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Gara #43768
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ARIENZO (CE)Informazioni appalto
28/10/2024
Aperta
Servizi
€ 4.080.000,00
Di Lucia Carlo
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
Inviato esito
1
B3F602366C
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ARIENZO (CE)
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ARIENZO (CE)
€ 923.679,13
€ 2.438.826,60
€ 37.494,27
€ 3.230.428,84
Registro Generale: N. 316 DEL 25-06-2025
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03271850590 | CONSORZIO L'IGIENE URBANA EVOLUTION |
Seggio di gara
DETERMINAZIONE RG 741
18/12/2024
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218.18 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
CAMMARANO | ALESSANDRO | COMMISSARIO |
RAGANO | ANTONIO | COMMISSARIO |
DISCEPOLO | VALENTINA | PRESIDENTE |
Commissione valutatrice
DET. 177
18/12/2024
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218.18 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
DISCEPOLO | VALENTINA | Presidente |
RAGANO | ANTONIO | Commisario |
CAMMARANO | ALESSANDRO | Commissario Verb |
Scadenze
21/11/2024 12:00
28/11/2024 12:00
13/01/2025 15:00
Avvisi
Allegati
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31.00 kB | |
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1.38 MB | |
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376.67 kB | |
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3.03 MB | |
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: c7a179441ec3f55f5be3b4cd6c2cc8bc824ff732a15062df6c2641cab335c395 27/06/2025 10:52 |
15.23 kB |
Chiarimenti
30/10/2024 11:12
Quesito #1
Egr. Stazione appaltante,
con riferimento ai consorzi stabili il par. 8.1 Disciplinare di gara prescrive che:
- il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nellAlbo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (lett. a)
- il requisito relativo alliscrizione o alla richiesta di iscrizione allANGA di cui al punto 6.1 deve posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (lett. c).
Si ritiene che tali prescrizioni non siano, tuttavia, conformi allart. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, "Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore".
In base a tale norma, quindi, l'iscrizione ANGA (che rientra tra le autorizzazioni) e l'iscrizione alla Camera di commercio di cui allart. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dal consorziato esecutore, non essendo invece necessario il possesso anche in capo al consorzio qualora quest'ultimo non esegua direttamente le prestazioni.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha difatti chiarito che nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara per una consorziata esecutrice è sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito delliscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato lofferta) (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Si chiede, pertanto, se la disposizione del Disciplinare sia un refuso. Ove così non fosse tale disposizione sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
con riferimento ai consorzi stabili il par. 8.1 Disciplinare di gara prescrive che:
- il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nellAlbo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (lett. a)
- il requisito relativo alliscrizione o alla richiesta di iscrizione allANGA di cui al punto 6.1 deve posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (lett. c).
Si ritiene che tali prescrizioni non siano, tuttavia, conformi allart. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, "Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore".
In base a tale norma, quindi, l'iscrizione ANGA (che rientra tra le autorizzazioni) e l'iscrizione alla Camera di commercio di cui allart. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dal consorziato esecutore, non essendo invece necessario il possesso anche in capo al consorzio qualora quest'ultimo non esegua direttamente le prestazioni.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha difatti chiarito che nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara per una consorziata esecutrice è sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito delliscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato lofferta) (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Si chiede, pertanto, se la disposizione del Disciplinare sia un refuso. Ove così non fosse tale disposizione sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
07/11/2024 16:33
Risposta
Si dichiara che è ammissibile la partecipazione alla gara qualora il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane sia posseduto solo dal consorziato esecutore.
30/10/2024 11:13
Quesito #2
In riferimento alla presente procedura di gara, siamo a chiedere il seguente chiarimento:
- Relativamente al criterio di valutazione n° 9 si chiede di motivare la scelta di non poter ricorrere all'avvalimento cosiddetto premiale per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel triennio 2020/2021/2022, al fine di ottenere il punteggio maggiore per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
Nello specifico la SA ha ammesso il ricorso all'avvalimento premiale solo al fine di poter raggiungere un punteggio pari a 2 limitando la possibilità di conseguire un punteggio maggiore.(MAX 15 punti )
Secondo quanto previsto dal codice infatti l’avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria (avvalimento “premiale”), difatti l'unico limite posto dal D.Lgs. 36/2023 è il divieto di partecipazione alla medesima gara della ausiliaria e della ausiliata, e con l’obbligo per ditta ausiliaria di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici.
In attesa di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti
- Relativamente al criterio di valutazione n° 9 si chiede di motivare la scelta di non poter ricorrere all'avvalimento cosiddetto premiale per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel triennio 2020/2021/2022, al fine di ottenere il punteggio maggiore per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
Nello specifico la SA ha ammesso il ricorso all'avvalimento premiale solo al fine di poter raggiungere un punteggio pari a 2 limitando la possibilità di conseguire un punteggio maggiore.(MAX 15 punti )
Secondo quanto previsto dal codice infatti l’avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria (avvalimento “premiale”), difatti l'unico limite posto dal D.Lgs. 36/2023 è il divieto di partecipazione alla medesima gara della ausiliaria e della ausiliata, e con l’obbligo per ditta ausiliaria di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici.
In attesa di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti
07/11/2024 16:31
Risposta
Al riguardo, trattandosi di un criterio premiale, si conferma la scelta relativa al criterio di valutazione n. 9 per adeguata e proporzionata garanzia, per le facoltà concesse dall’art. 104 comma 11 del D. Lgs 36/2023, per la discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, nonché per la caratteristica di lex specialis del disciplinare.
07/11/2024 17:01
Quesito #3
Spett.le Amministrazione,
con riferimento al criterio di valutazione n° 9, si chiede se il requisito possa essere soddisfatto facendo riferimento al triennio di riferimento 2021/2022/2023. La limitazione al solo triennio 2020-2022 parrebbe ingiustificata e contraria all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
con riferimento al criterio di valutazione n° 9, si chiede se il requisito possa essere soddisfatto facendo riferimento al triennio di riferimento 2021/2022/2023. La limitazione al solo triennio 2020-2022 parrebbe ingiustificata e contraria all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
12/11/2024 11:44
Risposta
con riferimento alla richiesta si ritiene congrua la valutazione del sub criterio .9 , prendendo di riferimento anche il triennio di riferimento 2021/2022/2023.
21/11/2024 11:11
Quesito #4
Egr. Stazione Appaltante,
si chiede di prendere visione dell'allegato.
Cordiali Saluti
si chiede di prendere visione dell'allegato.
Cordiali Saluti
25/11/2024 12:44
Risposta
La tabella valutativa dei punteggi dell’offerta tecnica da considerare è quella riportata all'art. 20.1 del disciplinare di gara, ciò anche in considerazione che il Bando/Disciplinare di gara è Lex Specialis, con conseguente principio di vincolatività delle clausole in esso contenute.
21/11/2024 11:48
Quesito #5
Buongiorno,
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spett.le Amministrazione di rivalutare, mediante apposita rettifica degli atti di gara, le clausole di cui all'art. 20 n. 6 e n. 9 del disciplinare, per i seguenti motivi:
a) art. 20, n. 6: illegittima commistione dei criteri di ammissione (v. art. 8.3 lett. E) e F) e valutazione delle offerte, se del caso, indicando espressamente certificazioni di qualità diverse da quelle richieste per l'ammissione;
b) art. 20, n. 9, nella parte in cui risulta vietato l'avvalimento, posto che ai sensi dell'art. 104, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'avvalimento è ammesso anche "per migliorare l'offerta" e, quindi, per ottenere un punteggio più elevato.
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede a codesta spett.le Amministrazione di rivalutare, mediante apposita rettifica degli atti di gara, le clausole di cui all'art. 20 n. 6 e n. 9 del disciplinare, per i seguenti motivi:
a) art. 20, n. 6: illegittima commistione dei criteri di ammissione (v. art. 8.3 lett. E) e F) e valutazione delle offerte, se del caso, indicando espressamente certificazioni di qualità diverse da quelle richieste per l'ammissione;
b) art. 20, n. 9, nella parte in cui risulta vietato l'avvalimento, posto che ai sensi dell'art. 104, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'avvalimento è ammesso anche "per migliorare l'offerta" e, quindi, per ottenere un punteggio più elevato.
25/11/2024 17:09
Risposta
In riferimento al quesito a)
Non c’è nessuna illegittima commistione tra i criteri di ammissione riportati nel Bando/Disciplinare di gara all’art. 8.3 lett. E) e F) e il criterio di valutazione riportato all’art. 20 punto 6 del Bando/Disciplinare.
Infatti mentre le certificazioni richiesti all’art. 8.3 lett. E) e F) del Bando/Disciplinare sono requisiti speciali indispensabili ai fini della verifica delle condizioni di ammissione alla gara di che trattasi, i requisiti premianti richiesti al punto 6 dell’art. 20 sono ulteriori certificazioni (max 3 certificazioni) possedute dal concorrente, quali ad esempio indicativo e non esaustivo:
- Certificazione ISO 45001: Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- UNI PDR 125:2022: Certificazione della parità di genere;
- SA 8000: Certificazione Etica sul sistema di gestione focalizzato sulle condizioni di lavoro;
- Certificazione EMAS: Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- UNI ISO 37001/2016: Certificazione dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Ecc.
In riferimento al quesito b)
Si conferma quanto già risposto a tale quesito, proposto da altro concorrente, che di seguito si riporta: “Al riguardo, trattandosi di un criterio premiale, si conferma la scelta relativa al criterio di valutazione n. 9 per adeguata e proporzionata garanzia, per le facoltà concesse dall’art. 104 comma 11 del D. Lgs 36/2023, per la discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, nonché per la caratteristica di lex specialis del disciplinare.”
Non c’è nessuna illegittima commistione tra i criteri di ammissione riportati nel Bando/Disciplinare di gara all’art. 8.3 lett. E) e F) e il criterio di valutazione riportato all’art. 20 punto 6 del Bando/Disciplinare.
Infatti mentre le certificazioni richiesti all’art. 8.3 lett. E) e F) del Bando/Disciplinare sono requisiti speciali indispensabili ai fini della verifica delle condizioni di ammissione alla gara di che trattasi, i requisiti premianti richiesti al punto 6 dell’art. 20 sono ulteriori certificazioni (max 3 certificazioni) possedute dal concorrente, quali ad esempio indicativo e non esaustivo:
- Certificazione ISO 45001: Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- UNI PDR 125:2022: Certificazione della parità di genere;
- SA 8000: Certificazione Etica sul sistema di gestione focalizzato sulle condizioni di lavoro;
- Certificazione EMAS: Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- UNI ISO 37001/2016: Certificazione dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- Ecc.
In riferimento al quesito b)
Si conferma quanto già risposto a tale quesito, proposto da altro concorrente, che di seguito si riporta: “Al riguardo, trattandosi di un criterio premiale, si conferma la scelta relativa al criterio di valutazione n. 9 per adeguata e proporzionata garanzia, per le facoltà concesse dall’art. 104 comma 11 del D. Lgs 36/2023, per la discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, nonché per la caratteristica di lex specialis del disciplinare.”