Proposta di aggiudicazione
ATRI
Gara #50254
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE PROROGABILE DI TRE MESIInformazioni appalto
17/12/2024
Aperta
Servizi
€ 1.162.546,98
DI CRESCENZO PAOLA
Categorie merceologiche
666
-
Servizi di tesoreria
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B4E2816387
Solo prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE PROROGABILE DI TRE MESI
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE PROROGABILE DI TRE MESI
€ 818.000,00
€ 86.554,02
€ 0,00
Seggio di gara
Determina n. 279
20/02/2025
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170.25 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
PACCHIOLI | ERNESTO | Presidente |
MARCONE | ANNA | Membro |
DI DOMENICANTONIO | ANDREA | Membro |
Scadenze
31/01/2025 12:00
20/02/2025 10:00
24/02/2025 10:30
Avvisi
Allegati
disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 5fef462dca94e55288e4ac36fff58ff306eaeb0ddc03b8d342d0acd8cdcbb375 13/12/2024 14:20 |
1.58 MB | |
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544.33 kB | |
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621.37 kB | |
all-c-nomina-resp-tratt.pdf SHA-256: dab016ab2a2abd6f0e6480c865566491a5b4e2b8610c1b913fe75559e3f817ae 13/12/2024 14:20 |
663.07 kB | |
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179.22 kB | |
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152.03 kB | |
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48.98 kB |
Chiarimenti
20/12/2024 15:03
Quesito #1
Spettabile Comune di Atri
Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai termini per la richiesta dei chiarimenti e della presentazione delle offerte fissati rispettivamente il 08/01/2025 e il 20/01/2025, in considerazione dei tempi necessari per valutare la documentazione e approfondire gli impegni richiesti, si richiede di prorogare i termini per Ia presentazione delle richieste di chiarimenti al prossimo 31/01/ 2025 e contestuale proroga per la presentazione delle offerte al 20/02/2024.
Cordiali saluti
Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai termini per la richiesta dei chiarimenti e della presentazione delle offerte fissati rispettivamente il 08/01/2025 e il 20/01/2025, in considerazione dei tempi necessari per valutare la documentazione e approfondire gli impegni richiesti, si richiede di prorogare i termini per Ia presentazione delle richieste di chiarimenti al prossimo 31/01/ 2025 e contestuale proroga per la presentazione delle offerte al 20/02/2024.
Cordiali saluti
30/12/2024 10:50
Risposta
Buongiorno,
si accoglie la richiesta di proroga e si comunica che il nuovo termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 31/01/2025 e il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 20/02/2025.
Distinti Saluti
si accoglie la richiesta di proroga e si comunica che il nuovo termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 31/01/2025 e il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 20/02/2025.
Distinti Saluti
28/01/2025 10:42
Quesito #2
Con riferimento alla procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti.
1) A pag.15 del disciplinare di gara all’art.6.4 “Requisiti di capacità economico finanziaria lett.a) recita “Il requisito relativo al valore di solidità patrimoniale CET1 di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento-“ si evidenzia che al punto 6.2 non è previsto tale requisito ma è previsto unicamente il possesso di un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad euro 1.809.108,04 IVA esclusa – si chiede di chiarire tale fattispecie
2) Nello schema di convenzione all’art.16 punto 3 è prevista l’indicazione del tasso creditore sulle giacenze ma la quotazione di tale elemento non è previsto nell’ambito dell’offerta economica – si chiede di chiarire tale fattispecie
3) Nello schema di convenzione all’art.18.1 si recita “ Il tesoriere assume in custodia e amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli e i valori di proprietà dell’Ente – si evidenzia che tale elemento non è previsto nell’ambito dell’offerta economica – si chiede di chiarire tale fattispecie
4) Nello schema di convenzione all’art.22 – Durata della convenzione punto 1 è previsto la durata contrattuale a decorrere dall’01/01/2025 – essendo decorso tale termine si chiede indicazione dell’effettiva durata contrattuale
5) Con riferimento all’art.10 del disciplinare di gara – Garanzia Provvisoria – si chiede conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consenta di produrre sia la cauzione provvisoria che quella definitiva con la riduzione del 30%.
Cordiali saluti.
1) A pag.15 del disciplinare di gara all’art.6.4 “Requisiti di capacità economico finanziaria lett.a) recita “Il requisito relativo al valore di solidità patrimoniale CET1 di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento-“ si evidenzia che al punto 6.2 non è previsto tale requisito ma è previsto unicamente il possesso di un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad euro 1.809.108,04 IVA esclusa – si chiede di chiarire tale fattispecie
2) Nello schema di convenzione all’art.16 punto 3 è prevista l’indicazione del tasso creditore sulle giacenze ma la quotazione di tale elemento non è previsto nell’ambito dell’offerta economica – si chiede di chiarire tale fattispecie
3) Nello schema di convenzione all’art.18.1 si recita “ Il tesoriere assume in custodia e amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli e i valori di proprietà dell’Ente – si evidenzia che tale elemento non è previsto nell’ambito dell’offerta economica – si chiede di chiarire tale fattispecie
4) Nello schema di convenzione all’art.22 – Durata della convenzione punto 1 è previsto la durata contrattuale a decorrere dall’01/01/2025 – essendo decorso tale termine si chiede indicazione dell’effettiva durata contrattuale
5) Con riferimento all’art.10 del disciplinare di gara – Garanzia Provvisoria – si chiede conferma che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consenta di produrre sia la cauzione provvisoria che quella definitiva con la riduzione del 30%.
Cordiali saluti.
03/02/2025 14:11
Risposta
Si forniscono i chiarimenti richiesti:
1) In riferimento al requisito di capacità economico finanziaria richiesto all’articolo 6.4, si precisa che il requisito da possedere è quello indicato all'art. 6.2 del Disciplinare di gara.
2) Il tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa dovrà essere inserito nella convezione che verrà stipulata dalle parti, ma non è oggetto di valutazione in quanto non incluso nell’offerta economica.
3) Le spese di custodia e amministrazione titoli e valori di proprietà dell’Ente, di cui all’art. 18.1 della Convenzione sono incluse nella voce “Costo di gestione annuo” oggetto di offerta economica, di cui al punto 3 del Disciplinare di gara.
4) La durata contrattuale prevista all’art. 22 della Convenzione è di anni 5, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.
5) Con riferimento all’art. 10 del Disciplinare di gara, per la determinazione della cauzione, si conferma l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del D. Lgs 36/2023.
1) In riferimento al requisito di capacità economico finanziaria richiesto all’articolo 6.4, si precisa che il requisito da possedere è quello indicato all'art. 6.2 del Disciplinare di gara.
2) Il tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa dovrà essere inserito nella convezione che verrà stipulata dalle parti, ma non è oggetto di valutazione in quanto non incluso nell’offerta economica.
3) Le spese di custodia e amministrazione titoli e valori di proprietà dell’Ente, di cui all’art. 18.1 della Convenzione sono incluse nella voce “Costo di gestione annuo” oggetto di offerta economica, di cui al punto 3 del Disciplinare di gara.
4) La durata contrattuale prevista all’art. 22 della Convenzione è di anni 5, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.
5) Con riferimento all’art. 10 del Disciplinare di gara, per la determinazione della cauzione, si conferma l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 del D. Lgs 36/2023.
30/01/2025 10:54
Quesito #3
Con riferimento alla procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti.
1- Con riferimento ai costi della manodopera da indicarsi nel modello di offerta economica si chiede conferma che gli stessi debbano essere inseriti nella misura da Voi fissata pari ad euro 86.554,02 e che, dunque tale valore non sia soggetto al ribasso.
2- Con riferimento all’art.23 comma 2 dello schema di convenzione è previsto che “…Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell'8 giugno 962,qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 18 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse unrisultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L.n.604 del 1962...- si chiede conferma che il valore di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di segreteria (qualora intervenisse il segretario comunale) sia quello indicato all’art.19 comma 1 e non quello da Voi indicato ossia art.18 comma 1
1- Con riferimento ai costi della manodopera da indicarsi nel modello di offerta economica si chiede conferma che gli stessi debbano essere inseriti nella misura da Voi fissata pari ad euro 86.554,02 e che, dunque tale valore non sia soggetto al ribasso.
2- Con riferimento all’art.23 comma 2 dello schema di convenzione è previsto che “…Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell'8 giugno 962,qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 18 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse unrisultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata L.n.604 del 1962...- si chiede conferma che il valore di riferimento da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di segreteria (qualora intervenisse il segretario comunale) sia quello indicato all’art.19 comma 1 e non quello da Voi indicato ossia art.18 comma 1
03/02/2025 14:14
Risposta
Si forniscono i chiarimenti richiesti:
1) Si conferma che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, come previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.
2) Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell’Ente, qualora lo stesso intervenga alla stipula della convezione in veste di pubblico ufficiale rogante, di cui all’art. 23 della Convezione, si precisa che il valore è determinato applicando le condizioni economiche previste dall’art. 16 comma 1 e dall’art. 19 comma 1 e 2 della Convezione, ovvero, in mancanza si considererà l’importo medio annuo degli interessi, delle commissioni e degli altri compensi liquidati dall’Ente al Tesoriere nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati.
1) Si conferma che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, come previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.
2) Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell’Ente, qualora lo stesso intervenga alla stipula della convezione in veste di pubblico ufficiale rogante, di cui all’art. 23 della Convezione, si precisa che il valore è determinato applicando le condizioni economiche previste dall’art. 16 comma 1 e dall’art. 19 comma 1 e 2 della Convezione, ovvero, in mancanza si considererà l’importo medio annuo degli interessi, delle commissioni e degli altri compensi liquidati dall’Ente al Tesoriere nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati.