Aggiudicazione definitiva
Ente Acque Umbre Toscane
Gara #54327
Servizio per la copertura assicurativa triennale dei rischi (rct/rco) per l’attivita’ di EautInformazioni appalto
06/03/2025
Negoziata
Servizi
€ 280.000,00
Cenni Alfredo
Categorie merceologiche
6651
-
Servizi assicurativi
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B5469FB061
Qualità prezzo
Servizio per la copertura assicurativa triennale dei rischi (rct/rco) per l’attivita’ di Eaut
Servizio per la copertura assicurativa triennale dei rischi (rct/rco) per l’attivita’ di Eaut
€ 280.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
disposizione n. 86
24/03/2025
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799.37 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Guidelli | Laura | Presidente |
Lunardi | Fabio | componente |
Cenni | Alfredo | compenente |
Scadenze
17/03/2025 13:00
21/03/2025 13:00
25/03/2025 10:00
Allegati
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154.79 kB | |
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27.36 kB | |
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50.64 kB | |
capitolato-speciale-2025.pdf SHA-256: 6b6814046bf102cbf342b256b59f539e20d4652d139a0c76f458f8630c55241d 06/03/2025 16:23 |
129.31 kB | |
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87.10 kB | |
patto-di-integrit-eaut-signed.pdf SHA-256: b1542d57a06fb0bd9898ed9dd681d11853c7fdb2a65fdd50751ba0336be58dab 06/03/2025 16:24 |
1.10 MB | |
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: c9288d22fbb741a61ca642ff8c9e652fd1b6843457a82ad43440b538b5b746ca 26/03/2025 11:15 |
15.30 kB | |
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1.02 MB |
Chiarimenti
07/03/2025 12:16
Quesito #1
Buongiorno,
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
3) La Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l’esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:
ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.
L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.
Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluoroottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolieteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.
4) Premio e assicuratore in corso e statistica sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazione assenza sinistri.
5) Conferma che l'Ente non si avvalga di nessuna società di brokeraggio.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
3) La Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l’esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:
ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.
L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.
Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluoroottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolieteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.
4) Premio e assicuratore in corso e statistica sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazione assenza sinistri.
5) Conferma che l'Ente non si avvalga di nessuna società di brokeraggio.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
14/03/2025 12:37
Risposta
In relazione a quesiti pervenuti, si informa su quanto segue:
1) L’affidatario non è tenuto a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga l’affidatario stesso a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
2) Sono esclusi dalla copertura tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento per Cyber Liability, intendendosi per tale:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato;
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
Resta inteso che la presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
3) La Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS (“perfluorinated alkylated substances”) o dalla presenza di PFAS (e/o di sostanze che appartengono al gruppo dei PFAS) in qualsiasi sostanza o prodotto.
4) Il premio annuo in corso è pari a 91.999,50 e negli ultimi 5 anni non vi sono stati sinistri.
5) EAUT non si avvale di alcuna società di brokeraggio pur riservandosi di avvalersi di apposito supporto specialistico e ciò anche al fine di eventualmente perfezionare (e gestire) il contratto.
1) L’affidatario non è tenuto a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga l’affidatario stesso a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
2) Sono esclusi dalla copertura tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento per Cyber Liability, intendendosi per tale:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato;
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
Resta inteso che la presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
3) La Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS (“perfluorinated alkylated substances”) o dalla presenza di PFAS (e/o di sostanze che appartengono al gruppo dei PFAS) in qualsiasi sostanza o prodotto.
4) Il premio annuo in corso è pari a 91.999,50 e negli ultimi 5 anni non vi sono stati sinistri.
5) EAUT non si avvale di alcuna società di brokeraggio pur riservandosi di avvalersi di apposito supporto specialistico e ciò anche al fine di eventualmente perfezionare (e gestire) il contratto.
11/03/2025 15:43
Quesito #2
Buongiorno
La presente per richiedere se la polizza è da intendersi rescindibile annualmente dalle parti e se pertanto in caso di aggiudicazione potrà essere precisato all art 3 Durata del contratto quanto segue
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Rimaniamo in attesa di un Vostro gentilre riscontro
Distinti saluti
La presente per richiedere se la polizza è da intendersi rescindibile annualmente dalle parti e se pertanto in caso di aggiudicazione potrà essere precisato all art 3 Durata del contratto quanto segue
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Rimaniamo in attesa di un Vostro gentilre riscontro
Distinti saluti
14/03/2025 12:38
Risposta
In relazione al quesito pervenuto, si informa su quanto segue:
1) La durata del contratto di servizio assicurativo di copertura dei rischi di gestione delle attività di EAUT con polizze RCT/RCO è confermata in tre anni (1095 giorni) e pertanto senza possibilità di recesso anticipato da parte dell’affidatario.
1) La durata del contratto di servizio assicurativo di copertura dei rischi di gestione delle attività di EAUT con polizze RCT/RCO è confermata in tre anni (1095 giorni) e pertanto senza possibilità di recesso anticipato da parte dell’affidatario.