Pubblicato
Morolo
Gara #49404
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2029Informazioni appalto
11/12/2024
Aperta
Servizi
€ 40.000,00
SCACCIA LUISELLA
Categorie merceologiche
666
-
Servizi di tesoreria
Lotti
1
B4BB9678B4
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2029
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2029
€ 30.100,00
€ 9.900,00
€ 0,00
Scadenze
23/12/2024 12:00
27/12/2024 12:00
27/12/2024 12:01
Allegati
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Chiarimenti
11/12/2024 13:34
Quesito #1
Con riferimento alla presente procedura siamo a reiterare la richiesta di chiarimento da Voi replicata nella precedente procedura, andata deserta, e più precisamente ad evidenziare che la sentenza la sentenza del 22 febbraio 2016 n. 703 da voi citata nella replica, e qui trascritta:
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 22 febbraio 2016, n. 703
APPALTI – Principio di separazione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica – Segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione delle valutazioni delle offerte tecniche – Richiesta di soluzioni migliorative, che si risolvano nell’indicazione di elementi di rilievo economico nell’offerta tecnica – Principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
La previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica.
Ammette chiaramente l'indicazione di parametri o listini di carattere economico ma nel contempo evidenzia anomalie nel caso in cui dall'offerta tecnica si possa desumere agevolmente l'offerta economica con conseguente lesione effettiva della separatezza dell'offerta tecnica dall'offerta economica.
L'indicazione nel Vostro disciplinare non è limitata a parametri o listini ma richiede da parte del concorrente l'indicazione dei prezzi applicati (numero POS gratuiti, fascia commissionale applicata, importo del contributo, tassi attivi e passivi applicati), tutti elementi dalla chiara valenza economica in quanto in grado di determinare variazioni nel costo del servizio per l'Ente proprio in relazione a quanto viene offerto.
Inoltre il disciplinare quale metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica fonda la valutazione sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, in presenza di elementi che non hanno nulla di discrezionale in quanto derivanti da offerta quantitativa e non qualitativa.
Si resta in attesa del chiarimento richiesto.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 22 febbraio 2016, n. 703
APPALTI – Principio di separazione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica – Segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione delle valutazioni delle offerte tecniche – Richiesta di soluzioni migliorative, che si risolvano nell’indicazione di elementi di rilievo economico nell’offerta tecnica – Principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
La previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica.
Ammette chiaramente l'indicazione di parametri o listini di carattere economico ma nel contempo evidenzia anomalie nel caso in cui dall'offerta tecnica si possa desumere agevolmente l'offerta economica con conseguente lesione effettiva della separatezza dell'offerta tecnica dall'offerta economica.
L'indicazione nel Vostro disciplinare non è limitata a parametri o listini ma richiede da parte del concorrente l'indicazione dei prezzi applicati (numero POS gratuiti, fascia commissionale applicata, importo del contributo, tassi attivi e passivi applicati), tutti elementi dalla chiara valenza economica in quanto in grado di determinare variazioni nel costo del servizio per l'Ente proprio in relazione a quanto viene offerto.
Inoltre il disciplinare quale metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica fonda la valutazione sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, in presenza di elementi che non hanno nulla di discrezionale in quanto derivanti da offerta quantitativa e non qualitativa.
Si resta in attesa del chiarimento richiesto.
19/12/2024 15:42
Risposta
Il punteggio ottenuto dall'O.E. in relazione all'offerta tecnica, prescinde dal ribasso presentato nell'offerta economica, pertanto si fa presente che non sussiste la problematica evidenziata.
13/12/2024 09:57
Quesito #2
Buongiorno,
il disciplinare prevede la sottoscrizione dell'allegato d - patto di integrità che non è presente. Se ne chiede la pubblicazione.
il disciplinare prevede la sottoscrizione dell'allegato d - patto di integrità che non è presente. Se ne chiede la pubblicazione.
19/12/2024 15:39
Risposta
All'art. 15 del disciplinare di gara, l'Allegato D - Patto di integrità risulta essere un refuso pertanto l'O.E. non è tenuto a sottoscriverlo né ad effettuare dichiarazioni a riguardo.