Inviato esito

Gara #42202

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI PENNA SANT’ANDREA". CUP C58H24000090001
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Informazioni appalto

05/10/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 279.510,28
POSSENTI PIERGIORGIO
UNIONE COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
B352849B27
C58H24000090001
Qualità prezzo
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROCEDURA APERTA PER “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI PENNA SANT’ANDREA
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI PENNA SANT’ANDREA
€ 48.324,93
€ 231.185,35
€ 0,00
€ 231.185,35
Determina 36 RG 506 del 25.10.2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00961200672 TPS INGEGNERIA S.R.L.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

--
07/10/2024
Cognome Nome Ruolo
possenti piergiorgio presidente

Commissione valutatrice

34 rg 503
18/10/2024
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276.36 kB
Cognome Nome Ruolo
DI MATTIA MONICA Presidente
PALUMBI VINCENZO Componente
CERASI MAURO Componente

Scadenze

09/10/2024 13:00
15/10/2024 23:59
16/10/2024 15:00

Allegati

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05/10/2024 18:36
1.01 MB
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25/10/2024 12:17
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25/10/2024 12:17
538.82 kB
verbale-commissione-di-gara.pdf
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25/10/2024 12:17
183.00 kB
allegato-verbale-commissione.pdf
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25/10/2024 12:17
33.29 kB
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023
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28/10/2024 18:35
16.91 kB

Chiarimenti

08/10/2024 10:29
Quesito #1
Si chiede conferma della possibilità di subappaltare per intero la parte geologica (Parere MIT n. 2828 del 26 settembre 2024) e quindi che non sia necessaria la figura del geologo.
11/10/2024 16:59
Risposta
Con Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2024, n. 2828 è stato confermato che il divieto di subappalto della relazione geologica – previsto dal vecchio codice all’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 – non è stato confermato dal nuovo Codice Appalti.
08/10/2024 12:01
Quesito #2
Spett.le Amministrazione, si chiede se con riferimento alla procedure di Gara è disponibile il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).


11/10/2024 16:11
Risposta
Vedasi la sezione "Allegati"

08/10/2024 18:34
Quesito #3
1- Nel disciplinare di gara il termine per presentare l'offerta è il 15/10/2024 ore 23:59. Nella sezione del presente sito, invece, è indicata la data del 15/10/2024 ore 13:59.
2- A pagina 10 del disciplinare di gara, al paragrafo denominato “Relazione Geologica”, si specifica che “L’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prove per le quali non è richiesto l’obbligo del laboratorio autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano a carico di questo Ente”. Successivamente, alla stessa pagina, contraddistinto con la dicitura N.B., il disciplinare di gara prevede che “In materia di accertamenti e prove si specifica che sono a carico dell’aggiudicatario”. Premesso che le prove di laboratorio non sono da ritenersi prestazione intellettuale, si chiede dove e in che misura sono stati considerati tali costi nel calcolo della parcella professionale e quali siano le prove a carico della stazione appaltante.
3- A pagina 19 del disciplinare di gara, relativamente i "requisiti di capacità tecnica professionale", dapprima viene richiesto il requisito economico in relazione ai lavori, d'importo pari al doppio rispetto a quello oggetto di gara, svolti nell'ultimo decennio, mentre nella tabella riepilogativa immediatamente seguente è indicato, quale requisito tecnico professionale, l'importo complessivo minimo dei servizi pari a due volte quello posto a base di gara.
4- A pagina 20 del disciplinare di gara il medesimo problema interpretativo è riscontrabile in relazione ai servizi di "punta".
5- A pagina 20 del disciplinare di gara è previsto per la comprova del requisito tecnico professionale il "modello unico o la dichiarazione i.v.a.". Appare un evidente refuso.
6- Nel disciplinare di gara è indicata la S.04 quale categoria di lavori oggetto della procedura, mentre a pagina 14 del "modello 1 di domanda di partecipazione e dichiarazioni" è indicata come categoria principale la S.05.
7- Nel disciplinare di gara è richiesta l'indicazione di n. 2 servizi di punta espletati negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione della gara, mentre nel "modulo 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni" è richiesto n. 1 servizio.
8- Nel disciplinare di gara è richiesto un importo dei servizi di punta pari a 0.80 volte il valore dei lavori (o almeno si presume), mentre a pag. 14 del "modulo 1 di domanda di partecipazione e dichiarazioni" è indicato un importo pari al 40% di quello complessivo dei lavori (dunque 0.40 volte il valore degli stessi).
9- Nel disciplinare di gara è previsto quale requisito economico un fatturato "globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili", mentre a pagina 14 del "modello 1 di domanda di partecipazione e dichiarazioni" è previsto un fatturato "maturato nel triennio (anni 2021-2023) antecedente la data di indizione della procedura ... pari ad € 531.777,28". Si rappresenta che, a tutto voler concedere (soprassedendo dunque anche sul requisito temporale degli ultimi tre esercizi, evidentemente differente rispetto a quanto riportato nel disciplinare di gara), comunque l'importo pari al doppio di quello previsto dal disciplinare di gara, per il servizio, è pari ad e € 559.020,56.
10- Nel disciplinare di gara, dapprima è indicato come oggetto del servizio il p.f.t.e., il c.s.p. e la relazione geologica, mentre a pagina 8 è omessa l'indicazione della relazione geologica, mentre a pagina 9 è indicata la progettazione esecutiva ed omesso il c.s.p. .
11- Nell'effettuare il calcolo del compenso da porre a base di gara non è stato rispettato l'art. 41 comma 15 d.l. 36/2023, che stabilisce con l'allegato I.13 le modalità di determinazione del corrispettivo per le fasi prestazioniali da porre a base degli affidamenti e che, a finalità illustrativa, di seguito si riporta. "Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all’articolo 41 del codice. 2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016. Art. 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016. 1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 20166 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato. 2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE). 3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri: a) l’aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato; b) l’aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall’aliquota QbI.05".
12- A pag. 24 del disciplinare di gara, alla voce “Pagamento del contributo a favore dell’Anac”, non è indicato l’importo.
13- A pagina 24 del disciplinare di gara, alla voce “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara documentazione amministrativa”, è richiamato il punto 3.6.2 per allegare la copia della quietanza del pagamento in favore dell’anac. Nel disciplinare, tuttavia, non è dato rinvenire il punto in questione. Analogamente, dicasi per la richiesta di autocertificazione a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, richiamati al paragrafo 3.4.4 e 3.4.5. Detti punti non sono presenti nel disciplinare.
14- A pagina 24 del disciplinare di gara, alla voce “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara documentazione amministrativa”, è richiesta la produzione di “Autocertificazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziari e di capacità tecnica e professionale …”. A pagina 14 del “Modello 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni”, punto n. 13, è presente la tabella nella quale indicare il fatturato per la gara in oggetto. Al punto n. 14, allo stesso modo, è presente tabella per l’indicazione dei “servizi di punta” richiesti dal disciplinare di gara. Si domanda come bisogna determinarsi e, in particolare, se e come redigere l’autodichiarazione richiesta.
15- A pagina 25 del disciplinare di gara, alla voce “Documento di gara unico europeo” si fa riferimento, per la sua compilazione, alla piattaforma “Tuttogare”. La procedura di gara, tuttavia, è gestita dalla diversa piattaforma digitale “Asmecomm” ed il d.g.u.e. è diverso rispetto alle indicazioni contenute nel disciplinare (si vedano pagg.ne 26 e 27 del disciplinare di gara, ove viene fatto riferimento a punti ed istruzioni non rinvenibili al suo interno).
16- Non è indicato in quale formato/modalità il d.g.u.e. deve essere redatto dalla capogruppo e dalle mandanti. E’ possibile procedere con l’opzione, presente sulla piattaforma digitale, denominata “condividi link con il raggruppamento”, con il quale la capogruppo invita la mandate alla sua compilazione, oppure bisogna procedere diversamente?
17- A pagina 39 del disciplinare di gara, alla voce “B” della “Relazione Unica” è indicato in 15 il numero massimo di pagine per la redazione dell’elaborato descrittivo, al fine di soddisfare i sub criteri B1, B2, B3, B4 e B5. A pagina 44 del disciplinare di gara, tuttavia, è indicato anche il sub criterio B6, valente 4 punti. Nelle 15 pagine di elaborato descrittivo, dunque, non è ricompreso il contributo tecnico per soddisfare il sub criterio B6? Oppure, nelle 15 pagine è necessario ricomprendere anche la sezione per soddisfare il sub criterio B6?
18- A pagina 42 del disciplinare di gara, alla voce “criterio A1” è previsto, tra l’altro, che sono ammessi servizi affini, “anche se non approvati”. Si chiede quale valenza possano avere progetti non approvati e, quindi, anche non verificati e validati e come sia possibile avere certificazioni di corretta esecuzione del servizio da parte della committenza.

11/10/2024 17:49
Risposta
1 - L'orario è quello indicato nel Disciplinare e pertanto è stato adeguato in piattaforma;
2 - le prove, accertamenti ed indagini propedeutiche alla stesura del progetto sono a carico della stazione appaltante;
3 e 4 - per entrambi i requisiti di capacità tecnica professionale si riferisce all'importo dei servizi svolti, servizi che devono altresì essere riferibili a lavori di categorie ed importi minimi equiparabili a quelli dell'oggetto del bando. Tale requisito stabilito nell’ambito dell’autonomia e della peculiare funzione dei relativi atti indittivi propri della S.A., che assegna al bando la fissazione delle regole di gara (lex specialis)
5 - è un mezzo di prova scelto dalla stazione appaltante;
6 - quanto indicato nel modulo 1 è un errore materiale in quanto vale quanto indicato nel disciplinare di gara; S.05 è un refuso la categoria è la S.04;
7 - quanto indicato nel modulo 1 è un errore materiale in quanto vale quanto indicato nel disciplinare di gara;
8 - quanto indicato nel modulo 1 è un errore materiale in quanto vale quanto indicato nel disciplinare di gara;
9 - quanto indicato nel modulo 1 è un errore materiale in quanto vale quanto indicato nel disciplinare di gara;
10 - oggetto del servizio sono il PFTE e la RELAZIONE GEOLOGICA;
11 - il bando di gara è lex specialis, quanto richiesto nel bando non è oggetto di discussione. I chiarimenti, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso. C. Stato 07/01/2022, n. 64;
12 - Il valore effettivo del contributo ANAC è pari a 18€;
13 - Trattasi di refuso;
14 - l'autocertificazione va sempre resa ai sensi del DPR 445/2000;
15 - è evidente che trattasi di un mero errore materiale;
16 - Si è possibile;
17 - Poichè non diversamente detto, nelle 15 pagine è necessario ricomprendere anche la sezione per soddisfare il sub criterio B6;
18 - Il bando di gara è lex specialis, quanto richiesto nel bando non è oggetto di discussione. I chiarimenti, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso. C. Stato 07/01/2022, n. 64.

09/10/2024 10:10
Quesito #4
Buongiorno,
a pagina 19 del disciplinare , nei requisiti di capacità tecnica professionale vi è la dicitura: "un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella", ma nella tabella n.5 non sono riportati gli importi dei lavori ma quelli dei servizi, stessa cosa per il paragrafo successivo dei servizi di punta (tabella 6). Si chiede se trattasi di refuso in quanto la norma parla di importo lavori e non servizi come parametro economico dei requisiti per specifica categoria, senza contare che usando come metro di misura l'importo dei servizi, si restringerebbe molto la platea degli operatori economici che possono partecipare, i contrasto quindi all'art. 3 del Codice Appalti vigente. Grazie

11/10/2024 17:50
Risposta
Per entrambi i requisiti di capacità tecnica professionale si riferisce all'importo dei servizi svolti, servizi che devono altresì essere riferibili a lavori di categorie ed importi minimi equiparabili a quelli dell'oggetto del bando. Tale requisito stabilito nell’ambito dell’autonomia e della peculiare funzione dei relativi atti indittivi propri della S.A., che assegna al bando la fissazione delle regole di gara (lex specialis).
09/10/2024 10:31
Quesito #5
In riferimento alle indagini geologiche, si chiede se le stesse sono a carico del concorrente, non essendo previsto uno specifico importo nella parcella base gara .
All'art. 3.2 Attività previste alla sezione Relazione Geologica si legge
L’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prove per le quali non è richiesto l’obbligo del laboratorio autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano a carico di questo Ente.
Si chiede, in caso le stesse siano a carico del concorrente, come verranno compensate non avendo riscontrato alcuna voce in parcella e quindi apparentemente non ricomprese nella determinazione del corrispettivo (viene solo inserita la voce afferente ai rilievi planoaltimetrici (QbII.07) e alla relazione geologica (QbII.13 ))

11/10/2024 16:01
Risposta
Le prove, accertamenti ed indagini propedeutiche alla stesura del progetto sono a carico della stazione appaltante
09/10/2024 11:16
Quesito #6
In riferimento ai requisiti di Capacità tecnica e professionale si chiede di confermare che all'interno delle tabelle 5 e 6 alla colonna riportante l'importo complessivo minimo rispettivamente per l'elenco dei servizi e per i servizi di punta i valori inseriti siano errati e siano invece da intendersi 7.550.000,00 (Importo delle opere) x 2 per l'importo complessivo minimo per l'elenco servizi e 7.550.000,00 x 0,8 per i servizi di punta

11/10/2024 16:03
Risposta
Vale quanto indicato nel disciplinato di gara.
09/10/2024 11:23
Quesito #7
si chiede il motivo per cui è prevista la figura dell'architetto per la procedura in oggetto non trattandosi di beni vincolati e/o di interesse storico.
Si chiede se tale figura possa essere ricoperta da un collaboratore con contratto annuo


11/10/2024 17:02
Risposta
E' interesse dell'Amministrazione Appaltante il contributo dei tecnici indicati nel Disciplinare di gara per la redazione del progetto. La presenza di tale figura è ritenuta quindi obbligatoria e deve necessariamente essere esplicitata con le modalità previste dal bando e dal D.Lgs 36/2023 e già indicato nel costituito o costituendo gruppo di lavoro.

09/10/2024 11:44
Quesito #8
Buongiorno,
abbiamo riscontrato una difformità nell'orario di scadenza della procedura, in quanto sul portale è indicato 13:59 mentre nel disciplinare 23:59.
Inoltre, nel disciplinare si evidenzia che il sopralluogo non è previsto ma ritroviamo un modello di dichiarazione dello stesso nei documenti di gara.
Si chiede, pertanto, se sia obbligatorio presentare tale dichiarazione.
Ringraziando si porgono distinti saluti,



11/10/2024 16:10
Risposta
L'orario è quello indicato nel Disciplinare e pertanto è stato adeguato in piattaforma.
In merito al sopralluogo vale quanto indicato nel disciplinare di gara, non è obbligatorio congiunto con la SA, ma va redatta la dichiarazione di sopralluogo.


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