Scaduto
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele
Gara #41755
PFTE, esecutiva, CSP e relazione geologica per i lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’area in dissesto idrogeologico nel Comune di Contursi Terme (SA) e nel Comune di Valva (SA) ricadenti nel territorio di competenza della CMTAEMS.Informazioni appalto
04/10/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 176.339,85
DAMELIO PINO
Categorie merceologiche
713
-
Servizi di ingegneria
Lotti
1
B34D14B161
B64D24000220001
Qualità prezzo
PFTE, esecutiva, CSP e relazione geologica per i lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’area in dissesto idrogeologico nel Comune di Contursi Terme (SA) e nel Comune di Valva (SA) ricadenti nel territorio di competenza della CMTAEMS.
PFTE, esecutiva, CSP e relazione geologica per i lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’area in dissesto idrogeologico nel Comune di Contursi Terme (SA) e nel Comune di Valva (SA) ricadenti nel territorio di competenza della CMTAEMS.
€ 39.612,09
€ 136.727,76
€ 0,00
Scadenze
15/10/2024 12:00
19/10/2024 12:00
22/10/2024 09:30
Avvisi
Allegati
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1.44 MB | |
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739.22 kB | |
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300.30 kB | |
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392.32 kB | |
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16.84 MB | |
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83.50 kB | |
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59.00 kB | |
verbale-n.1-del-22-10-2024.pdf SHA-256: ac073326562289d9aa25c269f680eab6b74fc2d185db39fa52a7ffb6fbaa1cf4 22/10/2024 13:19 |
1.14 MB |
Chiarimenti
08/10/2024 08:19
Quesito #1
Buongiorno,
a pagina 9 del Disciplinare si richiede la presenza di un:
- responsabile della Progettazione della categoria P.01, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albor professionale da aleno 10 anni.
- Coordinatore del Gruppo di Lavoro e Responsabile Integrazione delle Prestazioni Specialistiche in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albor professionale da aleno 10 anni
Vista la natura della prestazione, al cui interno del DIP si legge: "L’intervento proposto mira, mediante opere di ingegneria naturalistica ben integrate nel paesaggio, a limitare i fenomeni erosivi e di dissesto con la riforestazione, inerbimento e regimentazione dei corsi d’acqua. La riforestazione e l’inerbimento oltre a migliorare l’aspetto paesaggistico avranno anche la funzione stabilizzatrice dei terreni e protettiva contro l’erosione ad opera delle acque meteoriche. La sistemazione del tratto di fiume migliorerà le condizioni generali di tutto il pendio in modo da prevenire altri dissesti e migliorare le condizioni di stabilità" ossia opere di pertinenza di un professionista Agronomo o Forestale. Per questo si richiede a Codesta Stazione Appaltante se il responsabile della Categoria P.01 e/o il Coordinatore del Gruppo di Lavoro e Responsabile delle integrazioni specialistiche possa essere un Agronomo/Forestale iscritto all'Ordine da almeno 10 anni.
A supporto di questo si pone all'attenzione della Stazione Appaltante la Legge 152 del 10.02.1992 in cui sono evidenziate le competenze del Dott. Agronomo e Dott. Forestale, in cui si precisa all'art. 2 comma b) "Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale ...".
In attesa di un gentile riscontro, porgo
Cordialità
a pagina 9 del Disciplinare si richiede la presenza di un:
- responsabile della Progettazione della categoria P.01, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albor professionale da aleno 10 anni.
- Coordinatore del Gruppo di Lavoro e Responsabile Integrazione delle Prestazioni Specialistiche in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albor professionale da aleno 10 anni
Vista la natura della prestazione, al cui interno del DIP si legge: "L’intervento proposto mira, mediante opere di ingegneria naturalistica ben integrate nel paesaggio, a limitare i fenomeni erosivi e di dissesto con la riforestazione, inerbimento e regimentazione dei corsi d’acqua. La riforestazione e l’inerbimento oltre a migliorare l’aspetto paesaggistico avranno anche la funzione stabilizzatrice dei terreni e protettiva contro l’erosione ad opera delle acque meteoriche. La sistemazione del tratto di fiume migliorerà le condizioni generali di tutto il pendio in modo da prevenire altri dissesti e migliorare le condizioni di stabilità" ossia opere di pertinenza di un professionista Agronomo o Forestale. Per questo si richiede a Codesta Stazione Appaltante se il responsabile della Categoria P.01 e/o il Coordinatore del Gruppo di Lavoro e Responsabile delle integrazioni specialistiche possa essere un Agronomo/Forestale iscritto all'Ordine da almeno 10 anni.
A supporto di questo si pone all'attenzione della Stazione Appaltante la Legge 152 del 10.02.1992 in cui sono evidenziate le competenze del Dott. Agronomo e Dott. Forestale, in cui si precisa all'art. 2 comma b) "Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale ...".
In attesa di un gentile riscontro, porgo
Cordialità
11/10/2024 15:53
Risposta
In relazione al quesito proposto, si ribadisce quanto richiesto del Disciplinare di gara
08/10/2024 10:32
Quesito #2
Si chiede conferma della possibilità di subappaltare per intero la parte geologica (Parere MIT n. 2828 del 26 settembre 2024) e quindi che non sia necessaria la figura del geologo.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
11/10/2024 16:33
Risposta
Alla luce di quanto affermato nel Parere MIT n. 2828 del 26 settembre 2024, si ritiene che le prestazioni di competenza del geologo possano essere subappaltate per intero.
08/10/2024 11:20
Quesito #3
Buongiorno,
All'interno del disciplinare per la preparazione del criterio A dell'Offerta tecnica viene citato " Il concorrente dovrà produrre documentazione utile (massimo 3
fogli A3) ad illustrare due interventi significativi svolti, attinenti alle opere oggetto di incarico anche con riferimento a lavori di messa in sicurezza e consolidamento di versanti e opere, in particolare servizi attinenti principalmente al ID opera S.03" si chiede di confermare che entrambi i due servizi debbano essere contenuti nei 3 fogli A3 messi a disposizione o se per ogni servizio sono previsti 3 fogli A3 per un totale di 6.
Cordialità
All'interno del disciplinare per la preparazione del criterio A dell'Offerta tecnica viene citato " Il concorrente dovrà produrre documentazione utile (massimo 3
fogli A3) ad illustrare due interventi significativi svolti, attinenti alle opere oggetto di incarico anche con riferimento a lavori di messa in sicurezza e consolidamento di versanti e opere, in particolare servizi attinenti principalmente al ID opera S.03" si chiede di confermare che entrambi i due servizi debbano essere contenuti nei 3 fogli A3 messi a disposizione o se per ogni servizio sono previsti 3 fogli A3 per un totale di 6.
Cordialità
11/10/2024 15:55
Risposta
Si conferma che entrambi i due servizi debbano essere contenuti in massimo n.3 fogli A3
09/10/2024 09:56
Quesito #4
Salve, si richiedono delucidazioni su la redazione della relazione tecnica a corredo della busta b circa numero di pagine consentite, formato pagina, carattere e dimensione dello stesso. Saluti
11/10/2024 16:02
Risposta
Si chiarisce che la relazione tecnica riguardante il criterio di valutazione B dovrà essere contenuta in massino n. 5 facciate in formato A4 e contenere tutte le informazioni richieste dai sub criteri B1, B2, e B3.
09/10/2024 15:44
Quesito #5
1. In merito al punto 6.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se nel RTP il giovane professionista può essere un diplomato con iscrizione all'albo da meno di 5 anni fermo restando che i requisiti sono garantiti dal raggruppamento.
2. Si chiede inoltre, nello specifico di chiarire se il giovane professionista seppur laureato in ingegneria risulta abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione di geometra.
2. Si chiede inoltre, nello specifico di chiarire se il giovane professionista seppur laureato in ingegneria risulta abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione di geometra.
11/10/2024 16:31
Risposta
Così come previsto dal comma 1 dell'art. 39 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 si chiarisce:
In relazione al quesito 1 si chiarisce che il giovane professionista debba essere un "laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista."
In relazione al quesito 2 essendo richiesto in capo al progettista il possesso del diploma di laurea il giovane professionista deve essere abilitato all'esercizio di una professione per la quale è richiesto un diploma di laure.
In relazione al quesito 1 si chiarisce che il giovane professionista debba essere un "laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista."
In relazione al quesito 2 essendo richiesto in capo al progettista il possesso del diploma di laurea il giovane professionista deve essere abilitato all'esercizio di una professione per la quale è richiesto un diploma di laure.
10/10/2024 09:53
Quesito #6
Buongiorno, si chiede di chiarire se per soddisfare il requisito tecnico nella classe e categoria P.01 è possibile utilizzare la classe e categoria P.02 o P.03.
Restando in attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti.
Restando in attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti.
11/10/2024 16:17
Risposta
Si ma solo per la categoria P.03, in quanto si ritiene che la categoria P.01 e P.03 siano assimilabili.
10/10/2024 14:39
Quesito #7
Buongiorno,
considerato che, ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016: "gradi di complessità maggiori o uguali qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti previsto al punto 6.2 lett. a e b del disciplinare di gara, sia possibile ricoprire i requisiti in Categoria P.01 (grado di complessità 0,85) con requisiti in categoria P.03 (con analogo grado di complessità 0,85).
Distinti Saluti
considerato che, ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016: "gradi di complessità maggiori o uguali qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti previsto al punto 6.2 lett. a e b del disciplinare di gara, sia possibile ricoprire i requisiti in Categoria P.01 (grado di complessità 0,85) con requisiti in categoria P.03 (con analogo grado di complessità 0,85).
Distinti Saluti
11/10/2024 16:32
Risposta
Si in quanto si ritengono le due categorie equivalenti
10/10/2024 17:37
Quesito #8
Si chiedono chiarimenti in merito al limite massimo di pagine utilizzabili per i criteri C.1, C.2 e C.3. di cui alla tabella a pag. 35 del Disciplinare di gara.
Inoltre si chiede se sia possibile ottenere il punteggio premiale di cui al Criterio C.3 con il possesso di "CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO Esperto in Criteri Ambientali Minimi in edilizia " (rif.to SCH137 CEPAS vigente), in quanto la presenza richiesta di un professionista che dimostri esperienza certificata sugli aspetti ambientali, certificata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well), appare non pertinente con l'oggetto degli interventi di cui alla presente procedura di gara (nello specifico: lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’area in dissesto idrogeologico e non interventi su edifici)
Inoltre si chiede se sia possibile ottenere il punteggio premiale di cui al Criterio C.3 con il possesso di "CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO Esperto in Criteri Ambientali Minimi in edilizia " (rif.to SCH137 CEPAS vigente), in quanto la presenza richiesta di un professionista che dimostri esperienza certificata sugli aspetti ambientali, certificata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well), appare non pertinente con l'oggetto degli interventi di cui alla presente procedura di gara (nello specifico: lavori di sistemazione idraulico-forestale dell’area in dissesto idrogeologico e non interventi su edifici)
11/10/2024 16:14
Risposta
In relazione al primo quesito si ribadisce che in conformità a quanto previsto dal criterio B sub criteri B1, B2 e B3 anche per il criterio C la relazione dovrà essere contenuta in massino n. 5 cartelle in formato A4 contenenti le informazioni richieste dai criteri di valutazione C1, C2 e C3.
In relazione al secondo quesito si comunica che in esso sono presenti refusi di stampa e pertanto la specifica del criterio di valutazione C3 viene sostituito con la sottostante descrizione:
"Presenza di professionista all’interno del gruppo di progettazione che dimostri esperienza certificata sugli aspetti ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità nel campo della progettazione . Si specifica che al fine di attribuire i punteggi, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo professionista, incaricato di una delle prestazioni specialistiche, avrà peso uguale ad una singola certificazione"
In relazione al secondo quesito si comunica che in esso sono presenti refusi di stampa e pertanto la specifica del criterio di valutazione C3 viene sostituito con la sottostante descrizione:
"Presenza di professionista all’interno del gruppo di progettazione che dimostri esperienza certificata sugli aspetti ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità nel campo della progettazione . Si specifica che al fine di attribuire i punteggi, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo professionista, incaricato di una delle prestazioni specialistiche, avrà peso uguale ad una singola certificazione"