniente, si dovrà presentare in sede di gara la dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo.
La categoria prevalente è la OG 1 III BIS.
14/10/2024 12:28
Quesito #3
Spettabile S.A.
con la presente in merito alla gara di cui trattasi, vorremmo sapere se, essendo noi in possesso di cat. OG1 classifica IV-Bis che copre l'intero importo dell'appalto, potremmo partecipare come singolo concorrente dichiarando di subappaltare per intero (subappalto qualificante) le opere della cat. OG11 ad un operatore economico in possesso di idonea qualificazione, grazie.
Certi di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
con la presente in merito alla gara di cui trattasi, vorremmo sapere se, essendo noi in possesso di cat. OG1 classifica IV-Bis che copre l'intero importo dell'appalto, potremmo partecipare come singolo concorrente dichiarando di subappaltare per intero (subappalto qualificante) le opere della cat. OG11 ad un operatore economico in possesso di idonea qualificazione, grazie.
Certi di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
15/10/2024 11:09
Risposta
La partecipazione dovrà essere in A.T.I. con l'impresa in possesso di cat. OG11
16/10/2024 10:39
Quesito #4
Buongiorno
riguardo alla precedente questione per cui si ritiene che la nostra impresa, titolare di SOA OG1 IVbis, categoria prevalente, possa partecipare in autonomia coprendo l'importo della categoria inferiore OG11, si riporta di seguito la sentenza del Consiglio di Stato n. 2873 2023 che stabilisce che
"Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare”), la sentenza di prime cure ha altrettanto correttamente concluso che il subappalto necessario, essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi."
Si ritiene che, in base a detta sentenza, la nostra società possa partecipare alla gara in autonomia e senza ricorrere a RTI con categoria OG11.
Cosa ne pensa la stazione appaltante?
Consiglio di Stato, sez. V, 21.03.2023 n. 2873
7.4. Così sinteticamente richiamata la disciplina di gara di interesse ai fini del giudizio, deve altresì premettersi che il subappalto c.d. necessario o qualificante consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste, perseguendo in tal modo l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
7.4.1. Tale tipo di subappalto, previsto già in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non è incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 50/2016 ed è disciplinato dai primi due commi dell’art. 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (norma abrogata dall’art. 217 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11), tutt’ora vigenti, che regolamentano le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.
7.5. Tanto premesso, correttamente il Tribunale amministrativo, sulla base di una compiuta ricostruzione della normativa di legge e alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza (in particolare dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015), ha reputato non convincente la tesi della ricorrente -OMISSIS- secondo cui il subappalto necessario non potrebbe sopperire alla carenza dei requisiti di cui all’art. 8.1. del Disciplinare, in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l’applicabilità dell’istituto anche per i requisiti in discorso.
7.5.1. Infatti, la sentenza ha correttamente osservato che dalla lettura dell’art. 12 cit. emerge la regola generale in forza della quale l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che, non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, “sono comunque subappaltabili” ad imprese munite delle specifiche attestazioni.
7.6. Su queste premesse correttamente assunte e in virtù dei principi statuiti dalla sopra richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (secondo cui: “per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare”), la sentenza di prime cure ha altrettanto correttamente concluso che il subappalto necessario, essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi.
7.6.1. Vanno perciò confermate anche le statuizioni impugnate secondo cui:
– i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in merito all’ammissibilità dell’istituto in discorso non hanno portata innovativa della legge di gara, ma sono stati resi alla luce del descritto e vigente quadro normativo dettato in materia di subappalto necessario;
– la censura con cui si lamenta che il subappalto necessario non potrebbe riguardare attività ricadenti nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev’essere pienamente qualificato, è smentita dall’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, tutt’oggi applicabile in forza del regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 14, del Codice a mente del quale “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.
7.7. Infatti, le critiche rivolte alla sentenza sono infondate alla stregua delle seguenti osservazioni:
a) le attività per cui l’aggiudicataria ha fatto ricorso al subappalto sono meramente accessorie rispetto alle attività principali riconducibili alle tre categorie di lavorazioni oggetto d’appalto e comportano l’espletamento di prestazioni comunque ricomprese in quelle oggetto delle categorie SOA richieste, per le quali la legge di gara (art. 8.1 disciplinare) ha prescritto il possesso di “titoli abilitativi” ulteriori, che non assurgono però a requisiti di idoneità professionale a carattere soggettivo, insuscettibili di subappalto, come assume parte appellante, ma sostanzialmente rilevano nella sola fase “esecutiva”;
b) le attività cui si riferiscono i requisiti o titoli abilitativi previsti dall’art. 8.1. del Disciplinare hanno natura marginale e secondaria, non costituendo affatto l’oggetto principale dell’appalto (cfr. ex multis, Cons St. Sez. V, n. 3727/2019; Consiglio di Stato sez. IV 14 dicembre 2021 n. 8330), sicché per essi certamente poteva operare l’istituto del subappalto necessario o qualificante (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308), a prescindere da un’espressa previsione della lex specialis;
c) in particolare, la possibilità di subappaltare le attività cui si riferiscono i requisiti di cui all’art. 8.1. del Disciplinare discende direttamente dalla corretta esegesi della normativa primaria, oltre che concorsuale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308, che ha ritenuto legittimo il ricorso in tali casi al subappalto “necessario” o “qualificante” nel vigore del D.lgs. 50/16);
d) infatti, la lex specialis di gara (art. 10 del Disciplinare) ha espressamente ammesso, nei limiti di legge, il subappalto dei lavori relativi alle categorie di cui si compone l’intervento, senza alcuna eccezione, sicché il ricorso al subappalto non è precluso neanche per le suddette attività accessorie previste dall’art. 8.1. del disciplinare, ricomprese nelle categorie di lavorazioni dell’appalto: difatti, potendo subappaltarsi la categoria di lavorazione di riferimento, allo stesso modo possono essere subappaltate le attività ricadenti nella categoria, anche laddove per alcune di esse sia richiesto il possesso di abilitazioni o requisiti “ulteriori”;
e) nel caso di specie, dunque, in aderenza al dato della norma primaria, la legge di gara non sanciva alcun divieto di subappalto di tali attività accessorie, ben potendo il possesso delle relative abilitazioni essere integrato mediante subappalto necessario (Consiglio di Stato Sez. V, 15.02.2021, n. 1308);
f) pertanto, il chiarimento reso dalla Stazione appaltante non è innovativo, ma meramente interpretativo delle regole di gara che, in conformità alla normativa di legge, non hanno espressamente vietato il ricorso al subappalto necessario per colmare la carenza dei titoli abilitativi previsti dall’art. 8.1 del disciplinare;
g) diversamente opinando, tale previsione del Disciplinare sarebbe illegittima e nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice (come dedotto in via incidentale in prime cure dalla controinteressata, con doglianze riproposte nel presente giudizio ex art. 101, comma 2, c.p.a.);
h) l’affidamento in oggetto riguarda un appalto di lavori, in cui anche le prestazioni accessorie rientrano nelle (subappaltabili) categorie di gara, non rilevando in senso opposto la previsione di cui l’art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile in caso di contratti misti di appalto, comprendenti sia lavori che servizi, da cui, ad ogni modo, non è corretto né sostanzialmente ragionevole inferire che non sia nella specie consentito il subappalto necessario (così Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2021, n. 3367);
i) la possibilità di far ricorso al subappalto c.d. necessario in ipotesi quale quella in esame e nell’ambito di procedure regolate dal D.lgs. 50/2016 è, al contrario, riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Adunanza plenaria 2 novembre 2019, n. 9; Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5745; id. 4 giugno 2020, n. 3504 e 13 agosto 2020, n. 5030; sez. III, ord. 10 giugno 2020, n. 3702) ed ha base normativa nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nell’art. 12, commi 1 e 2, d.l. 2014, n. 47 conv. in l. 2014, n. 80 e nell’art. 92, comma 1, d.P.R. 7 ottobre 2010, n. 207;
l) nello specifico, quanto all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali la giurisprudenza ha chiarito che, se non può prescindersi dal requisito dell’iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, oggetto precipuo e specifico dell’appalto non siano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, essendo, in tale contesto, del tutto legittima, l’esecuzione delle corrispondenti prestazioni, “in proprio dall’appaltatrice, ovvero da una ditta della quale la stessa appaltatrice può avvalersi anche ai fini dell’integrazione del requisito in esame” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3727/2019); in tali casi, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di cui sia privo il concorrente, può essere quindi soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per la categoria richiesta;
m) le medesime considerazioni valgono per gli ulteriori requisiti abilitanti contemplati dall’art. 8.1. del disciplinare e per le relative attività, per le quali deve ammettersi la subappaltabilità delle relative prestazioni.
riguardo alla precedente questione per cui si ritiene che la nostra impresa, titolare di SOA OG1 IVbis, categoria prevalente, possa partecipare in autonomia coprendo l'importo della categoria inferiore OG11, si riporta di seguito la sentenza del Consiglio di Stato n. 2873 2023 che stabilisce che
"Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare”), la sentenza di prime cure ha altrettanto correttamente concluso che il subappalto necessario, essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi."
Si ritiene che, in base a detta sentenza, la nostra società possa partecipare alla gara in autonomia e senza ricorrere a RTI con categoria OG11.
Cosa ne pensa la stazione appaltante?
Consiglio di Stato, sez. V, 21.03.2023 n. 2873
7.4. Così sinteticamente richiamata la disciplina di gara di interesse ai fini del giudizio, deve altresì premettersi che il subappalto c.d. necessario o qualificante consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste, perseguendo in tal modo l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
7.4.1. Tale tipo di subappalto, previsto già in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non è incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 50/2016 ed è disciplinato dai primi due commi dell’art. 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (norma abrogata dall’art. 217 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11), tutt’ora vigenti, che regolamentano le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.
7.5. Tanto premesso, correttamente il Tribunale amministrativo, sulla base di una compiuta ricostruzione della normativa di legge e alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza (in particolare dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015), ha reputato non convincente la tesi della ricorrente -OMISSIS- secondo cui il subappalto necessario non potrebbe sopperire alla carenza dei requisiti di cui all’art. 8.1. del Disciplinare, in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l’applicabilità dell’istituto anche per i requisiti in discorso.
7.5.1. Infatti, la sentenza ha correttamente osservato che dalla lettura dell’art. 12 cit. emerge la regola generale in forza della quale l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che, non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, “sono comunque subappaltabili” ad imprese munite delle specifiche attestazioni.
7.6. Su queste premesse correttamente assunte e in virtù dei principi statuiti dalla sopra richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (secondo cui: “per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare”), la sentenza di prime cure ha altrettanto correttamente concluso che il subappalto necessario, essendo previsto e disciplinato dalla legge, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi.
7.6.1. Vanno perciò confermate anche le statuizioni impugnate secondo cui:
– i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in merito all’ammissibilità dell’istituto in discorso non hanno portata innovativa della legge di gara, ma sono stati resi alla luce del descritto e vigente quadro normativo dettato in materia di subappalto necessario;
– la censura con cui si lamenta che il subappalto necessario non potrebbe riguardare attività ricadenti nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev’essere pienamente qualificato, è smentita dall’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, tutt’oggi applicabile in forza del regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 14, del Codice a mente del quale “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.
7.7. Infatti, le critiche rivolte alla sentenza sono infondate alla stregua delle seguenti osservazioni:
a) le attività per cui l’aggiudicataria ha fatto ricorso al subappalto sono meramente accessorie rispetto alle attività principali riconducibili alle tre categorie di lavorazioni oggetto d’appalto e comportano l’espletamento di prestazioni comunque ricomprese in quelle oggetto delle categorie SOA richieste, per le quali la legge di gara (art. 8.1 disciplinare) ha prescritto il possesso di “titoli abilitativi” ulteriori, che non assurgono però a requisiti di idoneità professionale a carattere soggettivo, insuscettibili di subappalto, come assume parte appellante, ma sostanzialmente rilevano nella sola fase “esecutiva”;
b) le attività cui si riferiscono i requisiti o titoli abilitativi previsti dall’art. 8.1. del Disciplinare hanno natura marginale e secondaria, non costituendo affatto l’oggetto principale dell’appalto (cfr. ex multis, Cons St. Sez. V, n. 3727/2019; Consiglio di Stato sez. IV 14 dicembre 2021 n. 8330), sicché per essi certamente poteva operare l’istituto del subappalto necessario o qualificante (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308), a prescindere da un’espressa previsione della lex specialis;
c) in particolare, la possibilità di subappaltare le attività cui si riferiscono i requisiti di cui all’art. 8.1. del Disciplinare discende direttamente dalla corretta esegesi della normativa primaria, oltre che concorsuale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308, che ha ritenuto legittimo il ricorso in tali casi al subappalto “necessario” o “qualificante” nel vigore del D.lgs. 50/16);
d) infatti, la lex specialis di gara (art. 10 del Disciplinare) ha espressamente ammesso, nei limiti di legge, il subappalto dei lavori relativi alle categorie di cui si compone l’intervento, senza alcuna eccezione, sicché il ricorso al subappalto non è precluso neanche per le suddette attività accessorie previste dall’art. 8.1. del disciplinare, ricomprese nelle categorie di lavorazioni dell’appalto: difatti, potendo subappaltarsi la categoria di lavorazione di riferimento, allo stesso modo possono essere subappaltate le attività ricadenti nella categoria, anche laddove per alcune di esse sia richiesto il possesso di abilitazioni o requisiti “ulteriori”;
e) nel caso di specie, dunque, in aderenza al dato della norma primaria, la legge di gara non sanciva alcun divieto di subappalto di tali attività accessorie, ben potendo il possesso delle relative abilitazioni essere integrato mediante subappalto necessario (Consiglio di Stato Sez. V, 15.02.2021, n. 1308);
f) pertanto, il chiarimento reso dalla Stazione appaltante non è innovativo, ma meramente interpretativo delle regole di gara che, in conformità alla normativa di legge, non hanno espressamente vietato il ricorso al subappalto necessario per colmare la carenza dei titoli abilitativi previsti dall’art. 8.1 del disciplinare;
g) diversamente opinando, tale previsione del Disciplinare sarebbe illegittima e nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice (come dedotto in via incidentale in prime cure dalla controinteressata, con doglianze riproposte nel presente giudizio ex art. 101, comma 2, c.p.a.);
h) l’affidamento in oggetto riguarda un appalto di lavori, in cui anche le prestazioni accessorie rientrano nelle (subappaltabili) categorie di gara, non rilevando in senso opposto la previsione di cui l’art. 28 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile in caso di contratti misti di appalto, comprendenti sia lavori che servizi, da cui, ad ogni modo, non è corretto né sostanzialmente ragionevole inferire che non sia nella specie consentito il subappalto necessario (così Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2021, n. 3367);
i) la possibilità di far ricorso al subappalto c.d. necessario in ipotesi quale quella in esame e nell’ambito di procedure regolate dal D.lgs. 50/2016 è, al contrario, riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Adunanza plenaria 2 novembre 2019, n. 9; Consiglio di Stato, Sez. V, 15.02.2021, n. 1308; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5745; id. 4 giugno 2020, n. 3504 e 13 agosto 2020, n. 5030; sez. III, ord. 10 giugno 2020, n. 3702) ed ha base normativa nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nell’art. 12, commi 1 e 2, d.l. 2014, n. 47 conv. in l. 2014, n. 80 e nell’art. 92, comma 1, d.P.R. 7 ottobre 2010, n. 207;
l) nello specifico, quanto all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali la giurisprudenza ha chiarito che, se non può prescindersi dal requisito dell’iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, oggetto precipuo e specifico dell’appalto non siano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, essendo, in tale contesto, del tutto legittima, l’esecuzione delle corrispondenti prestazioni, “in proprio dall’appaltatrice, ovvero da una ditta della quale la stessa appaltatrice può avvalersi anche ai fini dell’integrazione del requisito in esame” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3727/2019); in tali casi, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di cui sia privo il concorrente, può essere quindi soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per la categoria richiesta;
m) le medesime considerazioni valgono per gli ulteriori requisiti abilitanti contemplati dall’art. 8.1. del disciplinare e per le relative attività, per le quali deve ammettersi la subappaltabilità delle relative prestazioni.
16/10/2024 17:03
Risposta
la categoria OG11 non è una categoria accessoria o marginale ricoprendo una percentuale superiore al 15% dell'importo a base d'appalto pertanto si rimanda a quanto già precedentemente comunicato. Saluti
16/10/2024 11:42
Quesito #5
Egregia Stazione Appaltante,
con la presente siamo a richiedere cortesemente chiarimenti riguardo alla redazione dell'offerta tecnica. In particolare, desidereremmo sapere se esistono limiti specifici relativi al numero massimo di pagine, al tipo di carattere, alla dimensione del font, all'interlinea o ad altri aspetti formali, poiché tali indicazioni non risultano esplicitate nel disciplinare di gara.
Nel caso fossero previsti, vi saremmo grati se poteste comunicarli.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
con la presente siamo a richiedere cortesemente chiarimenti riguardo alla redazione dell'offerta tecnica. In particolare, desidereremmo sapere se esistono limiti specifici relativi al numero massimo di pagine, al tipo di carattere, alla dimensione del font, all'interlinea o ad altri aspetti formali, poiché tali indicazioni non risultano esplicitate nel disciplinare di gara.
Nel caso fossero previsti, vi saremmo grati se poteste comunicarli.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
16/10/2024 17:05
Risposta
Non sono state esplicitate nel disciplinare perchè non ritenute importanti. E' importante che l'offerta tecnica risponda in pieno i criteri e che venga esposta in modo comprensibile per facilitare il lavoro della commissione di valutazione. Grazie
21/10/2024 10:44
Quesito #6
Spettabile Stazione Appaltante,
considerando la richiesta dell'art. 16 OFFERTA ECONOMCA relativa alla produzione di: "dettaglio dell’offerta economica come di seguito elencato: Computo Metrico Estimativo (il documento dovrà riportare un importo totale pari all’importo a base di gara ribassato)", si richiede gentilmente di mettere a disposizione il computo metrico in formato editabile e di specificare se deve essere compreso di voci relative alle migliorie.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
considerando la richiesta dell'art. 16 OFFERTA ECONOMCA relativa alla produzione di: "dettaglio dell’offerta economica come di seguito elencato: Computo Metrico Estimativo (il documento dovrà riportare un importo totale pari all’importo a base di gara ribassato)", si richiede gentilmente di mettere a disposizione il computo metrico in formato editabile e di specificare se deve essere compreso di voci relative alle migliorie.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
21/10/2024 18:05
Risposta
Il computo estimativo da allegare all'offerta economica potrà riguardare esclusivamente le migliorie. Non necessita riportare tutte le voci del progetto posto a base di gara.
21/10/2024 11:25
Quesito #7
Buongiorno,
riguardo alla documentazione di gara allegata ho incontrato 2 difficoltà:
1) non trovo l'allegato A - schema di domanda di partecipazione;
2)l'allegato "d.schema.dichiarazioneassenza.conflittointeressi" si riferisce alla nomina del componente commissione giudicatrice.
Cordiali Saluti
riguardo alla documentazione di gara allegata ho incontrato 2 difficoltà:
1) non trovo l'allegato A - schema di domanda di partecipazione;
2)l'allegato "d.schema.dichiarazioneassenza.conflittointeressi" si riferisce alla nomina del componente commissione giudicatrice.
Cordiali Saluti
21/10/2024 18:14
Risposta
Gli allegati sono stati appena aggiornati. Controllate
21/10/2024 11:43
Quesito #8
Gentile Stazione Appaltante,
sarebbe possibile sapere se questo bando prevede anche la gestione sociale degli alloggi, o sarà indetto un bando posteriormente ad hoc per tale aspetto?
sarebbe possibile sapere se questo bando prevede anche la gestione sociale degli alloggi, o sarà indetto un bando posteriormente ad hoc per tale aspetto?
21/10/2024 18:07
Risposta
La gestione riguarderà un passaggio successivo. Non riguarda il bando in oggetto
23/10/2024 13:48
Quesito #9
Buongiorno,
volendo partecipare alla presente gara si richiede in relazione alla presentazione del computo metrico:
"Si riporta quanto scritto all'interno del Disciplinare di gara a pag.20 "Computo metrico estimativo (il documento dovrà riportare un importo totale pari all'importo a base di gara ribassato)". Si riporta quanto scritto nel Chiarimento n.6, "Il computo estimativo da allegare all'offerta economica potrà riguardare esclusivamente le migliorie. Non necessita riportare tutte le voci del progetto posto a base di gara". Sulla base di queste due diciture, si chiede di specificare in maniera più dettagliata in che modo debba essere redatto il computo metrico estimativo. In particolare, si chiede se, nel caso di presentazione di computo metrico estimativo delle sole migliorie, i prezzi di quest'ultime debbano essere ribassate del ribasso offerto dall’impresa oppure inserite con il prezzo da listino". Inoltre si chiede se bisogna specificare per ogni miglioria quali voci del computo a base di gara sostituiscono.”
In attesa di un Vostro riscontro porgiamo
Cordiali Saluti
volendo partecipare alla presente gara si richiede in relazione alla presentazione del computo metrico:
"Si riporta quanto scritto all'interno del Disciplinare di gara a pag.20 "Computo metrico estimativo (il documento dovrà riportare un importo totale pari all'importo a base di gara ribassato)". Si riporta quanto scritto nel Chiarimento n.6, "Il computo estimativo da allegare all'offerta economica potrà riguardare esclusivamente le migliorie. Non necessita riportare tutte le voci del progetto posto a base di gara". Sulla base di queste due diciture, si chiede di specificare in maniera più dettagliata in che modo debba essere redatto il computo metrico estimativo. In particolare, si chiede se, nel caso di presentazione di computo metrico estimativo delle sole migliorie, i prezzi di quest'ultime debbano essere ribassate del ribasso offerto dall’impresa oppure inserite con il prezzo da listino". Inoltre si chiede se bisogna specificare per ogni miglioria quali voci del computo a base di gara sostituiscono.”
In attesa di un Vostro riscontro porgiamo
Cordiali Saluti
24/10/2024 10:42
Risposta
Si ribadisce quanto specificato nel chiarimento n. 6 inserimento del computo metrico estimativo delle sole migliorie con prezzo di listino e specificare per ogni miglioria quali voci del computo a base di gara sostituiscono. Alla fine del Computo inserire, come voce a parte, l'importo totale pari all'importo a base di gara ribassato secondo la percentuale di ribasso presentata. Saluti
23/10/2024 17:59
Quesito #10
Con la presente si chiede conferma che la data di scadenza della seguente procedura è entro il 04/11/2024 come indicato da portale e non quella riportata sul disciplinare di gara del 02.09.2024.
Distinti Saluti
Distinti Saluti
24/10/2024 10:45
Risposta
Si conferma la data 04/11/2024
24/10/2024 11:13
Quesito #11
Spett.le Ente
nel disciplinare pag.5 si sono tre voci per le modalità di determinazione del corrispettivo:
A corrispettivo a corpo e a misura
B corrispettivo a corpo
C corrispettivo a misura
la lettera c che é spuntata sul disciplinare non è stata inserita nella domanda di partecipazione (all. a ).
Si chiede chiarimento
nel disciplinare pag.5 si sono tre voci per le modalità di determinazione del corrispettivo:
A corrispettivo a corpo e a misura
B corrispettivo a corpo
C corrispettivo a misura
la lettera c che é spuntata sul disciplinare non è stata inserita nella domanda di partecipazione (all. a ).
Si chiede chiarimento
24/10/2024 15:24
Risposta
Il corrispettivo è a corpo, vedi avviso del 21.10.2024. Quindi sulla domanda selezionare corrispettivo a corpo. Grazie
24/10/2024 18:47
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
il modulo caricato per il conflitto di interesse negli allegati fa riferimento al "personale interno e/o esterno coinvolto nella fase di selezione/individuazione dei soggetti realizzatori delle attività di progetto finanziato", mentre quello caricato mentre quello caricato come fac-simile nella busta amministrativa alla nomina quale componente della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto.
Come operatore economico cosa va compilato??
Grazie
il modulo caricato per il conflitto di interesse negli allegati fa riferimento al "personale interno e/o esterno coinvolto nella fase di selezione/individuazione dei soggetti realizzatori delle attività di progetto finanziato", mentre quello caricato mentre quello caricato come fac-simile nella busta amministrativa alla nomina quale componente della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto.
Come operatore economico cosa va compilato??
Grazie
29/10/2024 18:05
Risposta
Il modello è modificabile. Pertanto si consiglia di modificarlo in qualità di operatore economico.
25/10/2024 12:34
Quesito #13
In riferimento alla presente procedura si chiede di chiarire:
In piattafoma viene riportato come importo a base di gara €1.482.816,39 oltre oneri per la sicurezza pari a 33.286,14 (importo totale 1.516.102,53
Nel bando di gara viene riportato Importo Euro 1.665.216 di cui oneri per la sicurezza €. 33.304,32
E' evidente che gli importi totali e importi degli oneri per la sicurezza sono diversi
si chiede di chiarire:
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera
In piattafoma viene riportato come importo a base di gara €1.482.816,39 oltre oneri per la sicurezza pari a 33.286,14 (importo totale 1.516.102,53
Nel bando di gara viene riportato Importo Euro 1.665.216 di cui oneri per la sicurezza €. 33.304,32
E' evidente che gli importi totali e importi degli oneri per la sicurezza sono diversi
si chiede di chiarire:
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera
29/10/2024 18:09
Risposta
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.861.969,85. L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 379.153,46 calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale Stima incidenza manodopera.
Visto quanto disposto dalla delibera n. 174 del 10.04.2024 dell’ANAC: “i costi della manodopera, indicati dalla stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti”.
Visto quanto disposto dalla delibera n. 174 del 10.04.2024 dell’ANAC: “i costi della manodopera, indicati dalla stazione appaltante e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti”.
29/10/2024 16:54
Quesito #14
Con la presente si richiede di allegare il protocollo di legalità/patto di integrità da allegare all documetazione di gara come previsto all' A lettera p in quanto non presente nelòla documentazxione di gara.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
29/10/2024 18:13
Risposta
Non necessita
29/10/2024 16:58
Quesito #15
Con la presente si richiede di allegare il codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato come previsto all' A lettera Q in quanto non presente nelòla documentazxione di gara.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
29/10/2024 18:18
Risposta
Vedi allegati.