Deserto

Gara #46681

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2030
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Informazioni appalto

18/11/2024
Aperta
Servizi
€ 40.000,00
SCACCIA LUISELLA
Morolo

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

Deserto
1
B45235CAD5
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2030
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2030
€ 30.100,00
€ 9.900,00
€ 0,00

Scadenze

28/11/2024 12:00
03/12/2024 12:00
03/12/2024 12:01

Allegati

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18/11/2024 14:07
10.28 MB
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04/12/2024 12:39
144.11 kB

Chiarimenti

25/11/2024 11:19
Quesito #1
Buongiorno,
si chiedono delucidazioni in ordine ai contenuti dell'offerta tecnica. Essendo il servizio di natura standardizzata e difficilmente personalizzabile abbiamo rilevato la presenza nello schema di offerta tecnica presente nel disciplinare di gara elementi di esclusiva valenza economica che confliggono con quanto previsto dalla normativa in tema di commistione tra elementi di natura tecnica ed economica che dovrebbero essere accuratamente separati. La norma prevede infatti delle eccezioni limitatamente ai casi in cui gli elementi di natura economica non espongono al rischio di individuare l'offerta complessiva dell'operatore economico in anticipo rispetto all'apertura dell'offerta economica, ma nel caso di specie gli elementi inseriti nell'offerta tecnica hanno forte rilevanza economica. Si chiede conferma sulla legittimità di tale impostazione e quali siano rispetto a quanto indicato nel punto 18.1 del disciplinare gli effettivi elementi di valutazione di un servizio che appare assolutamente standardizzato.


29/11/2024 11:24
Risposta
La risposta al Quesito è rimandata alla lettura attenta alla sentenza consultabile al presente link:



https://www.sentenzeappalti.it/2021/07/22/divieto-di-commistione-tra-offerta-tecnica-ed-offerta-economica-ratio-e-limiti/



Si fa rilevare che come specificato la ratio che la regola di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non vada inteso in senso assoluto ma relativo in particolare si precisa che nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici, in questo caso qualitativi e quantitativi, che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), inoltre nel caso della gara in oggetto gli elementi economici dell’offerta tecnica non fanno parte dell’offerta economica, infatti attengono a servizi aggiunti qualitativi a cui l’amministrazione auspica e non sono riconducibili in alcun modo al contenuto dell’offerta economica. Infatti, nell’offerta economica è richiesto il solo costo di gestione del servizio base di tesoreria standardizzato, mentre l’offerta tecnica qualitativa è caratterizzata da elementi qualitativi – quantitativi a cui sono assegnati punteggi specifici. L’aggiudicazione dell’appalto è data dalla doppia valutazione separata in cui non sono commissionati assolutamente gli elementi economici da quelli tecnici. Fermo restando che la segretezza dell’offerta economica non è assolutamente compromessa dalla valutazione degli elementi tecnico e qualitativi.

26/11/2024 09:36
Quesito #2
1. Il disciplinare di gara al punto 3 riporta “Il contratto collettivo applicato è: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – CNEL H021”. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che il CCNL applicato è quello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del credito, codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20: n. J241

2. All’interno della documentazione di gara viene citata in cinque anni la durata della convenzione mentre le varie intestazioni (Schema di Convenzione, Disciplinare, Bando ecc) riportano come periodo della convenzione 01/01/2025-31/12/2030, vale a dire 6 anni. Si chiede di confermare che la procedura è stata aperta per una durata della convenzione di 5 anni per il periodo 1/1/2025-31/12/2029.

3. Il disciplinare di gara al punto 3.3 prevede L’”Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 5 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 40.000 al netto di Iva”. Si chiede di confermare che non sussiste obbligo per il Tesoriere di prorogare il contratto ma che la proroga debba incontrare il parere favorevole di entrambi i contraenti.

4. Il disciplinare al punto 6.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale prevede che il tesoriere debba “disporre di almeno uno sportello abilitato a tutte le operazioni inerenti lo svolgimento del servizio di tesoreria raggiungibile entro 20 minuti dal Comune di Morolo”. Lo schema di Convenzione al punto 2.3 prevede invece che Il Tesoriere si impegna… a mettere a disposizione dell’Ente uno sportello per l’espletamento del servizio di Tesoreria, ubicato nel territorio dell'Ente o dislocato in altro luogo entro il raggio di 25 km dalla sede dell’Ente”.
Si chiede di confermare che la previsione valida sia quella dello Schema di Convenzione e che, pertanto, lo sportello del Tesoriere debba essere dislocato entro un raggio di 25 Km dal Comune di Morolo.

5. Lo schema di Convenzione all'art. 4.13 prevede come modalità di incasso delle somme depositate sui conti correnti postali, quella del prelevamento tramite assegno postale. Si chiede conferma che il Tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'Ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale, come ad esempio la procedura SDD; l'Ente provvederà ad indicare il numero di conto corrente postale di prelievo nei dati della reversale, secondo le specifiche OPI.

6. In riferimento all’articolo 7 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che le valute applicate a favore dei beneficiari per l’estinzione dei mandati di pagamento disposti con bonifico siano da considerarsi quelle previste dalla Direttiva SEPA sui pagamenti (D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE Payment Services Directive), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell’Unione Europea. Si evidenzia peraltro che la normativa citata impedisce la discrezionalità nell’imputazione delle valute di accredito sia da parte del debitore che della Banca esecutrice del pagamento, essendo la valuta stessa consequenziale alla data di esecuzione del pagamento

7. Lo schema di convenzione riporta, in diversi articoli tra cui l’articolo 7 (commi 9 e 10) le previsioni relative al controllo dei limiti di bilancio. Si evidenzia che in base alla normativa vigente il Tesoriere non attua più controlli sugli stanziamenti di bilancio e quindi non è più necessaria da parte dell’Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui). Si chiede pertanto conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra siano da considerarsi superate

8. In riferimento all’art. 7.16 dello schema di convenzione, considerato che le modalità operative indicate sono ormai superate dalle nuove regole dettate dalle specifiche OPI, si chiede di confermare che l’Ente provvede alla variazione delle modalità di pagamento dei mandati inestinti al 31 dicembre, al fine di consentire l’estinzione entro la predetta data. In caso contrario, il Tesoriere non può tenere conto dei predetti mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio

9. In riferimento al Disciplinare di gara art. 18.1 e allo Schema di Convenzione art. 14 che prevedono per la determinazione dei tassi creditore e debitore il parametro Euribor a 3 mesi base 365 ed in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Market Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono tra l’altro la cessazione, a partire dal 1° aprile 2019 di qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che possa essere ritenuto valido il Parametro Euribor a 3 mesi su base 360.

10. In riferimento all’articolo 19 dello Schema di convenzione si osserva che la misura delle penali indicate non corrisponde alle disposizioni di legge previste dall’articolo 113-bis del DLGS 50/2016. Si chiede pertanto di confermare la misura giornaliera delle penali secondo la norma citata, fermo restando che complessivamente non potranno comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.






29/11/2024 11:58
Risposta
1. Il CCNL indicato come riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2023 n.10886):
– l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione;
– l’applicazione di altro CCNL da parte dell’impresa non può essere a priori sanzionata dalla Stazione Appaltante con l’esclusione.
Pertanto l'O.E. può indicare una o più tipologie di contratti collettivi adatti alle prestazioni oggetto dell’appalto da affidare.
Inoltre si precisa che il CCNL da Voi indicato, rientra apliamente nel settore Terziario.

2. Si conferma la conclusione al 31.12.2029;

3. Si conferma che la proroga contrattuale deve essere concordata tra le parti;

4. Si conferma la correttezza del disciplinare e quindi la correttezza del raggiungimento nell'arco di 20 minuti, in quanto lo schema di convenzione era indicativo calcolando una distanza km/h.

5. Si predilige l'utilizzo dell'assegno postale, fermo restando che in corso di esecuzione del contratto può essere introdotta una modalità che dematerializzi l'assegno.

6. Si conferma il quesito.

7. Si conferma che è superata e trattasi di refuso.

8. Si conferma quanto richiesto.

9. Si conferma Parametro Euribor a 3 mesi su base 360.

10. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".







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