Proposta di aggiudicazione
CENTOLA
Quesito n.1.
Buongiorno, in merito al Criterio A2 dell'offerta tecnica bisognerà esporre i certificati dei servizi svolti in BIM, oppure tali servizi vanno relazionati in maniera tabellare(come poi già previsto all'interno dell'OGI) e corredati dagli estremi del certificato?
Quesito n.2
In merito all'OGI si chiede la predisposizione di un template editabile al fine di uniformare le offerte.
Gara #53837
Affidamento dei servizi di ingegneria di “Rafforzamento mobilità ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo.Informazioni appalto
20/01/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 460.224,59
Miranda Salvatore
Categorie merceologiche
713
-
Servizi di ingegneria
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B5353DFF90
B96C22000210007
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi di ingegneria di “Rafforzamento mobilità ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo
Affidamento dei servizi di ingegneria di “Rafforzamento mobilità ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo.
€ 41.838,63
€ 418.385,96
€ 0,00
Commissione valutatrice
DET. 101
11/03/2025
cv.zip SHA-256: b1a6ab414853940973aa7486bbd888348246db805e39481fd74dc4006770ff44 12/03/2025 11:11 |
12.88 MB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
LUCERA | ULDERICA | Presidente |
DIURNO | GIOVANNI | Commisario |
FRATTARUOLO | FRANCESCO | Commissario Verb |
Scadenze
14/02/2025 10:35
21/02/2025 12:00
17/03/2025 16:00
Avvisi
Allegati
linee-guida-bim-centola-mobilit-ciclistica.pdf SHA-256: 443e1d6b17245b9ca048cd495fbacbb3c5da457b5f591abaacdb230d2482dfee 20/01/2025 10:34 |
1.07 MB | |
dip-aggiornata-int.-mobilit-ciclistica.pdf SHA-256: 65ebc9978bb6bf85ef39e7b542d2251bb0ae0fc1dcceb9a8094bdf4d4a57970f 20/01/2025 10:34 |
1.48 MB | |
capitolato-informativo-centola-mobilit-ciclistica.pdf SHA-256: 9edf59da9c440937f7c37338a88052955a91a60dfee2f3baf2f6560d638d3b93 20/01/2025 10:34 |
1.13 MB | |
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792.12 kB | |
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60.50 kB | |
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85.50 kB | |
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305.85 kB | |
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272.00 kB | |
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531.81 kB |
Chiarimenti
20/01/2025 17:33
Quesito #1
In riferimento al punto 6.1- Requisiti di idoneità, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la figura dell’archeologo possa essere ricoperta da un consulente esterno (senza aver fatturato, obbligatoriamente, nei confronti del concorrente, una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA), che rilascia, in via esclusiva al concorrente, lettera di disponibilità per tutta la durata dell’appalto (da allegare tra la documentazione amministrativa), senza quindi la necessità di partecipazione in RTP con il concorrente stesso.
29/01/2025 20:52
Risposta
Secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, che costituisce lex-secialis per il procedimento in argomento, fermi restando i requisiti di d'idoneità tecnici ed economici complessivi previsti dal medesimo e richiesti in capo all'operatore economico partecipante, per la partecipazione alla presente gara d'appalto è richiesta la costituzione/definizione di un gruppo di lavoro minimo, all'interno della quale ricade anche la figura dell'archeologo, la quale dovrà necessariamente essere ricoperta da professionista munito dello specifico titolo di laurea, da inserire necessariamente all'interno della del citato gruppo di lavoro per il tramite dell'istituto del raggruppamento temporaneo.
21/01/2025 12:23
Quesito #2
In riferimento al punto 6.1.1- Requisiti di capacità tecnica e professionale, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la categoria P.02, avente “Grado di complessità” pari a 0,85 possa essere soddisfatta con servizi di ingegneria e architettura ricadenti nella categoria P.01 e/o nella categoria P.03, appartenenti alla medesima Categoria “paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste” e aventi lo stesso grado di complessità.
22/01/2025 09:46
Risposta
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria , le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Ciò premesso, è ammesso dimostrare il possesso dei requisiti nella categoria P.02 utilizzando lavori eseguiti nelle categorie P.01 e/o P.03, aventi pari grado di complessità e, soprattutto, una destinazione funzionale simile.
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Ciò premesso, è ammesso dimostrare il possesso dei requisiti nella categoria P.02 utilizzando lavori eseguiti nelle categorie P.01 e/o P.03, aventi pari grado di complessità e, soprattutto, una destinazione funzionale simile.
28/01/2025 11:25
Quesito #3
Si rende noto che nel gruppo di lavoro per l’esecuzione del presente incarico è richiesto un Responsabile della Progettazione della categoria E.19, categoria non richiesta dal bando di gara. Trattasi di un refuso?
29/01/2025 20:57
Risposta
Si conferma che la dicitura di "categoria E.19" all'art. 6.1 del Disciplinare (Requisii del gruppo di lavoro) trattasi di mero refuso, in luogo della quale è da intendersi "categoria P.02", in linea con quanto stabilito all'art. 2 del Disciplinare di Gara.
30/01/2025 11:12
Quesito #4
Buongiorno,
si chiede conferma che, essendo un servizio di natura intellettuale, a norma dell'art. 108, c. del D.lgs 36/2023, nell'offerta economica non deve essere indicata ne la stima dei costi della manodopera, ne la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso affermativo, si chiede conferma che sul portale, essendo campi obbligatori da compilare, sia corretto inserire il valore "0".
Cordiali saluti
si chiede conferma che, essendo un servizio di natura intellettuale, a norma dell'art. 108, c. del D.lgs 36/2023, nell'offerta economica non deve essere indicata ne la stima dei costi della manodopera, ne la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso affermativo, si chiede conferma che sul portale, essendo campi obbligatori da compilare, sia corretto inserire il valore "0".
Cordiali saluti
30/01/2025 13:49
Risposta
Si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara all'art. 17.
30/01/2025 18:30
Quesito #5
Con la presente si richiede se per i "Requisiti di capacità tecnica e professionale”, previsti al Paragrafo 6.2 a) e b) del disciplinare di gara, possono rientrare anche le prestazioni relative alla Verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/16 e art. 42 D.Lgs. 36/23.
04/02/2025 13:44
Risposta
Preliminarmente va osservato che il bando di gara all’art 6.2 a) richiede quale requisito di idoneità tecnica professionale << un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando>>, e al punto b) invece << l’aver espletato almeno n. 2 servizi “di punta” di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, riferiti a servizi per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento>>
Dal bando si deduce che la documentazione da offrire per la comprova del requisito deve riguardare servizi svolti in appalti analoghi, ed infatti il bando elenca tutta una serie di documenti che nel dettaglio l’o.e. può produrre.
Le Verifiche della progettazione ai sensi dell’art 42 d.lgs 36/2023, attenendo a uno scopo diverso ovvero alla verifica della conformità del progetto, di per sé, e senza ulteriore documentazione e/o certificazione a supporto dell’effettivo svolgimento del servizio analogo, come invece richiesto, non sono sufficienti ad integrare il requisito richiesto .
Dal bando si deduce che la documentazione da offrire per la comprova del requisito deve riguardare servizi svolti in appalti analoghi, ed infatti il bando elenca tutta una serie di documenti che nel dettaglio l’o.e. può produrre.
Le Verifiche della progettazione ai sensi dell’art 42 d.lgs 36/2023, attenendo a uno scopo diverso ovvero alla verifica della conformità del progetto, di per sé, e senza ulteriore documentazione e/o certificazione a supporto dell’effettivo svolgimento del servizio analogo, come invece richiesto, non sono sufficienti ad integrare il requisito richiesto .
31/01/2025 13:00
Quesito #6
Si cita, a pag. 35 del Disciplinare, al punto A.2 del criterio PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA “Si predilige il possesso di relativa certificazione”.
Si chiede pertanto se la suddetta certificazione sia da riferirsi ai lavori presentati oppure alle Figure BIM.
Si chiede pertanto se la suddetta certificazione sia da riferirsi ai lavori presentati oppure alle Figure BIM.
31/01/2025 17:21
Risposta
Il sub-criterio A.2, afferisce, esplicitamente, all'esperienza del concorrente in materia di gestione informativa dei servizi con riferimento all'applicazione della metodologia BIM. Pertanto la certificazione che questa S.A. predilige è riferita alla Certificazione BIM.
31/01/2025 13:00
Quesito #7
Si chiede se le figure richieste da Capitolato Informativo in merito ai modellatori Bim (par. 4.3.3 – Identificazione dei soggetti professionali) debbano possedere certificazione relativa alla disciplina da modellare o se sia sufficiente aver maturato esperienza nella modellazione.
03/02/2025 15:09
Risposta
Al paragrafo 4.3.3 della propria OGI l’Operatore Economico dovrà indicare i soggetti incaricati di svolgere le attività di modellazione informativa; tali soggetti dovranno essere dotati di adeguate competenze relativamente al Building information Modelling, non necessariamente attestate tramite certificazione professionale ma altresì dimostrabili con esperienza, da valorizzare al paragrafo 3.9
03/02/2025 08:57
Quesito #8
Buongiorno, si chiede se le figure richieste da Capitolato Informativo in merito ai modellatori Bim (par. 4.3.3 – Identificazione dei soggetti professionali) debbano possedere certificazione relativa alla disciplina da modellare o se sia sufficiente aver maturato esperienza nella modellazione.
03/02/2025 15:09
Risposta
Al paragrafo 4.3.3 della propria OGI l’Operatore Economico dovrà indicare i soggetti incaricati di svolgere le attività di modellazione informativa; tali soggetti dovranno essere dotati di adeguate competenze relativamente al Building information Modelling, non necessariamente attestate tramite certificazione professionale ma altresì dimostrabili con esperienza, da valorizzare al paragrafo 3.9
05/02/2025 12:20
Quesito #9
Si chiede di confermare, relativamente al Criterio A.1 dell'offerta tecnica, che il numero totale degli elaborati A3 è pari a 6, quindi 2A3 per servizio?
grazie
grazie
06/02/2025 12:03
Risposta
IL NUMERO MASSIMO DI FOGLI A3 E’ PARI A 6; L’UTILIZZO DEGLI STESSI E’ FACOLTATIVO.
05/02/2025 12:31
Quesito #10
Si chiede confrema che i professionisti "Responsabile della Progettazione della categoria E.19" e "Responsabile della Progettazione della categoria V.02" , possano essere, oltre che Professionista in possesso di laurea in Ingegneria Civile o Edile, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo Professionale, da almeno 10 anni, un professionista in possesso di laurea in Ingegneria equivalente (es. laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio)
05/02/2025 18:48
Risposta
Primariamente si specifica che per mero refuso è stata indicata la Categoria E.19, la quale, invece, è da intendersi quale categoria P.02.
In relazione alla qualificazione del "Responsabile della Progettazione della categoria E.19" e "Responsabile della Progettazione della categoria V.02", fermo restando l'obbligo sotteso dal Disciplinare di gara che il professionista deve essere iscritto al relativo Albo Professionale da almeno 10 anni, ai fini dell'equipollenza ed equiparazione tra i titoli accademici italiani, la laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (38/S) è equipollente, tra le altre, alla classe delle lauree magistrali in Ingegneria della sicurezza (LM-26), la quale a sua volta è ricompresa tra le classi di laurea in Ingegneria Civile. Pertanto, se il professionista in questione è iscritto alla Albo dell'Ordine degli Ingegneri alla Sezione A - Settore Civile e Ambientale, può rivestire il ruolo di Responsabile della progettazione per le categorie P.02 e V.02.
In relazione alla qualificazione del "Responsabile della Progettazione della categoria E.19" e "Responsabile della Progettazione della categoria V.02", fermo restando l'obbligo sotteso dal Disciplinare di gara che il professionista deve essere iscritto al relativo Albo Professionale da almeno 10 anni, ai fini dell'equipollenza ed equiparazione tra i titoli accademici italiani, la laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio (38/S) è equipollente, tra le altre, alla classe delle lauree magistrali in Ingegneria della sicurezza (LM-26), la quale a sua volta è ricompresa tra le classi di laurea in Ingegneria Civile. Pertanto, se il professionista in questione è iscritto alla Albo dell'Ordine degli Ingegneri alla Sezione A - Settore Civile e Ambientale, può rivestire il ruolo di Responsabile della progettazione per le categorie P.02 e V.02.
05/02/2025 12:33
Quesito #11
si chiede conferma che i servizi nella cat ID V.02 Possano essere assolti mediante servizi assolti nella cat. ID V.03, avente grado di complessità maggiore
05/02/2025 18:56
Risposta
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria , le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Ciò premesso, è ammesso dimostrare il possesso dei requisiti per la categoria V.02 utilizzando servizi per lavori eseguiti nella categoria V.03 (di grado di complessità - 0.75 - maggiore della categoria V.02 - 0.45 - richiesta dal Disciplinare di gara).
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.
Ciò premesso, è ammesso dimostrare il possesso dei requisiti per la categoria V.02 utilizzando servizi per lavori eseguiti nella categoria V.03 (di grado di complessità - 0.75 - maggiore della categoria V.02 - 0.45 - richiesta dal Disciplinare di gara).
06/02/2025 09:18
Quesito #12
L'Offerta di Gestione Informativa richiesta all'art. 16 del Disciplinare non è, in realtà, il subcriterio E descritto nell'art.18?
Pertanto:
1) L'offerta di gestione informativa rientra nella relazione tecnico organizzativa?
2) L'offerta di gestione informativa è un documento a parte, e la relazione tecnico organizzativa non include il subcriterio E (che coincide col documento dell'OgI).
Pertanto:
1) L'offerta di gestione informativa rientra nella relazione tecnico organizzativa?
2) L'offerta di gestione informativa è un documento a parte, e la relazione tecnico organizzativa non include il subcriterio E (che coincide col documento dell'OgI).
06/02/2025 12:47
Risposta
L'Offerta di Gestione Informativa è uno specifico elaborato, da valutare con quanto riportato nel sub-criterio "E".
06/02/2025 10:14
Quesito #13
Buongiorno, si chiede il numero massimo di facciate da produrre per il criterio C e per il criterio E
06/02/2025 12:49
Risposta
Il numero di facciate per i criteri richiesti è libero.
06/02/2025 13:21
Quesito #14
Buongiorno,
in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2 del disciplinare di gara si chiede se possano rientrare, nell'elenco dei servizi espletati negli ultimi cinque anni e relativamente ai n. 2 servizi di punta, anche le prestazioni relative al PFTE
Grazie
in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2 del disciplinare di gara si chiede se possano rientrare, nell'elenco dei servizi espletati negli ultimi cinque anni e relativamente ai n. 2 servizi di punta, anche le prestazioni relative al PFTE
Grazie
06/02/2025 13:56
Risposta
Si veda l'ultimo capoverso di pag. 13 del Disciplinare di gara.
06/02/2025 18:04
Quesito #15
Si chiede in cosa il Subcriterio A.2 (che vale 10 punti) differisca dal punto 3.9 del C.I. (e quindi dell'OGI) all'interno del quale vanno esplicitate le esperienze.
Le due richieste sembrano coincidere.
Le due richieste sembrano coincidere.
07/02/2025 12:37
Risposta
A norma dell'art. 16 del Disciplinare di Gara , l'offerta tecnica deve, tra l'altro, essere corredata dai seguenti elaborati:
- Una relazione tecnica organizzativa, precisa e dettagliata, suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti, contenente in modo chiaro e esaustivo ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica medesima;
- Offerta di Gestione Informativa, in relazione alla gestione informativa dell’appalto con la metodologia BIM, che segua lo schema e le indicazioni previste all’interno del Capitolato Informativo;
- (FACOLTATIVO) Allegati grafici /Schede tecniche prestazionali a discrezione del concorrente in scala grafica adeguata a consentire la lettura dei contenuti.
- Una relazione tecnica organizzativa, precisa e dettagliata, suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti, contenente in modo chiaro e esaustivo ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica medesima;
- Offerta di Gestione Informativa, in relazione alla gestione informativa dell’appalto con la metodologia BIM, che segua lo schema e le indicazioni previste all’interno del Capitolato Informativo;
- (FACOLTATIVO) Allegati grafici /Schede tecniche prestazionali a discrezione del concorrente in scala grafica adeguata a consentire la lettura dei contenuti.
07/02/2025 10:03
Quesito #16
Quesito n.1.
Buongiorno, in merito al Criterio A2 dell'offerta tecnica bisognerà esporre i certificati dei servizi svolti in BIM, oppure tali servizi vanno relazionati in maniera tabellare(come poi già previsto all'interno dell'OGI) e corredati dagli estremi del certificato?
Quesito n.2
In merito all'OGI si chiede la predisposizione di un template editabile al fine di uniformare le offerte.
12/02/2025 15:15
Risposta
RISPOSTA n. 1:
i servizi svolti in BIM, preferibilmente, devono essere corredati dalla relativa certificazione del servizio svolto.
RISPSOSTA n. 2:
Per la redazione dell’Offerta di Gestione Informativa, l’Operatore Economico può utilizzare il Capitolato informativo allegato alla documentazione di gara come schema di riferimento. Tale documento contiene infatti l’articolazione delle richieste relative alla gestione informativa dell’appalto e tabelle utili alla produzione dell’OGI
i servizi svolti in BIM, preferibilmente, devono essere corredati dalla relativa certificazione del servizio svolto.
RISPSOSTA n. 2:
Per la redazione dell’Offerta di Gestione Informativa, l’Operatore Economico può utilizzare il Capitolato informativo allegato alla documentazione di gara come schema di riferimento. Tale documento contiene infatti l’articolazione delle richieste relative alla gestione informativa dell’appalto e tabelle utili alla produzione dell’OGI
07/02/2025 17:57
Quesito #17
Si chiede se le figure BIM inserite nell'Offerta di Gestione Informativa debbano necessariamente far parte anche del RTP.
11/02/2025 10:05
Risposta
Si. Si conferma tale necessità nel caso in cui l'O.E. non possa dimostrare il requisito richiesto in proprio.
07/02/2025 17:59
Quesito #18
Si chiede se le esperienze pregresse da inserire nell'Offerta di Gestione Informativa e nel subcriterio A.2 possano far riferimento a lavori di modellazione eseguiti per conto di terzi (dimostrabili tramite fattura), o se debbano essere necessariamente stati certificati dalle Stazioni Appaltanti.
12/02/2025 08:34
Risposta
In merito alle esperienze pregresse da inserire nell'Offerta di Gestione Informativa e nel subcriterio A.2 si può far riferimento anche a lavori di modellazione eseguiti per conto di terzi.
07/02/2025 18:17
Quesito #19
Buonasera,
Visto il punteggio massimo da attribuire all’offerta tecnica assunto pari a 90 punti e considerato che la sommatoria dei punteggi parziali riferiti ai singoli criteri (A = 25 punti, B = 40 punti, C = 20 punti, D = 5 punti, D = 15 punti) risulta essere 105 punti, si chiede di chiarire se tale differenza/discrasia tra i due dati riportati nel Disciplinare di gara sia voluta o è frutto di un refuso.
Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.
Litos Progetti s.r.l.
Visto il punteggio massimo da attribuire all’offerta tecnica assunto pari a 90 punti e considerato che la sommatoria dei punteggi parziali riferiti ai singoli criteri (A = 25 punti, B = 40 punti, C = 20 punti, D = 5 punti, D = 15 punti) risulta essere 105 punti, si chiede di chiarire se tale differenza/discrasia tra i due dati riportati nel Disciplinare di gara sia voluta o è frutto di un refuso.
Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.
Litos Progetti s.r.l.
07/02/2025 19:59
Risposta
Trattasi di refuso, ovviamente, non d'intenzione.
A = A1 + A2 = 15 + 10 = 25;
B = B1 + B2 = 15 + 10 = 25;
C = 20;
D = 5;
E = 15.
Tot. "peso" Offerta tecnica = A + B + C + D + E = 25 + 25 + 20 + 5 + 15 = 90
A = A1 + A2 = 15 + 10 = 25;
B = B1 + B2 = 15 + 10 = 25;
C = 20;
D = 5;
E = 15.
Tot. "peso" Offerta tecnica = A + B + C + D + E = 25 + 25 + 20 + 5 + 15 = 90
10/02/2025 12:01
Quesito #20
Buongiorno, in merito ai requisiti di capacità tecnico‐professionale richiesti, a pagina 15 (rif. p.to 6.4 del Disciplinare), è riportato:
In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.
Si chiede se tale requisito debba essere soddisfatto anche dalla figura del Geologo e dall'archeologo, che seppur componenti del raggruppamento, rappresentano prestazioni specialistiche richieste nel gruppo di lavoro.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.
Si chiede se tale requisito debba essere soddisfatto anche dalla figura del Geologo e dall'archeologo, che seppur componenti del raggruppamento, rappresentano prestazioni specialistiche richieste nel gruppo di lavoro.
12/02/2025 15:20
Risposta
Le figure del Geologo e dell'archeologo sono necessarie in quanto richieste all'interno del gruppo di lavoro. Il possesso dei requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti solo con riferimento alle categorie/ID oggetto dell'appalto.
10/02/2025 18:09
Quesito #21
Si cita il punto 6.4 del disciplinare:
"In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto."
Si chiede se tutte le figure del gruppo di lavoro, pertanto, dovranno concorrere a questo requisito (inclusi Coordinatore per la sicurezza, archeologo, geologo, figure BIM, trattandosi di figure non direttamente legate all'attività di progettazione nelle categorie d'appalto.
"In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto."
Si chiede se tutte le figure del gruppo di lavoro, pertanto, dovranno concorrere a questo requisito (inclusi Coordinatore per la sicurezza, archeologo, geologo, figure BIM, trattandosi di figure non direttamente legate all'attività di progettazione nelle categorie d'appalto.
12/02/2025 15:22
Risposta
Le figure del Coordinatore per la sicurezza, archeologo, geologo, figure BIM sono necessarie in quanto richieste all'interno del gruppo di lavoro. Il possesso dei requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti solo con riferimento alle categorie/ID oggetto dell'appalto.
11/02/2025 16:52
Quesito #22
Buongiorno
sul sito dell'ANAC per il pagamento del contributo al CIG indicato non corrisponde alcuna gara
sul sito dell'ANAC per il pagamento del contributo al CIG indicato non corrisponde alcuna gara
12/02/2025 15:25
Risposta
Si avvisano gli operatori economici che se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, è possibile effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: • IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore • nominativo del debitore • indirizzo mail del debitore.
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore • nominativo del debitore • indirizzo mail del debitore.
11/02/2025 16:57
Quesito #23
Si chiede se il gruppo di lavoro possa essere istituito senza RTP.
In tal caso si chiede se le figure BIM, facenti parte del Gruppo di lavoro ma non del RTP, possano poi inserire le proprie esperienze pregresse nell'OGI e nel subcriterio A2.
In tal caso si chiede se le figure BIM, facenti parte del Gruppo di lavoro ma non del RTP, possano poi inserire le proprie esperienze pregresse nell'OGI e nel subcriterio A2.
12/02/2025 15:32
Risposta
Secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, che costituisce lex-secialis per il procedimento in argomento, fermi restando i requisiti di d'idoneità tecnici ed economici complessivi previsti dal medesimo e richiesti in capo all'operatore economico partecipante, per la partecipazione alla presente gara d'appalto è richiesta la costituzione/definizione di un gruppo di lavoro minimo, all'interno della quale ricade anche le figure BIM, in possesso dei requisiti di cui alla tab. art. 6.1 del Disciplinare.
Per le suddette figure non è esplicitamente richiesto l'inserimento delle medesime all'interno dell'eventuale RTP, ma devono ad ogni modo rendere le dovute dichiarazioni previste dal disciplinare.
Per le suddette figure non è esplicitamente richiesto l'inserimento delle medesime all'interno dell'eventuale RTP, ma devono ad ogni modo rendere le dovute dichiarazioni previste dal disciplinare.
12/02/2025 10:40
Quesito #24
Si chiede se un professionista abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. possa partecipare in RTP avendo esclusivamente la qualifica di Coordinatore della Sicurezza (requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/08), ovvero senza possedere requisiti specifici nelle classi di progettazione V.02 e/o P.02.
Distinti saluti
Distinti saluti
12/02/2025 15:33
Risposta
Secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, che costituisce lex-secialis per il procedimento in argomento, fermi restando i requisiti di d'idoneità tecnici ed economici complessivi previsti dal medesimo e richiesti in capo all'operatore economico partecipante, per la partecipazione alla presente gara d'appalto è richiesta la costituzione/definizione di un gruppo di lavoro minimo, all'interno della quale ricade anche la figura di Coordinatore della Sicurezza, in possesso dei requisiti di cui alla tab. art. 6.1 del Disciplinare.
Per le suddette figure non è esplicitamente richiesto l'inserimento delle medesime all'interno dell'eventuale RTP, ma devono ad ogni modo rendere le dovute dichiarazioni previste dal disciplinare.
Per le suddette figure non è esplicitamente richiesto l'inserimento delle medesime all'interno dell'eventuale RTP, ma devono ad ogni modo rendere le dovute dichiarazioni previste dal disciplinare.
12/02/2025 11:38
Quesito #25
Buongiorno,
con riferimento al punto 6.2) del Disciplinare, in merito all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, si chiede se può essere inserito quale servizio la partecipazione ad un concorso di progettazione (in due gradi) dimostrabile mediante determina dirigenziale.
Ringrazio anticipatamente.
con riferimento al punto 6.2) del Disciplinare, in merito all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, si chiede se può essere inserito quale servizio la partecipazione ad un concorso di progettazione (in due gradi) dimostrabile mediante determina dirigenziale.
Ringrazio anticipatamente.
12/02/2025 15:36
Risposta
Come stabilito dal Disciplinare di gara - pag. 13:
Al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
Al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
12/02/2025 15:31
Quesito #26
Cortesemente, si chiede di chiarire, se per l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura l'arco temporale è pari a 5 anni, mentre per i 2 servizi di punta fa riferimento a 10 anni???
12/02/2025 15:38
Risposta
Si conferma quanto scritto nel Disciplinare. Si veda art. 6.2.a) e 6.2.b).
12/02/2025 16:57
Quesito #27
Buongiorno,
in merito al disciplinare, si chiede se le figure BIM previste per il gruppo di lavoro possano comunque entrare a far parte del RTP, pur non possedendo i requisiti, non essendo figure legate direttamente alla progettazione e, pertanto, alle categorie delle opere.
La risposta al quesito 17, infatti, conferma che le figure BIM inserite nell'Offerta di Gestione Informativa devono necessariamente far parte anche del RTP.
Grazie
in merito al disciplinare, si chiede se le figure BIM previste per il gruppo di lavoro possano comunque entrare a far parte del RTP, pur non possedendo i requisiti, non essendo figure legate direttamente alla progettazione e, pertanto, alle categorie delle opere.
La risposta al quesito 17, infatti, conferma che le figure BIM inserite nell'Offerta di Gestione Informativa devono necessariamente far parte anche del RTP.
Grazie
13/02/2025 16:00
Risposta
A rettifica di quanto riportato nella risposta al quesito 17, le figure BIM, previste del gruppo di lavoro, non devono necessariamente far parte della RTP.
13/02/2025 12:22
Quesito #28
In merito all’offerta economica si richiede se la percentuale di ribasso è da esprimere in numero e lettere nell’apposito campo valutazione offerta economica (ad esempio 5 (cinque)), e se la percentuale è relativa al ribasso dell’intero importo a basa d’asta fino al raggiungimento della percentuale massima di riferimento dell’importo delle spese forfettarie sull’intero importo.
13/02/2025 16:05
Risposta
Nel documento offerta economica deve essere indicato il valore numerico del ribasso percentuale offerto sulle sole spese forfettarie, pari ad €. 41.838,63, come riportato all'art. 17, lett. a) del Disciplinare di Gara, ricordando che, come indicato alla successive lett. b) e c) del medesimo articolo, i costi della sicurezza aziendali e il costo della manodopera, vanno indicati pari a ZERO.
13/02/2025 12:23
Quesito #29
Dal portale pagamenti ANAC, ricercando con il campo CIG della procedura appare questo avviso "Non e' stato trovato nessun risultato che corrisponde alla selezione effettuata", si richiede come procedere per il pagamento o come procedere in caso questo non risulti effettuabile entro la scadenza della procedura.
13/02/2025 16:10
Risposta
Si avvisano gli operatori economici che se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, è possibile effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: • IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore • nominativo del debitore • indirizzo mail del debitore.
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: • codice fiscale del debitore • nominativo del debitore • indirizzo mail del debitore.
13/02/2025 16:40
Quesito #30
Premesso
· che a norma dell’art. 34 comma 2 let. b) dell’allegati I.7 al D.Lgs 36/2023 per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, la verifica della progettazione è effettuata dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
· che l’articolo 66 del codice definisce gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
· che la verifica della progettazione rientra tra i servizi di ingegneria e di architettura qualora si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE
· che ai sensi dell’art. 38 comma 1 let. b) dell’allegati I.7 al D.Lgs 36/2023 ai fini della verifica della progettazione è necessario avere requisiti di avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, “di appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori”.
Tanto premesso, assodato che i servizi di verifica della progettazione rientrano tra i servizi di ingegneria ed architettura, con la presente si richiede se per i "Requisiti di capacità tecnica e professionale”, previsti al Paragrafo 6.2 a) e b) del disciplinare di gara, possono rientrare anche le prestazioni relative alla Verifica della progettazione opportunamente certificate dal RUP per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice svolte nell’esercizio di professione tecnica regolamentata dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE.
· che a norma dell’art. 34 comma 2 let. b) dell’allegati I.7 al D.Lgs 36/2023 per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, la verifica della progettazione è effettuata dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
· che l’articolo 66 del codice definisce gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
· che la verifica della progettazione rientra tra i servizi di ingegneria e di architettura qualora si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE
· che ai sensi dell’art. 38 comma 1 let. b) dell’allegati I.7 al D.Lgs 36/2023 ai fini della verifica della progettazione è necessario avere requisiti di avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, “di appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori”.
Tanto premesso, assodato che i servizi di verifica della progettazione rientrano tra i servizi di ingegneria ed architettura, con la presente si richiede se per i "Requisiti di capacità tecnica e professionale”, previsti al Paragrafo 6.2 a) e b) del disciplinare di gara, possono rientrare anche le prestazioni relative alla Verifica della progettazione opportunamente certificate dal RUP per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice svolte nell’esercizio di professione tecnica regolamentata dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE.
14/02/2025 09:04
Risposta
Preliminarmente va osservato che il disciplinare di gara all’art 6.2 a) richiede quale requisito di idoneità tecnica professionale << un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando>>, e al punto b) invece << l’aver espletato almeno n. 2 servizi “di punta” di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, riferiti a servizi per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento>>
Dal Disciplinare si deduce che la documentazione da offrire per la comprova del requisito deve riguardare servizi svolti in appalti analoghi, ed infatti il Disciplinare elenca tutta una serie di documenti che nel dettaglio l’O.E. può produrre. Ciò detto all'intero del Disciplinare, sempre all'interno dell'art. 6.2, è esplicitamente riportato che :
<<Al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.
Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.
Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’ espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Inoltre, appare importante evidenziare, che gli articoli del codice citati da codesto spett.le O.E. (art. 34 comma 2 let. b) dell’allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e art. 38 comma 1 let. b) dell’allegato I.7 al D.Lgs 36/2023) afferiscono prettamente all'attività di verifica delle progettazione (art. 42 del Codice ) e dei relativi requisiti a richiedersi per una gara relativa a servizi di verifica delle progettazione, riguardando circostanze che nulla hanno a che vedere con l'appalto odierno.
Pertanto, concludendo, le verifiche della progettazione ai sensi dell’art 42 d.lgs 36/2023, attenendo a uno scopo diverso ovvero alla verifica della conformità del progetto, di per sé, e senza ulteriore documentazione e/o certificazione a supporto dell’effettivo svolgimento del servizio analogo, come invece richiesto, non sono sufficienti ad integrare il requisito richiesto .
Dal Disciplinare si deduce che la documentazione da offrire per la comprova del requisito deve riguardare servizi svolti in appalti analoghi, ed infatti il Disciplinare elenca tutta una serie di documenti che nel dettaglio l’O.E. può produrre. Ciò detto all'intero del Disciplinare, sempre all'interno dell'art. 6.2, è esplicitamente riportato che :
<<Al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.
Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.
Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’ espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Inoltre, appare importante evidenziare, che gli articoli del codice citati da codesto spett.le O.E. (art. 34 comma 2 let. b) dell’allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e art. 38 comma 1 let. b) dell’allegato I.7 al D.Lgs 36/2023) afferiscono prettamente all'attività di verifica delle progettazione (art. 42 del Codice ) e dei relativi requisiti a richiedersi per una gara relativa a servizi di verifica delle progettazione, riguardando circostanze che nulla hanno a che vedere con l'appalto odierno.
Pertanto, concludendo, le verifiche della progettazione ai sensi dell’art 42 d.lgs 36/2023, attenendo a uno scopo diverso ovvero alla verifica della conformità del progetto, di per sé, e senza ulteriore documentazione e/o certificazione a supporto dell’effettivo svolgimento del servizio analogo, come invece richiesto, non sono sufficienti ad integrare il requisito richiesto .
13/02/2025 16:57
Quesito #31
Considerando quanto esplicitato al punto 6.4 del bando, secondo cui ciascun componente del Raggruppamento ha l’obbligo di apportare una quota-parte, benché minima, dei requisiti di capacità tecnico-professionale (V.02 e P.02) e considerando le FAQ riguardanti la medesima tematica, dalle quali si evince che qualora le figure di Geologo, Archeologo, e referente BIM non fossero appartenenti ad una delle società costituenti il Raggruppamento, devono essere loro stessi necessariamente parte integrante del RTP, si osserva che, non avendo quest’ultimi i titoli per poter acquisire le due categorie richieste, non si comprende come intende regolarsi Codesto Ente nel valutare l’ammissibilità dei partecipanti.
Pertanto si chiede a Codesto Spettabile Ente di chiarire in maniera inequivocabile, possibilmente senza far rimando a punti del bando, se l’operatore economico costituito da un Raggruppamento che, nel suo complesso, soddisfi i requisiti tecnici e professionali richiesti, ma del quale fanno parte Geologo, Archeologo e responsabile BIM (che, come figure professionali non possono possedere alcun requisito minimo nelle categorie previste dal Bando V.02 e P.02) in fase di verifica sarà escluso da codesta procedura.
Pertanto si chiede a Codesto Spettabile Ente di chiarire in maniera inequivocabile, possibilmente senza far rimando a punti del bando, se l’operatore economico costituito da un Raggruppamento che, nel suo complesso, soddisfi i requisiti tecnici e professionali richiesti, ma del quale fanno parte Geologo, Archeologo e responsabile BIM (che, come figure professionali non possono possedere alcun requisito minimo nelle categorie previste dal Bando V.02 e P.02) in fase di verifica sarà escluso da codesta procedura.
14/02/2025 13:16
Risposta
Condizione sufficiente per la partecipazione alla procedura di gara è che l'RTP, nel suo complesso, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare.
Si precisa che, il geologo, l'archeologo e la figura responsabile BIM, sebbene previsti all'interno del gruppo di lavoro, non concorrono necessariamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali.
Si precisa che, il geologo, l'archeologo e la figura responsabile BIM, sebbene previsti all'interno del gruppo di lavoro, non concorrono necessariamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali.