Pubblicato
VIETRI DI POTENZA
Gara #60744
Gara per affidamento servizi del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2025 e 2026Informazioni appalto
24/03/2025
Aperta
Servizi
€ 419.552,93
PEPE Nicola
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Lotti
1
B62F68569C
Qualità prezzo
Gara per affidamento servizi del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2025 e 2026
Gara per affidamento servizi del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2025 e 2026 (due anni)
€ 190.502,29
€ 225.050,64
€ 4.000,00
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
PEPE | Nicola | RUP |
Scadenze
18/07/2025 12:00
18/07/2025 12:00
25/07/2025 14:00
25/07/2025 15:30
Avvisi
Allegati
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2.71 MB | |
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138.50 kB | |
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120.41 kB | |
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182.54 kB | |
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10.00 MB | |
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134.01 kB | |
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71.91 kB |
Chiarimenti
27/03/2025 10:09
Quesito #1
Con riferimento alla procedura di gara, visto l'insolito termine esiguo per poter predisporre gli atti di gara, oltre che per formulare una corretta offerta tecnico-economica, SI CHIEDE di posticipare i termini adeguandoli a quanto previsto dal vigente codice degli appalti, ovvero di almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Si chiede, inoltre, di indicarci il termine ultimo per la richiesta di presa visione (obbligatoria) completando i dati all'interno della tabella del timing di gara.
In attesa di celere riscontro, con la presente porgiamo distinti saluti.
Si chiede, inoltre, di indicarci il termine ultimo per la richiesta di presa visione (obbligatoria) completando i dati all'interno della tabella del timing di gara.
In attesa di celere riscontro, con la presente porgiamo distinti saluti.
27/03/2025 11:36
Risposta
I termini brevi sono per l'urgenza, comunque, vista la gentile richiesta, si provvede a modificare le date per dare maggior tempo, considerato l'interesse.
IL RUP
IL RUP
16/07/2025 09:20
Quesito #3
Spett.le
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Viale Tracciolino,3
85058 – Vietri di Potenza (PZ)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER ANNI 2 (DUE) " - CIG.: B62F68569C - Richiesta di chiarimenti 1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. In ordine all’art. 8.1 lett. b) del Disciplinare di gara “Requisiti di Idoneità professionale” si chiede il seguente chiarimento.
L’articolo suddetto prescrive all’operatore economico partecipante di essere in possesso della Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le seguenti categorie di cui al D.M. 406/98:
- Categoria 1, classe F, comprendente anche le sottocategorie:
· Sottocategorie D1-D2-D4-D5-D6-D7
· Attività di gestione centri di raccolta
· Attività di spazzamento meccanizzato
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe F
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – classe F
- Categoria 8: commercio e intermediazione dei rifiuti - Classe F o superiore: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.
Il requisito richiesto rispetto al possesso della Sottocategoria D7 non appare consono in quanto il Comune di Vietri di Potenza non fa parte di aree costiere, lacuali e/o nelle vicinanze di corsi d’acqua. Si chiedono informazioni a riguardo in quanto tale requisito allo stato risulta essere "abnorme" e, pertanto, eccessivamente restrittivo, sproporzionato o non necessario rispetto all'oggetto dell’appalto.
2. In ordine all’art. 8.2 lett. a) e b) del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica finanziaria” si chiede il seguente chiarimento.
Nell’articolo predetto è richiesto come requisito il possesso di un “fatturato globale minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili iva esclusa. Il triennio di riferimento e quello precedente all’indizione della procedura.” e di un “Un fatturato specifico minimo annuo nel settore nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 419.552,93 IVA esclusa, pari a n.2 volte il valore annuo del presente appalto”. A tal riguardo si precisa che l’art. 100, comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) prevede come le stazioni appaltanti possano richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
Per la procedura de quo si fa riferimento al solo possesso di un fatturato globale minimo (Art. 8.2 lett.a) e un fatturato specifico minimo annuo (Art. 8.2 lett.b) “riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili” in palese violazione dell’art. 100, comma 11, nella parte in cui è tassativamente previsto che sia richiesto “ un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura ”. Si chiede alla Stazione appaltante chiarimento in merito atteso che la previsione di cui al disciplinare di gara di cui all’art. 8.2 è palesemente abnorme.
3. In ordine all’art. 8.3 lett. a) del Disciplinare di gara “Requisiti di Idoneità professionale “si chiede il seguente chiarimento.
Nel precitato articolo è previsto quale requisito di idoneità professionale di “aver eseguito nell’ultimo triennio (2022-2023-2024) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto in favore di uno o più Comuni con un numero di abitanti complessivo non inferiore a quello del comune di Vietri di Potenza (2650 ab.), e di aver raggiunto, per ciascun anno solare, un valore della raccolta differenziata di almeno l’80%. “.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 100, comma 11, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) è stabilito che “ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui (al sesto periodo del comma 4,) all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. “.
La previsione del requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 8.3 lett. a) del Disciplinare di gara è in palese violazione rispetto a quanto normato all’art. 100, comma 11, dell’attuale codice degli appalti, atteso che le stazioni appaltanti “ …possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento “ e che la previsione di cui all’art. 8.3 lett. a) disciplinare di gara nella parte in cui prevede “ …nell’ultimo triennio (2022-2023-2024) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto) “ è abnorme e di conseguenza illegittima.
Si chiedono chiarimenti a riguardo.
4. In ordine all’art. 20.1 del Disciplinare di gara “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “ si chiede il seguente chiarimento.
Nella tabella 1 – Criteri di valutazione per gli elementi di natura qualitativa sono previsti otto sub criteri per un punteggio massimo attribuibile pari a 90.
Con riferimento al sub criterio A.8 “ Rating di legalità “ è riferito di come sia assegnato un (1) punto per ogni stelletta, fino ad un max di 3 punti, con attribuzione di punteggio massimo attribuibile in sede di gara da parte della commissione pari a uno.
Nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di numero tre (3) stellette il punteggio massimo attribuibile di conseguenza è pari a tre (3). Orbene se per tale sub criterio il punteggio massimo è pari a tre (nel caso di possesso di n. tre stellette) nella ipotesi in cui l’operatore economico ottenga il punteggio massimo per tale sub criterio, la somma algebrica del punteggio massimo per il sub criterio A8 con i punteggi massimi attribuibili per i sub criteri A1 (35), A2 (8), A3 (10), A4 (8), A5 (10), A6 (8), A7 (10) è pari a 92 e non a 90 come indicato in tabella per il punteggio massimo attribuibile per gli elementi di natura qualitativa.
Alla luce di ciò la griglia dei punteggi è di fatto errata e non permette all’operatore economico di conoscere quale sarà la metodologia di attribuzione dei punteggi rispetto a quanto di fatto previsto nel disciplinare di gara. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di procedere in autotutela alla sospensione della procedura de quo al fine di correttamente prevedere nella griglia dei punteggi quale sarà il punteggio massimo attribuibile per gli elementi di natura qualitativa.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Viale Tracciolino,3
85058 – Vietri di Potenza (PZ)
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER ANNI 2 (DUE) " - CIG.: B62F68569C - Richiesta di chiarimenti 1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
1. In ordine all’art. 8.1 lett. b) del Disciplinare di gara “Requisiti di Idoneità professionale” si chiede il seguente chiarimento.
L’articolo suddetto prescrive all’operatore economico partecipante di essere in possesso della Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le seguenti categorie di cui al D.M. 406/98:
- Categoria 1, classe F, comprendente anche le sottocategorie:
· Sottocategorie D1-D2-D4-D5-D6-D7
· Attività di gestione centri di raccolta
· Attività di spazzamento meccanizzato
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe F
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – classe F
- Categoria 8: commercio e intermediazione dei rifiuti - Classe F o superiore: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.
Il requisito richiesto rispetto al possesso della Sottocategoria D7 non appare consono in quanto il Comune di Vietri di Potenza non fa parte di aree costiere, lacuali e/o nelle vicinanze di corsi d’acqua. Si chiedono informazioni a riguardo in quanto tale requisito allo stato risulta essere "abnorme" e, pertanto, eccessivamente restrittivo, sproporzionato o non necessario rispetto all'oggetto dell’appalto.
2. In ordine all’art. 8.2 lett. a) e b) del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica finanziaria” si chiede il seguente chiarimento.
Nell’articolo predetto è richiesto come requisito il possesso di un “fatturato globale minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili iva esclusa. Il triennio di riferimento e quello precedente all’indizione della procedura.” e di un “Un fatturato specifico minimo annuo nel settore nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 419.552,93 IVA esclusa, pari a n.2 volte il valore annuo del presente appalto”. A tal riguardo si precisa che l’art. 100, comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) prevede come le stazioni appaltanti possano richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
Per la procedura de quo si fa riferimento al solo possesso di un fatturato globale minimo (Art. 8.2 lett.a) e un fatturato specifico minimo annuo (Art. 8.2 lett.b) “riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili” in palese violazione dell’art. 100, comma 11, nella parte in cui è tassativamente previsto che sia richiesto “ un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura ”. Si chiede alla Stazione appaltante chiarimento in merito atteso che la previsione di cui al disciplinare di gara di cui all’art. 8.2 è palesemente abnorme.
3. In ordine all’art. 8.3 lett. a) del Disciplinare di gara “Requisiti di Idoneità professionale “si chiede il seguente chiarimento.
Nel precitato articolo è previsto quale requisito di idoneità professionale di “aver eseguito nell’ultimo triennio (2022-2023-2024) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto in favore di uno o più Comuni con un numero di abitanti complessivo non inferiore a quello del comune di Vietri di Potenza (2650 ab.), e di aver raggiunto, per ciascun anno solare, un valore della raccolta differenziata di almeno l’80%. “.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 100, comma 11, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) è stabilito che “ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui (al sesto periodo del comma 4,) all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. “.
La previsione del requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 8.3 lett. a) del Disciplinare di gara è in palese violazione rispetto a quanto normato all’art. 100, comma 11, dell’attuale codice degli appalti, atteso che le stazioni appaltanti “ …possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento “ e che la previsione di cui all’art. 8.3 lett. a) disciplinare di gara nella parte in cui prevede “ …nell’ultimo triennio (2022-2023-2024) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto) “ è abnorme e di conseguenza illegittima.
Si chiedono chiarimenti a riguardo.
4. In ordine all’art. 20.1 del Disciplinare di gara “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “ si chiede il seguente chiarimento.
Nella tabella 1 – Criteri di valutazione per gli elementi di natura qualitativa sono previsti otto sub criteri per un punteggio massimo attribuibile pari a 90.
Con riferimento al sub criterio A.8 “ Rating di legalità “ è riferito di come sia assegnato un (1) punto per ogni stelletta, fino ad un max di 3 punti, con attribuzione di punteggio massimo attribuibile in sede di gara da parte della commissione pari a uno.
Nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di numero tre (3) stellette il punteggio massimo attribuibile di conseguenza è pari a tre (3). Orbene se per tale sub criterio il punteggio massimo è pari a tre (nel caso di possesso di n. tre stellette) nella ipotesi in cui l’operatore economico ottenga il punteggio massimo per tale sub criterio, la somma algebrica del punteggio massimo per il sub criterio A8 con i punteggi massimi attribuibili per i sub criteri A1 (35), A2 (8), A3 (10), A4 (8), A5 (10), A6 (8), A7 (10) è pari a 92 e non a 90 come indicato in tabella per il punteggio massimo attribuibile per gli elementi di natura qualitativa.
Alla luce di ciò la griglia dei punteggi è di fatto errata e non permette all’operatore economico di conoscere quale sarà la metodologia di attribuzione dei punteggi rispetto a quanto di fatto previsto nel disciplinare di gara. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di procedere in autotutela alla sospensione della procedura de quo al fine di correttamente prevedere nella griglia dei punteggi quale sarà il punteggio massimo attribuibile per gli elementi di natura qualitativa.
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti
16/07/2025 12:40
Risposta
Si considerino nulle le clausole considerate illegittime, mentre per il punteggio, si partecipi alla gara, in caso di discrasia, sarà prevalente il punteggio raggiunto, anche se superiore al massimo previsto.
il RUP
il RUP