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DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 E SS.MM.II. - Comunità Alloggio per minori; Codice regionale B8, codice CISIS M3G) – PERIODO: 10 ANNI - IMPORTO A BASE D’ASTA CANONE DI LOCAZIONE: € 11.500,00 Annui (€ 115.000,00 totali).
CUC Capofila Agnone
Gara #54392
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN CONTRADA MONTAGNA – AGNONE (IS), FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI (Art. 30DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 E SS.MM.II. - Comunità Alloggio per minori; Codice regionale B8, codice CISIS M3G) – PERIODO: 10 ANNI - IMPORTO A BASE D’ASTA CANONE DI LOCAZIONE: € 11.500,00 Annui (€ 115.000,00 totali).
Informazioni appalto
23/01/2025
Aperta
Servizi
€ 115.000,00
PATRIARCA VITTORIO
Categorie merceologiche
85311
-
Servizi di assistenza sociale con alloggio
Lotti
1
B54E8BDAF4
Qualità prezzo
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA SEL. DI UN OP. EC. PER L’AFF. IN GEST. DELLA STRUTTURA SITA IN C.DA MONTAGNA – AGNONE (IS), FIN. ALL’ER. DEL SERV. DI COM. ALLOGGIO PER MIN.(Art. 30DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 E SS.MM.II. - Comunità Alloggio per minori; Codice regionale B8, codice CISIS M3G) – PERIODO: 10 ANNI
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN CONTRADA MONTAGNA – AGNONE (IS), FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI (Art. 30 DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 E SS.MM.II. - Comunità Alloggio per minori; Codice regionale B8, codice CISIS M3G) – PERIODO: 10 ANNI - IMPORTO A BASE D’ASTA CANONE DI LOCAZIONE: € 11.500,00 Annui (€ 115.000,00 totali).
€ 115.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
07/02/2025 12:00
12/02/2025 12:30
17/02/2025 16:00
Allegati
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417.95 kB | |
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1.49 MB |
Chiarimenti
27/01/2025 10:04
Quesito #1
In relazione alla gara si chiede:
- Qualora già gestita, l'elenco del personale attualmente in servizio con relativa qualifica, livello di inquadramento, data di assunzione, tipologia di contratto applicato, se tempo determinato/indeterminato .
- data per effettuare un sopralluogo presso la struttura
- Qualora già gestita, l'elenco del personale attualmente in servizio con relativa qualifica, livello di inquadramento, data di assunzione, tipologia di contratto applicato, se tempo determinato/indeterminato .
- data per effettuare un sopralluogo presso la struttura
28/01/2025 10:42
Risposta
Per quanto concerne il personale si rimanda esclusivamente a quanto previsto nell' "Art. 30 DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 E SS.MM.II. - Comunità Alloggio per minori; Codice regionale B8, Codice CISIS M3G".
Il sopralluogo viene fissato per il giorno di venerdì 31/01/2025 ore 10,00.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE DELLE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AGNONE (IS)
Il sopralluogo viene fissato per il giorno di venerdì 31/01/2025 ore 10,00.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE DELLE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AGNONE (IS)
29/01/2025 09:07
Quesito #2
Tenuto conto di quanto richiesto dagli atti di gara si richiedere di fornire i seguenti dati:
- tasso di occupazione p/l nell'ultimo triennio (2024/2023/2022)
- costo medio anno 2024 relativo ai costi di: energia elettrica/riscaldamento/ acqua potabile
- Tariffa annua TARI
Visto quanto rubricato all'art. 5.7, lett. f) si chiede di confermare:
a) di far esclusivamente riferimento all' art. 30 DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 e che per l'operatore partecipante ed eventualmente affidatario non vi alcun obbligo di applicazione della clausola sociale e delle misure ex art. 57 Dlgs 36/23
b) che in fase di presentazione dell'offerta quindi non deve essere prodotto nessun "piano di riassorbimento del personale" (ex art. 102 Dlgs 36/2023)
- tasso di occupazione p/l nell'ultimo triennio (2024/2023/2022)
- costo medio anno 2024 relativo ai costi di: energia elettrica/riscaldamento/ acqua potabile
- Tariffa annua TARI
Visto quanto rubricato all'art. 5.7, lett. f) si chiede di confermare:
a) di far esclusivamente riferimento all' art. 30 DEL REG. REGIONALE N. 1/2015 e che per l'operatore partecipante ed eventualmente affidatario non vi alcun obbligo di applicazione della clausola sociale e delle misure ex art. 57 Dlgs 36/23
b) che in fase di presentazione dell'offerta quindi non deve essere prodotto nessun "piano di riassorbimento del personale" (ex art. 102 Dlgs 36/2023)
04/02/2025 09:00
Risposta
in merito alle domande da Voi formulate, desidero fornirVi i seguenti chiarimenti:
Tasso di occupazione p/i negli anni 2022, 2023, 2024: La Vostra richiesta relativa al "tasso di occupazione p/i" non è del tutto chiara. Sarebbe utile se poteste specificare meglio cosa intendete con questa sigla, in modo da poter fornire una risposta più dettagliata e precisa. Vi prego di volerci fornire un chiarimento in merito.Costi medi anno 2024 relativi a energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e Tariffa TARI: Siamo attualmente in fase di raccolta dei dati richiesti e provvederemo a fornirli al più presto.
in riferimento al secondo quesiti quesito riguardante l’applicazione della clausola sociale, preciso quanto segue:
Come già indicato nella precedente comunicazione, il riferimento all’art. 30 del Regolamento Regionale n. 1/2015 concerne le figure professionali previste nell’ambito del servizio oggetto di gara. Tuttavia, tale riferimento non esclude né sostituisce l’applicazione delle disposizioni normative nazionali vigenti in materia di tutela occupazionale negli appalti pubblici.
Pertanto, si ribadisce che l’operatore economico partecipante ed eventualmente affidatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di legge di cui agli artt. 57 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplinano, rispettivamente, le misure a tutela della stabilità occupazionale e la presentazione del piano di riassorbimento del personale.
Si evidenzia che la normativa nazionale ha carattere cogente e non può essere derogata da regolamenti regionali o da interpretazioni difformi. Di conseguenza, non può essere accolta l'affermazione secondo cui non vi sia alcun obbligo di applicazione della clausola sociale e delle misure previste dagli artt. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023, né tantomeno che, in fase di presentazione dell’offerta, non debba essere prodotto il piano di riassorbimento del personale.
Ogni diversa lettura volta a disapplicare la normativa nazionale, sulla base di una presunta esclusività dell’art. 30 del Regolamento Regionale n. 1/2015, è giuridicamente infondata e contraria ai principi di legalità e gerarchia delle fonti.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AGNONE (IS)
Geom. Vittorio PATRIARCA
Tasso di occupazione p/i negli anni 2022, 2023, 2024: La Vostra richiesta relativa al "tasso di occupazione p/i" non è del tutto chiara. Sarebbe utile se poteste specificare meglio cosa intendete con questa sigla, in modo da poter fornire una risposta più dettagliata e precisa. Vi prego di volerci fornire un chiarimento in merito.Costi medi anno 2024 relativi a energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e Tariffa TARI: Siamo attualmente in fase di raccolta dei dati richiesti e provvederemo a fornirli al più presto.
in riferimento al secondo quesiti quesito riguardante l’applicazione della clausola sociale, preciso quanto segue:
Come già indicato nella precedente comunicazione, il riferimento all’art. 30 del Regolamento Regionale n. 1/2015 concerne le figure professionali previste nell’ambito del servizio oggetto di gara. Tuttavia, tale riferimento non esclude né sostituisce l’applicazione delle disposizioni normative nazionali vigenti in materia di tutela occupazionale negli appalti pubblici.
Pertanto, si ribadisce che l’operatore economico partecipante ed eventualmente affidatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di legge di cui agli artt. 57 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplinano, rispettivamente, le misure a tutela della stabilità occupazionale e la presentazione del piano di riassorbimento del personale.
Si evidenzia che la normativa nazionale ha carattere cogente e non può essere derogata da regolamenti regionali o da interpretazioni difformi. Di conseguenza, non può essere accolta l'affermazione secondo cui non vi sia alcun obbligo di applicazione della clausola sociale e delle misure previste dagli artt. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023, né tantomeno che, in fase di presentazione dell’offerta, non debba essere prodotto il piano di riassorbimento del personale.
Ogni diversa lettura volta a disapplicare la normativa nazionale, sulla base di una presunta esclusività dell’art. 30 del Regolamento Regionale n. 1/2015, è giuridicamente infondata e contraria ai principi di legalità e gerarchia delle fonti.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AGNONE (IS)
Geom. Vittorio PATRIARCA